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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 53 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OC GA ed elettivamente domiciliata in Corso delle Province 15,
Catania
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(c.f. ), P.IVA_1 Controparte_2
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv.AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , elettivamente domiciliato in
VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
-resistenti-
OGGETTO: reiterazione dei contratti a termine dei lavoratori forestali ,risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 16/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Controparte_1
(c.f. ), P.IVA_1 Controparte_2
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv.AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , elettivamente domiciliato in
VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
-resistenti-
1 OGGETTO: reiterazione dei contratti a termine dei lavoratori forestali
,risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 16/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso regolarmente depositato e notificato, ha evocato in giudizio le PP.AA. resistenti e, premesso di avere lavorato alle dipendenze, prima dell'
[...]
Controparte_3
già
[...] Controparte_4
e poi dell' in
[...] Controparte_1
forza di reiterati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi nel corso del tempo, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dei suddetti contratti per la violazione del limite temporale di 36 mesi con diritto al risarcimento del danno subito.
Le Amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo che le mansioni ricoperte dal ricorrente erano legate
“ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria, rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali".
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fin del decidere va richiamato il condivisibile orientamento già espresso da questo Tribunale con sent. 791/2025 (est ), che ha affermato la Pt_2
violazione della disciplina comunitaria in ambito di reiterazione dei contratti a termine, in caso si omessa prova del carattere stagionale dei contratti di lavoro, va riportato, ex art. 118 disp. att. cpc, l'iter argomentativo seguito dal
Tribunale: “ Alla stregua del diritto interno, infatti, le assunzioni dei cc.dd.
Forestali, nel territorio della sono assoggettate ad una disciplina Controparte_2
di settore che deroga al D.lgs. n. 360/01 sotto molteplici profili.
2 In base alla L.R. n. 16/96, infatti, l'accesso all'assunzione a tempo determinato postula il previo transito da graduatorie speciali finalizzate alle assunzioni per 101
o 151 giorni lavorativi nell'anno.
La materia, in linea di massima, dovrebbe rientrare nel novero della potestà normativa concorrente fra Stato e EG (trattandosi di normativa inerente alla protezione civile), ma con riferimento alla regione , secondo lo Statuto CP_2
della stessa, deve ravvisarsi la competenza esclusiva della in quanto CP_2
trattasi di materia inerente alla tutela del paesaggio. Infatti, le finalità della L.R.
16/96 sono così sintetizzate dall'art. 1 del provvedimento normativo: "La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna,
l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi".
In sostanza, le assunzioni di personale da adibire alla prevenzione dagli incendi soggiace alla speciale disciplina regionale, anche in deroga alla normativa statale di cui al D.lgs. n. 368/01, quindi, sul piano del diritto interno, il ricorso è infondato in quanto l'impiego del ricorrente, se pur avvenuto senza il rispetto del decreto legislativo statale, è stato pienamente rispettoso della prevalente disciplina regionale.
Lo scrivente non ignora che in recenti pronunciamenti (vedi sentenze della S.C. n.
2992/24 e altre coeve) la S.C. ha affermato che i principi di cui al D.lgs. n. 368/01 trovano applicazione pure sul territorio delle regioni a statuto speciale e, in particolare, in Sicilia. Tuttavia, preme evidenziare che la Corte non ha menzionato la questione inerente alla potestà esclusiva della in ordine alla Controparte_2
tutela del paesaggio. Il peculiare sistema di assunzioni introdotto con la L.R.
16/96 trova la sua giustificazione proprio in funzione delle necessità di tutela paesaggistica proprie della notoriamente condizionate dalle Controparte_2
"emergenze incendi" che si verificano esclusivamente nel periodo di calura estiva.
Quindi, se pur dovesse generalmente condividersi l'affermazione della S.C. secondo la quale il D.lgs. n. 368/01 trovi applicazione pure per le Amministrazioni
3 del territorio , lo scrivente ritiene di non condividere la medesima CP_3
affermazione laddove la si riferisca alle assunzioni che siano strettamente correlate alla tutela paesistica, dovendosi piuttosto affermare che, in tale circoscritto settore, la potestà legislativa della regione sia esclusiva.
Escluso che possa ravvisarsi una violazione del D.lgs. n. 368/01, per le ragioni anzidette, occorre appurare se la legge regionale n. 16/96 sia conforme o meno al diritto comunitario. Il principio di primazia dell'ordinamento comunitario impone al giudice di disapplicare ogni disposizione interna (anche le leggi regionali) che contrastino con i principi e le disposizioni comunitarie.
A tal fine va ricordato che la Dir. 1999/70/CE impone agli Stati membri di introdurre una sola delle tre misure di contenimento previste dalla clausola n. 5
(che riguardano, alternativamente, limiti alla durata massima del rapporto a termine o la necessità che la stipula sia ammessa solo laddove l'assunzione a tempo determinato sia giustificata da "ragioni obiettive" di cui alla lett. A della clausola 5 della Dir. 1999/70/CE). In altri termini, il diritto comunitario non impone il rispetto di uno qualsiasi dei tre limiti indicati dalla direttiva del 1999.
Ciò detto, nel caso di specie, tenuto conto delle difese delle Amministrazioni resistenti, la questione di fondo concerne i limiti delle "ragioni obiettive" di cui alla lettera A) della clausola 5 della direttiva.
Le questioni da affrontare sono sostanzialmente due: la prima, in diritto, se è necessario o meno che le "ragioni obiettive" vengano esternate nel documento contrattuale;
la seconda, in fatto, se le mansioni espletate dal ricorrente siano o meno correlate a lavorazioni stagionali.
In ordine alla prima questione, nonostante la S.C. nel citato pronunciamento del
2024 raggiunga le opposte conclusioni, va detto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sembra orientata nel ritenere che non sia necessario che le ragioni obiettive siano predeterminate nel contratto di lavoro, essendo piuttosto sufficiente la loro sussistenza oggettiva (anche se appurata a posteriori, in sede di interpretazione ad opera del giudice).
Infatti la Corte di Giustizia, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. caso ), Per_1
pronunciandosi in ordine al settore scolastico, ma esternando principi valevoli in via generalizzata, ha chiarito che, con riferimento alle assunzioni di personale
4 scolastico ad opera del , occorre tenere distinte le assunzioni deputate a CP_5
ricoprire posti vacanti e disponibili da quelle su posti non vacanti, ma temporaneamente privi di titolare (per malattia, maternità o altra causa).
La necessità di operare questa distinzione deriva dal fatto che, mentre per le assunzioni su posti vacanti non si ravvisa alcuna "ragione obiettiva" (di cui alla lett. A della clausola 5 della Dir. 1999/70/CE) che consenta di superare il 36° mese di occupazione a tempo determinato, per le assunzioni su posti "non vacanti" si deve ritenere che vi sia una ragione obiettiva in re ipsa (ragione che, nel caso esaminato dalla Corte, riguardava la necessità di approntare un numero di classi adeguato rispetto alla popolazione e, quindi, suscettibile di cambiamenti anno per anno, attesa la disomogeneità dei flussi demografici).
Giova riportare le parole esatte della Corte nel caso (punti 99 e ss.): Per_1
"sebbene una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di personale docente per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di tale personale e per lo svolgimento delle attività di insegnamento e delle attività connesse, debba essere conforme ai requisiti dell'accordo quadro, nell'applicazione della disposizione del diritto nazionale di cui trattasi, le autorità competenti devono quindi essere in grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia assolutamente necessario al fine. Tuttavia, l'esistenza di una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso".
Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto incompatibile la disciplina nazionale che "autorizza, in assenza dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili".
Viceversa, le assunzioni a termine, anche se eccedenti il 36° mese, necessarie per
"svolgere l'insegnamento in classi formate per l'anno scolastico o in conseguenza dell'andamento demografico della popolazione scolastica" devono essere considerate compatibili con l'ordinamento comunitario in quanto giustificate da
5 "ragioni obiettive" di cui alla lettera A) dell'art. 5 della clausola 5. A queste pronunce emerge in modo evidente che per l'ordinamento comunitario non è sufficiente il rispetto di uno solo dei tre limiti indicati dalla direttiva (come detto), ma è ben possibile che le "ragioni obiettive" dell'assunzione a termine non emergano dal contratto, ma siano enucleate in sede interpretativa. Il giudice, in sostanza, se appare evidente che l'assunzione è avvenuta a tempo determinato perché era palese che la prestazione lavorativa aveva una utilità per il datore di lavoro solo relativamente ad un ristretto arco temporale, deve ritenere pienamente rispettato il parametro di cui alla lettera A della clausola 5 della direttiva.
Vanno quindi disattese le opposte conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 25393/24, posto che l'ordinamento comunitario prevede che il contratto a termine sia legittimo laddove appaia giustificato da ragioni obiettive, anche laddove queste emergano in sede processuale.
Alla luce della premessa di cui sopra, occorre esaminare il caso di specie e affrontare il secondo dei profili prima indicati, ossia quello circa l'effettiva sussistenza, in punto di fatto, di una ragione obiettiva che giustifichi le reiterate assunzioni a termine.
È noto che l'onere di allegare e provare le "ragioni obiettive" sottese alla stipula del contratto a termine grava sul datore di lavoro (cfr. Cass. ord. 25393/24 che, sotto questo profilo, è invece condivisibile, dal momento che viene in rilievo una sorta di "causa di giustificazione" di una condotta che, altrimenti, sarebbe da considerare come illecita).
Ebbene: le Amministrazioni convenute non hanno provato e neppure allegato elementi di fatto dai quali si possa desumere la stagionalità delle mansioni espletate dal ricorrente. Per la precisione, tali mansioni non sono neppure descritte in memoria e, anzi, nella scheda anagrafico-professionale (depositata in atti su richiesta del giudice) le medesime vengono espressamente classificate come non stagionali.
Pertanto, le ragioni del ricorso vanno accolte e l'Amministrazione datrice di lavoro va condannata al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di rapporti a tempo determinato.”
6 Per quanto concerne la quantificazione del danno, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 12 del D.L. 131/24, conv. L. 266/24, appare congruo l'importo di n. 8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Se da un lato, infatti, l'elevato numero di reiterazioni e la lunga durata complessiva del rapporto a tempo determinato (iniziato nel 1992), sono elementi di aggravamento della responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro, dall'altro lato, la gravità della violazione non sembra essere particolarmente consistente alla luce della disciplina di diritto positivo in vigore.
Non si può non considerare, infatti, che la L.R. 16/96 (entrata in vigore prima della Dir. 1999/70 CE) prevede un meccanismo calibrato in modo da concentrare le assunzioni di personale addetto all'attività antincendio alle attività forestali nel periodo estivo, ossia nel periodo in cui vi è notoriamente una maggiore probabilità di incendi ed è comunque più agevole lo svolgimento delle altre mansioni degli operai forestali, come il rimboschimento.
In altri termini, durante il periodo invernale, in cui vi è una contrazione delle attività (per la diminuzione del rischio d'incendio e per le maggiori difficoltà a eseguire le operazioni di rimboschimento a causa delle condizioni atmosferiche),
l'Amministrazione si avvale del solo personale assunto a tempo indeterminato, che viene selezionato sulla scorta della precedente permanenza nelle graduatorie per gli impieghi a termine.
Durante i mesi caldi, invece, si avvale anche del personale assunto per 151 giorni l'anno e di quello per 101 giorni l'anno, in modo da poter fare fronte alla maggiore mole di lavoro con forze adeguate.
Il meccanismo appena descritto si fonda su un criterio logico e coerente col pubblico interesse, e ciò impone di ritenere che la gravità della violazione posta in essere dalla P.A. datrice di lavoro sia di minima consistenza.
In altre parole, lo scrivente ritiene che un risarcimento del danno quantificato in n.
8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR sia adeguato al caso di specie.
L ultimo datore di lavoro Controparte_1
succeduto, va condannato al pagamento del risarcimento del danno come sopra
7 quantificato, mentre la domanda va respinta nei confronti dell'originario datore
Assessorato regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
Le spese di lite vanno interamente compensate nei confronti dell CP_1
regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_1
vanno compensate nella misura del 50%, attesa la fondatezza parziale
[...]
del ricorso che viene accolto per un numero di mensilità assai inferiore rispetto a quelle chieste (24). La quota residua segue la soccombenza e la liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'espletamento delle attività di studio introduzione trattazione e decisione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna l' al Controparte_1
risarcimento del danno quantificato in n. 8 mensilità della retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del TFR;
2. compensa per metà le spese di lite,e condanna l Controparte_1
al pagamento della restante parte, che liquida per
[...]
frazione in euro 1850,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore.
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Assessorato regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
Trapani, 15/11/2025 Il Giudice del lavoro
NO MA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 53 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OC GA ed elettivamente domiciliata in Corso delle Province 15,
Catania
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(c.f. ), P.IVA_1 Controparte_2
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv.AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , elettivamente domiciliato in
VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
-resistenti-
OGGETTO: reiterazione dei contratti a termine dei lavoratori forestali ,risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 16/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Controparte_1
(c.f. ), P.IVA_1 Controparte_2
rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv.AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO , elettivamente domiciliato in
VIA V. VILLAREALE 6 PALERMO
-resistenti-
1 OGGETTO: reiterazione dei contratti a termine dei lavoratori forestali
,risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 16/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso regolarmente depositato e notificato, ha evocato in giudizio le PP.AA. resistenti e, premesso di avere lavorato alle dipendenze, prima dell'
[...]
Controparte_3
già
[...] Controparte_4
e poi dell' in
[...] Controparte_1
forza di reiterati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi nel corso del tempo, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dei suddetti contratti per la violazione del limite temporale di 36 mesi con diritto al risarcimento del danno subito.
Le Amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo che le mansioni ricoperte dal ricorrente erano legate
“ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria, rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali".
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fin del decidere va richiamato il condivisibile orientamento già espresso da questo Tribunale con sent. 791/2025 (est ), che ha affermato la Pt_2
violazione della disciplina comunitaria in ambito di reiterazione dei contratti a termine, in caso si omessa prova del carattere stagionale dei contratti di lavoro, va riportato, ex art. 118 disp. att. cpc, l'iter argomentativo seguito dal
Tribunale: “ Alla stregua del diritto interno, infatti, le assunzioni dei cc.dd.
Forestali, nel territorio della sono assoggettate ad una disciplina Controparte_2
di settore che deroga al D.lgs. n. 360/01 sotto molteplici profili.
2 In base alla L.R. n. 16/96, infatti, l'accesso all'assunzione a tempo determinato postula il previo transito da graduatorie speciali finalizzate alle assunzioni per 101
o 151 giorni lavorativi nell'anno.
La materia, in linea di massima, dovrebbe rientrare nel novero della potestà normativa concorrente fra Stato e EG (trattandosi di normativa inerente alla protezione civile), ma con riferimento alla regione , secondo lo Statuto CP_2
della stessa, deve ravvisarsi la competenza esclusiva della in quanto CP_2
trattasi di materia inerente alla tutela del paesaggio. Infatti, le finalità della L.R.
16/96 sono così sintetizzate dall'art. 1 del provvedimento normativo: "La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna,
l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi".
In sostanza, le assunzioni di personale da adibire alla prevenzione dagli incendi soggiace alla speciale disciplina regionale, anche in deroga alla normativa statale di cui al D.lgs. n. 368/01, quindi, sul piano del diritto interno, il ricorso è infondato in quanto l'impiego del ricorrente, se pur avvenuto senza il rispetto del decreto legislativo statale, è stato pienamente rispettoso della prevalente disciplina regionale.
Lo scrivente non ignora che in recenti pronunciamenti (vedi sentenze della S.C. n.
2992/24 e altre coeve) la S.C. ha affermato che i principi di cui al D.lgs. n. 368/01 trovano applicazione pure sul territorio delle regioni a statuto speciale e, in particolare, in Sicilia. Tuttavia, preme evidenziare che la Corte non ha menzionato la questione inerente alla potestà esclusiva della in ordine alla Controparte_2
tutela del paesaggio. Il peculiare sistema di assunzioni introdotto con la L.R.
16/96 trova la sua giustificazione proprio in funzione delle necessità di tutela paesaggistica proprie della notoriamente condizionate dalle Controparte_2
"emergenze incendi" che si verificano esclusivamente nel periodo di calura estiva.
Quindi, se pur dovesse generalmente condividersi l'affermazione della S.C. secondo la quale il D.lgs. n. 368/01 trovi applicazione pure per le Amministrazioni
3 del territorio , lo scrivente ritiene di non condividere la medesima CP_3
affermazione laddove la si riferisca alle assunzioni che siano strettamente correlate alla tutela paesistica, dovendosi piuttosto affermare che, in tale circoscritto settore, la potestà legislativa della regione sia esclusiva.
Escluso che possa ravvisarsi una violazione del D.lgs. n. 368/01, per le ragioni anzidette, occorre appurare se la legge regionale n. 16/96 sia conforme o meno al diritto comunitario. Il principio di primazia dell'ordinamento comunitario impone al giudice di disapplicare ogni disposizione interna (anche le leggi regionali) che contrastino con i principi e le disposizioni comunitarie.
A tal fine va ricordato che la Dir. 1999/70/CE impone agli Stati membri di introdurre una sola delle tre misure di contenimento previste dalla clausola n. 5
(che riguardano, alternativamente, limiti alla durata massima del rapporto a termine o la necessità che la stipula sia ammessa solo laddove l'assunzione a tempo determinato sia giustificata da "ragioni obiettive" di cui alla lett. A della clausola 5 della Dir. 1999/70/CE). In altri termini, il diritto comunitario non impone il rispetto di uno qualsiasi dei tre limiti indicati dalla direttiva del 1999.
Ciò detto, nel caso di specie, tenuto conto delle difese delle Amministrazioni resistenti, la questione di fondo concerne i limiti delle "ragioni obiettive" di cui alla lettera A) della clausola 5 della direttiva.
Le questioni da affrontare sono sostanzialmente due: la prima, in diritto, se è necessario o meno che le "ragioni obiettive" vengano esternate nel documento contrattuale;
la seconda, in fatto, se le mansioni espletate dal ricorrente siano o meno correlate a lavorazioni stagionali.
In ordine alla prima questione, nonostante la S.C. nel citato pronunciamento del
2024 raggiunga le opposte conclusioni, va detto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sembra orientata nel ritenere che non sia necessario che le ragioni obiettive siano predeterminate nel contratto di lavoro, essendo piuttosto sufficiente la loro sussistenza oggettiva (anche se appurata a posteriori, in sede di interpretazione ad opera del giudice).
Infatti la Corte di Giustizia, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. caso ), Per_1
pronunciandosi in ordine al settore scolastico, ma esternando principi valevoli in via generalizzata, ha chiarito che, con riferimento alle assunzioni di personale
4 scolastico ad opera del , occorre tenere distinte le assunzioni deputate a CP_5
ricoprire posti vacanti e disponibili da quelle su posti non vacanti, ma temporaneamente privi di titolare (per malattia, maternità o altra causa).
La necessità di operare questa distinzione deriva dal fatto che, mentre per le assunzioni su posti vacanti non si ravvisa alcuna "ragione obiettiva" (di cui alla lett. A della clausola 5 della Dir. 1999/70/CE) che consenta di superare il 36° mese di occupazione a tempo determinato, per le assunzioni su posti "non vacanti" si deve ritenere che vi sia una ragione obiettiva in re ipsa (ragione che, nel caso esaminato dalla Corte, riguardava la necessità di approntare un numero di classi adeguato rispetto alla popolazione e, quindi, suscettibile di cambiamenti anno per anno, attesa la disomogeneità dei flussi demografici).
Giova riportare le parole esatte della Corte nel caso (punti 99 e ss.): Per_1
"sebbene una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di personale docente per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di tale personale e per lo svolgimento delle attività di insegnamento e delle attività connesse, debba essere conforme ai requisiti dell'accordo quadro, nell'applicazione della disposizione del diritto nazionale di cui trattasi, le autorità competenti devono quindi essere in grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia assolutamente necessario al fine. Tuttavia, l'esistenza di una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso".
Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto incompatibile la disciplina nazionale che "autorizza, in assenza dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili".
Viceversa, le assunzioni a termine, anche se eccedenti il 36° mese, necessarie per
"svolgere l'insegnamento in classi formate per l'anno scolastico o in conseguenza dell'andamento demografico della popolazione scolastica" devono essere considerate compatibili con l'ordinamento comunitario in quanto giustificate da
5 "ragioni obiettive" di cui alla lettera A) dell'art. 5 della clausola 5. A queste pronunce emerge in modo evidente che per l'ordinamento comunitario non è sufficiente il rispetto di uno solo dei tre limiti indicati dalla direttiva (come detto), ma è ben possibile che le "ragioni obiettive" dell'assunzione a termine non emergano dal contratto, ma siano enucleate in sede interpretativa. Il giudice, in sostanza, se appare evidente che l'assunzione è avvenuta a tempo determinato perché era palese che la prestazione lavorativa aveva una utilità per il datore di lavoro solo relativamente ad un ristretto arco temporale, deve ritenere pienamente rispettato il parametro di cui alla lettera A della clausola 5 della direttiva.
