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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2090/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14/01/2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), l'avv. CASSI' DANIELE oggi C.F._1 Parte_3 C.F._2 sostituito dall'avv. AMALIA MARABITA;
per , n.q. di erede di , nessuno compare Parte_4 Persona_1 per nessuno compare;
Controparte_1 per , l'avv. CULTRERA GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Parte_5
CLAUDIA TAVERNITI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice dà atto che le controparti non hanno provveduto a depositare le note ex art. 281 sexies cpc, si riporta alle conclusioni rinviando integralmente a tutto quanto rilevato in uno alle note ex art. 281 sexies cpc che si intendono in questa sede integralmente richiamate e chiede, in via preliminarmente, nel merito, di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'asserita cessionaria e della procuratrice in via gradata, chiede di Controparte_2 CP_3 accertare e dichiarare la decadenza dell'obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri , Persona_1 Parte_2
, , per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 co 1, c.c. con conseguente
[...] Parte_3 revoca del d.i. oggetto del presente giudizio;
in subordine per gli asseriti garanti e in via principale per la società, nel merito, accertare e dichiarare che il saldo dovuto è da rettificare in favore della correntista sulla scorta delle risultanze della citata c.t.u., atteso che le condizioni economiche previste dalla lettera contratto di apertura di credito del 27/7/2009, relativamente al tasso debitore pattuito, violano i limiti soglia di cui alla l. 108/1996.
L'avv. di parte convenuta contesta l'avversa ricostruzione e discute la causa come da piaccia di cui alla comparsa di costituzione, verbali di causa e note depositate.
Il giudice pagina 1 di 12 Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2090/2020 pendente tra:
(c.f./p.i.v.a ), con sede legale in Ragusa Parte_1 P.IVA_1
(RG), strada provinciale 25 km. 3,900 sn, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore,
[...]
(C.F. ) e (C.F. ), tutti Pt_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Cassì del foro di Catania, presso il cui studio eleggono domicilio;
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_4
(C.F. ) con sede legale in viale Europa n.65 , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 CP_1
Antonio Di Paola, e presso il suo studio elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, Controparte_2 codice fiscale n. in persona della mandataria, (P. IVA ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Cultrera, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gattamelata n.6; CP_1
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C. nonché nei confronti di
, nata in l'[...], in [...] coerede di (c.f. Parte_4 CP_1 Persona_1
) C.F._3
pagina 2 di 12 CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 30/6/2020, la società Parte_1
, quale debitrice principale, unitamente a , e
[...] Persona_1 Parte_2 Pt_3 questi ultimi in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
569/2020, emesso in data 15/5/2020 dal tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al n.r.g.
1083/2020, con il quale veniva ingiunto alla in solido ai suoi fideiussori (questi Parte_1 ultimi limitatamente all'importo di euro 46.000,00), di pagare in favore della Controparte_1
(di seguito, ) la somma di euro 99.283,34, oltre accessori di legge, a titolo di saldo
[...] CP_5 debitorio del conto corrente affidato n.3301025661.
Il suddetto rapporto era garantito, fino all'importo di euro 82.250,00, da un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto, in data 28/7/2009, da , e Persona_1 Parte_3 Parte_2
A sostegno dell'invocata revoca del provvedimento opposto gli attori rappresentavano i seguenti motivi di contestazione:
- decadenza dalla garanzia fideiussoria, avendo la , a mezzo lettera raccomandata del 16/8/2019, CP_5 revocato con effetto immediato l'apertura di credito e risolto il contratto di conto corrente, avanzando domanda monitoria solo in data 24/3/2020 e, dunque, oltre il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.;
- l'inidoneità della documentazione posta a supporto del procedimento monitorio a dare prova del credito azionato;
- nullità degli addebiti operati in conto corrente a titolo di interessi in ragione del superamento del tasso soglia di usura;
- indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali, in considerazione della circostanza che risulta allegata, mediante lettera-contratto prodotta in atti, una modifica contrattuale successiva alla stipula del contratto di apertura di credito del 27/7/2009 e priva di datazione certa, per cui non risulta possibile individuare il dies a quo dal quale inizia ad essere vigente la citata modifica pattizia. In particolare, nell'originario contratto di apertura di credito, il tasso debitore annuo era stato pattuito nella misura dell'11,750% (TAE 12,2779%), successivamente modificato perché parametrato all'Euribor a 3 mesi, aumentato di uno spread del 2,7%. Da tale circostanza deriva la nullità per indeterminabilità
(temporale) delle condizioni contrattuali, e dunque la necessità di ricalcolare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, t.u.b.
