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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3958 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Napoletti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Terni, Via Barbarasa 23
ricorrente
contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa P_ P.IVA_2
dall'avv. Danilo Cuccaro, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Taranto, Via Umbra n.
19
Resistente
e contro
(Cod. Fisc. , P.I. Controparte_2 P.IVA_3
) P.IVA_4 resistente contumace
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e
conclusione, in via preliminare: rigettare l'eccezione di
difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Perugia sollevata da P_
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
tutte espresse negli atti e nei verbali di causa;
nel
merito: dichiarare la nullità ovvero annullare ovvero in
ogni caso revocare gli avvisi di accertamento canone -
intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni
amministrative indicati nelle premesse dell'atto
introduttivo del giudizio nei numeri da 1) a 12) e
depositati nel processo per le ragioni tutte espresse negli
atti e nei verbali di causa, con ogni conseguente
pronuncia, anche restitutoria delle somme già corrisposte
nelle more del processo da Parte_1
in pagamento degli avvisi impugnati;
dichiarare che, per le
ragioni dedotte negli atti e nei verbali di causa,
[...]
nulla deve a e/o Parte_1 P_
al in relazione agli avvisi di Controparte_2
pag. 2/16 accertamento impugnati, con conseguente condanna alla
restituzione delle somme già corrisposte nelle more del
giudizio da in pagamento Parte_1
degli avvisi impugnati;
con vittoria di spese e compensi di
lite”.
Per la resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale P_
adito rigettare il ricorso formulato dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto, con
[...]
vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
[...]
(di seguito Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso i 12 avvisi di accertamento alla stessa notificati, a mezzo pec in data 22.08.2023,
dalla resistente - in qualità di P_
concessionaria per l'accertamento e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (oggi Canone Unico Patrimoniale,
di seguito CUP) del - per l'esposizione Controparte_2
di fascioni pubblicitari in 12 distributori di carburante riferibili alla ricorrente stessa e situati nel Comune di pag. 3/16 , chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate CP_2
conclusioni.
1.1. Eccepiva la ricorrente:
a) la giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere la presente controversia, nonostante la diversa indicazione contenuta negli avvisi (Commissione Tributaria di Primo
Grado), in quanto il CUP, istituito e disciplinato dalla
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha pacificamente natura patrimoniale e non tributaria, risultando così estraneo alla disciplina processuale in materia di tributi locali;
b) di aver ricevuto, in data 11.03.2023, dalla resistente una richiesta di pagamento di € P_
37.268,00, a titolo, appunto, di CUP, da effettuarsi in quattro rate, alle scadenze ivi indicate, e di aver provveduto al versamento rateale, alle citate scadenze, di quanto effettivamente dovuto in base alla corretta applicazione della normativa, anche regolamentare, di riferimento, corrispondendo addirittura, nelle prime tre rate, un importo maggiore di quello indicatole nella citata richiesta dell'11.03.2023;
c) che con gli avvisi di accertamento contestati la resistente le ha poi richiesto il pagamento di P_
una somma di ammontare pari al triplo di quanto richiestole pag. 4/16 con la citata comunicazione dell'11.03.2023, il tutto sulla base di una tabella delle superfici (a dire della stessa resistente, soggette a canone) e dei relativi importi, non motivata, fra l'altro, in ordine al presupposto materiale dell'accertamento, ovvero alla misurazione, appunto, delle superfici da assoggettare a canone;
d) che nei contestati avvisi di accertamento manca l'indicazione dell'Ente in favore del quale P_
agisce quale concessionario (potendosi ricavare solo nelle modalità di pagamento un indirizzo web riconducibile al e che risulta, in ogni caso, che la Controparte_2
società intimante ha agito “sulla base delle disposizioni
stabilite dal vigente regolamento comunale, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2021,
che disciplina il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, quando, al contrario, il ha approvato il Regolamento Controparte_2
sul Canone Unico con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 51 del 19/04/2021, poi modificata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 31/05/2021, con conseguente erronea indicazione del corretto presupposto normativo di riferimento;
pag. 5/16 e) che ancora non ha tenuto in alcuna P_
considerazione le memorie inviatele dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 10, comma 1. Lett. b) l. 241/1990 - che,
per espressa disposizione normativa, avrebbe avuto obbligo di valutare – con ciò violando il principio del contraddittorio, anche in un'ottica di leale collaborazione e buona fede cui dovrebbero essere improntati i rapporti tra contribuente e P.A., ex art. 10 L. 212/2000;
f) di aver provveduto al computo delle superfici assoggettabili al canone, alle conseguenti dichiarazioni e al pagamento rateale del relativo importo, tenendo conto del fatto che solo la superficie occupata dalle insegne può
intendersi quale messaggio pubblicitario, dovendosi, al contrario, escludere a tal scopo il resto della superficie dei fascioni pensilina, in quanto superficie tecnica di mero supporto e con funzione del tutto aliena dalle finalità previste come presupposto di pagamento del canone
de quo.
Ciò rilevato ed eccepito, la ricorrente chiedeva al
Tribunale di sospendere, con provvedimento inaudita altera
parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia degli avvisi di accertamenti in questa sede impugnati.
pag. 6/16 1.2. Si costituiva in giudizio la resistente P_
, contestando quanto eccepito e domandato dalla
[...]
ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
a) la giurisdizione del Giudice Tributario a conoscere della controversia di cui è causa, avendo l'art. 1, comma
816 e ss., della citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160
mantenuto la natura di entrata tributaria del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, disciplinato dal comma 819 lettera b) della legge stessa;
b) l'infondatezza dell'eccepita, da parte della ricorrente, carenza di motivazione negli avvisi di accertamento di cui è causa, contenendo questi tutte le informazioni - tipo diffusione pubblicitaria, periodo,
ubicazione, dimensioni rilevate, tariffe con le modalità di calcolo di interessi e sanzioni, riferimenti normativi e regolamentari, uno stralcio delle nome di legge che regolano la materia, indicazioni utili per ottenere informazioni, autorità e modalità per presentare ricorso giurisdizionale ed ufficio ove presentare un riesame dell'atto, anche in autotutela, indicazione che la P_
è la “Concessionaria del servizio di accertamento e
[...]
riscossione del canone Patrimoniale di Concessione,
pag. 7/16 Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
- II Classe…”, uno “stralcio Regolamento per CP_2
l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale CP_2
n. 72 del 31/05/2021” - necessarie per consentire alla ricorrente stessa di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
c) che anche nel caso di specie, come in altri analoghi che hanno visto l'odierna ricorrente come parte soccombente, viene richiesto il pagamento di un canone afferente alla parte del fascione di colore giallo posto sulle singole pensiline di ogni distributore di carburante accertato;
un fascione che per caratteristiche, colore e posizione è da considerarsi collegato graficamente al
Part marchio e dunque soggetto a canone, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità;
d) che alcuna rilevanza può attribuirsi ai pagamenti effettuati dalla ricorrente e citati in ricorso, in quanto gli stessi non si riferiscono ai fascioni pubblicitari accertati e presenti sulle pensiline bensì ad altre tipologie di esposizioni pubblicitarie, oggetto di dichiarazione da parte della ricorrente medesima,
pag. 8/16 dichiarazione assente in relazione ai canoni di cui agli avvisi di accertamento de quo;
e) che quanto rilevato dagli agenti accertatori della concessionaria resistente e trasfuso in ogni avviso di accertamento opposto gode di fede privilegiata ex artt.
2699 e 2700 cod. civ., facendo prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti ivi attestati come avvenuti in loro presenza e/o conosciuti o da loro compiuti, ciò
valendo anche in riferimento alle tariffe applicate ed al conteggio delle sanzioni e degli interessi applicati,
venendo negli avvisi in questione non solo riportati i calcoli e le percentuali applicate ma altresì richiamate le norme di legge e regolamentari di riferimento, che,
trattandosi di atti pubblici, devono presumersi conosciuti dall'intera collettività.
1.3. Con ordinanza in data 15.11.2023 il Giudice,
rilevata l'insussistenza, rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, dei requisiti del fumus boni juris e del
periculum in mora, rigettava l'istanza, formulata ancora dalla ricorrente, di sospensione dell'efficacia degli avvisi di accertamento di cui è causa.
1.4. Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 171ter c.p.c. il Giudice fissava quindi l'udienza di pag. 9/16 precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione,
formulata da di declaratoria di difetto di P_
giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della presente controversia.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzo del suolo pubblico natura tributaria (in tal senso, Cass. n. 2552/2018; Cass.
n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che si controverta sulla debenza del pagamento di un canone per l'utilizzo, a fini pubblicitari, del suolo pubblico – consentendo le pensiline dei distributori di carburante, come quelle di cui è causa, una forma di pubblicità che si riverbera indiscutibilmente su un area pubblica, con conseguente applicabilità, nel caso specifico, della normativa di cui all'art. 23 del Codice della strada - e della natura patrimoniale, e dunque, non tributaria, di detto canone,
pag. 10/16 natura deducibile anche dalla denominazione di legge del canone stesso, definito, evidentemente non a caso, CUP,
ovvero, appunto, Canone Unico Patrimoniale.
La natura patrimoniale del canone di cui è causa impone dunque di dichiarare la giurisdizione del Tribunale
Ordinario a conoscere della presente controversia,
rigettando l'eccezione contraria formulata dalla resistente
P_
3. Quanto all'eccepita, da parte della ricorrente,
nullità degli avvisi di accertamento di cui è causa, per presunto difetto di motivazione dei medesimi, deve rilevarsi come, al contrario, detti avvisi, versati in atti, contengano, così come dedotto dalla resistente P_
, tutte le informazioni necessarie non solo a
[...]
motivare gli avvisi stessi, ma anche a consentire all'intimato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, informazioni quali: il tipo diffusione pubblicitaria oggetto di accertamento, il periodo di quest'ultimo, l'ubicazione dei fascioni pubblicitari e le dimensioni rilevate, le tariffe applicate con le modalità
di calcolo di interessi e sanzioni, riferimenti normativi e regolamentari con uno stralcio delle nome di legge che regolano la materia, indicazioni utili per ottenere pag. 11/16 informazioni, per presentare ricorso giurisdizionale o istanza di riesame dell'atto, anche in autotutela,
indicazione, nell'intestazione dell'atto, che la P_
è la “Concessionaria del servizio di accertamento e
[...]
riscossione del canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del di CP_2
- II Classe…”, uno “stralcio Regolamento per CP_2
l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale CP_2
n. 72 del 31/05/2021”.
Gli avvisi di cui è causa risultano quindi adeguatamente motivati dalla resistente con conseguente P_
infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi stessi formulata sul punto dalla ricorrente, così come dell'eccezione, formulata sempre da quest'ultima, di avvenuta violazione, da parte ancora di del P_
principio del contraddittorio, atteso che, al contrario,
“la necessità di un generale principio che imponga il
contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è
prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o
Eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è
unanimanente riconosciuto solo per i tributi “armonizzati”,
pag. 12/16 e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi
non armonizzati... Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823
del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione
della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto
agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso
i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi
l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio
preventivo” (così, Cass. Civ., Sez. Trib., 12/08/2021, n.
22755).
A riprova di quanto si è detto in punto di validità degli avvisi di accertamento, la società opponente, nel presente giudizio, è stata in grado di esercitare, nel merito, il proprio diritto di difesa, prendendo compiutamente posizione in ordine a tutti gli aspetti della vicenda.
Infine, parte opponente sembra contestare le modalità di misurazione dei fascioni e la correttezza della misurazione medesima. La contestazione in questione – inserita nell'ambito dell'eccepito difetto di motivazione del provvedimento – è assolutamente generica, a fronte del puntuale dato indicato dalla società resistente e della concreta possibilità per la società opponente di indicare l'eventuale misura corretta. Tale genericità preclude l'accoglimento della doglianza.
pag. 13/16 3. Nel merito:
deve ritenersi accertato – sulla base delle allegazioni processuali delle parti - che la ricorrente per Parte_1
sua stessa ammissione, ha omesso il pagamento di quanto richiestole dovuto a titolo di CUP al in Controparte_2
riferimento ai fascioni pubblicitari di colore giallo posti sulle pensiline dei singoli distributori di carburante, da ritenersi, a dire della stessa ricorrente, non assoggettabili a CUP.
Il pagamento del canone con riferimento a tali fascioni,
al contrario, deve ritenersi dovuto;
il fascione di colore giallo collocato sulle pensiline dei distributori
Part richiamano chiaramente il colore giallo del logo (cane a sei zampe su sfondo giallo, relativo alla parte inferiore, e bianco), assumendo essi stessi – attraverso il loro potere evocativo, determinato dal colore, dalla dimensione del fascione e dalla vicinanza al logo –
funzione pubblicitaria;
come si legge nell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5930 del 2020 (pronunciatasi su un caso analogo), “il potere evocativo del colore del marchio
di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato,
indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano
utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della
pag. 14/16 dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo
dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di
svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio
pubblicitario”. Nel caso di specie deve ritenersi che il fascione è stato utilizzato anche per integrare, quale componente aggiuntiva, il messaggio pubblicitario contenuto
Part nella targa/logo di , sicché dalla semplice sovrapposizione dei due mezzi si evince la presenza di un messaggio pubblicitario di maggiori dimensioni, che ne comporta il versamento del canone.
Risulta ininfluente quanto eccepito da parte ricorrente in ordine alla novella di cui all'art. 1, comma 757, della
Legge n. 207/2024, laddove, a modifica della Legge di bilancio n. 160/2019, istitutiva del CUP, al primo periodo del comma 825 della l. 2019/160, dopo le parole: «del mezzo
pubblicitario» si prevede l'inserimento delle parole
«esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere
pubblicitario». Tale riforma, infatti, nulla dispone in ordine al carattere pubblicitario o meno dei fascioni del tipo di quelli di cui è causa, nulla modificando quindi in merito all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, limitandosi a ribadire che sono esclusi dal canone gli elementi privi di carattere pubblicitario;
carattere,
pag. 15/16 che per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che i fascioni possiedano.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso formulato da Parte_1
nei confronti di e del
[...] P_ CP_2
;
[...]
- condanna a corrispondere Parte_1
a a titolo di rimborso delle spese del P_
presente giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia 27.9.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
pag. 16/16
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3958 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Napoletti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Terni, Via Barbarasa 23
ricorrente
contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa P_ P.IVA_2
dall'avv. Danilo Cuccaro, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Taranto, Via Umbra n.
19
Resistente
e contro
(Cod. Fisc. , P.I. Controparte_2 P.IVA_3
) P.IVA_4 resistente contumace
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e
conclusione, in via preliminare: rigettare l'eccezione di
difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Perugia sollevata da P_
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
tutte espresse negli atti e nei verbali di causa;
nel
merito: dichiarare la nullità ovvero annullare ovvero in
ogni caso revocare gli avvisi di accertamento canone -
intimazione al pagamento e irrogazione delle sanzioni
amministrative indicati nelle premesse dell'atto
introduttivo del giudizio nei numeri da 1) a 12) e
depositati nel processo per le ragioni tutte espresse negli
atti e nei verbali di causa, con ogni conseguente
pronuncia, anche restitutoria delle somme già corrisposte
nelle more del processo da Parte_1
in pagamento degli avvisi impugnati;
dichiarare che, per le
ragioni dedotte negli atti e nei verbali di causa,
[...]
nulla deve a e/o Parte_1 P_
al in relazione agli avvisi di Controparte_2
pag. 2/16 accertamento impugnati, con conseguente condanna alla
restituzione delle somme già corrisposte nelle more del
giudizio da in pagamento Parte_1
degli avvisi impugnati;
con vittoria di spese e compensi di
lite”.
Per la resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale P_
adito rigettare il ricorso formulato dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto, con
[...]
vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
[...]
(di seguito Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso i 12 avvisi di accertamento alla stessa notificati, a mezzo pec in data 22.08.2023,
dalla resistente - in qualità di P_
concessionaria per l'accertamento e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (oggi Canone Unico Patrimoniale,
di seguito CUP) del - per l'esposizione Controparte_2
di fascioni pubblicitari in 12 distributori di carburante riferibili alla ricorrente stessa e situati nel Comune di pag. 3/16 , chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate CP_2
conclusioni.
1.1. Eccepiva la ricorrente:
a) la giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere la presente controversia, nonostante la diversa indicazione contenuta negli avvisi (Commissione Tributaria di Primo
Grado), in quanto il CUP, istituito e disciplinato dalla
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha pacificamente natura patrimoniale e non tributaria, risultando così estraneo alla disciplina processuale in materia di tributi locali;
b) di aver ricevuto, in data 11.03.2023, dalla resistente una richiesta di pagamento di € P_
37.268,00, a titolo, appunto, di CUP, da effettuarsi in quattro rate, alle scadenze ivi indicate, e di aver provveduto al versamento rateale, alle citate scadenze, di quanto effettivamente dovuto in base alla corretta applicazione della normativa, anche regolamentare, di riferimento, corrispondendo addirittura, nelle prime tre rate, un importo maggiore di quello indicatole nella citata richiesta dell'11.03.2023;
c) che con gli avvisi di accertamento contestati la resistente le ha poi richiesto il pagamento di P_
una somma di ammontare pari al triplo di quanto richiestole pag. 4/16 con la citata comunicazione dell'11.03.2023, il tutto sulla base di una tabella delle superfici (a dire della stessa resistente, soggette a canone) e dei relativi importi, non motivata, fra l'altro, in ordine al presupposto materiale dell'accertamento, ovvero alla misurazione, appunto, delle superfici da assoggettare a canone;
d) che nei contestati avvisi di accertamento manca l'indicazione dell'Ente in favore del quale P_
agisce quale concessionario (potendosi ricavare solo nelle modalità di pagamento un indirizzo web riconducibile al e che risulta, in ogni caso, che la Controparte_2
società intimante ha agito “sulla base delle disposizioni
stabilite dal vigente regolamento comunale, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2021,
che disciplina il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, quando, al contrario, il ha approvato il Regolamento Controparte_2
sul Canone Unico con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 51 del 19/04/2021, poi modificata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 31/05/2021, con conseguente erronea indicazione del corretto presupposto normativo di riferimento;
pag. 5/16 e) che ancora non ha tenuto in alcuna P_
considerazione le memorie inviatele dalla stessa ricorrente ai sensi dell'art. 10, comma 1. Lett. b) l. 241/1990 - che,
per espressa disposizione normativa, avrebbe avuto obbligo di valutare – con ciò violando il principio del contraddittorio, anche in un'ottica di leale collaborazione e buona fede cui dovrebbero essere improntati i rapporti tra contribuente e P.A., ex art. 10 L. 212/2000;
f) di aver provveduto al computo delle superfici assoggettabili al canone, alle conseguenti dichiarazioni e al pagamento rateale del relativo importo, tenendo conto del fatto che solo la superficie occupata dalle insegne può
intendersi quale messaggio pubblicitario, dovendosi, al contrario, escludere a tal scopo il resto della superficie dei fascioni pensilina, in quanto superficie tecnica di mero supporto e con funzione del tutto aliena dalle finalità previste come presupposto di pagamento del canone
de quo.
Ciò rilevato ed eccepito, la ricorrente chiedeva al
Tribunale di sospendere, con provvedimento inaudita altera
parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia degli avvisi di accertamenti in questa sede impugnati.
pag. 6/16 1.2. Si costituiva in giudizio la resistente P_
, contestando quanto eccepito e domandato dalla
[...]
ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo:
a) la giurisdizione del Giudice Tributario a conoscere della controversia di cui è causa, avendo l'art. 1, comma
816 e ss., della citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160
mantenuto la natura di entrata tributaria del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, disciplinato dal comma 819 lettera b) della legge stessa;
b) l'infondatezza dell'eccepita, da parte della ricorrente, carenza di motivazione negli avvisi di accertamento di cui è causa, contenendo questi tutte le informazioni - tipo diffusione pubblicitaria, periodo,
ubicazione, dimensioni rilevate, tariffe con le modalità di calcolo di interessi e sanzioni, riferimenti normativi e regolamentari, uno stralcio delle nome di legge che regolano la materia, indicazioni utili per ottenere informazioni, autorità e modalità per presentare ricorso giurisdizionale ed ufficio ove presentare un riesame dell'atto, anche in autotutela, indicazione che la P_
è la “Concessionaria del servizio di accertamento e
[...]
riscossione del canone Patrimoniale di Concessione,
pag. 7/16 Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
- II Classe…”, uno “stralcio Regolamento per CP_2
l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale CP_2
n. 72 del 31/05/2021” - necessarie per consentire alla ricorrente stessa di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
c) che anche nel caso di specie, come in altri analoghi che hanno visto l'odierna ricorrente come parte soccombente, viene richiesto il pagamento di un canone afferente alla parte del fascione di colore giallo posto sulle singole pensiline di ogni distributore di carburante accertato;
un fascione che per caratteristiche, colore e posizione è da considerarsi collegato graficamente al
Part marchio e dunque soggetto a canone, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità;
d) che alcuna rilevanza può attribuirsi ai pagamenti effettuati dalla ricorrente e citati in ricorso, in quanto gli stessi non si riferiscono ai fascioni pubblicitari accertati e presenti sulle pensiline bensì ad altre tipologie di esposizioni pubblicitarie, oggetto di dichiarazione da parte della ricorrente medesima,
pag. 8/16 dichiarazione assente in relazione ai canoni di cui agli avvisi di accertamento de quo;
e) che quanto rilevato dagli agenti accertatori della concessionaria resistente e trasfuso in ogni avviso di accertamento opposto gode di fede privilegiata ex artt.
2699 e 2700 cod. civ., facendo prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti ivi attestati come avvenuti in loro presenza e/o conosciuti o da loro compiuti, ciò
valendo anche in riferimento alle tariffe applicate ed al conteggio delle sanzioni e degli interessi applicati,
venendo negli avvisi in questione non solo riportati i calcoli e le percentuali applicate ma altresì richiamate le norme di legge e regolamentari di riferimento, che,
trattandosi di atti pubblici, devono presumersi conosciuti dall'intera collettività.
1.3. Con ordinanza in data 15.11.2023 il Giudice,
rilevata l'insussistenza, rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, dei requisiti del fumus boni juris e del
periculum in mora, rigettava l'istanza, formulata ancora dalla ricorrente, di sospensione dell'efficacia degli avvisi di accertamento di cui è causa.
1.4. Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 171ter c.p.c. il Giudice fissava quindi l'udienza di pag. 9/16 precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. In via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione,
formulata da di declaratoria di difetto di P_
giurisdizione del Tribunale ordinario a conoscere della presente controversia.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzo del suolo pubblico natura tributaria (in tal senso, Cass. n. 2552/2018; Cass.
n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che si controverta sulla debenza del pagamento di un canone per l'utilizzo, a fini pubblicitari, del suolo pubblico – consentendo le pensiline dei distributori di carburante, come quelle di cui è causa, una forma di pubblicità che si riverbera indiscutibilmente su un area pubblica, con conseguente applicabilità, nel caso specifico, della normativa di cui all'art. 23 del Codice della strada - e della natura patrimoniale, e dunque, non tributaria, di detto canone,
pag. 10/16 natura deducibile anche dalla denominazione di legge del canone stesso, definito, evidentemente non a caso, CUP,
ovvero, appunto, Canone Unico Patrimoniale.
La natura patrimoniale del canone di cui è causa impone dunque di dichiarare la giurisdizione del Tribunale
Ordinario a conoscere della presente controversia,
rigettando l'eccezione contraria formulata dalla resistente
P_
3. Quanto all'eccepita, da parte della ricorrente,
nullità degli avvisi di accertamento di cui è causa, per presunto difetto di motivazione dei medesimi, deve rilevarsi come, al contrario, detti avvisi, versati in atti, contengano, così come dedotto dalla resistente P_
, tutte le informazioni necessarie non solo a
[...]
motivare gli avvisi stessi, ma anche a consentire all'intimato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, informazioni quali: il tipo diffusione pubblicitaria oggetto di accertamento, il periodo di quest'ultimo, l'ubicazione dei fascioni pubblicitari e le dimensioni rilevate, le tariffe applicate con le modalità
di calcolo di interessi e sanzioni, riferimenti normativi e regolamentari con uno stralcio delle nome di legge che regolano la materia, indicazioni utili per ottenere pag. 11/16 informazioni, per presentare ricorso giurisdizionale o istanza di riesame dell'atto, anche in autotutela,
indicazione, nell'intestazione dell'atto, che la P_
è la “Concessionaria del servizio di accertamento e
[...]
riscossione del canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del di CP_2
- II Classe…”, uno “stralcio Regolamento per CP_2
l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria del Comune di
, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale CP_2
n. 72 del 31/05/2021”.
Gli avvisi di cui è causa risultano quindi adeguatamente motivati dalla resistente con conseguente P_
infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi stessi formulata sul punto dalla ricorrente, così come dell'eccezione, formulata sempre da quest'ultima, di avvenuta violazione, da parte ancora di del P_
principio del contraddittorio, atteso che, al contrario,
“la necessità di un generale principio che imponga il
contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è
prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o
Eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è
unanimanente riconosciuto solo per i tributi “armonizzati”,
pag. 12/16 e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi
non armonizzati... Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823
del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione
della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto
agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso
i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi
l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio
preventivo” (così, Cass. Civ., Sez. Trib., 12/08/2021, n.
22755).
A riprova di quanto si è detto in punto di validità degli avvisi di accertamento, la società opponente, nel presente giudizio, è stata in grado di esercitare, nel merito, il proprio diritto di difesa, prendendo compiutamente posizione in ordine a tutti gli aspetti della vicenda.
Infine, parte opponente sembra contestare le modalità di misurazione dei fascioni e la correttezza della misurazione medesima. La contestazione in questione – inserita nell'ambito dell'eccepito difetto di motivazione del provvedimento – è assolutamente generica, a fronte del puntuale dato indicato dalla società resistente e della concreta possibilità per la società opponente di indicare l'eventuale misura corretta. Tale genericità preclude l'accoglimento della doglianza.
pag. 13/16 3. Nel merito:
deve ritenersi accertato – sulla base delle allegazioni processuali delle parti - che la ricorrente per Parte_1
sua stessa ammissione, ha omesso il pagamento di quanto richiestole dovuto a titolo di CUP al in Controparte_2
riferimento ai fascioni pubblicitari di colore giallo posti sulle pensiline dei singoli distributori di carburante, da ritenersi, a dire della stessa ricorrente, non assoggettabili a CUP.
Il pagamento del canone con riferimento a tali fascioni,
al contrario, deve ritenersi dovuto;
il fascione di colore giallo collocato sulle pensiline dei distributori
Part richiamano chiaramente il colore giallo del logo (cane a sei zampe su sfondo giallo, relativo alla parte inferiore, e bianco), assumendo essi stessi – attraverso il loro potere evocativo, determinato dal colore, dalla dimensione del fascione e dalla vicinanza al logo –
funzione pubblicitaria;
come si legge nell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 5930 del 2020 (pronunciatasi su un caso analogo), “il potere evocativo del colore del marchio
di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato,
indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano
utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della
pag. 14/16 dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo
dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di
svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio
pubblicitario”. Nel caso di specie deve ritenersi che il fascione è stato utilizzato anche per integrare, quale componente aggiuntiva, il messaggio pubblicitario contenuto
Part nella targa/logo di , sicché dalla semplice sovrapposizione dei due mezzi si evince la presenza di un messaggio pubblicitario di maggiori dimensioni, che ne comporta il versamento del canone.
Risulta ininfluente quanto eccepito da parte ricorrente in ordine alla novella di cui all'art. 1, comma 757, della
Legge n. 207/2024, laddove, a modifica della Legge di bilancio n. 160/2019, istitutiva del CUP, al primo periodo del comma 825 della l. 2019/160, dopo le parole: «del mezzo
pubblicitario» si prevede l'inserimento delle parole
«esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere
pubblicitario». Tale riforma, infatti, nulla dispone in ordine al carattere pubblicitario o meno dei fascioni del tipo di quelli di cui è causa, nulla modificando quindi in merito all'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, limitandosi a ribadire che sono esclusi dal canone gli elementi privi di carattere pubblicitario;
carattere,
pag. 15/16 che per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che i fascioni possiedano.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso formulato da Parte_1
nei confronti di e del
[...] P_ CP_2
;
[...]
- condanna a corrispondere Parte_1
a a titolo di rimborso delle spese del P_
presente giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia 27.9.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
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