Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 899/2024 assunta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente PA CodiceFiscale_1 domiciliato in Napoli alla piazza Giovanni Bovio, n. 22 presso lo studio dell'Avvocato Maurizio
Barbatelli, c.f. che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_2 all'Avvocato Elena Fiordiliso, c.f. , giusta procura in calce alla citazione in CodiceFiscale_3 riassunzione dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33747/2023, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili Email_1
Email_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso _1 CodiceFiscale_4 giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio dall'Avvocato
Francesco Di Benedetto, c.f. , nel cui studio in Casoria alla traversa CodiceFiscale_5
Michelangelo, n. 14 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_3 CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_4 CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5 CodiceFiscale_9
, nato a [...] il [...], c.f. CP_6 CodiceFiscale_10 1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Controparte_7 P.IVA_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio dopo ordinanza della Corte di Cassazione n. 33747/2023 depositata il 4 dicembre 2023 di accoglimento del primo motivo di ricorso principale proposto da
[...]
alla sentenza della Corte d'Appello n. 4350/2027 che, decidendo sull'impugnazione PA della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9128/2009 depositata il 20 luglio 2009, ha condannato al pagamento in suo favore della somma di € 29.557,28 oltre interessi dal 15 maggio _1
2008 al saldo.
CONCLUSIONI: come da verbalizzazione all'udienza del 15 gennaio 205 e precedenti note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 11 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli antefatti di causa possono essere riportati secondo la sintesi fattane dall'attore in riassunzione che è conforme a quanto occorso e alle statuizioni precedentemente rese.
1.1. Tra i germani e è esistita per lungo tempo una società di fatto PA _1 per la costruzione, vendita o locazione di immobili in Arzano da cui si è generata una comunione indivisa. In base a tale premessa, con atto di citazione notificato il 20 maggio 2000, _1 ha evocato il fratello dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone lo scioglimento. PA
, nella sua comparsa, pur aderendo alla domanda di scioglimento della PA comunione, ha svolto la riconvenzionale di rendiconto dal fratello e per l'accertamento del _1 suo credito verso il germano cui ha chiesto il versamento delle somme indebitamente trattenute.
Il Tribunale di Napoli, istruito il giudizio con prova orale, con la sentenza n. 9128/2009 ha dichiarato improponibili la domanda di scioglimento della comunione dei beni tra e PA
(fu Donato) e quelle connesse, volte alla risoluzione delle contestazioni creditorie _1 reciproche tra le parti, compensando interamente tra le parti le spese.
1.2. La sentenza, impugnata per quanto di ragione da e incidentalmente a PA
, è stata riformata dalla Corte d'Appello che con sentenza parziale n. 3508/2015, _1 depositata il 25 agosto 2015, ha dichiarato la proponibilità della domanda di scioglimento della comunione avanzata dalle parti approvando il progetto di divisione dei beni contenuto nella prima ipotesi dell'elaborato depositato dal C.T.U. ing. il 6 luglio 2007 che ha previsto la Persona_1 formazione di due quote, di cui la prima costituita dai beni in Arzano alla Traversa via Rimini n. 8 comprendenti locale piano terra, appartamento al primo piano, lastrico solare e area scoperta, nonché box in Arzano alla via Pecchia identificati con i n. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con conguaglio a credito della prima quota e a carico della seconda quota di € 4.765,50 oltre rivalutazione
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dal 6 luglio 2007 alla decisione e la seconda comprende i beni siti in Arzano alla via Pecchia, 29, costituiti dai locali terranei, appartamento al primo piano ristrutturato e appartamento al primo piano non ristrutturato, 1/3 del cortile con posti auto, nonché box in Arzano alla via Pecchia identificati con i n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, A e B con conguaglio a debito della seconda quota e in favore della prima quota nella misura già indicata di € 4.765,50 oltre rivalutazione dal 6 luglio 2007 alla presente decisione, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, per il sorteggio delle due quote e la decisione sulle restanti domande, riservando la decisione sulle spese di lite alla pronuncia definitiva.
1.3. Con coeva ordinanza la Corte distrettuale ha rimesso la causa sul ruolo per l'attribuzione delle quote e la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado e reiterata in appello da per il rendiconto della gestione immobiliare, per la cui istruzione è stato PA nominato un consulente contabile con il compito di ricostruire la situazione di dare e avere tra le parti, considerando le richieste creditorie dell'appellante per mancata percezione della quota dei canoni dei beni comuni, della quota del prezzo di vendita dei beni a degli esborsi Controparte_8 documentati per l'estinzione dei crediti comuni, dei rendiconti resi da e all'esito di _1 verificare eventuali residui crediti di nei confronti del fratello PA _1
1.4. Acquisita la relazione peritale demandata al dott. , con sentenza definitiva Persona_2
n. 4350/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017 la Corte di Appello di Napoli ha condannato _1
al pagamento in favore di della somma di € 29.557,28, oltre interessi
[...] PA dal 15 maggio 2008 al saldo, compensando per 2/3 tra loro le spese di lite del doppio grado e condannando alla differenza liquidata già così graduata per il primo grado di _1 giudizio in € 240,00 per spese e € 4.200,00, e per l'appello in € 260,00 per spese e € 4.600,00 per compensi, in entrambi i casi oltre accessori di legge, ponendo a carico di e _1 PA
in uguale misura le spese della consulenza del primo grado e con la medesima proporzione
[...] delle spese (2/3 a carico di e 1/3 di ) quelle della consulenza _1 PA in appello, con compensazione integrale delle spese quanto alle restanti parti.
1.5. - dopo avere in data 3 novembre 2017 depositato istanza di correzione PA di errore materiale, lamentando un'errata quantificazione del suo credito nei confronti del fratello per avere la Corte di Appello detratto due volte la somma di originarie £ 117.000.000 nella _1 ricostruzione dell'attivo, nonostante essa fosse stata già conteggiata dal consulente tecnico nella quantificazione del passivo societario, dichiarata inammissibile con ordinanza del 31 gennaio 2018 - ha proposto ricorso per Cassazione della sentenza n. 4350/2017 sulla base di due motivi.
Con il primo, ha contestato error in iudicando nell'applicazione di regole PA matematiche e criteri di conteggio, protestando un errore nella decisione della domanda di rendiconto e nella quantificazione del suo credito verso il fratello e consistito in un'errata _1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio. A suo dire la Corte distrettuale avrebbe calcolato due volte una stessa spesa: la prima volta detraendola nella formazione dell'attivo e la seconda volta sommandola nella quantificazione delle passività.
Con il secondo motivo ha opinato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la
Corte d'Appello, nel decidere la domanda di rendiconto, omesso di considerare il credito di derivante dal pagamento della somma di £ 83.000.000 (€ 42.865,92) in favore PA di Sanpaolo IMI per tacitare il debito della s.d.f. tra i due germani.
ha proposto ricorso incidentale per cassazione lamentando la violazione o falsa _1 applicazione dell'art. 2722 c.c. per avere la Corte distrettuale valutato, per la determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, il prezzo di vendita di uno degli immobili non secondo il valore dichiarato nell'atto notarile di vendita, ma in base a quello ritenuto effettivo e tale riconosciuto dall'acquirente in sede di escussione testimoniale.
1.6. Con l'ordinanza n. 33747/2023, depositata il 4 dicembre 2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo, cassando l'impugnata sentenza e rinviando anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, respingendo il ricorso incidentale.
Per quanto interessa il giudizio tuttora esistente la Corte regolatrice ha così ritenuto: “Nel caso in esame, come emerge anche dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte territoriale non è incorsa in un mero errore aritmetico dopo aver correttamente individuato il procedimento matematico tramite il quale pervenire al risultato finale, bensì ha impostato non correttamente le stesso procedimento delle operazioni matematiche da seguire per il calcolo, in quanto risulta effettivamente aver calcolato per due volte lo stesso debito (seppur con indicazioni numeriche non omogenee). Dapprima (pag. 4 della motivazione) lo ha direttamente sottratto dal computo delle poste attive – e per l'esattezza dalla posta attiva costituita dall'alienazione di un appartamento a terzi – e, successivamente, lo ha conglobato nel calcolo complessivo delle poste passive, pervenendo in tal modo ad una seconda, ulteriore ed erronea detrazione dalle poste attive (dalle quali, appunto, la passività era già stata sottratta). La Corte, in tal modo, non ha commesso un semplice errore di calcolo aritmetico bensì un errore nell'impostazione del complessivo procedimento matematico, in tal modo incorrendo in un error in iudicando nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio”.
2. Con citazione in riassunzione del giudizio in confronto di tutti i contraddittori sostanziali dei precedenti gradi, incluso cui la prima notifica non è andata a buon fine, e con la Controparte_5 notifica della citazione a avvenuta il 21 – 23 febbraio 2024, _1 PA ha rappresentato alla Corte del rinvio d'avere già posto in esecuzione la sentenza n. 4350/2017 recuperando la somma di € 29.557,28 di cui al capo 1 del dispositivo della prefata sentenza.
Assurgendo tuttavia il suo maggior credito a € 57.903,32, detraendo da esso l'importo già recuperato di € 29.557,28, ha chiesto che sia condannato a versare il residuo importo di € _1
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
28.346,04. Ha anche domandato alla Corte di provvedere a liquidare le spese di lite del giudizio di
Cassazione, conclusosi in maniera per lui vittoriosa con l'accoglimento del primo motivo, respinti i restanti principale e incidentale.
La causa è stata iscritta a ruolo l 27 febbraio 2025.
3. Si è costituito il 24 giugno 2024 che ha offerto banco judicis la somma di € 34.812,75 _1 per il credito residuo e gli interessi, tramite assegno non trasferibile di cui ha indicato gli estremi, chiedendo alla Corte d'indicare le modalità per la materiale consegna.
Ha invece contestato la pretesa avversaria quanto alle spese, stigmatizzando la soccombenza reciproca avendo la Corte regolatrice respinto il secondo motivo di ricorso avversario, invocando la compensazione quanto meno parziale e in ogni caso la moderazione ai minimi parametrici per la modesta qualità della questione giuridica sottoposta al vaglio di legittimità.
4. Dopo le note in sostituzione delle udienze del 26 giugno 2024 e dell'11 dicembre 2024 in cui sono state confermate le volontà solutorie, all'udienza del 15 gennaio 2025 celebrata in presenza i difensori delle parti costituite hanno dato atto dell'avvenuta consegna dell'assegno richiamando nel resto le loro rispettive conclusioni sulle spese e rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c..
5. Con il pagamento della somma rispetto alla quale la Cassazione ha riconosciuto esistente la creditoria di è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sul PA merito che non ha infatti coinvolto alcuna altra parte delle statuizioni precedentemente rese e che hanno anche già ricevuto attuazione.
Ne consegue, con la perdita d'interesse alla lite sostanziale, che è cessata la materia del contendere.
Si tratta di decisione da rendere, nei superiori termini, con sentenza che attesta che è terminata ogni ragione di contrasto tra le parti.
6. La sola decisione da rendere riguarda piuttosto le spese del giudizio, essendo occorso questo perché tra e si addivenisse alla regolazione delle loro creditorie. PA _1
Si tratta delle spese legali del giudizio di Cassazione che la Corte di legittimità ha rimesso e del presente giudizio di riassunzione.
Per entrambe esiste la sostanziale soccombenza di , sebbene limitatamente _1 all'importo che lo ha riconosciuto tuttora debitore e che è inferiore da quanto il suo avversario ha creduto di poter ottenere, come dimostra il rigetto del secondo motivo del ricorso. Si osserva che l'assegno accettato e che ha tacitato la lite è di € 34.812,75, somma inclusiva degli interessi legali calcolati dal 15 maggio 2008 al 24 giugno 2024. Si tratta di una valutazione che riverbera sulla misura della condanna, posto che anche il ricorso incidentale di è stato respinto dalla Corte, _1 per cui l'esito complessivo del giudizio di legittimità è favorevole all'odierno attore in riassunzione.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Avendo la Corte d'Appello in parte cassata già riconosciuto la creditoria che l'odierno attore ha poi ottenuto in un diverso giudizio d'esecuzione, lo scaglione che va preso a riferimento, nondimeno, è il IV e non il V come chiesto dalla difesa di nelle sue note di trattazione PA scritta.
In base ai parametri medi, per il giudizio di legittimità nelle fasi in cui questo si è realmente declinato, la somma da liquidare per compensi va posta in € 5.513,00.
Per il giudizio di riassunzione in appello, con analogo scaglione da prendere a riferimento, invece, nulla può essere riconosciuto per la fase istruttoria che è mancata.
Inoltre, tenuto conto del comportamento del convenuto in riassunzione che ha immediatamente offerto il pagamento, i compensi all'avversario possono essere attestati sul parametro inferiore tenuto conto della minore complessità della lite e del fatto che alla decisione si è pervenuti celermente e senza appendici scritte in sede decisoria.
In finale, la somma riconoscibile è posta pari ad € 3.966,00.
Ad esse va poi aggiunta la somma versata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo nei due gradi del giudizio in esame, di cui € 1.745,00 (€ 1.518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca iscrizione a ruolo ed € 200,00 per pagamento anticipato di registrazione) in sede di legittimità ed €
1.275,39 (€ 1.138,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca iscrizione a ruolo, € 64,00 per notifiche dell'atto di riassunzione, € 46,39 per rinotifica a ) in sede di rinvio. Controparte_5
Per entrambi i gradi sono dovuti gli accessori di legge: indennizzo 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Gli Avvocati Maurizio Barbatelli e Elena Fiordiliso si sono dichiarati antistatari nella citazione in riassunzione per cui va disposta la distrazione in loro favore.
Tra tutte le restanti parti va disposta l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33747/2023 depositata il 4 dicembre 2023 di accoglimento del primo motivo di ricorso principale proposto da alla PA sentenza della Corte d'Appello n. 4350/2027 che ha deciso sull'impugnazione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 9128/2009 depositata il 20 luglio 2009, così provvede:
⎯ dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in lite;
⎯ condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio in favore Parte_2 di che liquida per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in € PA
1.745,00 per spese ed € 5.513,00 per compensi professionali e per il giudizio di rinvio in € 1.275,39 per spese ed € 3.966,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario,
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Maurizio Barbatelli e Elena
Fiordiliso che se ne sono dichiarati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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