In conseguenza dei sollevati motivi di nullità gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“[v]oglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: pagina 3 di 12 i.) preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dell'obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri , , , per decorrenza del termine decadenziale di cui Persona_1 Parte_2 Parte_3 all'art. 1957 co I c.c.;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio in causa nei confronti dei sopracitati garanti/fideiubenti della società Parte_1
;
[...]
iii.) per l'effetto, ancora, disporre per la banca l'obbligo di provvedere all'immediata cancellazione di qualsivoglia segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno degli odierni opponenti, anche con effetto retroattivo;
iv.) in subordine per gli asseriti garanti e in via principale per la società, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla banca in sede monitoria non sussiste per difetto assoluto di prova;
v.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
vi.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la violazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 c.c. e 1815 II comma c.c., la nullità della clausola che prevede il tasso debitore pattuito;
vii.) sempre in subordine, accertare e dichiarare la nullità della variazione delle condizioni economiche della lettera contratto del 29.04.2009 ai sensi degli artt. 1325 e 1418 II comma c.c. e 117 TUB. viii.) Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo dare/avere tra le parti;
ix.) Ancora, in estremo subordine, nel merito, accertare e dichiarare
l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
117 comma 8 TUB;
x.) Ancora, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi secondo la quale questo Ill.mo Giudicante qualifichi tali pattuizioni valide, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'applicazione delle condizioni migliorative pattuite in uno alla lettera contratto di cui al punto iii. xi.) Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo dare/avere tra le parti;
Con riserva di controdedurre, eccepire e formulare nuove domande, nonché di formulare richieste probatorie, nei modi e nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_5 ingiuntivo. Provvedeva, quindi, a depositare la serie completa degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa e deduceva la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al rapporto di garanzia, trattandosi non di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia;
contestava, altresì, in quanto pagina 4 di 12 ritenuta infondata, l'eccezione di usurarietà dei tassi, ed invocava il rigetto della proposta opposizione con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione limitatamente nei riguardi della società debitrice principale e vanamente esperita la mediazione di cui Parte_1 all'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, a seguito delle quali veniva disposta consulenza tecnica al fine di accertare la legittimità dei tassi di interesse pattuiti.
In corso di causa si costituiva in giudizio la società a mezzo della Controparte_2 sua mandataria quale cessionaria del credito oggetto di causa, facendo proprie le CP_3 eccezioni e richieste della cedente . CP_5
In conseguenza della dichiarazione dell'intervenuto decesso del legale rappresentante della società debitrice – nonché fideiussore – , il giudizio veniva interrotto con provvedimento del Persona_1
10/5/2022, e riassunto verso i figli e la moglie superstite, . Parte_4
Riassumevano nei termini di legge gli opponenti in proprio e nella qualità di nuovo Parte_3 rappresentante legale della e i quali Parte_1 Parte_2 contestavano la legittimazione a intervenire ex art.111 cpc nel giudizio della cessionaria
[...] er carenza della legittimazione ad agire, in assenza della prova della inclusione Controparte_2 del credito litigioso nella operazione di cartolarizzazione dei crediti della . CP_5
La causa, ritenuta matura per la decisione dopo il conferimento di un mandato ad un c.t.u., è stata infine rinviata ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola le parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata, con riferimento alla società opponente, nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare di merito, deve prioritariamente esser esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti relativamente alla legittimazione ad intervenire ex art. 111 cpc della cessionaria del credito
[...]
Controparte_2
Innanzitutto, la stessa è tardiva, con contegno processuale, quantomeno nei confronti dei litisconsorti facoltativi , e (le stesse Parte_1 Parte_3 Parte_2 conclusioni non possono tuttavia rilevare quanto a , deceduto il data 25/9/2020, per cui Persona_1 in data 5/5/2022 è intervenuta la dichiarazione del suo difensore), i quali, a fronte della costituzione dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. in data 7/4/2022, avrebbero processualmente dovuto contestare la titolarità del credito, laddove ve ne fosse l'interesse ad agire (su cui infra), entro la prima difesa utile pagina 5 di 12 successiva (udienza del 5/5/2022). Tale contegno processuale, quando alla loro posizione originaria
(l'interruzione, sebbene impropriamente dichiarata per l'intera causa, riguarda a ben vedere solo la posizione processuale del deceduto;
cfr., per un'analisi sistematica, Cass. civ., sez. unite, sent., 05-07-
2007, n. 15142), preclude, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsivoglia contestazione sulla cessione del credito (cfr., sulla rilevanza delle concrete difese dei debitori costituiti, secondo lo standard di contestazione di cui all'art. 115, co. 1, ult. per., c.p.c., ai fini della determinazione del thema probandum rispetto all'effetto traslativo delle operazioni di cessione, nella duplice componente dell'esistenza del titolo e dell'inclusione del credito nel blocco dei rapporti compravenduti, cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 22-06-2023, n. 17944).
Inoltre, anche entrando nel merito dell'eccezione, la stessa non è fondata: anche a voler soprassedere sul difetto di interesse a contraddire (sub specie, di interesse ad agire) la successione del diritto di credito vantato nei loro confronti in corso di causa, come si desume dalla disciplina di cui all'art. 1260, co. 1,
c.c., che addirittura a monte preclude al debitore ceduto di opporsi alla cessione (sulla forma libera del contratto, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 10-02-2023, n. 4277; esclude in motivazione la sussistenza dell'interesse processuale quando l'intervento non muta il thema decidendum della causa, dipendente dalla causa petendi e del petitum, ma comporta semplicemente l'applicazione della disciplina processualcivilistica della successione nel rapporto processuale, che comunque si produce già ex lege, non con pronuncia costitutiva del giudice, ai sensi degli artt. 111 c.p.c. e 2909 c.c., Cass. civ., sez. III, ord., 20-09-2023, n. 26934, punto 4.1.a. e 4.1.b.), è sufficiente evidenziare che, ai fini della prova della successione del credito in favore dell'intervenuta, costituiscono già di per sé precisi, concordanti e gravi elementi di convincimento sia la mancata contestazione dell'unica parte interessata a rivendicare la titolarità del diritto azionato, ossia la cedente già costituita in giudizio, nei cui confronti la presente sentenza farà stato, sia la cessazione di qualsivoglia attività processuale della cedente proprio a partire dal momento dell'intervento della ceduta, corroborando così quanto assunto con l'atto di costituzione di quest'ultima, ossia di esser succeduta nel diritto di credito originariamente azionato dalla cedente, contegni rilevanti singolarmente ex art. 116, co. 2, c.p.c. e cumulativamente ex art. 2729 c.c.
Procedendo, quindi, all'analisi dei motivi di opposizione secondo l'ordine affrontato da parte attrice, deve vagliarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata decadenza dalla garanzia fideiussoria, in ragione del mancato rispetto da parte della opposta del termine semestrale, di cui all'articolo 1957 c.c., stabilito per proporre e coltivare le istanze giudiziali nei confronti del debitore principale, termine già superato al momento della proposizione della domanda monitoria.
Si osserva al riguardo che il contratto di garanzia sottoscritto in data 20/7/2009, denominato
“Fideiussione generale limitata”, dopo aver definito che l'oggetto della garanzia consiste in quanto pagina 6 di 12 dovuto dal debitore per capitale, interessi e ogni altro onere connesso, precisa al successivo art. 2 che
“[l]e obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso”, mentre al successivo art. 5 prevede che “[i]l fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Premesso il concetto più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo il quale il nomen juris utilizzato per denominare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti, con una recente e condivisibile pronuncia la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I,
4/12/2024, n. 31105) ha precisato che “[l]a deroga all'art.1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente;
non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia
e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. Ha, infatti, ricordato che la qualifica del contratto e la portata del suo contenuto deve essere accertata “per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Nel caso di specie, l'espresso richiamo operato all'art. 2 al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione deve far propendere per la qualificazione del negozio nel senso della tipicità dello stesso e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica dettata agli art. 1936 e ss., salvo deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale.
La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stato ribadito dalla
Corte di Cassazione, sez. III, 11/10/2024, n. 26508: “[q]uesta Corte ha chiarito che non sussiste vincolo pagina 7 di 12 di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019,
n. 32402)”.
Accertato, dunque, che trattasi di garanzia fideiussoria, e che debba applicarsi la relativa disciplina codicistica, bisogna accertare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Premesso che non è contemplato nel negozio alcun espresso richiamo a fini derogatori all'art. 1957 c.c., deve comunque tentare di ricavare una portata giuridica alla clausola di cui all'art. 5 (che prevede l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”), nel rispetto della norma riguardante l'interpretazione del contenuto contrattuale di cui all'art. 1367 c.c.: “[n]el dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere un qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”.
Sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art. 1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (come precisato da Cassazione 31105/2024 sopra citata) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, che alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali.
Nel caso in esame, dove nel contratto di garanzia è stata inserita una clausola a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, deve ritenersi che la fideiussione, che per quella sola enunciazione non può esser qualificato contratto autonomo di garanzia, non si estingue se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c., avanzi anche solo una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento: questa interpretazione di tale previsione pattizia, che comporta una deroga alle modalità con cui ovviare alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., costituisce, in difetto di alternative conclusioni ermeneutiche ragionevolmente offerte nel corso del processo, l'unico significato possibile attribuibile. La bontà della predetta interpretazione è confermata, in altre vicende con clausole del medesimo o analogo tenore, anche da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sent., 2/11/2024, n. 1611: “[d]eve ritenersi – pagina 8 di 12 in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende
a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare”. La citata decisione, dopo avere richiamato la menzionata sentenza della suprema corte n. 31105/2024, ha infatti così concluso: “nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, in precedente, Corte d'Appello di Milano, sent., 18/3/2021, n. 890; Corte d'Appello di
Milano, sent., 5/7/2021, n. 2110; Corte d'Appello di Catania, sent., 2/12/2024, n. 1773).
Le citate pronunce richiamano, infatti, il principio di diritto già espresso anche dalla giurisprudenza dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “[l]a decadenza prevista in tema di fideiussione dell'art. 1957 c.c. per
l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento” (cfr. Cass. civ., n. 13078/2008, e Cass. civ., n. 22346/2017).
pagina 9 di 12 Non è, pertanto, configurabile una diversa interpretazione della clausola (né parte opponente ha prospettato una alternativa), non essendo sostenibile che l'adempimento “a semplice richiesta scritta” possa risultare compatibile con il necessario esercizio di un'azione giudiziale (in tal senso, anche Cass. civ., n. 13078/2008, secondo cui laddove il contratto preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta” e al tempo stesso operi l'art. 1957 c.c., la relativa decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento;
così, anche, Corte d'Appello di Milano, sent., 18/3/2021, n.
890).
Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che, con la missiva del
16/8/2019, comunicava, sia alla società debitrice che ai garanti, la revoca immediata dell'apertura CP_5 di credito e il recesso dal rapporto di conto corrente, con contestuale diffida, entro il termine di cinque giorni, al pagamento del saldo negativo del c/c n.1025661, così determinando l'esigibilità dell'obbligazione. Secondo la ricostruzione prospettata del contenuto dell'art. 5, pertanto, detta comunicazione stragiudiziale è, quindi, idonea ad interrompere la decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Dalla documentazione prodotta in atti, ha fornito la prova della ricezione personale della CP_5 comunicazione da parte di nonché il deposito dell'avviso della raccomandata presso Parte_2
l'indirizzo di residenza di e (oltre che presso la sede della società Parte_3 Persona_1 opponente). Quanto a questi ultimi, pertanto, vige la presunzione di conoscenza dettata dall'art.1335 c.c. secondo la quale “ La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Gli opponenti, al riguardo, si sono limitati a rilevare la mancanza di prova della ricezione delle raccomandate, senza dimostrare l'impossibilità di averne notizia richiesti dall'art. 1335 c.c.
Per le argomentazioni esposte deve dunque ritenersi che non si sia determinata alcuna decadenza dalla garanzia fideiussoria, e pertanto la relativa eccezione deve essere disattesa.
Venendo ad esaminare la doglianza relativa alla violazione della normativa antiusura di cui alla l.
108/1996, si rileva che dalla verifica effettuata dal consulente tecnico nominato dal giudice è emerso un superamento del tasso soglia di usura con riferimento alle pattuizioni degli interessi debitori previste nel contratto di apertura di credito stipulato in data 27/7/2009, essendo risultato il TEG calcolato sulla base delle condizioni contrattuali superiore al tasso soglia di usura vigente all'epoca della stipula, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto (alla data del 17/10/2019) attraverso l'eliminazione di tutti gli addebiti operati a titolo di interessi, e quantificato nell'importo di euro 54.647,45 in favore della CP_5
e, pertanto, della cessionaria. pagina 10 di 12 Restano assorbite le ulteriori eccezioni.
Conclusivamente, all'esito dei motivi di esame, il decreto ingiuntivo n. 569/2020 deve essere revocato e la società opponente condannata al pagamento della somma complessiva di euro 54.647,45, in solido con i fideiussori nei limiti di euro 46.000,00 (come da domanda contenuta nel ricorso monitorio), in favore dell'opposta (che è ancora parte del processo e non è stata estromessa), nel cui diritto di credito è CP_5 succeduta in corso di causa la cessionaria in forza dei titoli azionati Controparte_2 attraverso il procedimento monitorio n. 1083/2020 (in considerazione della eliminazione delle poste di addebito per interessi illegittimi per il periodo successivo al 27/7/2009).
Le spese di lite vanno liquidate in considerazione dell'esito del giudizio;
si pongono dunque a carico degli opponenti soccombenti nell'importo indicato in dispositivo, con l'applicazione di una parziale compensazione in proporzione alla riduzione dell'importo ingiunto. Tenuto conto del valore della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto che appare congruo applicare nei valori minimi dello scaglione di appartenenza, ed alla attività processuale espletata.
Le spese di c.t.u., già liquidate in giudizio, si pongono definitivamente a carico degli opponenti e della nella misura del 50% ciascuno. CP_5
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 569/2020, trib. Ragusa, r.g. 1083/2020;
• condanna ( a pagare a Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./ p.i.v.a. ), a cui è Controparte_6 P.IVA_2 succeduta ex art. 111 c.p.c. (c.f./p.i.v.a. ), la somma Controparte_2 P.IVA_3 di euro 54.647,45;
• condanna a pagare (c.f./ Controparte_6
p.i.v.a. ), a cui è succeduta ex art. 111 c.p.c. P.IVA_2 Controparte_2
(c.f./p.i.v.a. ), in solido con ( , P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1
i fideiussori (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e , nata in [...][...], nei limiti di euro C.F._2 Parte_4 CP_1
46.000,00;
• condanna, altresì, ( , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e , C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4 nata in l'[...], in [...] tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_6
(c.f./ p.i.v.a. ), a cui è succeduta ex art. 111 c.p.c.
[...] P.IVA_2 pagina 11 di 12 c.f./p.i.v.a. ), le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_3
2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per spese vive fase monitoria;
• pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento del 29/3/2023, in capo agli opponenti e in capo all'opposta, nella misura di 50% per parte.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 14/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14/01/2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), l'avv. CASSI' DANIELE oggi C.F._1 Parte_3 C.F._2 sostituito dall'avv. AMALIA MARABITA;
per , n.q. di erede di , nessuno compare Parte_4 Persona_1 per nessuno compare;
Controparte_1 per , l'avv. CULTRERA GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Parte_5
CLAUDIA TAVERNITI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice dà atto che le controparti non hanno provveduto a depositare le note ex art. 281 sexies cpc, si riporta alle conclusioni rinviando integralmente a tutto quanto rilevato in uno alle note ex art. 281 sexies cpc che si intendono in questa sede integralmente richiamate e chiede, in via preliminarmente, nel merito, di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'asserita cessionaria e della procuratrice in via gradata, chiede di Controparte_2 CP_3 accertare e dichiarare la decadenza dell'obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri , Persona_1 Parte_2
, , per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 co 1, c.c. con conseguente
[...] Parte_3 revoca del d.i. oggetto del presente giudizio;
in subordine per gli asseriti garanti e in via principale per la società, nel merito, accertare e dichiarare che il saldo dovuto è da rettificare in favore della correntista sulla scorta delle risultanze della citata c.t.u., atteso che le condizioni economiche previste dalla lettera contratto di apertura di credito del 27/7/2009, relativamente al tasso debitore pattuito, violano i limiti soglia di cui alla l. 108/1996.
L'avv. di parte convenuta contesta l'avversa ricostruzione e discute la causa come da piaccia di cui alla comparsa di costituzione, verbali di causa e note depositate.
Il giudice pagina 1 di 12 Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2090/2020 pendente tra:
(c.f./p.i.v.a ), con sede legale in Ragusa Parte_1 P.IVA_1
(RG), strada provinciale 25 km. 3,900 sn, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore,
[...]
(C.F. ) e (C.F. ), tutti Pt_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Cassì del foro di Catania, presso il cui studio eleggono domicilio;
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_4
(C.F. ) con sede legale in viale Europa n.65 , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 CP_1
Antonio Di Paola, e presso il suo studio elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, Controparte_2 codice fiscale n. in persona della mandataria, (P. IVA ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Cultrera, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gattamelata n.6; CP_1
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C. nonché nei confronti di
, nata in l'[...], in [...] coerede di (c.f. Parte_4 CP_1 Persona_1
) C.F._3
pagina 2 di 12 CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 30/6/2020, la società Parte_1
, quale debitrice principale, unitamente a , e
[...] Persona_1 Parte_2 Pt_3 questi ultimi in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
569/2020, emesso in data 15/5/2020 dal tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al n.r.g.
1083/2020, con il quale veniva ingiunto alla in solido ai suoi fideiussori (questi Parte_1 ultimi limitatamente all'importo di euro 46.000,00), di pagare in favore della Controparte_1
(di seguito, ) la somma di euro 99.283,34, oltre accessori di legge, a titolo di saldo
[...] CP_5 debitorio del conto corrente affidato n.3301025661.
Il suddetto rapporto era garantito, fino all'importo di euro 82.250,00, da un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto, in data 28/7/2009, da , e Persona_1 Parte_3 Parte_2
A sostegno dell'invocata revoca del provvedimento opposto gli attori rappresentavano i seguenti motivi di contestazione:
- decadenza dalla garanzia fideiussoria, avendo la , a mezzo lettera raccomandata del 16/8/2019, CP_5 revocato con effetto immediato l'apertura di credito e risolto il contratto di conto corrente, avanzando domanda monitoria solo in data 24/3/2020 e, dunque, oltre il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.;
- l'inidoneità della documentazione posta a supporto del procedimento monitorio a dare prova del credito azionato;
- nullità degli addebiti operati in conto corrente a titolo di interessi in ragione del superamento del tasso soglia di usura;
- indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali, in considerazione della circostanza che risulta allegata, mediante lettera-contratto prodotta in atti, una modifica contrattuale successiva alla stipula del contratto di apertura di credito del 27/7/2009 e priva di datazione certa, per cui non risulta possibile individuare il dies a quo dal quale inizia ad essere vigente la citata modifica pattizia. In particolare, nell'originario contratto di apertura di credito, il tasso debitore annuo era stato pattuito nella misura dell'11,750% (TAE 12,2779%), successivamente modificato perché parametrato all'Euribor a 3 mesi, aumentato di uno spread del 2,7%. Da tale circostanza deriva la nullità per indeterminabilità
(temporale) delle condizioni contrattuali, e dunque la necessità di ricalcolare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, t.u.b.
In conseguenza dei sollevati motivi di nullità gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“[v]oglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: pagina 3 di 12 i.) preliminarmente, nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dell'obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri , , , per decorrenza del termine decadenziale di cui Persona_1 Parte_2 Parte_3 all'art. 1957 co I c.c.;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il provvedimento monitorio in causa nei confronti dei sopracitati garanti/fideiubenti della società Parte_1
;
[...]
iii.) per l'effetto, ancora, disporre per la banca l'obbligo di provvedere all'immediata cancellazione di qualsivoglia segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno degli odierni opponenti, anche con effetto retroattivo;
iv.) in subordine per gli asseriti garanti e in via principale per la società, nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla banca in sede monitoria non sussiste per difetto assoluto di prova;
v.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto;
vi.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la violazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 c.c. e 1815 II comma c.c., la nullità della clausola che prevede il tasso debitore pattuito;
vii.) sempre in subordine, accertare e dichiarare la nullità della variazione delle condizioni economiche della lettera contratto del 29.04.2009 ai sensi degli artt. 1325 e 1418 II comma c.c. e 117 TUB. viii.) Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo dare/avere tra le parti;
ix.) Ancora, in estremo subordine, nel merito, accertare e dichiarare
l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
117 comma 8 TUB;
x.) Ancora, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi secondo la quale questo Ill.mo Giudicante qualifichi tali pattuizioni valide, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'applicazione delle condizioni migliorative pattuite in uno alla lettera contratto di cui al punto iii. xi.) Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo dare/avere tra le parti;
Con riserva di controdedurre, eccepire e formulare nuove domande, nonché di formulare richieste probatorie, nei modi e nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto CP_5 ingiuntivo. Provvedeva, quindi, a depositare la serie completa degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa e deduceva la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al rapporto di garanzia, trattandosi non di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia;
contestava, altresì, in quanto pagina 4 di 12 ritenuta infondata, l'eccezione di usurarietà dei tassi, ed invocava il rigetto della proposta opposizione con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione limitatamente nei riguardi della società debitrice principale e vanamente esperita la mediazione di cui Parte_1 all'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, a seguito delle quali veniva disposta consulenza tecnica al fine di accertare la legittimità dei tassi di interesse pattuiti.
In corso di causa si costituiva in giudizio la società a mezzo della Controparte_2 sua mandataria quale cessionaria del credito oggetto di causa, facendo proprie le CP_3 eccezioni e richieste della cedente . CP_5
In conseguenza della dichiarazione dell'intervenuto decesso del legale rappresentante della società debitrice – nonché fideiussore – , il giudizio veniva interrotto con provvedimento del Persona_1
10/5/2022, e riassunto verso i figli e la moglie superstite, . Parte_4
Riassumevano nei termini di legge gli opponenti in proprio e nella qualità di nuovo Parte_3 rappresentante legale della e i quali Parte_1 Parte_2 contestavano la legittimazione a intervenire ex art.111 cpc nel giudizio della cessionaria
[...] er carenza della legittimazione ad agire, in assenza della prova della inclusione Controparte_2 del credito litigioso nella operazione di cartolarizzazione dei crediti della . CP_5
La causa, ritenuta matura per la decisione dopo il conferimento di un mandato ad un c.t.u., è stata infine rinviata ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola le parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è parzialmente fondata, con riferimento alla società opponente, nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare di merito, deve prioritariamente esser esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti relativamente alla legittimazione ad intervenire ex art. 111 cpc della cessionaria del credito
[...]
Controparte_2
Innanzitutto, la stessa è tardiva, con contegno processuale, quantomeno nei confronti dei litisconsorti facoltativi , e (le stesse Parte_1 Parte_3 Parte_2 conclusioni non possono tuttavia rilevare quanto a , deceduto il data 25/9/2020, per cui Persona_1 in data 5/5/2022 è intervenuta la dichiarazione del suo difensore), i quali, a fronte della costituzione dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. in data 7/4/2022, avrebbero processualmente dovuto contestare la titolarità del credito, laddove ve ne fosse l'interesse ad agire (su cui infra), entro la prima difesa utile pagina 5 di 12 successiva (udienza del 5/5/2022). Tale contegno processuale, quando alla loro posizione originaria
(l'interruzione, sebbene impropriamente dichiarata per l'intera causa, riguarda a ben vedere solo la posizione processuale del deceduto;
cfr., per un'analisi sistematica, Cass. civ., sez. unite, sent., 05-07-
2007, n. 15142), preclude, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsivoglia contestazione sulla cessione del credito (cfr., sulla rilevanza delle concrete difese dei debitori costituiti, secondo lo standard di contestazione di cui all'art. 115, co. 1, ult. per., c.p.c., ai fini della determinazione del thema probandum rispetto all'effetto traslativo delle operazioni di cessione, nella duplice componente dell'esistenza del titolo e dell'inclusione del credito nel blocco dei rapporti compravenduti, cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 22-06-2023, n. 17944).
Inoltre, anche entrando nel merito dell'eccezione, la stessa non è fondata: anche a voler soprassedere sul difetto di interesse a contraddire (sub specie, di interesse ad agire) la successione del diritto di credito vantato nei loro confronti in corso di causa, come si desume dalla disciplina di cui all'art. 1260, co. 1,
c.c., che addirittura a monte preclude al debitore ceduto di opporsi alla cessione (sulla forma libera del contratto, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 10-02-2023, n. 4277; esclude in motivazione la sussistenza dell'interesse processuale quando l'intervento non muta il thema decidendum della causa, dipendente dalla causa petendi e del petitum, ma comporta semplicemente l'applicazione della disciplina processualcivilistica della successione nel rapporto processuale, che comunque si produce già ex lege, non con pronuncia costitutiva del giudice, ai sensi degli artt. 111 c.p.c. e 2909 c.c., Cass. civ., sez. III, ord., 20-09-2023, n. 26934, punto 4.1.a. e 4.1.b.), è sufficiente evidenziare che, ai fini della prova della successione del credito in favore dell'intervenuta, costituiscono già di per sé precisi, concordanti e gravi elementi di convincimento sia la mancata contestazione dell'unica parte interessata a rivendicare la titolarità del diritto azionato, ossia la cedente già costituita in giudizio, nei cui confronti la presente sentenza farà stato, sia la cessazione di qualsivoglia attività processuale della cedente proprio a partire dal momento dell'intervento della ceduta, corroborando così quanto assunto con l'atto di costituzione di quest'ultima, ossia di esser succeduta nel diritto di credito originariamente azionato dalla cedente, contegni rilevanti singolarmente ex art. 116, co. 2, c.p.c. e cumulativamente ex art. 2729 c.c.
Procedendo, quindi, all'analisi dei motivi di opposizione secondo l'ordine affrontato da parte attrice, deve vagliarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata decadenza dalla garanzia fideiussoria, in ragione del mancato rispetto da parte della opposta del termine semestrale, di cui all'articolo 1957 c.c., stabilito per proporre e coltivare le istanze giudiziali nei confronti del debitore principale, termine già superato al momento della proposizione della domanda monitoria.
Si osserva al riguardo che il contratto di garanzia sottoscritto in data 20/7/2009, denominato
“Fideiussione generale limitata”, dopo aver definito che l'oggetto della garanzia consiste in quanto pagina 6 di 12 dovuto dal debitore per capitale, interessi e ogni altro onere connesso, precisa al successivo art. 2 che
“[l]e obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso”, mentre al successivo art. 5 prevede che “[i]l fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Premesso il concetto più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo il quale il nomen juris utilizzato per denominare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti, con una recente e condivisibile pronuncia la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I,
4/12/2024, n. 31105) ha precisato che “[l]a deroga all'art.1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente;
non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia
e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia
a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art.1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. Ha, infatti, ricordato che la qualifica del contratto e la portata del suo contenuto deve essere accertata “per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Nel caso di specie, l'espresso richiamo operato all'art. 2 al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione deve far propendere per la qualificazione del negozio nel senso della tipicità dello stesso e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica dettata agli art. 1936 e ss., salvo deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale.
La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stato ribadito dalla
Corte di Cassazione, sez. III, 11/10/2024, n. 26508: “[q]uesta Corte ha chiarito che non sussiste vincolo pagina 7 di 12 di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019,
n. 32402)”.
Accertato, dunque, che trattasi di garanzia fideiussoria, e che debba applicarsi la relativa disciplina codicistica, bisogna accertare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Premesso che non è contemplato nel negozio alcun espresso richiamo a fini derogatori all'art. 1957 c.c., deve comunque tentare di ricavare una portata giuridica alla clausola di cui all'art. 5 (che prevede l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”), nel rispetto della norma riguardante l'interpretazione del contenuto contrattuale di cui all'art. 1367 c.c.: “[n]el dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere un qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”.
Sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art. 1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (come precisato da Cassazione 31105/2024 sopra citata) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, che alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali.
Nel caso in esame, dove nel contratto di garanzia è stata inserita una clausola a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, deve ritenersi che la fideiussione, che per quella sola enunciazione non può esser qualificato contratto autonomo di garanzia, non si estingue se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 1957 c.c., avanzi anche solo una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento: questa interpretazione di tale previsione pattizia, che comporta una deroga alle modalità con cui ovviare alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., costituisce, in difetto di alternative conclusioni ermeneutiche ragionevolmente offerte nel corso del processo, l'unico significato possibile attribuibile. La bontà della predetta interpretazione è confermata, in altre vicende con clausole del medesimo o analogo tenore, anche da una recente pronuncia della Corte d'Appello di Catania, sent., 2/11/2024, n. 1611: “[d]eve ritenersi – pagina 8 di 12 in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende
a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn.
25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare”. La citata decisione, dopo avere richiamato la menzionata sentenza della suprema corte n. 31105/2024, ha infatti così concluso: “nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, in precedente, Corte d'Appello di Milano, sent., 18/3/2021, n. 890; Corte d'Appello di
Milano, sent., 5/7/2021, n. 2110; Corte d'Appello di Catania, sent., 2/12/2024, n. 1773).
Le citate pronunce richiamano, infatti, il principio di diritto già espresso anche dalla giurisprudenza dalla
Corte di Cassazione, secondo cui “[l]a decadenza prevista in tema di fideiussione dell'art. 1957 c.c. per
l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento” (cfr. Cass. civ., n. 13078/2008, e Cass. civ., n. 22346/2017).
pagina 9 di 12 Non è, pertanto, configurabile una diversa interpretazione della clausola (né parte opponente ha prospettato una alternativa), non essendo sostenibile che l'adempimento “a semplice richiesta scritta” possa risultare compatibile con il necessario esercizio di un'azione giudiziale (in tal senso, anche Cass. civ., n. 13078/2008, secondo cui laddove il contratto preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta” e al tempo stesso operi l'art. 1957 c.c., la relativa decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento;
così, anche, Corte d'Appello di Milano, sent., 18/3/2021, n.
890).
Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che, con la missiva del
16/8/2019, comunicava, sia alla società debitrice che ai garanti, la revoca immediata dell'apertura CP_5 di credito e il recesso dal rapporto di conto corrente, con contestuale diffida, entro il termine di cinque giorni, al pagamento del saldo negativo del c/c n.1025661, così determinando l'esigibilità dell'obbligazione. Secondo la ricostruzione prospettata del contenuto dell'art. 5, pertanto, detta comunicazione stragiudiziale è, quindi, idonea ad interrompere la decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Dalla documentazione prodotta in atti, ha fornito la prova della ricezione personale della CP_5 comunicazione da parte di nonché il deposito dell'avviso della raccomandata presso Parte_2
l'indirizzo di residenza di e (oltre che presso la sede della società Parte_3 Persona_1 opponente). Quanto a questi ultimi, pertanto, vige la presunzione di conoscenza dettata dall'art.1335 c.c. secondo la quale “ La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Gli opponenti, al riguardo, si sono limitati a rilevare la mancanza di prova della ricezione delle raccomandate, senza dimostrare l'impossibilità di averne notizia richiesti dall'art. 1335 c.c.
Per le argomentazioni esposte deve dunque ritenersi che non si sia determinata alcuna decadenza dalla garanzia fideiussoria, e pertanto la relativa eccezione deve essere disattesa.
Venendo ad esaminare la doglianza relativa alla violazione della normativa antiusura di cui alla l.
108/1996, si rileva che dalla verifica effettuata dal consulente tecnico nominato dal giudice è emerso un superamento del tasso soglia di usura con riferimento alle pattuizioni degli interessi debitori previste nel contratto di apertura di credito stipulato in data 27/7/2009, essendo risultato il TEG calcolato sulla base delle condizioni contrattuali superiore al tasso soglia di usura vigente all'epoca della stipula, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto (alla data del 17/10/2019) attraverso l'eliminazione di tutti gli addebiti operati a titolo di interessi, e quantificato nell'importo di euro 54.647,45 in favore della CP_5
e, pertanto, della cessionaria. pagina 10 di 12 Restano assorbite le ulteriori eccezioni.
Conclusivamente, all'esito dei motivi di esame, il decreto ingiuntivo n. 569/2020 deve essere revocato e la società opponente condannata al pagamento della somma complessiva di euro 54.647,45, in solido con i fideiussori nei limiti di euro 46.000,00 (come da domanda contenuta nel ricorso monitorio), in favore dell'opposta (che è ancora parte del processo e non è stata estromessa), nel cui diritto di credito è CP_5 succeduta in corso di causa la cessionaria in forza dei titoli azionati Controparte_2 attraverso il procedimento monitorio n. 1083/2020 (in considerazione della eliminazione delle poste di addebito per interessi illegittimi per il periodo successivo al 27/7/2009).
Le spese di lite vanno liquidate in considerazione dell'esito del giudizio;
si pongono dunque a carico degli opponenti soccombenti nell'importo indicato in dispositivo, con l'applicazione di una parziale compensazione in proporzione alla riduzione dell'importo ingiunto. Tenuto conto del valore della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto che appare congruo applicare nei valori minimi dello scaglione di appartenenza, ed alla attività processuale espletata.
Le spese di c.t.u., già liquidate in giudizio, si pongono definitivamente a carico degli opponenti e della nella misura del 50% ciascuno. CP_5
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 569/2020, trib. Ragusa, r.g. 1083/2020;
• condanna ( a pagare a Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./ p.i.v.a. ), a cui è Controparte_6 P.IVA_2 succeduta ex art. 111 c.p.c. (c.f./p.i.v.a. ), la somma Controparte_2 P.IVA_3 di euro 54.647,45;
• condanna a pagare (c.f./ Controparte_6
p.i.v.a. ), a cui è succeduta ex art. 111 c.p.c. P.IVA_2 Controparte_2
(c.f./p.i.v.a. ), in solido con ( , P.IVA_3 Parte_1 P.IVA_1
i fideiussori (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) e , nata in [...][...], nei limiti di euro C.F._2 Parte_4 CP_1
46.000,00;
• condanna, altresì, ( , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e , C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4 nata in l'[...], in [...] tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_6
(c.f./ p.i.v.a. ), a cui è succeduta ex art. 111 c.p.c.
[...] P.IVA_2 pagina 11 di 12 c.f./p.i.v.a. ), le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_3
2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per spese vive fase monitoria;
• pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento del 29/3/2023, in capo agli opponenti e in capo all'opposta, nella misura di 50% per parte.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 14/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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