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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9231/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9231/2021 promosso da
C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIORGIO ROMANO, P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, n. 23, C.F._1
CATANIA; attore contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
ROSSANA VACCARISI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIALE V. C.F._3
VENETO, n. 97, CATANIA;
convenuta
e
C.F. , in persona del egale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanta e difesa dall'AVV. ALBERTO TOFFOLLETTO, C.F. , C.F._4 dall'AVV. MARCO PESENTI, C.F. , dall'AVV. CHRISTIAN ROMEO, C.F._5
C.F. , dall'AVV. LUCIANA CIPOLLA, C.F. , C.F._6 C.F._7 dall'AVV. FLORA LETTENMAYER, C.F. , e dall'AVV. SIMONA C.F._8
DAMINELLI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA VECCHIA C.F._9
OGNINA, n. 80, CATANIA convenuta
e
Controparte_3 , C.F. in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA,
C.F. , e domiciliato ex lege in VIA VECCHIA OGNINA, n 149, CATANIA;
P.IVA_4
convenuto avente ad oggetto: azione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. – pignoramento pressi terzo – ordinanza di assegnazione – pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
20.01.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_3
azione ex art. 44,co. I l.f. (R.D. n. 267/1942) chiedendo dichiararsi inefficace il pagamento di euro
24.752,54 effettuato dall' , Controparte_3 per il tramite di – quale tesoriere della Regione Sicilia – in favore dalla convenuta Controparte_2
dopo la dichiarazione di fallimento, con conseguente condanna di quest'ultima, in Controparte_1 solido con l' suddetto, alla restituzione, in favore della curatela, della somma CP_3
complessiva di euro 24.752,54, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto la condanna dell' Pt_4 [...]
e di in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_2 alla restituzione dell'importo di euro 20.192,86, oltre ritenuta d'imposta, per un totale di euro
24.752,54, in quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, in quanto pagato con colpa grave ex art. 2043 c.c.
Secondo la propettazione della curatela, dopo la sentenza che ha dichiarato il fallimento di
(sentenza n. 139/2017 del 25.09.2017), l'Assessorato citato, per il tramite di Pt_4 CP_2
in esecuzione di due ordinanze di assegnazione emesse nelle date 13.05.2017 e 04.11.2017,
[...]
rispettivamente dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Palermo, ha eseguito il pagamento delle somme pignorate in favore di , versando alla stessa l'importo complessivo di euro Controparte_1
24.752,54; detto pagamento, in quanto effettuato con denaro del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 44 l. fall., con la conseguenza che i convenuti, tutti responsabili ai sensi della disciplina richiamata, devono essere condannati, in solido tra loro, alla restituizione della predetta somma in favore della curatela medesima.
In subordine, il suddetto pagamento, in quanto eseguito dall' Controparte_3 e da alla singola creditrice nella
[...] Controparte_2 CP_1 piena consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di è inopponibile alla Pt_4 curatela ai sensi dell'art. 51 l. f. e va restituito in quanto indebito ex art. 2033 c.c.
Infine, sempre con riferimento alla posizione dell' Controparte_3
e di la curatela ha dedotto che il pagamento è stato, in ogni
[...] Controparte_2 caso, eseguito in violazione della regola generale del neminem leadere ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che sia la Regione Sicilia che erano consapevoli che tutte le somme Controparte_2
pignorate erano, ormai, di pertinenza della massa dei creditori.
Parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare l'inefficacia ex art. 44, comma I e II l.f. del pagamento della complessiva somma di €. 20.192,86, (pagamento del 29.11.2017 n. cron. 175308) oltre CP_2 ritenuta d'imposta, per un totale di € 24.752,54 quantificato con ordinanza del 4.11.2017 dal
Tribunale di Palermo N. R.G.E. 5323/2017 ed eseguito in favore della RA;
Controparte_1
2) per l'effetto di quanto al punto precedente, condannare la RA , in Controparte_1 solido con e Controparte_4
quale tesoriere, alla restituzione in favore della Curatela della complessiva somma Controparte_2 di €. 24.752,54, oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo;
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare che la Controparte_4
e hanno indebitamente eseguito ex art. 2033 c.c.,
[...] Controparte_2
o in via ulteriormente subordinata eseguito con colpa grave ex art. 2043 c.c., il pagamento della complessiva somma di €. 20.192,86, (pagamento del 29.11.2017 n. cron. 175308) oltre CP_2 ritenuta d'imposta, per un totale di € 24.752,54 quanto quantificato, con ordinanza del 4.11.2017 dal Tribunale di Palermo N. R.G.E. 5323/2017, in favore della RA;
Controparte_1
4) per l'effetto di quanto al punto precedente, condannare in solido tra loro, la
[...]
e alla Controparte_4 Controparte_2 restituzione in favore della della complessiva somma di €. 24.752,54, oltre interessi e Pt_5 rivalutazione come per legge sino al soddisfo”.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, la Controparte_1 mancanza delle condizioni richieste dall'art. 44 l. f. per l'esercizio dell'azione di inefficacia, in quanto nella specie non vi è stata alcuna lesione della par condicio creditorum, posto che il fallimento dispone di somme idonee al soddisfacimento della massa di creditori.
Nel merito, la convenuta ha precisato che il pagamento contestato non è riferibile CP_1 all'associazione fallita, bensì all'ente regionale, e ha di seguito eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta, stante l'avvenuta compensazione delle somme pretese dalla curatela con quelle dovute in sede fallimentare.
Infine, la convenuta ha formulato, nella comparsa di costituzione, una proposta conciliativa.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ - valutare la rilevanza processuale della formulata proposta transattiva e l'eventuale esito della negativo della stessa anche ai fini di condanna alle spese di lite;
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate, non provate e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte dalla Curatela del fallimento
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio;
Controparte_5
- compensare le spese ed onorari di causa in ragione della mancata mediazione preprocessuale, della proposta conciliativa in atti”.
L si è costituito Controparte_3
contestando le domande avanzate dalla curatela ed argomentando in ordine alla propria estraneità alle domande formulate.
In particolare, con riferimento all'azione di inefficacia ex art 44 l. f., l'ente convenuto ha dedotto che il pagamento contestato è stato effettuato con fondi appartenenti alla e non CP_3 all' e che, in ogni caso, il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del Pt_4
creditore assegnatario, successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace ex art. 44 l.f. solo nel rapporto il fallito e l'PI creditore assegnatario, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione.
In ordine all'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, l'Assessorato ne ha altresì eccepito il carattere generico;
ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata nei propri confronti. si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, di Controparte_2 conseguenza, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla curatela ai sensi degli artt. 44 l.f. e
2033 c.c., da rivolgersi nei confronti dell'PI; ha altresì dedotto in ordine all'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 51 l.f. e della responsabilità ex art. 2043 c.c.
L'istituto bancario convenuto ha dunque concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_2 domande svolte dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice, dichiarare tenute la sig.ra e l'Assessorato a manlevare e tenere indenne a Controparte_1 Controparte_2 titolo di regresso e/o rivalsa per l'intero ovvero, a corrispondere a quanto venisse Controparte_2 eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a parte attrice, per tutti i motivi esposti”.
In corso di giudizio, la curatela attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dalla convenuta (si rinvia alle note di parte attrice del 14.05.2023 e al verbale dell'udienza del CP_1
15.05.2023), posta la mancanza di una domanda di ammissione al passivo da parte della stessa e la carenza di prova, allo stato, circa l'ammontare del credito ed il grado privilegiato dello stesso.
Nel corso del giudizio il fallimento ha depositato rinuncia parziale agli atti ex art. 306 Pt_4
c.p.c. nei confronti della convenuta che ha accettato, chiedendo disporsi la Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate, nei termini seguenti.
Preliminarmente va osservato che parte attrice ha parzialmente rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti della convenuta l'atto di rinuncia è sottoscritto dal Controparte_2
curatore personalmente e anche la parte che ha accettato ha depositato procura speciale. Quanto alle altre le parti del giudiziom le stesse hanno manifestato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio inter partes, nei termini di cui all'art. 306 c.p.c. (si rinvia al verbale dell'udienza del
20.01.2025).
Va pertanto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con riferimento alle domande avanzate nei confronti di Controparte_2
Nel merito, va innanzitutto esaminata la domanda di restituzione della somma di euro 24.192,86 per inefficacia del pagamento ex art. 44 l. f. proposta dalla curatela attrice nei confronti di CP_1
e dell' .
[...] Controparte_3
L'art. 44 l. f. prevede che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori;
sono ugualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previstodall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”. Secondo tale disposizione, ogni atto compiuto dal fallito, così come ogni pagamento dallo stesso eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, è dunque inefficace nei confronti della massa dei creditori.
La disposizione trova giustificazione nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre del proprio patrimonio da parte del debitore fallito e nella necessità di preservare l'integrità del patrimonio da destinare al soddisfacimento dei creditori, secondo il principio della par condicio creditorum.
Tra le numerose pronunce sul tema, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, n. 7477/2020, secondo cui i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44
l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'PI, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio,
e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Analogamente, Cass. civ., Sez. I, n. 19165/2007, ha affermato il principio secondo cui in tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens
(sullo stesso profilo, nella recente giurisprudenza di merito, può richiamarsi Tribunale Latina, Sez.
I, 05.10.2023, n. 2047, secondo cui l'inefficacia dei pagamenti post-fallimentari opera di diritto e prescinde dalla loro attitudine ad arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, nonché dalla buona fede del terzo che li esegue o li riceve).
Ulteriormente, può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 08.02.2019, n. 3778, che ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica delle norme implicate induce a ritenere che le esenzioni previste dall'art. 67 l.f. si riferiscano solo all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dalla norma medesima e non sia estensibile, dunque, all'azione ai sensi dell'art. 44 l.f. (o ad altri tipi di revocatoria).
La ratio della norma e l'automaticità degli effetti correlati consentono dunque di circoscrivere l'onere probatorio gravante sulla curatela attrice all'esistenza del pagamento ed alla sua collocazione temporale.
In particolare, sulla riconducibilità del pagamento alla società fallita e sull'individuazione del tempo del pagamento, può richiamarsi la sentenza n. 5059/2022 emessa dall'intestato Tribunale,
Sezione IV civile, all'esito di controversia avente oggetto a quella odierna. In tale sentenza, dopo il richiamo all'ordinanza di assegnazione mediante la quale lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva dato atto che il debitore originario nelle procedure definite con le ordinanze di assegnazione azionate a fondamento degli atti di intervento è il fallimento è stato chiarito al riguardo Pt_4 quanto segue: “nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un pagamento effettuato in favore di un soggetto creditore della fallita, con denaro della stessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi intrapresi nei confronti della Regione
Sicilia-Assessorato e di nella veste di terzi pignorati. Controparte_6 Controparte_2
Poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore, l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 L.F.”. Tale sentenza (analoga all'ulteriore precedente di codesto Ufficio costituito dalla sentenza n. 41/2021) richiama espressamente Cass. civ., Sez. VI, n. 1227/2016, secondo cui “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44
l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta 'salvo esazione', non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”.
In maniera analoga rispetto ai precedenti citati, nel caso in esame il pagamento è stato effettuato in data 29.11.2017, successivamente alla dichiarazione di fallimento (25.09.2017), dal debitor debitoris ( ) con mezzi Controparte_3 provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia, si ribadisce, costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni.
Sul punto, non risulta dirimente l'eccezione sollevata dalla convenuta Controparte_1 relativamente alla mancanza del presupposto per l'esercizione dell'azione di ineffcacia ex art. 44
l.f., ovverosia la violazione della par condicio creditorum. Invero, la violazione del predetto principio è insita nel pagamento e connaturata al momento della sua esecuzione, successivamente alla dichiarazione di fallimento e, pertanto, in una fase in cui la massa fallimentare (sia attiva che passiva) deve ritenersi cristallizzata.
Infine, va osservato, per completezza, che dalla documentazione in atti si evince che il pagamento (bonifico del 29.11.2017) è stato eseguito con denaro dell' e non della Pt_4 CP_3 come invece eccepito dall'Assessorato della . Controparte_3 Controparte_3
Ed infatti, per un verso, le ordinanze di assegnazione del 13.05.2017 e del 04.11.2017 rispettivamente del Tribunale di Catania e del Tribunale di Palermo – in forza delle quali è stato eseguito il pagamento in contestazione – hanno accertato, a monte, l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato (Assessorato) all'erogazione dei finanziamenti per l'attività di formazione erogata dall' (a sua volta debitrice di ) e, per altro verso, la non ha Pt_4 Controparte_1 CP_3
provato che il pagamento sia stato effettuato con fondi regionali.
In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale e deve dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 44 l.f., del pagamento ricevuto da in data 29.11.2017, con conseguente Controparte_1 condanna della convenuta , in solido con l' Controparte_1 Controparte_3
, alla restituzione dell'importo complessivamente ricevuto di
[...] euro 24.752,54 (pari a euro 20.182,86 oltre ritenuta d'imposta).
Quanto agli effetti restitutori va osservato che, sebbene l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. vada esperita nei confronti dell'PI ( ), nella fattispecie in esame l'obbligo va Controparte_1 esteso anche al terzo debitore ( Controparte_3
).
[...]
Sul punto va richiamato ancora una volta il condiviso orientamento di questo Tribunale, espresso dalla sentenza n. 5059/2022 sopra citata, sull'obbligo restitutorio gravante in solido sull'PI ed il debitor debitoris, la cui motivazione (in linea con la giurisprudenza di legittimità), si riporta di seguito, per la parte di rilievo: “sebbene l'azione di inefficacia del pagamento ex art. 44 L.F. vada di norma esperita nei confronti dell'PI, in fattispecie come quella di cui all'odierno procedimento, l'obbligo restitutorio (deve) essere esteso anche al terzo pignorato (nel caso di specie, Regione Sicilia). In tal senso anche la recente sentenza n. 10867 resa dalla di Cassazione
l'8 giugno 2020. La Suprema Corte individua quale presupposto della condanna anche del debitor debitoris, il fatto che lo stesso, pagando nelle mani dell'PI, laddove l'ordinanza di assegnazione sia successiva al fallimento - ed, in quanto tale, inidonea ad incidere sui rapporti tra la fallita e la sua debitrice - non comporterebbe il venir meno del suo debito nei confronti della fallita;
laddove invece fosse precedente (come accaduto nel caso de quo) l'atto sarebbe assimilabile ad un pagamento da parte del debitor debitoris nelle mani del fallito, in quanto in astratto idoneo ad estinguere il rapporto di provvista che li lega. 'In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che, se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento' (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
5994 del 14 marzo 2011). Nel caso di specie, il pagamento oggetto di causa è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dal curatore. 'In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes'
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007). Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso de quo, l'Assessorato) estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente dal fallito;
ne consegue
l'inefficacia ex art. 44, 2° comma del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione - in solido - da parte dell'PI e da parte del debitor debitoris”.
Va infine precisato che la questione dell'accantonamento, con conseguente diminuzione delle somme da restituire, prospettata dalla convenuta con la memoria del 16.01.2025 è CP_1
irrilevante ai fini della decisione, in quanto gli accantonamenti eseguiti non inciderebbero comunque sull'efficacia della domanda odierna, anche qualora si ritenesse l'allegazione ammissibile.
In conclusione – assorbito l'esame delle domande subordinate avanzate dalla curatela attrice –
e l' Controparte_1 Controparte_3
devono essere condannati, in solido, a corrispondere al fallimento la somma di
[...] Pt_4
euro 24.752,54, oltre interessi legali.
Quanto agli accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda revocatoria o di inefficacia ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n.
27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle
Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.
Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte
(infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma che le parti convenute vengono condannate a restituire, devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi nel giorno 10.08.2021 per e nel giorno 08.07.2021 per l'Assessorato (rispettive date di perfezionamento Controparte_1 della notifica dell'atto di citazione).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico dei convenuti ed Controparte_1 Controparte_3
e vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014,
[...]
in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche esaminate (non innovative, nell'alveo delle azioni promosse dalla curatela attrice), del carattere documentale del giudizio e della modalità di assunzione della decisione. Nei rapporti tra la curatela attrice e la convenuta tenuto conto della rinuncia e della Controparte_2
richiesta congiunta sulle spese, viene infine disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8858/2020, così decide: - dichiara l'estinzione parziale del procedimento con riferimento alle domande avanzate dalla curatela del fallimento nei confronti di Pt_4 Controparte_2
- dichiara l'inefficacia ex art. 44 l. fall., nei confronti del fallimento del pagamento Pt_4 dell'importo di euro 24.752,54 eseguito nei confronti di in data Controparte_1
29.11.2017;
- condanna e l' Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
della , in solido, a corrispondere al fallimento la somma di euro Controparte_3 Pt_4
24.752,54, oltre interessi legali a decorrere da giorno 10.08.2021 per e da Controparte_1 giorno 08.07.2021 per l'Assessorato suddetto;
- condanna e l' Controparte_1 CP_3 Controparte_3 [...]
, in solido, a corrispondere al fallimento le spese di lite, Controparte_3 Pt_4
quantificate in euro 2.540,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra fallimento e Pt_4 Controparte_2
Catania, 19/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9231/2021 promosso da
C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIORGIO ROMANO, P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, n. 23, C.F._1
CATANIA; attore contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
ROSSANA VACCARISI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIALE V. C.F._3
VENETO, n. 97, CATANIA;
convenuta
e
C.F. , in persona del egale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanta e difesa dall'AVV. ALBERTO TOFFOLLETTO, C.F. , C.F._4 dall'AVV. MARCO PESENTI, C.F. , dall'AVV. CHRISTIAN ROMEO, C.F._5
C.F. , dall'AVV. LUCIANA CIPOLLA, C.F. , C.F._6 C.F._7 dall'AVV. FLORA LETTENMAYER, C.F. , e dall'AVV. SIMONA C.F._8
DAMINELLI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in VIA VECCHIA C.F._9
OGNINA, n. 80, CATANIA convenuta
e
Controparte_3 , C.F. in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA,
C.F. , e domiciliato ex lege in VIA VECCHIA OGNINA, n 149, CATANIA;
P.IVA_4
convenuto avente ad oggetto: azione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. – pignoramento pressi terzo – ordinanza di assegnazione – pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
20.01.2025, come da verbale che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto Parte_3
azione ex art. 44,co. I l.f. (R.D. n. 267/1942) chiedendo dichiararsi inefficace il pagamento di euro
24.752,54 effettuato dall' , Controparte_3 per il tramite di – quale tesoriere della Regione Sicilia – in favore dalla convenuta Controparte_2
dopo la dichiarazione di fallimento, con conseguente condanna di quest'ultima, in Controparte_1 solido con l' suddetto, alla restituzione, in favore della curatela, della somma CP_3
complessiva di euro 24.752,54, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, la curatela del fallimento ha chiesto la condanna dell' Pt_4 [...]
e di in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_2 alla restituzione dell'importo di euro 20.192,86, oltre ritenuta d'imposta, per un totale di euro
24.752,54, in quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, in quanto pagato con colpa grave ex art. 2043 c.c.
Secondo la propettazione della curatela, dopo la sentenza che ha dichiarato il fallimento di
(sentenza n. 139/2017 del 25.09.2017), l'Assessorato citato, per il tramite di Pt_4 CP_2
in esecuzione di due ordinanze di assegnazione emesse nelle date 13.05.2017 e 04.11.2017,
[...]
rispettivamente dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Palermo, ha eseguito il pagamento delle somme pignorate in favore di , versando alla stessa l'importo complessivo di euro Controparte_1
24.752,54; detto pagamento, in quanto effettuato con denaro del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della curatela ai sensi dell'art. 44 l. fall., con la conseguenza che i convenuti, tutti responsabili ai sensi della disciplina richiamata, devono essere condannati, in solido tra loro, alla restituizione della predetta somma in favore della curatela medesima.
In subordine, il suddetto pagamento, in quanto eseguito dall' Controparte_3 e da alla singola creditrice nella
[...] Controparte_2 CP_1 piena consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di è inopponibile alla Pt_4 curatela ai sensi dell'art. 51 l. f. e va restituito in quanto indebito ex art. 2033 c.c.
Infine, sempre con riferimento alla posizione dell' Controparte_3
e di la curatela ha dedotto che il pagamento è stato, in ogni
[...] Controparte_2 caso, eseguito in violazione della regola generale del neminem leadere ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che sia la Regione Sicilia che erano consapevoli che tutte le somme Controparte_2
pignorate erano, ormai, di pertinenza della massa dei creditori.
Parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare l'inefficacia ex art. 44, comma I e II l.f. del pagamento della complessiva somma di €. 20.192,86, (pagamento del 29.11.2017 n. cron. 175308) oltre CP_2 ritenuta d'imposta, per un totale di € 24.752,54 quantificato con ordinanza del 4.11.2017 dal
Tribunale di Palermo N. R.G.E. 5323/2017 ed eseguito in favore della RA;
Controparte_1
2) per l'effetto di quanto al punto precedente, condannare la RA , in Controparte_1 solido con e Controparte_4
quale tesoriere, alla restituzione in favore della Curatela della complessiva somma Controparte_2 di €. 24.752,54, oltre interessi e rivalutazione come per legge sino al soddisfo;
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare che la Controparte_4
e hanno indebitamente eseguito ex art. 2033 c.c.,
[...] Controparte_2
o in via ulteriormente subordinata eseguito con colpa grave ex art. 2043 c.c., il pagamento della complessiva somma di €. 20.192,86, (pagamento del 29.11.2017 n. cron. 175308) oltre CP_2 ritenuta d'imposta, per un totale di € 24.752,54 quanto quantificato, con ordinanza del 4.11.2017 dal Tribunale di Palermo N. R.G.E. 5323/2017, in favore della RA;
Controparte_1
4) per l'effetto di quanto al punto precedente, condannare in solido tra loro, la
[...]
e alla Controparte_4 Controparte_2 restituzione in favore della della complessiva somma di €. 24.752,54, oltre interessi e Pt_5 rivalutazione come per legge sino al soddisfo”.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, la Controparte_1 mancanza delle condizioni richieste dall'art. 44 l. f. per l'esercizio dell'azione di inefficacia, in quanto nella specie non vi è stata alcuna lesione della par condicio creditorum, posto che il fallimento dispone di somme idonee al soddisfacimento della massa di creditori.
Nel merito, la convenuta ha precisato che il pagamento contestato non è riferibile CP_1 all'associazione fallita, bensì all'ente regionale, e ha di seguito eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta, stante l'avvenuta compensazione delle somme pretese dalla curatela con quelle dovute in sede fallimentare.
Infine, la convenuta ha formulato, nella comparsa di costituzione, una proposta conciliativa.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ - valutare la rilevanza processuale della formulata proposta transattiva e l'eventuale esito della negativo della stessa anche ai fini di condanna alle spese di lite;
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate, non provate e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte dalla Curatela del fallimento
[...]
con l'atto introduttivo del giudizio;
Controparte_5
- compensare le spese ed onorari di causa in ragione della mancata mediazione preprocessuale, della proposta conciliativa in atti”.
L si è costituito Controparte_3
contestando le domande avanzate dalla curatela ed argomentando in ordine alla propria estraneità alle domande formulate.
In particolare, con riferimento all'azione di inefficacia ex art 44 l. f., l'ente convenuto ha dedotto che il pagamento contestato è stato effettuato con fondi appartenenti alla e non CP_3 all' e che, in ogni caso, il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del Pt_4
creditore assegnatario, successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace ex art. 44 l.f. solo nel rapporto il fallito e l'PI creditore assegnatario, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione.
In ordine all'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, l'Assessorato ne ha altresì eccepito il carattere generico;
ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata nei propri confronti. si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, di Controparte_2 conseguenza, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla curatela ai sensi degli artt. 44 l.f. e
2033 c.c., da rivolgersi nei confronti dell'PI; ha altresì dedotto in ordine all'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 51 l.f. e della responsabilità ex art. 2043 c.c.
L'istituto bancario convenuto ha dunque concluso chiedendo al Tribunale:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_2 domande svolte dall'attrice, per le ragioni esposte in atti;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice, dichiarare tenute la sig.ra e l'Assessorato a manlevare e tenere indenne a Controparte_1 Controparte_2 titolo di regresso e/o rivalsa per l'intero ovvero, a corrispondere a quanto venisse Controparte_2 eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a parte attrice, per tutti i motivi esposti”.
In corso di giudizio, la curatela attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata dalla convenuta (si rinvia alle note di parte attrice del 14.05.2023 e al verbale dell'udienza del CP_1
15.05.2023), posta la mancanza di una domanda di ammissione al passivo da parte della stessa e la carenza di prova, allo stato, circa l'ammontare del credito ed il grado privilegiato dello stesso.
Nel corso del giudizio il fallimento ha depositato rinuncia parziale agli atti ex art. 306 Pt_4
c.p.c. nei confronti della convenuta che ha accettato, chiedendo disporsi la Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate, nei termini seguenti.
Preliminarmente va osservato che parte attrice ha parzialmente rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti della convenuta l'atto di rinuncia è sottoscritto dal Controparte_2
curatore personalmente e anche la parte che ha accettato ha depositato procura speciale. Quanto alle altre le parti del giudiziom le stesse hanno manifestato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio inter partes, nei termini di cui all'art. 306 c.p.c. (si rinvia al verbale dell'udienza del
20.01.2025).
Va pertanto dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con riferimento alle domande avanzate nei confronti di Controparte_2
Nel merito, va innanzitutto esaminata la domanda di restituzione della somma di euro 24.192,86 per inefficacia del pagamento ex art. 44 l. f. proposta dalla curatela attrice nei confronti di CP_1
e dell' .
[...] Controparte_3
L'art. 44 l. f. prevede che “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori;
sono ugualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previstodall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”. Secondo tale disposizione, ogni atto compiuto dal fallito, così come ogni pagamento dallo stesso eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, è dunque inefficace nei confronti della massa dei creditori.
La disposizione trova giustificazione nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre del proprio patrimonio da parte del debitore fallito e nella necessità di preservare l'integrità del patrimonio da destinare al soddisfacimento dei creditori, secondo il principio della par condicio creditorum.
Tra le numerose pronunce sul tema, può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, n. 7477/2020, secondo cui i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44
l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'PI, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio,
e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Analogamente, Cass. civ., Sez. I, n. 19165/2007, ha affermato il principio secondo cui in tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens
(sullo stesso profilo, nella recente giurisprudenza di merito, può richiamarsi Tribunale Latina, Sez.
I, 05.10.2023, n. 2047, secondo cui l'inefficacia dei pagamenti post-fallimentari opera di diritto e prescinde dalla loro attitudine ad arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, nonché dalla buona fede del terzo che li esegue o li riceve).
Ulteriormente, può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 08.02.2019, n. 3778, che ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica delle norme implicate induce a ritenere che le esenzioni previste dall'art. 67 l.f. si riferiscano solo all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dalla norma medesima e non sia estensibile, dunque, all'azione ai sensi dell'art. 44 l.f. (o ad altri tipi di revocatoria).
La ratio della norma e l'automaticità degli effetti correlati consentono dunque di circoscrivere l'onere probatorio gravante sulla curatela attrice all'esistenza del pagamento ed alla sua collocazione temporale.
In particolare, sulla riconducibilità del pagamento alla società fallita e sull'individuazione del tempo del pagamento, può richiamarsi la sentenza n. 5059/2022 emessa dall'intestato Tribunale,
Sezione IV civile, all'esito di controversia avente oggetto a quella odierna. In tale sentenza, dopo il richiamo all'ordinanza di assegnazione mediante la quale lo stesso Giudice dell'esecuzione aveva dato atto che il debitore originario nelle procedure definite con le ordinanze di assegnazione azionate a fondamento degli atti di intervento è il fallimento è stato chiarito al riguardo Pt_4 quanto segue: “nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un pagamento effettuato in favore di un soggetto creditore della fallita, con denaro della stessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi intrapresi nei confronti della Regione
Sicilia-Assessorato e di nella veste di terzi pignorati. Controparte_6 Controparte_2
Poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore, l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 L.F.”. Tale sentenza (analoga all'ulteriore precedente di codesto Ufficio costituito dalla sentenza n. 41/2021) richiama espressamente Cass. civ., Sez. VI, n. 1227/2016, secondo cui “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44
l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta 'salvo esazione', non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”.
In maniera analoga rispetto ai precedenti citati, nel caso in esame il pagamento è stato effettuato in data 29.11.2017, successivamente alla dichiarazione di fallimento (25.09.2017), dal debitor debitoris ( ) con mezzi Controparte_3 provenienti dal patrimonio dell'ente fallito, in violazione del principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia, si ribadisce, costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni.
Sul punto, non risulta dirimente l'eccezione sollevata dalla convenuta Controparte_1 relativamente alla mancanza del presupposto per l'esercizione dell'azione di ineffcacia ex art. 44
l.f., ovverosia la violazione della par condicio creditorum. Invero, la violazione del predetto principio è insita nel pagamento e connaturata al momento della sua esecuzione, successivamente alla dichiarazione di fallimento e, pertanto, in una fase in cui la massa fallimentare (sia attiva che passiva) deve ritenersi cristallizzata.
Infine, va osservato, per completezza, che dalla documentazione in atti si evince che il pagamento (bonifico del 29.11.2017) è stato eseguito con denaro dell' e non della Pt_4 CP_3 come invece eccepito dall'Assessorato della . Controparte_3 Controparte_3
Ed infatti, per un verso, le ordinanze di assegnazione del 13.05.2017 e del 04.11.2017 rispettivamente del Tribunale di Catania e del Tribunale di Palermo – in forza delle quali è stato eseguito il pagamento in contestazione – hanno accertato, a monte, l'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato (Assessorato) all'erogazione dei finanziamenti per l'attività di formazione erogata dall' (a sua volta debitrice di ) e, per altro verso, la non ha Pt_4 Controparte_1 CP_3
provato che il pagamento sia stato effettuato con fondi regionali.
In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda principale e deve dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 44 l.f., del pagamento ricevuto da in data 29.11.2017, con conseguente Controparte_1 condanna della convenuta , in solido con l' Controparte_1 Controparte_3
, alla restituzione dell'importo complessivamente ricevuto di
[...] euro 24.752,54 (pari a euro 20.182,86 oltre ritenuta d'imposta).
Quanto agli effetti restitutori va osservato che, sebbene l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. vada esperita nei confronti dell'PI ( ), nella fattispecie in esame l'obbligo va Controparte_1 esteso anche al terzo debitore ( Controparte_3
).
[...]
Sul punto va richiamato ancora una volta il condiviso orientamento di questo Tribunale, espresso dalla sentenza n. 5059/2022 sopra citata, sull'obbligo restitutorio gravante in solido sull'PI ed il debitor debitoris, la cui motivazione (in linea con la giurisprudenza di legittimità), si riporta di seguito, per la parte di rilievo: “sebbene l'azione di inefficacia del pagamento ex art. 44 L.F. vada di norma esperita nei confronti dell'PI, in fattispecie come quella di cui all'odierno procedimento, l'obbligo restitutorio (deve) essere esteso anche al terzo pignorato (nel caso di specie, Regione Sicilia). In tal senso anche la recente sentenza n. 10867 resa dalla di Cassazione
l'8 giugno 2020. La Suprema Corte individua quale presupposto della condanna anche del debitor debitoris, il fatto che lo stesso, pagando nelle mani dell'PI, laddove l'ordinanza di assegnazione sia successiva al fallimento - ed, in quanto tale, inidonea ad incidere sui rapporti tra la fallita e la sua debitrice - non comporterebbe il venir meno del suo debito nei confronti della fallita;
laddove invece fosse precedente (come accaduto nel caso de quo) l'atto sarebbe assimilabile ad un pagamento da parte del debitor debitoris nelle mani del fallito, in quanto in astratto idoneo ad estinguere il rapporto di provvista che li lega. 'In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che, se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento' (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
5994 del 14 marzo 2011). Nel caso di specie, il pagamento oggetto di causa è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dal curatore. 'In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes'
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007). Pertanto, il pagamento eseguito da parte del debitor debitoris (nel caso de quo, l'Assessorato) estinguendo il debito nei confronti del fallito, è assimilabile al pagamento eseguito direttamente dal fallito;
ne consegue
l'inefficacia ex art. 44, 2° comma del predetto pagamento, che deve essere oggetto di restituzione - in solido - da parte dell'PI e da parte del debitor debitoris”.
Va infine precisato che la questione dell'accantonamento, con conseguente diminuzione delle somme da restituire, prospettata dalla convenuta con la memoria del 16.01.2025 è CP_1
irrilevante ai fini della decisione, in quanto gli accantonamenti eseguiti non inciderebbero comunque sull'efficacia della domanda odierna, anche qualora si ritenesse l'allegazione ammissibile.
In conclusione – assorbito l'esame delle domande subordinate avanzate dalla curatela attrice –
e l' Controparte_1 Controparte_3
devono essere condannati, in solido, a corrispondere al fallimento la somma di
[...] Pt_4
euro 24.752,54, oltre interessi legali.
Quanto agli accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda revocatoria o di inefficacia ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n.
27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle
Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.
Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn.12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte
(infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma che le parti convenute vengono condannate a restituire, devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi nel giorno 10.08.2021 per e nel giorno 08.07.2021 per l'Assessorato (rispettive date di perfezionamento Controparte_1 della notifica dell'atto di citazione).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico dei convenuti ed Controparte_1 Controparte_3
e vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014,
[...]
in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche esaminate (non innovative, nell'alveo delle azioni promosse dalla curatela attrice), del carattere documentale del giudizio e della modalità di assunzione della decisione. Nei rapporti tra la curatela attrice e la convenuta tenuto conto della rinuncia e della Controparte_2
richiesta congiunta sulle spese, viene infine disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8858/2020, così decide: - dichiara l'estinzione parziale del procedimento con riferimento alle domande avanzate dalla curatela del fallimento nei confronti di Pt_4 Controparte_2
- dichiara l'inefficacia ex art. 44 l. fall., nei confronti del fallimento del pagamento Pt_4 dell'importo di euro 24.752,54 eseguito nei confronti di in data Controparte_1
29.11.2017;
- condanna e l' Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
della , in solido, a corrispondere al fallimento la somma di euro Controparte_3 Pt_4
24.752,54, oltre interessi legali a decorrere da giorno 10.08.2021 per e da Controparte_1 giorno 08.07.2021 per l'Assessorato suddetto;
- condanna e l' Controparte_1 CP_3 Controparte_3 [...]
, in solido, a corrispondere al fallimento le spese di lite, Controparte_3 Pt_4
quantificate in euro 2.540,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra fallimento e Pt_4 Controparte_2
Catania, 19/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone