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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1582 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 391 pubblicata il giorno 8 febbraio 2019 e notificata il 7 marzo 2019, avente a oggetto appalto di servizi, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA BR (cf , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 del difensore in Via Europa, 2/2, in San EP VI (NA), giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(p. iva , in persona dell'amministratore unico, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nacca (cf ,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Curti (CE), Via G. D'Annunzio,
1 6/a, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado;
appellata-appellante incidentale
nonché
(cf ), in persona dei componenti la Commissione Controparte_3 P.IVA_2
Straordinaria, Dott. Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2 CP_4
, elettivamente domiciliato in , Via De Gasperi, 56, Palazzo
[...] CP_3
Municipale, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello e deliberazione commissariale 61/2019;
appellato
nonché
(p. iva , in persona dell'amministratore unico, CP_5 P.IVA_3 [...]
, cessionaria del credito , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_6 CP_1
IG PE (cf , elettivamente domiciliata nello studio del C.F._4 difensore in Capua, Via Alviani, 29, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il e CP_1 Controparte_3 Parte_1 deducendo di aver sottoscritto con l'ente locale contratto di appalto, in data 9 marzo
2015, per lo smaltimento dei rifiuti organici, della durata di sei mesi, per l'importo, fino a esaurimento, di € 199.500,00 oltre iva. Successivamente al superamento dell'importo contrattuale, il responsabile del Comune aveva continuato a chiedere l'espletamento del servizio e la società aveva emesso sei fatture, rimaste impagate, del complessivo importo di € 96.057,08. Per tale ragione la società invocava la condanna del al pagamento delle prestazioni eseguite in forza del contratto, in CP_3 subordine, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 2041 e/o 2043 cc, a titolo di
2 indebito arricchimento ovvero di risarcimento del danno, in via ulteriormente subordinata, invocava la condanna di responsabile del CP_1 Parte_1 servizio, il quale aveva dato luogo alla spesa, eventualmente anche in solido col
CP_3
rimaneva contumace e il si costituiva solo Parte_1 Controparte_3 in data 22 marzo 2018, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 cpc, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione, dopo la dichiarazione di dissesto del 18 giugno 2016, rientrando nella sua competenza tutti gli atti di gestione afferenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2015.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ritenuta la legittimazione dell'ente, rigettava la domanda contrattuale proposta nei confronti del per CP_3 assenza di contratto scritto, rigettava, altresì, la domanda di arricchimento senza causa, di natura residuale, erroneamente proposta nei confronti dell'ente locale, pur sussistendo l'azione diretta nei confronti del funzionario, ai sensi dell'art. 191 TUEL e, per tale ragione, condannava il quale aveva consentito la Parte_1 prestazione in assenza di valido impegno di spesa, al pagamento dell'importo richiesto nonché alla refusione delle spese di lite, ponendo a carico di le spese CP_1 di lite in favore del CP_3
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 30 giugno 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Sempre in via preliminare ed in accoglimento dell'eccezione sollevata di nullità della sentenza e nullità assoluta della notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di I° grado annullare la sentenza gravata – con remissione degli atti al giudice di prime cure territorialmente competente;
3) Nel merito accogliere il presente appello in quanto ammissibile, oltre che fondato in fatto ed in diritto e conseguentemente riformare la sentenza impugnata;
4) Per l'effetto, respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, rigettare le domande tutte proposte dall'appellata siccome inammissibili, improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
3 5) In via gradata, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto la sussistenza di responsabilità in capo al dott. Parte_1
[...]
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la responsabilità per il servizio reso dalla
è imputabile esclusivamente al con esclusiva CP_1 Controparte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento di ogni somma ed a qualsiasi titolo anche di risarcimento danni in favore dell'appellata;
7) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'appellata nel giudizio di primo grado, accertare l'indebito arricchimento ottenuto dal in ordine al servizio reso e per l'effetto condannare Controparte_3 quest'ultimo ai sensi degli artt. 2041 e 2043 c.c., sollevando il Dott. da ogni Pt_1
e qualsivoglia condanna in merito.
8) Condannare le parti appellate alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative al grado di giudizio, oltre IVA, Cassa, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 11 giugno 2019, per l'udienza fissata in citazione del 12 luglio 2019, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1
e spiegando, a sua volta, appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc/ma Corte di Appello dichiarare assolutamente inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal dr
avverso la sentenza 391/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1
Nord a definizione del giudizio R.G. 3096/2016. Per l'effetto rigettare il proposto gravame e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla : CP_1
1. condannare il dr al pagamento di € 96.057,08 oltre interessi Parte_1 di mora ex art.4 e 5 d.lgs.231/2002 a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito delle fatture presso il Comune di;
CP_3
2. accertato e dichiarato che la spesa per le prestazioni rese dalla , alla quale CP_1 ha dato luogo il dr , hanno determinato un arricchimento per il Pt_1 CP_3
condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art.2900 codice civile, al pagamento
[...] in favore della (che ha agito utendo juribus esercitando il diritto del CP_1 proprio debitore) della somma di € 96.057,08 oltre interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con
4 conseguente annullamento del dispositivo di sentenza nella parte in cui condanna la
al pagamento a favore del delle spese di difesa di primo CP_1 Controparte_3 grado;
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con la statuizione che i compensi del primo grado andavano quantificati in € 13.430,00 per onorari, € 780,00 per spese esenti oltre spese generali e addizionali di legge o, quanto meno, in € 7.795,00 per onorari, € 780,00 per spese esenti oltre spese generali e addizionali di legge”.
Con comparsa depositata il 18 giugno 2019, si costituiva in giudizio il CP_3
chiedendo “- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...] CP_3
e comunque rigettare la domanda di parte appellante avanzata in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Infine, con comparsa depositata il 26 marzo 2020, si costituiva in giudizio
[...]
cessionaria del credito di , chiedendo “
1. condannare il dr CP_5 CP_1 [...] al pagamento di € 96.057,08 oltre interessi di mora ex art.4 e 5 Parte_1
d.lgs.231/2002 a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito delle fatture presso il Comune di;
CP_3
2. accertato e dichiarato che la spesa per le prestazioni rese dalla , alla quale CP_1 ha dato luogo il dr , hanno determinato un arricchimento per il Pt_1 CP_3
condannare quest'ultimo (ai sensi dell'art.2900 codice civile ed in
[...] accoglimento della precisa domanda avanzata sul punto dal dr nelle Pt_1 conclusioni dell'atto di appello), al pagamento in favore della (che ha CP_1 agito utendo juribus esercitando il diritto del proprio debitore) della somma di €
96.057,08 oltre interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con conseguente annullamento del dispositivo di sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento a favore del CP_1 [...]
delle spese di difesa di primo grado;
CP_3
3. Vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre spese generali e addizionali di legge, a favore dell'appellata . CP_5
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato, su conforme richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni subendo, poi, rinvii d'ufficio per il
5 carico dei ruoli nonché per la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado. Con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 17 marzo 2025.
L'appellante principale, l'appellata-appellante incidentale e l'intervenuta
[...] depositavano comparse conclusionali, l'appellata incidentale anche memoria CP_5 di replica conclusionale.
L'appellante principale formula cinque motivi di gravame così rubricati:
“1) NULLITA' ASSOLUTA DELLA SENTENZA inutiler data – INESISTENZA -
NULLITA'- ASSOLUTA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.112 C.P.C.:
3) SEGUE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 191 E 194 DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000 N. 267 - T.U.E.L.;
4) SEGUE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA;
5) SULLA RICHIESTA DI CONDANNA DEL EX ARTT. 2041 E 2043 C.C. CP_3
– INDEBITO ARRICCHIMENTO”.
Con primo motivo di gravame la difesa di argomenta che la Parte_1 notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata a mezzo posta presso il
Comune di (luogo di lavoro), debba essere ritenuta nulla poiché non CP_3 consegnata a mani proprie dell'interessato bensì all'addetto alla ricezione atti del protocollo dell'ente locale e non seguita dall'avviso, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Il motivo è fondato.
L'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Nord è stato notificato a mezzo posta, il
17 marzo 2016, avvalendosi del processo notificatorio di cui alla L. 53/1994, la quale, all'art. 3, comma terzo, dispone “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”.
6 La notificazione nel luogo di lavoro, nell'ambito del medesimo Comune di residenza, è sempre possibile ma, nel caso di specie, essa avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie, non trattandosi di notificazione a persona giuridica, dunque, a norma dell'art. 7, terzo comma L 890/1982, avrebbe dovuto essere seguita dalla spedizione dell'avviso da parte dell'ufficiale postale a mezzo raccomandata.
Il menzionato art. 7 prevedeva, difatti, nella formulazione all'epoca vigente, ai commi I e II, che “Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a
14 anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” e, all'ultimo comma,
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avventura notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La notificazione a mezzo posta non coincide, dunque, con la consegna dell'atto a persona pur abilitata ma diversa dal destinatario. Il procedimento notificatorio, in tal caso, attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto (in tal senso anche le recenti Cass. 9669/2025 e
11210/2025, con le quali la Corte conferma la nullità della notifica in carenza di prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notificazione).
Nel caso per cui è giudizio, si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento della raccomandata che la stessa è stata ricevuta da tal e non viene dato Persona_3 atto della spedizione dell'avviso di avvenuta notificazione, la cui relativa casella è in bianco, mentre risulta erroneamente barrata la casella “destinatario persona giuridica”.
È, dunque, evidente che l'avviso non sia stato spedito e, pertanto, il processo
7 notificatorio non si sia perfezionato con conseguente nullità della notificazione della citazione in primo grado, che determina mancanza di integrità del contraddittorio.
Non può accedersi alla tesi, propugnata dagli appellati, che Parte_1 abbia, comunque, avuto conoscenza dell'atto con efficacia sanante, come risulterebbe dalla relazione a firma del medesimo, inviata al in data 14 aprile 2016, prot. CP_3
7620, prodotta nel presente grado dall'ente locale, nella quale , richiesto di Pt_1 relazionare dei fatti oggetto di giudizio, scrive “ … solo nel momento in cui è stato portato a conoscenza dello scrivente l'atto di citazione … da parte dell'ufficio protocollo …”, giacché l'affermazione dell'interessato di aver avuto notizia dell'esistenza di un atto di citazione, soggetta a interpretazione con riguardo, in particolare, all'avvenuta consegna materiale della copia a lui indirizzata dell'atto medesimo, non costituisce prova legale dell'effettiva integrale conoscenza.
, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, peraltro, ha contestato Pt_1 espressamente nel presente grado che la relazione redatta su richiesta del CP_3 costituisse prova della conoscenza della citazione quanto, piuttosto, della circostanza che vi fosse un giudizio in corso tra e il . CP_1 Controparte_3
Va, quindi, applicato il principio secondo il quale “La nullità della notificazione della citazione può, infatti, dirsi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma
3, c.p.c., per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della notifica - soltanto se la parte convenuta si sia costituita in giudizio” (Cass. 8252/2024 che richiama Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022).
Trattasi di nullità del giudizio di primo grado per la quale, a norma dell'art. 354 cpc, si impone la remissione delle parti al primo giudice, al quale è demandata la decisione su ogni questione processuale e di merito.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri motivi di appello principale nonché l'appello incidentale.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 96.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00,
8 determinandole in complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da porsi solidalmente a carico di tutti gli appellati e distrarsi in favore dell'Avv. MA BR, dichiaratosi antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord numero 391 pubblicata in data 8 febbraio 2019, proposto da Parte_1 nei confronti di , e così
[...] CP_1 Controparte_3 CP_5 dispone:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado a
[...]
Parte_1
2) dispone la rimessione della causa al primo Giudice;
3) condanna , e in persona dei CP_1 Controparte_3 CP_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, alla refusione in favore di
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. MA BR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1582 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 391 pubblicata il giorno 8 febbraio 2019 e notificata il 7 marzo 2019, avente a oggetto appalto di servizi, vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA BR (cf , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 del difensore in Via Europa, 2/2, in San EP VI (NA), giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(p. iva , in persona dell'amministratore unico, CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nacca (cf ,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Curti (CE), Via G. D'Annunzio,
1 6/a, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado;
appellata-appellante incidentale
nonché
(cf ), in persona dei componenti la Commissione Controparte_3 P.IVA_2
Straordinaria, Dott. Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2 CP_4
, elettivamente domiciliato in , Via De Gasperi, 56, Palazzo
[...] CP_3
Municipale, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello e deliberazione commissariale 61/2019;
appellato
nonché
(p. iva , in persona dell'amministratore unico, CP_5 P.IVA_3 [...]
, cessionaria del credito , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_6 CP_1
IG PE (cf , elettivamente domiciliata nello studio del C.F._4 difensore in Capua, Via Alviani, 29, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il e CP_1 Controparte_3 Parte_1 deducendo di aver sottoscritto con l'ente locale contratto di appalto, in data 9 marzo
2015, per lo smaltimento dei rifiuti organici, della durata di sei mesi, per l'importo, fino a esaurimento, di € 199.500,00 oltre iva. Successivamente al superamento dell'importo contrattuale, il responsabile del Comune aveva continuato a chiedere l'espletamento del servizio e la società aveva emesso sei fatture, rimaste impagate, del complessivo importo di € 96.057,08. Per tale ragione la società invocava la condanna del al pagamento delle prestazioni eseguite in forza del contratto, in CP_3 subordine, ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 2041 e/o 2043 cc, a titolo di
2 indebito arricchimento ovvero di risarcimento del danno, in via ulteriormente subordinata, invocava la condanna di responsabile del CP_1 Parte_1 servizio, il quale aveva dato luogo alla spesa, eventualmente anche in solido col
CP_3
rimaneva contumace e il si costituiva solo Parte_1 Controparte_3 in data 22 marzo 2018, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 cpc, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Organismo Straordinario di
Liquidazione, dopo la dichiarazione di dissesto del 18 giugno 2016, rientrando nella sua competenza tutti gli atti di gestione afferenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2015.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ritenuta la legittimazione dell'ente, rigettava la domanda contrattuale proposta nei confronti del per CP_3 assenza di contratto scritto, rigettava, altresì, la domanda di arricchimento senza causa, di natura residuale, erroneamente proposta nei confronti dell'ente locale, pur sussistendo l'azione diretta nei confronti del funzionario, ai sensi dell'art. 191 TUEL e, per tale ragione, condannava il quale aveva consentito la Parte_1 prestazione in assenza di valido impegno di spesa, al pagamento dell'importo richiesto nonché alla refusione delle spese di lite, ponendo a carico di le spese CP_1 di lite in favore del CP_3
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 30 giugno 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Sempre in via preliminare ed in accoglimento dell'eccezione sollevata di nullità della sentenza e nullità assoluta della notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di I° grado annullare la sentenza gravata – con remissione degli atti al giudice di prime cure territorialmente competente;
3) Nel merito accogliere il presente appello in quanto ammissibile, oltre che fondato in fatto ed in diritto e conseguentemente riformare la sentenza impugnata;
4) Per l'effetto, respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, rigettare le domande tutte proposte dall'appellata siccome inammissibili, improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
3 5) In via gradata, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto la sussistenza di responsabilità in capo al dott. Parte_1
[...]
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la responsabilità per il servizio reso dalla
è imputabile esclusivamente al con esclusiva CP_1 Controparte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento di ogni somma ed a qualsiasi titolo anche di risarcimento danni in favore dell'appellata;
7) In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'appellata nel giudizio di primo grado, accertare l'indebito arricchimento ottenuto dal in ordine al servizio reso e per l'effetto condannare Controparte_3 quest'ultimo ai sensi degli artt. 2041 e 2043 c.c., sollevando il Dott. da ogni Pt_1
e qualsivoglia condanna in merito.
8) Condannare le parti appellate alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative al grado di giudizio, oltre IVA, Cassa, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 11 giugno 2019, per l'udienza fissata in citazione del 12 luglio 2019, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1
e spiegando, a sua volta, appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc/ma Corte di Appello dichiarare assolutamente inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal dr
avverso la sentenza 391/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1
Nord a definizione del giudizio R.G. 3096/2016. Per l'effetto rigettare il proposto gravame e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla : CP_1
1. condannare il dr al pagamento di € 96.057,08 oltre interessi Parte_1 di mora ex art.4 e 5 d.lgs.231/2002 a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito delle fatture presso il Comune di;
CP_3
2. accertato e dichiarato che la spesa per le prestazioni rese dalla , alla quale CP_1 ha dato luogo il dr , hanno determinato un arricchimento per il Pt_1 CP_3
condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art.2900 codice civile, al pagamento
[...] in favore della (che ha agito utendo juribus esercitando il diritto del CP_1 proprio debitore) della somma di € 96.057,08 oltre interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con
4 conseguente annullamento del dispositivo di sentenza nella parte in cui condanna la
al pagamento a favore del delle spese di difesa di primo CP_1 Controparte_3 grado;
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con la statuizione che i compensi del primo grado andavano quantificati in € 13.430,00 per onorari, € 780,00 per spese esenti oltre spese generali e addizionali di legge o, quanto meno, in € 7.795,00 per onorari, € 780,00 per spese esenti oltre spese generali e addizionali di legge”.
Con comparsa depositata il 18 giugno 2019, si costituiva in giudizio il CP_3
chiedendo “- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...] CP_3
e comunque rigettare la domanda di parte appellante avanzata in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Infine, con comparsa depositata il 26 marzo 2020, si costituiva in giudizio
[...]
cessionaria del credito di , chiedendo “
1. condannare il dr CP_5 CP_1 [...] al pagamento di € 96.057,08 oltre interessi di mora ex art.4 e 5 Parte_1
d.lgs.231/2002 a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito delle fatture presso il Comune di;
CP_3
2. accertato e dichiarato che la spesa per le prestazioni rese dalla , alla quale CP_1 ha dato luogo il dr , hanno determinato un arricchimento per il Pt_1 CP_3
condannare quest'ultimo (ai sensi dell'art.2900 codice civile ed in
[...] accoglimento della precisa domanda avanzata sul punto dal dr nelle Pt_1 conclusioni dell'atto di appello), al pagamento in favore della (che ha CP_1 agito utendo juribus esercitando il diritto del proprio debitore) della somma di €
96.057,08 oltre interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con conseguente annullamento del dispositivo di sentenza nella parte in cui condanna la al pagamento a favore del CP_1 [...]
delle spese di difesa di primo grado;
CP_3
3. Vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre spese generali e addizionali di legge, a favore dell'appellata . CP_5
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato, su conforme richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni subendo, poi, rinvii d'ufficio per il
5 carico dei ruoli nonché per la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado. Con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 17 marzo 2025.
L'appellante principale, l'appellata-appellante incidentale e l'intervenuta
[...] depositavano comparse conclusionali, l'appellata incidentale anche memoria CP_5 di replica conclusionale.
L'appellante principale formula cinque motivi di gravame così rubricati:
“1) NULLITA' ASSOLUTA DELLA SENTENZA inutiler data – INESISTENZA -
NULLITA'- ASSOLUTA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.112 C.P.C.:
3) SEGUE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 191 E 194 DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000 N. 267 - T.U.E.L.;
4) SEGUE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA;
5) SULLA RICHIESTA DI CONDANNA DEL EX ARTT. 2041 E 2043 C.C. CP_3
– INDEBITO ARRICCHIMENTO”.
Con primo motivo di gravame la difesa di argomenta che la Parte_1 notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata a mezzo posta presso il
Comune di (luogo di lavoro), debba essere ritenuta nulla poiché non CP_3 consegnata a mani proprie dell'interessato bensì all'addetto alla ricezione atti del protocollo dell'ente locale e non seguita dall'avviso, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Il motivo è fondato.
L'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Nord è stato notificato a mezzo posta, il
17 marzo 2016, avvalendosi del processo notificatorio di cui alla L. 53/1994, la quale, all'art. 3, comma terzo, dispone “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”.
6 La notificazione nel luogo di lavoro, nell'ambito del medesimo Comune di residenza, è sempre possibile ma, nel caso di specie, essa avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie, non trattandosi di notificazione a persona giuridica, dunque, a norma dell'art. 7, terzo comma L 890/1982, avrebbe dovuto essere seguita dalla spedizione dell'avviso da parte dell'ufficiale postale a mezzo raccomandata.
Il menzionato art. 7 prevedeva, difatti, nella formulazione all'epoca vigente, ai commi I e II, che “Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a
14 anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” e, all'ultimo comma,
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avventura notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La notificazione a mezzo posta non coincide, dunque, con la consegna dell'atto a persona pur abilitata ma diversa dal destinatario. Il procedimento notificatorio, in tal caso, attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto (in tal senso anche le recenti Cass. 9669/2025 e
11210/2025, con le quali la Corte conferma la nullità della notifica in carenza di prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notificazione).
Nel caso per cui è giudizio, si evince chiaramente dall'avviso di ricevimento della raccomandata che la stessa è stata ricevuta da tal e non viene dato Persona_3 atto della spedizione dell'avviso di avvenuta notificazione, la cui relativa casella è in bianco, mentre risulta erroneamente barrata la casella “destinatario persona giuridica”.
È, dunque, evidente che l'avviso non sia stato spedito e, pertanto, il processo
7 notificatorio non si sia perfezionato con conseguente nullità della notificazione della citazione in primo grado, che determina mancanza di integrità del contraddittorio.
Non può accedersi alla tesi, propugnata dagli appellati, che Parte_1 abbia, comunque, avuto conoscenza dell'atto con efficacia sanante, come risulterebbe dalla relazione a firma del medesimo, inviata al in data 14 aprile 2016, prot. CP_3
7620, prodotta nel presente grado dall'ente locale, nella quale , richiesto di Pt_1 relazionare dei fatti oggetto di giudizio, scrive “ … solo nel momento in cui è stato portato a conoscenza dello scrivente l'atto di citazione … da parte dell'ufficio protocollo …”, giacché l'affermazione dell'interessato di aver avuto notizia dell'esistenza di un atto di citazione, soggetta a interpretazione con riguardo, in particolare, all'avvenuta consegna materiale della copia a lui indirizzata dell'atto medesimo, non costituisce prova legale dell'effettiva integrale conoscenza.
, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, peraltro, ha contestato Pt_1 espressamente nel presente grado che la relazione redatta su richiesta del CP_3 costituisse prova della conoscenza della citazione quanto, piuttosto, della circostanza che vi fosse un giudizio in corso tra e il . CP_1 Controparte_3
Va, quindi, applicato il principio secondo il quale “La nullità della notificazione della citazione può, infatti, dirsi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma
3, c.p.c., per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della notifica - soltanto se la parte convenuta si sia costituita in giudizio” (Cass. 8252/2024 che richiama Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022).
Trattasi di nullità del giudizio di primo grado per la quale, a norma dell'art. 354 cpc, si impone la remissione delle parti al primo giudice, al quale è demandata la decisione su ogni questione processuale e di merito.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri motivi di appello principale nonché l'appello incidentale.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 96.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00,
8 determinandole in complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da porsi solidalmente a carico di tutti gli appellati e distrarsi in favore dell'Avv. MA BR, dichiaratosi antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord numero 391 pubblicata in data 8 febbraio 2019, proposto da Parte_1 nei confronti di , e così
[...] CP_1 Controparte_3 CP_5 dispone:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado a
[...]
Parte_1
2) dispone la rimessione della causa al primo Giudice;
3) condanna , e in persona dei CP_1 Controparte_3 CP_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, alla refusione in favore di
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. MA BR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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