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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIO NE XII CIVILE -
*****
In fun zion e di giudi ce di Appel lo in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 25/02/2025, vertente
TRA
rappresenta e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Paolo Richter Mapelli CP_1
Mozzi dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 30401/2019 CP_1
depositata in data 21.11.2019.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di alla cartella di pagamento n. 09720190094772060000, relativa CP_1
a n. 23 verbali di accertamento di violazione al CdS, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli presupposti.
Venivano portati in giudizio che si costituiva opponendosi CP_1 all'accoglimento della domanda, ed , che rimaneva Controparte_3
contumace.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione in ordine alla valutazione della ritualità delle notifiche. si costituiva, resistendo al gravame, mentre anche in appello CP_1 [...]
rimaneva contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini ridotti per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. L'appello è risultato fondato nei limiti che seguono.
2. Va, preliminarmente, rilevato che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17915/2008 e, soprattutto, Cass., SS.UU., n. 18992/2017), da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi in quanto più aderente al dato letterale della norma e all'esigenza sostanziale che il procedimento notificatorio sia in grado di garantire la conoscibilità della notifica, ha statuito che “Nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ. l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”.
3. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve rilevarsi che la notifica per 21 dei 23 vav sottesi alla cartella di pagamento opposta, come desumibile dalla copia dei verbali versati in atti, è avvenuta al portiere ai sensi dell'art. 139, co. 4, c.p.c., ma nella relata è totalmente carente l'indicazione della spedizione della raccomandata prescritta né di quest'ultima è stata prodotta la ricevuta di spedizione.
2 Né tali carenze possono essere superate con la mera produzione della lettera di avviso dell'avvenuta notifica, atteso che la stessa nulla prova in ordine alla sua spedizione.
4. Considerazioni analoghe valgono per il vav n. 13151140174, notificato a mezzo posta ex L. n. 890/1982 con allegazione dell'avviso di ricevimento attestante consegna a delegato, ma senza attestazione della spedizione della CAN.
5. La notificazione dei predetti verbali è, dunque, nulla nei riguardi del destinatario, con la conseguenza che va applicato l'art. 201, 5° comma, del d.l.vo n.
285/92, secondo il quale l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine stabilito: in particolare si è osservato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione” (Cass. civ., Sez. I, 08/01/2003, n. 59).
6. Diversamente deve rilevarsi relativamente al vav n. 13151088319, notificato a mezzo posta con allegazione dell'avviso di ricevimento attestante consegna al portiere e spedizione di CAN con indicazione degli estremi.
7. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va riformata e la cartella contestata va dichiarata inefficacia relativamente ai verbali sottesi salvo il vav n. 13151088319.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
Al riguardo, si deve tenere conto che la responsabilità solidale è stata recentemente affermata in giurisprudenza nei confronti dell' (cfr. Cass. n. Controparte_4
3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n. 14125/2016) mediante l'affermazione del principio che “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro
3 ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore”.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720190094772060000, relativamente a tutti i vav sottesi salvo quello recante n. 13151088319, e condanna in solido l' e al Controparte_3 CP_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna in solido l' e al Controparte_3 CP_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 11/04/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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