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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 189/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.11.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato S E N T E N Z A nella causa n. 189/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Fabio Poloni Parte_1 ricorrente c o n t r o
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Controparte_1 Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che l' ha, con provvedimento in autotutela, annullato l'ordinanza ingiunzione alla luce CP_1 della recente giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all'applicabilità della causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
ritenuto doversi dichiarare cessata la materia del contendere;
ritenuto doversi disporre la compensazione delle spese processuali in quanto, dopo un periodo di contrasto nella giurisprudenza di merito, soltanto nella primavera di quest'anno si è pronunciata la Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 14 cit. e l' si è attivato celermente adeguandosi CP_1 all'orientamento di legittimità;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 novembre 2025. Il giudice del lavoro
EF AS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.11.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato S E N T E N Z A nella causa n. 189/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Fabio Poloni Parte_1 ricorrente c o n t r o
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Controparte_1 Morbelli n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio di Roma Persona_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/83; rilevato che l' ha, con provvedimento in autotutela, annullato l'ordinanza ingiunzione alla luce CP_1 della recente giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all'applicabilità della causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
ritenuto doversi dichiarare cessata la materia del contendere;
ritenuto doversi disporre la compensazione delle spese processuali in quanto, dopo un periodo di contrasto nella giurisprudenza di merito, soltanto nella primavera di quest'anno si è pronunciata la Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 14 cit. e l' si è attivato celermente adeguandosi CP_1 all'orientamento di legittimità;
P. Q. M.
il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 novembre 2025. Il giudice del lavoro
EF AS