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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in Bagheria, via Bernardo Mattarella n. 108, presso l'Avv.
Felice Chiarelli, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
, (C.F. , C.F._6 CP_3 C.F._7
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
), (C.F. ), tutti C.F._9 CP_6 C.F._10
elettivamente domiciliati in Palermo, via Libertà n. 159, presso l'Avv.
Francesco Napoli, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: azione di simulazione – nullità negoziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 13/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori – Parte_1
, e – convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio davanti a questo Tribunale , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e chiedendo di
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
dichiarare la simulazione assoluta dei tre contratti di compravendita immobiliare rogati, rispettivamente, in data: i) 21/03/2011, in NO , Per_1
repertorio n.1534, tra e , Persona_2 CP_6
avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà della quota indivisa pari ad un terzo dei seguenti beni immobili: unità immobiliare per uso abitazione sita in Misilmeri, via Alessandro Volta n. 5, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Misilmeri, al foglio MU, particella 2266; terreno - sito in agro del Comune di Misilmeri, in contrada Bizzoli, esteso catastalmente nell'intero ventiquattro are e quindici centiare, identificato al catasto terreni del Comune di Misilmeri, al foglio 30, particella 429; terreno: - sito in agro del Comune di Bagheria, in contrada Porcareila, esteso catastalmente nell'intero ventiquattro are e dieci centiare (are 24,10), identificato al catasto terreni del Comune di Bagheria, al foglio 24, particella
57; ii) 10/06/2011, in NO , repertorio n.1590, tra Per_1 Controparte_4
e , avente ad oggetto la vendita della piena proprietà del CP_1
fabbricato, in corso di costruzione ad uso abitazione sito in Misilmeri,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contrada Baldanza, ora via Pellingra, identificato in catasto al foglio 21, particella 1655, sub 1; iii) 28/10/2011, in NO repertorio n.53970, Per_3
tra e , avente ad oggetto la vendita della nuda CP_3 CP_1
proprietà dell'immobile sito in Misilmeri, in corso TA EL (già corso 4 Aprile) n. 84 e identificato in catasto al foglio 14, particella 786 sub 3.
A fondamento della domanda sostenevano di essere creditori nei confronti dei convenuti , e della Controparte_2 CP_3 Controparte_4
somma complessiva di euro 345.265,3, in forza della sentenza definitiva n. 45-
2014 del 21/01/2014 con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato i suddetti convenuti al risarcimento dei danni procurati da
, in dipendenza del sinistro stradale in cui perdeva la vita il Controparte_2
figlio e fratello degli odierni attori. (cfr. doc. 1 all. atto di citazione).
Proseguivano nella narrazione rappresentando che, nelle more del giudizio civile conclusosi con la sentenza sopra indicata, e CP_3 [...]
avevano proceduto alla vendita simulata di tutti i loro beni immobili, CP_4
al precipuo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica e, comunque,
a future azioni esecutive per il soddisfacimento del credito degli odierni attori.
In particolare, parte attrice deduceva l'intento fraudolento dei contraenti allegando l'esistenza dei rapporti di parentela diretta che intercorrono fra gli stessi;
poneva, inoltre, in rilievo il dato temporale della cessione dell'intero patrimonio immobiliare dei coniugi - , avvenuta CP_3 CP_4
successivamente alla formulazione della pretesa risarcitoria da parte degli attori, nonché la non congruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato dei beni trasferiti e la mancata dimostrazione della corresponsione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del prezzo, avvenuta con modalità non tracciabili e in epoca anteriore alla stessa stipula dei tre atti di compravendita.
In subordine, gli attori articolavano domanda di nullità dei menzionati contratti, poiché stipulati in frode alla legge e, dunque, invalidi per difetto di causa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Deducevano, nel merito, che gli atti di vendita erano stati effettivamente voluti dalle parti contraenti e che, al momento della stipulazione dei negozi oggetto dell'odierna controversia, benché fosse pendente il giudizio di risarcimento del danno – e già accertata la responsabilità penale su cui lo stesso si fondava – gli attori non potevano ancora vantare un credito certo, liquido ed esigile.
Precisavano, altresì, la regolarità delle operazioni negoziali in esame, sul presupposto che, sebbene tali atti fossero stati stipulati nel 2011, il pagamento delle relative somme era stato effettuato nel 2006 e, pertanto, risaliva ad una data precedente all'entrata in vigore dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti nelle compravendite immobiliari, introdotto dal d.l. 223/2006.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prova documentale.
All'udienza del 13.11.2024, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della simulazione assoluta va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, a norma dell'art. 1417 c.c., i terzi – diversamente dalle parti contraenti – sono sottratti agli ordinari limiti cui
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
soggiace la prova testimoniale in materia contrattuale, con la conseguenza che non è loro preclusa la possibilità di provare per testimoni l'esistenza dell'accordo simulatorio. In altri termini, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, non trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale disposta dalla norma di cui all'art. 2722 c.c.
Inoltre, i terzi possono altresì avvalersi del ricorso alle presunzioni, a condizione che gli elementi noti siano valutati analiticamente e nella loro convergenza globale (ex multis, cfr. Cass. n. 903/2005; Cass. n.
36478/2021).
Pertanto, perché la pronuncia giudiziale possa essere fondata su presunzioni è necessario che siano introdotti in giudizio una pluralità di fatti qualificati dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza, “nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascun d'essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica;
in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sé solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. Cass.
n.19601/2004).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con la precisazione che, in materia civile, i fatti su cui si fonda la presunzione non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, essendo, invece, sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di accertamento della simulazione in esame è stata introdotta da terzi estranei ai negozi simulati, creditori dei simulati alienanti.
Conseguentemente, la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, non scontando i limiti di cui all'art. 1417 c.c. può essere fornita per testimoni e, stante il disposto di cui all'art. 2729, comma 2, c.c., può anche essere tratta da presunzioni.
Ebbene, parte attrice ha dedotto in giudizio una serie di elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, assolvono all'onere probatorio su di essa gravante e conducono a ritenere, che, effettivamente, i convenuti non intesero operare alcun trasferimento immobiliare, ma solo produrre una apparenza di mutamento della titolarità del bene.
Dal quadro delle risultanze processuali, invero, emerge, da un lato, che i venditori si sono disfatti dei loro beni in un arco di tempo ristretto, tra il marzo e l'ottobre del 2011, concludendo gli atti traslativi a favore di persone vicine sul piano personale (fratello e figlio), e dall'altro, che Controparte_4
ha mantenuto la disponibilità del bene oggetto della compravendita del marzo
2011 (come risultante dalla notifica dell'atto introduttivo e non contestato dai convenuti).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Inoltre, gli acquirenti dei contratti oggetto di causa non hanno offerto alcuna prova che il prezzo di acquisto sia stato effettivamente versato agli alienanti, a nulla rilevando la dichiarazione di pagamento effettuata in sede di compravendita (cfr. Cass., n. 12955/2014).
I predetti elementi indiziari valutati nella loro complessità inducono a ritenere, in termini di certezza sia pure probabilistica, che, in mancanza di una effettiva volontà di trasferire la proprietà dei beni dietro il pagamento di un corrispettivo, i contraenti, odierni convenuti avevano stipulato un accordo simulatorio con il quale privavano di effetti giuridici le compravendite stipulate.
Né le difese spiegate da parte convenuta consentono di ritenere provata una diversa ricostruzione dei fatti, essendo rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
In particolare, i convenuti, con riguardo al pagamento del corrispettivo della vendita del 21/03/2011 in favore di e , Controparte_5 CP_6
espongono, nella propria comparsa di costituzione, che la vendita sia avvenuta a titolo di datio in solutum di un debito pregresso di
[...]
nei confronti del fratello, per fare fronte alle difficoltà economiche CP_4
della famiglia
Tale circostanza – tuttavia – oltre che non dimostrata, risulta in contrasto con le allegazioni precisate in seno alla memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., dove parte convenuta aggiunge “solo con quanto ricavato dalla vendita la sig.ra ha potuto superare il lungo e difficile periodo economico che, di CP_4
fatto, ha esposto ed annullato tutto il suo patrimonio già modesto immobiliare”, con ciò contraddicendo la dichiarazione di anteriorità del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pagamento del prezzo delle ulteriori stipule (cfr. pag. 3 memoria di parte convenuta ex art. 183 c.p.c.n.1 del 1.06.2021).
In considerazione delle argomentazioni che precedono, pertanto, va accolta la domanda volta ad accertare la simulazione assoluta dei contratti di compravendita stipulati dai convenuti.
Per quanto attiene agli effetti dell'accertata simulazione sul negozio simulato, questo Giudicante, pur consapevole dell'orientamento interpretativo di legittimità, in ossequio al quale il negozio simulato è ritenuto nullo per anomalia della causa (cfr. Cass. civ. n. 11372/2005; Cass. civ.n. 7459/2018), ritiene di non aderire al predetto orientamento per le ragioni che seguono.
La simulazione costituisce un fenomeno giuridico complesso in cui le parti di un negozio si accordano nel senso di privare di efficacia il negozio posto in essere, ovvero di attribuirgli effetti diversi rispetto a quelli suoi propri.
La finalità della simulazione, quindi, è quella di creare un'apparenza nei confronti dei terzi.
Ne consegue che la causa del negozio simulato non va ricercata in quella sua tipica, perché le parti mediante l'accordo simulatorio, intendono attribuirgli la funzione di creare apparenza ai terzi.
In altri termini, la causa del negozio simulato va apprezzata tenuto conto del collegamento tra il predetto negozio simulato e l'accordo simulatorio. In tale ottica, quindi, il fatto che la causa tipica del negozio simulato sia frustrata per effetto dell'accordo simulatorio, non può determinare la nullità del negozio per difetto di causa, dal momento che ciò risponde alla finalità tipica della simulazione, ossia creare una realtà fittizia agli occhi dei terzi, ammessa dall'ordinamento e pertanto neutrale rispetto ai requisiti di validità dell'atto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso Legislatore, poi, all'art. 1414 c.c. qualifica come inefficace il negozio simulato e al contempo ammette che lo stesso possa produrre effetti (artt.
1415 e 1416 c.c.).
In definitiva, gli atti simulati non sono affetti da nullità, ma connotati da un'inefficacia originaria per effetto dell'accordo simulatorio (cfr. Cass. civ. n.
5975/87).
Le residue domande subordinate, restano assorbite dall'accoglimento della pretesa principale attorea.
In ragione dell'accoglimento delle domande attoree le spese dell'odierno procedimento vanno poste a carico dei convenuti e liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, ridotti ai minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- dichiara simulate le compravendite immobiliari stipulate il: i) 21/03/2011, in NO , repertorio n.1534, tra , e Per_1 Controparte_4 Controparte_5
; ii) 10/06/2011, in NO , repertorio n.1590, tra CP_6 Per_1
e ; iii) 28/10/2011, in NO repertorio Controparte_4 CP_1 Per_3
n.53970, tra e;
CP_3 CP_1
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori, che liquida in complessivi euro 11.268,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA, e in euro 607,20 per spese vive.
Termini Imerese, 26.3.2025
Il Giudice
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in Bagheria, via Bernardo Mattarella n. 108, presso l'Avv.
Felice Chiarelli, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._5 Controparte_2
, (C.F. , C.F._6 CP_3 C.F._7
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
), (C.F. ), tutti C.F._9 CP_6 C.F._10
elettivamente domiciliati in Palermo, via Libertà n. 159, presso l'Avv.
Francesco Napoli, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: azione di simulazione – nullità negoziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 13/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori – Parte_1
, e – convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio davanti a questo Tribunale , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e chiedendo di
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
dichiarare la simulazione assoluta dei tre contratti di compravendita immobiliare rogati, rispettivamente, in data: i) 21/03/2011, in NO , Per_1
repertorio n.1534, tra e , Persona_2 CP_6
avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà della quota indivisa pari ad un terzo dei seguenti beni immobili: unità immobiliare per uso abitazione sita in Misilmeri, via Alessandro Volta n. 5, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Misilmeri, al foglio MU, particella 2266; terreno - sito in agro del Comune di Misilmeri, in contrada Bizzoli, esteso catastalmente nell'intero ventiquattro are e quindici centiare, identificato al catasto terreni del Comune di Misilmeri, al foglio 30, particella 429; terreno: - sito in agro del Comune di Bagheria, in contrada Porcareila, esteso catastalmente nell'intero ventiquattro are e dieci centiare (are 24,10), identificato al catasto terreni del Comune di Bagheria, al foglio 24, particella
57; ii) 10/06/2011, in NO , repertorio n.1590, tra Per_1 Controparte_4
e , avente ad oggetto la vendita della piena proprietà del CP_1
fabbricato, in corso di costruzione ad uso abitazione sito in Misilmeri,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contrada Baldanza, ora via Pellingra, identificato in catasto al foglio 21, particella 1655, sub 1; iii) 28/10/2011, in NO repertorio n.53970, Per_3
tra e , avente ad oggetto la vendita della nuda CP_3 CP_1
proprietà dell'immobile sito in Misilmeri, in corso TA EL (già corso 4 Aprile) n. 84 e identificato in catasto al foglio 14, particella 786 sub 3.
A fondamento della domanda sostenevano di essere creditori nei confronti dei convenuti , e della Controparte_2 CP_3 Controparte_4
somma complessiva di euro 345.265,3, in forza della sentenza definitiva n. 45-
2014 del 21/01/2014 con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato i suddetti convenuti al risarcimento dei danni procurati da
, in dipendenza del sinistro stradale in cui perdeva la vita il Controparte_2
figlio e fratello degli odierni attori. (cfr. doc. 1 all. atto di citazione).
