Art. 6.
Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all'articolo 1, all'impresa finanziata puo' essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalita' ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.
Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all'articolo 1, all'impresa finanziata puo' essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalita' ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.