Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, a segui-
to dell'udienza del 6.5.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15755 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Palermo, via E. ed E. Sellerio n. 27 (già tratto di via Siracusa n. 27) presso lo studio dell'Avv. SALZANO NICOLA, PEC Email_1
che la rappresenta, assiste e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
CONTRO
“ ”, P.IVA , in persona del legale rappresen- CP_1 P.IVA_1
tante , cf;
CP_2 C.F._2
– resistente contumace –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo la fase interinale, con successiva notificazione del verbale di pri-
ma udienza al resistente del 20.2.25, il giudizio, mutato il giudicante do-
po il mutamento del rito, proseguiva all'udienza del giorno 8 aprile 2025.
Tribunale di Palermo
6.5.25, con termine per note conclusive, e quindi decisa.
****
Parte ricorrente ha dichiarato che il resistente nel febbraio del 2025 ha rilasciato l'unità immobiliare sita in Palermo, Corso Calatafimi n. 60, pia-
no terra, identificata al catasto urbano Foglio 59, Part. 236, Sub 25, Ca-
tegoria C/1 Classe 9 adibita ad esclusivo uso commerciale, già condotto in locazione in forza di contratto intercorso tra le parti, ferma la morosità.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “dichiarare cessata la materia del con-
tendere relativamente alla richiesta di convalida di sfratto per morosità;
- Emettere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per la
somma di € 12.000,00 per i canoni scaduti dal mese di aprile 2023 alla da-
ta del rilascio avvenuta nel mese di Febbraio 2025, ed interessi maturati
da ogni singola scadenza sino al soddisfo;
Condannare la controparte alle spese, competenze ed onorari del pre-
sente giudizio in virtù della soccombenza virtuale”.
Ebbene, l'intervenuto rilascio fa certamente cessare la materia del con-
tendere in relazione alla relativa domanda ed alla connessa domanda di risoluzione del contratto.
Quanto alla condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e non versati, va rilevato che il creditore/locatore ha provato il titolo e de-
dotto l'inadempimento, con decorrenza dall'aprile del 2023, del condutto-
re.
Era onere del resistente, come noto, provare l'adempimento, ma tale
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile prova non è stata fornita nel presente giudizio.
La conduttrice, pertanto, deve essere condannata al pagamento di euro
11.500,00, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza al sod-
disfo.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte resistente e si liquidano nella misura indicata in di-
spositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in con-
creto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore della parte costituita, nella contuma-
cia di , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, CP_2
definitivamente pronunciando:
− Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Palermo, Corso Calatafimi n.
60, piano terra, identificata al catasto urbano Foglio 59, Part. 236, Sub
25, Categoria C/1 Classe 9 adibita ad esclusivo uso commerciale e la connessa domanda di rilascio del predetto immobile;
− Condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
protempore , al pagamento in favore di di eu- CP_2 Parte_1
ro 11.500,00, oltre gli interessi dal 20.2.25 al soddisfo;
− condanna la , in persona del legale rappresentante CP_1
protempore , al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3250,00, oltre le spese
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Palermo in data 06/05/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile