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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1149/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SERGIO US, FRANCESCO SCOZZAFAVA e TT US
Appellante
E
Controparte_1
Avv. VITTORIO MESSA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
182/2022 pubblicata in data 12/01/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in appello, ex artt. 38, co 3, d.lgs. n. 18/2006 e 433
c.p.c., ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe con la quale il primo giudice, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto del 17.6.2019, con il quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 38 D.lvo
198/2006, aveva accertato la discriminatorietà della condotta aziendale posta in essere nei confronti della dipendente CP_1 ordinando l'immediata cessazione e condannando la società al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00, ha così statuito:
“Rigetta l'opposizione nei limiti di cui in motivazione;
condanna la società alla rifusione nei confronti della 2/3 delle spese di Parte_3 lite liquidati in € 3.000,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti il residuo 1/3”.
2. Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
4. Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, in data 6.10.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta per sentir dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate, avendo conciliato la controversia e l'intero contenzioso tra loro pendente innanzi alla
Commissione di certificazione dell' La Sapienza, come da Parte_4 verbale di conciliazione depositato.
5. Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione stragiudiziale.
2 6 L'accordo, con carattere transattivo, generale e novativo definisce ogni controversia pendente tra le parti riconducibile al rapporto di lavoro in lite dedotto, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, a spese compensate, stante l'esito del giudizio e la volontà espressa dalle parti in tal senso, come trasfusa nell'atto transattivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Roma, 21/10/2025
Il Presidente Estensore
NA LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. NA LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1149/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SERGIO US, FRANCESCO SCOZZAFAVA e TT US
Appellante
E
Controparte_1
Avv. VITTORIO MESSA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
182/2022 pubblicata in data 12/01/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in appello, ex artt. 38, co 3, d.lgs. n. 18/2006 e 433
c.p.c., ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe con la quale il primo giudice, pronunciando sull'opposizione avverso il decreto del 17.6.2019, con il quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 38 D.lvo
198/2006, aveva accertato la discriminatorietà della condotta aziendale posta in essere nei confronti della dipendente CP_1 ordinando l'immediata cessazione e condannando la società al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00, ha così statuito:
“Rigetta l'opposizione nei limiti di cui in motivazione;
condanna la società alla rifusione nei confronti della 2/3 delle spese di Parte_3 lite liquidati in € 3.000,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti il residuo 1/3”.
2. Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
4. Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, in data 6.10.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta per sentir dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate, avendo conciliato la controversia e l'intero contenzioso tra loro pendente innanzi alla
Commissione di certificazione dell' La Sapienza, come da Parte_4 verbale di conciliazione depositato.
5. Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione stragiudiziale.
2 6 L'accordo, con carattere transattivo, generale e novativo definisce ogni controversia pendente tra le parti riconducibile al rapporto di lavoro in lite dedotto, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, a spese compensate, stante l'esito del giudizio e la volontà espressa dalle parti in tal senso, come trasfusa nell'atto transattivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Roma, 21/10/2025
Il Presidente Estensore
NA LA
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