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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5542/2024
Tribunale Ordinario di Perugia
Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente Relatore dott. Sara Fioroni Giudice dott. Antonio Contini Giudice
nella procedura iscritta al n. r.g. della Volontaria Giurisdizione 5542/2024 promossa da:
CF - con l'avv. SERAFINI ENRICO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Con la costituzione di
- CF - con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
CREDITORE OPPONENTE
IN FATTO E DIRITTO
Con reclamo datato 21.06.2024 ha premesso: Parte_1
– che con istanza datata 12.02.2018 la stessa aveva chiesto all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di la nomina di un professionista delegato per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai CP_1 sensi della legge 3/2012, professionista successivamente identificato nell'avv. Ivano Briganti;
– che di concerto col professionista la reclamante aveva optato per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14ter della citata L.3/2012;
– che detta procedura (r.g. 2026/2019) si era chiusa in data 31.01.2024;
– che in data 27.03.2024 la reclamante aveva depositato ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 14terdecies l.n. 3/2012;
– che l'Agenzia delle Entrate si era opposta all'istanza (alla quale invece il liquidatore aveva dato parere positivo);
– che con decreto depositato il 14.06.2024 il giudice dott.ssa Monaldi aveva rigettato il ricorso di esdebitazione di Parte_1
Tutto ciò premesso la reclamante affermava:
– che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la norma applicabile al caso di specie fosse quella di cui all'art. 278 CCII, e non quella di cui all'art. 14terdecies l.n. 3/2012, con la pagina 1 di 4 conseguenza che nessun rilievo poteva avere il c.d. “requisito oggettivo” del soddisfacimento parziale del debito;
– che, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, doveva ritenersi:
•che alla luce della direttiva Insolvency, si dovesse ritenere che l'esdebitazione può essere esclusa solo per frode o malafede e non in caso di colpa grave;
•che comunque i debiti da lei maturati non erano debiti personali, ma andavano ricondotti al periodo in cui la stessa era stata socia accomandataria di due s.a.s. (“ZI s.a.s di IC ZI” e “EM s.a.s. di IC ZI”);
•che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prima cure, la stessa non aveva posto in essere condotte dirette a conservare la disponibilità del proprio immobile (di cui nel 2011 la stessa aveva venduto per € 26.000,00 la nuda proprietà, in seguito riacquistata dal di lei marito), dovendosi tale alienazione spiegare con la necessità di corrispondere il TFR alle dipendenti delle due società;
– che pertanto la presentava tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per ottenere l'esdebitazione. Pt_1
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che venisse rigettato il reclamo e per l'effetto confermato il decreto di diniego dell'esdebitazione. A sostegno delle proprie richieste l'Agenzia sottolineava:
– che il diritto applicabile, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, era quello di cui alla l.n. 3/2012 (circostanza confermata dalla stessa intestazione degli atti della reclamante);
– che il requisito oggettivo non poteva dirsi soddisfatto, dal momento che la procedura di liquidazione aveva permesso di realizzare € 22.101,92, derivanti per € 2.850,00 dalla vendita forzata di beni mobili e per € 19.200,00 dall'accantonamento di una quota di stipendio della debitrice, pari ad € 400 al mese per 48 mesi;
che di tali € 22.101,92, 4.448,64 erano stati destinati al compenso del liquidatore e 400 rimborsati alla debitrice in quanto eccedenti la quota disposta dal Giudice, con la conseguenza che residuava la somma di € 17.383,28 a fronte di un debito complessivo nei confronti dell'Erario pari ad €
553.480,50 (circa il 3%);
– che comunque, anche a voler considerare applicabile la disciplina del codice della crisi, e quindi volendo prescindere dal requisito oggettivo, la reclamante non soddisfaceva comunque il requisito soggettivo della meritevolezza, dal momento che l'indebitamento era il risultato di una sistematica omissione del versamento delle imposte dichiarate;
– che la stessa era altresì venuta meno ai doveri di cooperazione, correttezza e buona fede previsti dalla disciplina in materia di esdebitazione.
All'udienza dell'8 novembre 2024 il Collegio si riservava la decisione.
***
Ritiene il collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.
1. Va innanzi tutto chiarito (fermo restando quanto si dirà infra in tema di requisito soggettivo, e della portata che ciò riveste nel caso concreto) quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, nella quale ad una liquidazione dei beni ex art. 14ter l.n. 3/2012 succede ora una domanda di esdebitazione che la debitrice sostiene debba essere regolata dall'art. 278 del CCII (e ciò pur avendo rubricato la stessa, come si evince dal fascicolo processuale r.g. 2849/2024, come “ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies ln. 3/2012”). Ritiene il Collegio di condividere sul punto le conclusioni del giudice di prime cure, peraltro coerenti con precedenti pronunce di questo Tribunale in materia di esdebitazione conseguente a fallimento, e dunque di dover ritenere applicabile la disciplina di cui alla l.n. 3/2012, per i motivi che seguono.
Muovendo da quanto è stato affermato dai Tribunali di merito (manca ancora una pronuncia della giurisprudenza di legittimità) in tema di esdebitazione conseguente a fallimento, si può osservare come vi sia un filone che - pur ritenendo applicabile sotto il profilo “processuale” la disciplina di cui alla
Legge Fallimentare – ritenga poi di dover applicare la disciplina “sostanziale” dell'esdebitazione così
pagina 2 di 4 come regolata dal nuovo Codice della SI (così, Trib. Verona 2.12.2022; Trib. Mantova 9.2.2023;
Trib. Torino 9.3.2023). Si tratta tuttavia di una conclusione che questo Collegio non ritiene di potere condividere, analogamente a quanto già sostenuto da Trib. Catania, 2.3.2023. Posto che nessuna regola di diritto intertemporale è prevista espressamente per l'esdebitazione dal nuovo Codice della SI (fattore che ha determinato la divaricazione interpretativa di cui si è dato atto), e che l'articolo 390 CCII, co. 2 si limita a prevedere che «le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3», si pone il problema di stabilire se - come sostenuto dal Tribunale di Verona (e poi, quello di Mantova e Torino) - il procedimento di esdebitazione abbia una sua “autonomia”, che farebbe sì che lo stesso non ricadrebbe nella succitata previsione, oppure se tale possibilità di “scissione” non sussista, come ritenuto dal Tribunale di Catania.
Tale seconda opzione appare a questo Collegio più corretta. Occorre infatti rilevare - con considerazioni che muovono dalle ipotesi di esdebitazione a seguito di fallimento, ma che sono in parte applicabili anche al caso di specie - che nella legge fallimentare “vecchio rito” la pronuncia di esdebitazione può essere adottata, oltre che con un “autonomo” provvedimento emesso a seguito di richiesta proposta entro l'anno dalla chiusura, anche al momento della pronuncia di chiusura: ed in questo caso certamente dovrebbe trovare applicazione la disciplina della legge fallimentare, alla luce del chiaro disposto del secondo comma dell'art. 390 CCII, sì che si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i falliti che richiedessero la riabilitazione al momento della chiusura (che potrebbero utilizzare solo le regole della legge fallimentare) rispetto a quelli che avanzassero richiesta entro l'anno dalla chiusura, che si potrebbero avvantaggiare della “nuova” disciplina sostanzialistica introdotta dal Codice della crisi. E siffatta disparità di trattamento sarebbe certamente incostituzionale, mentre non può dirsi tale la diversità di trattamento tra i “vecchi” falliti ed i nuovi “liquidati giudiziali”, posto che già la Corte Costituzionale (proprio decidendo su una questione di costituzionalità fondata sulla pretesa natura “sostanzialistica” dell'esdebitazione) ha legittimato una diversità di trattamento legata alla diversità di disciplina, allorquando ha fatto salva, al momento dell'introduzione dell'esdebitazione con il d. lgl. 5/2006, l'applicabilità dell'istituto ai soli fallimenti “nuovi” rispetto a quelli dichiarati prima dell'entrata in vigore della riforma (Corte Cost. ord, n°61/2010; 49/2012): e se è costituzionale la non applicazione di una disciplina certamente favorevole prima inesistente, a maggior ragione le -mere- modifiche normative relative alla sua disciplina non necessitano di applicazione generalizzata. L'esdebitazione deve pertanto sì essere considerata come un effetto della procedura concorsuale liquidatoria che si perfeziona nel momento in cui il Tribunale accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, come indicato da Tribunale di Verona, ma non come procedimento “autonomo” che consente l'applicazione dei solo principi sostanzialistici più favorevoli, essendo invece inserita anche formalmente nell'ambito della procedura concorsuale. Deve pertanto concludersi nel senso che alle procedure incardinate anteriormente all'entrata in vigore del Codice della SI debba essere applicata la disciplina previgente, che nel caso di specie risulta essere quella della l.n. 3/2012.
2. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come il giudice di prime cure sia giunto alla reiezione della domanda di esdebitazione non tanto e non solo in ragione del mancato soddisfacimento del c.d.
“requisito oggettivo” - che nella disciplina prevista dal CCII non è più espressamente previsto -, quanto facendo leva sulla carenza del requisito soggettivo, con la conseguenza che - a voler ritenere non convincenti gli snodi argomentativi posti alla base del provvedimento reclamato - l'effetto pratico non muterebbe col mutare della legge applicabile. Ebbene, appare al Collegio che detti snodi argomentativi siano pienamente condivisibili, e ciò per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 4 Il debito di cui è gravata (pari ad € 553.480,50, di cui 17.383,28 soddisfatti all'esito Parte_1 della procedura di liquidazione) è maturato nei confronti dell'Erario in ragione della ripetuta omissione del versamento delle imposte maturate dalle due società di cui la debitrice era socia accomandataria
(ZI sas di IC ZI e EM sas di IC ZI). Tale omissione - reiterata e protratta nel tempo - non può certamente essere imputata, come vorrebbe la debitrice, a “ragioni indipendenti dalla sua volontà”. Le avverse condizioni di mercato (fattispecie a cui possono ricondursi le anticipate cessazioni dei contratti di franchising) possono aver generato una situazione di difficoltà economica, ma la decisione di far fronte a tale situazione scaricandone il costo sulla collettività è, appunto, frutto esclusivo della volontà della debitrice (peraltro dalla consultazione del ricorso ex art. 14 l.n. 3, allegato al fascicolo della procedura, è possibile evincere come la cessazione dell'ultimo contratto di franchising risalga al 2005, quindi diversi anni prima che la reclamante lasciasse le società). Al contrario, la stessa non solo ha lasciato maturare il debito verso l'erario, ma ha posto in essere condotte che hanno privato i creditori della possibilità di aggredire l'unico bene immobile di cui ella era proprietaria. A nulla rileva, a tale proposito, l'affermazione della reclamante secondo cui la vendita della nuda proprietà (nel 2011) sarebbe stata determinata dalla necessità di corrispondere al TFR alle dipendenti: al contrario, tale affermazione dimostra come la stessa - pur essendo a conoscenza dei vari debiti che gravavano su di lei quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone - abbia scientemente scelto un mezzo che le permettesse di soddisfarne alcuni e non altri. Tale operazione sull'immobile - peraltro seguita, a distanza di tre anni, dal riacquisto della nuda proprietà ad opera del marito della stessa, coniugato in regime di separazione dei beni - non può che incidere sul giudizio di meritevolezza della debitrice, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia stata posta in essere prima dell'entrata in vigore della l.n. 3/2012: la reclamante è infatti sempre rimasta in possesso nell'immobile, mantenendovi la propria residenza anche anagrafica, ma ha comunque compiuto atti idonei a determinarne la esclusione dalla liquidazione, essendo l'immobile -venduto a prezzo vile- stato riacquistato dal marito in regime di separazione dei beni, e la procedura di sovraindebitamento posta in essere quando erano maturati i termini per la prescrizione della possibile revocatoria.l
Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non sussistano i requisiti di meritevolezza che giustifichino l'esdebitazione della ricorrente.
3. Spese compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo presentato da avverso il decreto di rigetto del 14.06.2024 della Parte_1 domanda di esdebitazione ex art. 14-terdecies della l.n. 3/2012.
Compensa le spese. Perugia, nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Teresa Giardino
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Perugia
Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente Relatore dott. Sara Fioroni Giudice dott. Antonio Contini Giudice
nella procedura iscritta al n. r.g. della Volontaria Giurisdizione 5542/2024 promossa da:
CF - con l'avv. SERAFINI ENRICO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Con la costituzione di
- CF - con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
CREDITORE OPPONENTE
IN FATTO E DIRITTO
Con reclamo datato 21.06.2024 ha premesso: Parte_1
– che con istanza datata 12.02.2018 la stessa aveva chiesto all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di la nomina di un professionista delegato per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai CP_1 sensi della legge 3/2012, professionista successivamente identificato nell'avv. Ivano Briganti;
– che di concerto col professionista la reclamante aveva optato per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14ter della citata L.3/2012;
– che detta procedura (r.g. 2026/2019) si era chiusa in data 31.01.2024;
– che in data 27.03.2024 la reclamante aveva depositato ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 14terdecies l.n. 3/2012;
– che l'Agenzia delle Entrate si era opposta all'istanza (alla quale invece il liquidatore aveva dato parere positivo);
– che con decreto depositato il 14.06.2024 il giudice dott.ssa Monaldi aveva rigettato il ricorso di esdebitazione di Parte_1
Tutto ciò premesso la reclamante affermava:
– che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la norma applicabile al caso di specie fosse quella di cui all'art. 278 CCII, e non quella di cui all'art. 14terdecies l.n. 3/2012, con la pagina 1 di 4 conseguenza che nessun rilievo poteva avere il c.d. “requisito oggettivo” del soddisfacimento parziale del debito;
– che, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, doveva ritenersi:
•che alla luce della direttiva Insolvency, si dovesse ritenere che l'esdebitazione può essere esclusa solo per frode o malafede e non in caso di colpa grave;
•che comunque i debiti da lei maturati non erano debiti personali, ma andavano ricondotti al periodo in cui la stessa era stata socia accomandataria di due s.a.s. (“ZI s.a.s di IC ZI” e “EM s.a.s. di IC ZI”);
•che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prima cure, la stessa non aveva posto in essere condotte dirette a conservare la disponibilità del proprio immobile (di cui nel 2011 la stessa aveva venduto per € 26.000,00 la nuda proprietà, in seguito riacquistata dal di lei marito), dovendosi tale alienazione spiegare con la necessità di corrispondere il TFR alle dipendenti delle due società;
– che pertanto la presentava tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, per ottenere l'esdebitazione. Pt_1
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che venisse rigettato il reclamo e per l'effetto confermato il decreto di diniego dell'esdebitazione. A sostegno delle proprie richieste l'Agenzia sottolineava:
– che il diritto applicabile, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, era quello di cui alla l.n. 3/2012 (circostanza confermata dalla stessa intestazione degli atti della reclamante);
– che il requisito oggettivo non poteva dirsi soddisfatto, dal momento che la procedura di liquidazione aveva permesso di realizzare € 22.101,92, derivanti per € 2.850,00 dalla vendita forzata di beni mobili e per € 19.200,00 dall'accantonamento di una quota di stipendio della debitrice, pari ad € 400 al mese per 48 mesi;
che di tali € 22.101,92, 4.448,64 erano stati destinati al compenso del liquidatore e 400 rimborsati alla debitrice in quanto eccedenti la quota disposta dal Giudice, con la conseguenza che residuava la somma di € 17.383,28 a fronte di un debito complessivo nei confronti dell'Erario pari ad €
553.480,50 (circa il 3%);
– che comunque, anche a voler considerare applicabile la disciplina del codice della crisi, e quindi volendo prescindere dal requisito oggettivo, la reclamante non soddisfaceva comunque il requisito soggettivo della meritevolezza, dal momento che l'indebitamento era il risultato di una sistematica omissione del versamento delle imposte dichiarate;
– che la stessa era altresì venuta meno ai doveri di cooperazione, correttezza e buona fede previsti dalla disciplina in materia di esdebitazione.
All'udienza dell'8 novembre 2024 il Collegio si riservava la decisione.
***
Ritiene il collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.
1. Va innanzi tutto chiarito (fermo restando quanto si dirà infra in tema di requisito soggettivo, e della portata che ciò riveste nel caso concreto) quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, nella quale ad una liquidazione dei beni ex art. 14ter l.n. 3/2012 succede ora una domanda di esdebitazione che la debitrice sostiene debba essere regolata dall'art. 278 del CCII (e ciò pur avendo rubricato la stessa, come si evince dal fascicolo processuale r.g. 2849/2024, come “ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies ln. 3/2012”). Ritiene il Collegio di condividere sul punto le conclusioni del giudice di prime cure, peraltro coerenti con precedenti pronunce di questo Tribunale in materia di esdebitazione conseguente a fallimento, e dunque di dover ritenere applicabile la disciplina di cui alla l.n. 3/2012, per i motivi che seguono.
Muovendo da quanto è stato affermato dai Tribunali di merito (manca ancora una pronuncia della giurisprudenza di legittimità) in tema di esdebitazione conseguente a fallimento, si può osservare come vi sia un filone che - pur ritenendo applicabile sotto il profilo “processuale” la disciplina di cui alla
Legge Fallimentare – ritenga poi di dover applicare la disciplina “sostanziale” dell'esdebitazione così
pagina 2 di 4 come regolata dal nuovo Codice della SI (così, Trib. Verona 2.12.2022; Trib. Mantova 9.2.2023;
Trib. Torino 9.3.2023). Si tratta tuttavia di una conclusione che questo Collegio non ritiene di potere condividere, analogamente a quanto già sostenuto da Trib. Catania, 2.3.2023. Posto che nessuna regola di diritto intertemporale è prevista espressamente per l'esdebitazione dal nuovo Codice della SI (fattore che ha determinato la divaricazione interpretativa di cui si è dato atto), e che l'articolo 390 CCII, co. 2 si limita a prevedere che «le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3», si pone il problema di stabilire se - come sostenuto dal Tribunale di Verona (e poi, quello di Mantova e Torino) - il procedimento di esdebitazione abbia una sua “autonomia”, che farebbe sì che lo stesso non ricadrebbe nella succitata previsione, oppure se tale possibilità di “scissione” non sussista, come ritenuto dal Tribunale di Catania.
Tale seconda opzione appare a questo Collegio più corretta. Occorre infatti rilevare - con considerazioni che muovono dalle ipotesi di esdebitazione a seguito di fallimento, ma che sono in parte applicabili anche al caso di specie - che nella legge fallimentare “vecchio rito” la pronuncia di esdebitazione può essere adottata, oltre che con un “autonomo” provvedimento emesso a seguito di richiesta proposta entro l'anno dalla chiusura, anche al momento della pronuncia di chiusura: ed in questo caso certamente dovrebbe trovare applicazione la disciplina della legge fallimentare, alla luce del chiaro disposto del secondo comma dell'art. 390 CCII, sì che si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i falliti che richiedessero la riabilitazione al momento della chiusura (che potrebbero utilizzare solo le regole della legge fallimentare) rispetto a quelli che avanzassero richiesta entro l'anno dalla chiusura, che si potrebbero avvantaggiare della “nuova” disciplina sostanzialistica introdotta dal Codice della crisi. E siffatta disparità di trattamento sarebbe certamente incostituzionale, mentre non può dirsi tale la diversità di trattamento tra i “vecchi” falliti ed i nuovi “liquidati giudiziali”, posto che già la Corte Costituzionale (proprio decidendo su una questione di costituzionalità fondata sulla pretesa natura “sostanzialistica” dell'esdebitazione) ha legittimato una diversità di trattamento legata alla diversità di disciplina, allorquando ha fatto salva, al momento dell'introduzione dell'esdebitazione con il d. lgl. 5/2006, l'applicabilità dell'istituto ai soli fallimenti “nuovi” rispetto a quelli dichiarati prima dell'entrata in vigore della riforma (Corte Cost. ord, n°61/2010; 49/2012): e se è costituzionale la non applicazione di una disciplina certamente favorevole prima inesistente, a maggior ragione le -mere- modifiche normative relative alla sua disciplina non necessitano di applicazione generalizzata. L'esdebitazione deve pertanto sì essere considerata come un effetto della procedura concorsuale liquidatoria che si perfeziona nel momento in cui il Tribunale accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, come indicato da Tribunale di Verona, ma non come procedimento “autonomo” che consente l'applicazione dei solo principi sostanzialistici più favorevoli, essendo invece inserita anche formalmente nell'ambito della procedura concorsuale. Deve pertanto concludersi nel senso che alle procedure incardinate anteriormente all'entrata in vigore del Codice della SI debba essere applicata la disciplina previgente, che nel caso di specie risulta essere quella della l.n. 3/2012.
2. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come il giudice di prime cure sia giunto alla reiezione della domanda di esdebitazione non tanto e non solo in ragione del mancato soddisfacimento del c.d.
“requisito oggettivo” - che nella disciplina prevista dal CCII non è più espressamente previsto -, quanto facendo leva sulla carenza del requisito soggettivo, con la conseguenza che - a voler ritenere non convincenti gli snodi argomentativi posti alla base del provvedimento reclamato - l'effetto pratico non muterebbe col mutare della legge applicabile. Ebbene, appare al Collegio che detti snodi argomentativi siano pienamente condivisibili, e ciò per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 4 Il debito di cui è gravata (pari ad € 553.480,50, di cui 17.383,28 soddisfatti all'esito Parte_1 della procedura di liquidazione) è maturato nei confronti dell'Erario in ragione della ripetuta omissione del versamento delle imposte maturate dalle due società di cui la debitrice era socia accomandataria
(ZI sas di IC ZI e EM sas di IC ZI). Tale omissione - reiterata e protratta nel tempo - non può certamente essere imputata, come vorrebbe la debitrice, a “ragioni indipendenti dalla sua volontà”. Le avverse condizioni di mercato (fattispecie a cui possono ricondursi le anticipate cessazioni dei contratti di franchising) possono aver generato una situazione di difficoltà economica, ma la decisione di far fronte a tale situazione scaricandone il costo sulla collettività è, appunto, frutto esclusivo della volontà della debitrice (peraltro dalla consultazione del ricorso ex art. 14 l.n. 3, allegato al fascicolo della procedura, è possibile evincere come la cessazione dell'ultimo contratto di franchising risalga al 2005, quindi diversi anni prima che la reclamante lasciasse le società). Al contrario, la stessa non solo ha lasciato maturare il debito verso l'erario, ma ha posto in essere condotte che hanno privato i creditori della possibilità di aggredire l'unico bene immobile di cui ella era proprietaria. A nulla rileva, a tale proposito, l'affermazione della reclamante secondo cui la vendita della nuda proprietà (nel 2011) sarebbe stata determinata dalla necessità di corrispondere al TFR alle dipendenti: al contrario, tale affermazione dimostra come la stessa - pur essendo a conoscenza dei vari debiti che gravavano su di lei quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone - abbia scientemente scelto un mezzo che le permettesse di soddisfarne alcuni e non altri. Tale operazione sull'immobile - peraltro seguita, a distanza di tre anni, dal riacquisto della nuda proprietà ad opera del marito della stessa, coniugato in regime di separazione dei beni - non può che incidere sul giudizio di meritevolezza della debitrice, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia stata posta in essere prima dell'entrata in vigore della l.n. 3/2012: la reclamante è infatti sempre rimasta in possesso nell'immobile, mantenendovi la propria residenza anche anagrafica, ma ha comunque compiuto atti idonei a determinarne la esclusione dalla liquidazione, essendo l'immobile -venduto a prezzo vile- stato riacquistato dal marito in regime di separazione dei beni, e la procedura di sovraindebitamento posta in essere quando erano maturati i termini per la prescrizione della possibile revocatoria.l
Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non sussistano i requisiti di meritevolezza che giustifichino l'esdebitazione della ricorrente.
3. Spese compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo presentato da avverso il decreto di rigetto del 14.06.2024 della Parte_1 domanda di esdebitazione ex art. 14-terdecies della l.n. 3/2012.
Compensa le spese. Perugia, nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Teresa Giardino
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