Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a rati ficare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a rati ficare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.