Proseguivano nella narrazione rappresentando che, nelle more del giudizio civile conclusosi con la sentenza sopra indicata, e CP_3 [...]
avevano proceduto alla vendita simulata di tutti i loro beni immobili, CP_4
al precipuo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica e, comunque,
a future azioni esecutive per il soddisfacimento del credito degli odierni attori.
In particolare, parte attrice deduceva l'intento fraudolento dei contraenti allegando l'esistenza dei rapporti di parentela diretta che intercorrono fra gli stessi;
poneva, inoltre, in rilievo il dato temporale della cessione dell'intero patrimonio immobiliare dei coniugi - , avvenuta CP_3 CP_4
successivamente alla formulazione della pretesa risarcitoria da parte degli attori, nonché la non congruità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato dei beni trasferiti e la mancata dimostrazione della corresponsione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del prezzo, avvenuta con modalità non tracciabili e in epoca anteriore alla stessa stipula dei tre atti di compravendita.
In subordine, gli attori articolavano domanda di nullità dei menzionati contratti, poiché stipulati in frode alla legge e, dunque, invalidi per difetto di causa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Deducevano, nel merito, che gli atti di vendita erano stati effettivamente voluti dalle parti contraenti e che, al momento della stipulazione dei negozi oggetto dell'odierna controversia, benché fosse pendente il giudizio di risarcimento del danno – e già accertata la responsabilità penale su cui lo stesso si fondava – gli attori non potevano ancora vantare un credito certo, liquido ed esigile.
Precisavano, altresì, la regolarità delle operazioni negoziali in esame, sul presupposto che, sebbene tali atti fossero stati stipulati nel 2011, il pagamento delle relative somme era stato effettuato nel 2006 e, pertanto, risaliva ad una data precedente all'entrata in vigore dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti nelle compravendite immobiliari, introdotto dal d.l. 223/2006.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prova documentale.
All'udienza del 13.11.2024, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della simulazione assoluta va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere, in punto di diritto, che, a norma dell'art. 1417 c.c., i terzi – diversamente dalle parti contraenti – sono sottratti agli ordinari limiti cui
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
soggiace la prova testimoniale in materia contrattuale, con la conseguenza che non è loro preclusa la possibilità di provare per testimoni l'esistenza dell'accordo simulatorio. In altri termini, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, non trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale disposta dalla norma di cui all'art. 2722 c.c.
Inoltre, i terzi possono altresì avvalersi del ricorso alle presunzioni, a condizione che gli elementi noti siano valutati analiticamente e nella loro convergenza globale (ex multis, cfr. Cass. n. 903/2005; Cass. n.
36478/2021).
Pertanto, perché la pronuncia giudiziale possa essere fondata su presunzioni è necessario che siano introdotti in giudizio una pluralità di fatti qualificati dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza, “nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascun d'essi è idoneo a produrre ed, a tal fine, è necessario che l'esistenza del fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione impone che i fatti noti, dai quali muove il ragionamento probabilistico, e l'iter logico nel ragionamento stesso seguito non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica;
in fine, il requisito, unificante, della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto, salvo l'eccezionale caso d'un singolo elemento di gravità e precisione tali da essere di per sé solo esaustivamente ed incontrovertibilmente significativo, da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. Cass.
n.19601/2004).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con la precisazione che, in materia civile, i fatti su cui si fonda la presunzione non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, essendo, invece, sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di accertamento della simulazione in esame è stata introdotta da terzi estranei ai negozi simulati, creditori dei simulati alienanti.
Conseguentemente, la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, non scontando i limiti di cui all'art. 1417 c.c. può essere fornita per testimoni e, stante il disposto di cui all'art. 2729, comma 2, c.c., può anche essere tratta da presunzioni.
Ebbene, parte attrice ha dedotto in giudizio una serie di elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, assolvono all'onere probatorio su di essa gravante e conducono a ritenere, che, effettivamente, i convenuti non intesero operare alcun trasferimento immobiliare, ma solo produrre una apparenza di mutamento della titolarità del bene.
Dal quadro delle risultanze processuali, invero, emerge, da un lato, che i venditori si sono disfatti dei loro beni in un arco di tempo ristretto, tra il marzo e l'ottobre del 2011, concludendo gli atti traslativi a favore di persone vicine sul piano personale (fratello e figlio), e dall'altro, che Controparte_4
ha mantenuto la disponibilità del bene oggetto della compravendita del marzo
2011 (come risultante dalla notifica dell'atto introduttivo e non contestato dai convenuti).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Inoltre, gli acquirenti dei contratti oggetto di causa non hanno offerto alcuna prova che il prezzo di acquisto sia stato effettivamente versato agli alienanti, a nulla rilevando la dichiarazione di pagamento effettuata in sede di compravendita (cfr. Cass., n. 12955/2014).
I predetti elementi indiziari valutati nella loro complessità inducono a ritenere, in termini di certezza sia pure probabilistica, che, in mancanza di una effettiva volontà di trasferire la proprietà dei beni dietro il pagamento di un corrispettivo, i contraenti, odierni convenuti avevano stipulato un accordo simulatorio con il quale privavano di effetti giuridici le compravendite stipulate.
Né le difese spiegate da parte convenuta consentono di ritenere provata una diversa ricostruzione dei fatti, essendo rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
In particolare, i convenuti, con riguardo al pagamento del corrispettivo della vendita del 21/03/2011 in favore di e , Controparte_5 CP_6
espongono, nella propria comparsa di costituzione, che la vendita sia avvenuta a titolo di datio in solutum di un debito pregresso di
[...]
nei confronti del fratello, per fare fronte alle difficoltà economiche CP_4
della famiglia
Tale circostanza – tuttavia – oltre che non dimostrata, risulta in contrasto con le allegazioni precisate in seno alla memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., dove parte convenuta aggiunge “solo con quanto ricavato dalla vendita la sig.ra ha potuto superare il lungo e difficile periodo economico che, di CP_4
fatto, ha esposto ed annullato tutto il suo patrimonio già modesto immobiliare”, con ciò contraddicendo la dichiarazione di anteriorità del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pagamento del prezzo delle ulteriori stipule (cfr. pag. 3 memoria di parte convenuta ex art. 183 c.p.c.n.1 del 1.06.2021).
In considerazione delle argomentazioni che precedono, pertanto, va accolta la domanda volta ad accertare la simulazione assoluta dei contratti di compravendita stipulati dai convenuti.
Per quanto attiene agli effetti dell'accertata simulazione sul negozio simulato, questo Giudicante, pur consapevole dell'orientamento interpretativo di legittimità, in ossequio al quale il negozio simulato è ritenuto nullo per anomalia della causa (cfr. Cass. civ. n. 11372/2005; Cass. civ.n. 7459/2018), ritiene di non aderire al predetto orientamento per le ragioni che seguono.
La simulazione costituisce un fenomeno giuridico complesso in cui le parti di un negozio si accordano nel senso di privare di efficacia il negozio posto in essere, ovvero di attribuirgli effetti diversi rispetto a quelli suoi propri.
La finalità della simulazione, quindi, è quella di creare un'apparenza nei confronti dei terzi.
Ne consegue che la causa del negozio simulato non va ricercata in quella sua tipica, perché le parti mediante l'accordo simulatorio, intendono attribuirgli la funzione di creare apparenza ai terzi.
In altri termini, la causa del negozio simulato va apprezzata tenuto conto del collegamento tra il predetto negozio simulato e l'accordo simulatorio. In tale ottica, quindi, il fatto che la causa tipica del negozio simulato sia frustrata per effetto dell'accordo simulatorio, non può determinare la nullità del negozio per difetto di causa, dal momento che ciò risponde alla finalità tipica della simulazione, ossia creare una realtà fittizia agli occhi dei terzi, ammessa dall'ordinamento e pertanto neutrale rispetto ai requisiti di validità dell'atto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso Legislatore, poi, all'art. 1414 c.c. qualifica come inefficace il negozio simulato e al contempo ammette che lo stesso possa produrre effetti (artt.
1415 e 1416 c.c.).
In definitiva, gli atti simulati non sono affetti da nullità, ma connotati da un'inefficacia originaria per effetto dell'accordo simulatorio (cfr. Cass. civ. n.
5975/87).
Le residue domande subordinate, restano assorbite dall'accoglimento della pretesa principale attorea.
In ragione dell'accoglimento delle domande attoree le spese dell'odierno procedimento vanno poste a carico dei convenuti e liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, ridotti ai minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
- dichiara simulate le compravendite immobiliari stipulate il: i) 21/03/2011, in NO , repertorio n.1534, tra , e Per_1 Controparte_4 Controparte_5
; ii) 10/06/2011, in NO , repertorio n.1590, tra CP_6 Per_1
e ; iii) 28/10/2011, in NO repertorio Controparte_4 CP_1 Per_3
n.53970, tra e;
CP_3 CP_1
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori, che liquida in complessivi euro 11.268,00 per onorari oltre spese generali IVA e CPA, e in euro 607,20 per spese vive.
Termini Imerese, 26.3.2025
Il Giudice
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile