Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04/03/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Maria Lupis, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo recapito professionale sito in Reggio Calabria, Via Abate Sant'Elia n.
6/d
APPELLANTE
E
, (C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Trichilo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siderno (RC), Via Via C. re Battisti,
114
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso sentenza n. 1591/2018 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 03/03/2024, nei termini assegnati con il decreto del 22/03/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Domenico Maria Lupis:
<<…. Preliminarmente, stante il contenuto dell'Ordinanza resa dall'Ecc.ma Corte adita in data 15.03.2021 relativamente alla necessità di valutare le istanze istruttorie unitamente al merito, si insiste nella riapertura dell'istruttoria e, riservando di meglio articolare, si precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti, scritti, documenti e verbali di causa.
Per l'effetto, si insiste nell'integrale accoglimento dell'appello, richiedendo all'uopo, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>
<< Con ricorso depositato in data 11.06.2015 , premesso di essere proprietario (in comune Parte_1 ed indiviso con la propria consorte, ) di un appezzamento di terreno sito in Mammola Controparte_2 ed identificato al NCT con il foglio n. 47, particelle n. 313 e 314, e che nel mese di agosto 2014 CP_1
ha occupato senza alcun titolo una porzione di tale terreno, deponendo illegittimamente al suo
[...] interno del materiale legnoso ed un automezzo, ha chiesto di ordinare al la rimozione di quanto CP_1 illegittimamente deposto ed il ripristino dello status quo ante.
Si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di prova dei presupposti Controparte_1 dell'azione possessoria spiegata dalla controparte.
Sentiti gli informatori addotti dalle parti sotto il vincolo del giuramento, con ordinanza del 9 ottobre 2017 è stato rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore del resistente.
Depositata dal istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c. e fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, Parte_1 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'udienza del 27.09.2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata assegnata a sentenza, previa concessione ai procuratori dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.>>
Con la sentenza n.1591/2018 emessa il 21/12/ 2018, così il Tribunale di Locri decideva:
<< 1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase di merito, che si liquidano in complessivi
€1.505,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Trichilo, ex art. 93 c.p.c.>>
Con appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1591/2018 del Tribunale Parte_1 di Locri emessa il 21/12/2018, contestando la stessa e rilevando 1)la omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova – omessa e/o erronea motivazione;
2) omessa istruttoria – illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie avanzate nella fase di merito – erronea valutazione – errata motivazione – omessa e/o erronea applicazione delle norme di rito che distinguono tra fase sommaria e fase di merito eventuale;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c.; 4) omessa valutazione della condotta di controparte in mediazione – illegittima valutazione ai fini della prova e della spese di lite – illegittimità della sentenza impugnata e dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Proponeva contestualmente all'atto di appello, istanza ex art. 283 cpc per la sospensione della esecutività della sentenza.
Chiedeva: << “… piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 1591/2018 resa dal Tribunale Civile di Locri il 21.12.2018, depositata in cancelleria e pubblicata in data 21.12.2018, comunicata e non notificata, all'esito del Proc. n. 840/2015 R.G. ed, in parziale riforma di essa, previa eventuale riapertura dell'istruttoria ed ammissione delle prove illegittimamente omesse in prime cure, accogliere l'originaria domanda attorea;
in via subordinata, sempre in riforma di essa, voler disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi di prime cure;
con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio …”.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si produce copia della sentenza impugnata, nonché fascicolo di primo grado. Si richiede l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado, al cui interno sono depositati atti endoprocessuali di parte.
Si richiede la riapertura dell'istruttoria e l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi >>
Si costituiva l'appellato contestando l'appello, e insisteva per il rigetto dello stesso e la Controparte_1 conferma della impugnata sentenza
Si instaurava il contraddittorio.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 27/06/2019, la Corte di Appello rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/04/2020
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza dell'4/03/2024, dopo che il difensore dell'appellante presente precisava telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 25/03/2024, con la concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo di gravame la difesa appellante rileva la omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova – omessa e/o erronea motivazione.
Assume che il < appellante e, segnatamente, ha errato nel valutare le risultanze delle dichiarazioni rese dai testi e S_
, in uno a tutta la documentazione versata in atti dal IG. con conseguente errore nel Tes_2 Parte_1 motivare il percorso logico – giuridico seguito e che ha portato a non ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'odierno appellante.
Sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice, l'appellante aveva assolto l'onere probatorio con l'audizione dei testimoni dallo stesso indicato e rilevava che:
- il teste sig. Testimone_3 mese di agosto 2014 il IG. utilizzava il terreno per cui è causa per lo stoccaggio di prodotti agricoli e Parte_1 per deposito di residui della lavorazione di altro terreno confinante, sempre di sua proprietà>> e <el all del terreno non vi era n legname l oggi presente e riferiva altres di presenza ma in altra porzione vicino alla strada. ribadiva aver parcheggiato il proprio automezzo nel ove la legna che limitrofo ad una strada sale verso i terreni sono recintati.>>; Parte_1
- il teste , << altro informatore indicato dall'odierno appellante, confermava che il IG. Testimone_4 utilizzava il terreno oggetto di odierno contenzioso per deposito di residui del fondo ed agrumi. Parte_1
Confermava altresì che nell'estate 2014 all'interno del terreno vi era del legname ed un automezzo e che in precedenza l'automezzo non era presente all'interno del terreno, mentre il legname era presente in altro loco.>>
Rileva questa Corte che il primo Giudice ha analizzato dettagliatamente le dichiarazioni testimoniali rese sia testimoni di parte ricorrente/appellante - i sigg.ri e -, che quelli di parte resistente – sigg.ri Tes_2 S_
e – confrontandole e contrapponendole, e precisando i motivi per i quali le dichiarazioni degli Tes_5 Tes_6 informatori indicati dal ricorrente ( e ) risultano superate da quelle degli informatori indicati Tes_2 S_ dal resistente, << che appaiono particolarmente dettagliate e concordi nell'escludere che il legname e l'automezzo oggetto di doglianza siano stati collocati sulla porzione di terreno di cui si discute -che è pacifico che non sia recintata - nel mese di agosto 2014.>>. Sul punto il Giudice precisa:<< .., l'informatore (indifferente), che ha dichiarato di conoscere Testimone_3 il ricorrente da parecchio tempo per avere eseguito “lavori sia a casa sua che nei terreni”, nonché il resistente,
“ma da meno tempo”, ha confermato la circostanza di cui al capo n. 2 (“Vero che prima del mese di Agosto
2014 il IG. utilizzava il terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. Parte_1
313 e 314, come da foto poste in visione, per lo stoccaggio di prodotti agricoli e per deposito di residui della lavorazione di altro terreno confinante, sempre di sua proprietà?”), aggiungendo: “Tanto posso affermare perché ho eseguito lavori di irrigazione nell'agrumeto che si trova lì vicino e parcheggiavo dove ora c'è la legna”. Con riferimento alla circostanza n. 3 (“Vero che nel mese di Agosto 2014 il IG. Controparte_1 occupava senza alcun titolo una porzione del terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47
– particelle n. 313 e 314, deponendo illegittimamente al suo interno del materiale legnoso ed un automezzo e, conseguentemente, turbando il legittimo proprietario nel possesso del fondo, come da foto poste in visione?”) ha riferito “che prima del 2014 non c'era né il legname né l'automezzo. Ricordo che c'era della legna, ma si trovava più vicino alla strada, non ricordo il punto preciso”. Non ha poi saputo dire “quali siano le particelle che individuano il terreno raffigurato nelle fotografie”, ribadendo ad ogni modo che parcheggiava “dove adesso c'è la legna e che vicino c'è una strada che sale verso il terreno del sig. . Parte_1
Ha ancora sottolineato che “I terreni non sono recintati”. Non ha saputo infine dire “se l'automezzo che si trova ora sul terreno sia funzionante”.>>
E ancora: << L'informatore (indifferente), che conosce il ricorrente “quasi dalla nascita” ed Testimone_4 il resistente “di vista”, in ordine alla circostanza di cui al capo n. 2, ha dichiarato “che nel terreno per cui è causa il sig. teneva dei rami e del fogliame accatastato dopo la raccolta delle olive, nonché arance e Parte_1 limoni”. In merito alla circostanza n. 3, ha poi affermato: “nel 2014 circa (non ricordo il mese, ma mi pare che fosse estate) ho visto che sul terreno c'era del legname ed un automezzo, che non sapevo di chi fosse.
L'automezzo prima non c'era; il legname prima si trovava sulla parte sinistra, mentre ora è sulla parte destra”.
Ha in ultimo riferito che da circa due anni non si reca sul terreno in contestazione.>>
Riportando anche le dichiarazioni dei testi di parte resistente:<< L'informatore (indifferente) ha Testimone_7 dichiarato: “Conosco il sig. in quanto sono il suo tecnico di fiducia. Il sig. tiene sia la legna CP_1 CP_1 che un camion per il trasporto di legna nella particella 314 dall'anno 2005. In tale anno infatti mi è stato conferito l'incarico di frazionare una porzione di terreno e precisamente quella in cui lo stesso lavorava il legname e manteneva il deposito dello stesso legname. Aggiungo che il frazionamento è stato depositato al
Comune di Mammola nel gennaio 2006 ed approvato nello stesso mese dall'Agenzia del territorio di Reggio
Calabria”. Ed ancora: “Ricordo che circa nel 2015 c'è stato un incontro tra il sig. il suo avvocato Parte_1 dell'epoca, qualcuno dell'Agenzia del Demanio, e l'avv. Trichilo. Anch'io ero presente. Quella è stata la prima occasione in cui il sig. tramite il suo avvocato, ha sostenuto che il terreno era suo. Prima di allora Parte_1 non mi risulta che il sig. abbia rivendicato il terreno”. Ha infine aggiunto: “Anche dopo il 2006 mi Parte_1 sono recato nell'area in contestazione ed ho avuto modo di vedere il legname, uno spaccalegna e l'automezzo. Mi ricordo anche che nell'area lavoravano il sig. , il figlio ed il nipote”>>. CP_1
E infine:<< l'informatore (indifferente) ha dichiarato di conoscere il resistente per avere Persona_1 lavorato con lui - dalla fine del 1996 al 2001- e perché sono pure amici e di conoscere anche il ricorrente. Ha poi riferito: “Sia la legna che l'automezzo sono stati sempre nello stesso posto, io tagliavo là la legna. Preciso che continuo a recarmi nei pressi del terreno quasi ogni settimana, anche due volte a settimana, perché mio cognato abita più avanti, a distanza di circa 100 metri. Ho visto sia la legna che l'automezzo sempre nella stessa posizione”. Ed altresì: “In mia presenza il sig. non si è mai lamentato della presenza del Parte_1 legname e dell'automezzo. Negli anni in cui lavoravo per il sig. ho avuto modo di vedere il sig. CP_1 con il figlio sull'ape che saliva verso il suo terreno”. Ha infine precisato: “… lavoravo con il sig. Parte_1
dove c'è una baracca e l'automezzo fermo”>>. CP_1
Per vero, come affermato dal Giudice del primo grado << se è vero che l'informatore ha confermato Tes_2 le circostanze dedotte dal non può tuttavia sottacersi che lo stesso non ricorda con precisione dove Parte_1 si trovasse prima del 2014 la legna, né ha saputo dire “quali siano le particelle che individuano il terreno raffigurato nelle fotografie”>> e, inoltre, l'informatore < S_
“che nel terreno per cui è causa il sig. teneva dei rami e del fogliame accatastato dopo la raccolta Parte_1 delle olive, nonché arance e limoni”, e non ha fornito dettagli su dove fosse collocato il legname né nel 2014, né anteriormente (“nel 2014 circa … ho visto che sul terreno c'era del legname ed un automezzo, che non sapevo di chi fosse. L'automezzo prima non c'era; il legname prima si trovava sulla parte sinistra, mentre ora
è sulla parte destra”)>>.
E' indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma -art.2697 cc - costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Va detto anche che a norma dell'art.115, comma 1, c.p.p., < porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita>>, e l'art. 116 cpc recita:<< < secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.>>
Laddove per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Nella fattispecie in esame, il Giudice, dopo aver effettuato una certosina disamina delle dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti del giudizio, correttamente, ha spiegato che nessuno dei due testimoni di parte ricorrente -Ientile e - < S_ abbiano visto il eseguire attività di cura della parte di terreno in controversia>>, con la conseguenza Parte_1 che il ricorrente, oggi appellante, non ha raggiunto la prova del dedotto possesso dell'area per cui è causa.
Pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
2.Col secondo motivo la difesa appellante lamenta la <– l'illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie avanzate nella fase di merito – erronea valutazione – l'errata motivazione – l'omessa e/o erronea applicazione delle norme di rito che distinguono tra fase sommaria e fase di merito eventuale>>.
La difesa appellante, dopo aver effettuato una disamina sulla differenza tra fase sommaria e fase di merito, evidenziando che le istanze istruttorie avanzate nella fase di merito sono diverse e mirano ad una diversa tutela, atteso che la fase interdittale è tesa ad ottenere un provvedimento cautelare, mentre nella fase successiva ed eventuale è richiesta la prova piena, tesa ad ottenere una pronuncia nel merito, assume, intanto, che il rigetto delle istanze istruttorie, formulate nella fase di merito – articolazione nuove circostanze di prova e indicazione di ulteriori testimoni - comporta una grave lesione del diritto di difesa dell'appellante, poiché impedendo di integrare la prova già offerta nella fase sommaria, veniva < fase di merito, appiattendo così la decisione sulle risultanze della fase interdittale, senza nulla aggiungere nel merito rispetto a quanto già statuito >>. Ritiene questa Corte che anche su questo punto il primo Giudice ha spiegato, contrariamente a quanto sostiene la difesa appellante, i motivi per cui ha ritenuto non ammettere né i capitoli di prova ulteriormente articolati nella fase di merito dal ricorrente nonchè i nuovi testimoni indicati.
Intanto il Giudice ha, correttamente, spiegato che <<…va messo in evidenza che, laddove nella fase interdittale del procedimento possessorio le sommarie informazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, siano assistite dalla prestazione da parte dei testi della formula di impegno a dire la verità, le stesse sono pienamente utilizzabili nella fase di discussione del c.d. “merito” possessorio. >> precisando che < presupposti della tutela possessoria, la causa ben può essere subito rimessa in decisione per il merito.>>
Per vero, come spiegato nella impugnata sentenza, nel caso in esame la prova che il ricorrente/appellante ha articolato nel merito nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non fa altro che riprendere- reiterare
< memoria del 9 giugno 2017 [“1. Vero che il IG. , oltre che essere proprietario, esercita la Parte_1 detenzione ed il possesso, unitamente alla propria consorte, IG.ra , di un appezzamento Controparte_2 di terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da foto poste in visione? 2. Vero che prima del mese di Agosto 2014 il IG. utilizzava il terreno sito in Parte_1
Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da foto poste in visione, per lo stoccaggio di prodotti agricoli e per deposito di residui della lavorazione di altro terreno confinante, sempre di sua proprietà? 3. Vero che nel mese di Agosto 2014 il IG. occupava senza alcun titolo Controparte_1 una porzione del terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, deponendo illegittimamente al suo interno del materiale legnoso ed un automezzo e, conseguentemente, turbando il legittimo proprietario nel possesso del fondo, come da foto poste in visione?” (informatori
, , , e Testimone_8 Testimone_3 Testimone_9 Persona_2 Persona_3 Tes_4
); “1. Vero che, a seguito di formale incarico conferito dal IG. , procedeva ad
[...] Parte_1 effettuare un sopralluogo, ad effettuare un rilievo strumentale ed un rilievo fotografico sul terreno sito in
Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da elaborati planimetrici, visure catastali, titoli di proprietà e foto poste in visione? 2. Vero che all'esito dei predetti accertamenti risultava che il terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, identificato come da planimetrie e foto poste in visione, è di proprietà del IG. ? 3. Vero che Parte_1 il terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, all'atto del sopralluogo, risultava occupato da materiale legnoso ed un automezzo, come da foto poste in visione?”
(informatore )] ed i capitoli formulati nella menzionata memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Controparte_3
c.p.c. [“1. Vero che il IG. , oltre che essere proprietario, esercita la detenzione ed il possesso, Parte_1 unitamente alla propria consorte, IG.ra , di un appezzamento di terreno sito in Controparte_2
Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da foto poste in visione? 2.
Vero che prima del mese di Agosto 2014 il IG. utilizzava il terreno sito in Mammola ed identificato Parte_1 al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da foto poste in visione, per lo stoccaggio di prodotti agricoli e per deposito di residui della lavorazione di altro terreno confinante, sempre di sua proprietà? 3.
Vero che nel mese di Agosto 2014 il IG. occupava senza alcun titolo una porzione del Controparte_1 terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, deponendo illegittimamente al suo interno del materiale legnoso ed un automezzo e, conseguentemente, turbando il legittimo proprietario nel possesso del fondo, come da foto poste in visione? 4. Vero che prima del mese di
Agosto 2014 il IG. occupava altra porzione di terreno, confinante con le particelle 313 e Controparte_1
314, di proprietà demaniale, con il materiale legnoso e l'automezzo? 5. Vero che il materiale legnoso e l'automezzo oggi presenti all'interno delle particelle 313 e 314, come da foto poste in visione, è stato spostato solo nel mese di Agosto 2014 all'interno delle particelle di proprietà ed in possesso di ? 6. Parte_1
Vero che le strisce di terreno demaniale in precedenza occupate dal e confinanti con il Controparte_1 terreno di proprietà di si presentano apparentemente come un unico appezzamento di Parte_1 terreno, essendo prive di delimitazioni e segni distintivi? 7. Vero che il IG. ha subito Controparte_1 contestazioni da parte delle Autorità con riferimento all'illegittima occupazione di terreni demaniali?” (testi e ); “1. Vero che, a seguito di formale incarico conferito dal IG. Testimone_3 Testimone_4 Parte_1
, procedeva ad effettuare un sopralluogo, ad effettuare un rilievo strumentale ed un rilievo
[...] fotografico sul terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, come da elaborati planimetrici, visure catastali, titoli di proprietà e foto poste in visione? 2. Vero che all'esito dei predetti accertamenti risultava che il terreno sito in Mammola ed identificato al NCT con foglio n. 47 – particelle n. 313 e 314, identificato come da planimetrie e foto poste in visione, è di proprietà del IG. Parte_1
? 3. Vero che il terreno di cui alle particelle n. 313 e 314 confina con strisce di terra rientranti
[...] nell'alveo demaniale? 4. Vero che le strisce di terra demaniali si presentano come un tutt'uno rispetto alle particelle 313 e 314 di proprietà ed in possesso del IG. ?” (teste geom. )].>> Parte_1 Controparte_3
Ancora, giustamente, precisa il primo Giudice <
e 3 per le quali da ultimo sono stati indicati i testi e , già sentiti sotto il vincolo del giuramento Tes_2 S_ nella prima fase, nonché le prime due circostanze in merito alle quali si vorrebbe chiamare a deporre CP_3
.>> per cui spiega che <<..quanto alle circostanze di cui ai nn. 2 e 3, non occorre rinnovare l'esame
[...] dei testi e , non ponendosi nella specie un problema di chiarezza delle dichiarazioni rese, ma Tes_2 S_ semmai di insufficienza delle medesime ai fini della prova del dedotto possesso;
inoltre, la circostanza n. 1 non era stata ammessa neanche nella fase interdittale, essendo la stessa irrilevante nella parte relativa alla proprietà del terreno ed inammissibile per genericità nella parte inerente al possesso.>>
Ancora, precisa il Giudice:< vorrebbe sentire il geom. essendo del tutto ininfluente ai fini della decisione l'identificazione del CP_3 terreno di proprietà di , data la natura del presente procedimento, in cui si discute di Parte_1 possesso e non appunto di proprietà.>>
Ne discende, come affermato dal primo Giudice, che < circostanze suddette va ovviamente ribadita anche in questa sede.>>
Inoltre, precisa ancora il Giudice che <
6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente (testi e ), si osserva che le relative circostanze Testimone_3 Testimone_4 mirano a dar prova non del possesso in capo al ricorrente della porzione di terreno che si assume essere stata occupata senza titolo nell'agosto 2014 da , ma semmai dell'assenza di possesso di tale area Controparte_1 in capo al resistente prima di tale mese, che è tuttavia cosa diversa da cui non può inferirsi
“automaticamente” la sussistenza dei presupposti dell'invocata tutela possessoria (per conseguire la quale andava dimostrato l'uso effettivo, suffragato dal riferimento ad episodi concreti e collocati in epoca prossima all'agosto 2014, della predetta area), e ciò a fortiori tenuto conto che l'istante non ha precisato nell'originario ricorso, né nel ricorso ex art. 703, comma 4, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in che cosa sarebbe consistito l'esercizio del possesso sulla porzione di terreno oggetto di causa (avendolo fatto solo in occasione della formulazione dei capitoli di prova orale).>>
Spiega, anche il Giudice che< di proprietà del che, secondo quest'ultimo, sarebbero state in precedenza occupate dal , Parte_1 CP_1
“si presentano apparentemente come un unico appezzamento di terreno, essendo prive di delimitazioni e segni distintivi” (v. capo 6 nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), non giova al ricorrente, contribuendo semmai ad acuire la difficoltà di ottemperare all'onere della prova dell'esistenza di un possesso tutelabile, ossia di un possesso che si sia estrinsecato in epoca prossima alla lamentata molestia, difficoltà derivante “a monte”, come già detto, dall'omessa specificazione degli atti di esercizio del dedotto possesso.>> e < parte ricorrente, sui quali è indicato come testimone il geom. poiché le circostanze secondo cui “il CP_3 terreno di cui alle particelle n. 313 e 314 confina con strisce di terra rientranti nell'alveo demaniale” (capitolo
3) e “le strisce di terra demaniali si presentano come un tutt'uno rispetto alle particelle 313 e 314 di proprietà ed in possesso del IG. ?” (capitolo 4) indubbiamente non sono rilevanti al fine di coonestare Parte_1
l'azionato possesso, non valendo in alcun modo a dimostrare i fatti materiali integranti la situazione di cui si chiede il ripristino.>>
Da ultimo il Giudice spiega anche il motivo per cui non è necessario ammettere la prova contraria: < la mancata ammissione della prova offerta dal resistente ha reso superflue le richieste di prova contraria formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.>>.
Non vi è dubbio, che la documentazione prodotta dal ricorrente/appellante a sostegno del diritto di proprietà dallo stesso vantato sul terreno per cui è sorto il giudizio, non può avere rilievo in quanto <<.. in questa sede le valutazioni da compiersi devono focalizzarsi unicamente sulla preesistente situazione di fatto, precipuamente di possesso, asseritamente vantata dal sulla porzione di fondo occupata dal Parte_1 CP_1 con del materiale legnoso ed un automezzo, situazione di fatto che per trovare tutela deve essersi esteriorizzata e manifestata in epoca prossima antecedente alla censurata condotta del resistente>> come correttamente precisato dal primo Giudice.
Stante le superiori argomentazioni, le motivazioni spiegate dal Giudice sono correttamente fondate, pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
3. Col terzo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 703
c.p.c., 1168 e 1170 c.c.
Si dilunga in una dissertazione sui presupposti delle azioni petitorie e delle azioni possessorie, su quelli dell'art. 1168 - azione di reintegrazione – e dell'art. 1170 cc - azione di manutenzione del possesso – descrivendone i fondamenti, illustrando le condizioni del verificarsi, spiegando quando si verifica l'uno e quando l'altro, raffrontandoli al caso in esame.
Assume di aver subito lo spoglio violento e clandestino da parte del resistente, e in quanto proprietario, come dimostra la documentazione in atti, ha diritto alla reintegra.
Rileva questa Corte che nel nostro ordinamento vige il c.d divieto di cumulo delle due azioni petitoria e possessoria, nel senso che è prevista una separata tutela del possesso (situazione di fatto) dalla tutela del diritto reale (situazione di fatto), e ciò al fine di garantire la protezione immediata del possesso che prescinde dall'accertamento del diritto reale sottostante, ed evitare che il giudizio possessorio venga dilatato o complicato dalla contestazione sul diritto di proprietà.
Nella fattispecie in esame, abbiamo visto che l'appellante non ha raggiunto la prova del dedotto possesso dell'area per cui è causa, per cui anche questo motivo di gravame non va accolto.
4. Col quarto motivo la difesa appellante lamenta la omessa valutazione della condotta di controparte in mediazione – illegittima valutazione ai fini della prova e delle spese di lite – illegittimità della sentenza impugnata e dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
E' stato ampiamente dimostrato la certosina disamina effettuata del caso in esame da parte del primo
Giudice che ha ampiamente illustrato e confutato le ragioni sia di parte ricorrente che di parte resistente, e che lo hanno condotto al rigetto della domande del ricorrente ritenendola non fondata non avendo raggiunto la priva del possesso.
Pertanto, tenuto conto della soccombenza del ricorrente, appellante nel presente grado di giudizio, ultronea appare la richiesta di mancata valutazione da parte del primo Giudice del comportamento di parte resistente per non aver preso parte alla mediazione, giustificata proprio dalla soccombenza del richiedente che prevede, ai sensi dell'art. 91 cpc, comma 1, la condanna alle spese di lite.
Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore dichiarato - € 2.464,00 -, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 536,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 536,00
3.Fase istruttoria € 496,00
4.Fase decisionale € 851,00
disponendo la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore di parte appellata richiedente.
7) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 1591/2018 del Parte_1
Tribunale di Locri emessa il 21/12/2018:
1)Rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza
2) Condanna , al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore Parte_1 dell'appellato in € 2.419,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore di parte appellata richiedente
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)