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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 13 Febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2330/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Salvati Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Casillo.
RESISTENTE
E
- in persona del legale rapp.te p., rappresentato e difeso dall'avv. NN Oliva CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA EX ART 102 C.P.C.
Avente ad oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore e pagamento Tfr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07 Maggio 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente esercente attività di ristorazione, con contratto a tempo determinato e part time dal 30.12.2016 al 18.07.2018; di essere stato inquadrato nel VI livello del CCNL di settore, Pubblici Servizi, con mansioni di addetto alla sala e/o cameriere semplice;
di
1 avere lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a scelta;
di avere lavorato dal lunedì al mercoledì dalle ore 18,00 alle 01,00 e dal giovedì alla domenica dalle ore 18,00 alle 3,00 e, dal mese di settembre 2017, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle 15,30
e dalle 18,30 alle 01,00; di avere percepito € 45,00 al giorno in contanti;
ha dedotto, altresì, di avere sempre svolto le mansioni di direttore di sala, ascrivibili al III livello del CCNL di categoria;
di essere stato licenziato in data 18.07.2018; di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, differenze retributive per lavoro straordinario, 13^ e la 14^ mensilità, l'indennità per ferie non godute, ex festività, indennità di mancato preavviso e il TFR.
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel livello III del CCNL di riferimento e condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma totale di € 19.547,29, a titolo di differenze retributive ed € 2.214,20 a titolo di TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la resistente, preliminarmente, ha eccepito la nullità e inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c n° 3 e 4, e, nel merito, ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. CP_ Si è costituito ritualmente l' a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
e ha chiesto l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta l'acquisizione della documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va chiarito che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414
c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e/o causa pretendi.
Nel caso di specie è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo sufficientemente specificati petitum e causa petendi.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
2 In primo luogo, va detto che dagli atti di causa (contratti di lavoro, certificato Unilav, estratto contributivo, prospetti buste paga) si evince l'intercorrenza tra le parti di due rapporti di lavoro subordinato, ed in particolare, di un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale dal 30.12.2016 al 28.08.2017 con inquadramento nel VI livello del CCNL –
Ristorazione e Turismo, e un secondo contratto di lavoro a tempo determinato e part time dal
29.09.2017 al 28.02.2018, data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sempre con medesimo inquadramento, cessato per licenziamento in data 18.07.2018.
Le doglianze del ricorrente investono l'effettivo orario di lavoro prestato, l'inquadramento contrattuale ricevuto, la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria, il mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
Con riferimento al maggior orario di lavoro rivendicato, vale la pena richiamare al riguardo il consolidato e rigoroso orientamento della Suprema Corte in tema di prova in ordine al lavoro straordinario, secondo il quale “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003
Presidente: Mercurio E. Estensore: Capitanio N. P.M. Gialanella A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha pure affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_3
3 Con riferimento, invece, alla doglianza sull'inquadramento contrattuale rivendicato, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al III livello del CCNL invocato e precisamente direttore di sala, maitre, occupandosi di gestire in prima persona e completa autonomia il coordinamento di un gruppo di due o tre cameriere, dando loro direttive sulla gestione della intera sala.
Premesso che l'onere della prova sia in ordine al maggior orario di lavoro asseritamente svolto, sia in ordine allo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto grava su parte attrice, occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate.
All'udienza del 24 maggio 2023, è stato escusso il primo teste di parte ricorrente, il sig. Tes_1
il quale ha dichiarato: “ ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto anche
[...]
io ho lavorato per Biffi Tavern sita in Nola alla via On. F. Napolitano da poco dopo l'apertura del locale anche se non riesco a ricordare quando fino alle mie dimissioni rassegnate in data 21.04.2019.
Mi sono dimesso perché avevo terminato gli studi e dovevo intraprendere la mia carriera da informatico.
ADr: Non ho fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Ero cameriere addetto alla sala ed ero uno dei responsabili della sala insieme al ricorrente.
ADr: Quando parlo di responsabile di sala intendo dire che oltre a svolgere le mansioni a noi assegnate coordinavamo un gruppo di tre o quattro camerier nel senso che davamo loro direttive in ordine al da farsi.
ADR: Questo valeva sia per me che per il ricorrente.
ADr: Il sig. ha iniziato a lavorare qualche settimana dopo l'inizio del mio rapporto di lavoro. Pt_1
ADr: IL mio rapporto di lavoro era stato formalizzato ma per un numero di ore inferiore a quelle che osservavo settimanalmente.
4 ADR: Lavoravo il venerdì , sabato e domenica dalle 18.00 fino a chiusura del locale che avveniva tra le due e le tre di notte. MI è capitato di fare delle sostituzioni anche durante la settimana oppure dare una mano per degli eventi particolari, ma di regola lavoravo solo venerdì, sabato e domenica.
ADR: Il ricorrente lavorava tutta la settimana. Conosco questa circostanza in quanto se ne parlava tra colleghi e l'ho visto tutte le volte in cui ho lavorato durante la settimana. A volte quando ero libero durante la settimana mi recavo al locale a salutare i miei colleghi e lo vedevo.
ADr: SE non sbaglio quando io mi sono dimesso il ricorrente già non lavorava più perché si era dimesso poco prima.
ADR: Quando mi è capitato di lavorare durante la settimana l'inizio del lavoro era sempre alle 18.00
, mentre la fine poteva variare dalle 24.30 fino all'una. Questo valeva per tutti compreso il ricorrente.
ADR: Sia io che il ricorrente eravamo autonomi nello svolgimento del lavoro, nel senso che, oltre a prendere le ordinazioni al tavolo ed eravamo gli unici a poterlo farlo e coordinavamo gli altri camerieri prendevamo anche prenotazioni telefoniche e facevamo riferimento a nostro datore id lavoro solo per comunicare qualcosa che non andava, come una sedia o un tavolo rotti, frigorifero che non funzionava a pieno regime.
ADR: Che io sappia il ricorrente, come anche gli altri colleghi, avevano un giorno di riposo a settimana a rotazione tra il lunedì e il giovedì. Conosco questa circostanza in quanto riferitami dallo stesso ricorrente e dagli altri colleghi.
ADR: Il ricorrente mi riferiva di percepire euro 45 per ogni giornata di lavoro.
ADR: Venivamo retribuiti settimanalmente da alla cassa del locale uno alla volta. Persona_1
Per_ ADr: Oltre a noi vi era una ragazza di nome , che erano cameriere, NN che a volte era Per_2
runner a volte addetta alle bibite, lo chef , la lavapiatti NNmaria . Persona_4
All'udienza del 13 marzo 2024, è stato escusso il primo teste di parte resistente, il sig. Per_1
, il quale ha riferito: “ADr: Sono dipendente della resistente dal dicembre del 2016 con
[...]
mansioni di addetto alla sala. Mi occupo di prendere le comande, gestire la sala dalla preparazione all'accoglienza dei clienti.
ADr: Lavoro presso la sede d Nola alla via On. F. Napolitano e le mie mansioni sono state sempre le stesse sin dall'assunzione.
ADr: Lavoro dalle 18.30 /.19.00 fino alle 23.30. Nel fine settimana lavoro fino alle 24.00.
ADR: Lavoro tutti i giorni con un giorno di riposo a settimana coincidente di regola con il martedì.
ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, perché quando venne a chiedere lavoro parlò proprio con me.
ADr: Ha iniziato a lavorare a fine dicembre del 2016 e ha lavorato per circa sette otto mesi fino ad agosto del 2017, poi andò fuori a lavorare anche se non so dove e poi quando ritornò a fine settembre
5 del 2017 chiese di ritornare a lavorare e ha lavorato fino a luglio del 2018. Non so per quali motivazioni il suo rapporto di lavoro è cessato.
ADr: Il ricorrente si occupava di servire le pietanze ai tavoli e di sparecchiare a fine pasto.
ADr: Il ricorrente non ha mai svolto le mie mansioni.
ADr: Il ricorrente non osservava il mio stesso orario di lavoro, ma arrivava quando la sala era già pronta, vale a dire intorno alle ore 19.00. A dava via prima di me perché che io sappia svolgeva anche un altro lavoro. Andava via alle ore 22.00 e a partire da quell'ora lo sostituivo io nella gestione delle comande e della pulizia dei tavoli.
ADr: Il ricorrente lavorava tutti i giorni. Preciso che anche io attualmente ho un giorno di riposo a all'epoca dei fatti no lo avevo nemmeno io.
ADR: Conosco il quale ha lavorato per la resistente più o meno nello stesso Testimone_1
periodo in cui ha lavorato anche il ricorrente. Il circa una o due volte a Parte_2
settimana svolgendo le medesime mansioni del ricorrente. Lui lavorava fino alle 23.00/23.30 e iniziava alle 19.00.
Sempre in quel periodo veniva a trovarci spesso perchè abitava vicino al ristorante e veniva a prendere una birra.
All'udienza del 24 aprile 2024, è stato sentito il secondo teste di parte resistente, la sig.ra la quale ha riferito: “ADR: Sono dipendente della resistente dall'epoca di Testimone_2
apertura del locale avventa nel 2016. Svolgo mansioni di aiuto cucina. Aiuto lo chef, mi occupo della preparazione della sala, nel senso che pulisco e apparecchio, mi occupo anche della pulizia della cucina.
ADr: io lavoro dalle 18.00 – 18.30 fino al 22.30/23.00, questo tutti i giorni tranne uno di riposo, che scelgo io ma non coincide mai con il sabato e la domenica. IL sabato posso terminare la mia giornata una mezz'ora più tardi perchè viene più gente, ma gli negli altri giorni non termino mai di lavorare oltre le 23.00.
ADR: Conosco il ricorrente il quale ha lavorato presso il locale a partire da un po' di tempo dopo
l'apertura e fino a prima dell'estate del 2017. Che io ricordi si è dimesso perchè voleva fare altre esperienze.
ADr: Lui era un cameriere e serviva i piatti a tavola.
ADr: All'epoca il responsabile di sala era . Lavora ancora per la resistente. Persona_1
ADr: Il ricorrente iniziava a lavorare intorno alle 19.00/19.30 e terminava intorno alle 22.30 / 23.00; anzi a volte andava anche via prima. Il sabato il ricorrente andava via sempre una mezz'ora prima di noi verso le 23.00/23.30, perché ci diceva di essere impegnato in latra attività lavorativa, anche se non ricordo che tipo di attività facesse.
6 ADR: Anche lui lavorava tutti i giorni tranne un giorno di riposo.
ADR: Ricordo di un ragazzo di nome , il quale pure ha lavorato per la resistente Testimone_1
come cameriere più o meno nello stesso periodo in cui ha lavorato anche il ricorrente. Entrambi osservavano gi stessi orari e anche il il sabato terminava una mezz'ora prima come il Tes_1
ricorrente.
All'udienza del 29 maggio 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, la sig.ra la quale ha dichiarato: ”Ho lavorato per la resistete nel 2016 da dicembre fino a Tes_3
dicembre 2018 se ben ricordo. ADr: Ero cameriera addetta ai tavoli. Il mio rapporto di lavoro era formalizzato. ADR: Lavoravo dalle 18.30 fino all'una e mezza in quanto lavoravo solo nel weekend,
e per la precisione venerdì, sabato e domenica. ADR: Conosco il ricorrente da circa dieci anni.
Siamo amici. Fu lui a presentarmi ad perché aveva bisogno di una cameriera. Persona_1
ADr: Il mio rapporto di lavoro è cessato per mie dimissioni perché non mi trovavo bene. Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Il ricorrente accoglieva i clienti, raccoglieva le ordinazioni e serviva anche ai tavoli ma solo quando c'era molta affluenza. Preciso che quando c'ero io vi era sempre molta affluenza in quanto si trattava del weekend quindi l'ho sempre visto anche servire ai tavoli.
ADr: Che io sappia il ricorrente lavorava anche durante la settimana.
ADr: Eravamo amici e quindi lui mi diceva che lavorava tutta la settimana con un giorno di riposo.
ADr: Quando lavoravamo insieme nel weekend anche lui andava via con me all'una e mezza.
Conosco questa circostanza in quanto andavamo via insieme.
ADr: Io e il ricorrente abbiamo rassegnato le dimissioni lo stesso giorno.
Per_ ADR: Oltre a me come cameriera vi erano altre due ragazze di nome NN e . Poi vi era Tes_1
che svolgeva le stesse mansioni del ricorrente.
ADR: Il ricorrente ci diceva cosa dovevamo fare, come ad esempio ci cimava se dovevamo sparecchiare un tavolo, se aveva bisogno di aiuto, etc..
Orbene, non può non evidenziarsi la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca di tutte le deposizioni dei testi escussi. Iniziando dalle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, ex dipendenti della resistente, va rilevato che entrambi, pur lavorando solo il venerdì, sabato e domenica, non sono stati univoci nell'indicare i giorni lavorati, nonché gli orari di inizio e di fine lavoro osservati dal ricorrente, in quanto, mentre, la teste ha riferito che entrambi lavoravano dalle Tes_3
18.30 fino alle ore 1:30 circa, il teste , invece, ha dichiarato che entrambi Testimone_4
lavoravano durante il weekend dalle 18.00 fino alle ore 3.00. Lo stesso teste ha, poi, Tes_1
dichiarato che durante la settimana il ricorrente terminava la sua giornata lavorativa intorno alle
24.30. Entrambe le testimonianze, dunque, non solo si contraddicono tra di loro con riferimento agli
7 orari di inizio e fine lavoro, ma si contraddicono anche rispetto alle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo, dove il ricorrente ha allegato di avere osservato un orari di lavoro articolato dalle ore
18.00 all'una dal lunedì al mercoledì e dalle 18.00 alle tre dal giovedì alla domenica.
Altra circostanza che inficia la attendibilità della teste è la dichiarazione Tes_3
secondo la quale avrebbe rassegnato le dimissioni lo stesso giorno del ricorrente, cioè a dicembre
2018, mentre dalla documentazione agli atti (certificato Unilav), è emerso che il ricorrente ha lavorato fino al 18.07.2018, data di cessazione del rapporto lavorativo a causa di licenziamento.
Ugualmente contraddittorie tra loro sono risultate le testimonianze rese dai testi di parte resistente.
Il teste , dipendente della stessa, con mansioni di addetto alla sala, ha riferito Persona_1
che il ricorrente lavorava dalle 19:00, ora di arrivo in sala, fino alle 22:00 poiché impegnato a lavorare anche presso altro locale.
La teste dipendente della resistente dal 2016, con mansioni di aiuto Testimone_2
chef, ha riferito, invece, che il ricorrente lavorava dalle 19:00/19.30 fino alle 22:30 /23:00, e il sabato andava sempre prima poiché impegnato a lavorare altrove.
L'evidente contraddittorietà tra le deposizioni rese, nonchè la loro lacunosità e genericità con riferimento al maggior orario asseritamente osservato, non consente di raggiungere una prova rigorosa dell'effettivo svolgimento di un numero di ore lavorative superiore a quello contrattuale dedotto in ricorso, gravante su parte ricorrente.
Nessuna prova è stata raggiunta anche con riferimento circa il presunto lavoro svolto dal ricorrente presso la resistente da settembre 2017, anche a pranzo, dal lunedì alla domenica, dalle ore
10:00 alla 15:30, giacché nessuno dei testi sentiti ne ha fatto menzione.
Conseguentemente, la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive basata sull'asserito maggiore orario svolto, deve essere respinta, così come deve essere respinta la domanda CP_ di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale nei confronti dell' in relazione alla quantità del lavoro asseritamente prestato.
Per quanto concerne, invece, l'inquadramento contrattuale rivendicato, dal contenuto delle deposizioni rese, non è emersa la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle del 3° livello del
CCNL di settore e cioè: “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate “.
Inattendibile risulta, al riguardo, la deposizione del teste , quando ha Testimone_4
riferito di avere svolto, unitamente al ricorrente, anche le mansioni di coordinatore e responsabile di sala, impartendo direttive ai camerieri.
8 La stessa teste di parte ricorrente teste infatti, dopo aver riferito che il ricorrente Tes_3
accoglieva i clienti, raccoglieva le ordinazioni e serviva anche ai tavoli ma solo quando c'era molta affluenza, ha poi dichiarato che nel locale vi era sempre molta affluenza per cui l'ha sempre visto serve ai tavoli.
Non è emerso, dunque, lo svolgimento di mansioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa, bensì di mansioni di natura meramente esecutiva.
Appare congruo, pertanto, l'inquadramento nel 6°livello del CCNL di settore, a cui sono adibiti “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali,” tra cui il commis di sala.
Quanto alle differenze retributive invocate a titolo di retribuzione ordinaria, parte ricorrente ha dedotto di avere percepito, a titolo di retribuzione ordinaria, una retribuzione inferiore a quella spettante e di non aver percepito tredicesima, quattordicesima e TFR.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive per lavoro ordinario deve essere respinta in quanto formulata da parte ricorrente solo in relazione al superiore inquadramento rivendicato. Le somme indicate nei conteggi come percepite sono, infatti, conformi alle tabelle retributive del CCNL acquisito in corso di causa in relazione al livello di inquadramento e all'orario di lavoro contrattualmente stabiliti tra le parti.
Per quanto concerne il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità, parte resistente ha eccepito il pagamento delle somme così come risultanti dai prospetti paga agli atti.
Il merito della causa investe, allora, la ben nota questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati. In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950;
Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484 est. Frisina). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n.
4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione
9 del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo – la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza. In particolare, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che anche la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti, la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione Sezione Lavoro n. 6267 del 24 giugno 1998,
Pres. Rel. Figurelli). Laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli Per_5
elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dalla ricorrente), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001;
1150/1994, citt.). Nel caso in esame, i prospetti paga depositati da parte resistente non risultano sottoscritti per quietanza, per cui possono costituire prova, al più, dell'avvenuta ricezione dei prospetti stessi, ma non delle somme in essi indicate.
Per tal ragioni, la parte resistente va condannata al pagamento delle mensilità aggiuntive ( tredicesima e quattordicesima mensilità). Per quanto concerne il TFR, la resistente ha prodotto due bonifici bancari attestanti il pagamento di un importo a tale titolo pari ad euro 280,00.
Sulla base delle stesse risultanze contabili dei prospetti paga e delle certificazioni uniche depositate agli atti, parte ricorrente è ancora creditore, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 1.376,56, di cui euro 227,82 a titolo di TFr, oltre accessori come per legge.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
10 CP_ Spese compensate nei confronti dell' stante l'integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie in parte a domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 1.376,56, di cui euro 227,82 a titolo di
TFr, oltre interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- rigetta la domanda di condanna di parte resistente alla regolarizzazione dei versamenti dei
CP_ contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell'
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 875,33,99, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_
- compensa le spese nei confronti dell'
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 13 Febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2330/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Salvati Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Casillo.
RESISTENTE
E
- in persona del legale rapp.te p., rappresentato e difeso dall'avv. NN Oliva CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA EX ART 102 C.P.C.
Avente ad oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore e pagamento Tfr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07 Maggio 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente esercente attività di ristorazione, con contratto a tempo determinato e part time dal 30.12.2016 al 18.07.2018; di essere stato inquadrato nel VI livello del CCNL di settore, Pubblici Servizi, con mansioni di addetto alla sala e/o cameriere semplice;
di
1 avere lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a scelta;
di avere lavorato dal lunedì al mercoledì dalle ore 18,00 alle 01,00 e dal giovedì alla domenica dalle ore 18,00 alle 3,00 e, dal mese di settembre 2017, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle 15,30
e dalle 18,30 alle 01,00; di avere percepito € 45,00 al giorno in contanti;
ha dedotto, altresì, di avere sempre svolto le mansioni di direttore di sala, ascrivibili al III livello del CCNL di categoria;
di essere stato licenziato in data 18.07.2018; di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, differenze retributive per lavoro straordinario, 13^ e la 14^ mensilità, l'indennità per ferie non godute, ex festività, indennità di mancato preavviso e il TFR.
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel livello III del CCNL di riferimento e condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma totale di € 19.547,29, a titolo di differenze retributive ed € 2.214,20 a titolo di TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la resistente, preliminarmente, ha eccepito la nullità e inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c n° 3 e 4, e, nel merito, ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. CP_ Si è costituito ritualmente l' a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
e ha chiesto l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta l'acquisizione della documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va chiarito che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414
c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e/o causa pretendi.
Nel caso di specie è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo sufficientemente specificati petitum e causa petendi.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
2 In primo luogo, va detto che dagli atti di causa (contratti di lavoro, certificato Unilav, estratto contributivo, prospetti buste paga) si evince l'intercorrenza tra le parti di due rapporti di lavoro subordinato, ed in particolare, di un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale dal 30.12.2016 al 28.08.2017 con inquadramento nel VI livello del CCNL –
Ristorazione e Turismo, e un secondo contratto di lavoro a tempo determinato e part time dal
29.09.2017 al 28.02.2018, data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sempre con medesimo inquadramento, cessato per licenziamento in data 18.07.2018.
Le doglianze del ricorrente investono l'effettivo orario di lavoro prestato, l'inquadramento contrattuale ricevuto, la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria, il mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
Con riferimento al maggior orario di lavoro rivendicato, vale la pena richiamare al riguardo il consolidato e rigoroso orientamento della Suprema Corte in tema di prova in ordine al lavoro straordinario, secondo il quale “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003
Presidente: Mercurio E. Estensore: Capitanio N. P.M. Gialanella A.)
Sempre in tale prospettiva, la Cassazione ha pure affermato: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione) Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
Presidente: Roselli F. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. . CP_3
3 Con riferimento, invece, alla doglianza sull'inquadramento contrattuale rivendicato, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al III livello del CCNL invocato e precisamente direttore di sala, maitre, occupandosi di gestire in prima persona e completa autonomia il coordinamento di un gruppo di due o tre cameriere, dando loro direttive sulla gestione della intera sala.
Premesso che l'onere della prova sia in ordine al maggior orario di lavoro asseritamente svolto, sia in ordine allo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto grava su parte attrice, occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate.
All'udienza del 24 maggio 2023, è stato escusso il primo teste di parte ricorrente, il sig. Tes_1
il quale ha dichiarato: “ ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto anche
[...]
io ho lavorato per Biffi Tavern sita in Nola alla via On. F. Napolitano da poco dopo l'apertura del locale anche se non riesco a ricordare quando fino alle mie dimissioni rassegnate in data 21.04.2019.
Mi sono dimesso perché avevo terminato gli studi e dovevo intraprendere la mia carriera da informatico.
ADr: Non ho fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Ero cameriere addetto alla sala ed ero uno dei responsabili della sala insieme al ricorrente.
ADr: Quando parlo di responsabile di sala intendo dire che oltre a svolgere le mansioni a noi assegnate coordinavamo un gruppo di tre o quattro camerier nel senso che davamo loro direttive in ordine al da farsi.
ADR: Questo valeva sia per me che per il ricorrente.
ADr: Il sig. ha iniziato a lavorare qualche settimana dopo l'inizio del mio rapporto di lavoro. Pt_1
ADr: IL mio rapporto di lavoro era stato formalizzato ma per un numero di ore inferiore a quelle che osservavo settimanalmente.
4 ADR: Lavoravo il venerdì , sabato e domenica dalle 18.00 fino a chiusura del locale che avveniva tra le due e le tre di notte. MI è capitato di fare delle sostituzioni anche durante la settimana oppure dare una mano per degli eventi particolari, ma di regola lavoravo solo venerdì, sabato e domenica.
ADR: Il ricorrente lavorava tutta la settimana. Conosco questa circostanza in quanto se ne parlava tra colleghi e l'ho visto tutte le volte in cui ho lavorato durante la settimana. A volte quando ero libero durante la settimana mi recavo al locale a salutare i miei colleghi e lo vedevo.
ADr: SE non sbaglio quando io mi sono dimesso il ricorrente già non lavorava più perché si era dimesso poco prima.
ADR: Quando mi è capitato di lavorare durante la settimana l'inizio del lavoro era sempre alle 18.00
, mentre la fine poteva variare dalle 24.30 fino all'una. Questo valeva per tutti compreso il ricorrente.
ADR: Sia io che il ricorrente eravamo autonomi nello svolgimento del lavoro, nel senso che, oltre a prendere le ordinazioni al tavolo ed eravamo gli unici a poterlo farlo e coordinavamo gli altri camerieri prendevamo anche prenotazioni telefoniche e facevamo riferimento a nostro datore id lavoro solo per comunicare qualcosa che non andava, come una sedia o un tavolo rotti, frigorifero che non funzionava a pieno regime.
ADR: Che io sappia il ricorrente, come anche gli altri colleghi, avevano un giorno di riposo a settimana a rotazione tra il lunedì e il giovedì. Conosco questa circostanza in quanto riferitami dallo stesso ricorrente e dagli altri colleghi.
ADR: Il ricorrente mi riferiva di percepire euro 45 per ogni giornata di lavoro.
ADR: Venivamo retribuiti settimanalmente da alla cassa del locale uno alla volta. Persona_1
Per_ ADr: Oltre a noi vi era una ragazza di nome , che erano cameriere, NN che a volte era Per_2
runner a volte addetta alle bibite, lo chef , la lavapiatti NNmaria . Persona_4
All'udienza del 13 marzo 2024, è stato escusso il primo teste di parte resistente, il sig. Per_1
, il quale ha riferito: “ADr: Sono dipendente della resistente dal dicembre del 2016 con
[...]
mansioni di addetto alla sala. Mi occupo di prendere le comande, gestire la sala dalla preparazione all'accoglienza dei clienti.
ADr: Lavoro presso la sede d Nola alla via On. F. Napolitano e le mie mansioni sono state sempre le stesse sin dall'assunzione.
ADr: Lavoro dalle 18.30 /.19.00 fino alle 23.30. Nel fine settimana lavoro fino alle 24.00.
ADR: Lavoro tutti i giorni con un giorno di riposo a settimana coincidente di regola con il martedì.
ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, perché quando venne a chiedere lavoro parlò proprio con me.
ADr: Ha iniziato a lavorare a fine dicembre del 2016 e ha lavorato per circa sette otto mesi fino ad agosto del 2017, poi andò fuori a lavorare anche se non so dove e poi quando ritornò a fine settembre
5 del 2017 chiese di ritornare a lavorare e ha lavorato fino a luglio del 2018. Non so per quali motivazioni il suo rapporto di lavoro è cessato.
ADr: Il ricorrente si occupava di servire le pietanze ai tavoli e di sparecchiare a fine pasto.
ADr: Il ricorrente non ha mai svolto le mie mansioni.
ADr: Il ricorrente non osservava il mio stesso orario di lavoro, ma arrivava quando la sala era già pronta, vale a dire intorno alle ore 19.00. A dava via prima di me perché che io sappia svolgeva anche un altro lavoro. Andava via alle ore 22.00 e a partire da quell'ora lo sostituivo io nella gestione delle comande e della pulizia dei tavoli.
ADr: Il ricorrente lavorava tutti i giorni. Preciso che anche io attualmente ho un giorno di riposo a all'epoca dei fatti no lo avevo nemmeno io.
ADR: Conosco il quale ha lavorato per la resistente più o meno nello stesso Testimone_1
periodo in cui ha lavorato anche il ricorrente. Il circa una o due volte a Parte_2
settimana svolgendo le medesime mansioni del ricorrente. Lui lavorava fino alle 23.00/23.30 e iniziava alle 19.00.
Sempre in quel periodo veniva a trovarci spesso perchè abitava vicino al ristorante e veniva a prendere una birra.
All'udienza del 24 aprile 2024, è stato sentito il secondo teste di parte resistente, la sig.ra la quale ha riferito: “ADR: Sono dipendente della resistente dall'epoca di Testimone_2
apertura del locale avventa nel 2016. Svolgo mansioni di aiuto cucina. Aiuto lo chef, mi occupo della preparazione della sala, nel senso che pulisco e apparecchio, mi occupo anche della pulizia della cucina.
ADr: io lavoro dalle 18.00 – 18.30 fino al 22.30/23.00, questo tutti i giorni tranne uno di riposo, che scelgo io ma non coincide mai con il sabato e la domenica. IL sabato posso terminare la mia giornata una mezz'ora più tardi perchè viene più gente, ma gli negli altri giorni non termino mai di lavorare oltre le 23.00.
ADR: Conosco il ricorrente il quale ha lavorato presso il locale a partire da un po' di tempo dopo
l'apertura e fino a prima dell'estate del 2017. Che io ricordi si è dimesso perchè voleva fare altre esperienze.
ADr: Lui era un cameriere e serviva i piatti a tavola.
ADr: All'epoca il responsabile di sala era . Lavora ancora per la resistente. Persona_1
ADr: Il ricorrente iniziava a lavorare intorno alle 19.00/19.30 e terminava intorno alle 22.30 / 23.00; anzi a volte andava anche via prima. Il sabato il ricorrente andava via sempre una mezz'ora prima di noi verso le 23.00/23.30, perché ci diceva di essere impegnato in latra attività lavorativa, anche se non ricordo che tipo di attività facesse.
6 ADR: Anche lui lavorava tutti i giorni tranne un giorno di riposo.
ADR: Ricordo di un ragazzo di nome , il quale pure ha lavorato per la resistente Testimone_1
come cameriere più o meno nello stesso periodo in cui ha lavorato anche il ricorrente. Entrambi osservavano gi stessi orari e anche il il sabato terminava una mezz'ora prima come il Tes_1
ricorrente.
All'udienza del 29 maggio 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, la sig.ra la quale ha dichiarato: ”Ho lavorato per la resistete nel 2016 da dicembre fino a Tes_3
dicembre 2018 se ben ricordo. ADr: Ero cameriera addetta ai tavoli. Il mio rapporto di lavoro era formalizzato. ADR: Lavoravo dalle 18.30 fino all'una e mezza in quanto lavoravo solo nel weekend,
e per la precisione venerdì, sabato e domenica. ADR: Conosco il ricorrente da circa dieci anni.
Siamo amici. Fu lui a presentarmi ad perché aveva bisogno di una cameriera. Persona_1
ADr: Il mio rapporto di lavoro è cessato per mie dimissioni perché non mi trovavo bene. Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Il ricorrente accoglieva i clienti, raccoglieva le ordinazioni e serviva anche ai tavoli ma solo quando c'era molta affluenza. Preciso che quando c'ero io vi era sempre molta affluenza in quanto si trattava del weekend quindi l'ho sempre visto anche servire ai tavoli.
ADr: Che io sappia il ricorrente lavorava anche durante la settimana.
ADr: Eravamo amici e quindi lui mi diceva che lavorava tutta la settimana con un giorno di riposo.
ADr: Quando lavoravamo insieme nel weekend anche lui andava via con me all'una e mezza.
Conosco questa circostanza in quanto andavamo via insieme.
ADr: Io e il ricorrente abbiamo rassegnato le dimissioni lo stesso giorno.
Per_ ADR: Oltre a me come cameriera vi erano altre due ragazze di nome NN e . Poi vi era Tes_1
che svolgeva le stesse mansioni del ricorrente.
ADR: Il ricorrente ci diceva cosa dovevamo fare, come ad esempio ci cimava se dovevamo sparecchiare un tavolo, se aveva bisogno di aiuto, etc..
Orbene, non può non evidenziarsi la contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca di tutte le deposizioni dei testi escussi. Iniziando dalle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, ex dipendenti della resistente, va rilevato che entrambi, pur lavorando solo il venerdì, sabato e domenica, non sono stati univoci nell'indicare i giorni lavorati, nonché gli orari di inizio e di fine lavoro osservati dal ricorrente, in quanto, mentre, la teste ha riferito che entrambi lavoravano dalle Tes_3
18.30 fino alle ore 1:30 circa, il teste , invece, ha dichiarato che entrambi Testimone_4
lavoravano durante il weekend dalle 18.00 fino alle ore 3.00. Lo stesso teste ha, poi, Tes_1
dichiarato che durante la settimana il ricorrente terminava la sua giornata lavorativa intorno alle
24.30. Entrambe le testimonianze, dunque, non solo si contraddicono tra di loro con riferimento agli
7 orari di inizio e fine lavoro, ma si contraddicono anche rispetto alle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo, dove il ricorrente ha allegato di avere osservato un orari di lavoro articolato dalle ore
18.00 all'una dal lunedì al mercoledì e dalle 18.00 alle tre dal giovedì alla domenica.
Altra circostanza che inficia la attendibilità della teste è la dichiarazione Tes_3
secondo la quale avrebbe rassegnato le dimissioni lo stesso giorno del ricorrente, cioè a dicembre
2018, mentre dalla documentazione agli atti (certificato Unilav), è emerso che il ricorrente ha lavorato fino al 18.07.2018, data di cessazione del rapporto lavorativo a causa di licenziamento.
Ugualmente contraddittorie tra loro sono risultate le testimonianze rese dai testi di parte resistente.
Il teste , dipendente della stessa, con mansioni di addetto alla sala, ha riferito Persona_1
che il ricorrente lavorava dalle 19:00, ora di arrivo in sala, fino alle 22:00 poiché impegnato a lavorare anche presso altro locale.
La teste dipendente della resistente dal 2016, con mansioni di aiuto Testimone_2
chef, ha riferito, invece, che il ricorrente lavorava dalle 19:00/19.30 fino alle 22:30 /23:00, e il sabato andava sempre prima poiché impegnato a lavorare altrove.
L'evidente contraddittorietà tra le deposizioni rese, nonchè la loro lacunosità e genericità con riferimento al maggior orario asseritamente osservato, non consente di raggiungere una prova rigorosa dell'effettivo svolgimento di un numero di ore lavorative superiore a quello contrattuale dedotto in ricorso, gravante su parte ricorrente.
Nessuna prova è stata raggiunta anche con riferimento circa il presunto lavoro svolto dal ricorrente presso la resistente da settembre 2017, anche a pranzo, dal lunedì alla domenica, dalle ore
10:00 alla 15:30, giacché nessuno dei testi sentiti ne ha fatto menzione.
Conseguentemente, la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive basata sull'asserito maggiore orario svolto, deve essere respinta, così come deve essere respinta la domanda CP_ di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale nei confronti dell' in relazione alla quantità del lavoro asseritamente prestato.
Per quanto concerne, invece, l'inquadramento contrattuale rivendicato, dal contenuto delle deposizioni rese, non è emersa la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle del 3° livello del
CCNL di settore e cioè: “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate “.
Inattendibile risulta, al riguardo, la deposizione del teste , quando ha Testimone_4
riferito di avere svolto, unitamente al ricorrente, anche le mansioni di coordinatore e responsabile di sala, impartendo direttive ai camerieri.
8 La stessa teste di parte ricorrente teste infatti, dopo aver riferito che il ricorrente Tes_3
accoglieva i clienti, raccoglieva le ordinazioni e serviva anche ai tavoli ma solo quando c'era molta affluenza, ha poi dichiarato che nel locale vi era sempre molta affluenza per cui l'ha sempre visto serve ai tavoli.
Non è emerso, dunque, lo svolgimento di mansioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa, bensì di mansioni di natura meramente esecutiva.
Appare congruo, pertanto, l'inquadramento nel 6°livello del CCNL di settore, a cui sono adibiti “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali,” tra cui il commis di sala.
Quanto alle differenze retributive invocate a titolo di retribuzione ordinaria, parte ricorrente ha dedotto di avere percepito, a titolo di retribuzione ordinaria, una retribuzione inferiore a quella spettante e di non aver percepito tredicesima, quattordicesima e TFR.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive per lavoro ordinario deve essere respinta in quanto formulata da parte ricorrente solo in relazione al superiore inquadramento rivendicato. Le somme indicate nei conteggi come percepite sono, infatti, conformi alle tabelle retributive del CCNL acquisito in corso di causa in relazione al livello di inquadramento e all'orario di lavoro contrattualmente stabiliti tra le parti.
Per quanto concerne il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità, parte resistente ha eccepito il pagamento delle somme così come risultanti dai prospetti paga agli atti.
Il merito della causa investe, allora, la ben nota questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati. In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950;
Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484 est. Frisina). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n.
4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione
9 del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo – la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza. In particolare, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che anche la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti, la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione Sezione Lavoro n. 6267 del 24 giugno 1998,
Pres. Rel. Figurelli). Laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli Per_5
elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dalla ricorrente), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001;
1150/1994, citt.). Nel caso in esame, i prospetti paga depositati da parte resistente non risultano sottoscritti per quietanza, per cui possono costituire prova, al più, dell'avvenuta ricezione dei prospetti stessi, ma non delle somme in essi indicate.
Per tal ragioni, la parte resistente va condannata al pagamento delle mensilità aggiuntive ( tredicesima e quattordicesima mensilità). Per quanto concerne il TFR, la resistente ha prodotto due bonifici bancari attestanti il pagamento di un importo a tale titolo pari ad euro 280,00.
Sulla base delle stesse risultanze contabili dei prospetti paga e delle certificazioni uniche depositate agli atti, parte ricorrente è ancora creditore, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 1.376,56, di cui euro 227,82 a titolo di TFr, oltre accessori come per legge.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
10 CP_ Spese compensate nei confronti dell' stante l'integrazione del contraddittorio ad opera del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie in parte a domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 1.376,56, di cui euro 227,82 a titolo di
TFr, oltre interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- rigetta la domanda di condanna di parte resistente alla regolarizzazione dei versamenti dei
CP_ contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell'
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 875,33,99, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_
- compensa le spese nei confronti dell'
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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