CASS
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2025, n. 36648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36648 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27/06/2025; nei confronti del magistrato di sorveglianza di Milano;
nell'ambito del procedimento relativo a: EL NC nato a [...] il [...]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE DE LI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano;
letta la memoria dell'avv. PAOLO MORETTI, il quale ha concluso per la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36648 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Milano che, a sua volta, con provvedimento del 20 giugno 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi dell'art. 2 I. n. 207/2003 (c.d. 'indultino') proposta in data 19 maggio 2025 da AN EL detenuto in espiazione di pena definitiva presso la casa di reclusione di Milano. 1.1. In particolare, il Tribunale di Bergamo si è ritenuto incompetente in quanto sulla sospensione condizionata della pena ai sensi del citato art. 2 deve provvedere il magistrato di sorveglianza e, nel caso in esame, quello di Milano giacché il giudice dell'esecuzione è competente unicamente rispetto alla declaratoria di estinzione della pena che consegue alla sospensione condizionata, una volta decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 2 I. n. 207/2003. 1.2. Il magistrato di sorveglianza di Milano, invece, si era ritenuto incompetente poiché in tema di applicazione dell'indulto la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione. 2. Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Milano. 3. Il difensore di AN EL ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. \ 2 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza di Milano non vertendosi in materia di indulto, ma sospensione condizionata della pena ai sensi della I. n. 207/2003. f\ 2.1. Invero, l'art. 2 della I. n. 207/2003 prevede espressamente che è il magistrato di sorveglianza ad applicare la sospensione condizionata della pena (c.d. Indultinog previsto e disciplinato dall'art. 1 della medesima legge. 2.2. Orbene, poiché nel caso in esame la richiesta era stata avanzata da AN EL mentre si trovava ristretto presso il carcere di Milano Opera, su detta istanza deve decidere il magistrato di sorveglianza di Milano, che erroneamente ha declinato la propria competenza. 3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui dispone trasmettersi gli atti Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
nell'ambito del procedimento relativo a: EL NC nato a [...] il [...]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE DE LI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano;
letta la memoria dell'avv. PAOLO MORETTI, il quale ha concluso per la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36648 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Milano che, a sua volta, con provvedimento del 20 giugno 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi dell'art. 2 I. n. 207/2003 (c.d. 'indultino') proposta in data 19 maggio 2025 da AN EL detenuto in espiazione di pena definitiva presso la casa di reclusione di Milano. 1.1. In particolare, il Tribunale di Bergamo si è ritenuto incompetente in quanto sulla sospensione condizionata della pena ai sensi del citato art. 2 deve provvedere il magistrato di sorveglianza e, nel caso in esame, quello di Milano giacché il giudice dell'esecuzione è competente unicamente rispetto alla declaratoria di estinzione della pena che consegue alla sospensione condizionata, una volta decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 2 I. n. 207/2003. 1.2. Il magistrato di sorveglianza di Milano, invece, si era ritenuto incompetente poiché in tema di applicazione dell'indulto la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione. 2. Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Milano. 3. Il difensore di AN EL ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. \ 2 2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza di Milano non vertendosi in materia di indulto, ma sospensione condizionata della pena ai sensi della I. n. 207/2003. f\ 2.1. Invero, l'art. 2 della I. n. 207/2003 prevede espressamente che è il magistrato di sorveglianza ad applicare la sospensione condizionata della pena (c.d. Indultinog previsto e disciplinato dall'art. 1 della medesima legge. 2.2. Orbene, poiché nel caso in esame la richiesta era stata avanzata da AN EL mentre si trovava ristretto presso il carcere di Milano Opera, su detta istanza deve decidere il magistrato di sorveglianza di Milano, che erroneamente ha declinato la propria competenza. 3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Milano cui dispone trasmettersi gli atti Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.