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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/2023 RG di appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra domiciliato presso l'avv. Marcello Pennetta, del foro di Brindisi, Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliata presso gli avv.ti Fabio e Ornella Palumbo, del foro di Lecce, dai quali è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 19.09.2025 la causa era riservata per decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte di precisazione delle conclusioni a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.11.2023 ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 918/2023 pubblicata il 18.04.2023 con cui il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 878/2021 originariamente proposta dal nei confronti della a Pt_1
, ha Controparte_1 dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e condannato lo opponente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Ha dedotto l'appellante, quali motivi di censura alla sentenza impugnata: a) la nullità della notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo;
b) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la illegittimità dell'ordinanza resa in data 11.04.2022, con cui il primo giudice aveva ritenuto sussistere detta competenza in violazione di tutti i criteri di collegamento stabiliti dalla normativa vigente, non ultimo quello relativo al c.d. “foro del consumatore”, previsto dall'art. 33 c. II lett. u) del Codice del Consumo. Ha quindi riproposto nel merito la contestazione della legittimazione attiva dell'opposta CP_1
[...
la quale non avrebbe potuto vantare alcun credito nei confronti dello posto Pt_1 che: a) l'importo ingiunto, pari alla somma di € 5.390,20, si riferiva a spese per l'utilizzo delle infrastrutture e i servizi connessi al diritto di godimento turnario delle unità abitative G3 e G10 facenti parte del complesso RTA appartenente a Controparte_1
b) tale diritto di godimento, oggetto di specifica regolamentazione, era derivato all'opponente dall'acquisizione di una quota nominale pari a € 165,00 del capitale sociale della società la quale aveva convenzionalmente concesso ai Controparte_1 propri soci, con turnazione dalla 23^ alla 35^ settimana di ogni anno, l'uso di singole unità abitative di sua proprietà; c) il puntuale ed integrale pagamento delle spese e delle quote servizi era contemplato dal regolamento recante le istruzioni per lo uso turnario come condizione essenziale per l'esercizio del diritto di godimento da parte dei singoli soci;
d) la era da considerarsi soggetto terzo ed assolutamente estraneo a tale CP_1 rapporto di concessione, né alcuna obbligazione a carico dei soci della CP_1 sarebbe potuta discendere dal contratto di comodato d'uso e di affidamento in
[...] gestione intercorso tra detta società e la e) l'opposta non aveva dato Controparte_1 alcuna prova del credito e dell'esistenza di un rapporto contrattuale direttamente intercorso con il debitore ingiunto.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata il 24/02/2024 ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perché proposto in luogo del regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., nonché l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, e concluso per la conferma della decisione impugnata.
Con la precisazione delle conclusioni l'appellante ha proposto in questa fase querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica del d. i. opposto, redatta in data 14.05.2021 dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., per aver ivi il pubblico ufficiale attestato falsamente che il destinatario era “assente”. A seguito Parte_1 di rimessione al collegio all'udienza del 19.09.2025, la causa viene ora per la decisione, anche in ordine all'ammissibilità e rilevanza della proposta querela, ex art. 313 c.p.c.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. Va preliminarmente esaminata in rito l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito sollevata nuovamente in questa sede dalla difesa del avendo Pt_1
l'odierno appellante impugnato, con il secondo motivo di appello, la decisione del
Tribunale portata dall'ordinanza resa in data 11 aprile 2022 con cui il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto regolare la notifica del d.i. eseguita in Taranto allo ai Pt_1 sensi dell'art. 140 c.p.c. sul presupposto che lì lo fosse effettivamente residente Pt_1 come risultante dal “nominativo sul campanello e sulla cassetta postale” rilevato dal postino, ha dichiarato la propria competenza a decidere la causa. A dire dell'appellante, tale decisione violerebbe la legge, atteso che foro competente sarebbe stato quello del luogo di residenza o domicilio effettivo del consumatore (art. 33 c. II lett. u D.Lg.
6.09.2005 n. 206), o al limite quello generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c. c.d. foro del convenuto), o ancora, in alternativa, quello del luogo in cui è sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.), con competenza da radicarsi in tutte le suddette ipotesi innanzi al Tribunale di Lecce.
Il motivo è inammissibile.
Premesso infatti che il regolamento di competenza (necessario) è l'unico strumento di impugnazione esperibile a norma dell'art. 42 c.p.c. dalla parte che intenda contestare l'ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato sulla propria competenza senza decidere il merito della causa, considerato che nel caso in esame con l'ordinanza suddetta il tribunale ha deciso la sola questione di competenza, l'appello avverso detta ordinanza è inammissibile. E non avendo lo Zonno proposto istanza di regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sul punto si è anche formato il giudicato.
Né rileva che il Tribunale avrebbe accertato la competenza del Tribunale di Taranto per aver individuato la residenza dello presso l'indirizzo di via Cavallotti n. 7 in Pt_1
Taranto sulla base della ritenuta validità della notifica ivi eseguita. Rileva invece che il provvedimento dell'11.04.2002 è una pronuncia sulla sola competenza, da impugnare con il regolamento di competenza e non con l'appello. L'appello avverso detta ordinanza è perciò inammissibile.
La circostanza, peraltro, che l'ordinanza di competenza si fondi sul presupposto che in effetti lo risiedesse o domiciliasse in Taranto alla Via Cavallotti n. 7 induce a Pt_1 ritenere che tale ordinanza costituisca quanto meno elemento di prova sulla residenza effettiva o sul domicilio effettivo dello in Via Cavallotti n. 7 in Taranto. Pt_1
Ciò posto, con il primo motivo di appello lo lamenta che il Tribunale abbia Pt_1 erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo noto al notificante, in Taranto alla via
Cavallotti n. 7, senza che tuttavia quest'ultimo corrispondesse al luogo di effettiva residenza, di dimora o di domicilio del destinatario dell'atto, circostanza che avrebbe impedito il perfezionarsi della notifica, presupponendo la norma in questione che tali luoghi siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per temporanea irreperibilità in detti luoghi del notificando o per incapacità
o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Neppure avrebbe potuto ritenersi, a dire del deducente, la buona fede del notificante, posto che controparte, con un semplice accesso ai registri anagrafici, avrebbe potuto agevolmente accertare la reale residenza dell'odierno appellante, trasferitosi nel comune di Campi Salentina sin dal 2012, a nulla rilevando, contrariamente all'assunto contenuto in motivazione, le annotazioni contenute nel libro dei soci, peraltro mai prodotto in giudizio e soppresso a far data dal 30.03.2009 dall'art. 16 co. 12-septies della legge n.
2/2009.
Inoltre, non veritiera sarebbe la circostanza ritenuta dal Tribunale in ordine alla presenza
(o meglio l'assenza) dell'opponente presso l'abitazione in via Cavallotti n. 7 a Taranto, falsamente attestata dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ex art. 139-140
c.p.c., ed oggetto di querela di falso incidentalmente proposta dall'appellante nel corso del presente giudizio, posto che il dott. non poteva essere temporaneamente Pt_1
“assente” dalla suddetta abitazione in quanto residente altrove.
A riprova dell'assunto l'appellante ha prodotto in appello contratto di comodato registrato del 15.01.2016 e atto di donazione del 30.08.2018 con cui detta parte opponente aveva ceduto al figlio la disponibilità ed il godimento dell'abitazione CP_2 in questione nonché, in seguito, la proprietà. Ne consegue che, data l'irregolarità della notifica del provvedimento monitorio eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.., il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 650 c.p.c., che consente al debitore la opposizione tardiva nel caso in cui quest'ultimo non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, piuttosto che dichiararla inammissibile. Il motivo di appello non è condivisibile.
Innanzitutto, si ritiene la querela di falso inammissibile.
Premesso infatti che la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o l'incaricato postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario indicato al mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce attestazione dotata di pubblica fede sul punto poiché quando annota nella relazione la “assenza” del destinatario non compie ricerche anagrafiche o indagini di altro tipo, posto che l'esecuzione della notifica nel luogo indicato dal mittente costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità della querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio (Cass. civ. sez. III 2.09.2022 n. 25885), applicati tali principi al caso in esame, mancando un'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'incaricato postale facente fede sino querela di falso sull'effettività della residenza dello in Pt_1 via Cavallotti n. 7 in Taranto essendosi limitato l'ufficiale giudiziario limitato a dichiarare l'essenza dello a quell'indirizzo, la querela di falso è inammissibile Pt_1 per difetto di interesse.
In tale situazione compete al giudice del merito, in caso si contesti che il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. sia effettivamente la residenza o il domicilio o la dimora del destinatario, a mezzo dell'esame e della valutazione delle prove fornite dalle parti e ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notifica, accertare se il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. sia effettivamente quello di residenza o domicilio del destinatario.
Ciò posto, nel caso in esame, pur mancando un'attestazione esplicita in tal senso, la esecuzione della notifica con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. fa presumere che lo ufficiale giudiziario e l'incaricato postale abbiano entrambi rinvenuto presso l'indirizzo indicato dal mittente la cassetta postale con il nome del destinatario. Diversamente, infatti, l'incaricato postale e l'ufficiale giudiziario avrebbero dovuto attestare la irreperibilità del destinatario, per non avere rinvenuto in loco alcuna cassetta postale e citofono intestati al destinatario, circostanza che avrebbe potuto far dubitare sulla sua effettiva residenza in quel luogo.
Tale ricostruzione appare ancor più plausibile se si rileva che anche la precedente raccomandata di sollecito spedita al medesimo indirizzo in data 16.10.2020 risulta non ritirata, ovvero rispedita al mittente per compiuta giacenza presso l'ufficio postale (doc.
n. 6 fasc. convenuta opposta).
In sintesi, per ben tre volte (invio della raccomandata di sollecito del 16.10.2020, notifica del d.i. ex art. 140 c.p.c. dell'ufficiale giudiziario e successiva raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), mai lo è risultato sconosciuto Pt_1
a quell'indirizzo e si è proceduto all'affissione di avviso e al deposito presso l'ufficio postale e la casa comunale.
A tali elementi si aggiunge che, come può ricavarsi dalla stessa documentazione allegata alla querela di falso, l'immobile in questione sarebbe stato in ogni caso nella disponibilità del figlio dell'opponente. Tale circostanza e lo stretto legame parentale con la persona che avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile, lungi dal provare che lo non avesse residenza o domicilio a quell'indirizzo in Taranto, inducono a ritenere Pt_1 assai probabile che lo abbia conservato residenza e domicilio di fatto in quel Pt_1 luogo.
Non va trascurato inoltre che lo non ha adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. Pt_1
1.5 del Regolamento per l'uso turnario delle singole unità abitative sottoscritto in allegato all'atto di acquisto della quota del capitale sociale della (v. all. Controparte_1
6 fascicolo attore), di comunicare alla società di gestione qualsiasi variazione del suo recapito.
Tutti gli elementi testè indicati inducono a ritenere che lo avesse residenza o Pt_1 domicilio proprio lì dove gli è stato notificato il d.i.
Né provano il contrario le certificazioni anagrafiche prodotte dell'opponente in primo grado, con cui avrebbe voluto provare che la sua residenza è in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica del d.i. Le stesse, infatti, rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova (Cass. civ. sez. III 14.05.2013 n. 11550), anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo esclusivamente rilievo il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
L'onere di provare che quella individuata dall'ufficiale giudiziario nella notifica del d.i. quale residenza o domicilio dello non fosse la residenza o il domicilio reali, in Pt_1 sintesi, non risulta essere stato compiutamente assolto dall'appellante poiché gli elementi su esposti e valutati sembrano provare esattamente il contrario. La prova dell'effettività della dimora presso altra abitazione in Campi Salentina, peraltro, non era difficile da fornire, posto che a tal fine sarebbe bastata la produzione di un contratto di locazione o altro titolo abitativo, e/o dei contratti relativi alle utenze domestiche (energia, servizio idrico, telefonie e internet) o ancora, delle attestazioni di pagamento relative alla tassa sui rifiuti. La mancata produzione di tali contratti finisce, anch'essa, con il rendere assai poco credibile la tesi dello di risiedere in luogo Pt_1 diverso da quello in cui è stato notificato il d.i., cioè in Campi Salentina.
Alla validità della notifica del d.i. in Taranto consegue l'inammissibilità della opposizione tardiva.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Il rigetto dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante, ex art. 91 c.p.c, al pagamento delle spese di lite del presente grado, le quali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità (criteri, tutti, che consentono la quantificazione in misura prossima ai minimi di cui al DM 10.03.2014
n.55), vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
Deve darsi atto, altresì, dell'obbligo dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, conseguente al rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Taranto e avverso la ordinanza dell'11.04.2022 dello stesso tribunale proposto da nei Parte_1 confronti della Controparte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_1
18.11.2023 così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza dell'11.04.2022;
3) rigetta l'appello avverso la sentenza;
4) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale avvocati, oltre al rimborso spese forfettarie (155), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 1°.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/2023 RG di appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra domiciliato presso l'avv. Marcello Pennetta, del foro di Brindisi, Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliata presso gli avv.ti Fabio e Ornella Palumbo, del foro di Lecce, dai quali è rappresentata e difesa;
appellata
All'udienza del 19.09.2025 la causa era riservata per decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte di precisazione delle conclusioni a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.11.2023 ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 918/2023 pubblicata il 18.04.2023 con cui il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 878/2021 originariamente proposta dal nei confronti della a Pt_1
, ha Controparte_1 dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e condannato lo opponente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Ha dedotto l'appellante, quali motivi di censura alla sentenza impugnata: a) la nullità della notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo;
b) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la illegittimità dell'ordinanza resa in data 11.04.2022, con cui il primo giudice aveva ritenuto sussistere detta competenza in violazione di tutti i criteri di collegamento stabiliti dalla normativa vigente, non ultimo quello relativo al c.d. “foro del consumatore”, previsto dall'art. 33 c. II lett. u) del Codice del Consumo. Ha quindi riproposto nel merito la contestazione della legittimazione attiva dell'opposta CP_1
[...
la quale non avrebbe potuto vantare alcun credito nei confronti dello posto Pt_1 che: a) l'importo ingiunto, pari alla somma di € 5.390,20, si riferiva a spese per l'utilizzo delle infrastrutture e i servizi connessi al diritto di godimento turnario delle unità abitative G3 e G10 facenti parte del complesso RTA appartenente a Controparte_1
b) tale diritto di godimento, oggetto di specifica regolamentazione, era derivato all'opponente dall'acquisizione di una quota nominale pari a € 165,00 del capitale sociale della società la quale aveva convenzionalmente concesso ai Controparte_1 propri soci, con turnazione dalla 23^ alla 35^ settimana di ogni anno, l'uso di singole unità abitative di sua proprietà; c) il puntuale ed integrale pagamento delle spese e delle quote servizi era contemplato dal regolamento recante le istruzioni per lo uso turnario come condizione essenziale per l'esercizio del diritto di godimento da parte dei singoli soci;
d) la era da considerarsi soggetto terzo ed assolutamente estraneo a tale CP_1 rapporto di concessione, né alcuna obbligazione a carico dei soci della CP_1 sarebbe potuta discendere dal contratto di comodato d'uso e di affidamento in
[...] gestione intercorso tra detta società e la e) l'opposta non aveva dato Controparte_1 alcuna prova del credito e dell'esistenza di un rapporto contrattuale direttamente intercorso con il debitore ingiunto.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata il 24/02/2024 ha dedotto l'inammissibilità dell'appello perché proposto in luogo del regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., nonché l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, e concluso per la conferma della decisione impugnata.
Con la precisazione delle conclusioni l'appellante ha proposto in questa fase querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica del d. i. opposto, redatta in data 14.05.2021 dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., per aver ivi il pubblico ufficiale attestato falsamente che il destinatario era “assente”. A seguito Parte_1 di rimessione al collegio all'udienza del 19.09.2025, la causa viene ora per la decisione, anche in ordine all'ammissibilità e rilevanza della proposta querela, ex art. 313 c.p.c.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. Va preliminarmente esaminata in rito l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito sollevata nuovamente in questa sede dalla difesa del avendo Pt_1
l'odierno appellante impugnato, con il secondo motivo di appello, la decisione del
Tribunale portata dall'ordinanza resa in data 11 aprile 2022 con cui il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto regolare la notifica del d.i. eseguita in Taranto allo ai Pt_1 sensi dell'art. 140 c.p.c. sul presupposto che lì lo fosse effettivamente residente Pt_1 come risultante dal “nominativo sul campanello e sulla cassetta postale” rilevato dal postino, ha dichiarato la propria competenza a decidere la causa. A dire dell'appellante, tale decisione violerebbe la legge, atteso che foro competente sarebbe stato quello del luogo di residenza o domicilio effettivo del consumatore (art. 33 c. II lett. u D.Lg.
6.09.2005 n. 206), o al limite quello generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c. c.d. foro del convenuto), o ancora, in alternativa, quello del luogo in cui è sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.), con competenza da radicarsi in tutte le suddette ipotesi innanzi al Tribunale di Lecce.
Il motivo è inammissibile.
Premesso infatti che il regolamento di competenza (necessario) è l'unico strumento di impugnazione esperibile a norma dell'art. 42 c.p.c. dalla parte che intenda contestare l'ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato sulla propria competenza senza decidere il merito della causa, considerato che nel caso in esame con l'ordinanza suddetta il tribunale ha deciso la sola questione di competenza, l'appello avverso detta ordinanza è inammissibile. E non avendo lo Zonno proposto istanza di regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sul punto si è anche formato il giudicato.
Né rileva che il Tribunale avrebbe accertato la competenza del Tribunale di Taranto per aver individuato la residenza dello presso l'indirizzo di via Cavallotti n. 7 in Pt_1
Taranto sulla base della ritenuta validità della notifica ivi eseguita. Rileva invece che il provvedimento dell'11.04.2002 è una pronuncia sulla sola competenza, da impugnare con il regolamento di competenza e non con l'appello. L'appello avverso detta ordinanza è perciò inammissibile.
La circostanza, peraltro, che l'ordinanza di competenza si fondi sul presupposto che in effetti lo risiedesse o domiciliasse in Taranto alla Via Cavallotti n. 7 induce a Pt_1 ritenere che tale ordinanza costituisca quanto meno elemento di prova sulla residenza effettiva o sul domicilio effettivo dello in Via Cavallotti n. 7 in Taranto. Pt_1
Ciò posto, con il primo motivo di appello lo lamenta che il Tribunale abbia Pt_1 erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'indirizzo noto al notificante, in Taranto alla via
Cavallotti n. 7, senza che tuttavia quest'ultimo corrispondesse al luogo di effettiva residenza, di dimora o di domicilio del destinatario dell'atto, circostanza che avrebbe impedito il perfezionarsi della notifica, presupponendo la norma in questione che tali luoghi siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per temporanea irreperibilità in detti luoghi del notificando o per incapacità
o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Neppure avrebbe potuto ritenersi, a dire del deducente, la buona fede del notificante, posto che controparte, con un semplice accesso ai registri anagrafici, avrebbe potuto agevolmente accertare la reale residenza dell'odierno appellante, trasferitosi nel comune di Campi Salentina sin dal 2012, a nulla rilevando, contrariamente all'assunto contenuto in motivazione, le annotazioni contenute nel libro dei soci, peraltro mai prodotto in giudizio e soppresso a far data dal 30.03.2009 dall'art. 16 co. 12-septies della legge n.
2/2009.
Inoltre, non veritiera sarebbe la circostanza ritenuta dal Tribunale in ordine alla presenza
(o meglio l'assenza) dell'opponente presso l'abitazione in via Cavallotti n. 7 a Taranto, falsamente attestata dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ex art. 139-140
c.p.c., ed oggetto di querela di falso incidentalmente proposta dall'appellante nel corso del presente giudizio, posto che il dott. non poteva essere temporaneamente Pt_1
“assente” dalla suddetta abitazione in quanto residente altrove.
A riprova dell'assunto l'appellante ha prodotto in appello contratto di comodato registrato del 15.01.2016 e atto di donazione del 30.08.2018 con cui detta parte opponente aveva ceduto al figlio la disponibilità ed il godimento dell'abitazione CP_2 in questione nonché, in seguito, la proprietà. Ne consegue che, data l'irregolarità della notifica del provvedimento monitorio eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.., il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 650 c.p.c., che consente al debitore la opposizione tardiva nel caso in cui quest'ultimo non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, piuttosto che dichiararla inammissibile. Il motivo di appello non è condivisibile.
Innanzitutto, si ritiene la querela di falso inammissibile.
Premesso infatti che la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o l'incaricato postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario indicato al mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce attestazione dotata di pubblica fede sul punto poiché quando annota nella relazione la “assenza” del destinatario non compie ricerche anagrafiche o indagini di altro tipo, posto che l'esecuzione della notifica nel luogo indicato dal mittente costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità della querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio (Cass. civ. sez. III 2.09.2022 n. 25885), applicati tali principi al caso in esame, mancando un'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'incaricato postale facente fede sino querela di falso sull'effettività della residenza dello in Pt_1 via Cavallotti n. 7 in Taranto essendosi limitato l'ufficiale giudiziario limitato a dichiarare l'essenza dello a quell'indirizzo, la querela di falso è inammissibile Pt_1 per difetto di interesse.
In tale situazione compete al giudice del merito, in caso si contesti che il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. sia effettivamente la residenza o il domicilio o la dimora del destinatario, a mezzo dell'esame e della valutazione delle prove fornite dalle parti e ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notifica, accertare se il luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. sia effettivamente quello di residenza o domicilio del destinatario.
Ciò posto, nel caso in esame, pur mancando un'attestazione esplicita in tal senso, la esecuzione della notifica con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. fa presumere che lo ufficiale giudiziario e l'incaricato postale abbiano entrambi rinvenuto presso l'indirizzo indicato dal mittente la cassetta postale con il nome del destinatario. Diversamente, infatti, l'incaricato postale e l'ufficiale giudiziario avrebbero dovuto attestare la irreperibilità del destinatario, per non avere rinvenuto in loco alcuna cassetta postale e citofono intestati al destinatario, circostanza che avrebbe potuto far dubitare sulla sua effettiva residenza in quel luogo.
Tale ricostruzione appare ancor più plausibile se si rileva che anche la precedente raccomandata di sollecito spedita al medesimo indirizzo in data 16.10.2020 risulta non ritirata, ovvero rispedita al mittente per compiuta giacenza presso l'ufficio postale (doc.
n. 6 fasc. convenuta opposta).
In sintesi, per ben tre volte (invio della raccomandata di sollecito del 16.10.2020, notifica del d.i. ex art. 140 c.p.c. dell'ufficiale giudiziario e successiva raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), mai lo è risultato sconosciuto Pt_1
a quell'indirizzo e si è proceduto all'affissione di avviso e al deposito presso l'ufficio postale e la casa comunale.
A tali elementi si aggiunge che, come può ricavarsi dalla stessa documentazione allegata alla querela di falso, l'immobile in questione sarebbe stato in ogni caso nella disponibilità del figlio dell'opponente. Tale circostanza e lo stretto legame parentale con la persona che avrebbe avuto la disponibilità dell'immobile, lungi dal provare che lo non avesse residenza o domicilio a quell'indirizzo in Taranto, inducono a ritenere Pt_1 assai probabile che lo abbia conservato residenza e domicilio di fatto in quel Pt_1 luogo.
Non va trascurato inoltre che lo non ha adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. Pt_1
1.5 del Regolamento per l'uso turnario delle singole unità abitative sottoscritto in allegato all'atto di acquisto della quota del capitale sociale della (v. all. Controparte_1
6 fascicolo attore), di comunicare alla società di gestione qualsiasi variazione del suo recapito.
Tutti gli elementi testè indicati inducono a ritenere che lo avesse residenza o Pt_1 domicilio proprio lì dove gli è stato notificato il d.i.
Né provano il contrario le certificazioni anagrafiche prodotte dell'opponente in primo grado, con cui avrebbe voluto provare che la sua residenza è in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica del d.i. Le stesse, infatti, rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova (Cass. civ. sez. III 14.05.2013 n. 11550), anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo esclusivamente rilievo il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.
L'onere di provare che quella individuata dall'ufficiale giudiziario nella notifica del d.i. quale residenza o domicilio dello non fosse la residenza o il domicilio reali, in Pt_1 sintesi, non risulta essere stato compiutamente assolto dall'appellante poiché gli elementi su esposti e valutati sembrano provare esattamente il contrario. La prova dell'effettività della dimora presso altra abitazione in Campi Salentina, peraltro, non era difficile da fornire, posto che a tal fine sarebbe bastata la produzione di un contratto di locazione o altro titolo abitativo, e/o dei contratti relativi alle utenze domestiche (energia, servizio idrico, telefonie e internet) o ancora, delle attestazioni di pagamento relative alla tassa sui rifiuti. La mancata produzione di tali contratti finisce, anch'essa, con il rendere assai poco credibile la tesi dello di risiedere in luogo Pt_1 diverso da quello in cui è stato notificato il d.i., cioè in Campi Salentina.
Alla validità della notifica del d.i. in Taranto consegue l'inammissibilità della opposizione tardiva.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Il rigetto dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante, ex art. 91 c.p.c, al pagamento delle spese di lite del presente grado, le quali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità (criteri, tutti, che consentono la quantificazione in misura prossima ai minimi di cui al DM 10.03.2014
n.55), vanno liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
Deve darsi atto, altresì, dell'obbligo dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, conseguente al rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Taranto e avverso la ordinanza dell'11.04.2022 dello stesso tribunale proposto da nei Parte_1 confronti della Controparte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_1
18.11.2023 così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza dell'11.04.2022;
3) rigetta l'appello avverso la sentenza;
4) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale avvocati, oltre al rimborso spese forfettarie (155), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 1°.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale d.ssa Anna Maria Marra