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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 684/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 684/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3037/2016 del Tribunale di Salerno, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Francesco Marino e dall'avv. Emma
Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la Funzione Affari Legali dell' in Parte_2
, alla via Nizza n. 146; Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, Controparte_1 giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 21.4.2023, dall'avv. Carolina Albano, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Alberto Pirro n. 2 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'opponente, la nota del 27/12/2024; per l'opposta, la nota del
7/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2017, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 3037/2016, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.11.2016 e notificato in data 13.12.2016, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma di € 9.615,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
[...] saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni inerenti la branca di radiologia, relative alla mensilità di giugno 2016, eseguite nei confronti degli assistiti del CP_2
L'odierna opponente eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, ritenendo che i rapporti intercorrenti tra la società privata e l'ente pubblico avessero natura di contratti pubblici, pertanto devoluti alla giurisdizione amministrativa.
Contestava, inoltre, la mancanza di prova dell'esistenza del contratto che avrebbe potuto legittimare la richiesta di pagamento delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2016; evidenziava, inoltre, che, anche a voler prendere in considerazione come parametro di riferimento il contratto stipulato nel
2014, le pretese della società ricorrente avrebbero dovuto ritenersi infondate.
Parte Invero, il Distretto Sanitario 66 dell' , all'esito dei controlli effettuati sulle prestazioni Parte_3
fatturate nel mese di giugno 2016, accertava una serie di irregolarità rispetto alla fattura oggetto di contestazione. Sicché, in conformità alle previsioni dell'art. 7, V comma, del contratto ex art. 8quinquies, II comma, d.lgs. 502/92 stipulato dal centro opposto con l' , quest'ultima Parte_2 richiedeva, infruttuosamente, l'emissione di apposita nota di credito per l'importo corrispondente al valore delle irregolarità accertate pari ad € 1.142,34, somma parimenti da decurtare dall'importo ingiunto.
Tanto premesso, evidenziando che l'esito positivo della verifica di conformità rappresentava una condizione sospensiva ai fini dell'adempimento, instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 15.3.2017, si costituiva in giudizio il , contestando il presunto difetto di giurisdizione, Controparte_1
ritenendo competente il giudice ordinario, incentrandosi il presente giudizio sul mancato pagamento del corrispettivo per i servizi erogati.
Deduceva, inoltre, la prorogatio ex lege dei contratti dell'anno precedente stipulati tra l'ente pubblico e la struttura accreditata in attesa dell'individuazione dei tetti di spesa relativi all'anno in corso, così come desumibile dall'intero impianto normativo vigente in materia.
Ancora, evidenziava che, sulla base della documentazione fornita a corredo del ricorso monitorio, il credito ingiunto risultava certo, liquido ed esigibile, oltre che espressamente riconosciuto dalla stessa opponente con l'atto di opposizione.
Sempre con riferimento all'esigibilità del credito ingiunto, deduceva infine che in nessun caso risultava consentito alle pubbliche amministrazioni di stabilire termini superiori a sessanta giorni per i pagamenti dovuti in relazione ad ogni rapporto in cui le stesse risultino come debitrici.
Inoltre, rilevava che la fattura n. 11/2016, oggetto del ricorso monitorio, era stata emessa e trasmessa all'opponente in data 6.7.2016, dovendo essere pagata entro il 6.9.2016 quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio e della pubblicazione del decreto ingiuntivo. Infine, deduceva, la nullità e la vessatorietà delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente a sostegno dell'eccepita inesigibilità del credito ingiunto, e pertanto sul punto, deduceva la l'eterointegrazione legale della disciplina contrattuale.
Sottolineando l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori, concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed instava per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente alla somma riconosciuta di € 8.472,66, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese di lite.
Con l'ordinanza del 20.7.2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di € 8.472,66; venivano, altresì, concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., VI comma c.p.c.
Di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
8.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.3.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo va revocato, con contestuale condanna Part dell' opponente al versamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 8.472,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 7, IV comma del contratto stipulato tra le parti in causa, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione e sino al saldo, previo rilascio di idonea fattura.
In linea del tutto preliminare, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sullo stesso opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
In linea pregiudiziale, va confermata la giurisdizione di questo Ufficio con riferimento alla vicenda per cui è causa.
Sotto tale specifico profilo, invero, alcun dubbio si pone circa il fatto che la controversia in esame investa la richiesta di pagamento del corrispettivo contrattuale maturato da parte dell'originario creditore con riferimento alle prestazioni sanitarie rese in esecuzione del contratto stipulato ai sensi dell'art.8-quinquies, II comma d.lgs. n. 502/1992 tra le parti.
Occorre quindi rilevare che la controversia in esame attiene alla valutazione della sussistenza del diritto di credito vantato da parte dell'operatore con riferimento alla remunerazione delle prestazioni sanitarie svolte in regime di accreditamento.
In tal senso, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che il petitum sostanziale della pretesa di parte opposta attenga quindi alla concreta quantificazione del corrispettivo maturato con riferimento alle prestazioni sanitarie rese: trattasi dunque di contenzioso attinente ai diritti patrimoniali annessi alle
Part convenzioni stipulate tra l' e le strutture accreditate, in alcun modo coinvolgente questioni connesse all'esercizio, sia pure indiretto, di un potere amministrativo. Ne consegue, dunque, il radicamento della giurisdizione ordinaria in parte qua, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e
133, I comma, l. c) c.p.a., alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema del riparto di giurisdizione.
Ed invero, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di rilevare il necessario superamento, con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, del sistema di ripartizione
“per blocchi di materie”, venendosi quindi a riscontrare l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva amministrativa la devoluzione di tutte le controversie in materia di pubblici servizi e non già soltanto le controversie attinenti all'esercizio del potere amministrativo, così dovendosi senz'altro escludere la giurisdizione speciale con riguardo alle pretese attinenti ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, in alcun modo correlate all'esercizio, sia pure mediato, di un potere amministrativo (Cort. Cost., 6.7.2004, n. 204).
Infatti, si è avuto modo di ribadire come la giurisdizione esclusiva amministrativa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 102, II comma e 103, I comma Cost. non possa configurarsi come un parametro di natura meramente subiettiva, quale il mero coinvolgimento in giudizio di una P.A., essendo invece necessario che la materia oggetto del contendere sia “particolare”, e cioè specifica con riferimento all'ambito di operatività giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
In tal senso, presupposto imprescindibile per la legittima delimitazione dell'ambito di operatività della giurisdizione esclusiva, non può che essere la riconducibilità della materia attribuita al più ampio ambito della giurisdizione amministrativa, presupponente quindi, alla stregua del criterio di identificazione del petitum sostanziale, che il titolo della pretesa del privato sia comunque riconducibile all'esercizio, ovvero all'omesso esercizio, sia pure in maniera indiretta, di un potere amministrativo.
Criterio valorizzato anche da un'ulteriore fondamentale pronuncia della Consulta (Cort. Cost.,
11.5.2006, n. 191), che ha contribuito a delimitare la portata del concetto di “comportamento” della
P.A., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'originario art. 53 d.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui si attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di edilizia, anche con riferimento ai “comportamenti meri” della P.A.
In altre parole, l'esercizio del potere amministrativo, idoneo a radicare la giurisdizione dei
TT.AA.RR., può concretarsi anche nell'estrinsecazione di un comportamento materiale, che sia però riconducibile, quantomeno in via mediata, all'esercizio di un potere, diversamente venendo in giuoco una mera condotta materiale, in alcun modo legittimata da una potestà amministrativa, di per sé sola inidonea quindi ad estrinsecare la funzione amministrativa.
Tali criteri erano recepiti in sede di codificazione del d.lgs. n. 104/2010, venendosi quindi a precisare all'art. 7 che, quale fondamentale criterio nel riparto della giurisdizione, la controversia devoluta al giudice amministrativo deve investire interessi legittimi, ovvero, nei casi di giurisdizione esclusiva, diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un potere, posti in essere da CP_3
Nel caso di specie, infatti, con riferimento all'attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, la questione attinente all'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, che non coinvolge in alcun modo la verifica dell'attività autoritativa della P.A., rientra senz'altro nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 28.10.2020, n. 23744).
Sotto tale specifico profilo, invero, la pretesa dell'opposta si inscrive esclusivamente nella richiesta di esatto adempimento di un'obbligazione, senz'altro rientrante nell'alveo del diritto subiettivo, quantunque il titolo della stessa sia da ricondurre, in via generale, alla convenzione stipulata tra le parti, che, per quanto concerne la regolamentazione della remunerazione della prestazione convenuta, assume senz'altro natura contrattuale (Cass. Civ., SS. UU., 16/10/2019, n. 26200). Sempre in via preliminare, risulta in atti il contratto stipulato tra le parti in causa avente ad oggetto la regolazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, inerenti alla branca di radiologia diagnostica per l'anno 2016 stipulato tra le parti in data 26.1.2017
(cfr. doc. n. 24 della produzione di parte opposta).
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla validità di tale specifico accordo contrattuale;
ed invero, aldilà del fatto che alcuna specifica contestazione le parti muovevano sul punto, deve rilevarsi che il provvedimento di definizione per l'esercizio del 2016 dei limiti di spesa veniva emanato in data
8.8.2016, e cioè in epoca successiva all'inizio dell'esercizio del 2016.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che la peculiarità del sistema di controllo della spesa pubblica nel campo sanitario legittima senz'altro la portata retroattiva della deliberazione che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, così applicabile anche con riguardo alle prestazioni già erogate
(Cons. di St., Ad. Plen., 12.4.2012, n. 4). Ne consegue che per analoghe ragioni deve senz'altro ritenersi ammissibile la stipulazione del contratto avente ad oggetto la regolazione delle prestazioni sanitarie anche laddove concluso in epoca successiva all'esercizio di riferimento, dovendo l'accordo contrattuale seguire inevitabilmente il provvedimento determinativo del tetto di spesa, del quale deve ripetere il contenuto sostanziale. Part D'altro canto, la stessa opponente non contestava tale specifica modalità di regolazione della spesa pubblica con riguardo alla branca oggetto del predetto contratto.
Tanto premesso, occorre rilevare come non risulti oggetto di contestazione in questa sede la circostanza che la società opposta avesse effettivamente eseguito le prestazioni attinenti alle mensilità del giugno del 2016; nemmeno era contestata la legittimità della richiesta di pagamento limitatamente all'importo di € 8.472,66.
Sotto tale profilo, era invece contestata la richiesta di pagamento limitatamente al minore importo pari ad € 1.142,34.
Risulta in atti la nota dell' (n.prot. 2016/273071 del 20.12.2016) con cui si riscontravano Parte_2
le irregolarità contabili accertate con riguardo al secondo trimestre del 2016 con riguardo alla posizione della parte opposta.
Più in particolare, con nota prot. 2016/219740 del 18.10.2016, regolarmente notificato al centro opposto, venivano indicate le irregolarità attinenti ai seguenti profili: “TC denti, richieste al pagamento con tariffe non conformi al vigente tariffario, DGRC n. 32/2012 (unica prestazione per entrambe le arcate dentarie, denominata Dentalscan;
il catalogo regionale dettaglia solamente la descrizione di ogni singola arcata con l'introduzione del sub-codice (…), ma non autorizza a richiedere la duplicazione della tariffa e riporta le prestazioni erogabili secondo le Linee Guida ai sensi del D.M. 22.7.1996; prestazioni di radiodiagnostica non erogabili nell'ambito e a carico del SSR in assenza delle condizioni di erogabilità; prestazioni non erogabili presso la sede di via S.
Visco, in quanto trattasi di struttura non autorizzata ad erogare prestazioni SSR in accreditamento”.
Sicché, le irregolarità così riscontrate venivano quantificate nell'importo di € 1.142,34, per il quale veniva richiesta l'emissione della relativa nota di credito. Part A fronte delle specifiche contestazioni dedotte da parte dell' opponente in merito alla regolarità delle prestazioni così eseguite, limitatamente al predetto ammontare, deve darsi atto della circostanza che l'odierno ente opposto non allegava alcun significativo elemento da cui poter inferire, per contro, la regolarità delle prestazioni rese, nonché l'effettiva fondatezza della richiesta di pagamento in parte qua.
Sicché, a fronte della genericità delle difese così dedotte da parte dell'odierna opposta, deve rilevarsi la fondatezza della contestazione dell'Asl opponente.
Non può infine accogliersi la doglianza prospettata per conto di parte opposta secondo cui la clausola di cui all'art 7, II comma del contratto stipulato tra le parti risulterebbe nulla perché pattuita in violazione della più generale disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. n. 231/2002.
Tale clausola prevedeva invero la corresponsione di un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiva;
il pagamento del saldo, oggetto di contestazione in questa sede, invece, avrebbe dovuto essere saldato in “quattro tranche”, e cioè entro il trentuno luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il trentuno ottobre per le fatture relative al secondo trimestre;
entro il trentuno gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il trenta aprile dell'anno successivo per le fatture attinenti al quarto trimestre.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi come la specifica modulazione dei pagamenti nelle modalità così convenute non integri un'ipotesi di irragionevole fissazione di un termine per il pagamento superiore a sessanta giorni ai sensi dell'art. 4, III comma d.lgs. n. 231/2002: la previsione del pagamento di un acconto pari al novanta percento del fatturato entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono e del saldo del dieci percento nella diversa modalità in precedenza descritta, configura invece una specifica ipotesi di rateizzazione del pagamento del debito.
Trattasi, in altre parole, della regolazione del pagamento a rate, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all'art. 4, VII comma d.lgs. n. 231/2002, secondo cui, “resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti”.
Alcun dubbio può porsi circa la portata derogatoria di tale disposizione normativa, rispetto al più generale principio previsto dall'art. 4, IV comma del d.lgs. n. 231/2002. A tanto depone, da un lato, l'interpretazione letterale di tale disposizione, che diversamente, laddove ritenuta inidonea a derogare alla disciplina sui termini di pagamento, non avrebbe alcuna specifica utilità giuridica, anche alla stregua del più generale principio di conservazione degli effetti giuridici, dovendosi evidentemente prediligere un'interpretazione volta ad attribuire un'autonoma e specifica rilevanza applicativa al dettato normativo.
Per altro verso, anche la ratio sottesa a tale disposizione giustifica una tale impostazione ermeneutica, disciplinando la stessa la diversa fattispecie della modulazione a rate del pagamento, a fronte della predisposizione, nel IV comma del medesimo articolo, della diversa ipotesi della fissazione in via unitaria del termine del pagamento da saldarsi in unica soluzione.
Sicché, se è vero che la disposizione in commento deroga alla portata dell'art. 4, IV comma d.lgs. n.
231/2002, cionondimeno la clausola pattizia volta a regolare la rateizzazione del pagamento dovrà comunque essere sottoposta allo scrutinio di eventuale iniquità di cui al più generale disposto dell'art. 7 d.lgs. n. 231/2002.
Inoltre, sulla base del dato letterale e della sistematica interpretazione della disposizione nel più ampio contesto della disciplina dei “termini di pagamento” e, più in generale, dell'impianto normativo del d.lgs. n. 231/2002, non è possibile inferire alcuna limitazione della sua portata applicativa con riguardo alle ipotesi in cui il debitore sia una pubblica amministrazione.
Né può ritenersi che la clausola così convenuta tra le parti predisponga delle condizioni gravemente inique in danno del creditore, ovvero appaia idonea ad eludere il dettato normativo in punto di regolazione dei termini di pagamento in danno del creditore.
Sotto tale profilo, infatti, la previsione di una rateizzazione del pagamento di tal guisa da determinare il riconoscimento del diritto ad un acconto pari al novanta percento del fatturato mensile entro sessanta giorni dalla scadenza della mensilità di riferimento e di un saldo pari al dieci percento dell'intero trimestre entro le scadenze convenute, appare idonea a contemperare il ragionevole bilanciamento tra l'interesse privatistico al conseguimento del pagamento e l'esigenza di natura pubblicistica del controllo della spesa pubblica, nell'ambito della più complessa procedimentalizzazione della stessa.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto dei più generali parametri di cui all'art. 7, II comma d.lgs.
n. 231/2002, la pattuizione in commento non risulta gravemente iniqua in danno del creditore.
Sicché, ai fini dell'esigibilità dei crediti per cui è causa, dovrà aversi riguardo ai termini contrattualmente convenuti, e cioè al primo novembre del 2016.
Alcun dubbio può porsi in merito all'esigibilità del credito in esame già all'epoca del deposito del ricorso monitorio (22.11.2016). Sotto tale profilo, all'art. 7 del contratto era convenuto che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, Part previa emissione, da parte della struttura privata, delle note di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuale contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria
o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi dell'art. 5, III comma del contratto”.
In tal senso, l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione impone in capo al centro accreditato l'obbligo del rilascio della relativa nota di credito con riguardo alle prestazioni oggetto di contestazione, ai fini di regolarità contabile.
Cionondimeno, non può ritenersi che tale clausola integri una condizione sospensiva del pagamento, con riferimento al credito per il quale è stata già riscontrata la relativa regolarità contabile: alcuna specifica ragionevole esigenza di interesse pubblico potrebbe al riguardo giustificare una tale dilazione di pagamento.
In altre parole, non può ritenersi esigibile il solo credito corrispondente ai corrispettivi maturati con riferimento alle sole prestazioni per cui era stata richiesta l'emissione della nota di credito, se non a seguito di tale ulteriore adempimento formale.
Diversamente ragionando, infatti, verrebbero obiettivamente piuttosto ad integrarsi i presupposti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 231/2002.
Ne consegue, pertanto, l'esigibilità del credito oggetto di contestazione già all'epoca del deposito del ricorso monitorio.
Per altro verso, deve altresì rilevarsi che le parti convenivano che “senza che sia necessaria la Part costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2
e 5 del d.lgs. n. 231/2002, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali” (art. 7, IV comma). Part Cionondimeno, le parti pattuivano che “il pagamento da parte dell' di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, avverrà a seguito dell'emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura” (art. 7, VI comma).
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla circostanza che il pagamento degli interessi in questione fosse subordinato al rilascio di idonea fattura da parte del creditore. Più in particolare, sulla scorta dell'interpretazione sistematica della disciplina di cui all'art. 7 del contratto, inserita nel più ampio contesto del regolamento negoziale, risulta che il rilascio della fattura configurasse una mera condizione del pagamento degli interessi moratori e non già della maturazione del relativo credito. Non risulterebbero invero in alcun modo suscettibili di diverso coordinamento le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 7 del contratto in esame.
Sicché, gli interessi moratori, al tasso contrattuale previsto, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione (31.10.2016) e sino al saldo.
Né era necessaria la specifica sottoscrizione ex art. 1341, II comma c.c. della clausola in esame, non risultando il contenuto della stessa vessatorio, come si è avuto modo di rilevare in precedenza;
non può nemmeno applicarsi la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005, come pure genericamente invocato da parte della società opposta, non solo perché la stessa non può ritenersi certo consumatrice, ma anche tenuto conto, in via del tutto assorbente, del contenuto non vessatorio della clausola.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, il limitato accoglimento delle doglianze dell'odierna opponente giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
per la restante quota dei tre quarti, le spese di lite Part sono poste a carico dell' pponente, e si liquidano come in dispositivo, per intero, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della presente causa
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano (arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n.
17854).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 684/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3037/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.11.2016 e notificato in data 13.12.2016 e condanna l' al pagamento, in favore del , Parte_4 Controparte_1 dell'importo di € 8.472,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 7, IV comma del contratto stipulato tra le parti in causa, con decorrenza dal giorno successivo dalla scadenza dell'obbligazione e sino al saldo, previo rilascio di idonea fattura;
2) compensa per un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna l' Parte_4 alla refusione della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano.
Così deciso in Salerno, il 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 684/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3037/2016 del Tribunale di Salerno, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo notificato, dall'avv. Francesco Marino e dall'avv. Emma
Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la Funzione Affari Legali dell' in Parte_2
, alla via Nizza n. 146; Pt_1
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, Controparte_1 giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 21.4.2023, dall'avv. Carolina Albano, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Alberto Pirro n. 2 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'opponente, la nota del 27/12/2024; per l'opposta, la nota del
7/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2017, l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 3037/2016, emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.11.2016 e notificato in data 13.12.2016, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma di € 9.615,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
[...] saldo (10%) del corrispettivo per le prestazioni inerenti la branca di radiologia, relative alla mensilità di giugno 2016, eseguite nei confronti degli assistiti del CP_2
L'odierna opponente eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, ritenendo che i rapporti intercorrenti tra la società privata e l'ente pubblico avessero natura di contratti pubblici, pertanto devoluti alla giurisdizione amministrativa.
Contestava, inoltre, la mancanza di prova dell'esistenza del contratto che avrebbe potuto legittimare la richiesta di pagamento delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2016; evidenziava, inoltre, che, anche a voler prendere in considerazione come parametro di riferimento il contratto stipulato nel
2014, le pretese della società ricorrente avrebbero dovuto ritenersi infondate.
Parte Invero, il Distretto Sanitario 66 dell' , all'esito dei controlli effettuati sulle prestazioni Parte_3
fatturate nel mese di giugno 2016, accertava una serie di irregolarità rispetto alla fattura oggetto di contestazione. Sicché, in conformità alle previsioni dell'art. 7, V comma, del contratto ex art. 8quinquies, II comma, d.lgs. 502/92 stipulato dal centro opposto con l' , quest'ultima Parte_2 richiedeva, infruttuosamente, l'emissione di apposita nota di credito per l'importo corrispondente al valore delle irregolarità accertate pari ad € 1.142,34, somma parimenti da decurtare dall'importo ingiunto.
Tanto premesso, evidenziando che l'esito positivo della verifica di conformità rappresentava una condizione sospensiva ai fini dell'adempimento, instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 15.3.2017, si costituiva in giudizio il , contestando il presunto difetto di giurisdizione, Controparte_1
ritenendo competente il giudice ordinario, incentrandosi il presente giudizio sul mancato pagamento del corrispettivo per i servizi erogati.
Deduceva, inoltre, la prorogatio ex lege dei contratti dell'anno precedente stipulati tra l'ente pubblico e la struttura accreditata in attesa dell'individuazione dei tetti di spesa relativi all'anno in corso, così come desumibile dall'intero impianto normativo vigente in materia.
Ancora, evidenziava che, sulla base della documentazione fornita a corredo del ricorso monitorio, il credito ingiunto risultava certo, liquido ed esigibile, oltre che espressamente riconosciuto dalla stessa opponente con l'atto di opposizione.
Sempre con riferimento all'esigibilità del credito ingiunto, deduceva infine che in nessun caso risultava consentito alle pubbliche amministrazioni di stabilire termini superiori a sessanta giorni per i pagamenti dovuti in relazione ad ogni rapporto in cui le stesse risultino come debitrici.
Inoltre, rilevava che la fattura n. 11/2016, oggetto del ricorso monitorio, era stata emessa e trasmessa all'opponente in data 6.7.2016, dovendo essere pagata entro il 6.9.2016 quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio e della pubblicazione del decreto ingiuntivo. Infine, deduceva, la nullità e la vessatorietà delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente a sostegno dell'eccepita inesigibilità del credito ingiunto, e pertanto sul punto, deduceva la l'eterointegrazione legale della disciplina contrattuale.
Sottolineando l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori, concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed instava per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente alla somma riconosciuta di € 8.472,66, oltre interessi moratori, con vittoria delle spese di lite.
Con l'ordinanza del 20.7.2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di € 8.472,66; venivano, altresì, concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., VI comma c.p.c.
Di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
8.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.3.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo va revocato, con contestuale condanna Part dell' opponente al versamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 8.472,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 7, IV comma del contratto stipulato tra le parti in causa, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione e sino al saldo, previo rilascio di idonea fattura.
In linea del tutto preliminare, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, da ultimo ribadito da Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sullo stesso opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ed invero, la valutazione della fondatezza della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione e non a quella, anteriore, della domanda o dell'emissione del decreto opposto.
In linea pregiudiziale, va confermata la giurisdizione di questo Ufficio con riferimento alla vicenda per cui è causa.
Sotto tale specifico profilo, invero, alcun dubbio si pone circa il fatto che la controversia in esame investa la richiesta di pagamento del corrispettivo contrattuale maturato da parte dell'originario creditore con riferimento alle prestazioni sanitarie rese in esecuzione del contratto stipulato ai sensi dell'art.8-quinquies, II comma d.lgs. n. 502/1992 tra le parti.
Occorre quindi rilevare che la controversia in esame attiene alla valutazione della sussistenza del diritto di credito vantato da parte dell'operatore con riferimento alla remunerazione delle prestazioni sanitarie svolte in regime di accreditamento.
In tal senso, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che il petitum sostanziale della pretesa di parte opposta attenga quindi alla concreta quantificazione del corrispettivo maturato con riferimento alle prestazioni sanitarie rese: trattasi dunque di contenzioso attinente ai diritti patrimoniali annessi alle
Part convenzioni stipulate tra l' e le strutture accreditate, in alcun modo coinvolgente questioni connesse all'esercizio, sia pure indiretto, di un potere amministrativo. Ne consegue, dunque, il radicamento della giurisdizione ordinaria in parte qua, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e
133, I comma, l. c) c.p.a., alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema del riparto di giurisdizione.
Ed invero, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di rilevare il necessario superamento, con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, del sistema di ripartizione
“per blocchi di materie”, venendosi quindi a riscontrare l'illegittimità della norma in questione nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva amministrativa la devoluzione di tutte le controversie in materia di pubblici servizi e non già soltanto le controversie attinenti all'esercizio del potere amministrativo, così dovendosi senz'altro escludere la giurisdizione speciale con riguardo alle pretese attinenti ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, in alcun modo correlate all'esercizio, sia pure mediato, di un potere amministrativo (Cort. Cost., 6.7.2004, n. 204).
Infatti, si è avuto modo di ribadire come la giurisdizione esclusiva amministrativa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 102, II comma e 103, I comma Cost. non possa configurarsi come un parametro di natura meramente subiettiva, quale il mero coinvolgimento in giudizio di una P.A., essendo invece necessario che la materia oggetto del contendere sia “particolare”, e cioè specifica con riferimento all'ambito di operatività giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
In tal senso, presupposto imprescindibile per la legittima delimitazione dell'ambito di operatività della giurisdizione esclusiva, non può che essere la riconducibilità della materia attribuita al più ampio ambito della giurisdizione amministrativa, presupponente quindi, alla stregua del criterio di identificazione del petitum sostanziale, che il titolo della pretesa del privato sia comunque riconducibile all'esercizio, ovvero all'omesso esercizio, sia pure in maniera indiretta, di un potere amministrativo.
Criterio valorizzato anche da un'ulteriore fondamentale pronuncia della Consulta (Cort. Cost.,
11.5.2006, n. 191), che ha contribuito a delimitare la portata del concetto di “comportamento” della
P.A., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'originario art. 53 d.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui si attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di edilizia, anche con riferimento ai “comportamenti meri” della P.A.
In altre parole, l'esercizio del potere amministrativo, idoneo a radicare la giurisdizione dei
TT.AA.RR., può concretarsi anche nell'estrinsecazione di un comportamento materiale, che sia però riconducibile, quantomeno in via mediata, all'esercizio di un potere, diversamente venendo in giuoco una mera condotta materiale, in alcun modo legittimata da una potestà amministrativa, di per sé sola inidonea quindi ad estrinsecare la funzione amministrativa.
Tali criteri erano recepiti in sede di codificazione del d.lgs. n. 104/2010, venendosi quindi a precisare all'art. 7 che, quale fondamentale criterio nel riparto della giurisdizione, la controversia devoluta al giudice amministrativo deve investire interessi legittimi, ovvero, nei casi di giurisdizione esclusiva, diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un potere, posti in essere da CP_3
Nel caso di specie, infatti, con riferimento all'attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, la questione attinente all'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, che non coinvolge in alcun modo la verifica dell'attività autoritativa della P.A., rientra senz'altro nella giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 28.10.2020, n. 23744).
Sotto tale specifico profilo, invero, la pretesa dell'opposta si inscrive esclusivamente nella richiesta di esatto adempimento di un'obbligazione, senz'altro rientrante nell'alveo del diritto subiettivo, quantunque il titolo della stessa sia da ricondurre, in via generale, alla convenzione stipulata tra le parti, che, per quanto concerne la regolamentazione della remunerazione della prestazione convenuta, assume senz'altro natura contrattuale (Cass. Civ., SS. UU., 16/10/2019, n. 26200). Sempre in via preliminare, risulta in atti il contratto stipulato tra le parti in causa avente ad oggetto la regolazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, inerenti alla branca di radiologia diagnostica per l'anno 2016 stipulato tra le parti in data 26.1.2017
(cfr. doc. n. 24 della produzione di parte opposta).
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla validità di tale specifico accordo contrattuale;
ed invero, aldilà del fatto che alcuna specifica contestazione le parti muovevano sul punto, deve rilevarsi che il provvedimento di definizione per l'esercizio del 2016 dei limiti di spesa veniva emanato in data
8.8.2016, e cioè in epoca successiva all'inizio dell'esercizio del 2016.
Sotto tale profilo, si è avuto modo di rilevare che la peculiarità del sistema di controllo della spesa pubblica nel campo sanitario legittima senz'altro la portata retroattiva della deliberazione che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, così applicabile anche con riguardo alle prestazioni già erogate
(Cons. di St., Ad. Plen., 12.4.2012, n. 4). Ne consegue che per analoghe ragioni deve senz'altro ritenersi ammissibile la stipulazione del contratto avente ad oggetto la regolazione delle prestazioni sanitarie anche laddove concluso in epoca successiva all'esercizio di riferimento, dovendo l'accordo contrattuale seguire inevitabilmente il provvedimento determinativo del tetto di spesa, del quale deve ripetere il contenuto sostanziale. Part D'altro canto, la stessa opponente non contestava tale specifica modalità di regolazione della spesa pubblica con riguardo alla branca oggetto del predetto contratto.
Tanto premesso, occorre rilevare come non risulti oggetto di contestazione in questa sede la circostanza che la società opposta avesse effettivamente eseguito le prestazioni attinenti alle mensilità del giugno del 2016; nemmeno era contestata la legittimità della richiesta di pagamento limitatamente all'importo di € 8.472,66.
Sotto tale profilo, era invece contestata la richiesta di pagamento limitatamente al minore importo pari ad € 1.142,34.
Risulta in atti la nota dell' (n.prot. 2016/273071 del 20.12.2016) con cui si riscontravano Parte_2
le irregolarità contabili accertate con riguardo al secondo trimestre del 2016 con riguardo alla posizione della parte opposta.
Più in particolare, con nota prot. 2016/219740 del 18.10.2016, regolarmente notificato al centro opposto, venivano indicate le irregolarità attinenti ai seguenti profili: “TC denti, richieste al pagamento con tariffe non conformi al vigente tariffario, DGRC n. 32/2012 (unica prestazione per entrambe le arcate dentarie, denominata Dentalscan;
il catalogo regionale dettaglia solamente la descrizione di ogni singola arcata con l'introduzione del sub-codice (…), ma non autorizza a richiedere la duplicazione della tariffa e riporta le prestazioni erogabili secondo le Linee Guida ai sensi del D.M. 22.7.1996; prestazioni di radiodiagnostica non erogabili nell'ambito e a carico del SSR in assenza delle condizioni di erogabilità; prestazioni non erogabili presso la sede di via S.
Visco, in quanto trattasi di struttura non autorizzata ad erogare prestazioni SSR in accreditamento”.
Sicché, le irregolarità così riscontrate venivano quantificate nell'importo di € 1.142,34, per il quale veniva richiesta l'emissione della relativa nota di credito. Part A fronte delle specifiche contestazioni dedotte da parte dell' opponente in merito alla regolarità delle prestazioni così eseguite, limitatamente al predetto ammontare, deve darsi atto della circostanza che l'odierno ente opposto non allegava alcun significativo elemento da cui poter inferire, per contro, la regolarità delle prestazioni rese, nonché l'effettiva fondatezza della richiesta di pagamento in parte qua.
Sicché, a fronte della genericità delle difese così dedotte da parte dell'odierna opposta, deve rilevarsi la fondatezza della contestazione dell'Asl opponente.
Non può infine accogliersi la doglianza prospettata per conto di parte opposta secondo cui la clausola di cui all'art 7, II comma del contratto stipulato tra le parti risulterebbe nulla perché pattuita in violazione della più generale disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. n. 231/2002.
Tale clausola prevedeva invero la corresponsione di un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiva;
il pagamento del saldo, oggetto di contestazione in questa sede, invece, avrebbe dovuto essere saldato in “quattro tranche”, e cioè entro il trentuno luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il trentuno ottobre per le fatture relative al secondo trimestre;
entro il trentuno gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il trenta aprile dell'anno successivo per le fatture attinenti al quarto trimestre.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi come la specifica modulazione dei pagamenti nelle modalità così convenute non integri un'ipotesi di irragionevole fissazione di un termine per il pagamento superiore a sessanta giorni ai sensi dell'art. 4, III comma d.lgs. n. 231/2002: la previsione del pagamento di un acconto pari al novanta percento del fatturato entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono e del saldo del dieci percento nella diversa modalità in precedenza descritta, configura invece una specifica ipotesi di rateizzazione del pagamento del debito.
Trattasi, in altre parole, della regolazione del pagamento a rate, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all'art. 4, VII comma d.lgs. n. 231/2002, secondo cui, “resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti”.
Alcun dubbio può porsi circa la portata derogatoria di tale disposizione normativa, rispetto al più generale principio previsto dall'art. 4, IV comma del d.lgs. n. 231/2002. A tanto depone, da un lato, l'interpretazione letterale di tale disposizione, che diversamente, laddove ritenuta inidonea a derogare alla disciplina sui termini di pagamento, non avrebbe alcuna specifica utilità giuridica, anche alla stregua del più generale principio di conservazione degli effetti giuridici, dovendosi evidentemente prediligere un'interpretazione volta ad attribuire un'autonoma e specifica rilevanza applicativa al dettato normativo.
Per altro verso, anche la ratio sottesa a tale disposizione giustifica una tale impostazione ermeneutica, disciplinando la stessa la diversa fattispecie della modulazione a rate del pagamento, a fronte della predisposizione, nel IV comma del medesimo articolo, della diversa ipotesi della fissazione in via unitaria del termine del pagamento da saldarsi in unica soluzione.
Sicché, se è vero che la disposizione in commento deroga alla portata dell'art. 4, IV comma d.lgs. n.
231/2002, cionondimeno la clausola pattizia volta a regolare la rateizzazione del pagamento dovrà comunque essere sottoposta allo scrutinio di eventuale iniquità di cui al più generale disposto dell'art. 7 d.lgs. n. 231/2002.
Inoltre, sulla base del dato letterale e della sistematica interpretazione della disposizione nel più ampio contesto della disciplina dei “termini di pagamento” e, più in generale, dell'impianto normativo del d.lgs. n. 231/2002, non è possibile inferire alcuna limitazione della sua portata applicativa con riguardo alle ipotesi in cui il debitore sia una pubblica amministrazione.
Né può ritenersi che la clausola così convenuta tra le parti predisponga delle condizioni gravemente inique in danno del creditore, ovvero appaia idonea ad eludere il dettato normativo in punto di regolazione dei termini di pagamento in danno del creditore.
Sotto tale profilo, infatti, la previsione di una rateizzazione del pagamento di tal guisa da determinare il riconoscimento del diritto ad un acconto pari al novanta percento del fatturato mensile entro sessanta giorni dalla scadenza della mensilità di riferimento e di un saldo pari al dieci percento dell'intero trimestre entro le scadenze convenute, appare idonea a contemperare il ragionevole bilanciamento tra l'interesse privatistico al conseguimento del pagamento e l'esigenza di natura pubblicistica del controllo della spesa pubblica, nell'ambito della più complessa procedimentalizzazione della stessa.
Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto dei più generali parametri di cui all'art. 7, II comma d.lgs.
n. 231/2002, la pattuizione in commento non risulta gravemente iniqua in danno del creditore.
Sicché, ai fini dell'esigibilità dei crediti per cui è causa, dovrà aversi riguardo ai termini contrattualmente convenuti, e cioè al primo novembre del 2016.
Alcun dubbio può porsi in merito all'esigibilità del credito in esame già all'epoca del deposito del ricorso monitorio (22.11.2016). Sotto tale profilo, all'art. 7 del contratto era convenuto che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, Part previa emissione, da parte della struttura privata, delle note di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuale contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria
o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi dell'art. 5, III comma del contratto”.
In tal senso, l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione impone in capo al centro accreditato l'obbligo del rilascio della relativa nota di credito con riguardo alle prestazioni oggetto di contestazione, ai fini di regolarità contabile.
Cionondimeno, non può ritenersi che tale clausola integri una condizione sospensiva del pagamento, con riferimento al credito per il quale è stata già riscontrata la relativa regolarità contabile: alcuna specifica ragionevole esigenza di interesse pubblico potrebbe al riguardo giustificare una tale dilazione di pagamento.
In altre parole, non può ritenersi esigibile il solo credito corrispondente ai corrispettivi maturati con riferimento alle sole prestazioni per cui era stata richiesta l'emissione della nota di credito, se non a seguito di tale ulteriore adempimento formale.
Diversamente ragionando, infatti, verrebbero obiettivamente piuttosto ad integrarsi i presupposti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 231/2002.
Ne consegue, pertanto, l'esigibilità del credito oggetto di contestazione già all'epoca del deposito del ricorso monitorio.
Per altro verso, deve altresì rilevarsi che le parti convenivano che “senza che sia necessaria la Part costituzione in mora, e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2
e 5 del d.lgs. n. 231/2002, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali” (art. 7, IV comma). Part Cionondimeno, le parti pattuivano che “il pagamento da parte dell' di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, avverrà a seguito dell'emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura” (art. 7, VI comma).
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito alla circostanza che il pagamento degli interessi in questione fosse subordinato al rilascio di idonea fattura da parte del creditore. Più in particolare, sulla scorta dell'interpretazione sistematica della disciplina di cui all'art. 7 del contratto, inserita nel più ampio contesto del regolamento negoziale, risulta che il rilascio della fattura configurasse una mera condizione del pagamento degli interessi moratori e non già della maturazione del relativo credito. Non risulterebbero invero in alcun modo suscettibili di diverso coordinamento le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 7 del contratto in esame.
Sicché, gli interessi moratori, al tasso contrattuale previsto, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione (31.10.2016) e sino al saldo.
Né era necessaria la specifica sottoscrizione ex art. 1341, II comma c.c. della clausola in esame, non risultando il contenuto della stessa vessatorio, come si è avuto modo di rilevare in precedenza;
non può nemmeno applicarsi la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005, come pure genericamente invocato da parte della società opposta, non solo perché la stessa non può ritenersi certo consumatrice, ma anche tenuto conto, in via del tutto assorbente, del contenuto non vessatorio della clausola.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, il limitato accoglimento delle doglianze dell'odierna opponente giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
per la restante quota dei tre quarti, le spese di lite Part sono poste a carico dell' pponente, e si liquidano come in dispositivo, per intero, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della presente causa
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano (arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n.
17854).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 684/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3037/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.11.2016 e notificato in data 13.12.2016 e condanna l' al pagamento, in favore del , Parte_4 Controparte_1 dell'importo di € 8.472,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dall'art. 7, IV comma del contratto stipulato tra le parti in causa, con decorrenza dal giorno successivo dalla scadenza dell'obbligazione e sino al saldo, previo rilascio di idonea fattura;
2) compensa per un quarto le spese di lite del presente giudizio e condanna l' Parte_4 alla refusione della restante quota dei tre quarti delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano per intero in € 2.540,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carolina Albano.
Così deciso in Salerno, il 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato