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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.10.2023, avverso la sentenza n.2845/20 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Leverano, alla Piazza Fontana n.25, presso lo C.F._2
studio dall'avv. Giuseppe Romano da cui sono rappresentati e difesi come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
(p.iva ) (già denominata già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
denominata in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Rho (MI), alla via Statuto n.32, presso lo studio dell'avv. Maurizio Mazzoni da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giuseppe Mercurio ed all'Abogado Matteo Malaman, come da procura rilasciata su allegato foglio separato ex art. 83 c.p.c.;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.4.16, Parte_1
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.374/2016 emesso dal Tribunale
[...] Pt_2
di Lecce in data 15.02.2016 con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento, in solido tra loro, dell'importo capitale di Euro 7.564,00 oltre interessi come da domanda oltre per spese e competenze, chiedendo la revoca del di opposto e accertare e dichiarare che il consenso del Sig.
rispetto al “contratto di concessione in comodato di impianto fotovoltaico” (codice Parte_3
1 CCCOM 004216) e del “contratto per la fornitura di energia elettrica” (codice CFOR 004216) fosse viziato da dolo, e per l'effetto, annullare i predetti contratti con effetto retroattivo, sin dalla data della sottoscrizione;
accertare e dichiarare, per l'effetto, la inesistenza del credito vantato dalla convenuta.
In subordine: accertare e dichiarare quanto effettivamente dovuto dagli opponenti, sulla scorta della prova dei consumi e delle condizioni economiche da applicarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società (oggi la Controparte_3 Controparte_2 quale, previa richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, chiedeva il rigetto integrale delle domande degli opponenti in quanto prive di legittimazione ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto. In subordine, la chiedeva Controparte_3
condannarsi gli opponenti al pagamento della somma di Euro 7.564,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi convenzionali ai sensi del contratto, dalla scadenza di ogni fattura al saldo. All'udienza del 5.10.2016 il Giudice, concedeva i termini previsti dal VI comma dell'art. 183 c.p.c. rinviando per la prosecuzione al 27.09.2017 e riservando all'esito ogni valutazione sull'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
con ordinanza del 5.10.2017 il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ammettendo l'interrogatorio formale della società opposta e fissando per l'incombenza l'udienza del 28.02.2018. Con successiva ordinanza a parziale modifica della precedente il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della società opposta sui capitoli indicati all'epoca dei fatti. All'udienza del 20/04/2018 il procuratore dell'opposta esibiva documentazione attestante che il l.r.p.t. all'epoca dei fatti non aveva, ormai da tempo, più alcun rapporto con la società né le era nota la residenza o il domicilio attuale;
con ordinanza resa in data
17.05.2018 il Giudica ammetteva la prova per testi articolata dagli opponenti fissando l'udienza dell'8/05/2018 per l'escussione del teste ed all'esito il Giudice rinviava al Testimone_1
4/10/2018 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 20/12/2018. A quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note difensive entro il
21/02/2019.
All'odierna udienza la causa veniva decisa”.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2845/20, così provvedeva: “Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 374/2016 – RGN
10946/2015 emesso dal Tribunale di Lecce in data 15/02/2016;
2 Condanna gli opponenti al pagamento, in favore della (già ), Controparte_2 CP_3
opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori, come per legge”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i sigg. ri e Parte_1 Parte_2
per i motivi che saranno di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa datata 8.10.2021 si costituiva (già denominata Controparte_1
già denominata . Controparte_2 Controparte_3
Rigettata l'istanza di inibitoria e precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, all'udienza del
18.10.2023 la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare proposta da parte appellata di inammissibilità dell'appello per tardività ai sensi dell'art.327 c.p.c. in quanto notificato il 9.6.2021 oltre il termine di sei mesi dal 4.12.2020, data di pubblicazione della sentenza.
L'eccezione è infondata.
La data del 4.12.2020 corrisponde a quella dell'udienza fissata ex art.281 sexies in cui però il giudice di primo grado non ha provveduto alla lettura del dispositivo come si evince dal relativo verbale in cui si legge testualmente “il G.O. decide la causa come da allegata sentenza ex art.281 sexies c.p.c. depositata telematicamente”.
Requisito essenziale della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è che sia data lettura del dispositivo in presenza delle parti (tra le tante Cass. civile n.5689/16; n.1415/21). Qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria della sentenza (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028).
Quindi nel caso di specie, il termine non può decorrere dalla data dell'udienza, come sostenuto da parte appellata, ma dalla comunicazione alle parti del deposito della sentenza (10.12.2020) sicché
l'appello notificato il 9.6.2021 è tempestivo.
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente “Erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico” gli appellanti si dolgono perché il tribunale ha ritenuto inammissibile l'azione di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico (CCOM004216) affermando che “il presente giudizio riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a fatture emesse sulla scorta di un contratto di fornitura elettrica”, e, dunque, ritenendo che “la richiesta di annullamento di un diverso contratto (quello di comodato) formulata in questa sede debba essere rigettata in quanto amplia in maniera del tutto inammissibile il thema decidendum”.
3 Con il secondo motivo rubricato testualmente “Erronea delibazione in merito all'insussistenza della condotta dolosa di ai danni del sig. al momento della sottoscrizione dei CP_3 Parte_3 contratti” gli appellanti sostengono che il tribunale di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'annullamento dei contratti di concessione in comodato e di fornitura, posto che dalle circostanze concrete relative alla loro conclusione e dal notevole ed incontrovertibile squilibrio tra i diritti e gli obblighi risultanti in capo allo dalla stipula dei contratti, emerge evidente la sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 1439 c.c.
I due motivi, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In disparte la questione dell'ammissibilità o meno della domanda di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico nel giudizio di opposizione la stessa è comunque infondata, nel merito, parimenti all'azione di annullamento del contratto di fornitura.
Il Giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “non esiste o comunque non è stato dimostrato alcun presupposto giuridico e/o fattuale che legittimi gli opponenti a richiedere l'annullamento dei contratti di fornitura di energia elettrica e di concessione in comodato di impianto fotovoltaico stipulati in data 01.10.2010 per dolo della società”, precisando che “gli opponenti non hanno fornito alcuna prova, nel presente giudizio, in merito ad una condotta dolosa di nei confronti CP_3
di in termini di artifizi o raggiri ex art. 1439 c.c. Nulla è infatti emerso nel corso Parte_1 dell'istruttoria che possa far presumere una condotta dolosa della società ai danni del Sig. Parte_3
al momento della sottoscrizione dei contratti”.
[...]
L'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass.n. 12892/15).
Nell'ipotesi di dolo, tanto commissivo che omissivo, gli artifici, i raggiri, la reticenza o il silenzio debbono esser valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se fossero idonei a sorprendere una persona di normale diligenza (tra le tante Cass. n. 20792/04 e n.1585/17).
La corte non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto affermato sul punto dal tribunale in prime cure.
Gli elementi atomisticamente indicati dagli appellanti non sono in grado di scalfire la decisione impugnata.
Non risultano neppure provate le circostanze in cui siano avvenute le sottoscrizioni dei contratti de quibus, tali da poter valutare comportamenti dolosi dell'incaricato dell' e che abbiano CP_3
4 indotto alla conclusione dei contratti. Tra l'altro, l'unico teste dell'opponente Parte_1
ha dichiarato di non essere presente al momento della conclusione dei contratti e Testimone_1
di conoscere alcune circostanze perché il sottoscrivente l'avrebbe successivamente informata.
Trattasi quindi di teste de relato la cui rilevanza probatoria è nulla.
Ne consegue anche che ultroneo è da ritenersi il quarto motivo di appello con cui i sigg.ri Parte_1
si dolgono della erronea delibazione in ordine alla capacità a testimoniare della sig.ra
[...]
Tes_1
Con il terzo motivo di gravame rubricato “Erronea delibazione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria di gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_3
tribunale di prime cure ha rigettato la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto riconoscendo la fondatezza del credito azionato in via monitoria da CP_3
Sostengono che il tribunale non ha chiarito da quale contratto abbia dedotto l'obbligo di di CP_3
applicare uno sconto pari al 100% della sola componente energia ovvero di applicare la medesima tariffa per il mercato tutelato e quale fosse questa tariffa, circostanze neppure evincibili dalla documentazione in atti.
Inoltre affermano che per la determinazione del prezzo dell'energia le condizioni generali del contratto di fornitura rinviavano all'allegato conto economico non prodotto in atti e che il tribunale pertanto, abbia fondato il proprio convincimento solo sulle fatture emesse da atti di CP_3
provenienza della parte che se ne avvale.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni degli appellanti sono oltre che generiche avulse dalla documentazione prodotta in atti dalla parte creditrice.
Va infatti precisato che, contrariamente a quanto affermato dagli stessi, è stato prodotto nel primo grado di giudizio l'allegato conto economico cui demandavano le condizioni generali di contratto
(doc.n.24 n.2) ed in cui sono indicati gli ulteriori elementi della proposta contrattuale ed, in particolare, per quanto interessa in questa sede, che la tariffa applicata era quella stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per il mercato tutelato e che lo sconto si riferiva alla sola componente energia.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento
5 di misurazione fosse regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Ordinanza n. 297 /20).
I sigg.ri sostanzialmente non hanno contestato il malfunzionamento del contatore (anzi il Parte_1
verbale di sostituzione del gruppo di misura riportante anche le letture precedenti alla sostituzione, risulta avvenuto in contraddittorio e firmato anche dal sig. , padre degli appellanti), Parte_3
né che la società non abbia adempiuto al proprio obbligo contrattuale avente ad oggetto la regolare somministrazione di energia elettrica nel periodo indicato nelle fatture poi poste a base del decreto ingiuntivo opposto né hanno dimostrato con l'esibizione di bollette precedenti e, neppure allegato, un diverso e minore consumo di energia elettrica.
Risulta dalle fatture in atti che ad ognuna di esse è stato applicato lo sconto sulla componente energia e che tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a periodi temporali in cui l'utenza di cui trattasi era regolarmente in fornitura con la società (Doc. 30 fasc. primo grado – schermate portale telematico “Four” dell'impresa Distributrice).
In conclusione, alla luce del chiaro quadro probatorio emerso in primo grado il tribunale ha correttamente valutato e ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice.
A fronte di ciò e delle generiche critiche alla sentenza di primo grado, tra l'altro, come predetto disancorate dalla documentazione in atti, e dalla mancata dimostrazione ed allegazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di fornitura di energia elettrica da parte dei sigg.ri l'appello Parte_1
va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La soccombenza degli appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della società appellata, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.374/2016 del tribunale di Lecce;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio in favore di (già denominata Controparte_1 [...]
già denominata in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 Controparte_3 che si liquidano in €. 2000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge.
6 Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti degli appellanti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Maurizio Petrelli )
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.10.2023, avverso la sentenza n.2845/20 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Leverano, alla Piazza Fontana n.25, presso lo C.F._2
studio dall'avv. Giuseppe Romano da cui sono rappresentati e difesi come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
(p.iva ) (già denominata già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
denominata in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Rho (MI), alla via Statuto n.32, presso lo studio dell'avv. Maurizio Mazzoni da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giuseppe Mercurio ed all'Abogado Matteo Malaman, come da procura rilasciata su allegato foglio separato ex art. 83 c.p.c.;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 6.4.16, Parte_1
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.374/2016 emesso dal Tribunale
[...] Pt_2
di Lecce in data 15.02.2016 con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento, in solido tra loro, dell'importo capitale di Euro 7.564,00 oltre interessi come da domanda oltre per spese e competenze, chiedendo la revoca del di opposto e accertare e dichiarare che il consenso del Sig.
rispetto al “contratto di concessione in comodato di impianto fotovoltaico” (codice Parte_3
1 CCCOM 004216) e del “contratto per la fornitura di energia elettrica” (codice CFOR 004216) fosse viziato da dolo, e per l'effetto, annullare i predetti contratti con effetto retroattivo, sin dalla data della sottoscrizione;
accertare e dichiarare, per l'effetto, la inesistenza del credito vantato dalla convenuta.
In subordine: accertare e dichiarare quanto effettivamente dovuto dagli opponenti, sulla scorta della prova dei consumi e delle condizioni economiche da applicarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società (oggi la Controparte_3 Controparte_2 quale, previa richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, chiedeva il rigetto integrale delle domande degli opponenti in quanto prive di legittimazione ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto. In subordine, la chiedeva Controparte_3
condannarsi gli opponenti al pagamento della somma di Euro 7.564,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi convenzionali ai sensi del contratto, dalla scadenza di ogni fattura al saldo. All'udienza del 5.10.2016 il Giudice, concedeva i termini previsti dal VI comma dell'art. 183 c.p.c. rinviando per la prosecuzione al 27.09.2017 e riservando all'esito ogni valutazione sull'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
con ordinanza del 5.10.2017 il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ammettendo l'interrogatorio formale della società opposta e fissando per l'incombenza l'udienza del 28.02.2018. Con successiva ordinanza a parziale modifica della precedente il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. della società opposta sui capitoli indicati all'epoca dei fatti. All'udienza del 20/04/2018 il procuratore dell'opposta esibiva documentazione attestante che il l.r.p.t. all'epoca dei fatti non aveva, ormai da tempo, più alcun rapporto con la società né le era nota la residenza o il domicilio attuale;
con ordinanza resa in data
17.05.2018 il Giudica ammetteva la prova per testi articolata dagli opponenti fissando l'udienza dell'8/05/2018 per l'escussione del teste ed all'esito il Giudice rinviava al Testimone_1
4/10/2018 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 20/12/2018. A quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note difensive entro il
21/02/2019.
All'odierna udienza la causa veniva decisa”.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2845/20, così provvedeva: “Rigetta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 374/2016 – RGN
10946/2015 emesso dal Tribunale di Lecce in data 15/02/2016;
2 Condanna gli opponenti al pagamento, in favore della (già ), Controparte_2 CP_3
opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori, come per legge”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i sigg. ri e Parte_1 Parte_2
per i motivi che saranno di seguito compiutamente esaminati.
Con comparsa datata 8.10.2021 si costituiva (già denominata Controparte_1
già denominata . Controparte_2 Controparte_3
Rigettata l'istanza di inibitoria e precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, all'udienza del
18.10.2023 la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare proposta da parte appellata di inammissibilità dell'appello per tardività ai sensi dell'art.327 c.p.c. in quanto notificato il 9.6.2021 oltre il termine di sei mesi dal 4.12.2020, data di pubblicazione della sentenza.
L'eccezione è infondata.
La data del 4.12.2020 corrisponde a quella dell'udienza fissata ex art.281 sexies in cui però il giudice di primo grado non ha provveduto alla lettura del dispositivo come si evince dal relativo verbale in cui si legge testualmente “il G.O. decide la causa come da allegata sentenza ex art.281 sexies c.p.c. depositata telematicamente”.
Requisito essenziale della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è che sia data lettura del dispositivo in presenza delle parti (tra le tante Cass. civile n.5689/16; n.1415/21). Qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria della sentenza (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028).
Quindi nel caso di specie, il termine non può decorrere dalla data dell'udienza, come sostenuto da parte appellata, ma dalla comunicazione alle parti del deposito della sentenza (10.12.2020) sicché
l'appello notificato il 9.6.2021 è tempestivo.
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente “Erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico” gli appellanti si dolgono perché il tribunale ha ritenuto inammissibile l'azione di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico (CCOM004216) affermando che “il presente giudizio riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a fatture emesse sulla scorta di un contratto di fornitura elettrica”, e, dunque, ritenendo che “la richiesta di annullamento di un diverso contratto (quello di comodato) formulata in questa sede debba essere rigettata in quanto amplia in maniera del tutto inammissibile il thema decidendum”.
3 Con il secondo motivo rubricato testualmente “Erronea delibazione in merito all'insussistenza della condotta dolosa di ai danni del sig. al momento della sottoscrizione dei CP_3 Parte_3 contratti” gli appellanti sostengono che il tribunale di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'annullamento dei contratti di concessione in comodato e di fornitura, posto che dalle circostanze concrete relative alla loro conclusione e dal notevole ed incontrovertibile squilibrio tra i diritti e gli obblighi risultanti in capo allo dalla stipula dei contratti, emerge evidente la sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 1439 c.c.
I due motivi, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In disparte la questione dell'ammissibilità o meno della domanda di annullamento del contratto di concessione in comodato dell'impianto fotovoltaico nel giudizio di opposizione la stessa è comunque infondata, nel merito, parimenti all'azione di annullamento del contratto di fornitura.
Il Giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “non esiste o comunque non è stato dimostrato alcun presupposto giuridico e/o fattuale che legittimi gli opponenti a richiedere l'annullamento dei contratti di fornitura di energia elettrica e di concessione in comodato di impianto fotovoltaico stipulati in data 01.10.2010 per dolo della società”, precisando che “gli opponenti non hanno fornito alcuna prova, nel presente giudizio, in merito ad una condotta dolosa di nei confronti CP_3
di in termini di artifizi o raggiri ex art. 1439 c.c. Nulla è infatti emerso nel corso Parte_1 dell'istruttoria che possa far presumere una condotta dolosa della società ai danni del Sig. Parte_3
al momento della sottoscrizione dei contratti”.
[...]
L'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass.n. 12892/15).
Nell'ipotesi di dolo, tanto commissivo che omissivo, gli artifici, i raggiri, la reticenza o il silenzio debbono esser valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se fossero idonei a sorprendere una persona di normale diligenza (tra le tante Cass. n. 20792/04 e n.1585/17).
La corte non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto affermato sul punto dal tribunale in prime cure.
Gli elementi atomisticamente indicati dagli appellanti non sono in grado di scalfire la decisione impugnata.
Non risultano neppure provate le circostanze in cui siano avvenute le sottoscrizioni dei contratti de quibus, tali da poter valutare comportamenti dolosi dell'incaricato dell' e che abbiano CP_3
4 indotto alla conclusione dei contratti. Tra l'altro, l'unico teste dell'opponente Parte_1
ha dichiarato di non essere presente al momento della conclusione dei contratti e Testimone_1
di conoscere alcune circostanze perché il sottoscrivente l'avrebbe successivamente informata.
Trattasi quindi di teste de relato la cui rilevanza probatoria è nulla.
Ne consegue anche che ultroneo è da ritenersi il quarto motivo di appello con cui i sigg.ri Parte_1
si dolgono della erronea delibazione in ordine alla capacità a testimoniare della sig.ra
[...]
Tes_1
Con il terzo motivo di gravame rubricato “Erronea delibazione in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria di gli appellanti criticano la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_3
tribunale di prime cure ha rigettato la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto riconoscendo la fondatezza del credito azionato in via monitoria da CP_3
Sostengono che il tribunale non ha chiarito da quale contratto abbia dedotto l'obbligo di di CP_3
applicare uno sconto pari al 100% della sola componente energia ovvero di applicare la medesima tariffa per il mercato tutelato e quale fosse questa tariffa, circostanze neppure evincibili dalla documentazione in atti.
Inoltre affermano che per la determinazione del prezzo dell'energia le condizioni generali del contratto di fornitura rinviavano all'allegato conto economico non prodotto in atti e che il tribunale pertanto, abbia fondato il proprio convincimento solo sulle fatture emesse da atti di CP_3
provenienza della parte che se ne avvale.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni degli appellanti sono oltre che generiche avulse dalla documentazione prodotta in atti dalla parte creditrice.
Va infatti precisato che, contrariamente a quanto affermato dagli stessi, è stato prodotto nel primo grado di giudizio l'allegato conto economico cui demandavano le condizioni generali di contratto
(doc.n.24 n.2) ed in cui sono indicati gli ulteriori elementi della proposta contrattuale ed, in particolare, per quanto interessa in questa sede, che la tariffa applicata era quella stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per il mercato tutelato e che lo sconto si riferiva alla sola componente energia.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento
5 di misurazione fosse regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Ordinanza n. 297 /20).
I sigg.ri sostanzialmente non hanno contestato il malfunzionamento del contatore (anzi il Parte_1
verbale di sostituzione del gruppo di misura riportante anche le letture precedenti alla sostituzione, risulta avvenuto in contraddittorio e firmato anche dal sig. , padre degli appellanti), Parte_3
né che la società non abbia adempiuto al proprio obbligo contrattuale avente ad oggetto la regolare somministrazione di energia elettrica nel periodo indicato nelle fatture poi poste a base del decreto ingiuntivo opposto né hanno dimostrato con l'esibizione di bollette precedenti e, neppure allegato, un diverso e minore consumo di energia elettrica.
Risulta dalle fatture in atti che ad ognuna di esse è stato applicato lo sconto sulla componente energia e che tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a periodi temporali in cui l'utenza di cui trattasi era regolarmente in fornitura con la società (Doc. 30 fasc. primo grado – schermate portale telematico “Four” dell'impresa Distributrice).
In conclusione, alla luce del chiaro quadro probatorio emerso in primo grado il tribunale ha correttamente valutato e ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice.
A fronte di ciò e delle generiche critiche alla sentenza di primo grado, tra l'altro, come predetto disancorate dalla documentazione in atti, e dalla mancata dimostrazione ed allegazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di fornitura di energia elettrica da parte dei sigg.ri l'appello Parte_1
va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
La soccombenza degli appellanti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della società appellata, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.374/2016 del tribunale di Lecce;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio in favore di (già denominata Controparte_1 [...]
già denominata in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 Controparte_3 che si liquidano in €. 2000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge.
6 Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU
115/02 nei confronti degli appellanti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Maurizio Petrelli )
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