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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 692/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 692/2022 R.G.L., e vertente
1 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), via E. De Nicola n. 5, presso lo studio dell'avv.
RA PU che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Caulonia (RC), Via Torre 14, presso lo studio dell'avv. Carmela
Comito che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Michelangelo
MO, CO NI e NZ SA giusta procura in atti resistente
Oggetto: risoluzione per giusta causa contratto di agenzia - pagamento provvigioni - indennità di fine rapporto di agenzia – richiesta risarcimento danni ex art. 1751 comma 4 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.02.2022, deduceva: - di aver lavorato Parte_1 per la con regolare contratto di agenzia e mandato integrativo di Controparte_1
Team Leader fino al 23.07.2021; - di aver ricevuto, in data 23.07.2021, comunicazione di risoluzione del contratto di agenzia da parte della resistente;
- che la vicenda trae origine dal disconoscimento all'acquisto di due Bimby TM6, il primo pervenuto da intestatario di un ordine acquisito dalla collaboratrice Persona_1
ed il secondo pervenuto da intestatario di un Persona_2 Persona_3 ordine acquisito proveniente da NE RO, altra collaboratrice;
- che dal tenore letterale della comunicazione del 23.07.2021 si evince che la risoluzione del contratto di agenzia è scaturita dalle dichiarazioni delle due collaboratrici;
- che in data
15.09.2021 ha depositato atto di querela nei confronti di RO NE e Per_2
- di aver prestato, per svariati anni, la propria attività lavorativa con
[...] ottimi risultati;
- che la società ha esercitato in maniera arbitraria le proprie ritenute ragioni, con sospensione anche della retribuzione del mese di giugno 2021; - che 2 l'ingiustificata risoluzione contrattuale è fonte di danni sia materiali che morali;
- che in data 04.08.2021 inviava alla società resistente riscontro alla comunicazione di recesso e contestuale diffida di pagamento della fattura n. 20 del 23.07.2021, nonché delle altre somme dovute nell'ambito del rapporto di agenzia;
- che con missiva datata
14.09.2021 la società rigettava le richieste formulate;
- che in data 30.09.2021 veniva rivolto invito alla negoziazione assistita rimasto inevaso.
Ciò dedotto, così concludeva: «Previo accertamento della sussistenza del rapporto di agenzia intercorso tra le parti e la risoluzione contrattuale operata dalla preponente,
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: - in via preliminare, emettere ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 423 c.p.c. nei confronti della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro – tempore, per il pagamento della somma di € 3.929,29,
a titolo di retribuzione relativa al mese di Giugno 2021, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla singola scadenza al saldo effettivo;
nonchè al pagamento dei premi connessi al rapporto di lavoro da quantificarsi in sede di
c.t.u. Contabile;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la corresponsione delle seguenti voci: a) retribuzione relativa al mese di
Giugno 2021 pari ad € 3.929,29; b) premi collegati al rapporto di agenzia;
c) indennità di fine rapporto;
d) indennità di mancato preavviso;
e) indennità suppletiva di clientela;
f) risarcimento del danno ex art. 1751 comma 4^ c.c.,; da determinarsi, le voci dalla lettera b) alla lettera f), a seguito di c.t.u. contabile che il Giudice vorrà disporre. - vittoria di spese e competenze di giudizio ex art. 93 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_1 deducendo dettagliatamente in ordine all'organizzazione societaria, alle modalità di vendita e consegna dei prodotti, con particolare riferimento al robot da cucina
“Bimby”, ed al mancato rispetto delle suddette indicazioni contestato all'odierno ricorrente nonché alle incaricate alla vendita RO e appartenenti al Per_2
Team, a seguito dei disconoscimenti di alcune proposte di ordine provenienti da soggetti risultati estranei alle operazioni commerciali in questione. Con riferimento alle richieste economiche di parte ricorrente, la resistente deduceva di aver trattenuto la retribuzione dell'ultimo mese di giugno 2021 e/o altre indennità in compensazione con il maggiore proprio controcredito di natura risarcitoria, proponendo altresì domanda riconvenzionale.
3 Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: « nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e dal relativo mandato integrativo di Team Leader intercorso tra le parti, disposto dalla con la propria lettera del 23 luglio 2021 per i Controparte_1 motivi tutti esposti in atto e per quanto si documenterà e proverà in corso di causa e, per l'effetto, rigettare nel migliore dei modi il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando che, oltre a quanto già corrisposto a titolo di FIRR, nessuna ulteriore indennità per la cessazione del rapporto di agenzia intercorso è dovuta dalla al sig. , respingendo tutte le Controparte_1 Pt_1 domande avversarie formulate con lo stesso;
nel merito ed in via subordinata: quand'anche venisse dichiarata l'illegittimità del recesso della Controparte_1 dal contatto inter partes, comunque respingere, in quanto generica, indeterminata e non provata la domanda di riconoscimento delle indennità connesse alla cessazione del rapporto, per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale: condannare il sig. a risarcire alla il danno da quest'ultima subito Parte_1 Controparte_1 per effetto delle vendite irregolari da esso e/o dagli Incaricati del suo Team conseguite descritte in narrativa, in misura complessivamente pari ad euro euro
38.133,38, come determinato in atti, o per il diverso ammontare accertato come dovuto e ritenuto di giustizia, previe le eventuali declaratorie e compensazioni del caso;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio».
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'ammissione di prova testimoniale.
Con provvedimento del 10.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
agisce in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della Parte_1 risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia intercorso tra il medesimo e la cui era altresì collegato il Controparte_1
4 mandato integrativo di Team Leader;
risoluzione intervenuta con effetto dal
23.07.2021.
In particolare, ha allegato parte ricorrente che la suddetta risoluzione sarebbe intervenuta a seguito di rilevate anomalie nelle modalità di vendita e consegna del robot da cucina “Bimby”, nell'ambito della campagna di vendita natalizia “Bimby sotto l'albero”, caratterizzata dalla possibilità di immediata emissione del documento di trasporto con il quale l'incaricato alla vendita o il Team leader possono provvedere personalmente ad effettuare la consegna della merce al destinatario raccogliendone la sottoscrizione.
La società resistente contesta la pretesa del ricorrente lamentando gravi inadempienze dello stesso rispetto agli obblighi contrattuali, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto degli inadempimenti contestati.
La documentazione allegata agli atti di causa fornisce innanzitutto riscontro al rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente e la sulla base CP_1 del contratto di agenzia stipulato nel 2017 e del mandato integrativo quale Team
Leader del 2019, la circostanza è comunque incontestata tra le parti (v. docc. 1 e 2 ricorso).
Detto rapporto di lavoro è venuto meno per effetto del recesso della preponente per giusta causa;
secondo le contestazioni mosse, infatti, il ricorrente, unitamente ad una incaricata alla vendita appartenente al Team, NE RO, avrebbe personalmente sottoscritto una proposta d'ordine, utilizzando le generalità di un soggetto del tutto estraneo all'operazione di acquisto (NO . Al contempo il predetto avrebbe Per_3 altresì trasmesso ad altra assistente, nominativi di soggetti da Persona_2 inserire quali acquirenti nella documentazione da indirizzare alla società/o alla finanziaria ID, con la quale era personalmente convenzionato;
soggetti in realtà non interessati alla vendita (NO . Per_1
Ritiene il ricorrente che la società resistente abbia illegittimamente posto fine al rapporto di lavoro valutando come accertate delle mere ipotesi di comportamenti illeciti e di rilevanza penale.
Tale assunto difensivo non può però essere condiviso, in quanto le condotte contestate al ricorrente non rilevano solo ai fini di un eventuale accertamento di responsabilità penale ma anche al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul medesimo.
5 A prescindere pertanto dalla eventuale rilevanza penale di quanto contestato al Pt_1 occorre verificare se quest'ultimo abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia e dal mandato integrativo di Team leader, ed in caso di accertato inadempimento valutare se, all'esito del giudizio, possa qualificarsi come grave, tale cioè da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto lavorativo.
Sul punto deve infatti evidenziarsi che l'art. 2119 c.c. con riferimento alla risoluzione del contratto per giusta causa trova applicazione anche rispetto ai contratti di agenzia e la stessa è legittimamente attuata a fronte di un inadempimento grave idoneo a rimuovere il vincolo fiduciario tra le parti, con impossibilità di proseguire nel rapporto lavorativo.
Quanto sopra, peraltro, trova conforto anche in recenti arresti giurisprudenziali intervenuti sul punto: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.”, (v. Tribunale, Arezzo, sez. lav., 15/09/2021, n.
262).
Quanto sopra viene ribadito anche dal Tribunale di Reggio Emilia: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall' art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso,
è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.” – (v. Tribunale, Reggio Emilia, sez. lav., 15/04/2021, n.
96).
Emerge quindi dalle pronunce sopra richiamate che non solo è configurabile anche in relazione al contratto di agenzia il recesso per giusta causa ma anche che l'inadempimento contestato può sostanziarsi in fatti di consistenza minore rispetto al
6 rapporto di lavoro subordinato, in ragione del peculiare vincolo di fiducia che intercorre tra preponente ed agente.
Occorre quindi valutare le risultanze istruttorie in ordine al contestato inadempimento.
Alla luce delle allegazioni documentali delle parti e degli esami testimoniali svolti lo stesso deve ritenersi provato (v. docc. 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione).
In particolare, riscontra l'inadempimento dedotto e la gravità dello stesso quanto riferito dalla teste NE RO, incaricata alla vendita del , la Parte_2 quale all'udienza del giorno 11.10.2023 così si è espressa: “conosco il ricorrente perché era il mio Team leader nell'azienda Vorwerk per Bimby, io ho iniziato a lavorare per loro nell'aprile 2020 mentre i fatti che hanno portato al mio allontanamento e a quello del NO risalgono a giugno/agosto 2021. Ero Pt_1 anch'io un'incaricata vendite Bimby. Sono stata convocata dai Carabinieri di Reggio
Calabria, nono so se c'è un procedimento penale in corso ma credo di sì perché risultiamo 18 indagati. Mi hanno chiesto del contratto per il quale sono stata allontanata dall'azienda, si tratta del contratto un contratto BSA, cioè “Bimbi Per_3 sotto l'albero”. Il contratto in realtà non era di questa persona era di una mia cliente che già aveva un contratto Bimby con la avevamo provato a fare CP_2 riferimento alla ID ma la pratica non è passata. Ho chiesto aiuto al NO Pt_1 per sapere se si poteva fare qualcosa per recuperare il contratto in quanto alla NOa serviva un secondo Bimby da regalare e non c'era tempo per rifare la prativa con Era un periodo in cui il NO ci diceva di fare con ID CP_2 Pt_1 perché le pratiche passavano più facilmente rispetto a mi ha CP_2 Pt_1 rassicurato e mi ha girato dei documenti per fare la pratica a nome della persona che formalmente risulta intestataria del contratto. Io ho trasmesso ai Carabinieri le chat da cui ciò risulta. Io non avevo proposte d'ordine, la richiesta della finanziaria la compilai io mentre la proposta d'ordine l'ha predisposta e firmata . Ho Pt_1 firmato io al posto di questo NOe di cui mi aveva mandato i documenti mentre
ha firmato con il nome di questo NOe e mio la proposta d'ordine. So per Pt_1 certo che ha fatto contratti a nome di senza dirglielo, era Pt_1 Parte_3 un'incaricata Bimby che risulta altresì indagata. La l'ho inserita io, so che Per_2 poi si incontrava con il suo fidanzato sig. , con e gli davano i documenti CP_3 Pt_1 per le pratiche. Mi sono fidata del NO che mi rassicurava circa la volontà Pt_1 delle persone di essere censite. Pensavo che la persona fosse consapevole. Quando
7 sono partiti gli accertamenti il mi chiamava continuamente per dirmi cosa Pt_1 dovevo dire ai Carabinieri, in particolare per dire che i responsabili erano la
e il compagno esclusivamente”. ADR avv. PU: “la è la Per_2 Per_2 cognata di mia cognata, io non ho nessun rapporto con la stessa, ci siamo conosciute la mattina che io l'ho presentata al . Non eravamo insieme quando io ho firmato Pt_1 la pratica per la finanziaria e lui la proposta d'ordine. Non l'ho visto firmare, io però la proposta d'ordine non l'ho firmata”.
La suddetta testimonianza deve ritenersi attendibile in quanto resa da un soggetto che si trova sostanzialmente nella stessa posizione del ricorrente: entrambi sono stati allontanati dalla società ed entrambi sono stati coinvolti nelle indagini della competente Autorità giudiziaria, partite a seguito di disconoscimenti di ordini riferibili al Team dovendosi altresì rilevare che la teste ha evidenziato anche Pt_1 proprie condotte non conformi al protocollo di vendita ed in particolare l'utilizzo di dati non direttamente acquisiti dal soggetto intestatario della pratica e la sottoscrizione a nome degli stessi di documentazione da trasmettere alla finanziaria.
Considerate le richiamate dichiarazioni, risulta provato che l'odierno ricorrente era a conoscenza dell'inosservanza delle prescritte modalità di vendita e dell'utilizzo di dati di soggetti estranei all'operazione commerciale trattata, sia per quanto concerne la predisposizione e sottoscrizione della proposta d'ordine che per quel che riguarda la pratica di finanziamento.
Emerge quindi che il ricorrente, chiamato a coordinare e sovrintendere all'operato delle incaricate alla vendita, ha quanto meno abdicato ad ogni attività di intervento a fronte di modalità operative non conformi alle prescrizioni e cautele stabilite dalla preponente.
Peraltro, sul punto, occorre evidenziare che anche da quanto dichiarato dallo stesso in occasione dell'interrogatorio libero, si evince che qualche anomalia era stata Pt_1 dallo stesso rilevata, in particolare aveva notato il consistente aumento degli ordini
“Bimby” senza però disporre alcuna verifica sul punto con le addette alla vendita appartenenti al suo Team, accontentandosi di un generico confronto con la Capo
Divisione: “Mi sono un po' allarmato perché c'erano tanti ordini e ho chiesto anche
l'aiuto della NOa che mi rassicurava dicendo che era tutto a posto”. Per_4
L'inosservanza delle ordinarie modalità di identificazione e di avvio della pratica di acquisto e finanziamento, dettagliatamente descritte anche negli introduttivi delle parti, risultano quindi non rispettate dal ricorrente ed altresì da talune incaricate alla
8 vendita, trovando tale circostanza conferma anche in quanto riferito dal teste Tes_1
“ … Successivamente sono emersi una ventina di casi. Preciso che vi è un rapporto diretto tra Team leader e società finanziaria. è un'altra incaricata e Per_2 intervistata ha riferito di aver raggiunto una certa quota di provvigioni mentre il compagno poteva fornire nominativi utili, ai fini delle proposte d'ordine, al NO
. E' riferibile all'incaricata la prativa relativa all'ordine dal Pt_1 Per_2 Per_5 medesimo disconosciuto. Ho avuto modo di apprendere direttamente o indirettamente tramite i colleghi , che alcune incaricate ricevevano proposte
d'ordine ma in un momento successivo dovevano retrocedere le provvigioni al proprio Team leader, sig. . Altre persone non erano a conoscenza del Pt_1 raggiungimento del target che avrebbe permesso loro di conquistare il prodotto ma in azienda invece risulta la conquista da parte loro”. ADR avv. Montfusco: “se
l'incaricato supera la soglia fiscale di € 6.400,00 lordi, non è più possibile operare in regime no IVA e deve fare una scelta, non possono verificarsi redistribuzioni di ordini”.
La suddetta testimonianza sottolinea altresì l'inammissibilità della prassi di redistribuzione degli ordini al fine di evitare il superamento della soglia no IVA, circostanza che risulta essersi verificata per la e della quale l'odierno Per_2 ricorrente era quindi a conoscenza.
Quanto sopra esposto non risulta peraltro messo in dubbio dalle altre dichiarazioni testimoniali rese, in quanto le stesse non assumono particolare rilevanza nell'accertamento dei fatti in contestazione.
Le testi e infatti, si sono limitate a descrivere le modalità operative Tes_2 Tes_3 di vendita e di lavoro del Team, già puntualmente dedotte in atti e non in contestazione tra le parti, evidenziando che per quanto a loro conoscenza a dette modalità si è attenuto il Lucà.
Tale circostanza però non esclude la responsabilità dell'agente rispetto alla gestione delle proposte d'ordine e e delle relative pratiche di finanziamento né Per_3 Per_1 comportano un ridimensionamento in termini di gravità delle condotte contestate.
La testimonianza resa dalla teste invece, riscontra la sussistenza di Per_4 problematiche analoghe a quelle sopra descritte anche con riferimento a numerosi altri casi succedutisi nel tempo, sfociati in altrettante denunce penali al vaglio della competente Autorità giudiziaria.
9 Considerato quanto sin qui esposto, non può trovare accoglimento la tesi difensiva del ricorrente secondo il quale il medesimo avrebbe operato nel rispetto delle indicazioni della società resistente mentre le condotte censurate sarebbero addebitabili esclusivamente alle due incaricate alla vendita ed al compagno della
Per_2
Non emerge alcun riscontro circa un'attività concreta di controllo e verifica effettuata dal ricorrente neppure quando per sua stessa ammissione, aveva notato un consistente ed inusuale aumento degli ordini.
Ciò permesso, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia e dal mandato di Team leader nonché del più generale dovere di adempiere l'obbligazione secondo diligenza di cui all'art. 1176 c.c. deve ritenersi accertato, trattandosi altresì di inadempienza connotata da gravità sia in considerazione delle conseguenze patrimoniali per la resistente sia in considerazione del pregiudizio apportato all'immagine commerciale della stessa con irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che lega il preponente all'agente, al quale era stata altresì attribuita la qualifica di Team leader.
Il recesso per giusta causa dal contratto e dal mandato integrativo deve quindi dichiararsi come legittimamente avvenuto.
Ciò premesso, occorre poi valutare se possano trovare accoglimento le rivendicazioni economiche del ricorrente.
Sul punto merita innanzitutto evidenziare che la nei propri scritti Controparte_1
CP_ difensivi, ha dato atto di aver puntualmente provveduto all'accantonamento circostanza questa non contestata dal ricorrente e pertanto da ritenersi pacifica tra le parti.
Il ricorrente contesta invece la compensazione operata dalla società resistente tra gli importi dovuti a titolo di provvigioni maturate per il mese di giugno 2021 e le somme non percepite dalla società per effetto del disconoscimento degli ordini per cui è causa.
Tale doglianza non può trovare accoglimento in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti: “… Qualora la Preponente provvedesse all'erogazione delle provvigioni in un momento antecedente al buon fine dell'ordine, la mancata conferma del medesimo determinata dall'omesso pagamento, totale o parziale, del prezzo da parte del cliente anche a seguito di diffida ad opera di legale o da irregolarità riguardanti l'acquisizione o l'evasione dell'ordine
10 (inesistenza del cliente, apposizione di firme non autografe, estraneità del soggetto all'acquisto, ecc.) darà titolo alla stessa di recuperare il compenso riconosciuto all'Agente, anche a mezzo di compensazione con ulteriori compensi maturati successivamente. Allo stesso modo, nel caso in cui l'ordine promosso sia abbinato ad una richiesta di finanziamento nell'ambito dei programmi di convenzionamento della Preponente con operatori del settore, la revoca del finanziamento stesso, a seguito di rilevate anomalie nella relativa richiesta, darà luogo allo storno della provvigione nel frattempo eventualmente erogata”.
Detta clausola è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c.
Correttamente, pertanto, il calcolo delle provvigioni dovute per il mese di giugno
2021 deve essere effettuato compensando il dovuto con gli importi in precedenza corrisposti per affari poi non andati a buon fine anche per il grave inadempimento contrattuale del ricorrente.
Tale conclusione interpretativa trova conforto anche in giurisprudenza: “L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. (Nella specie si è ritenuto che nel rapporto di agenzia il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. - che non trova origine in un rapporto giuridico previdenziale distinto dal rapporto di agenzia - non si sottrae all'operazione contabile di dare ed avere nei confronti del preponente secondo le modalità della compensazione impropria), v. (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2002, n. 16561).
Sul punto preme anche evidenziare che alla luce degli esiti delle prove testimoniali ed in considerazione di quanto espressamente previsto dalla suddetta clausola, il giudicante ha ritenuto di non accogliere la richiesta di ammissione di CTU contabile avanzata da parte ricorrente, mancando i presupposti stessi per una erogazione di somme in favore della stessa.
Più nel dettaglio, non può trovare accoglimento la richiesta di corresponsione delle provvigioni maturate nel mese di giugno 2021 per come sopra motivato, al contempo
11 deve essere rigettata anche la domanda volta all'erogazione di indennità di fine rapporto in quanto la società resistente ha allegato l'integrale corresponsione di quanto previsto per gli accantonamenti FIRR, null'altro spettando a tale titolo in considerazione della risoluzione per giusta causa del rapporto contrattuale, non avendo peraltro il ricorrente puntualmente dedotto sul punto ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c.
Proprio detta risoluzione, intervenuta a seguito di gravi inadempienze ascrivibili al ricorrente comporta altresì il mancato accoglimento della richiesta di versamento di somme a titolo di indennità di mancato preavviso (v. sul punto Cass. civ. sez. lav- n.
16934/2020).
Del pari non può essere accolta la domanda volta al pagamento di somme a titolo di indennità suppletiva di clientela in quanto il ricorrente non deduce specificamente sul punto né allega dati e parametri in base ai quali la stessa dovrebbe essere liquidata.
Né a colmare tale lacuna può ritenersi idonea la richiesta di acquisizione ex art. 210
c.p.c. di documentazione dalla società resistente, in quanto la stessa non potrebbe comunque superare la mancata specifica allegazione sul punto.
Altrettanto generica è la richiesta risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 1751, comma
4 c.c., non risultando soddisfatto né l'onere di puntuale allegazione né quello di prova posti in capo al ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento neppure sotto detto profilo.
Fermo quanto sopra, occorre poi esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale dalla società resistente e volta all'ottenimento di somme a titolo risarcitorio, quantificate in complessivi € 38.133,38; importo determinato tenendo conto delle proposte d'ordine disconosciute dai sottoscrittori formali e riconducibili al Parte_2
La domanda non può essere accolta. Le deduzioni in atti e la documentazione prodotta a supporto di quanto richiesto non forniscono sufficienti riscontri in ordine alle contestazioni specificamente mosse al ricorrente, rispetto alle singole proposte d'ordine disconosciute e richiamate ai fini del conteggio allegato né riscontri esaustivi sul punto sono emersi dalla prova testimoniale svolta.
La pendenza di procedimenti penali collegati ai disconoscimenti delle suddette proposte di ordine non è sufficiente a riscontrare nello specifico la condotta contestata
12 al ricorrente con riferimento alle pratiche in questione così come indicate negli elenchi allegati.
Trattasi di accertamenti in divenire rispetto ai quali non risulta presente in atti una puntuale allegazione circa le censure mosse al con riferimento alle singole Pt_1 proposte d'ordine.
Sul punto si evidenzia altresì che non è stata disposta consulenza tecnica contabile in quanto per i motivi sopra evidenziati, la stessa avrebbe avuto carattere esplorativo.
La domanda riconvenzionale deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite devono essere parzialmente compensate tra le parti, nella misura della metà, stante il rigetto della domanda riconvenzionale, con liquidazione ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. 692/2022, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la legittimità del recesso operato dalla resistente per giusta causa dal contratto di agenzia e dal mandato integrativo di Team leader intercorso tra le parti, con ogni conseguenza di legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
- compensa nella misura della metà le spese di lite, ponendo la rimanente parte a carico del ricorrente e liquidandola in favore della resistente in complessivi
€ 2.315,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
13