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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2410/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 9.12.2021 e quindi con ricorso in riassunzione depositato in pct il
16.5.2024 a seguito di interruzione per effetto della sottoposizione della società convenuta alla procedura di liquidazione giudiziale, vertente
TRA
, codice fiscale e partita iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, P.IVA_1 appellante
E in concordato preventivo e in liquidazione giudiziale, codice fiscale Controparte_1
e partita iva , in persona del curatore, dott. P.IVA_2 CP_2 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1844/2021 resa a definizione della causa n. 5125/2020 R.G.; causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024.
§
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 9.12.2021, l Parte_1
impugnava la sentenza n. 1844/2021 del Tribunale di Treviso che aveva
[...] rigettato la domanda dalla stessa proposta in causa, così statuendo: “rigetta la
1 domanda di accertamento della natura privilegiata del credito di € 423.508,29 avanzata da nei confronti di in concordato Parte_1 CP_1 preventivo e dichiara che lo stesso ha natura chirografaria;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”, chiedendo: “previa riforma della sentenza n. 1844/2021 del Tribunale di Treviso, resa nella causa n. R.G. 5125/2020 e più in particolare, del capo oggetto di impugnazione racchiuso nelle pagine da 8 a 10 della pronuncia, Part accertarsi e dichiararsi che il credito pari ad € 423.508,29, vantato dall nei confronto di per le attività di controllo espletate a norma del Regolamento CP_1
UE n. 882/04 e del D. Lgs. 194/08, è assistito dal privilegio previsto dall'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
2. L'appellata in concordato preventivo si costituiva per resistere Controparte_1 all'impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio, in c.p. veniva sottoposta alla procedura Controparte_1 di liquidazione giudiziale dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 162 del 6.11.2023
e il processo veniva quindi dichiarato interrotto con ordinanza depositata il
16.2.2024;
4. Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale, non costituitasi nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 12.12.2024.
5. All'udienza del giorno 12.12.2024 nessuno compariva e la Corte rinviava la causa alla successiva udienza del 19.12.2024, alla quale nuovamente nessuno compariva.
6. La mancata comparizione delle parti per due successive udienze determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio a norma dell'art.181, comma secondo, c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, dato atto di quanto in motivazione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Venezia, il 19.12.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2410/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 9.12.2021 e quindi con ricorso in riassunzione depositato in pct il
16.5.2024 a seguito di interruzione per effetto della sottoposizione della società convenuta alla procedura di liquidazione giudiziale, vertente
TRA
, codice fiscale e partita iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, P.IVA_1 appellante
E in concordato preventivo e in liquidazione giudiziale, codice fiscale Controparte_1
e partita iva , in persona del curatore, dott. P.IVA_2 CP_2 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1844/2021 resa a definizione della causa n. 5125/2020 R.G.; causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024.
§
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 9.12.2021, l Parte_1
impugnava la sentenza n. 1844/2021 del Tribunale di Treviso che aveva
[...] rigettato la domanda dalla stessa proposta in causa, così statuendo: “rigetta la
1 domanda di accertamento della natura privilegiata del credito di € 423.508,29 avanzata da nei confronti di in concordato Parte_1 CP_1 preventivo e dichiara che lo stesso ha natura chirografaria;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”, chiedendo: “previa riforma della sentenza n. 1844/2021 del Tribunale di Treviso, resa nella causa n. R.G. 5125/2020 e più in particolare, del capo oggetto di impugnazione racchiuso nelle pagine da 8 a 10 della pronuncia, Part accertarsi e dichiararsi che il credito pari ad € 423.508,29, vantato dall nei confronto di per le attività di controllo espletate a norma del Regolamento CP_1
UE n. 882/04 e del D. Lgs. 194/08, è assistito dal privilegio previsto dall'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
2. L'appellata in concordato preventivo si costituiva per resistere Controparte_1 all'impugnazione di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio, in c.p. veniva sottoposta alla procedura Controparte_1 di liquidazione giudiziale dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 162 del 6.11.2023
e il processo veniva quindi dichiarato interrotto con ordinanza depositata il
16.2.2024;
4. Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale, non costituitasi nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 12.12.2024.
5. All'udienza del giorno 12.12.2024 nessuno compariva e la Corte rinviava la causa alla successiva udienza del 19.12.2024, alla quale nuovamente nessuno compariva.
6. La mancata comparizione delle parti per due successive udienze determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio a norma dell'art.181, comma secondo, c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, dato atto di quanto in motivazione, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Venezia, il 19.12.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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