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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 629/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Grippa, in CP_1
virtù di procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 2091/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 16/02/2022 le ordinanze ingiunzione n.OI- Pt_1
000078776, n.OI-000078777, n.OI-000078778, n.OI-000080591, n.OI-
000078779, n.OI-000078868, per complessivi € 260.039,60 a titolo di
2 sanzioni amministrative;
che le sanzioni riguardavano l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative a CY ER SRL,
essendo egli obbligato in solido quale legale rappresentante della società;
che le ordinanze-ingiunzione richiamavano precedenti accertamenti del
11/05/2017 e 12/05/2017; che le ordinanze-ingiunzione non erano adeguatamente motivate;
che non erano stati rispettati i termini di legge;
che le sanzioni erano sproporzionate;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare le ordinanze-ingiunzione o, in subordine, di ridurre le sanzioni amministrative;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/12/2022 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 28/12/2022.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016.
3 Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
05/06/2023 e confutava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Gli atti di accertamento sono stati notificati al in data 11 e CP_1
12/05/2017, mentre le ordinanze-ingiunzione sono state notificate in data
16/02/2022.
Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
4 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
5 dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
6 “Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di
7 prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva di
CY ER SRL, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a
quo del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive, non immediatamente contestate all'azienda, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data
8 11/05/2017) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più
favorevole all' , quale dies a quo, il completamento delle verifiche, Pt_1
resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento (11/05/2017), la notifica delle ordinanze-ingiunzione risulta intervenuta solo in data 16/02/2022 e dunque pur sempre oltre i 90
giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
L'appello dell' in realtà è basato su un solo punto, cioè su Pt_1
un'interpretazione della normativa tesa a sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n. 8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
9 disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
“Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
10 Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il ha eccepito la violazione dell'art. 14 citato e il CP_1
Tribunale nella sentenza qui gravata ha osservato che “l'Istituto
previdenziale, a fronte della specifica eccezione sollevata dall'opponente,
nulla ha dedotto in ordine alla data di ricezione degli atti dall'autorità
giudiziaria e, pertanto, non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante, di
dimostrare che gli avvisi di accertamento (o le diffide ad adempiere) siano
stati notificati nel rispetto del termine fissato dalla disposizione
summenzionata” (v. pag. 6 della sentenza di prime cure).
Anche in secondo grado il ha dedotto che l'autorità giudiziaria CP_1
penale ha trasmesso all' gli atti a giugno 2016, e tale dato non è stato Pt_1
smentito dall' , il quale nel ricorso di appello non ha allegato di Pt_1
avere ricevuto la notizia delle infrazioni contributive in epoca diversa.
Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento al in CP_1
11 data 11/05/2017 risulta intervenuta comunque oltre il termine di 90 giorni di cui al comma 4 dell'art 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica delle ordinanze-ingiunzione risulta effettuata solo in data 16/02/2022 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La natura perentoria del termine di cui al citato art. 14 legge n. 689/1981,
già ravvisata da questa Corte in precedenti pronunzie, risulta da ultimo confermata dalla più recente decisione della S.C.
I Giudici di legittimità hanno invero statuito che "il termine di novanta
giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a
norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al Pt_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato
versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai
sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a
pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di
mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre
dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal
vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni
non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria" (Cass. n. Pt_1
7641/2025).
12 In particolare, tale sentenza ha osservato che “la Corte costituzionale ha
nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il
principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la
formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico
riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto
"la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della
sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento
dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse
soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di
fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché
di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un
momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e
della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi
efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio
effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il
principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97
Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)”.
Nel caso di specie l' , come sopra già illustrato, avendo ricevuto a Pt_1
giugno 2016 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria penale e non avendo
13 addotto nel presente contenzioso la necessità di una particolare attività
istruttoria dopo tale ricezione, è incorso nella decadenza per violazione del termine di 90 giorni.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 629/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
2091/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
14 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 629/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Grippa, in CP_1
virtù di procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 2091/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 16/02/2022 le ordinanze ingiunzione n.OI- Pt_1
000078776, n.OI-000078777, n.OI-000078778, n.OI-000080591, n.OI-
000078779, n.OI-000078868, per complessivi € 260.039,60 a titolo di
2 sanzioni amministrative;
che le sanzioni riguardavano l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative a CY ER SRL,
essendo egli obbligato in solido quale legale rappresentante della società;
che le ordinanze-ingiunzione richiamavano precedenti accertamenti del
11/05/2017 e 12/05/2017; che le ordinanze-ingiunzione non erano adeguatamente motivate;
che non erano stati rispettati i termini di legge;
che le sanzioni erano sproporzionate;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare le ordinanze-ingiunzione o, in subordine, di ridurre le sanzioni amministrative;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 13/12/2022 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 28/12/2022.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016.
3 Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
05/06/2023 e confutava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Gli atti di accertamento sono stati notificati al in data 11 e CP_1
12/05/2017, mentre le ordinanze-ingiunzione sono state notificate in data
16/02/2022.
Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
4 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
5 dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
6 “Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di
7 prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva di
CY ER SRL, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a
quo del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive, non immediatamente contestate all'azienda, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data
8 11/05/2017) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più
favorevole all' , quale dies a quo, il completamento delle verifiche, Pt_1
resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento (11/05/2017), la notifica delle ordinanze-ingiunzione risulta intervenuta solo in data 16/02/2022 e dunque pur sempre oltre i 90
giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
L'appello dell' in realtà è basato su un solo punto, cioè su Pt_1
un'interpretazione della normativa tesa a sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n. 8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
9 disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
“Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
10 Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il ha eccepito la violazione dell'art. 14 citato e il CP_1
Tribunale nella sentenza qui gravata ha osservato che “l'Istituto
previdenziale, a fronte della specifica eccezione sollevata dall'opponente,
nulla ha dedotto in ordine alla data di ricezione degli atti dall'autorità
giudiziaria e, pertanto, non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante, di
dimostrare che gli avvisi di accertamento (o le diffide ad adempiere) siano
stati notificati nel rispetto del termine fissato dalla disposizione
summenzionata” (v. pag. 6 della sentenza di prime cure).
Anche in secondo grado il ha dedotto che l'autorità giudiziaria CP_1
penale ha trasmesso all' gli atti a giugno 2016, e tale dato non è stato Pt_1
smentito dall' , il quale nel ricorso di appello non ha allegato di Pt_1
avere ricevuto la notizia delle infrazioni contributive in epoca diversa.
Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento al in CP_1
11 data 11/05/2017 risulta intervenuta comunque oltre il termine di 90 giorni di cui al comma 4 dell'art 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica delle ordinanze-ingiunzione risulta effettuata solo in data 16/02/2022 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La natura perentoria del termine di cui al citato art. 14 legge n. 689/1981,
già ravvisata da questa Corte in precedenti pronunzie, risulta da ultimo confermata dalla più recente decisione della S.C.
I Giudici di legittimità hanno invero statuito che "il termine di novanta
giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a
norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al Pt_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato
versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai
sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a
pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di
mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre
dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal
vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni
non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria" (Cass. n. Pt_1
7641/2025).
12 In particolare, tale sentenza ha osservato che “la Corte costituzionale ha
nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il
principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la
formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico
riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto
"la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della
sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento
dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse
soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di
fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché
di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un
momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e
della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi
efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio
effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il
principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97
Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)”.
Nel caso di specie l' , come sopra già illustrato, avendo ricevuto a Pt_1
giugno 2016 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria penale e non avendo
13 addotto nel presente contenzioso la necessità di una particolare attività
istruttoria dopo tale ricezione, è incorso nella decadenza per violazione del termine di 90 giorni.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 629/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
2091/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
14 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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