Vanno quindi disattese le opposte conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 25393/24, posto che l'ordinamento comunitario prevede che il contratto a termine sia legittimo laddove appaia giustificato da ragioni obiettive, anche laddove queste emergano in sede processuale.
Alla luce della premessa di cui sopra, occorre esaminare il caso di specie e affrontare il secondo dei profili prima indicati, ossia quello circa l'effettiva sussistenza, in punto di fatto, di una ragione obiettiva che giustifichi le reiterate assunzioni a termine.
È noto che l'onere di allegare e provare le "ragioni obiettive" sottese alla stipula del contratto a termine grava sul datore di lavoro (cfr. Cass. ord. 25393/24 che, sotto questo profilo, è invece condivisibile, dal momento che viene in rilievo una sorta di "causa di giustificazione" di una condotta che, altrimenti, sarebbe da considerare come illecita).
Ebbene: le Amministrazioni convenute non hanno provato e neppure allegato elementi di fatto dai quali si possa desumere la stagionalità delle mansioni espletate dal ricorrente. Per la precisione, tali mansioni non sono neppure descritte in memoria e, anzi, nella scheda anagrafico-professionale (depositata in atti su richiesta del giudice) le medesime vengono espressamente classificate come non stagionali.
Pertanto, le ragioni del ricorso vanno accolte e l'Amministrazione datrice di lavoro va condannata al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di rapporti a tempo determinato.”
6 Per quanto concerne la quantificazione del danno, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 12 del D.L. 131/24, conv. L. 266/24, appare congruo l'importo di n. 8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Se da un lato, infatti, l'elevato numero di reiterazioni e la lunga durata complessiva del rapporto a tempo determinato (iniziato nel 1992), sono elementi di aggravamento della responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro, dall'altro lato, la gravità della violazione non sembra essere particolarmente consistente alla luce della disciplina di diritto positivo in vigore.
Non si può non considerare, infatti, che la L.R. 16/96 (entrata in vigore prima della Dir. 1999/70 CE) prevede un meccanismo calibrato in modo da concentrare le assunzioni di personale addetto all'attività antincendio alle attività forestali nel periodo estivo, ossia nel periodo in cui vi è notoriamente una maggiore probabilità di incendi ed è comunque più agevole lo svolgimento delle altre mansioni degli operai forestali, come il rimboschimento.
In altri termini, durante il periodo invernale, in cui vi è una contrazione delle attività (per la diminuzione del rischio d'incendio e per le maggiori difficoltà a eseguire le operazioni di rimboschimento a causa delle condizioni atmosferiche),
l'Amministrazione si avvale del solo personale assunto a tempo indeterminato, che viene selezionato sulla scorta della precedente permanenza nelle graduatorie per gli impieghi a termine.
Durante i mesi caldi, invece, si avvale anche del personale assunto per 151 giorni l'anno e di quello per 101 giorni l'anno, in modo da poter fare fronte alla maggiore mole di lavoro con forze adeguate.
Il meccanismo appena descritto si fonda su un criterio logico e coerente col pubblico interesse, e ciò impone di ritenere che la gravità della violazione posta in essere dalla P.A. datrice di lavoro sia di minima consistenza.
In altre parole, lo scrivente ritiene che un risarcimento del danno quantificato in n.
8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR sia adeguato al caso di specie.
L ultimo datore di lavoro Controparte_1
succeduto, va condannato al pagamento del risarcimento del danno come sopra
7 quantificato, mentre la domanda va respinta nei confronti dell'originario datore
Assessorato regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
Le spese di lite vanno interamente compensate nei confronti dell CP_1
regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione
Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_1
vanno compensate nella misura del 50%, attesa la fondatezza parziale
[...]
del ricorso che viene accolto per un numero di mensilità assai inferiore rispetto a quelle chieste (24). La quota residua segue la soccombenza e la liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell'espletamento delle attività di studio introduzione trattazione e decisione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna l' al Controparte_1
risarcimento del danno quantificato in n. 8 mensilità della retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del TFR;
2. compensa per metà le spese di lite,e condanna l Controparte_1
al pagamento della restante parte, che liquida per
[...]
frazione in euro 1850,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore.
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Assessorato regionale dell'Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
Trapani, 15/11/2025 Il Giudice del lavoro
NO MA
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