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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
-dott.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 192/2022 R.G., avente per oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Nunzio Luciano, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
( Controparte_1 C.F._1
APPELLATA – CONTUMACE
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA – CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
§ 1 – In primo grado, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, Controparte_1
l'odierna Società appellante e , per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2
1 risarcimento dei danni, subiti in conseguenza del sinistro, avvenuto il 04.07.2014, alle h. 11,30 circa;
assumeva che, nella circostanza, mentre si trovava all'uscita del parcheggio del Centro Commerciale
“La Fontana”, in Termoli alla Via India, veniva investita dall'autovettura WV Golf, tg. DV323FW di proprietà della sig.ra e condotta dalla stessa, assicurata Controparte_2 CP_3
Si costituiva la Società assicuratrice innanzi indicata, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva la sig.ra , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite prove testimoniali e CTU medico legale, il Giudice, con sentenza n. 501/2021, oggi impugnata, affermava la piena responsabilità della convenuta per il verificarsi dell'evento dannoso e la condannava, in solido alla Società assicuratrice garante per la
RCA, al pagamento della somma di €. € 40.232,27, oltre interessi legali, nonché al ristoro delle spese di lite e ponendo a carico dei convenuti le spese di CTU.
§ 2 – Avverso tale sentenza, ha proposto appello la chiedendo, in riforma della Parte_1
stessa: “1) dichiarare esente da responsabilità per l'evento dannoso la sig.ra per CP_2
mancanza e/o elisione del nesso causale tra il fatto e l'evento; 2) in subordine, ove il Giudice non ritenga di accogliere la richiesta di cui al punto precedente, ascrivere e riconoscere la corresponsabilità dell'attrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 2054, 2° comma, c.c. e art. 1227 c.c.
e art. 190 Cod. della Strada nel fatto dannoso per le argomentazioni espresse in narrativa con conseguente liquidazione del danno in proporzione delle ritenute responsabilità; 3) condannare
l'attore alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario
15%, Iva e CPA come per legge”.
Non si è costituita la sig.ra parimenti non si è costituita la sig.ra Controparte_1
. Entrambe sono state dichiarate contumaci. Controparte_2
2 Da quanto innanzi, quindi, deriverebbe l'assoluta carenza di responsabilità in capo alla o, se non altro, un concorso di colpa tra quest'ultima e la sig.ra CP_2 CP_1
Ai fini di una corretta decisione si rende necessario l'esame delle prove testimoniali e del rapporto della Polizia Municipale.
Osserva la Corte che nessuno dei testi ha assistito alla dinamica del sinistro.
La Polizia Municipale, infatti, è intervenuta sul posto solo successivamente e, quindi, ha potuto solo fare dei rilievi e raccogliere dichiarazioni delle parti, mentre gli altri testi, come detto, non hanno visto l'accaduto. Di contro, però, possono rilevarsi alcuni elementi fondamentali.
Gli agenti hanno effettuato i necessari rilievi e constatato lo stato dei luoghi.
Nel verbale si legge: “l'urto avveniva sulla parte destra del senso di marcia dell'autovettura e si concretizzava tra una parte imprecisata del carrello e il paraurti anteriore lato destro del veicolo, dove venivano rilevate tracce di colore rosso risalente al carrello. (…) Sul piano viabile interessante il campo del sinistro, veniva rinvenuta una macchia ematica della all'incirca al centro della CP_1
corsia percorsa dall'autovettura e ad una distanza di circa 1,40 metri dalla stessa”.
Dallo schizzo planimetrico riportato nel rapporto, si evince che la vettura stava per immettersi sulla strada, uscendo dal parcheggio, ma ancora non l'aveva impegnata del tutto. Il pedone, invece, stava attraversando detta strada, nella parte dopo l'uscita del parcheggio. Il carrello andava ad impattare l'auto sulla parte anteriore destra, mentre la macchia ematica veniva rinvenuta sulla strada attraversata dalla in un punto dove l'auto non era ancora giunta, ad un metro e quaranta CP_1
dalla stessa.
Passando alle prove testimoniali, il teste , indicato da parte attrice, afferma di essersi Testimone_1
avvicinato sul luogo del sinistro perché attratto dalla presenza di gente sul bordo della strada, fuori dal parcheggio, quindi non ha constatato la dinamica del sinistro.
La teste , figlia della sig.ra afferma che si trovava nel parcheggio in attesa Testimone_2 CP_1
di essere raggiunta dalla madre e di essere accorsa sul luogo dell'incidente, attratta dalle grida della madre. Riferisce, inoltre: “Preciso che , al mio arrivo, ho trovato mamma ancora riversa sul cofano, che poi è caduta”.
Entrambi i testi, comunque, hanno riferito di aver sentito la sig.ra chiedere scusa alla CP_2
sig.ra perché non si era avveduta della sua presenza. CP_1
La relazione del CTU ha rilevato una “Frattura – lussazione esposta gamba dx. con frattura malleolo posteriore e peroneale”, lesioni del tutto compatibili con un investimento. Va aggiunto che
3 le lesioni sono state riscontrate sulla gamba destra, cioè su quella rivolta proprio verso l'auto, tenuto conto sia del senso di marcia di quest'ultima che di quello in cui la signora attraversava la strada.
Incompatibili appaiono le lesioni stesse come conseguenza di una semplice caduta.
Posto quanto innanzi, va considerato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, nell'ipotesi di investimento di pedone, opera la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., tenuto a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno -ovvero che l'evento non era in alcun modo prevedibile ed evitabile.
Va, altresì, evidenziato che, come precisato dalla S.C., ove siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi può concorrere, ai sensi dell'articolo
1227, comma primo, c.c., con quella presunta del conducente (cfr. Cass. 2014/n. 24472; Cass.
2017/n. 8663; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241: “ove il giudice si trovi a dover valutare
e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, nonché accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”).
Orbene, nel caso di specie, il conducente dell'auto (tra l'altro rimasto contumace) non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'investimento e, quindi, vige la presunzione di colpa a suo carico.
Va, però, considerato che, come si evince dalla schizzo planimetrico allegato al rapporto della Polizia
Municipale, la sig.ra attraversava la strada in assenza di strisce pedonali, CP_1
nell'immediatezza dell'uscita del parcheggio di un centro commerciale ed in prossimità di una curva, circostanze che rendevano almeno sconsigliabile l'attraversamento in quel punto.
Pertanto si ritiene corretto statuire un concorso di colpa tra le parti, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura, ritenuta equa, del 20% a carico del pedone e del 80% a carico del conducente dell'auto.
§ 4 - La liquidazione del danno nel quantum, effettuata dal Giudice di primo grado sulla scorta delle risultanze del C.T.U., non è stata impugnata. Tale liquidazione si ritiene, comunque, corretta. E' ovvio che, va ridotta la cifra dovuta alla sig.ra in virtù del suo concorso nell'accaduto. CP_1
Pertanto, la somma da corrispondersi all'attrice, a titolo di risarcimento danni, è pari ad €. 32.185,00 oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo, considerato che la soma determinata dal primo giudice era già rivalutata e comprensiva di interessi alla data della suddetta pronuncia.
4 § 5 - Per ciò che attiene la liquidazione delle spese di giudizio, considerato l'esito complessivo dello stesso, vanno compensate tra le parti, nella misura di 1/3, per quanto attiene il primo grado di giudizio, con la condanna dei convenuti ( ) in solido al pagamento dei CP_3 Controparte_4
rimanenti 2/3, mentre restano a carico delle parti convenute in primo grado, in solido tra loro, le spese di CTU.
Per quanto attiene il presente grado di giudizio, considerato il parziale accoglimento dell'appello, e applicato il principio secondo il quale la contumacia dell'appellato non esime lo stesso dalla condanna alle spese, ove soccombente (Cass. ordinanza n.8273/24), si ritiene legittimo condannare parte appellata al pagamento di 1/3 delle spese di giudizio, in favore di parte appellante.
La liquidazione va effettuata secondo D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza n. Parte_1
501/2021, resa dal Giudice del Tribunale di Larino , ed in riforma della stessa, così provvede:
a) Dichiara il concorso di colpa tra le parti, nella misura del 20%, e la responsabilità di parte convenuta nella misura del 80% e, per l'effetto:
b) Accoglie parzialmente la domanda proposta da;
Controparte_1
c) Condanna la e , in solido, al pagamento, Parte_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento danni, in favore di , della somma di €. Controparte_1
32.185,00, oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo.
d) Condanna la , in solido, alle spese dl Controparte_5
primo grado di giudizio, nella misura di 2/3, che liquida, per tale quota, in €. 4.836,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
compensa tra le parti il rimanente 1/3;
e) Condanna , al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, nella misura di 1/3, che liquida, per tale quota, in €. 2.314,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
f) Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
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6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – L'appellante ha innanzitutto eccepito la errata valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali.
In primo luogo ha sostenuto che, in relazione alla dinamica dell'incidente, non siano di giovamento né le dichiarazioni degli agenti della Polizia Municipale , né quelle degli altri testi, innanzitutto perché non avrebbero assistito direttamente all'evento; gli agenti, perché intervenuti sul posto solo qualche tempo dopo l'evento e i testi perché, seppure nei paraggi, non avrebbero visto l'accaduto.
Il Giudice, inoltre, non avrebbe correttamente valutato le circostanze riportate nel rapporto degli agenti.