CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 456/2024 avverso la sentenza n. 247/2024 emessa dal
Tribunale di Savona, in data 19.03.2024
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Fasciolo, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il loro studio in Finale Ligure, Via Pertica 14 - APPELLANTE
Contro
in persona Controparte_1 del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cuomo Ulloa, elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova Via Assarotti 20/8 - APPELLATA
E contro in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giovanni Cuomo Ulloa, elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova Via Assarotti 20/8
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio vista declaratoria, riformare la sentenza n. 247/2024 emessa il 19.03.2024 dal Tribunale di Savona e notificata in data 20.03.2024, dichiarando tenuto e, conseguentemente, condannando
[...]
e al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali, ivi compresi il danno da vacanza rovinata, mediante pagamento della somma in favore del Signor , presso il domicilio Parte_1 eletto, da quantificarsi a seguito dell'espletanda CTU, per l'evento verificatosi all'interno della struttura in data 01.11.2021. Con vittoria di spese ed onorari Controparte_1 di causa di doppio grado di giudizio”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis e previe le declaratorie e pronunce meglio viste, respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
PER L'APPELLATA CP_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis e previe le declaratorie e pronunce meglio viste, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente sulle domande proposte dal Sig.
, con conseguente rigetto delle stesse, e comunque respingere l'appello Parte_1
avversario in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , premesso che in Parte_1
data 1.11.2021 era stato in visita presso il sito in e, in detta Controparte_1 CP_1
circostanza, cadeva a terra a causa di una colatura d'acqua (non visibile e neppure adeguatamente segnalata) proveniente dal soffitto dei locali, che aveva reso il pavimento scivoloso;
che, a seguito del sinistro, riportava la frattura di tibia e perone alla gamba sinistra, giudicata guaribile in giorni 30 salvo complicazioni, interrompendo la vacanza già programmata;
che, dalle lesioni subite, veniva giudicato guarito, con postumi da valutare, solo in data 09.05.2022; che, nonostante numerosi solleciti, non veniva risarcito;
ciò premesso conveniva avanti il Tribunale di Savona all'udienza del
01.02.2023, la e la er il ristoro dei danni. Controparte_1 CP_2
La si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto. Si costituiva anche la quale, preliminarmente, eccepiva di essere CP_2
priva di legittimazione passiva sulle domande attoree per carenza di azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nel merito, ne contestava comunque la fondatezza, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 183 VI c cpc, veniva ammessa la prova testimoniale, mentre non veniva ammessa la CTU medico legale sulle conseguenze lesive della caduta e, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Veniva pronunciata la sentenza gravata n' 247/2024, in data 19.03.2024, con la quale il
Tribunale di Savona rigettava la domanda e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava la carenza di legittimazione passiva di in CP_2
relazione alla domanda proposta direttamente nei suoi confronti da parte del danneggiato, dichiarando l'azione nei confronti di improcedibile e rigettata. Nel merito, il Tribunale osservava che non CP_2 era “dato sapere con precisione quale sia stata nella fattispecie la causa della perdita di equilibrio e della conseguente caduta dell'attore, avendo esso, nelle proprie difese, individuato tale causa dapprima nella presenza di acqua sulla pavimentazione della via pedonale di accesso al castello, e successivamente nella presenza sulla pavimentazione di una sostanza viscida non meglio specificata”
(cfr sentenza), evidenziando un contrasto fra la dinamica esposta nella citazione a pag. 1, dove si parla di una colonna d'acqua e a pag. 3, dove si parla di sostanza viscida presente sul pavimento.
L'audizione di due testimoni, che confermavano la presenza di una sostanza viscida sulla pavimentazione pedonale, era in contrasto con le dichiarazioni dello stesso che, nel corso Parte_1 dell'interrogatorio formale, aveva affermato che “sulla pavimentazione, al momento del sinistro, era presente solo acqua (“era acqua che cadeva dal soffitto da una botola e sul pavimento risultava viscida (erano dei lastroni di pietra)” (cfr sentenza). Sulla base di tali osservazioni, il Tribunale escludeva la presenza di sostanze scivolose dove era caduto l'attore e riteneva di escludere la responsabilità del custode, evidenziando: “la circostanza – dedotta dalla convenuta e confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria – “che la pavimentazione delle rampe di accesso è la pavimentazione originale del Castello, costituita da basoli antichi risalenti alla metà del 1400 e che
è soggetta a vincolo della Soprintendenza” (cfr il capo di prova n° 4 formulato nella memoria della convenuta redatta in data 17 maggio 2023) induce a ritenere del tutto verosimile che nel caso di specie non vi fosse la possibilità, per la Controparte_1
di adottare accorgimenti atti a rendere maggiormente sicura la rete viaria interna al castello
[...]
per i visitatori dello stesso;
6) che, ciò premesso, va ritenuto verosimile che nel caso di specie il sinistro de quo si sia verificato a causa della mancata adozione, da parte dell'attore, della dovuta prudenza e delle cautele necessarie e normalmente esigibili dall'utente di media diligenza;
7) che induce a propendere in tal senso la circostanza che il tratto di strada de quo era ben visibile in base alle condizioni di illuminazione verosimilmente esistenti al momento del sinistro (la teste Tes_1 ha infatti dichiarato che la caduta si è verificata “in prossimità dell'inizio della galleria”, e dunque in un punto che era illuminato dalla luce naturale proveniente dall'esterno), e ciò anche in considerazione del fatto che al momento del sinistro non vi era alcun ostacolo che impedisse la visuale nella direzione in cui procedeva l'attore; 8) che sempre nel senso della riconducibilità della caduta alla condotta incauta tenuta dall'attore va anche rilevato che il tratto viario pedonale de quo non è in alcun modo (e non era al momento del sinistro) caratterizzato da irregolarità – buche, avvallamenti, asperità del selciato, etc - tali da rendere pericolosa o anche solo difficoltosa la sua percorrenza (trattasi infatti di una rampa composta da gradini non particolarmente alti e caratterizzati da pedate assai ampie, che in quanto tali non possono assolutamente creare il pericolo del verificarsi di cadute a danno degli utenti che percorrano la rampa medesima con la dovuta attenzione); 9) che anche la circostanza che al momento del sinistro vi fosse acqua sulla pavimentazione della rampa non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano, considerato che il giorno in cui si è verificato il sinistro pioveva e che la rete viaria pedonale interna al Castello
Aragonese Di è costituita sia da tratti che corrono in pendenza all'interno di gallerie che da CP_1 tratti che corrono all'aperto, ciò che induce a ritenere che nella data del 1.11.2021 non solo nel tratto ove si è verificato il sinistro, ma in tutto il percorso pedonale interno al castello vi fosse la presenza di acqua;
- omissis –“ (cfr sentenza). Aggiungeva il Tribunale che, nello stesso biglietto di ingresso, vi era contenuto “uno specifico avvertimento proprio in ordine al pericolo di “danni derivanti dalla natura accidentata delle antiche strade interne”, ciò che avrebbe per l'appunto dovuto indurre nuovamente l'attore ad usare la massima cautela nel percorrere le strade medesime.”
(cfr sentenza). La domanda veniva rigettata per tali motivi.
Con atto di citazione 18.04.2024, proponeva appello al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: – errore in fatto ed in diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie al fine di escludere il nesso causale fra la presenza di acqua sulla pavimentazione tale da rendere viscida la stessa;
- errore in fatto ed in diritto nella ricostruzione del sinistro, sulla visibilità della pavimentazione scivolosa e sulla mancata diligenza dell'attore, attesa l'assenza di segnalazioni nonostante la consapevolezza del custode della pericolosità del terreno, acclarata dall'avviso sul biglietto di ingresso. Chiedeva la rivalutazione delle risultanze istruttorie,
l'ammissione di CTU medico legale sulle conseguenze lesive della caduta e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento dei danni. Vinte le spese dei due gradi.
Con comparse di costituzione 5.7.2024 si costituivano anche il e Controparte_1
la le quali contestavano la fondatezza dei motivi di appello. Chiedevano la CP_3
conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
La Corte, previa concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.02.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di
Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, che ha confermato: “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Inoltre, sul punto, Cassazione civile ordinanza n. 33212 2021 ha confermato che “in tema di art. 2051
c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.”
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel valutare l'istruttoria e nel ricostruire il fatto che aveva determinato l'evento lesivo da parte della sentenza, errori che avevano indotto il
Giudice di primo grado a respingere la domanda.
In particolare, il Tribunale aveva errato, secondo il conciso appello, sia nel ritenere che l'appellante poteva prevedere di scivolare in un giorno di pioggia, sia nel ritenere non provata l'esatta causa della caduta, non essendo stata individuata chiaramente la sostanza viscida presente sulla pavimentazione.
L'assunto è infondato.
Lo stato dei luoghi e le dichiarazioni dei testi consentono, infatti, di condividere la decisione del
Tribunale, laddove ha concluso che la caduta era evento agevolmente prevedibile ed evitabile, con una minima attenzione, da parte dell'appellante. La caduta è avvenuta su un fondo reso scivoloso dalla caduta di acqua piovane, così come riferito dall'appellante nell'interrogatorio formale “era acqua che cadeva dal soffitto da una botola e sul pavimento risultava viscida (erano lastroni di pietra)”. Trattandosi di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, esse valgono come confessione ed hanno valore di prova legale, superando, quindi, le dichiarazioni rese dalla teste , moglie del danneggiato, (che ha riferito di aver Tes_1
visto cadere il marito e, solo dopo, essersi accorta della presenza di una sostanza viscida “liquida, ferrugginosa” e che “la pavimentazione era molto antica”, come da verb. ud. 14.9.23) e dalla teste cognata del danneggiato, (che ha riferito di non aver visto cadere Testimone_2
l'appellante, e che “la sostanza era liquida, un pochino più scura del pavimento, che presentava altre macchie ma non so di che genere. Questa sostanza gocciolava piano piano dal soffitto, ma non ricordo la conformazione del soffitto”).
La presenza di acqua sul pavimento e la conseguente scivolosità era prevedibile: dall'esame dei documenti, anche fotografici, non contestati e riconosciuti da tutti i testi: emerge che il vialetto di accesso al castello si sviluppava in parte all'aperto ed in parte in gallerie e che il percorso dove è avvenuta la caduta, si trovava all'interno di una galleria naturale, sia pure in prossimità dell'entrata, con un soffitto roccioso non impermeabilizzato che presenta delle bucature nella roccia, mentre la pavimentazione, di antica realizzazione, sulle foto appare formata da lastre di pietra ben allineate ed uniformi, senza anomalie.
Non solo: la presenza di acqua era agevolmente visibile. Dalle testimonianze delle Sig.re nel Tes_1 punto dove sarebbe caduto l'appellante, la sostanza era di un colore più scuro e “ferrugginosa”, per cui stante la discromia con il resto della pavimentazione, il danneggiato avrebbe potuto e dovuto osservare tale situazione ed evitarla. Lo stesso appellante afferma di aver visto, sul punto in cui è passato, una colata di acqua proveniente dal soffitto e da una botola naturale. Avendo visto la colata, la normale diligenza esigibile avrebbe dovuto consigliare il passaggio fuori dalla zona della pavimentazione oggetto della colata di acqua, stante anche l'ampiezza dei gradoni in pietra.
A ciò deve aggiungersi che già sul biglietto di ingresso (doc. n' 1 attore in primo grado), vi è
l'indicazione esplicita che “E' esclusa ogni responsabilità dei proprietari del Castello per anni derivanti dalla natura accidentata delle antiche strade interne” e tale avviso, impresso in ogni biglietto acquistato singolarmente da ogni visitatore, rappresenta una sufficiente informativa della pericolosità del percorso da intraprendere.
Infine, per i proprietari del castello, non vi è alcuna possibilità, per il fatto che il bene risale al 1400 ed è soggetto al vincolo della Soprintendenza, di apportare modifiche alla pavimentazione e/o alle gallerie, mediante applicazione di strisce antiscivolo e/o canale di convogliamento delle acque meteoriche, trasudanti dalla roccia.
Tenuto conto, quindi, del fatto che la pavimentazione non presentava alcuna anomalia laddove è caduto l'appellante e che, come confermato da tutti i testi, era una giornata di pioggia, la presenza di acqua piovana sulla pavimentazione antica, sia all'esterno che all'interno delle gallerie naturali di roccia e la conseguente scivolosità del fondo erano circostanze agevolmente prevedibili, per cui le situazioni di pericolo erano prevenibili.
Alla luce di quanto precede, si deve dare applicazione al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo, è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663,
Rv. 670982 - 02)
Nella specie, le considerazioni che precedono portano a concludere che la condotta del danneggiato assurse al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico tra la caduta e la res.
Conseguentemente la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellato Controparte_1
spese che vengono liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato indicato dall'appellante, tenuto conto della non complessità e della natura della questione.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese del giudizio di appello fra ed Parte_1
in quanto quest'ultima si è costituita nonostante l'appellante non avesse impugnato la CP_2
sentenza laddove aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione in assenza di azione diretta nei confronti della medesima e tenuto conto dell'assenza di ogni domanda di manleva da parte dell'originaria convenuta.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G 456/2024 avverso la sentenza n.
247/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 19.03.2024 così decide:
1. RIGETTA l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese legali in favore della Parte_1 parte appellata, che liquida, per Controparte_1 ciascuna parte in € 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di causa fra e Parte_1 CP_2
4. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 13 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 456/2024 avverso la sentenza n. 247/2024 emessa dal
Tribunale di Savona, in data 19.03.2024
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Fasciolo, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il loro studio in Finale Ligure, Via Pertica 14 - APPELLANTE
Contro
in persona Controparte_1 del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cuomo Ulloa, elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova Via Assarotti 20/8 - APPELLATA
E contro in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giovanni Cuomo Ulloa, elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova Via Assarotti 20/8
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio vista declaratoria, riformare la sentenza n. 247/2024 emessa il 19.03.2024 dal Tribunale di Savona e notificata in data 20.03.2024, dichiarando tenuto e, conseguentemente, condannando
[...]
e al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali, ivi compresi il danno da vacanza rovinata, mediante pagamento della somma in favore del Signor , presso il domicilio Parte_1 eletto, da quantificarsi a seguito dell'espletanda CTU, per l'evento verificatosi all'interno della struttura in data 01.11.2021. Con vittoria di spese ed onorari Controparte_1 di causa di doppio grado di giudizio”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis e previe le declaratorie e pronunce meglio viste, respingere l'appello avversario, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
PER L'APPELLATA CP_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis e previe le declaratorie e pronunce meglio viste, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della conchiudente sulle domande proposte dal Sig.
, con conseguente rigetto delle stesse, e comunque respingere l'appello Parte_1
avversario in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , premesso che in Parte_1
data 1.11.2021 era stato in visita presso il sito in e, in detta Controparte_1 CP_1
circostanza, cadeva a terra a causa di una colatura d'acqua (non visibile e neppure adeguatamente segnalata) proveniente dal soffitto dei locali, che aveva reso il pavimento scivoloso;
che, a seguito del sinistro, riportava la frattura di tibia e perone alla gamba sinistra, giudicata guaribile in giorni 30 salvo complicazioni, interrompendo la vacanza già programmata;
che, dalle lesioni subite, veniva giudicato guarito, con postumi da valutare, solo in data 09.05.2022; che, nonostante numerosi solleciti, non veniva risarcito;
ciò premesso conveniva avanti il Tribunale di Savona all'udienza del
01.02.2023, la e la er il ristoro dei danni. Controparte_1 CP_2
La si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, Controparte_1
chiedendone il rigetto. Si costituiva anche la quale, preliminarmente, eccepiva di essere CP_2
priva di legittimazione passiva sulle domande attoree per carenza di azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nel merito, ne contestava comunque la fondatezza, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 183 VI c cpc, veniva ammessa la prova testimoniale, mentre non veniva ammessa la CTU medico legale sulle conseguenze lesive della caduta e, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Veniva pronunciata la sentenza gravata n' 247/2024, in data 19.03.2024, con la quale il
Tribunale di Savona rigettava la domanda e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava la carenza di legittimazione passiva di in CP_2
relazione alla domanda proposta direttamente nei suoi confronti da parte del danneggiato, dichiarando l'azione nei confronti di improcedibile e rigettata. Nel merito, il Tribunale osservava che non CP_2 era “dato sapere con precisione quale sia stata nella fattispecie la causa della perdita di equilibrio e della conseguente caduta dell'attore, avendo esso, nelle proprie difese, individuato tale causa dapprima nella presenza di acqua sulla pavimentazione della via pedonale di accesso al castello, e successivamente nella presenza sulla pavimentazione di una sostanza viscida non meglio specificata”
(cfr sentenza), evidenziando un contrasto fra la dinamica esposta nella citazione a pag. 1, dove si parla di una colonna d'acqua e a pag. 3, dove si parla di sostanza viscida presente sul pavimento.
L'audizione di due testimoni, che confermavano la presenza di una sostanza viscida sulla pavimentazione pedonale, era in contrasto con le dichiarazioni dello stesso che, nel corso Parte_1 dell'interrogatorio formale, aveva affermato che “sulla pavimentazione, al momento del sinistro, era presente solo acqua (“era acqua che cadeva dal soffitto da una botola e sul pavimento risultava viscida (erano dei lastroni di pietra)” (cfr sentenza). Sulla base di tali osservazioni, il Tribunale escludeva la presenza di sostanze scivolose dove era caduto l'attore e riteneva di escludere la responsabilità del custode, evidenziando: “la circostanza – dedotta dalla convenuta e confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria – “che la pavimentazione delle rampe di accesso è la pavimentazione originale del Castello, costituita da basoli antichi risalenti alla metà del 1400 e che
è soggetta a vincolo della Soprintendenza” (cfr il capo di prova n° 4 formulato nella memoria della convenuta redatta in data 17 maggio 2023) induce a ritenere del tutto verosimile che nel caso di specie non vi fosse la possibilità, per la Controparte_1
di adottare accorgimenti atti a rendere maggiormente sicura la rete viaria interna al castello
[...]
per i visitatori dello stesso;
6) che, ciò premesso, va ritenuto verosimile che nel caso di specie il sinistro de quo si sia verificato a causa della mancata adozione, da parte dell'attore, della dovuta prudenza e delle cautele necessarie e normalmente esigibili dall'utente di media diligenza;
7) che induce a propendere in tal senso la circostanza che il tratto di strada de quo era ben visibile in base alle condizioni di illuminazione verosimilmente esistenti al momento del sinistro (la teste Tes_1 ha infatti dichiarato che la caduta si è verificata “in prossimità dell'inizio della galleria”, e dunque in un punto che era illuminato dalla luce naturale proveniente dall'esterno), e ciò anche in considerazione del fatto che al momento del sinistro non vi era alcun ostacolo che impedisse la visuale nella direzione in cui procedeva l'attore; 8) che sempre nel senso della riconducibilità della caduta alla condotta incauta tenuta dall'attore va anche rilevato che il tratto viario pedonale de quo non è in alcun modo (e non era al momento del sinistro) caratterizzato da irregolarità – buche, avvallamenti, asperità del selciato, etc - tali da rendere pericolosa o anche solo difficoltosa la sua percorrenza (trattasi infatti di una rampa composta da gradini non particolarmente alti e caratterizzati da pedate assai ampie, che in quanto tali non possono assolutamente creare il pericolo del verificarsi di cadute a danno degli utenti che percorrano la rampa medesima con la dovuta attenzione); 9) che anche la circostanza che al momento del sinistro vi fosse acqua sulla pavimentazione della rampa non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano, considerato che il giorno in cui si è verificato il sinistro pioveva e che la rete viaria pedonale interna al Castello
Aragonese Di è costituita sia da tratti che corrono in pendenza all'interno di gallerie che da CP_1 tratti che corrono all'aperto, ciò che induce a ritenere che nella data del 1.11.2021 non solo nel tratto ove si è verificato il sinistro, ma in tutto il percorso pedonale interno al castello vi fosse la presenza di acqua;
- omissis –“ (cfr sentenza). Aggiungeva il Tribunale che, nello stesso biglietto di ingresso, vi era contenuto “uno specifico avvertimento proprio in ordine al pericolo di “danni derivanti dalla natura accidentata delle antiche strade interne”, ciò che avrebbe per l'appunto dovuto indurre nuovamente l'attore ad usare la massima cautela nel percorrere le strade medesime.”
(cfr sentenza). La domanda veniva rigettata per tali motivi.
Con atto di citazione 18.04.2024, proponeva appello al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: – errore in fatto ed in diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie al fine di escludere il nesso causale fra la presenza di acqua sulla pavimentazione tale da rendere viscida la stessa;
- errore in fatto ed in diritto nella ricostruzione del sinistro, sulla visibilità della pavimentazione scivolosa e sulla mancata diligenza dell'attore, attesa l'assenza di segnalazioni nonostante la consapevolezza del custode della pericolosità del terreno, acclarata dall'avviso sul biglietto di ingresso. Chiedeva la rivalutazione delle risultanze istruttorie,
l'ammissione di CTU medico legale sulle conseguenze lesive della caduta e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento dei danni. Vinte le spese dei due gradi.
Con comparse di costituzione 5.7.2024 si costituivano anche il e Controparte_1
la le quali contestavano la fondatezza dei motivi di appello. Chiedevano la CP_3
conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
La Corte, previa concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.02.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di
Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, che ha confermato: “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Inoltre, sul punto, Cassazione civile ordinanza n. 33212 2021 ha confermato che “in tema di art. 2051
c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.”
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel valutare l'istruttoria e nel ricostruire il fatto che aveva determinato l'evento lesivo da parte della sentenza, errori che avevano indotto il
Giudice di primo grado a respingere la domanda.
In particolare, il Tribunale aveva errato, secondo il conciso appello, sia nel ritenere che l'appellante poteva prevedere di scivolare in un giorno di pioggia, sia nel ritenere non provata l'esatta causa della caduta, non essendo stata individuata chiaramente la sostanza viscida presente sulla pavimentazione.
L'assunto è infondato.
Lo stato dei luoghi e le dichiarazioni dei testi consentono, infatti, di condividere la decisione del
Tribunale, laddove ha concluso che la caduta era evento agevolmente prevedibile ed evitabile, con una minima attenzione, da parte dell'appellante. La caduta è avvenuta su un fondo reso scivoloso dalla caduta di acqua piovane, così come riferito dall'appellante nell'interrogatorio formale “era acqua che cadeva dal soffitto da una botola e sul pavimento risultava viscida (erano lastroni di pietra)”. Trattandosi di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, esse valgono come confessione ed hanno valore di prova legale, superando, quindi, le dichiarazioni rese dalla teste , moglie del danneggiato, (che ha riferito di aver Tes_1
visto cadere il marito e, solo dopo, essersi accorta della presenza di una sostanza viscida “liquida, ferrugginosa” e che “la pavimentazione era molto antica”, come da verb. ud. 14.9.23) e dalla teste cognata del danneggiato, (che ha riferito di non aver visto cadere Testimone_2
l'appellante, e che “la sostanza era liquida, un pochino più scura del pavimento, che presentava altre macchie ma non so di che genere. Questa sostanza gocciolava piano piano dal soffitto, ma non ricordo la conformazione del soffitto”).
La presenza di acqua sul pavimento e la conseguente scivolosità era prevedibile: dall'esame dei documenti, anche fotografici, non contestati e riconosciuti da tutti i testi: emerge che il vialetto di accesso al castello si sviluppava in parte all'aperto ed in parte in gallerie e che il percorso dove è avvenuta la caduta, si trovava all'interno di una galleria naturale, sia pure in prossimità dell'entrata, con un soffitto roccioso non impermeabilizzato che presenta delle bucature nella roccia, mentre la pavimentazione, di antica realizzazione, sulle foto appare formata da lastre di pietra ben allineate ed uniformi, senza anomalie.
Non solo: la presenza di acqua era agevolmente visibile. Dalle testimonianze delle Sig.re nel Tes_1 punto dove sarebbe caduto l'appellante, la sostanza era di un colore più scuro e “ferrugginosa”, per cui stante la discromia con il resto della pavimentazione, il danneggiato avrebbe potuto e dovuto osservare tale situazione ed evitarla. Lo stesso appellante afferma di aver visto, sul punto in cui è passato, una colata di acqua proveniente dal soffitto e da una botola naturale. Avendo visto la colata, la normale diligenza esigibile avrebbe dovuto consigliare il passaggio fuori dalla zona della pavimentazione oggetto della colata di acqua, stante anche l'ampiezza dei gradoni in pietra.
A ciò deve aggiungersi che già sul biglietto di ingresso (doc. n' 1 attore in primo grado), vi è
l'indicazione esplicita che “E' esclusa ogni responsabilità dei proprietari del Castello per anni derivanti dalla natura accidentata delle antiche strade interne” e tale avviso, impresso in ogni biglietto acquistato singolarmente da ogni visitatore, rappresenta una sufficiente informativa della pericolosità del percorso da intraprendere.
Infine, per i proprietari del castello, non vi è alcuna possibilità, per il fatto che il bene risale al 1400 ed è soggetto al vincolo della Soprintendenza, di apportare modifiche alla pavimentazione e/o alle gallerie, mediante applicazione di strisce antiscivolo e/o canale di convogliamento delle acque meteoriche, trasudanti dalla roccia.
Tenuto conto, quindi, del fatto che la pavimentazione non presentava alcuna anomalia laddove è caduto l'appellante e che, come confermato da tutti i testi, era una giornata di pioggia, la presenza di acqua piovana sulla pavimentazione antica, sia all'esterno che all'interno delle gallerie naturali di roccia e la conseguente scivolosità del fondo erano circostanze agevolmente prevedibili, per cui le situazioni di pericolo erano prevenibili.
Alla luce di quanto precede, si deve dare applicazione al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo, è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. (Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663,
Rv. 670982 - 02)
Nella specie, le considerazioni che precedono portano a concludere che la condotta del danneggiato assurse al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico tra la caduta e la res.
Conseguentemente la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellato Controparte_1
spese che vengono liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminato indicato dall'appellante, tenuto conto della non complessità e della natura della questione.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese del giudizio di appello fra ed Parte_1
in quanto quest'ultima si è costituita nonostante l'appellante non avesse impugnato la CP_2
sentenza laddove aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione in assenza di azione diretta nei confronti della medesima e tenuto conto dell'assenza di ogni domanda di manleva da parte dell'originaria convenuta.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G 456/2024 avverso la sentenza n.
247/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 19.03.2024 così decide:
1. RIGETTA l'appello e conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese legali in favore della Parte_1 parte appellata, che liquida, per Controparte_1 ciascuna parte in € 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3. COMPENSA integralmente le spese di causa fra e Parte_1 CP_2
4. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 13 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino