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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, ZZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 26.09.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5351/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ognissanti Marco Francesco Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti NO Salvatore, Valentini Maurizio Controparte_1
e NO CL
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata assunta a far data dall'1.6.2009 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato, convertito Controparte_1 dall'1.04.2010 a tempo indeterminato con la qualifica di cassiera;
che, la società datrice di lavoro, con lettera raccomandata a.r. del 12.05.2022, le ha comunicato l'apertura di un procedimento disciplinare per la seguente infrazione disciplinare: “Il giorno 12.05.2022, chiamata a svolgere la Sua attività presso il punto vendita di Manfredonia via Azzarone nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le ore 20:30, alle ore 19:38 circa si è arbitrariamente allontanata dalla cassa n. 1 di Sua adibizione per circa 10 minuti per fruire di una pausa – non preannunciata, non spettanteLe e comunque non autorizzata – per andare a fumare una sigaretta nella zona destinata allo scarico merci laddove è stata vista anche utilizzare il Suo cellulare personale”; di aver fornito le proprie giustificazioni con nota del 29.05.2022; che, con provvedimento del 7.06.2022, la resistente le ha irrogato il provvedimento del biasimo scritto, in quanto “l'atteggiamento da Lei assunto al pomeriggio del
12.05.2022 confligge apertamente con i doveri di diligenza gravantiLe, non possiamo esimerci
pagina 1 di 3 dall'evidenziarLe per un verso che “assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro per cinque minuti” in coincidenza con l'approssimarsi della chiusura dei punti vendita è una condotta che per certo non può trovare giustificazione alcuna, in particolare se detta pausa (si badi, non autorizzata e non spettanteLe) è stata fruita “per fumare una sigaretta” negli spazi aziendali e per utilizzare il proprio telefono cellulare – condotte espressamente vietate dal ns. regolamento aziendale a Lei ben noto”. Vinte le spese di lite.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata e il conseguente suo annullamento.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, Controparte_1 con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con note del 12.3.2025, parte resistente ha dichiarato “la intervenuta cessazione del rapporto lavorativo della stante l'avvenuto superamento da parte della stessa del periodo di comporto”, Pt_1 producendo la lettera di licenziamento del 24.1.2025 e il relativo modello unilav.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
L'art 100 c.p.c. stabilisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
La Suprema Corte ha specificato con la sentenza n. 30584/21 che: “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (v. in tal senso, Cass. 6749 del 2012; nella fattispecie ivi esaminata un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno;
questa Corte, in applicazione del principio sopra esposto, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno)”.
pagina 2 di 3 Proprio in quanto condizione dell'azione l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (cfr., Cass. S.U. n. 25278 del 2006), deve cioè necessariamente avere carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., Cass. n. 6749 del 2012 cit., Cass. n. 27151 del 2009, Cass. n. 28405 del 2008); non sono ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057 del 2019).
In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire.
Nel caso in esame, è stata impugnata la sanzione disciplinare in relazione alla quale si chiede l'annullamento senza alcuna altra domanda, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per superamento del periodo di comporto ha fatto venir meno l'interesse ad agire di parte ricorrente non potendo la pronuncia conseguire più alcuna utilità e non potendo ritenersi tale il generico “fine di salvaguardare la propria immagine professionale preservando di conseguenza la propria reputazione e le opportunità di carriera future” (cfr. note di parte ricorrente del 25.9.2025).
Conclusivamente, deve dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Considerata la natura processuale della decisione, si compensano le spese tra le parti essendo l'improcedibilità diversa dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere che presuppone il soddisfacimento della pretesa avanzata dall'istante.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de IA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, ZZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 26.09.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5351/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ognissanti Marco Francesco Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti NO Salvatore, Valentini Maurizio Controparte_1
e NO CL
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata assunta a far data dall'1.6.2009 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato, convertito Controparte_1 dall'1.04.2010 a tempo indeterminato con la qualifica di cassiera;
che, la società datrice di lavoro, con lettera raccomandata a.r. del 12.05.2022, le ha comunicato l'apertura di un procedimento disciplinare per la seguente infrazione disciplinare: “Il giorno 12.05.2022, chiamata a svolgere la Sua attività presso il punto vendita di Manfredonia via Azzarone nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le ore 20:30, alle ore 19:38 circa si è arbitrariamente allontanata dalla cassa n. 1 di Sua adibizione per circa 10 minuti per fruire di una pausa – non preannunciata, non spettanteLe e comunque non autorizzata – per andare a fumare una sigaretta nella zona destinata allo scarico merci laddove è stata vista anche utilizzare il Suo cellulare personale”; di aver fornito le proprie giustificazioni con nota del 29.05.2022; che, con provvedimento del 7.06.2022, la resistente le ha irrogato il provvedimento del biasimo scritto, in quanto “l'atteggiamento da Lei assunto al pomeriggio del
12.05.2022 confligge apertamente con i doveri di diligenza gravantiLe, non possiamo esimerci
pagina 1 di 3 dall'evidenziarLe per un verso che “assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro per cinque minuti” in coincidenza con l'approssimarsi della chiusura dei punti vendita è una condotta che per certo non può trovare giustificazione alcuna, in particolare se detta pausa (si badi, non autorizzata e non spettanteLe) è stata fruita “per fumare una sigaretta” negli spazi aziendali e per utilizzare il proprio telefono cellulare – condotte espressamente vietate dal ns. regolamento aziendale a Lei ben noto”. Vinte le spese di lite.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata e il conseguente suo annullamento.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, Controparte_1 con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con note del 12.3.2025, parte resistente ha dichiarato “la intervenuta cessazione del rapporto lavorativo della stante l'avvenuto superamento da parte della stessa del periodo di comporto”, Pt_1 producendo la lettera di licenziamento del 24.1.2025 e il relativo modello unilav.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
L'art 100 c.p.c. stabilisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
La Suprema Corte ha specificato con la sentenza n. 30584/21 che: “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (v. in tal senso, Cass. 6749 del 2012; nella fattispecie ivi esaminata un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno;
questa Corte, in applicazione del principio sopra esposto, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno)”.
pagina 2 di 3 Proprio in quanto condizione dell'azione l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (cfr., Cass. S.U. n. 25278 del 2006), deve cioè necessariamente avere carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., Cass. n. 6749 del 2012 cit., Cass. n. 27151 del 2009, Cass. n. 28405 del 2008); non sono ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto e alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057 del 2019).
In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire.
Nel caso in esame, è stata impugnata la sanzione disciplinare in relazione alla quale si chiede l'annullamento senza alcuna altra domanda, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per superamento del periodo di comporto ha fatto venir meno l'interesse ad agire di parte ricorrente non potendo la pronuncia conseguire più alcuna utilità e non potendo ritenersi tale il generico “fine di salvaguardare la propria immagine professionale preservando di conseguenza la propria reputazione e le opportunità di carriera future” (cfr. note di parte ricorrente del 25.9.2025).
Conclusivamente, deve dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Considerata la natura processuale della decisione, si compensano le spese tra le parti essendo l'improcedibilità diversa dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere che presuppone il soddisfacimento della pretesa avanzata dall'istante.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de IA
pagina 3 di 3