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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 24 ottobre 2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Mazzoccoli
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON CO
APPELLATA con l'intervento della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Taranto che in data 7 gennaio 2025 ha emesso parere contrario all'accoglimento della domanda,
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 11 novembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1916/2024, pubblicata in data 29 giugno 2024, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 2778/2015 r.g. CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza impugnata:
In via principale, nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1916/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, prima Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. n.2778/2015, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- confermare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aderendo alla decisione del Giudice di primo grado;
- mantenere la responsabilità genitoriale di sul figlio minore Parte_1 Per_1
- ridurre l'assegno per il contributo di mantenimento da € 150,00 a €100,00;
- sospendere il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio per l'intero periodo di Per_1 detenzione;
- confermare la compensazione delle spese di lite.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e richiesta:
1) Preliminarmente dichiarare l'irritualità, improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello così come formulato in quanto presentato erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso;
2) rigettare l'appello proposto;
3) condannare l'appellante alle spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2015, chiedeva: Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto il 13 agosto 2007 con trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Taranto Anno 2007 Atto n. 72 p. 2 s. A u.5; di affidare il figlio minore , nato il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_1 presso la madre e con il diritto del padre di tenere con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giorno successivo, nonché nei fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì successivo, proponendo una disciplina del diritto di visita durante le varie festività da determinarsi in accordo con l'altro genitore;
disporsi il mantenimento diretto del figlio con revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, oltre alla partecipazione alle spese di carattere straordinario, previamente concordate e successivamente documentate, nella misura del 50%; in subordine, di ridurre l'assegno di mantenimento da euro 250,00 (statuito nella sentenza di separazione del Tribunale di Taranto n. 1171/2014) ad euro 100,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, tranne quelle mediche non erogabili dal SSN, con vittoria di spese e competenze di lite. Al riguardo, precisava di essere padre di una bambina, nata il [...] da precedente relazione more uxorio e di versare in suo favore, a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, nonché di due altri figli, nati il 30 novembre 2011 e il 20 febbraio 2014 da nuova convivenza more uxorio con un'altra compagna, in favore dei quali provvede direttamente al mantenimento con un esborso mensile di circa euro 600,00, oltre a dover contribuire alle spese mediche e straordinarie (asilo e mensa scolastica) nella misura del 50%. Evidenziava altresì di percepire un reddito netto mensile di euro 1.445,84, quale appuntato dei Carabinieri, allegando le ultime tre dichiarazioni dei redditi, e di non essere in grado di concorrere nemmeno al mantenimento degli altri figli, ragion per cui aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti. Pertanto, insisteva nel mantenimento diretto del figlio , trattandosi Per_1 di un istituto che, a differenza del mantenimento periodico, è destinato ad una migliore attuazione della bigenitorialità. Il , con riferimento alla situazione economico Pt_1
– reddituale della , assumendo che la controparte godesse di una posizione CP_1 migliore della sua in quanto infermiera professionale e senza altri figli a carico, insisteva per la misura del mantenimento diretto in favore del figlio , proprio in ragione Per_1 della dedotta disparità di reddito tra i coniugi.
Con atto del 22 dicembre 2015 si costituiva la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le istanze economiche del ricorrente. Nello specifico, lamentava che il avesse arbitrariamente decurtato dal mese di luglio 2015 il mantenimento del Pt_1 piccolo da euro 250,00 ad euro 100,00 mensili;
precisava che non corrispondeva Per_1 al vero che il vedesse regolarmente il figlio e che provvedesse al suo vitto e Pt_1 vestiario, sottraendosi altresì alle spese straordinarie. Pertanto, la non solo si CP_1 opponeva alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore, ma chiedeva altresì che questo fosse determinato in euro 350,00 mensili, oltre al 50% per spese straordinarie mediche, sportive, ludiche e di istruzione, in virtù delle nuove esigenze di vita del minore e dei gravosi impegni economici a carico della . CP_1
Chiedeva poi l'affido esclusivo del figlio per quanto concerne le decisioni di carattere ordinario e di vita quotidiana, con affido condiviso ad entrambi i genitori solo per questioni di carattere straordinario, con collocazione presso la madre, proponendo altresì un piano per il diritto di visita da esercitarsi durante le festività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Più precisamente, la evidenziava CP_1 che i rapporti tra le parti non fossero sereni, tanto da dover richiedere talvolta gli interventi della Forza Pubblica, e chiedeva che, nei giorni in cui il incontrava Pt_1
e tratteneva con sé il figlio , il rientro del minore presso la casa materna sita in Per_1
Taranto dovesse avvenire in serata e non il giorno successivo, in ragione della eccessiva distanza tra la casa paterna (sita in Francavilla Fontana) e la scuola (sita in Taranto). La
si opponeva anche alla richiesta del in merito all'ampliamento CP_1 Pt_1 del diritto di visita da giugno a settembre. Sul piano economico, la precisava CP_1 di percepire un modesto stipendio da infermiera, inferiore a quello del , Pt_1 esclusivo e pieno proprietario di un immobile sito in Francavilla Fontana, e di dover affrontare spese di locazione mensili nella misura di euro 600,00, oltre a spese di condominio nella misura di euro 104,00, alle spese per i buoni pasto del figlio di euro 64,50 al mese, nonché per luce, acqua, gas, telefono, autovettura e assicurazione Per_2 auto, oltre a quelle ordinarie e quotidiane per alimenti, vestiario, ecc…, con una spesa media mensile di euro 500,00. Anche la deduceva di aver dovuto contrarre CP_1 due prestiti per far fronte ai numerosi impegni economici ed evidenziava che il poteva contare sul reddito della nuova compagna. Pt_1
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22 dicembre 2015, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e confermava le condizioni della separazione (prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili) e rimetteva le parti dinanzi a sé come Giudice istruttore per il prosieguo. proponeva, in corso di causa ricorso, ex art. 333 c.c., chiedendo la Controparte_1 revoca del diritto di visita paterno nei confronti del figlio , con il divieto per il Per_1
di intrattenersi con il minore e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente Pt_1 frequentati dal minore, sulla base delle condotte assunte dal , nei giorni dall'8 Pt_1 gennaio all'11 gennaio 2016 nei confronti del figlio (percosse, lesioni, Per_1 maltrattamenti, abuso di metodi correzionali, vessazioni psicologiche) per le quali in data 18 gennaio 2016 era stata presentata denuncia – querela.
Instaurato il contraddittorio e sciolta la riserva, il Giudice istruttore sospendeva temporaneamente il diritto di visita del PANTECA nei confronti del figlio e ordinava espletarsi C.T.U., anche al fine di acquisire ogni utile informazione per delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione del minore più opportune nella fattispecie in esame. All'esito di plurimi incontri clinici con le parti singolarmente, ed anche con le diadi madre-figlio, padre-figlio, madre-padre, ed all'esito delle indagini sulle modalità relazionali dei soggetti e delle dinamiche psicologiche all'interno del contesto familiare, il c.t.u., con relazione del giugno 2016, rispondeva ai quesiti posti nel modo che segue.
Descritto , come un bambino solare ed estroverso, con capacità intellettive Per_1 ed emotive più sviluppate rispetto all'età cronologica, e dal carattere fermo e deciso, ne ha colto, non l'odio per il padre, ma la delusione e la rabbia nei suoi confronti, oltre che un sentimento di scarsa considerazione da parte del padre, da quale viene talvolta manipolato. Non ha ravvisato alienazione da parte della madre, ma ha dato atto della mancanza di serenità del minore, per aver subito, senza colpa, pregresse situazioni negative (comportamenti errati del padre nei suoi confronti, scenate del medesimo nei pressi della sua scuola, ingressi a scuola in ritardo per poter svolgere incontri al consultorio, presenza delle forze dell'ordine vicino la scuola). Ha dato atto, il c.t.u., del fermo rifiuto del minore di incontrare e relazionarsi con il padre, sia a causa di accadimenti che hanno influenzato la psiche (sculacciate, discorsi non idonei ad un bambino di 8 anni, scene vissute a seguito della presenza delle Forze dell'Ordine, ingressi in ritardo a scuola), sia a causa di condotte e situazioni (bere per forza acqua e arancia a colazione, padre che dorme sino a tarda mattina e a tardo pomeriggio..), vissute dal minore come comportamenti non adatti alla sua età, in grado di alterare la spontaneità nella relazione padre-figlio. Il C.T.U., ancora, ha escluso la presenza di condotte e di attitudini della , volte ad emarginare il padre nella relazione con il figlio ed ha CP_1 accertato un elevato livello di conflittualità presente all'interno della coppia che in maniera conscia ed inconscia incide negativamente sulla crescita del minore.
Quanto a , di cui il c.t.u. riferisce l'atteggiamento Controparte_1 collaborativo, la conservazione di buone capacità critiche, il tono normale dell'umore, l'adeguato stato di partecipazione emotiva, caratterizzato da rabbia, tristezza, delusione in relazione a determinati argomenti (violenze subite, situazione economica, attuale situazione creata dal , ma anche di gioia quando si parlava del figlio, ha dato atto Pt_1 della sua disponibilità alla ripresa di adeguati rapporti del figlio con il padre, soltanto se, a seguito della consulenza disposta dal Tribunale, si potesse escludere che il Pt_1 potesse reiterare le condotte maltrattanti in passato rivolte sia alla madre che allo stesso minore;
sempre il c.t.u., ha evidenziato che la non ha mai screditato agli CP_1 occhi del figlio la figura del padre, aiutandolo, invece, a superare le ritrosie del figlio (manifestate, per esempio, in occasione della festa del papà, quando non riusciva a scrivere alcuna poesia per lo stesso), e dimostrando anche di essere elastica con i turni (non opponendosi ad una richiesta di prolungamento, ed anzi, insistendo affinché anche accettasse di rimanere con il padre qualche giorno in più del previsto). Per_1
Quanto a , il c.t.u., dopo aver dato atto della tendenza dello Parte_1 stesso a fornire un'immagine di sé positiva e ad attribuire tutte le responsabilità alla
[...] , capace di influenzare del tutto e dalla cui cattiva volontà sarebbero CP_1 Per_1 dipese tutte le difficoltà incontrate nel rapporto con il figlio, ha valutato come carenti ed inadeguate le capacità genitoriali dello stesso, evidenziando la necessità per il Pt_1 di intraprendere un percorso psicoterapeutico, anche al fine di migliorare le proprie funzioni genitoriali, all'esito del quale entrambi, ossia sia il che il figlio Pt_1
, avrebbero potuto accedere ad un ulteriore percorso terapeutico di recupero e Per_1 mantenimento graduale dei rapporti parentali, per poter permettere a di Per_1 ripristinare un sereno equilibrio affettivo e di aiutarlo a riavvicinarlo alla figura paterna. Concludeva la c.t.u., pertanto, segnalando l'opportunità, allo stato, di affidare il minore esclusivamente alla madre, e di riavviare la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, solo all'esito del superamento del richiamato percorso psicoterapeutico individuale del
, e di quello successivo intrapreso da padre e figlio, previa certificazione del Pt_1 relativo esito positivo da parte degli specialisti incaricati.
Nel frattempo, il , con sentenza n. 11481/2016 del 4.5.2016 Pt_1
(motivazione depositata il 28.7.2016) veniva condannato dal Tribunale di Taranto per il reato di maltrattamenti e lesioni personali gravi, commessi ai danni della dal CP_1
2007 sino al 17.5.2010, e nei suoi confronti veniva altresì emesso in data15.7.2016, decreto di giudizio immediato per il reato di maltrattamenti ai danni del figlio minore, commesso in Taranto sino al 4.3.2016.
La , all'esito di tali evenienze, proponeva ricorso in corso di causa ai CP_1 sensi degli artt. 337 ter, 337 quater, 337 quinquies c.c., 330 c.c. ed ex art. 4, co. 8, L. 1.2.1970, n. 898, chiedendo pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sul figlio e la revoca dell'affido condiviso del minore, con Pt_1 Per_1 conseguente affidamento esclusivo alla madre.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 14.11.2016, tenuto conto delle risultanze delle indagini peritali ormai concluse, disponeva provvisoriamente e in modifica dei provvedimenti vigenti (già modificati con ordinanza del 23.3.2016) l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva inoltre la comparizione del al fine di accertare se lo stesso fosse disponibile ad Pt_1 intraprendere il percorso psicoterapeutico suggerito dal C.T.U.
All'udienza dell'1.3.2017, acquista la disponibilità del ricorrente, il Giudice istruttore statuiva la presa in carico di da parte del Parte_1 [...]
al fine di avviare un idoneo percorso terapeutico. Controparte_2
All'esito del medesimo ed acquisite periodiche relazioni del dr. , Dirigente del Per_3
Servizio anzi richiamato, con ordinanza del 12.4.2018, veniva disposta l'integrazione alla espletata c.t.u., disponendosi che la d.ssa aggiornasse le conclusioni già rese, Per_4 tenuto conto degli esiti del percorso psicoterapeutico svolto dal presso il Pt_1 servizio di psicologia clinica.
La c.t.u. veniva integrata con relazione del 14.11.2018, in cui si dava atto che permanevano motivi di rancore mai sopiti da parte del nei confronti della Pt_1
; in piena aderenza alle conclusioni rese dalle relazioni della l'ultima CP_1 della quali in data 4.6.2018 (in cui si registrava la permanenza di una certa rigidità di pensiero e la ricorrenza di momenti di regressione dello stato mentale), si confermava che il processo di ristrutturazione delle rappresentazioni del “Sè” risultassero ancora rigide e si auspicava che il continuasse il percorso di analisi intrapreso, al Pt_1 fine di lavorare su se stesso e sulle proiezioni della sua rabbia nei confronti dell'ex- moglie e delle istituzioni, al fine di comprendere veramente che non è “un oggetto Per_1 utile ai suoi fini di cd autocelebrazione, e di raggiungere una genitorialità ancora non espressa al meglio nei confronti del figlio. Si auspicava, altresì, che la continuasse a porre in CP_1 atto tutte le strategie possibili per consentire al figlio di usufruire di un ventaglio sempre più ampio di opportunità possibili solo vivendo in un ambiente sano, consigliandosi, pertanto, di mantenere l'affido esclusivo di alla madre. Per_1
Tenuto conto delle avverse richieste delle parti (la difesa del insisteva Pt_1 nella ripresa degli incontri con , anche solo in modalità protetta, sia alla luce del Per_1 compimento del percorso psicoterapeutico prima richiamato, sia alla luce della ripresa degli incontri protetti del con gli altri due figli minori, avuti da una Pt_1 successiva relazione more-uxorio, mentre la difesa della si opponeva, tenuto CP_1 conto dell'esito non compiutamente positivo del percorso psicoterapeutico svolto con la e della sospensione del diritto di visita sino al completo recupero del ), Pt_1 si disponeva la comparizione del C.T.U. all'udienza del 20.11.2019, affinché rendesse chiarimenti sulle questioni poste dalle parti. La d.ssa evidenziava che il Per_4
avrebbe dovuto proseguire il percorso psicoterapeutico, passando da un Pt_1 percorso ad orientamento cognitivo comportamentale ad un percorso terapeutico ad orientamento prettamente dinamico, “al fine di esplorare aspetti del sé che non sono completamente coscienti e delle influenze che ne derivano nelle relazioni attuali (rigidità del pensiero, impulsività, rabbia nei confronti dell'ex-coniuge e delle istituzioni non ancora sopit)e”, ed al fine di mentalizzare ed elaborare vissuti emozionali, ancora celati alla coscienza, in modo che gli stessi cessassero di condizionare la vita del medesimo. Ribadendo che il percorso sinora attuato, avente un orientamento cognitivo comportamentale, doveva proseguire ed evolversi verso un percorso di recupero ad orientamento “dinamico”, il C.T.U. ha confermato quanto detto nella relazione integrativa, e cioè che il nuovo percorso doveva riguardare il solo , e solo all'esito di un recupero certificato, si sarebbero Pt_1 potute riprendere relazioni protette con il minore. Sempre alla medesima udienza del 20.11.2019, il giudice disponeva che il Servizio
clinica della proseguisse il percorso avviato dal , secondo le CP_2 Pt_1 indicazioni rese dal c.t.u. Con successiva ordinanza del 20.5.2020 il giudice di primo grado reiterava tale disposizione, assegnando al Servizio di psicologia clinica della termine sino al 20.11.2020 per il deposito di una relazione aggiornata.
In data 2.11.2020 il riceveva ordine di carcerazione, essendo divenute Pt_1 definitive due sentenze di condanna (quella per le lesioni e maltrattamenti ai danni della
, e quella per il reato di cui all'art. 615ter c.p. commesso nel 2011). CP_1
Con ordinanza del 19.11.2021, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla resistente in quanto irrilevante, il Giudice da un lato reiterava la richiesta di acquisizione della relazione demandata all' e dall'altro, disponeva l'acquisizione, presso l'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria C.V., di dati inerenti alla eventuale prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal all'interno della Pt_1 struttura carceraria, ove è attualmente detenuto, nonché l'acquisizione della documentazione reddituale delle parti, aggiornata.
Acquisite la relazione clinica del 12.6.2020 del Servizio di Psicologia clinica, nonché la informativa del 29.3.2022 del Nucleo Osservazioni Detenuti del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, redatta alla psicologa la causa è Persona_5 stata riservata al collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, nella relazione del 12.6.2020, si dava atto che il PANTECA aveva fruito di un trattamento psicoterapeutico ad orientamento psicodinamico presso il
, curato dalla dott.ssa dall'agosto 2019 al luglio Controparte_2 Persona_6
2020 con sedute settimanali, evidenziandosi, tuttavia che la predetta terapeuta non era più in organico e non era stata sostituita con altro dirigente con orientamento dinamico. Preso atto dell'internamento del presso la Casa Circondariale di Santa Maria Pt_1
Capua Vetere, si auspicava un'eventuale ripresa del trattamento psicoterapeutico presso le sedi del territorio ove attualmente viveva il sig. Pt_1
Nella richiamata informativa del 29.3.2022, il cap. psicologa dava atto Persona_5 che dal suo ingresso in istituto (2.11.2020) il era stato ampiamente seguito nel suo Pt_1 percorso rieducativo, che si è declinato nei colloqui psicologici, nel proseguimento dell'attività di studio universitario, nella partecipazione ad un corso regionale di pizzaiolo, e in altre peculiari attività realizzate all'interno della struttura. I colloqui psicologici sono stati centrati sull'esplorazione della propria storia di vita e sull'avvio di un processo di revisione consapevole e critica dei propri trascorsi, nello specifico dei comportamenti gravi di cui si è reso colpevole. Da subito, sono stati evidenti i limiti nella competenza ad accedere alle proprie emozioni, a riconoscere i vissuti altrui, e la de-responsabilizzazione rispetto ai fatti-reato, segno di un disagio ad entrare nella dinamiche più profonde di natura affettivo- relazionale. , in questi mesi, è stato mosso soprattutto dal bisogno di continuare il precedente Pt_1 percorso clinico, per lui veramente significativo, perché gli avrebbe consentito di conservare e coltivare il rapporto con i suoi figli, oltre che apportare cambiamenti al suo stile emotivo-relazionale. Non è stato, pertanto, finora svolto uno specifico percorso terapeutico perché di fondo è mancata una reale motivazione ad intraprenderlo e una chiara intenzionalità che non fosse unicamente strumentale al ripristino dei contatti genitoriali.”
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, con la sentenza impugnata:
a) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, sentenza definitiva del Tribunale ecclesiastico regionale di Bari che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario tra la e il , successivamente delibata;
CP_1 Pt_1
b) dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
, con l'effetto che la stessa verrà esercitata in via esclusiva dalla madre, Per_1 sospendendo gli incontri padre-figlio, per ragioni di tutela sostanziale del minore, per la ravvisata la sussistenza di condotte di maltrattamenti morali e materiali commessi dal ricorrente nei confronti della moglie e del figlio, nonché la violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale e l'abuso dei relativi poteri. In particolare, il Collegio sosteneva che i comportamenti del nei confronti del figlio (per averlo picchiato Pt_1 in più occasioni per futili motivi, costringendolo a trascorrere i giorni stabiliti per l'esercizio del diritto di visita pur a fronte dell'esternato rifiuto del bambino e in più occasioni imponeva al piccolo di assistere a pressanti e continui litigi con la madre;
per aver tenuto durante gli incontri con il bambino una condotta contraria e offensiva per l'integrità del minore), inquadrabili nell'alveo dell'art. 572 c.p. e per i quali è stato condannato alla pena di anni due di reclusione (sent. Trib. Taranto n. 3961/2022, a cui si aggiunge la condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p.c. nei confronti della , con interdizione dai CP_1
p.p.u.u. per la durata di anni 5) fossero non solo ostativi al regime dell'affidamento condiviso ma altresì di una tale gravità da dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente. Il Tribunale valorizzava gli esiti negativi del percorso psicoterapeutico affrontato, e da ultimo, l'informativa del Nucleo Osservazione Detenuti del 29.3.2022,), senza tuttavia escludere una futura reintegra nella responsabilità genitoriale. Confermava inoltre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e manteneva sospesi gli incontri padre-figlio, stante il persistente rifiuto del minore a tutela del suo interesse;
c) poneva a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 del figlio versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Controparte_1
150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat. A tal uopo, osservava che né lo stato di detenzione né la decadenza dalla responsabilità genitoriale potessero esimere il dall'obbligo di provvedere al mantenimento della prole, nella modalità del Pt_1 mantenimento indiretto, nella misura di euro 150,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione e della capacità reddituale dell'altro genitore;
d) compensava le spese di lite. ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata disposta la Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale su Panteca Cosimo, con sospensione degli incontri padre – figlio, e nella parte in cui è stato posto a carico dell'appellante l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, Per_1 formulando le conclusioni sopra richiamate.
L'appellante evidenzia l'erronea quantificazione della pena richiamata a pag. 3 della sentenza impugnata, non corrispondente ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, bensì ad anni 3 e mesi 10. Inoltre, sostiene che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di fatti risalenti nel tempo, collocabili nel periodo di maggiore conflitto con la , la CP_1 quale avrebbe sempre tenuto una condotta ostruzionistica, né del percorso psicoeducativo svolto per circa due anni dal presso il D.S.M. ASL di Pt_1
Taranto che gli avrebbe consentito di recuperare il rapporto con gli altri due figli minori e , né tantomeno delle relazioni periodiche rilasciate dall'equipe di Per_7 Per_8 psicoterapeuti e assistenti sociali che evidenzierebbero i progressi del padre nei rapporti con i figli e la mancata collaborazione della nel percorso terapeutico. CP_1
Lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto richiedere l'ascolto del minore e sul punto ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria con richiesta di nomina del C.T.U., al fine di ottenere un aggiornamento sulla situazione familiare, e segnatamente del minore, e che possa guidare quest'ultimo nella ripresa della relazione con il padre. A parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento della madre che avrebbe ostacolato i rapporti padre – figlio, impedendo loro di frequentarsi anche in ambiente protetto, né dell'aggiornamento della situazione dopo la separazione.
A tal uopo, il ha dedotto di aver migliorato la consapevolezza del Pt_1 proprio vissuto e degli errori del passato nel rapporto con gli altri due figli minori e di avere una relazione stabile da circa 10 anni con il coniuge , oltre al Controparte_3 fatto di essere prossimo a laurearsi presso l'Università Federico II di Napoli.
Lamenta che la impedirebbe ai nonni paterni di mantenere relazioni CP_1 significative con il nipote e che all'interno del carcere sarebbe difficile proseguire Per_1 un percorso psicoeducativo ben strutturato, in ragione della carenza di personale esperto, contestando a tal uopo la relazione del 29.3.2022 in quanto carente sotto il profilo scientifico e inidonea a far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quanto al secondo motivo di appello, il chiede che l'assegno di Pt_1 mantenimento venga ridotto da euro 150,00 ad euro 100,00 mensili, per il concomitante impegno di mantenimento per gli altri figli minori, e che lo stesso venga sospeso durante l'intero periodo di detenzione, stante l'assenza di reddito.
Si è costituita eccependo preliminarmente la irritualità dell'atto di Controparte_1 appello, per essere stato proposto con citazione anziché con ricorso, chiedendo pertanto che l'appello sia dichiarato inammissibile, ed in subordine che fosse disposto il mutamento del rito. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di appello, in fatto e in diritto, valorizzando le sentenze penali emesse a carico dell'appellante che avrebbero accertato definitivamente la condotta di maltrattamenti morali e materiali commessi dal nei confronti della e del figlio . Pt_1 CP_1 Per_1
Quanto al mantenimento, l'appellata ha evidenziato che il si fosse Pt_1 sempre sottratto al mantenimento del figlio (oggi diciassettenne), anche quando lavorava e ancor prima che andasse in carcere, non versando somme pari a complessivi euro 14.000,00, pur essendo proprietario di un appartamento sito in Francavilla Fontana.
L'appellata valorizza inoltre la relazione fornita dal nucleo osservazioni detenuti del 29.3.2022, da cui si evincono evidenti limiti del PANTECA nella capacità di accedere alle proprie emozioni, di riconoscere i vissuti altrui nonché la propria deresponsabilizzazione rispetto ai fatti-reato, segno di un suo difficile ingresso nelle dinamiche di natura affettivo-relazionale.
La ha dedotto inoltre che lo stato attuale di detenzione non esime CP_1
l'appellante dai suoi doveri di mantenimento nei confronti del figlio, rimarcando l'inammissibilità, oltre che infondatezza, della domanda di sospensione del pagamento dell'assegno per il periodo di detenzione, in quanto formulata per la prima volta in appello. Ha insistito, pertanto, nel rigetto della avanzata richiesta di riduzione dell'assegno da euro 150,00 ad euro 100,00.
Con ordinanza emessa in data 13.7.2025, sono state rigettate le richieste istruttorie di parte appellante, non ritenendosi necessaria la richiesta rinnovazione della c.t.u., e la causa è stata rinviata all'udienza del 24.10.25, in cui, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi la eccezione di inammissibilità, atteso che, in ogni caso, l'impiego della citazione in luogo del ricorso e viceversa, non produce nullità, sempre che sia osservato il termine per la proposizione dell'appello di volta in volta applicabile;
perciò se l'appello è stato proposto con citazione invece che con ricorso, la tempestività dell'impugnazione va verificata in relazione alla data del deposito dell'atto di citazione, che, nel caso di specie, risale all'11.11.2024, entro il termine dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in data 29.6.2024.
Nel merito, il proposto appello non può essere accolto.
Con riferimento alla statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio , anche la corte deve prendere atto, come il giudice di primo grado, della Per_1 sussistenza di elementi che giustificano l'adozione di tale misura, che, presupponendo la violazione di propri doveri da parte del genitore e/o l'abuso dei propri poteri, con conseguente grave pregiudizio, di natura fisica e morale, per il figlio, non ha carattere sanzionatorio delle condotte del genitore, ma è strumento di tutela del minore.
Ostativo alla revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , è il fatto che il , pur rendendosi disponibile ad Per_1 Pt_1 intraprendere il percorso terapeutico indicato dal c.t.u. e condiviso dal tribunale, non lo ha, allo stato, concluso positivamente, come si evince sia dagli esiti di quello iniziato nel 2017 presso il Servizio di Psicologia clinica della di Taranto, e proseguito nelle forme di un percorso ad orientamento dinamico sino al 2020, sia dalle conclusioni della c.t.u. integrativa nel 2018, sia ancora dai chiarimenti resi dal c.t.u. in udienza, nonché infine dalla informativa redatta dal nucleo osservazioni detenuti del 29.3.2022, in cui si esprime, segnatamente, una presa d'atto della sostanziale non aderenza dello Pt_1 al percorso stesso, in quanto non motivato dalla imprescindibile necessità di ristrutturare se stesso e la relazione con gli altri, ma dalla esclusiva finalizzazione del percorso stesso alla ripresa della relazione con i figli.
La corte non può che prendere atto di tali conclusioni e valutazioni, soprattutto a fronte della natura tecnica e specialistica delle attività svolte dagli organi incaricati (C.T.U., , Servizio Osservazione Detenuti), la cui serietà, adeguatezza ed imparzialità vengono apprezzate e condivise. A tale elemento, già di per sé preclusivo, allo stato di una diversa valutazione della questione, se ne aggiunge un altro, di pari significativo valore, ossia il rifiuto del minore a riprendere, in questo momento della sua vita, una relazione con il padre.
Nel caso di specie, è stato accertato con sentenza passata in giudicato che Per_1 ha assistito a continue condotte di maltrattamenti della madre , con Controparte_1 ingiurie, minacce e percosse (anche gravi), perpetrate dal , sin da quanto era Pt_1 piccolo (infatti il reato contestato si è consumato dal 2007, già durante la gravidanza e sino al maggio 2010); essendo pertanto persona offesa di tale reato, in quanto vittima di violenza assistita. Il è stato altresì condannato in primo grado per il reato di Pt_1 maltrattamenti ai danni del minore, consistiti in percosse, lesioni, costrizioni fisiche (necessarie a vincere il rifiuto, del medesimo, manifestato con pianto e resistenza, ad intrattenersi con il padre nei giorni previsti dai provvedimenti del giudice della separazione), costrizioni ad assistere ai continui litigi dei genitori. è stato, quindi, Per_1 persona offesa del reato, sia nel primo procedimento, in quanto vittima di violenza
“assistita”, sia nel secondo, in via diretta. Gli effetti di tali condotte sul minore sono stati percepiti dal c.t.u., che da un lato ha registrato una radicata resistenza del minore (che all'epoca aveva 9 anni) alla ripresa immediata di una relazione con il padre, rinvenendone le cause nel pregresso vissuto con quest'ultimo, fonte di rabbia, delusione, traumi psicologici, dall'altro, in risposta a preciso quesito del giudice, ha escluso l'attribuzione alla di condotte e di attitudini volte ad emarginare il padre nella relazione CP_1 con il figlio. Tali resistenza e rifiuto del minore, reiteratamente espressi in frasi semplici ma nette, (io sto bene quando non lo vedo) sono stati registrati anche successivamente nel corso del procedimento;
infatti, nella relazione del Servizio di psicologia clinica del 23.12.2017, il Dirigente psicologo e psicoterapueta dr. , che ha seguito il Persona_9
, dava atto di aver avuto due colloqui con la;
e riferiva che nel Pt_1 CP_1 primo di essi ..”la genitrice ha dichiarato di provare una profonda paura verso il sig. Pt_1 alla luce dei molteplici episodi di violenza a suo dire, subiti. La sig. si è emozionata ed ha CP_1 pianto, e, in particolare, quando ricordava la violenza che ha subito dal padre che ha portato, Per_1 successivamente, all'apertura di un ulteriore procedimento penale a suo carico. La genitrice mi riferiva che era, allo stato attuale, più sereno e tranquillo rispetto al passato, che non aveva nessun Per_1 intenzione di rivedere il padre pur ricevendo, a suo dire, stimolazione in positivo da parte sua verso la figura paterna. Alla fine del colloquio, la sig. rimarcava la paura che provava verso il sig. CP_1
e mi diceva: “Dottore, quando finirà questa storia?” Pt_1
Tale posizione di chiusura di non è stata, come più volte evidenziato dal Per_1
c.t.u., in risposta a specifico quesito, stimolata e indotta dalla , diversamente CP_1 da quanto dedotto dall'appellante, nel corso di entrambi i gradi di giudizio, emergendo, invece una valutazione equilibrata della personalità della (anche nell'umore e CP_1 nella gestione della emotività), anche in sede di integrazione di c.t.u., in cui si è dato atto degli sforzi fatti, anche dopo la denuncia del 2016, per non disperdere il rapporto di con il padre. Per_1
Altri due elementi hanno purtroppo minato la concreta possibilità di una ripresa attuale dei rapporti (ma nulla è impregiudicato per il futuro) tra il ed il figlio, Pt_1
e questi, al netto delle valutazioni etiche che non spettano alla corte, hanno costituito degli ostacoli insormontabili, e che sono da un lato il perdurare di rancore, odio e rabbia del nei confronti della , dall'altro il perdurante stato di paura della Pt_1 Pt_3
CP_1 Il primo elemento è emerso in tutte le valutazioni rese dagli operatori incaricati (il c.t.u. d.ssa il Dirigente medico dr. ). Tale sentimento di rancore e rabbia Per_4 Per_3 non è si è mai sopito, neanche a fronte di una separazione già statuita con sentenza del 2014 (oltre 10 anni fa), all'esito di un giudizio che, come si legge negli atti, ha dato fiducia al;
infatti, nonostante alcune criticità iniziali (il G. D. all'esito Pt_1 dell'udienza ex art. 708 c.p.c., che sin dal luglio 2010 autorizzava i coniugi a vivere separati, pur disponendo l'affido condiviso del figlio , prevedeva incontri protetti Per_1 con il padre, prescrivendogli di non avvicinarsi al domicilio coniugale per almeno tre mesi, in ragione delle condotte violente assunte dal nei confronti della Pt_1 [...]
, poi accertate in via definitiva ed oggetto del primo procedimento penale), CP_1 all'esito della c.t.u. del dr. che escludeva la pericolosità del per il Per_10 Pt_1 minore e la ricorrenza di disturbi psicopatologici, nella sentenza definitiva il diritto di visita del figlio è stato previsto in modo pieno e conforme al protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Taranto (ma purtroppo sono seguite le condotte ai danni del minore, denunciate nel 2016).
Il secondo elemento (la paura della ), registrato dalla c.t.u., è ancora CP_1 riemerso successivamente, come si evince dal tenore del primo colloquio tra la CP_1 ed il dr. , prima riportato, ed anche nel loro secondo colloquio, che veniva disposto Per_3 dal dr. al fine di …“chiedere alla genitrice la disponibilità a intraprendere un percorso di Per_3 mediazione della conflittualità genitoriale “come conditio sine qua non” affinché si potesse auspicare la ripresa degli incontri del ed il figlio previa autorizzazione del Tribunale. La sig. Pt_1 Per_1 [...] ha nuovamente esplicitato la sua paura nei confronti del , palesando il suo “stato di CP_1 Pt_1 allerta” qualora lei lo dovesse incontrare anche per caso.
Proprio in relazione a tale elemento (lo stato di paura della , devono CP_1 essere affrontate le doglianze dell'appellante relative alla scarsa collaborazione (se non ostruzionismo) della madre nella ricostruzione del rapporto padre-figlio, nonché la denunciata sordità dei provvedimenti presi dal Tribunale rispetto al coinvolgimento della nella risoluzione della problematica esistente. CP_1
E' vero che il Tribunale ha ritenuto di disporre, previa disponibilità da parte del
, un percorso psicoterapeutico del solo Panteca, nelle modalità proposte dal Pt_1
c.t.u, ed una ripresa del diritto di visita con il figlio, solo all'esito positivo dello stesso, ed all'esito positivo di un ulteriore percorso fatto da entrambi (step al quale non si è mai arrivati, atteso il mancato superamento del primo), senza pretendere il coinvolgimento della E tale direzione è stata conservata anche successivamente, all'esito della CP_1 prima fase del percorso terapeutico (quello ad orientamento cognitivo comportamentale) e all'esito dell'integrazione della c.t.u., prevedendosi il successivo percorso ad orientamento psicodinamico, e conservandosi l'originaria impostazione, senza mai prevedere un percorso di composizione della conflittualità tra i due genitori, e/o comunque una partecipazione e responsabilizzazione della nel percorso CP_1 finalizzato alla ripresa dei rapporti padre/figlio.
Ma tali provvedimenti e tale direzione assunti dal Tribunale, e censurati dall'appellante, sono condivisi dalla corte, perché supportati dalle valutazioni tecniche del c.t.u. (che all'udienza del 20.11.2019 ha ribadito che il percorso riguarda il solo
) e da quelle dello stesso servizio di psicologia clinica. Pt_1
Il dr. , seppure proponeva (cfr. sempre la relazione del 23.12.2017), sempre Per_3 previa autorizzazione del tribunale, un percorso di mediazione tra la coppia genitoriale, ritenendo lo stesso utile all'accertamento parziale (non potendosi osservare direttamente la relazione padre-figlio) della capacità genitoriale del …in quanto l'immagine di un Pt_1 genitore verso un figlio potrebbe passare - attualmente – attraverso lo stato mentale ed emotivo dell'altro caregiver”, non poteva fare altro che rimandare tale proposta solo successivamente all'invio della ad un diverso servizio specialistico affinché affronti la sua paura – già CP_1 dichiarata – verso il sig. . Pt_1
Anche tale prospettiva, seppure esaminata non è mai stata accolta dal Tribunale, condividendosi le relative decisioni perché il mancato coinvolgimento della nel CP_1 percorso di recupero della relazione padre-figlio è stata una misura adottata nel corso del procedimento, determinata dal rischio di evitare possibili situazioni di vittimizzazione secondaria, cui senz'altro la sarebbe stata esposta, tenuto conto dello stato di CP_1 paura e soggezione in cui ancora versa.
Non può non porsi il giudice civile, in controversie come quella in esame, il problema della c.d. “vittimizzazione secondaria”; lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013, e di essa il giudice deve tenere conto.
L'intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, impone di interpetrare le norme interne in senso ad essa conforme. Si segnala l'art. 3, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Fondamentale è anche il successivo art. 18 della Convenzione, il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che" 1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative
o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. ...omissis", aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo ...omissis... mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria". Deve anche essere ricordato l'art. 48 della medesima Convenzione, ove si legge che "1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione." Il riferimento all'assunzione di misure di "altro tipo", oltre a quelle legislative, volte a proteggere le vittime di violenza domestica, previsto all'art. 18 della Convenzione, impone di considerare l'obiettivo di evitare che i processi siano luoghi in cui si consumi la vittimizzazione secondaria, quale finalità che, ancor prima della entrata in vigore delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, deve improntare lo svolgimento anche dei processi civili in cui emergano condotte di violenza domestica.
Quindi, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 (come nella fattispecie in esame), se non esclude l'esistenza di tali fatti (come nella fattispecie in esame) e intenda adottare i menzionati "provvedimenti", è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Tale valutazione deve senza dubbio essere effettuata quando il giudice deve decidere se disporre o meno "colloqui congiunti" dei genitori con gli operatori dei servizi sociali, i quali - pur distinguendosi dalla vera e propria attività di mediazione o conciliazione, espressamente esclusa dall'art. 48 della Convenzione - comportano, comunque, una interazione tra i coniugi, che può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica, che la Convenzione mira ad evitare. E tale valutazione è stata fatta dal primo giudice, che ha escluso in radice tale prospettiva, disponendo un percorso a carico del solo e non prevedendo più - dopo i primi e necessari Pt_1 colloqui congiunti realizzati dal c.t.u. al fine di redigere la prima relazione - ulteriori colloqui e contatti tra le parti, alla presenza di figure professionali, al fine di evitare ulteriori sofferenze della (in questo specifico senso, ed in relazioni a fatti CP_1 anteriori all'entrata in vigore della Riforma Cartabia, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11631).
Nella stessa prospettiva devono essere colti i provvedimenti del primo giudice, in ordine all'ascolto del minore (che non è stato disposto), in quanto, sempre in ragione della normativa sovranazionale richiamata ma anche di consolidata giurisprudenza, “In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere” (in questo senso, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2023, n. 23247 (rv. 668468-02)), condividendosi pertanto sia la mancata assunzione dell'ascolto del minore, sia la sospensione di qualsivoglia contatto tra le parti, anche in ambiente protetto, sino al completamento con esito positivo del percorso psicoterapeutico previsto per il
. Pt_1
All'esito di tali considerazioni, deve pertanto confermarsi la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio Pt_1
. Per_1
Parimenti deve confermarsi il mantenimento posto a carico del in Pt_1 favore del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, stante la irrilevanza dello Per_1 stato di detenzione e del concomitante impegno di mantenimento degli altri figli minori, sia perché, tenuto conto delle esigenze di vita di un ragazzo di quasi 18 anni, non può scendersi al di sotto di tale soglia, sia perché, pur prendendosi atto che il , Pt_1 all'esito dei processi penali in cui è stato condannato in via definitiva, non gode più dal 2020 della retribuzione, né della pensione (come emerge dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado), nondimeno lo stesso dimostra di avere ancora una attuale capacità economica, come emerge dagli studi intrapresi, dalle possibilità di lavoro offerte nell'ambiente carcerario, dalla titolarità di un bene immobile, mentre la situazione economica della non è tale, in ragione dell'entità del suo reddito e delle spese CP_1 da sostenere per le esigenze abitative della diade, da consentirle di provvedere al mantenimento del minore, esclusivamente da sola.
Inammissibile, oltre che infondata, è la domanda di sospensione del pagamento dell'assegno per il periodo della detenzione, essendo stata formulata per la prima volta in appello.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'attività processuale svolta e della bassa complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d. m. 55/2014). Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 1916/2024, nel contraddittorio con con Controparte_1
l'intervento della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Taranto, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 6.000,00, per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
4)Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Cancelleria di procedere all'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti del giudizio.
Taranto, 26.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Claudia Calabrese Dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 426 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 24 ottobre 2025 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Mazzoccoli
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON CO
APPELLATA con l'intervento della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Taranto che in data 7 gennaio 2025 ha emesso parere contrario all'accoglimento della domanda,
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 11 novembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1916/2024, pubblicata in data 29 giugno 2024, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 2778/2015 r.g. CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza impugnata:
In via principale, nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1916/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, prima Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. n.2778/2015, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- confermare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aderendo alla decisione del Giudice di primo grado;
- mantenere la responsabilità genitoriale di sul figlio minore Parte_1 Per_1
- ridurre l'assegno per il contributo di mantenimento da € 150,00 a €100,00;
- sospendere il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio per l'intero periodo di Per_1 detenzione;
- confermare la compensazione delle spese di lite.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e richiesta:
1) Preliminarmente dichiarare l'irritualità, improcedibilità e inammissibilità dell'atto di appello così come formulato in quanto presentato erroneamente con atto di citazione anziché con ricorso;
2) rigettare l'appello proposto;
3) condannare l'appellante alle spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 aprile 2015, chiedeva: Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto il 13 agosto 2007 con trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Taranto Anno 2007 Atto n. 72 p. 2 s. A u.5; di affidare il figlio minore , nato il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_1 presso la madre e con il diritto del padre di tenere con sé il figlio ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giorno successivo, nonché nei fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì successivo, proponendo una disciplina del diritto di visita durante le varie festività da determinarsi in accordo con l'altro genitore;
disporsi il mantenimento diretto del figlio con revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, oltre alla partecipazione alle spese di carattere straordinario, previamente concordate e successivamente documentate, nella misura del 50%; in subordine, di ridurre l'assegno di mantenimento da euro 250,00 (statuito nella sentenza di separazione del Tribunale di Taranto n. 1171/2014) ad euro 100,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, tranne quelle mediche non erogabili dal SSN, con vittoria di spese e competenze di lite. Al riguardo, precisava di essere padre di una bambina, nata il [...] da precedente relazione more uxorio e di versare in suo favore, a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, nonché di due altri figli, nati il 30 novembre 2011 e il 20 febbraio 2014 da nuova convivenza more uxorio con un'altra compagna, in favore dei quali provvede direttamente al mantenimento con un esborso mensile di circa euro 600,00, oltre a dover contribuire alle spese mediche e straordinarie (asilo e mensa scolastica) nella misura del 50%. Evidenziava altresì di percepire un reddito netto mensile di euro 1.445,84, quale appuntato dei Carabinieri, allegando le ultime tre dichiarazioni dei redditi, e di non essere in grado di concorrere nemmeno al mantenimento degli altri figli, ragion per cui aveva fatto ricorso a diversi finanziamenti. Pertanto, insisteva nel mantenimento diretto del figlio , trattandosi Per_1 di un istituto che, a differenza del mantenimento periodico, è destinato ad una migliore attuazione della bigenitorialità. Il , con riferimento alla situazione economico Pt_1
– reddituale della , assumendo che la controparte godesse di una posizione CP_1 migliore della sua in quanto infermiera professionale e senza altri figli a carico, insisteva per la misura del mantenimento diretto in favore del figlio , proprio in ragione Per_1 della dedotta disparità di reddito tra i coniugi.
Con atto del 22 dicembre 2015 si costituiva la quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le istanze economiche del ricorrente. Nello specifico, lamentava che il avesse arbitrariamente decurtato dal mese di luglio 2015 il mantenimento del Pt_1 piccolo da euro 250,00 ad euro 100,00 mensili;
precisava che non corrispondeva Per_1 al vero che il vedesse regolarmente il figlio e che provvedesse al suo vitto e Pt_1 vestiario, sottraendosi altresì alle spese straordinarie. Pertanto, la non solo si CP_1 opponeva alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore, ma chiedeva altresì che questo fosse determinato in euro 350,00 mensili, oltre al 50% per spese straordinarie mediche, sportive, ludiche e di istruzione, in virtù delle nuove esigenze di vita del minore e dei gravosi impegni economici a carico della . CP_1
Chiedeva poi l'affido esclusivo del figlio per quanto concerne le decisioni di carattere ordinario e di vita quotidiana, con affido condiviso ad entrambi i genitori solo per questioni di carattere straordinario, con collocazione presso la madre, proponendo altresì un piano per il diritto di visita da esercitarsi durante le festività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Più precisamente, la evidenziava CP_1 che i rapporti tra le parti non fossero sereni, tanto da dover richiedere talvolta gli interventi della Forza Pubblica, e chiedeva che, nei giorni in cui il incontrava Pt_1
e tratteneva con sé il figlio , il rientro del minore presso la casa materna sita in Per_1
Taranto dovesse avvenire in serata e non il giorno successivo, in ragione della eccessiva distanza tra la casa paterna (sita in Francavilla Fontana) e la scuola (sita in Taranto). La
si opponeva anche alla richiesta del in merito all'ampliamento CP_1 Pt_1 del diritto di visita da giugno a settembre. Sul piano economico, la precisava CP_1 di percepire un modesto stipendio da infermiera, inferiore a quello del , Pt_1 esclusivo e pieno proprietario di un immobile sito in Francavilla Fontana, e di dover affrontare spese di locazione mensili nella misura di euro 600,00, oltre a spese di condominio nella misura di euro 104,00, alle spese per i buoni pasto del figlio di euro 64,50 al mese, nonché per luce, acqua, gas, telefono, autovettura e assicurazione Per_2 auto, oltre a quelle ordinarie e quotidiane per alimenti, vestiario, ecc…, con una spesa media mensile di euro 500,00. Anche la deduceva di aver dovuto contrarre CP_1 due prestiti per far fronte ai numerosi impegni economici ed evidenziava che il poteva contare sul reddito della nuova compagna. Pt_1
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22 dicembre 2015, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e confermava le condizioni della separazione (prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento del figlio nella misura di euro 250,00 mensili) e rimetteva le parti dinanzi a sé come Giudice istruttore per il prosieguo. proponeva, in corso di causa ricorso, ex art. 333 c.c., chiedendo la Controparte_1 revoca del diritto di visita paterno nei confronti del figlio , con il divieto per il Per_1
di intrattenersi con il minore e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente Pt_1 frequentati dal minore, sulla base delle condotte assunte dal , nei giorni dall'8 Pt_1 gennaio all'11 gennaio 2016 nei confronti del figlio (percosse, lesioni, Per_1 maltrattamenti, abuso di metodi correzionali, vessazioni psicologiche) per le quali in data 18 gennaio 2016 era stata presentata denuncia – querela.
Instaurato il contraddittorio e sciolta la riserva, il Giudice istruttore sospendeva temporaneamente il diritto di visita del PANTECA nei confronti del figlio e ordinava espletarsi C.T.U., anche al fine di acquisire ogni utile informazione per delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione del minore più opportune nella fattispecie in esame. All'esito di plurimi incontri clinici con le parti singolarmente, ed anche con le diadi madre-figlio, padre-figlio, madre-padre, ed all'esito delle indagini sulle modalità relazionali dei soggetti e delle dinamiche psicologiche all'interno del contesto familiare, il c.t.u., con relazione del giugno 2016, rispondeva ai quesiti posti nel modo che segue.
Descritto , come un bambino solare ed estroverso, con capacità intellettive Per_1 ed emotive più sviluppate rispetto all'età cronologica, e dal carattere fermo e deciso, ne ha colto, non l'odio per il padre, ma la delusione e la rabbia nei suoi confronti, oltre che un sentimento di scarsa considerazione da parte del padre, da quale viene talvolta manipolato. Non ha ravvisato alienazione da parte della madre, ma ha dato atto della mancanza di serenità del minore, per aver subito, senza colpa, pregresse situazioni negative (comportamenti errati del padre nei suoi confronti, scenate del medesimo nei pressi della sua scuola, ingressi a scuola in ritardo per poter svolgere incontri al consultorio, presenza delle forze dell'ordine vicino la scuola). Ha dato atto, il c.t.u., del fermo rifiuto del minore di incontrare e relazionarsi con il padre, sia a causa di accadimenti che hanno influenzato la psiche (sculacciate, discorsi non idonei ad un bambino di 8 anni, scene vissute a seguito della presenza delle Forze dell'Ordine, ingressi in ritardo a scuola), sia a causa di condotte e situazioni (bere per forza acqua e arancia a colazione, padre che dorme sino a tarda mattina e a tardo pomeriggio..), vissute dal minore come comportamenti non adatti alla sua età, in grado di alterare la spontaneità nella relazione padre-figlio. Il C.T.U., ancora, ha escluso la presenza di condotte e di attitudini della , volte ad emarginare il padre nella relazione con il figlio ed ha CP_1 accertato un elevato livello di conflittualità presente all'interno della coppia che in maniera conscia ed inconscia incide negativamente sulla crescita del minore.
Quanto a , di cui il c.t.u. riferisce l'atteggiamento Controparte_1 collaborativo, la conservazione di buone capacità critiche, il tono normale dell'umore, l'adeguato stato di partecipazione emotiva, caratterizzato da rabbia, tristezza, delusione in relazione a determinati argomenti (violenze subite, situazione economica, attuale situazione creata dal , ma anche di gioia quando si parlava del figlio, ha dato atto Pt_1 della sua disponibilità alla ripresa di adeguati rapporti del figlio con il padre, soltanto se, a seguito della consulenza disposta dal Tribunale, si potesse escludere che il Pt_1 potesse reiterare le condotte maltrattanti in passato rivolte sia alla madre che allo stesso minore;
sempre il c.t.u., ha evidenziato che la non ha mai screditato agli CP_1 occhi del figlio la figura del padre, aiutandolo, invece, a superare le ritrosie del figlio (manifestate, per esempio, in occasione della festa del papà, quando non riusciva a scrivere alcuna poesia per lo stesso), e dimostrando anche di essere elastica con i turni (non opponendosi ad una richiesta di prolungamento, ed anzi, insistendo affinché anche accettasse di rimanere con il padre qualche giorno in più del previsto). Per_1
Quanto a , il c.t.u., dopo aver dato atto della tendenza dello Parte_1 stesso a fornire un'immagine di sé positiva e ad attribuire tutte le responsabilità alla
[...] , capace di influenzare del tutto e dalla cui cattiva volontà sarebbero CP_1 Per_1 dipese tutte le difficoltà incontrate nel rapporto con il figlio, ha valutato come carenti ed inadeguate le capacità genitoriali dello stesso, evidenziando la necessità per il Pt_1 di intraprendere un percorso psicoterapeutico, anche al fine di migliorare le proprie funzioni genitoriali, all'esito del quale entrambi, ossia sia il che il figlio Pt_1
, avrebbero potuto accedere ad un ulteriore percorso terapeutico di recupero e Per_1 mantenimento graduale dei rapporti parentali, per poter permettere a di Per_1 ripristinare un sereno equilibrio affettivo e di aiutarlo a riavvicinarlo alla figura paterna. Concludeva la c.t.u., pertanto, segnalando l'opportunità, allo stato, di affidare il minore esclusivamente alla madre, e di riavviare la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, solo all'esito del superamento del richiamato percorso psicoterapeutico individuale del
, e di quello successivo intrapreso da padre e figlio, previa certificazione del Pt_1 relativo esito positivo da parte degli specialisti incaricati.
Nel frattempo, il , con sentenza n. 11481/2016 del 4.5.2016 Pt_1
(motivazione depositata il 28.7.2016) veniva condannato dal Tribunale di Taranto per il reato di maltrattamenti e lesioni personali gravi, commessi ai danni della dal CP_1
2007 sino al 17.5.2010, e nei suoi confronti veniva altresì emesso in data15.7.2016, decreto di giudizio immediato per il reato di maltrattamenti ai danni del figlio minore, commesso in Taranto sino al 4.3.2016.
La , all'esito di tali evenienze, proponeva ricorso in corso di causa ai CP_1 sensi degli artt. 337 ter, 337 quater, 337 quinquies c.c., 330 c.c. ed ex art. 4, co. 8, L. 1.2.1970, n. 898, chiedendo pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sul figlio e la revoca dell'affido condiviso del minore, con Pt_1 Per_1 conseguente affidamento esclusivo alla madre.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 14.11.2016, tenuto conto delle risultanze delle indagini peritali ormai concluse, disponeva provvisoriamente e in modifica dei provvedimenti vigenti (già modificati con ordinanza del 23.3.2016) l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
disponeva inoltre la comparizione del al fine di accertare se lo stesso fosse disponibile ad Pt_1 intraprendere il percorso psicoterapeutico suggerito dal C.T.U.
All'udienza dell'1.3.2017, acquista la disponibilità del ricorrente, il Giudice istruttore statuiva la presa in carico di da parte del Parte_1 [...]
al fine di avviare un idoneo percorso terapeutico. Controparte_2
All'esito del medesimo ed acquisite periodiche relazioni del dr. , Dirigente del Per_3
Servizio anzi richiamato, con ordinanza del 12.4.2018, veniva disposta l'integrazione alla espletata c.t.u., disponendosi che la d.ssa aggiornasse le conclusioni già rese, Per_4 tenuto conto degli esiti del percorso psicoterapeutico svolto dal presso il Pt_1 servizio di psicologia clinica.
La c.t.u. veniva integrata con relazione del 14.11.2018, in cui si dava atto che permanevano motivi di rancore mai sopiti da parte del nei confronti della Pt_1
; in piena aderenza alle conclusioni rese dalle relazioni della l'ultima CP_1 della quali in data 4.6.2018 (in cui si registrava la permanenza di una certa rigidità di pensiero e la ricorrenza di momenti di regressione dello stato mentale), si confermava che il processo di ristrutturazione delle rappresentazioni del “Sè” risultassero ancora rigide e si auspicava che il continuasse il percorso di analisi intrapreso, al Pt_1 fine di lavorare su se stesso e sulle proiezioni della sua rabbia nei confronti dell'ex- moglie e delle istituzioni, al fine di comprendere veramente che non è “un oggetto Per_1 utile ai suoi fini di cd autocelebrazione, e di raggiungere una genitorialità ancora non espressa al meglio nei confronti del figlio. Si auspicava, altresì, che la continuasse a porre in CP_1 atto tutte le strategie possibili per consentire al figlio di usufruire di un ventaglio sempre più ampio di opportunità possibili solo vivendo in un ambiente sano, consigliandosi, pertanto, di mantenere l'affido esclusivo di alla madre. Per_1
Tenuto conto delle avverse richieste delle parti (la difesa del insisteva Pt_1 nella ripresa degli incontri con , anche solo in modalità protetta, sia alla luce del Per_1 compimento del percorso psicoterapeutico prima richiamato, sia alla luce della ripresa degli incontri protetti del con gli altri due figli minori, avuti da una Pt_1 successiva relazione more-uxorio, mentre la difesa della si opponeva, tenuto CP_1 conto dell'esito non compiutamente positivo del percorso psicoterapeutico svolto con la e della sospensione del diritto di visita sino al completo recupero del ), Pt_1 si disponeva la comparizione del C.T.U. all'udienza del 20.11.2019, affinché rendesse chiarimenti sulle questioni poste dalle parti. La d.ssa evidenziava che il Per_4
avrebbe dovuto proseguire il percorso psicoterapeutico, passando da un Pt_1 percorso ad orientamento cognitivo comportamentale ad un percorso terapeutico ad orientamento prettamente dinamico, “al fine di esplorare aspetti del sé che non sono completamente coscienti e delle influenze che ne derivano nelle relazioni attuali (rigidità del pensiero, impulsività, rabbia nei confronti dell'ex-coniuge e delle istituzioni non ancora sopit)e”, ed al fine di mentalizzare ed elaborare vissuti emozionali, ancora celati alla coscienza, in modo che gli stessi cessassero di condizionare la vita del medesimo. Ribadendo che il percorso sinora attuato, avente un orientamento cognitivo comportamentale, doveva proseguire ed evolversi verso un percorso di recupero ad orientamento “dinamico”, il C.T.U. ha confermato quanto detto nella relazione integrativa, e cioè che il nuovo percorso doveva riguardare il solo , e solo all'esito di un recupero certificato, si sarebbero Pt_1 potute riprendere relazioni protette con il minore. Sempre alla medesima udienza del 20.11.2019, il giudice disponeva che il Servizio
clinica della proseguisse il percorso avviato dal , secondo le CP_2 Pt_1 indicazioni rese dal c.t.u. Con successiva ordinanza del 20.5.2020 il giudice di primo grado reiterava tale disposizione, assegnando al Servizio di psicologia clinica della termine sino al 20.11.2020 per il deposito di una relazione aggiornata.
In data 2.11.2020 il riceveva ordine di carcerazione, essendo divenute Pt_1 definitive due sentenze di condanna (quella per le lesioni e maltrattamenti ai danni della
, e quella per il reato di cui all'art. 615ter c.p. commesso nel 2011). CP_1
Con ordinanza del 19.11.2021, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla resistente in quanto irrilevante, il Giudice da un lato reiterava la richiesta di acquisizione della relazione demandata all' e dall'altro, disponeva l'acquisizione, presso l'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria C.V., di dati inerenti alla eventuale prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dal all'interno della Pt_1 struttura carceraria, ove è attualmente detenuto, nonché l'acquisizione della documentazione reddituale delle parti, aggiornata.
Acquisite la relazione clinica del 12.6.2020 del Servizio di Psicologia clinica, nonché la informativa del 29.3.2022 del Nucleo Osservazioni Detenuti del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, redatta alla psicologa la causa è Persona_5 stata riservata al collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, nella relazione del 12.6.2020, si dava atto che il PANTECA aveva fruito di un trattamento psicoterapeutico ad orientamento psicodinamico presso il
, curato dalla dott.ssa dall'agosto 2019 al luglio Controparte_2 Persona_6
2020 con sedute settimanali, evidenziandosi, tuttavia che la predetta terapeuta non era più in organico e non era stata sostituita con altro dirigente con orientamento dinamico. Preso atto dell'internamento del presso la Casa Circondariale di Santa Maria Pt_1
Capua Vetere, si auspicava un'eventuale ripresa del trattamento psicoterapeutico presso le sedi del territorio ove attualmente viveva il sig. Pt_1
Nella richiamata informativa del 29.3.2022, il cap. psicologa dava atto Persona_5 che dal suo ingresso in istituto (2.11.2020) il era stato ampiamente seguito nel suo Pt_1 percorso rieducativo, che si è declinato nei colloqui psicologici, nel proseguimento dell'attività di studio universitario, nella partecipazione ad un corso regionale di pizzaiolo, e in altre peculiari attività realizzate all'interno della struttura. I colloqui psicologici sono stati centrati sull'esplorazione della propria storia di vita e sull'avvio di un processo di revisione consapevole e critica dei propri trascorsi, nello specifico dei comportamenti gravi di cui si è reso colpevole. Da subito, sono stati evidenti i limiti nella competenza ad accedere alle proprie emozioni, a riconoscere i vissuti altrui, e la de-responsabilizzazione rispetto ai fatti-reato, segno di un disagio ad entrare nella dinamiche più profonde di natura affettivo- relazionale. , in questi mesi, è stato mosso soprattutto dal bisogno di continuare il precedente Pt_1 percorso clinico, per lui veramente significativo, perché gli avrebbe consentito di conservare e coltivare il rapporto con i suoi figli, oltre che apportare cambiamenti al suo stile emotivo-relazionale. Non è stato, pertanto, finora svolto uno specifico percorso terapeutico perché di fondo è mancata una reale motivazione ad intraprenderlo e una chiara intenzionalità che non fosse unicamente strumentale al ripristino dei contatti genitoriali.”
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, con la sentenza impugnata:
a) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, sentenza definitiva del Tribunale ecclesiastico regionale di Bari che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario tra la e il , successivamente delibata;
CP_1 Pt_1
b) dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
, con l'effetto che la stessa verrà esercitata in via esclusiva dalla madre, Per_1 sospendendo gli incontri padre-figlio, per ragioni di tutela sostanziale del minore, per la ravvisata la sussistenza di condotte di maltrattamenti morali e materiali commessi dal ricorrente nei confronti della moglie e del figlio, nonché la violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale e l'abuso dei relativi poteri. In particolare, il Collegio sosteneva che i comportamenti del nei confronti del figlio (per averlo picchiato Pt_1 in più occasioni per futili motivi, costringendolo a trascorrere i giorni stabiliti per l'esercizio del diritto di visita pur a fronte dell'esternato rifiuto del bambino e in più occasioni imponeva al piccolo di assistere a pressanti e continui litigi con la madre;
per aver tenuto durante gli incontri con il bambino una condotta contraria e offensiva per l'integrità del minore), inquadrabili nell'alveo dell'art. 572 c.p. e per i quali è stato condannato alla pena di anni due di reclusione (sent. Trib. Taranto n. 3961/2022, a cui si aggiunge la condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis e 572 c.p.c. nei confronti della , con interdizione dai CP_1
p.p.u.u. per la durata di anni 5) fossero non solo ostativi al regime dell'affidamento condiviso ma altresì di una tale gravità da dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente. Il Tribunale valorizzava gli esiti negativi del percorso psicoterapeutico affrontato, e da ultimo, l'informativa del Nucleo Osservazione Detenuti del 29.3.2022,), senza tuttavia escludere una futura reintegra nella responsabilità genitoriale. Confermava inoltre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e manteneva sospesi gli incontri padre-figlio, stante il persistente rifiuto del minore a tutela del suo interesse;
c) poneva a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1 del figlio versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Controparte_1
150,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat. A tal uopo, osservava che né lo stato di detenzione né la decadenza dalla responsabilità genitoriale potessero esimere il dall'obbligo di provvedere al mantenimento della prole, nella modalità del Pt_1 mantenimento indiretto, nella misura di euro 150,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione e della capacità reddituale dell'altro genitore;
d) compensava le spese di lite. ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata disposta la Parte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale su Panteca Cosimo, con sospensione degli incontri padre – figlio, e nella parte in cui è stato posto a carico dell'appellante l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, Per_1 formulando le conclusioni sopra richiamate.
L'appellante evidenzia l'erronea quantificazione della pena richiamata a pag. 3 della sentenza impugnata, non corrispondente ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, bensì ad anni 3 e mesi 10. Inoltre, sostiene che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di fatti risalenti nel tempo, collocabili nel periodo di maggiore conflitto con la , la CP_1 quale avrebbe sempre tenuto una condotta ostruzionistica, né del percorso psicoeducativo svolto per circa due anni dal presso il D.S.M. ASL di Pt_1
Taranto che gli avrebbe consentito di recuperare il rapporto con gli altri due figli minori e , né tantomeno delle relazioni periodiche rilasciate dall'equipe di Per_7 Per_8 psicoterapeuti e assistenti sociali che evidenzierebbero i progressi del padre nei rapporti con i figli e la mancata collaborazione della nel percorso terapeutico. CP_1
Lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto richiedere l'ascolto del minore e sul punto ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria con richiesta di nomina del C.T.U., al fine di ottenere un aggiornamento sulla situazione familiare, e segnatamente del minore, e che possa guidare quest'ultimo nella ripresa della relazione con il padre. A parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento della madre che avrebbe ostacolato i rapporti padre – figlio, impedendo loro di frequentarsi anche in ambiente protetto, né dell'aggiornamento della situazione dopo la separazione.
A tal uopo, il ha dedotto di aver migliorato la consapevolezza del Pt_1 proprio vissuto e degli errori del passato nel rapporto con gli altri due figli minori e di avere una relazione stabile da circa 10 anni con il coniuge , oltre al Controparte_3 fatto di essere prossimo a laurearsi presso l'Università Federico II di Napoli.
Lamenta che la impedirebbe ai nonni paterni di mantenere relazioni CP_1 significative con il nipote e che all'interno del carcere sarebbe difficile proseguire Per_1 un percorso psicoeducativo ben strutturato, in ragione della carenza di personale esperto, contestando a tal uopo la relazione del 29.3.2022 in quanto carente sotto il profilo scientifico e inidonea a far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Quanto al secondo motivo di appello, il chiede che l'assegno di Pt_1 mantenimento venga ridotto da euro 150,00 ad euro 100,00 mensili, per il concomitante impegno di mantenimento per gli altri figli minori, e che lo stesso venga sospeso durante l'intero periodo di detenzione, stante l'assenza di reddito.
Si è costituita eccependo preliminarmente la irritualità dell'atto di Controparte_1 appello, per essere stato proposto con citazione anziché con ricorso, chiedendo pertanto che l'appello sia dichiarato inammissibile, ed in subordine che fosse disposto il mutamento del rito. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di appello, in fatto e in diritto, valorizzando le sentenze penali emesse a carico dell'appellante che avrebbero accertato definitivamente la condotta di maltrattamenti morali e materiali commessi dal nei confronti della e del figlio . Pt_1 CP_1 Per_1
Quanto al mantenimento, l'appellata ha evidenziato che il si fosse Pt_1 sempre sottratto al mantenimento del figlio (oggi diciassettenne), anche quando lavorava e ancor prima che andasse in carcere, non versando somme pari a complessivi euro 14.000,00, pur essendo proprietario di un appartamento sito in Francavilla Fontana.
L'appellata valorizza inoltre la relazione fornita dal nucleo osservazioni detenuti del 29.3.2022, da cui si evincono evidenti limiti del PANTECA nella capacità di accedere alle proprie emozioni, di riconoscere i vissuti altrui nonché la propria deresponsabilizzazione rispetto ai fatti-reato, segno di un suo difficile ingresso nelle dinamiche di natura affettivo-relazionale.
La ha dedotto inoltre che lo stato attuale di detenzione non esime CP_1
l'appellante dai suoi doveri di mantenimento nei confronti del figlio, rimarcando l'inammissibilità, oltre che infondatezza, della domanda di sospensione del pagamento dell'assegno per il periodo di detenzione, in quanto formulata per la prima volta in appello. Ha insistito, pertanto, nel rigetto della avanzata richiesta di riduzione dell'assegno da euro 150,00 ad euro 100,00.
Con ordinanza emessa in data 13.7.2025, sono state rigettate le richieste istruttorie di parte appellante, non ritenendosi necessaria la richiesta rinnovazione della c.t.u., e la causa è stata rinviata all'udienza del 24.10.25, in cui, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi la eccezione di inammissibilità, atteso che, in ogni caso, l'impiego della citazione in luogo del ricorso e viceversa, non produce nullità, sempre che sia osservato il termine per la proposizione dell'appello di volta in volta applicabile;
perciò se l'appello è stato proposto con citazione invece che con ricorso, la tempestività dell'impugnazione va verificata in relazione alla data del deposito dell'atto di citazione, che, nel caso di specie, risale all'11.11.2024, entro il termine dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in data 29.6.2024.
Nel merito, il proposto appello non può essere accolto.
Con riferimento alla statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio , anche la corte deve prendere atto, come il giudice di primo grado, della Per_1 sussistenza di elementi che giustificano l'adozione di tale misura, che, presupponendo la violazione di propri doveri da parte del genitore e/o l'abuso dei propri poteri, con conseguente grave pregiudizio, di natura fisica e morale, per il figlio, non ha carattere sanzionatorio delle condotte del genitore, ma è strumento di tutela del minore.
Ostativo alla revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , è il fatto che il , pur rendendosi disponibile ad Per_1 Pt_1 intraprendere il percorso terapeutico indicato dal c.t.u. e condiviso dal tribunale, non lo ha, allo stato, concluso positivamente, come si evince sia dagli esiti di quello iniziato nel 2017 presso il Servizio di Psicologia clinica della di Taranto, e proseguito nelle forme di un percorso ad orientamento dinamico sino al 2020, sia dalle conclusioni della c.t.u. integrativa nel 2018, sia ancora dai chiarimenti resi dal c.t.u. in udienza, nonché infine dalla informativa redatta dal nucleo osservazioni detenuti del 29.3.2022, in cui si esprime, segnatamente, una presa d'atto della sostanziale non aderenza dello Pt_1 al percorso stesso, in quanto non motivato dalla imprescindibile necessità di ristrutturare se stesso e la relazione con gli altri, ma dalla esclusiva finalizzazione del percorso stesso alla ripresa della relazione con i figli.
La corte non può che prendere atto di tali conclusioni e valutazioni, soprattutto a fronte della natura tecnica e specialistica delle attività svolte dagli organi incaricati (C.T.U., , Servizio Osservazione Detenuti), la cui serietà, adeguatezza ed imparzialità vengono apprezzate e condivise. A tale elemento, già di per sé preclusivo, allo stato di una diversa valutazione della questione, se ne aggiunge un altro, di pari significativo valore, ossia il rifiuto del minore a riprendere, in questo momento della sua vita, una relazione con il padre.
Nel caso di specie, è stato accertato con sentenza passata in giudicato che Per_1 ha assistito a continue condotte di maltrattamenti della madre , con Controparte_1 ingiurie, minacce e percosse (anche gravi), perpetrate dal , sin da quanto era Pt_1 piccolo (infatti il reato contestato si è consumato dal 2007, già durante la gravidanza e sino al maggio 2010); essendo pertanto persona offesa di tale reato, in quanto vittima di violenza assistita. Il è stato altresì condannato in primo grado per il reato di Pt_1 maltrattamenti ai danni del minore, consistiti in percosse, lesioni, costrizioni fisiche (necessarie a vincere il rifiuto, del medesimo, manifestato con pianto e resistenza, ad intrattenersi con il padre nei giorni previsti dai provvedimenti del giudice della separazione), costrizioni ad assistere ai continui litigi dei genitori. è stato, quindi, Per_1 persona offesa del reato, sia nel primo procedimento, in quanto vittima di violenza
“assistita”, sia nel secondo, in via diretta. Gli effetti di tali condotte sul minore sono stati percepiti dal c.t.u., che da un lato ha registrato una radicata resistenza del minore (che all'epoca aveva 9 anni) alla ripresa immediata di una relazione con il padre, rinvenendone le cause nel pregresso vissuto con quest'ultimo, fonte di rabbia, delusione, traumi psicologici, dall'altro, in risposta a preciso quesito del giudice, ha escluso l'attribuzione alla di condotte e di attitudini volte ad emarginare il padre nella relazione CP_1 con il figlio. Tali resistenza e rifiuto del minore, reiteratamente espressi in frasi semplici ma nette, (io sto bene quando non lo vedo) sono stati registrati anche successivamente nel corso del procedimento;
infatti, nella relazione del Servizio di psicologia clinica del 23.12.2017, il Dirigente psicologo e psicoterapueta dr. , che ha seguito il Persona_9
, dava atto di aver avuto due colloqui con la;
e riferiva che nel Pt_1 CP_1 primo di essi ..”la genitrice ha dichiarato di provare una profonda paura verso il sig. Pt_1 alla luce dei molteplici episodi di violenza a suo dire, subiti. La sig. si è emozionata ed ha CP_1 pianto, e, in particolare, quando ricordava la violenza che ha subito dal padre che ha portato, Per_1 successivamente, all'apertura di un ulteriore procedimento penale a suo carico. La genitrice mi riferiva che era, allo stato attuale, più sereno e tranquillo rispetto al passato, che non aveva nessun Per_1 intenzione di rivedere il padre pur ricevendo, a suo dire, stimolazione in positivo da parte sua verso la figura paterna. Alla fine del colloquio, la sig. rimarcava la paura che provava verso il sig. CP_1
e mi diceva: “Dottore, quando finirà questa storia?” Pt_1
Tale posizione di chiusura di non è stata, come più volte evidenziato dal Per_1
c.t.u., in risposta a specifico quesito, stimolata e indotta dalla , diversamente CP_1 da quanto dedotto dall'appellante, nel corso di entrambi i gradi di giudizio, emergendo, invece una valutazione equilibrata della personalità della (anche nell'umore e CP_1 nella gestione della emotività), anche in sede di integrazione di c.t.u., in cui si è dato atto degli sforzi fatti, anche dopo la denuncia del 2016, per non disperdere il rapporto di con il padre. Per_1
Altri due elementi hanno purtroppo minato la concreta possibilità di una ripresa attuale dei rapporti (ma nulla è impregiudicato per il futuro) tra il ed il figlio, Pt_1
e questi, al netto delle valutazioni etiche che non spettano alla corte, hanno costituito degli ostacoli insormontabili, e che sono da un lato il perdurare di rancore, odio e rabbia del nei confronti della , dall'altro il perdurante stato di paura della Pt_1 Pt_3
CP_1 Il primo elemento è emerso in tutte le valutazioni rese dagli operatori incaricati (il c.t.u. d.ssa il Dirigente medico dr. ). Tale sentimento di rancore e rabbia Per_4 Per_3 non è si è mai sopito, neanche a fronte di una separazione già statuita con sentenza del 2014 (oltre 10 anni fa), all'esito di un giudizio che, come si legge negli atti, ha dato fiducia al;
infatti, nonostante alcune criticità iniziali (il G. D. all'esito Pt_1 dell'udienza ex art. 708 c.p.c., che sin dal luglio 2010 autorizzava i coniugi a vivere separati, pur disponendo l'affido condiviso del figlio , prevedeva incontri protetti Per_1 con il padre, prescrivendogli di non avvicinarsi al domicilio coniugale per almeno tre mesi, in ragione delle condotte violente assunte dal nei confronti della Pt_1 [...]
, poi accertate in via definitiva ed oggetto del primo procedimento penale), CP_1 all'esito della c.t.u. del dr. che escludeva la pericolosità del per il Per_10 Pt_1 minore e la ricorrenza di disturbi psicopatologici, nella sentenza definitiva il diritto di visita del figlio è stato previsto in modo pieno e conforme al protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Taranto (ma purtroppo sono seguite le condotte ai danni del minore, denunciate nel 2016).
Il secondo elemento (la paura della ), registrato dalla c.t.u., è ancora CP_1 riemerso successivamente, come si evince dal tenore del primo colloquio tra la CP_1 ed il dr. , prima riportato, ed anche nel loro secondo colloquio, che veniva disposto Per_3 dal dr. al fine di …“chiedere alla genitrice la disponibilità a intraprendere un percorso di Per_3 mediazione della conflittualità genitoriale “come conditio sine qua non” affinché si potesse auspicare la ripresa degli incontri del ed il figlio previa autorizzazione del Tribunale. La sig. Pt_1 Per_1 [...] ha nuovamente esplicitato la sua paura nei confronti del , palesando il suo “stato di CP_1 Pt_1 allerta” qualora lei lo dovesse incontrare anche per caso.
Proprio in relazione a tale elemento (lo stato di paura della , devono CP_1 essere affrontate le doglianze dell'appellante relative alla scarsa collaborazione (se non ostruzionismo) della madre nella ricostruzione del rapporto padre-figlio, nonché la denunciata sordità dei provvedimenti presi dal Tribunale rispetto al coinvolgimento della nella risoluzione della problematica esistente. CP_1
E' vero che il Tribunale ha ritenuto di disporre, previa disponibilità da parte del
, un percorso psicoterapeutico del solo Panteca, nelle modalità proposte dal Pt_1
c.t.u, ed una ripresa del diritto di visita con il figlio, solo all'esito positivo dello stesso, ed all'esito positivo di un ulteriore percorso fatto da entrambi (step al quale non si è mai arrivati, atteso il mancato superamento del primo), senza pretendere il coinvolgimento della E tale direzione è stata conservata anche successivamente, all'esito della CP_1 prima fase del percorso terapeutico (quello ad orientamento cognitivo comportamentale) e all'esito dell'integrazione della c.t.u., prevedendosi il successivo percorso ad orientamento psicodinamico, e conservandosi l'originaria impostazione, senza mai prevedere un percorso di composizione della conflittualità tra i due genitori, e/o comunque una partecipazione e responsabilizzazione della nel percorso CP_1 finalizzato alla ripresa dei rapporti padre/figlio.
Ma tali provvedimenti e tale direzione assunti dal Tribunale, e censurati dall'appellante, sono condivisi dalla corte, perché supportati dalle valutazioni tecniche del c.t.u. (che all'udienza del 20.11.2019 ha ribadito che il percorso riguarda il solo
) e da quelle dello stesso servizio di psicologia clinica. Pt_1
Il dr. , seppure proponeva (cfr. sempre la relazione del 23.12.2017), sempre Per_3 previa autorizzazione del tribunale, un percorso di mediazione tra la coppia genitoriale, ritenendo lo stesso utile all'accertamento parziale (non potendosi osservare direttamente la relazione padre-figlio) della capacità genitoriale del …in quanto l'immagine di un Pt_1 genitore verso un figlio potrebbe passare - attualmente – attraverso lo stato mentale ed emotivo dell'altro caregiver”, non poteva fare altro che rimandare tale proposta solo successivamente all'invio della ad un diverso servizio specialistico affinché affronti la sua paura – già CP_1 dichiarata – verso il sig. . Pt_1
Anche tale prospettiva, seppure esaminata non è mai stata accolta dal Tribunale, condividendosi le relative decisioni perché il mancato coinvolgimento della nel CP_1 percorso di recupero della relazione padre-figlio è stata una misura adottata nel corso del procedimento, determinata dal rischio di evitare possibili situazioni di vittimizzazione secondaria, cui senz'altro la sarebbe stata esposta, tenuto conto dello stato di CP_1 paura e soggezione in cui ancora versa.
Non può non porsi il giudice civile, in controversie come quella in esame, il problema della c.d. “vittimizzazione secondaria”; lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013, e di essa il giudice deve tenere conto.
L'intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, impone di interpetrare le norme interne in senso ad essa conforme. Si segnala l'art. 3, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Fondamentale è anche il successivo art. 18 della Convenzione, il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che" 1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative
o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. ...omissis", aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo ...omissis... mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria". Deve anche essere ricordato l'art. 48 della medesima Convenzione, ove si legge che "1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione." Il riferimento all'assunzione di misure di "altro tipo", oltre a quelle legislative, volte a proteggere le vittime di violenza domestica, previsto all'art. 18 della Convenzione, impone di considerare l'obiettivo di evitare che i processi siano luoghi in cui si consumi la vittimizzazione secondaria, quale finalità che, ancor prima della entrata in vigore delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, deve improntare lo svolgimento anche dei processi civili in cui emergano condotte di violenza domestica.
Quindi, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 (come nella fattispecie in esame), se non esclude l'esistenza di tali fatti (come nella fattispecie in esame) e intenda adottare i menzionati "provvedimenti", è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Tale valutazione deve senza dubbio essere effettuata quando il giudice deve decidere se disporre o meno "colloqui congiunti" dei genitori con gli operatori dei servizi sociali, i quali - pur distinguendosi dalla vera e propria attività di mediazione o conciliazione, espressamente esclusa dall'art. 48 della Convenzione - comportano, comunque, una interazione tra i coniugi, che può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica, che la Convenzione mira ad evitare. E tale valutazione è stata fatta dal primo giudice, che ha escluso in radice tale prospettiva, disponendo un percorso a carico del solo e non prevedendo più - dopo i primi e necessari Pt_1 colloqui congiunti realizzati dal c.t.u. al fine di redigere la prima relazione - ulteriori colloqui e contatti tra le parti, alla presenza di figure professionali, al fine di evitare ulteriori sofferenze della (in questo specifico senso, ed in relazioni a fatti CP_1 anteriori all'entrata in vigore della Riforma Cartabia, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11631).
Nella stessa prospettiva devono essere colti i provvedimenti del primo giudice, in ordine all'ascolto del minore (che non è stato disposto), in quanto, sempre in ragione della normativa sovranazionale richiamata ma anche di consolidata giurisprudenza, “In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere” (in questo senso, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2023, n. 23247 (rv. 668468-02)), condividendosi pertanto sia la mancata assunzione dell'ascolto del minore, sia la sospensione di qualsivoglia contatto tra le parti, anche in ambiente protetto, sino al completamento con esito positivo del percorso psicoterapeutico previsto per il
. Pt_1
All'esito di tali considerazioni, deve pertanto confermarsi la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio Pt_1
. Per_1
Parimenti deve confermarsi il mantenimento posto a carico del in Pt_1 favore del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, stante la irrilevanza dello Per_1 stato di detenzione e del concomitante impegno di mantenimento degli altri figli minori, sia perché, tenuto conto delle esigenze di vita di un ragazzo di quasi 18 anni, non può scendersi al di sotto di tale soglia, sia perché, pur prendendosi atto che il , Pt_1 all'esito dei processi penali in cui è stato condannato in via definitiva, non gode più dal 2020 della retribuzione, né della pensione (come emerge dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado), nondimeno lo stesso dimostra di avere ancora una attuale capacità economica, come emerge dagli studi intrapresi, dalle possibilità di lavoro offerte nell'ambiente carcerario, dalla titolarità di un bene immobile, mentre la situazione economica della non è tale, in ragione dell'entità del suo reddito e delle spese CP_1 da sostenere per le esigenze abitative della diade, da consentirle di provvedere al mantenimento del minore, esclusivamente da sola.
Inammissibile, oltre che infondata, è la domanda di sospensione del pagamento dell'assegno per il periodo della detenzione, essendo stata formulata per la prima volta in appello.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza e la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'attività processuale svolta e della bassa complessità della lite (criteri che giustificano la quantificazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d. m. 55/2014). Dal rigetto dell'impugnazione, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 1916/2024, nel contraddittorio con con Controparte_1
l'intervento della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Taranto, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che si liquidano in euro 6.000,00, per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
3) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
4)Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Cancelleria di procedere all'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti del giudizio.
Taranto, 26.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Claudia Calabrese Dr.ssa Anna Maria Marra