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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 189/2025
Oggi 24 settembre 2025 ore 10:09 innanzi alla dott.ssa Alessia Caprio, sono comparsi:
l'avv. GN NA in proprio ex art. 86 c.p.c. per , l'avv. TIERI GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Vignani si riporta integralmente agli atti ed insiste nelle conclusioni rassegnate negli appelli riuniti n. 189 e 190/2025. L'avv. Tieri, premesso che l'onere della prova del momento della conoscenza effettiva dell'obbligo di rinnovare il permesso grava sulla controparte, richiama il doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante che riproduce una conversazione tra l'appellante ed il marito dalla quale si evince chiaramente che il marito chiedeva alla moglie di trasmettergli il libretto dell'auto al fine di rinnovare il permesso di circolazione in ZTL, evidenziando che tale conversazione è antecedente, di circa un'ora, all'irrogazione della sanzione oggetto dell'appello RG n. 190/2025 e che ciò comprova che la controparte non possa invocare l'assenza di colpa. Si riporta alle comparse depositate nei giudizi di appello riuniti n. 189 e 190/2025 e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Vignani, quanto all'eccezione di controparte, rileva che essa non scalfisce la premessa dell'impugnazione, evidenziando che il primo motivo di appello riguarda l'assenza di comunicazione individuale del provvedimento restrittivo che ha caducato l'autorizzazione e dunque nulla toglie alla illegittimità di tale provvedimento. Rileva inoltre che il documento citato della controparte non comprova la colpa bensì la esclude, perché dimostra che il titolare del permesso si era subito attivato per il suo rinnovo, ed evidenzia infine che la circostanza che fosse stato richiesto telefonicamente al titolare del permesso di procedere al suo rinnovo non palesava comunque che, nelle more, fosse intervenuta la caducazione del titolo al transito precedentemente emesso ed in corso di validità.
I difensori, esaurita la discussione, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 – 447-bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 7
d.lgs. 150/2011, art. 437 e art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 189/2025, cui è stata riunita la causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 190/2025 promossa da:
GN NA, ( ), in proprio ex art. 86 c.p.c. con domicilio eletto in C.F._1 via Vittorio Veneto n. 95, Arezzo
PARTE APPELLANTE contro
, ( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. TIERI GIOVANNI, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore
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PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 289/2024 e la sentenza n. 290/2024 del Giudice di Pace di
Arezzo del 11/07/2024 (RG n. 3642/2024 e n. 3643/2024) - opposizione a sanzione amministrativa in materia stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 01.02.2025 ed iscritto al n. RG 189/2025 di questo Tribunale, ritualmente notificato, Vignani AN ha impugnato la sentenza n. 289/2024 del Giudice di Pace di
Arezzo emessa il 11/07/2024 (RG n. 3642/2024), che aveva respinto l'impugnazione promossa pagina 2 di 9 dall'odierna appellante avverso il verbale n. 2023/Z-1405 con cui si contestava alla medesima la violazione dell'art. 7 commi 1, 7 e 14 del d.lgs. 285/1992 (accesso non autorizzato in zona ZTL).
L'appellante deduceva:
- di aver ottenuto nell'agosto del 2020, tramite richiesta presentata dal coniuge Testimone_1 residente in [...], il permesso al transito e sosta nella suddetta via, CP_1 compresa in zona a traffico limitato;
- che tale permesso, formalmente intestato al solo sig. in quanto unico residente, comprendeva Tes_1 anche la targa dell'autovettura della ricorrente, quale dimorante;
- che il permesso recava scadenza al 31.12.2024 (All. 3bis fascicolo di primo grado);
- che a febbraio 2022 il Comune di con delibera n. 5 del 10/02/2022 disponeva l'istituzione di CP_1 una nuova zona ZTL con sistema di rilevazione automatica degli accessi mediante installazione di telecamere, che interessava anche la via ove dimorava la ricorrente, prevedendo di “attivare tutti i canali informativi verso i cittadini ed i residenti e categorie interessate o coinvolte dalle limitazioni”;
- che la via ove dimorava la ricorrente, in cui sono state contestate le infrazioni, era tuttavia già assoggettata al regime di limitazione del traffico, e pertanto l'unica modifica sostanziale riguardò la modalità di rilevazione delle infrazioni (non più demandata all'operatore, ma automatizzata);
- che a fine marzo 2023 il sig. ricevette una chiamata dal Comando di Polizia Municipale, nella Tes_1 quale fu invitato, senza che fosse rappresentata alcuna urgenza, ad effettuare il rinnovo del vecchio permesso. A seguito di tale chiamata, il sig. si recò la settimana stessa (All.8 fascicolo di primo Tes_1 grado) presso gli uffici della Polizia Municipale per il rinnovo, avvedendosi tuttavia di aver smarrito il libretto di circolazione della propria auto, per cui, dopo averne denunciato lo smarrimento in data
17/04/2023 (cfr. All.9 fascicolo di primo grado) ed aver ricevuto il nuovo libretto, si recò nuovamente in Comune per completare la procedura del rilascio del nuovo permesso, consegnando la documentazione completa in data 10/05/2023;
- dall'8/05/2023 l'appellante cominciò a ricevere la notifica dei verbali di infrazione elevati per accesso non autorizzato in zona ZTL, e cioè per sosta e transito in via Vittorio Veneto e transito in piazza
Carducci, aree comprese nella zona a traffico limitato;
- che la ricorrente ha ricevuto diversi verbali di accertamento aventi tutti ad oggetto la medesima infrazione, di cui n. 4 annullati con delibera del Dirigente del Comando di Polizia Municipale del
9/03/2023 e altri oggetto di ricorso al Giudice di Pace di Arezzo;
- che l'esito dei suddetti ricorsi, riguardanti tutti analoghe infrazioni, è il seguente: 1) RG n. 1664/2023
Giudice di Pace di Arezzo, rigettato per tardività; 2) RG n. 3642/2024 Giudice di Pace di Arezzo, rigettato nel merito e oggetto di ricorso in appello innanzi a questo Tribunale iscritto al n. RG pagina 3 di 9 189/2025, 3) RG n. 3643/2024 Giudice di Pace di Arezzo, rigettato nel merito e oggetto di appello innanzi a questo Tribunale iscritto al n. RG 190/2025; 4) RG n. 3641/2024 Giudice di Pace di Arezzo, rigettato nel merito e oggetto di appello innanzi a questo Tribunale.
La ricorrente ha inoltre dedotto che analoga vicenda ha interessato anche il coniuge Testimone_1 titolare del permesso autorizzativo al transito in zona ZTL, nei cui confronti sono stati elevati n. 4 verbali di accertamento, n. 3 dei quali annullati dal Comando di Polizia Municipale ed il quarto oggetto di ricorso innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, che ha respinto il ricorso. La sentenza di primo grado, fatta oggetto di appello innanzi a questo Tribunale, è stata riformata in secondo grado, dal momento che il gravame è stato accolto in quanto ritenuto manifestamente fondato (sent. n. 997/2024 del
27.11.2024, all. B).
Con ulteriore ricorso in appello – fondato sulle medesime argomentazioni - depositato in pari data ed iscritto al n. RG 190/2025 di questo Tribunale l'appellante ha altresì impugnato la sentenza n. 290/2024 del Giudice di Pace di Arezzo, pronunciata l'11/07/2024 nel procedimento RG n. 3643/2024, con cui era stato rigettato analogo ricorso contro il verbale di contestazione n. 2023/Z1406, elevato il
07/05/2023 dal , per il medesimo tipo di violazione. Tale procedimento (RG Controparte_1
190/2025) è stato riunito ai sensi di legge al procedimento anteriormente iscritto RG 189/2025, per la decisione contestuale con la presente sentenza.
Nelle pronunce oggetto di gravame (n. 289/2024 e 290/2024), il Giudice di Pace di Arezzo aveva respinto i ricorsi avverso i verbali di contestazione irrogati alla ricorrente dal , Controparte_1 ritenendo che non fosse dimostrato che la medesima avesse agito in buona fede e che dunque difettasse l'elemento soggettivo necessario per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
In particolare, il giudice di prime cure, premesso che l'opposizione si fondava su un unico motivo di doglianza (esclusione dell'elemento soggettivo), ha affermato che non potrebbe ritenersi dimostrata l'assenza di colpa in capo alla ricorrente perché:
- al momento della contestata infrazione (maggio 2023), erano cambiate le regole della circolazione rispetto al momento in cui il vecchio permesso era stato concesso, con l'installazione di apparecchi di controllo ai varchi di accesso;
- le ordinanze che regolavano la nuova circolazione, compresa la n. 29/2022 che disponeva la revoca delle autorizzazioni al transito in zona a traffico limitato precedentemente emesse, erano state pubblicizzate a mezzo di affissione all'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del CP_1
.
[...]
L'odierna appellante ha censurato le sentenze impugnate (n. 289/2024 e n. 290/2024) sulla base di due motivi: il primo, già esposto nel ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace, fondato sull'assenza di pagina 4 di 9 colpa della ricorrente (pag. 2) e l'altro, nuovo rispetto ai ricorsi depositati in primo grado, basato sulla dedotta inefficacia della decadenza dell'originario permesso di circolazione perché fondata su provvedimento amministrativo non oggetto di comunicazione personale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 e dunque illegittimo, del quale è stata chiesta la disapplicazione.
Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione di entrambi gli appelli. Controparte_1
Il in particolare, ha evidenziato che l'intero iter di regolamentazione del sistema di controllo CP_1 elettronico degli accessi è durato quasi due anni nei quali il aveva messo in atto misure di CP_1 pubblicità del nuovo sistema di controllo dei varchi telematici di accesso, provveduto a posizionare la segnaletica di varco, avvisare la cittadinanza dell'avvio della fase di sperimentazione della durata di 30 giorni, nonché aggiungere a tale periodo ulteriori 15 giorni per consentire ai residenti che non lo avessero già fatto di rinnovare i permessi utili all'accesso in ZTL. Nella propria comparsa, inoltre, il ha argomentato diffusamente (pag. 6-8) in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie CP_1 dell'art. 21 della legge n. 241/1990, e sull'insussistenza di un obbligo da parte dell'amministrazione comunale di comunicazione individuale della decadenza dei permessi già rilasciati, sebbene ancora forniti di validità residua, rilevando che tale aspetto non era stato affrontato neppure nella sentenza di questo Tribunale n. 997/2024, che si era pronunciata su analogo appello proposto dal coniuge di
Vignani AN. Quanto al motivo di impugnazione relativo all'assenza di colpa dell'appellante, il ha dedotto che ai fini della valutazione della colpa e delle circostanze che la escludono occorre CP_1 avere anche riguardo al grado di professionalità del soggetto agente, nel caso di specie avvocato, il quale dunque non avrebbe potuto ignorare quel che comporta l'installazione di un sistema di varchi telematici di rilevazione delle targhe per i possessori di un permesso di circolazione cartaceo. Secondo la parte appellata era altresì assai inverosimile che l'appellante, considerate le ridotte dimensioni del centro storico di , non avesse avuto notizia della nuova regolamentazione degli accessi alla CP_1
ZTL, almeno per voci correnti. Inoltre, la stessa appellante aveva allegato che il proprio coniuge Tes_1
titolare del permesso, era stato avvisato nel marzo 2023 della necessità di rinnovare il
[...] permesso di circolazione e dunque era inverosimile che l'odierna appellante non fosse parimenti a conoscenza della circostanza.
Alla prima udienza del 08.05.2025, disposta la riunione del fascicolo RG n. 190/2025 al RG n.
189/2025, è stata fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova, formulata per la prima volta in appello, la richiesta rassegnata dall'appellante, in tesi, di “accertare l'illegittimità del verbale di violazione n. 2023/Z-1405, previa disapplicazione dell'ordinanza Area 4 U.O. Polizia Municipale n. 29 del 19/05/2022 per violazione dell'art. 21 bis L. pagina 5 di 9 241/90, ossia per difetto di notifica personale all'appellante e inidoneità della comunicazione alternativa ad assolvere le finalità di notifica”.
Va infatti evidenziato che, da quanto si desume dalla lettura degli atti introduttivi dei giudizi di primo grado RG n. 3642/2024 e RG n. 3643/2024, le opposizioni ai verbali n. 2023/Z1406 e n. 2023/Z-1405 erano fondate su un unico motivo, ossia sulla dedotta carenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente. L'omessa comunicazione personale dell'ordinanza sulla base della quale sono state irrogate le sanzioni impugnate veniva invocata quindi solo come circostanza di fatto che palesava l'assenza di colpa, non consentendo al destinatario della sanzione di venire a conoscenza, secondo buona fede, dell'intervenuta revoca del titolo abilitativo al transito già posseduto ed ancora in corso di validità.
Non può dunque esaminarsi, in quanto domanda nuova, quella rassegnata “in tesi” nelle conclusioni di entrambi i ricorsi in appello volta a far accertare l'insussistenza del fatto illecito (indipendentemente, quindi, dalla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo) come conseguenza della disapplicazione dell'ordinanza presupposta, della quale è stata dedotta in sede di appello l'illegittimità per omessa comunicazione individuale.
Resta fermo che il fatto (pacifico) che il provvedimento che ha caducato la validità del titolo autorizzativo al transito in zona ZTL non fosse stato comunicato individualmente al soggetto titolare rappresenti comunque una circostanza rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ossia della fondatezza del motivo di impugnazione dei verbali che hanno irrogato le sanzioni contestate fondato sulla buona fede e sull'assenza di colpa dell'appellante.
Va rammentato infatti che ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 689/1981, il presupposto per l'erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo, almeno a titolo di colpa, e la sussistenza dell'elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte chiarisce che “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 11977 del 19/06/2020; conf. Cass. Sez. 2, sentenza n.
13610 dell'11/06/2007).
Ciò chiarito, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, si ritiene provata la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nella ricorrente il convincimento della liceità della propria condotta, fondato su buona fede e dunque non colposo.
Infatti, va evidenziato che sono fatti pacifici, in quanto non contestati:
- che la ricorrente, già prima dell'ordinanza n. 29/2022 che disponeva la revoca delle autorizzazioni al transito in zona a traffico limitato precedentemente emesse e anche al tempo in cui sono state accertate le infrazioni (17 e 29 marzo 2023), fosse legittimata al transito e alla sosta nella ZTL oggetto di causa, sulla base di un permesso rilasciato al coniuge ed esteso anche alla targa Testimone_1 dell'autovettura della ricorrente;
- che il suddetto permesso sarebbe andato a scadere il 31.12.2024, e dunque al momento delle infrazioni contestate aveva oltre un anno e mezzo di validità residua;
- che l'ordinanza n. 29/2022 del 19.05.2022 prevedeva che «tutti i possessori di autorizzazioni dovranno rinnovare le stesse secondo le procedure contenute nel nuovo regolamento avendone i requisiti richiesti. A partire dalla data del 30 Settembre 2022 tutte le autorizzazioni non rilasciate secondo quanto previsto dal nuovo regolamento decadranno», cui seguivano ulteriori differimenti della decadenza delle autorizzazioni già concesse al fine di consentire la regolarizzazione della posizione dei titolari dei permessi già rilasciati;
- che tale ordinanza, o comunque la circostanza che fosse necessario chiedere un nuovo permesso anche per chi fosse già in possesso di autorizzazione alla circolazione nella ZTL in corso di validità, non veniva fatta oggetto di formale comunicazione individuale ai titolari delle autorizzazioni già concesse, bensì pubblicata a mezzo di albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale del
Comune di;
CP_1
- che, per quanto attiene alla zona ZTL oggetto di causa, ed in particolare la via Vittorio Veneto ove sono state irrogate le sanzioni impugnate, le modifiche apportate riguardavano unicamente la modalità di rilevazione delle infrazioni (divenuta telematica, con controllo elettronico degli accessi), trattandosi di area che già precedentemente era assoggettata a regime di limitazione del traffico ed in cui la ricorrente era già legittimata ad accedere;
- che le fotografie dello stato dei luoghi antecedente e successivo alla attivazione del controllo elettronico degli accessi prodotte in atti (all. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) documentano che l'accesso alla via Vittorio Veneto era già presidiato da un cartello verticale raffigurante l'avviso di ZTL, e che i nuovi cartelli verticali apposti a seguito delle modifiche del sistema di rilevazione degli accessi si distinguevano dai precedenti soltanto perché, in basso, veniva dato avvertimento dell'esistenza di sistema di un controllo elettronico degli accessi, ed era installato un pagina 7 di 9 display luminoso recante la scritta “ZTL ATTIVA” nelle fasce orarie di divieto di transito per i non autorizzati.
Sulla base di tali circostanze di fatto si ritiene che l'appellante abbia offerto indici positivi sufficienti a dimostrare la propria buona fede e l'assenza di una condotta rimproverabile a titolo di colpa.
Infatti, non si ritiene che possa essere mosso alla ricorrente alcun addebito a titolo di colpa, non essendovi alcun elemento oggettivo tale da dover ingenerare nella ricorrente il dubbio sulla permanenza delle condizioni che la legittimavano al transito, considerato in particolare che: 1) la ricorrente era già in possesso di un titolo abilitativo al transito nell'area ove è stata rilevata l'infrazione,
2) le modifiche apportate a tale area riguardavano unicamente le modalità di rilevazione delle infrazioni, divenuta elettronica (trattandosi di area già compresa in ZTL anche prima dell'attivazione dei varchi telematici per il controllo degli accessi), 3) non era stata data alcuna comunicazione individuale al titolare del permesso della sua caducazione prima della naturale scadenza.
Non appare assumere rilievo decisivo, in senso contrario, la pubblicazione dell'ordinanza che disponeva la caducazione dei titoli legittimanti l'accesso alla ZTL precedentemente erogati sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, non risultando esigibile, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo della colpa, che il cittadino, già titolare di permesso di accesso ad una zona a traffico limitato, controlli quotidianamente l'albo pretorio o il sito internet del Comune per avvedersi dell'intervenuta caducazione del proprio permesso, sebbene ancora formalmente in corso di validità.
Non risulta dirimente, inoltre, quanto dedotto dalla parte appellata in ordine alla specifica competenza della ricorrente quale avvocato, poiché, a fronte delle circostanze di fatto sopra menzionate, anche un utente qualificato avrebbe potuto in buona fede attendersi che le modifiche apportate alle sole modalità di rilevazione degli accessi dalla zona ZTL, per cui già possedeva un permesso di circolazione in corso di validità, non avrebbero comportato la caducazione del titolo preesistente e che continuare a tenere una condotta conforme a quella consentita dal titolo in proprio possesso non comportasse l'irrogazione di una sanzione.
Neppure risulta decisivo, in senso contrario, quanto dedotto dalla parte appellata in ordine alla circostanza, ammessa dalla ricorrente, che nel marzo 2023 il proprio coniuge, titolare del permesso, era stato contattato telefonicamente dalla Polizia Municipale del Comune di che lo invitava a CP_1 rinnovare il permesso di accesso alla ZTL, e che ciò avrebbe dovuto indurre la ricorrente a dubitare della legittimità della propria condotta, manifestando la colpevolezza dell'errore. Va infatti rilevato che l'eventuale comunicazione per le vie brevi della necessità di effettuare un rinnovo del permesso di circolazione in ZTL per adeguarlo alle nuove modalità di accesso disposte non postula ex se la caducazione del permesso già rilasciato e ancora in corso di validità, nelle more del completamento pagina 8 di 9 delle operazioni di rinnovo, e dunque non esclude la buona fede del destinatario che continui a circolare nella ZTL sulla base dell'autorizzazione già in suo possesso.
L'appello va dunque accolto, con conseguente annullamento il verbale di contestazione n. 2023/Z1405
– RCA 1409, elevato dal di il 07/05/2023 nei confronti di Vignani AN ed il CP_1 CP_1 verbale di contestazione n. 2023/Z1406 – RCA 1218, elevato il 07/05/2023 dal CP_1 CP_1 nei confronti di Vignani AN.
Quanto al profilo delle spese di lite, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, considerata, per un verso, l'inammissibilità della domanda nuova dispiegata “in tesi” dall'appellante e, per altro verso, l'accoglimento della domanda formulata dall'appellante “in ipotesi”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulle cause civili di II grado riunite RG n. 189/2025 e RG n. 190/2025, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, a totale riforma delle sentenze del Giudice di Pace di Arezzo n.
289/2024 e n. 290/2024 impugnate,
- annulla il verbale di contestazione n. 2023/Z1405 – RCA 1409, elevato dal il Controparte_1
07/05/2023 nei confronti di Vignani AN ed il verbale di contestazione n. 2023/Z1406 – RCA 1218, elevato il 07/05/2023 dal nei confronti di Vignani AN;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Arezzo, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
Sentenza resa ex art. 437 e art. 429 c.p.c, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
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