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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5112 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, Parte_1 Parte_2 domiciliatario in Napoli, alla via Antonino D'Antona, 6;
-Attori-
E in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Traversa, domiciliatario in Napoli alla Via Ponte di Tappia, 47;
- Convenuta-
NONCHE'
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallo Studio Legale Associato Mazzeo di
Mazzeo Antonella in persona degli avv.ti Antonella Mazzeo e Controparte_3 CP_3
e dall'avv. Massimo La Rocca, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G.
[...]
Matteotti, 7;
-Convenuta -
NONCHE'
, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Renato Magaldi, domiciliatario in Napoli alla Piazza Carità, 32;
- Chiamata in causa -
Conclusioni: 2
per gli attori: “integrale accoglimento della domanda… se del caso anche ex art. 2055cc, con vittoria delle spese di lite”; per la : “rigettare le avverse pretese e domande giacchè inammissibili e Controparte_1
comunque infondate”; “atteso che la risposta al quesito risulta oggettivamente inidonea a spiegare la ragione tecnica in virtù della quale 'il peso' della corresponsabilità dedotta dall'Ufficio peritale in capo alla debba corrispondere ad 1/3… del totale … CP_1
chiamare nuovamente a chiarimenti il CTU”; “in via meramente gradata e subordinata reitera le domande in rito e di merito formulate … e chiede, in ogni caso, di essere manlevata
e tenuta indenne dalla Compagnia ritualmente chiamata in garanzia. Vinte le spese”; per l “dichiararsi il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva”; “1) in via preliminare … dichiarare, in adesione all'eccezione di prescrizione avanzata … estinto il diritto al risarcimento”; “2) in via sempre preliminare, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione dell'art. 163 ai commi 3, 4, e 5”;
“3) nel merito, in via principale, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale in ordine al fatto storico e nè dimostrata in ordine al nesso eziologico”; “4) sempre nel merito rigettare la domanda per mancata quantificazione dei danni, e soprattutto qualificazione dei danni da risarcire”; “5) In via del tutto subordinata … rigettare la domanda nei confronti della in Controparte_5
quanto in ottemperanza alle leggi attuali di medicina, nessuna colpa per la verificazione del danno le sarebbe eventualmente imputabile, stante la corretta e prudente applicazione della clinica medica e farmacologica, e per tale ragione estrometterla dal presente giudizio”; “6)
In via sempre subordinata… riconoscere il concorso di colpa con gli altri convenuti effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale riduzione della pretesa risarcitoria a danno dell' ; vinte le distraende spese di lite;
Controparte_2 per la : “a) in via preliminare … rigetto dell'atto di chiamata in causa…; Controparte_4
b) … rigetto della domanda principale, poiché inammissibile ed infondata”; c) in via subordinata, affinchè… venga condannata in manleva, solo ed esclusivamente in proporzione al minor grado percentuale di responsabilità che in concreto andrà eventualmente accertato tra i condebitori solidali nei confronti della graduandolo in ragione della CP_1
esatta ripartizione del debito interno tra condebitori solidali, ai sensi dell'art 2055 cc, che risulterà effettivamente ascrivibile alla convenuta struttura nella causazione dell'evento dannoso. Il tutto sempre e solo in eccedenza della franchigia esistente di 5.000,00 euro
(appendice n 0003 del 18.12.2015) per danni da RC sanitaria da porsi comunque ad 3
esclusivo carico dell'assicurato, entro e non oltre i limiti economici del massimale di polizza di euro 1.000.000,00 ... Con vittoria di spese , diritti ed onorari di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e , in qualità di figli ed unici eredi della defunta Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_6
e la chiedendo la condanna delle medesime
[...] Controparte_1
al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da plurime e gravi condotte negligenti in ambito sanitario, che avrebbero causalmente determinato il decesso della loro congiunta.
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 31 luglio 2011, a seguito di una caduta occorsa in stato Persona_1
confusionale, si recava presso l'Ospedale dove, eseguiti alcuni accertamenti CP_2
diagnostici, veniva dimessa con diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica;
-. In data 12 marzo 2012, a causa di una “frattura al trochite omerale sinistro e al polso sinistro”, provocata da un'altra caduta dovuta a un nuovo episodio di stato confusionale, la veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio, ove veniva riscontrata Per_1
la presenza di un meningioma – non diagnosticato durante il precedente ricovero del 2011 – e, in data 26 marzo 2012, veniva sottoposta a intervento chirurgico di asportazione del meningioma parieto-occipitale destro;
-. Durante il periodo post-operatorio non venivano adottate idonee misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali, con conseguente insorgenza, nella paziente, di sintomatologia riferibile a processo settico;
-. In data 19 aprile 2012 la veniva trasferita presso la , ove restava Per_1 Controparte_1
ricoverata fino al 28 aprile 2012 senza che venisse formulata alcuna diagnosi né intrapreso alcun trattamento del processo settico in corso;
-. In data 28 aprile 2012 la paziente veniva trasferita presso il P.O. San Paolo di Napoli, ove veniva correttamente diagnosticata una “sepsi severa” e avviata idonea terapia farmacologica;
ciononostante, in data 2 maggio 2012 la stessa decedeva.
Gli attori, pertanto, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie convenute per negligenza e imperizia, con condanna delle medesime al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditatis (come puntualmente indicati a pagg.
6-7 dell'atto introduttivo) conseguenti alla morte, ritenuta evitabile, della congiunta, oltre rivalutazione e interessi, vinte le distraende spese di lite.
La , costituitasi, ha respinto ogni addebito, precisando che il trasferimento Controparte_1
della paziente avvenne su proposta del medico di base, che la struttura svolge attività 4
esclusivamente riabilitativa e che la paziente ricevette comunque cure e monitoraggi, compresa terapia antibiotica in presenza di rialzo febbrile. Ha inoltre sottolineato che la sepsi era già presente al momento del ricovero, che non vi è prova del nesso causale tra la condotta dei propri sanitari e l'esito letale, e che gli attori non hanno dimostrato alcun inadempimento qualificato.
La società ha infine chiesto, in via preliminare, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevata da eventuali condanne, e, nel Controparte_4
merito, il rigetto integrale delle domande, con condanna degli attori alle spese di lite.
L costituitasi, ha chiesto, vinte le Controparte_2
distraende spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo, in particolare:
-. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, evidenziando che i fatti risalgono al luglio 2011 e che l'azione è stata proposta oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge;
-. La carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo provato di essere eredi legittimi della de cuius, mancando qualsiasi documentazione relativa all'accettazione dell'eredità;
-. la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 commi 3, 4, e 5 c.p.c.;
-. l'infondatezza delle contestazioni mosse dagli attori, prive di riscontro sia oggettivo che medico-legale, sottolineando che l'attività sanitaria si è svolta nel pieno rispetto delle buone pratiche cliniche e tenendo conto delle condizioni particolati della paziente, anziana e già affetta da gravi patologie preesistenti;
-. L'assenza di nesso causale tra le presunte omissioni mediche e la morte della paziente, rilevando che quest'ultima era stata ricoverata anche presso altre strutture sanitarie, le quali potrebbero essere responsabili dell'aggravamento delle sue condizioni.
In via subordinata, l' ha chiesto che, nell'ipotesi in cui venisse Controparte_6
comunque accertata una responsabilità parziale dei propri sanitari, il risarcimento venga limitato solo ai danni effettivamente provati e direttamente riferibili al proprio personale sanitario.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda principale, infondata sotto ogni profilo, e della domanda in garanzia formulata dalla parte chiamante.
La compagnia ha eccepito:
-. la presenza di un massimale di polizza pari a euro 1.000.000,00; 5
-. l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso in cui venga accertata una violazione, da parte dell'assicurato, delle norme relative al consenso informato o alla corretta conservazione della cartella clinica.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora fosse accertata una responsabilità, la Controparte_4
condanna venga commisurata al grado di colpa effettivamente riconosciuto e comunque contenuta nei limiti previsti dal contratto assicurativo.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.1.- Non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni idonee a determinare la nullità dell'atto di citazione, come genericamente eccepito dall . Controparte_6
L'esame dell'atto introduttivo consente, infatti, di rilevare che gli attori hanno puntualmente e chiaramente esposto: i fatti posti a fondamento della pretesa;
la causa petendi, ossia il titolo giuridico dell'azione esercitata;
il petitum, sia sotto il profilo immediato (la condanna al risarcimento) sia sotto quello mediato (l'accertamento della responsabilità sanitaria).
Tali elementi risultano tutti agevolmente evincibili dalla narrazione contenuta nell'atto di citazione, la quale rispetta i requisiti formali e sostanziali prescritti dall'art. 163, commi 3, 4 e
5 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla parte convenuta deve essere disattesa, trattandosi di doglianza meramente assertiva, priva di specifiche argomentazioni e, in ogni caso, smentita dal contenuto dell'atto stesso.
2.2.- L'eccezione di prescrizione sollevata dall' deve essere Controparte_6
rigettata.
Essa risulta infatti proposta tardivamente, poiché la costituzione in giudizio della parte convenuta è avvenuta in data 31 maggio 2018, oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c., considerato che la prima udienza era stata fissata, nell'atto di citazione, per il 4 giugno 2018.
Come noto, l'eccezione di prescrizione – in quanto eccezione in senso stretto – deve essere formulata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione depositata nei termini di legge, ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione. Nel caso di specie, il deposito avvenuto a soli quattro giorni dall'udienza non consente di ritenere tempestivamente sollevata la suddetta eccezione, che pertanto non può essere esaminata nel merito.
Ne consegue che la doglianza della convenuta è inammissibile e deve essere disattesa, restando assorbita ogni ulteriore considerazione sul fondamento della prescrizione stessa.
3.- La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti che seguono. 6
4.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione consente di qualificare l'azione proposta iure hereditatis come azione di natura contrattuale, in quanto fondata sull'obbligazione assunta direttamente dalle strutture sanitarie convenute nei confronti della loro dante causa,
[...]
Diversamente, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non Persona_1
patrimoniale proposta iure proprio dai congiunti riveste natura extracontrattuale.
5.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Da tale qualificazione discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, sono tenuti a provare l'esistenza del contratto
(o del c.d. “contatto sociale") e ad allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, mentre spetta all'obbligato provare che la prestazione professionale è stata eseguita con la diligenza richiesta (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ossia idoneo, in astratto, a costituire causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno lamentato (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo da chi possiede competenze specialistiche (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del
19.5.2004).
Rimane, invece, a carico dell'attore la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la condotta (attiva o omissiva) del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur 7
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
6.- I fatti dedotti dagli attori in ordine ai ricoveri, agli esami diagnostici e agli accertamenti cui è stata sottoposta presso le strutture sanitarie convenute trovano Persona_1
pieno riscontro sia nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio, sia nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli attori hanno dunque fornito la prova del titolo in virtù del quale hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti delle convenute. 8
Essi, infatti, non solo hanno allegato la propria legittimazione attiva, quale conseguenza della successione nella medesima posizione giuridica già spettante alla loro dante causa, ma hanno anche provato la titolarità attiva del diritto azionato nella qualità di eredi della stessa, producendo certificati anagrafici e di stato di famiglia idonei a dimostrare la relazione di parentela con la de cuius e quindi la loro qualità di eredi legittimi. Tali elementi, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 2, ord. n. 10519 del 28.4.2024), unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituiscono una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio di un'azione giudiziaria da parte di chi si proclami erede e sia chiamato alla successione integra un comportamento espressivo dell'accettazione dell'eredità e, quindi, idoneo a dimostrare la qualità di erede (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. 13 gennaio 2025 n. 817).
Inoltre, gli attori hanno puntualmente allegato gli inadempimenti asseritamente commessi dai sanitari delle strutture convenute, individuandoli nell'erronea diagnosi, nell'errata scelta dei trattamenti terapeutici, nel ritardo e nell'omissione di esami e indagini necessarie, nonché nell'omessa acquisizione di un valido consenso informato.
Occorre, pertanto, verificare:
-. Se sussista un nesso di causalità (da accertarsi secondo il criterio civilistico della
“preponderanza dell'evidenza” o del c.d. “più probabile che non”) tra le condotte (attive e omissive) dei sanitari che ebbero in cura la paziente e l'insorgenza della grave sepsi che ne determinò il decesso;
-. Se la condotta dei medici – e, per effetto dell'art. 1228 c.c. quella delle strutture sanitarie convenute – sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza esigibile dall'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati quegli inadempimenti qualificati
(commissivi e/o omissivi) in precedenza specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. di parte convenuta fornite alle pag. 38 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del
27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta. 9
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, i CTU prof. , specializzato in medicina legale, e dott. Persona_2 Per_3
specializzato in neurochirurgia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati
[...]
di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, hanno accertato la colpa dei sanitari dell e della Controparte_6 [...]
nel trattamento del caso della che non implicava la soluzione di problemi CP_1 Per_1
tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. in part. pagg. 29 e ss.):
<<la storia clinica in esame vede il suo esordio 31 luglio 2011 quando la … veniva per_1 ricoverata alle ore 15.15 presso ps dell'ospedale cardarelli di napoli paziente, diabetica, ipertesa ed affetta da una cerebropatia vascolare cronica, tanto che aveva presentato precedenza un attacco ischemico cerebrale transitario (tia), durante notte poi uno stato confusionale riportato caduta accidentale. paziente non era grado riferire l'accaduto (non ricorda nulla) però vigile, eupnoica e collaborante, buon equilibrio cardiovascolare (pa 140 80, fc 80 b m) presentava lesività. espletata tc escludeva lesioni emorragiche cerebrali extracerebrali, evidenziando segni atrofia diffusa su base vascolare, nonché, ipodensità della sostanza bianca emisferica con multipli esiti infarti ischemici lacunari. < i>
Alla luce di tali rilievi, i sanitari del PS dell'Ospedale Cardarelli, dopo aver tenuto in osservazione la paziente per circa due ore, dimettevano la paziente, dopo aver edotto i familiari delle patologie cerebrali e dei relativi rischi.
In data 12 marzo 2012 la … riportava sempre al proprio domicilio una nuova caduta Per_1
accidentale i cui esiti risultavano stavolta essere particolarmente importanti, coinvolgendo
l'arto superiore sinistro. Infatti, ricoverata all'Ospedale Cardarelli e sottoposta ad indagini radiologiche del caso, la … presentava la frattura dell'omero sinistro e la frattura Per_1 scomposta dell'apofisi distale ad espressione intrarticolare del radio sinistro. Una TC cerebrale, eseguita senza mezzo di contrasto, evidenziava una lesione extrassiale solida di circa 40 mm di diametro, adesa alla dura in regione occipito-parietale destra. Tale lesione, 10
che interessava anche la falce posteriore, veniva identificata come un meningioma. Non si evidenziavano altre lesività.
Il rilievo di tali lesioni suggeriva ai curanti di intervenire il 14 marzo 2012 con un intervento di riduzione incruenta della frattura articolare del polso sinistro, immobilizzando, inoltre,
l'arto superiore sinistro con apparecchio brachio-metacarpale.
Successivamente, la paziente veniva sottoposta, in data 20 marzo 2012 ad un nuovo esame TC dell'encefalo che con l'aiuto del mezzo di contrasto faceva rilevare la presenza di ulteriori meningiomi in corrispondenza della crista galli della rocca petrosa e della convessità frontale destra.
Il 26 marzo 2012 veniva eseguito intervento neurochirurgico per l'asportazione del meningioma presente sulla dura in regione occipito-parietale destra. In tale data, causa la difficoltà di reperire una vena periferica alla paziente veniva applicato un catetere venoso centrale nella vena femorale destra.
L'intervento era coronato da successo e la paziente recuperava un sufficiente equilibrio clinico;
un controllo TC post-operatorio evidenziava esiti malacici in regione parietale destra con un associato pneumoencefalo e con presenza di materiale emostatico e la paziente veniva trasferita presso il reparto di riabilitazione per le opportune terapie volte al recupero della funzionalità dei distretti corporei interessati dal trauma.
… Tuttavia … la paziente presentava un deficit motorio agli arti di sinistra.
La TC cerebrale, praticata il 3 aprile 2012, mostrava un'area ovalare ipodensa, commista a petecchie ematiche in sede parieto-occipitale destra, nonché, microesiti ictali ai nuclei della base, nel contesto di una vasculopatia cronica. In cartella veniva annotato un deficit motorio all'emilato sinistro.
Veniva comunque attuato un programma di tonificazione muscolare, di mobilizzazione degli arti, di ginnastica respiratoria e di riabilitazione neurocognitiva, ma la paziente appariva rallentata, a tratti confusa;
il 18 aprile all'arto superiore sinistro veniva rimosso
l'apparecchio gessato ed applicato un tutore ed il giorno seguente la … che Per_1
presentava un rallentamento ideo-motorio con associato deficit motorio all'emilato sinistro, veniva trasferita presso la Casa di Cura “ per proseguire il suo percorso CP_1
riabilitativo.
L'obiettività raccolta all'ingresso della … in tale struttura ci descrive una paziente Per_1
discretamente orientata e portatrice di un catetere vescicale e di un catetere venoso centrale
(femorale) che presentava una lesione da decubito in regione sacrale. 11
La consulenza fisiatrica, espletata il giorno seguente annotava che per le scadute condizioni cliniche non era possibile praticare alcun trattamento riabilitativo ed all'esame neurologico la paziente appariva torpida, soporosa, poco collaborante, con “emiparesi sinistra” e con
“paresi all'arto superiore destro”.
Gli esami di laboratorio documentavano una infezione in atto (PCR 47,37 mg/L, VES 86
m/min) ed alla TC encefalica veniva rilevato, in prossimità degli esiti chirurgici della craniotomia, in regione parietale posteriore destra, un'area cerebrale malacica parasagittale cortico-sottocorticale.
In data 20 aprile la paziente appariva febbrile (T 37.8°C), tachicardica (144 b/m), ipotesa
(PA 120/80) ed aveva necessità di essere assistita con ossigenoterapia (2 l/m). Per le sue scadute condizioni generali alla terapia in atto (Clexane, Nexium, Mannitolo, Lasix,
Gardenale, Adipra), veniva poi aggiunto un antibiotico (Fidato 1 fl ev /dì).
Dopo qualche giorno (26/4/2012) persistendo lo stato febbrile, veniva modificata la terapia antibiotica con la somministrazione di ID, IC e EL ma, nonostante le terapie praticate, le condizioni cliniche della paziente non miglioravano ed il 28 aprile la… veniva dimessa e trasferita presso l'Ospedale San Paolo. Emerge inoltre dalla Per_1
relativa scheda di dimissione che la paziente presentava ancora un accesso venoso femorale
(applicato all'Ospedale il 26 marzo 2012) e che tale dispositivo veniva rimosso CP_2
per la presenza di uno stato febbrile elevato.
Ricoverata all'Ospedale San Paolo la paziente che presentava una sepsi severa, veniva idratata ed assistita opportunamente, ma nonostante le cure, le sue condizioni cliniche scadevano sempre più ed in data 2 maggio sopravveniva il decesso”.
I CTU, nel riesaminare le indagini TC espletate il 31 luglio 2011 durante il primo accesso della presso il P.S. del hanno escluso profili di responsabilità imputabili Per_1 CP_2
alla condotta del radiologo che procedette all'esame, il quale si limitò ad escludere una lesione emorragica senza diagnosticare il meningioma, poichè, sebbene all'epoca fosse già
“possibile cogliere i segni di un processo espansivo endocranico che poi venne evidenziato e descritto nel successivo ricovero del Marzo 2012”, il radiologo “era chiamato ad esprimersi su di una indagine caratterizzata da artefatti di movimento, espletata in urgenza e senza la somministrazione di mezzi di contrasto”, in un “quadro encefalico… dominato dagli esiti di precedente intervento neurochirurgico e dalla presenza di una diffusa ipodensità della sostanza bianca con pregressi infarti ischemici che interessavano il territorio carotideo di entrambi i lati”; “tali alterazioni morfologiche, verosimilmente richiamarono l'attenzione del radiologo, distogliendolo dal rilevare il meningioma presente in posizione parasagittale 12
destra. Del resto, conscio di una possibile, non adeguata lettura del quadro radiologico osservato, lo stesso radiologo si esprimeva in termini di mera possibilità, avanzando un giudizio di certezza solo per escludere una lesione emorragica parenchimale. Una tale condotta appare invero comprensibile e non possono intravedersi in tale operato elementi di censura, laddove occorre, per esprimere una corretta valutazione medico legale del caso, porsi nelle stesse condizioni di tempo e di luogo in cui il collega si trovò ad operare, non essendo possibile strutturare una censura dell'operato altrui mediante una valutazione 'a posteriori'”.
Chiarito questo aspetto, gli attori attribuiscono alla mancata diagnosi del meningioma, non rilevato alla TC eseguita nel luglio 2011, la caduta della nel marzo 2012 e le Per_1
conseguenti lesioni riportate.
Sul punto, tuttavia, il collegio peritale, ha rilevato che “riesce difficile se non impossibile oggi, “a posteriori”, stabilire con ragionevole attendibilità le cause della caduta riportata dalla sig.ra nel marzo 2012, potendo le cause di tale evento, essere le più varie, Per_1 spaziando dall'accidentalità ad una serie di cause patologiche quali una cardiopatia aritmogena, una perdita di equilibrio, una caduta dei valori pressori, un T.I.A., ovvero, squilibri metabolici, etc.” e che pertanto, non vi è prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra “la caduta della paziente nel marzo 2012” e la “mancata diagnosi del meningioma… nel luglio 2011”, in assenza di “elementi per collegare con elevata probabilità l'evento traumatico alla presenza ed ai disturbi indotti dal meningioma” (cfr. p. 34).
I CTU, peraltro, hanno individuato profili di responsabilità in capo all' Controparte_6
in relazione al ricovero avvenuto a seguito dell'intervento neurochirurgico del 26 marzo 2012 nei seguenti termini (cfr. p. 36):
“La degenza, presso l'Ospedale Cardarelli, della paziente, portatrice di un catetere venoso centrale, fu caratterizzata dal mancato rilievo delle condizioni locali della regione femorale e dalla mancata esecuzione di controlli di laboratorio tesi a verificare possibili contaminazioni del catetere;
inoltre, non venne identificata, in tale lasso di tempo, la fonte dell'infezione presentata dalla paziente e fu attuata una terapia antibiotica estemporanea (Unasyn 1,5 gx3) protratta dal 26 marzo fino al 7 aprile, senza alcuna sua, ulteriore verifica. Sul punto considerando le indicazioni fornite dalla Letteratura per la più opportuna gestione del cateterismo venoso … non [può] che rilevar[si] una condotta assistenziale incongrua, non adeguata alle necessità del caso, dovendosi peraltro sottolineare anche la mancata attuazione delle norme e dei presidi antidecubito, volti a contrastare l'insorgere di lesioni cutanee in un soggetto allettato e non deambulante. In sintesi, la gestione assistenziale 13
attuata venne ad essere del tutto insufficiente ed inoltre, non avendo adeguatamente contrastato l'insorgere di un processo infettivo, venne ad assumere un ruolo rilevante nel determinismo del decesso della… . Per_1
I CTU, alla luce dell'iter clinico e della condotta tenuta dai diversi sanitari che hanno avuto in cura la dal 12 marzo 2012 fino al giorno del decesso, hanno invece escluso l'esistenza Per_1 di profili di responsabilità professionale a carico dei medici dell'Ospedale S. Paolo relativamente al ricovero dal 28 aprile al 2 maggio 2012, ritenendo che la gestione della paziente in quel periodo non abbia avuto alcun ruolo causale o concausale nel decesso. In particolare, i CTU hanno ritenuto che “la condotta dei medici dell'Ospedale S. Paolo venne ad essere del tutto condivisibile e non censurabile, essendo la paziente giunta alla loro osservazione quando già presentava un quadro di sepsi conclamata, gravata da un'elevata mortalità”.
I CTU, infine, hanno ritenuto l'esistenza di specifici elementi di inadempimento per quanto riguarda le cure prestate alla paziente dai sanitari della le quali non furono CP_1
“caratterizzat[e] da una adeguata, opportuna attività assistenziale”, atteso che “le condizioni cliniche della paziente vennero ad essere sottovalutate e la … fu trasferita Per_1 all'Ospedale S. Paolo quando la sepsi era ormai conclamata”.
Alla luce di ciò, i CTU hanno rappresentato “il concorso delle non adeguate condotte assistenziali attuate presso l' “ e presso il nel determinismo CP_7 CP_6 CP_1
del decesso della … laddove una adeguata assistenza avrebbe sulla base del Per_1 principio del “più probabile che non” che regola la responsabilità civile … assicurato la sua sopravvivenza”.
In risposta alle osservazioni dei CTP delle strutture convenute, fornita in occasione dei chiarimenti resi l'11/6/2024, i CTU hanno, poi, evidenziato che:
-. le note controdeduttive dell' redatte dai CTP dott. Controparte_6 [...]
e dott. e volte a confutare la tesi secondo cui lo stato settico Per_4 Persona_5
avrebbe avuto origine da un'infezione “a partenza dal catetere venoso centrale”, qualificano tale ricostruzione come “una mera ipotesi, possibile, ma non ulteriormente verificabile”; sul punto i CTU “rilev[a]no come questa evenienza risulti possibile ma non più verificabile, essendo stato all'epoca il catetere venoso centrale rimosso senza procedere ad alcun esame microbiologico del dispositivo” e, inoltre, osservano che la “fu sottoposta ad una Per_1
terapia antibiotica estemporanea … per un cospicuo lasso di tempo (26 marzo - 7 aprile), senza che neppure gli stessi operatori sanitari dell' procedessero ad Controparte_8
identificarne la fonte. Se, tuttavia, la fonte dell'infezione, sofferta dalla… non può Per_1 14
essere identificata con certezza, per la non corretta e condivisibile condotta sia dei sanitari dell' “ , che del ciò tuttavia… non impedisce ai CP_6 CP_6 CP_1
CC.TT.UU. di identificare, sulla base del criterio probabilistico che regola la responsabilità civile …, la fonte dell'infezione nel catetere venoso centrale, essendo l'utilizzo di tale dispositivo statisticamente correlato ad infezioni. Inoltre, indipendentemente da quale sia stata la fonte dell'infezione non può negarsi che la… venne trasferita presso il Per_1 CP_1
in una innegabile condizione di infezione in atto, sia pure non del tutto manifesta.
[...]
Infatti, già il giorno dopo il ricovero (20 aprile), la paziente era febbrile, tachicardica (144
b/m) ed aveva necessità (T 37.8°C) di essere ossigenata (O2 2 lt/m). Inoltre, le indagini di laboratorio documentavano, nello stesso giorno, una PCR pari a 47,6 mg/dl ed una VES di
86, valori questi chiaramente indicativi di una chiara infezione sistemica che datava da alcuni giorni, non potendo realizzarsi nel breve giro di 24 ore”;
-. In merito poi alle osservazioni dei CTP della dott. e dott. CP_1 Persona_6
, secondo cui “il catetere venoso venne opportunamente rimosso e… la… PE
settantunenne, diabetica ed ipertesa, fu opportunamente assistita con Per_1 antibioticoterapia”, i CTU hanno evidenziato che “dalla lettura del relativo Diario Clinico non emerge, nel lasso di tempo 20-26 aprile, alcuna valutazione specialistica infettivologica, volta ad identificare i germi responsabili dell'infezione (emocoltura), a testare l'antibiotico più indicato (antibiogramma) e a valutare la condizione clinica della paziente nel corso dell'antibioticoterapia empirica attuata (consulenza infettivologica). Del resto… a testimoniare l'insufficiente condotta dei curanti, interveniva, nonostante l'antibioticoterapia eseguita, la ripresa del processo flogistico il 26 aprile (T 38°C, FC 130 b/m, SatO2 87%) ed il necessario aggiornamento della terapia antibiotica che si sostanziava stavolta nella somministrazione di ben due antibiotici (ID + IC). Infine, solo quando le condizioni della paziente erano particolarmente ed irrimediabilmente scadute, veniva attuato il suo trasferimento presso l'Ospedale S. Paolo per le opportune cure rianimatorie”.
In merito alla ripartizione della responsabilità tra le strutture assistenziali convenute, i CTU hanno precisato (cfr. p. 4 dei chiarimenti resi) che può essere ascritta “all'
[...]
una maggior quota di responsabilità, pari a 2/3, essendo stato in tale ambiente CP_8
contratto, con attendibile probabilità, il processo infettivo, peraltro non opportunamente fronteggiato e … al una minor quota di responsabilità (pari a 1/3) per non aver CP_1
adeguatamente fronteggiato il processo infettivo”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni delle convenute strutture sanitarie – azioni e omissioni alle predette suscettibili di 15
essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario delle stesse
– e il decesso di nella misura di 2/3 a carico dell' Persona_1 CP_6
e di 1/3 a carico della . La condotta delle convenute – suscettibile
[...] Controparte_1 di essere ascritta alle predette ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere dal personale sanitario delle stesse – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso, verificatosi a carico della de cuius
[...]
Persona_1
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della convenuta e della Controparte_6
convenuta . Controparte_1
7.- Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, gli attori e Pt_1
hanno spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno Parte_2
non patrimoniale subito da Persona_1
7.1.- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che 16
la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto agli attori e , in Pt_1 Parte_2
qualità di suoi eredi, il danno biologico terminale della defunta.
7.2.- Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile 2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e 17
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro).
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito Persona_1
agli eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo i trattamenti sanitari errati, omessi e prestati tardivamente. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. N. 15350/2015) deve ritenersi il carattere omnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
7.3.- Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da Persona_1
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 37 giorni (e cioè dall'applicazione
[...]
del catetere venoso centrale del 26 marzo 2012 fino al decesso avvenuto il 2 maggio 2012), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano
(ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 66.533,00, non ulteriormente personalizzabile, non essendo allegato un ulteriore particolare sconvolgimento della vittima in relazione alle circostanze del caso concreto rispetto a quello già contemplato nelle citate Tabelle.
Agli attori e , pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di € Pt_1 Parte_2
66.533,00, il cui pagamento va posto a carico dell' e a carico della Controparte_6
, in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., e ciascuna, nei rapporti interni, per la Controparte_1
quota di responsabilità individuata dai CTU.
8.- Gli attori hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza del decesso di
[...]
Persona_1
8.1.- Ai fini della determinazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di 18
danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828).
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
8.2.- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (71 anni circa) e di quella dei figli e , vittime Parte_1 Parte_2
secondarie, al momento del decesso della madre 41 anni circa, Parte_1 Parte_2
39 anni circa), del grado di parentela (figli), della circostanza che non è stata allegata la 19
convivenza con la defunta da parte degli attori e, per ciascun attore, del numero degli altri congiunti noti in vita (1), nonché dell'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, nei seguenti importi, il cui pagamento va posto a carico dell' e della , in solido tra loro ex art. 2055 Controparte_6 Controparte_1
c.c. e ciascuna, nei rapporti interni, per la quota di responsabilità individuata dai CTU:
-. € 238.571,00 a favore di;
Parte_1
-. € 246.393,00, a favore di . Parte_2
8.3.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dagli attori, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
9.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie in quanto non documentate.
10.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, gli importi sopra indicati, determinati all'attualità, vanno rideterminati con riferimento alla data dell'evento lesivo (26.3.2012) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2012 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 26.3.2013 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 26.3.2012 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio 20
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11.- Va accolta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_1
confronti della terza chiamata in quanto la polizza assicurativa invocata Controparte_4
e prodotta in atti risulta pienamente operativa in relazione all'evento oggetto di causa.
Dalla lettura del contratto assicurativo, regolarmente sottoscritto e agli atti del giudizio, emerge infatti che la copertura si estende a fatti e circostanze riconducibili alla fattispecie dedotta, senza esclusioni che possano rilevare nel caso concreto. Ne consegue che ricorrono i presupposti di legge e contrattuali per l'operatività della garanzia assicurativa.
Inoltre, il testo della polizza prevede espressamente un limite massimo di indennizzo
(massimale) pari a euro 1.000.000,00, somma entro la quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare e tenere Controparte_4 indenne la convenuta da ogni somma che quest'ultima sarà tenuta a Controparte_1
corrispondere agli attori in esecuzione della presente pronuncia, nei limiti del suddetto massimale di euro 1.000.000,00 e detratta la franchigia, restando a carico della convenuta l'eventuale eccedenza.
12.- Le spese di lite, comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dell'
[...]
e della . Controparte_6 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1). Condanna l' e la Controparte_9 [...]
al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo le quote CP_1
individuate in parte motiva), a favore di e , iure hereditatis, a Parte_1 Parte_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta Persona_1
della somma complessiva di € 66.533,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della 21
presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna l' e la Controparte_9 [...]
al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo le quote CP_1
individuate in parte motiva), in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, della somma di € 238.571,00 a favore di e € Parte_1
246.393,00 a favore di , il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, Parte_2
comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Rigetta ogni altra domanda;
4). Condanna l' in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., e la in persona dei ll.rr.pp.tt., al pagamento, in Controparte_1
solido, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in euro 550,00 per spese vive ed euro
€ 16.901,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Fava, dichiaratosi anticipatario;
5). Pone definitivamente a carico dell' Controparte_9
e della le spese di CTU medico legale;
[...] Controparte_1
6). Condanna la compagnia assicurativa a tenere indenne la convenuta Controparte_4
di tutto quanto sarà tenuta a pagare agli attori, spese di lite comprese, per Controparte_1
effetto della presente sentenza, fino al massimale di euro 1.000.000,00 e detratta la franchigia contrattuale.
Napoli, 14.5.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5112 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, Parte_1 Parte_2 domiciliatario in Napoli, alla via Antonino D'Antona, 6;
-Attori-
E in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Traversa, domiciliatario in Napoli alla Via Ponte di Tappia, 47;
- Convenuta-
NONCHE'
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallo Studio Legale Associato Mazzeo di
Mazzeo Antonella in persona degli avv.ti Antonella Mazzeo e Controparte_3 CP_3
e dall'avv. Massimo La Rocca, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G.
[...]
Matteotti, 7;
-Convenuta -
NONCHE'
, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Renato Magaldi, domiciliatario in Napoli alla Piazza Carità, 32;
- Chiamata in causa -
Conclusioni: 2
per gli attori: “integrale accoglimento della domanda… se del caso anche ex art. 2055cc, con vittoria delle spese di lite”; per la : “rigettare le avverse pretese e domande giacchè inammissibili e Controparte_1
comunque infondate”; “atteso che la risposta al quesito risulta oggettivamente inidonea a spiegare la ragione tecnica in virtù della quale 'il peso' della corresponsabilità dedotta dall'Ufficio peritale in capo alla debba corrispondere ad 1/3… del totale … CP_1
chiamare nuovamente a chiarimenti il CTU”; “in via meramente gradata e subordinata reitera le domande in rito e di merito formulate … e chiede, in ogni caso, di essere manlevata
e tenuta indenne dalla Compagnia ritualmente chiamata in garanzia. Vinte le spese”; per l “dichiararsi il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva”; “1) in via preliminare … dichiarare, in adesione all'eccezione di prescrizione avanzata … estinto il diritto al risarcimento”; “2) in via sempre preliminare, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione dell'art. 163 ai commi 3, 4, e 5”;
“3) nel merito, in via principale, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale in ordine al fatto storico e nè dimostrata in ordine al nesso eziologico”; “4) sempre nel merito rigettare la domanda per mancata quantificazione dei danni, e soprattutto qualificazione dei danni da risarcire”; “5) In via del tutto subordinata … rigettare la domanda nei confronti della in Controparte_5
quanto in ottemperanza alle leggi attuali di medicina, nessuna colpa per la verificazione del danno le sarebbe eventualmente imputabile, stante la corretta e prudente applicazione della clinica medica e farmacologica, e per tale ragione estrometterla dal presente giudizio”; “6)
In via sempre subordinata… riconoscere il concorso di colpa con gli altri convenuti effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale riduzione della pretesa risarcitoria a danno dell' ; vinte le distraende spese di lite;
Controparte_2 per la : “a) in via preliminare … rigetto dell'atto di chiamata in causa…; Controparte_4
b) … rigetto della domanda principale, poiché inammissibile ed infondata”; c) in via subordinata, affinchè… venga condannata in manleva, solo ed esclusivamente in proporzione al minor grado percentuale di responsabilità che in concreto andrà eventualmente accertato tra i condebitori solidali nei confronti della graduandolo in ragione della CP_1
esatta ripartizione del debito interno tra condebitori solidali, ai sensi dell'art 2055 cc, che risulterà effettivamente ascrivibile alla convenuta struttura nella causazione dell'evento dannoso. Il tutto sempre e solo in eccedenza della franchigia esistente di 5.000,00 euro
(appendice n 0003 del 18.12.2015) per danni da RC sanitaria da porsi comunque ad 3
esclusivo carico dell'assicurato, entro e non oltre i limiti economici del massimale di polizza di euro 1.000.000,00 ... Con vittoria di spese , diritti ed onorari di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e , in qualità di figli ed unici eredi della defunta Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio l Persona_1 Controparte_6
e la chiedendo la condanna delle medesime
[...] Controparte_1
al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da plurime e gravi condotte negligenti in ambito sanitario, che avrebbero causalmente determinato il decesso della loro congiunta.
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 31 luglio 2011, a seguito di una caduta occorsa in stato Persona_1
confusionale, si recava presso l'Ospedale dove, eseguiti alcuni accertamenti CP_2
diagnostici, veniva dimessa con diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica;
-. In data 12 marzo 2012, a causa di una “frattura al trochite omerale sinistro e al polso sinistro”, provocata da un'altra caduta dovuta a un nuovo episodio di stato confusionale, la veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio, ove veniva riscontrata Per_1
la presenza di un meningioma – non diagnosticato durante il precedente ricovero del 2011 – e, in data 26 marzo 2012, veniva sottoposta a intervento chirurgico di asportazione del meningioma parieto-occipitale destro;
-. Durante il periodo post-operatorio non venivano adottate idonee misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali, con conseguente insorgenza, nella paziente, di sintomatologia riferibile a processo settico;
-. In data 19 aprile 2012 la veniva trasferita presso la , ove restava Per_1 Controparte_1
ricoverata fino al 28 aprile 2012 senza che venisse formulata alcuna diagnosi né intrapreso alcun trattamento del processo settico in corso;
-. In data 28 aprile 2012 la paziente veniva trasferita presso il P.O. San Paolo di Napoli, ove veniva correttamente diagnosticata una “sepsi severa” e avviata idonea terapia farmacologica;
ciononostante, in data 2 maggio 2012 la stessa decedeva.
Gli attori, pertanto, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie convenute per negligenza e imperizia, con condanna delle medesime al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditatis (come puntualmente indicati a pagg.
6-7 dell'atto introduttivo) conseguenti alla morte, ritenuta evitabile, della congiunta, oltre rivalutazione e interessi, vinte le distraende spese di lite.
La , costituitasi, ha respinto ogni addebito, precisando che il trasferimento Controparte_1
della paziente avvenne su proposta del medico di base, che la struttura svolge attività 4
esclusivamente riabilitativa e che la paziente ricevette comunque cure e monitoraggi, compresa terapia antibiotica in presenza di rialzo febbrile. Ha inoltre sottolineato che la sepsi era già presente al momento del ricovero, che non vi è prova del nesso causale tra la condotta dei propri sanitari e l'esito letale, e che gli attori non hanno dimostrato alcun inadempimento qualificato.
La società ha infine chiesto, in via preliminare, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevata da eventuali condanne, e, nel Controparte_4
merito, il rigetto integrale delle domande, con condanna degli attori alle spese di lite.
L costituitasi, ha chiesto, vinte le Controparte_2
distraende spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo, in particolare:
-. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, evidenziando che i fatti risalgono al luglio 2011 e che l'azione è stata proposta oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge;
-. La carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo provato di essere eredi legittimi della de cuius, mancando qualsiasi documentazione relativa all'accettazione dell'eredità;
-. la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 commi 3, 4, e 5 c.p.c.;
-. l'infondatezza delle contestazioni mosse dagli attori, prive di riscontro sia oggettivo che medico-legale, sottolineando che l'attività sanitaria si è svolta nel pieno rispetto delle buone pratiche cliniche e tenendo conto delle condizioni particolati della paziente, anziana e già affetta da gravi patologie preesistenti;
-. L'assenza di nesso causale tra le presunte omissioni mediche e la morte della paziente, rilevando che quest'ultima era stata ricoverata anche presso altre strutture sanitarie, le quali potrebbero essere responsabili dell'aggravamento delle sue condizioni.
In via subordinata, l' ha chiesto che, nell'ipotesi in cui venisse Controparte_6
comunque accertata una responsabilità parziale dei propri sanitari, il risarcimento venga limitato solo ai danni effettivamente provati e direttamente riferibili al proprio personale sanitario.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda principale, infondata sotto ogni profilo, e della domanda in garanzia formulata dalla parte chiamante.
La compagnia ha eccepito:
-. la presenza di un massimale di polizza pari a euro 1.000.000,00; 5
-. l'inoperatività della copertura assicurativa nel caso in cui venga accertata una violazione, da parte dell'assicurato, delle norme relative al consenso informato o alla corretta conservazione della cartella clinica.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora fosse accertata una responsabilità, la Controparte_4
condanna venga commisurata al grado di colpa effettivamente riconosciuto e comunque contenuta nei limiti previsti dal contratto assicurativo.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.1.- Non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni idonee a determinare la nullità dell'atto di citazione, come genericamente eccepito dall . Controparte_6
L'esame dell'atto introduttivo consente, infatti, di rilevare che gli attori hanno puntualmente e chiaramente esposto: i fatti posti a fondamento della pretesa;
la causa petendi, ossia il titolo giuridico dell'azione esercitata;
il petitum, sia sotto il profilo immediato (la condanna al risarcimento) sia sotto quello mediato (l'accertamento della responsabilità sanitaria).
Tali elementi risultano tutti agevolmente evincibili dalla narrazione contenuta nell'atto di citazione, la quale rispetta i requisiti formali e sostanziali prescritti dall'art. 163, commi 3, 4 e
5 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione sollevata dalla parte convenuta deve essere disattesa, trattandosi di doglianza meramente assertiva, priva di specifiche argomentazioni e, in ogni caso, smentita dal contenuto dell'atto stesso.
2.2.- L'eccezione di prescrizione sollevata dall' deve essere Controparte_6
rigettata.
Essa risulta infatti proposta tardivamente, poiché la costituzione in giudizio della parte convenuta è avvenuta in data 31 maggio 2018, oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c., considerato che la prima udienza era stata fissata, nell'atto di citazione, per il 4 giugno 2018.
Come noto, l'eccezione di prescrizione – in quanto eccezione in senso stretto – deve essere formulata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione depositata nei termini di legge, ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione. Nel caso di specie, il deposito avvenuto a soli quattro giorni dall'udienza non consente di ritenere tempestivamente sollevata la suddetta eccezione, che pertanto non può essere esaminata nel merito.
Ne consegue che la doglianza della convenuta è inammissibile e deve essere disattesa, restando assorbita ogni ulteriore considerazione sul fondamento della prescrizione stessa.
3.- La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti che seguono. 6
4.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione consente di qualificare l'azione proposta iure hereditatis come azione di natura contrattuale, in quanto fondata sull'obbligazione assunta direttamente dalle strutture sanitarie convenute nei confronti della loro dante causa,
[...]
Diversamente, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non Persona_1
patrimoniale proposta iure proprio dai congiunti riveste natura extracontrattuale.
5.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Da tale qualificazione discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, sono tenuti a provare l'esistenza del contratto
(o del c.d. “contatto sociale") e ad allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, mentre spetta all'obbligato provare che la prestazione professionale è stata eseguita con la diligenza richiesta (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ossia idoneo, in astratto, a costituire causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno lamentato (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo da chi possiede competenze specialistiche (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del
19.5.2004).
Rimane, invece, a carico dell'attore la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra la condotta (attiva o omissiva) del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur 7
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
6.- I fatti dedotti dagli attori in ordine ai ricoveri, agli esami diagnostici e agli accertamenti cui è stata sottoposta presso le strutture sanitarie convenute trovano Persona_1
pieno riscontro sia nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio, sia nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli attori hanno dunque fornito la prova del titolo in virtù del quale hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti delle convenute. 8
Essi, infatti, non solo hanno allegato la propria legittimazione attiva, quale conseguenza della successione nella medesima posizione giuridica già spettante alla loro dante causa, ma hanno anche provato la titolarità attiva del diritto azionato nella qualità di eredi della stessa, producendo certificati anagrafici e di stato di famiglia idonei a dimostrare la relazione di parentela con la de cuius e quindi la loro qualità di eredi legittimi. Tali elementi, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 2, ord. n. 10519 del 28.4.2024), unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituiscono una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio di un'azione giudiziaria da parte di chi si proclami erede e sia chiamato alla successione integra un comportamento espressivo dell'accettazione dell'eredità e, quindi, idoneo a dimostrare la qualità di erede (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. 13 gennaio 2025 n. 817).
Inoltre, gli attori hanno puntualmente allegato gli inadempimenti asseritamente commessi dai sanitari delle strutture convenute, individuandoli nell'erronea diagnosi, nell'errata scelta dei trattamenti terapeutici, nel ritardo e nell'omissione di esami e indagini necessarie, nonché nell'omessa acquisizione di un valido consenso informato.
Occorre, pertanto, verificare:
-. Se sussista un nesso di causalità (da accertarsi secondo il criterio civilistico della
“preponderanza dell'evidenza” o del c.d. “più probabile che non”) tra le condotte (attive e omissive) dei sanitari che ebbero in cura la paziente e l'insorgenza della grave sepsi che ne determinò il decesso;
-. Se la condotta dei medici – e, per effetto dell'art. 1228 c.c. quella delle strutture sanitarie convenute – sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza esigibile dall'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati quegli inadempimenti qualificati
(commissivi e/o omissivi) in precedenza specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. di parte convenuta fornite alle pag. 38 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del
27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta. 9
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, i CTU prof. , specializzato in medicina legale, e dott. Persona_2 Per_3
specializzato in neurochirurgia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati
[...]
di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, hanno accertato la colpa dei sanitari dell e della Controparte_6 [...]
nel trattamento del caso della che non implicava la soluzione di problemi CP_1 Per_1
tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. in part. pagg. 29 e ss.):
<<la storia clinica in esame vede il suo esordio 31 luglio 2011 quando la … veniva per_1 ricoverata alle ore 15.15 presso ps dell'ospedale cardarelli di napoli paziente, diabetica, ipertesa ed affetta da una cerebropatia vascolare cronica, tanto che aveva presentato precedenza un attacco ischemico cerebrale transitario (tia), durante notte poi uno stato confusionale riportato caduta accidentale. paziente non era grado riferire l'accaduto (non ricorda nulla) però vigile, eupnoica e collaborante, buon equilibrio cardiovascolare (pa 140 80, fc 80 b m) presentava lesività. espletata tc escludeva lesioni emorragiche cerebrali extracerebrali, evidenziando segni atrofia diffusa su base vascolare, nonché, ipodensità della sostanza bianca emisferica con multipli esiti infarti ischemici lacunari. < i>
Alla luce di tali rilievi, i sanitari del PS dell'Ospedale Cardarelli, dopo aver tenuto in osservazione la paziente per circa due ore, dimettevano la paziente, dopo aver edotto i familiari delle patologie cerebrali e dei relativi rischi.
In data 12 marzo 2012 la … riportava sempre al proprio domicilio una nuova caduta Per_1
accidentale i cui esiti risultavano stavolta essere particolarmente importanti, coinvolgendo
l'arto superiore sinistro. Infatti, ricoverata all'Ospedale Cardarelli e sottoposta ad indagini radiologiche del caso, la … presentava la frattura dell'omero sinistro e la frattura Per_1 scomposta dell'apofisi distale ad espressione intrarticolare del radio sinistro. Una TC cerebrale, eseguita senza mezzo di contrasto, evidenziava una lesione extrassiale solida di circa 40 mm di diametro, adesa alla dura in regione occipito-parietale destra. Tale lesione, 10
che interessava anche la falce posteriore, veniva identificata come un meningioma. Non si evidenziavano altre lesività.
Il rilievo di tali lesioni suggeriva ai curanti di intervenire il 14 marzo 2012 con un intervento di riduzione incruenta della frattura articolare del polso sinistro, immobilizzando, inoltre,
l'arto superiore sinistro con apparecchio brachio-metacarpale.
Successivamente, la paziente veniva sottoposta, in data 20 marzo 2012 ad un nuovo esame TC dell'encefalo che con l'aiuto del mezzo di contrasto faceva rilevare la presenza di ulteriori meningiomi in corrispondenza della crista galli della rocca petrosa e della convessità frontale destra.
Il 26 marzo 2012 veniva eseguito intervento neurochirurgico per l'asportazione del meningioma presente sulla dura in regione occipito-parietale destra. In tale data, causa la difficoltà di reperire una vena periferica alla paziente veniva applicato un catetere venoso centrale nella vena femorale destra.
L'intervento era coronato da successo e la paziente recuperava un sufficiente equilibrio clinico;
un controllo TC post-operatorio evidenziava esiti malacici in regione parietale destra con un associato pneumoencefalo e con presenza di materiale emostatico e la paziente veniva trasferita presso il reparto di riabilitazione per le opportune terapie volte al recupero della funzionalità dei distretti corporei interessati dal trauma.
… Tuttavia … la paziente presentava un deficit motorio agli arti di sinistra.
La TC cerebrale, praticata il 3 aprile 2012, mostrava un'area ovalare ipodensa, commista a petecchie ematiche in sede parieto-occipitale destra, nonché, microesiti ictali ai nuclei della base, nel contesto di una vasculopatia cronica. In cartella veniva annotato un deficit motorio all'emilato sinistro.
Veniva comunque attuato un programma di tonificazione muscolare, di mobilizzazione degli arti, di ginnastica respiratoria e di riabilitazione neurocognitiva, ma la paziente appariva rallentata, a tratti confusa;
il 18 aprile all'arto superiore sinistro veniva rimosso
l'apparecchio gessato ed applicato un tutore ed il giorno seguente la … che Per_1
presentava un rallentamento ideo-motorio con associato deficit motorio all'emilato sinistro, veniva trasferita presso la Casa di Cura “ per proseguire il suo percorso CP_1
riabilitativo.
L'obiettività raccolta all'ingresso della … in tale struttura ci descrive una paziente Per_1
discretamente orientata e portatrice di un catetere vescicale e di un catetere venoso centrale
(femorale) che presentava una lesione da decubito in regione sacrale. 11
La consulenza fisiatrica, espletata il giorno seguente annotava che per le scadute condizioni cliniche non era possibile praticare alcun trattamento riabilitativo ed all'esame neurologico la paziente appariva torpida, soporosa, poco collaborante, con “emiparesi sinistra” e con
“paresi all'arto superiore destro”.
Gli esami di laboratorio documentavano una infezione in atto (PCR 47,37 mg/L, VES 86
m/min) ed alla TC encefalica veniva rilevato, in prossimità degli esiti chirurgici della craniotomia, in regione parietale posteriore destra, un'area cerebrale malacica parasagittale cortico-sottocorticale.
In data 20 aprile la paziente appariva febbrile (T 37.8°C), tachicardica (144 b/m), ipotesa
(PA 120/80) ed aveva necessità di essere assistita con ossigenoterapia (2 l/m). Per le sue scadute condizioni generali alla terapia in atto (Clexane, Nexium, Mannitolo, Lasix,
Gardenale, Adipra), veniva poi aggiunto un antibiotico (Fidato 1 fl ev /dì).
Dopo qualche giorno (26/4/2012) persistendo lo stato febbrile, veniva modificata la terapia antibiotica con la somministrazione di ID, IC e EL ma, nonostante le terapie praticate, le condizioni cliniche della paziente non miglioravano ed il 28 aprile la… veniva dimessa e trasferita presso l'Ospedale San Paolo. Emerge inoltre dalla Per_1
relativa scheda di dimissione che la paziente presentava ancora un accesso venoso femorale
(applicato all'Ospedale il 26 marzo 2012) e che tale dispositivo veniva rimosso CP_2
per la presenza di uno stato febbrile elevato.
Ricoverata all'Ospedale San Paolo la paziente che presentava una sepsi severa, veniva idratata ed assistita opportunamente, ma nonostante le cure, le sue condizioni cliniche scadevano sempre più ed in data 2 maggio sopravveniva il decesso”.
I CTU, nel riesaminare le indagini TC espletate il 31 luglio 2011 durante il primo accesso della presso il P.S. del hanno escluso profili di responsabilità imputabili Per_1 CP_2
alla condotta del radiologo che procedette all'esame, il quale si limitò ad escludere una lesione emorragica senza diagnosticare il meningioma, poichè, sebbene all'epoca fosse già
“possibile cogliere i segni di un processo espansivo endocranico che poi venne evidenziato e descritto nel successivo ricovero del Marzo 2012”, il radiologo “era chiamato ad esprimersi su di una indagine caratterizzata da artefatti di movimento, espletata in urgenza e senza la somministrazione di mezzi di contrasto”, in un “quadro encefalico… dominato dagli esiti di precedente intervento neurochirurgico e dalla presenza di una diffusa ipodensità della sostanza bianca con pregressi infarti ischemici che interessavano il territorio carotideo di entrambi i lati”; “tali alterazioni morfologiche, verosimilmente richiamarono l'attenzione del radiologo, distogliendolo dal rilevare il meningioma presente in posizione parasagittale 12
destra. Del resto, conscio di una possibile, non adeguata lettura del quadro radiologico osservato, lo stesso radiologo si esprimeva in termini di mera possibilità, avanzando un giudizio di certezza solo per escludere una lesione emorragica parenchimale. Una tale condotta appare invero comprensibile e non possono intravedersi in tale operato elementi di censura, laddove occorre, per esprimere una corretta valutazione medico legale del caso, porsi nelle stesse condizioni di tempo e di luogo in cui il collega si trovò ad operare, non essendo possibile strutturare una censura dell'operato altrui mediante una valutazione 'a posteriori'”.
Chiarito questo aspetto, gli attori attribuiscono alla mancata diagnosi del meningioma, non rilevato alla TC eseguita nel luglio 2011, la caduta della nel marzo 2012 e le Per_1
conseguenti lesioni riportate.
Sul punto, tuttavia, il collegio peritale, ha rilevato che “riesce difficile se non impossibile oggi, “a posteriori”, stabilire con ragionevole attendibilità le cause della caduta riportata dalla sig.ra nel marzo 2012, potendo le cause di tale evento, essere le più varie, Per_1 spaziando dall'accidentalità ad una serie di cause patologiche quali una cardiopatia aritmogena, una perdita di equilibrio, una caduta dei valori pressori, un T.I.A., ovvero, squilibri metabolici, etc.” e che pertanto, non vi è prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra “la caduta della paziente nel marzo 2012” e la “mancata diagnosi del meningioma… nel luglio 2011”, in assenza di “elementi per collegare con elevata probabilità l'evento traumatico alla presenza ed ai disturbi indotti dal meningioma” (cfr. p. 34).
I CTU, peraltro, hanno individuato profili di responsabilità in capo all' Controparte_6
in relazione al ricovero avvenuto a seguito dell'intervento neurochirurgico del 26 marzo 2012 nei seguenti termini (cfr. p. 36):
“La degenza, presso l'Ospedale Cardarelli, della paziente, portatrice di un catetere venoso centrale, fu caratterizzata dal mancato rilievo delle condizioni locali della regione femorale e dalla mancata esecuzione di controlli di laboratorio tesi a verificare possibili contaminazioni del catetere;
inoltre, non venne identificata, in tale lasso di tempo, la fonte dell'infezione presentata dalla paziente e fu attuata una terapia antibiotica estemporanea (Unasyn 1,5 gx3) protratta dal 26 marzo fino al 7 aprile, senza alcuna sua, ulteriore verifica. Sul punto considerando le indicazioni fornite dalla Letteratura per la più opportuna gestione del cateterismo venoso … non [può] che rilevar[si] una condotta assistenziale incongrua, non adeguata alle necessità del caso, dovendosi peraltro sottolineare anche la mancata attuazione delle norme e dei presidi antidecubito, volti a contrastare l'insorgere di lesioni cutanee in un soggetto allettato e non deambulante. In sintesi, la gestione assistenziale 13
attuata venne ad essere del tutto insufficiente ed inoltre, non avendo adeguatamente contrastato l'insorgere di un processo infettivo, venne ad assumere un ruolo rilevante nel determinismo del decesso della… . Per_1
I CTU, alla luce dell'iter clinico e della condotta tenuta dai diversi sanitari che hanno avuto in cura la dal 12 marzo 2012 fino al giorno del decesso, hanno invece escluso l'esistenza Per_1 di profili di responsabilità professionale a carico dei medici dell'Ospedale S. Paolo relativamente al ricovero dal 28 aprile al 2 maggio 2012, ritenendo che la gestione della paziente in quel periodo non abbia avuto alcun ruolo causale o concausale nel decesso. In particolare, i CTU hanno ritenuto che “la condotta dei medici dell'Ospedale S. Paolo venne ad essere del tutto condivisibile e non censurabile, essendo la paziente giunta alla loro osservazione quando già presentava un quadro di sepsi conclamata, gravata da un'elevata mortalità”.
I CTU, infine, hanno ritenuto l'esistenza di specifici elementi di inadempimento per quanto riguarda le cure prestate alla paziente dai sanitari della le quali non furono CP_1
“caratterizzat[e] da una adeguata, opportuna attività assistenziale”, atteso che “le condizioni cliniche della paziente vennero ad essere sottovalutate e la … fu trasferita Per_1 all'Ospedale S. Paolo quando la sepsi era ormai conclamata”.
Alla luce di ciò, i CTU hanno rappresentato “il concorso delle non adeguate condotte assistenziali attuate presso l' “ e presso il nel determinismo CP_7 CP_6 CP_1
del decesso della … laddove una adeguata assistenza avrebbe sulla base del Per_1 principio del “più probabile che non” che regola la responsabilità civile … assicurato la sua sopravvivenza”.
In risposta alle osservazioni dei CTP delle strutture convenute, fornita in occasione dei chiarimenti resi l'11/6/2024, i CTU hanno, poi, evidenziato che:
-. le note controdeduttive dell' redatte dai CTP dott. Controparte_6 [...]
e dott. e volte a confutare la tesi secondo cui lo stato settico Per_4 Persona_5
avrebbe avuto origine da un'infezione “a partenza dal catetere venoso centrale”, qualificano tale ricostruzione come “una mera ipotesi, possibile, ma non ulteriormente verificabile”; sul punto i CTU “rilev[a]no come questa evenienza risulti possibile ma non più verificabile, essendo stato all'epoca il catetere venoso centrale rimosso senza procedere ad alcun esame microbiologico del dispositivo” e, inoltre, osservano che la “fu sottoposta ad una Per_1
terapia antibiotica estemporanea … per un cospicuo lasso di tempo (26 marzo - 7 aprile), senza che neppure gli stessi operatori sanitari dell' procedessero ad Controparte_8
identificarne la fonte. Se, tuttavia, la fonte dell'infezione, sofferta dalla… non può Per_1 14
essere identificata con certezza, per la non corretta e condivisibile condotta sia dei sanitari dell' “ , che del ciò tuttavia… non impedisce ai CP_6 CP_6 CP_1
CC.TT.UU. di identificare, sulla base del criterio probabilistico che regola la responsabilità civile …, la fonte dell'infezione nel catetere venoso centrale, essendo l'utilizzo di tale dispositivo statisticamente correlato ad infezioni. Inoltre, indipendentemente da quale sia stata la fonte dell'infezione non può negarsi che la… venne trasferita presso il Per_1 CP_1
in una innegabile condizione di infezione in atto, sia pure non del tutto manifesta.
[...]
Infatti, già il giorno dopo il ricovero (20 aprile), la paziente era febbrile, tachicardica (144
b/m) ed aveva necessità (T 37.8°C) di essere ossigenata (O2 2 lt/m). Inoltre, le indagini di laboratorio documentavano, nello stesso giorno, una PCR pari a 47,6 mg/dl ed una VES di
86, valori questi chiaramente indicativi di una chiara infezione sistemica che datava da alcuni giorni, non potendo realizzarsi nel breve giro di 24 ore”;
-. In merito poi alle osservazioni dei CTP della dott. e dott. CP_1 Persona_6
, secondo cui “il catetere venoso venne opportunamente rimosso e… la… PE
settantunenne, diabetica ed ipertesa, fu opportunamente assistita con Per_1 antibioticoterapia”, i CTU hanno evidenziato che “dalla lettura del relativo Diario Clinico non emerge, nel lasso di tempo 20-26 aprile, alcuna valutazione specialistica infettivologica, volta ad identificare i germi responsabili dell'infezione (emocoltura), a testare l'antibiotico più indicato (antibiogramma) e a valutare la condizione clinica della paziente nel corso dell'antibioticoterapia empirica attuata (consulenza infettivologica). Del resto… a testimoniare l'insufficiente condotta dei curanti, interveniva, nonostante l'antibioticoterapia eseguita, la ripresa del processo flogistico il 26 aprile (T 38°C, FC 130 b/m, SatO2 87%) ed il necessario aggiornamento della terapia antibiotica che si sostanziava stavolta nella somministrazione di ben due antibiotici (ID + IC). Infine, solo quando le condizioni della paziente erano particolarmente ed irrimediabilmente scadute, veniva attuato il suo trasferimento presso l'Ospedale S. Paolo per le opportune cure rianimatorie”.
In merito alla ripartizione della responsabilità tra le strutture assistenziali convenute, i CTU hanno precisato (cfr. p. 4 dei chiarimenti resi) che può essere ascritta “all'
[...]
una maggior quota di responsabilità, pari a 2/3, essendo stato in tale ambiente CP_8
contratto, con attendibile probabilità, il processo infettivo, peraltro non opportunamente fronteggiato e … al una minor quota di responsabilità (pari a 1/3) per non aver CP_1
adeguatamente fronteggiato il processo infettivo”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni delle convenute strutture sanitarie – azioni e omissioni alle predette suscettibili di 15
essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario delle stesse
– e il decesso di nella misura di 2/3 a carico dell' Persona_1 CP_6
e di 1/3 a carico della . La condotta delle convenute – suscettibile
[...] Controparte_1 di essere ascritta alle predette ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere dal personale sanitario delle stesse – inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari avrebbe evitato l'evento lesivo e il conseguente decesso, verificatosi a carico della de cuius
[...]
Persona_1
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della convenuta e della Controparte_6
convenuta . Controparte_1
7.- Passando all'esame del quantum debeatur della domanda risarcitoria, gli attori e Pt_1
hanno spiegato, anzitutto, domanda di risarcimento iure hereditatis del danno Parte_2
non patrimoniale subito da Persona_1
7.1.- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, che le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali sono i c.d. danni terminali, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 15350/2015), a condizione che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
È, quindi, configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato.
Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
In tal caso, l'ammontare del danno biologico (c.d. terminale) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che 16
la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte
(cfr. Cass. sez. III, 8 luglio 2014 n. 15491, Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549, Cass. sez.
III, 30 ottobre 2009 n. 23053, a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Si tratta di un danno – ha chiarito la Suprema Corte - nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (cfr. Cass. sez. III, 16 marzo 2007 n. 7632, Cass. sez. III, 14 luglio 2003 n. 3549), tenendo conto della durata effettiva della vita.
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549, e Cass., sez. III, 23 febbraio 2005 n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass., sez. III, 28 agosto 2007 n. 18163, Cass. sez. III, 19 ottobre 2007 n. 21976).
Sulla scorta di tali principi, va pertanto riconosciuto agli attori e , in Pt_1 Parte_2
qualità di suoi eredi, il danno biologico terminale della defunta.
7.2.- Quanto alla configurabilità del c.d. danno morale terminale, inteso quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. n. 15491/2014 cit., Cass. sez. III, 8 aprile 2010 n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle conseguenze catastrofiche delle lesioni (cfr. Cass., sez.
III, 31 maggio 2005 n. 11601).
Il danno non patrimoniale in questione è quindi finalizzato al ristoro della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed
è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 13 giugno 2014 n. 13537; cfr. altresì Cass. Sez. U, 11 novembre nn. 26972 e 17
26973; cfr. Cass. sez. III, 5 dicembre 2014 n. 25731 che ribadisce l'ontologica diversità tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro).
Nel caso di specie, non è contestato che sia rimasta cosciente in seguito Persona_1
agli eventi di cui è causa e può, dunque, ritenersi che la stessa abbia avuto percezione delle ineluttabili conseguenze delle complicanze e del quadro patologico insorti dopo i trattamenti sanitari errati, omessi e prestati tardivamente. Può pertanto ritenersi soddisfatto il principio espresso dalla Suprema Corte.
Peraltro, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio e tenendo conto, sul punto, dell'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. nn. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008, oltre alla sent. N. 15350/2015) deve ritenersi il carattere omnicomprensivo della categoria del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
La valutazione del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
7.3.- Considerati, quindi, il predetto danno biologico e le sofferenze patite da Persona_1
tenuto conto del protrarsi delle sofferenze per circa 37 giorni (e cioè dall'applicazione
[...]
del catetere venoso centrale del 26 marzo 2012 fino al decesso avvenuto il 2 maggio 2012), dell'entità delle sofferenze stesse, alla luce delle tabelle individuate dal Tribunale di Milano
(ed. 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, si stima equo liquidare per il danno terminale la somma complessiva di euro 66.533,00, non ulteriormente personalizzabile, non essendo allegato un ulteriore particolare sconvolgimento della vittima in relazione alle circostanze del caso concreto rispetto a quello già contemplato nelle citate Tabelle.
Agli attori e , pertanto, spetta a tale titolo la somma complessiva di € Pt_1 Parte_2
66.533,00, il cui pagamento va posto a carico dell' e a carico della Controparte_6
, in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., e ciascuna, nei rapporti interni, per la Controparte_1
quota di responsabilità individuata dai CTU.
8.- Gli attori hanno spiegato, altresì, domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio in conseguenza del decesso di
[...]
Persona_1
8.1.- Ai fini della determinazione del danno morale iure proprio, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di 18
danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle sentenze Cass. sez. III, 31 maggio 2003,
n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass., sez. U., 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973, n.
26974 e n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al c.d. pretium doloris, in senso stretto.
Laddove il fatto lesivo provochi una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827), si determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass., sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828).
Esso si concreta in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione;
ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione del rapporto materiale e personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006 n. 13546). La compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve sicuramente presumersi, in quanto corrispondente all'id quod plaerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr. Cass. 12 giugno 2006 n. 13546).
8.2.- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano (cfr. “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”- edizione 2024) in ordine ad una valutazione “a punti”, tenuto conto dell'età della vittima primaria (71 anni circa) e di quella dei figli e , vittime Parte_1 Parte_2
secondarie, al momento del decesso della madre 41 anni circa, Parte_1 Parte_2
39 anni circa), del grado di parentela (figli), della circostanza che non è stata allegata la 19
convivenza con la defunta da parte degli attori e, per ciascun attore, del numero degli altri congiunti noti in vita (1), nonché dell'intensità della relazione, si ritiene di dover determinare il risarcimento in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in termini monetari attuali, nei seguenti importi, il cui pagamento va posto a carico dell' e della , in solido tra loro ex art. 2055 Controparte_6 Controparte_1
c.c. e ciascuna, nei rapporti interni, per la quota di responsabilità individuata dai CTU:
-. € 238.571,00 a favore di;
Parte_1
-. € 246.393,00, a favore di . Parte_2
8.3.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico patito iure proprio dagli attori, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
9.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie in quanto non documentate.
10.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, gli importi sopra indicati, determinati all'attualità, vanno rideterminati con riferimento alla data dell'evento lesivo (26.3.2012) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da marzo 2012 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 26.3.2013 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 26.3.2012 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio 20
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
11.- Va accolta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_1
confronti della terza chiamata in quanto la polizza assicurativa invocata Controparte_4
e prodotta in atti risulta pienamente operativa in relazione all'evento oggetto di causa.
Dalla lettura del contratto assicurativo, regolarmente sottoscritto e agli atti del giudizio, emerge infatti che la copertura si estende a fatti e circostanze riconducibili alla fattispecie dedotta, senza esclusioni che possano rilevare nel caso concreto. Ne consegue che ricorrono i presupposti di legge e contrattuali per l'operatività della garanzia assicurativa.
Inoltre, il testo della polizza prevede espressamente un limite massimo di indennizzo
(massimale) pari a euro 1.000.000,00, somma entro la quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento.
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare e tenere Controparte_4 indenne la convenuta da ogni somma che quest'ultima sarà tenuta a Controparte_1
corrispondere agli attori in esecuzione della presente pronuncia, nei limiti del suddetto massimale di euro 1.000.000,00 e detratta la franchigia, restando a carico della convenuta l'eventuale eccedenza.
12.- Le spese di lite, comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza dell'
[...]
e della . Controparte_6 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1). Condanna l' e la Controparte_9 [...]
al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo le quote CP_1
individuate in parte motiva), a favore di e , iure hereditatis, a Parte_1 Parte_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante alla defunta Persona_1
della somma complessiva di € 66.533,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della 21
presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Condanna l' e la Controparte_9 [...]
al pagamento, in solido tra loro (e ciascuna, nei rapporti interni secondo le quote CP_1
individuate in parte motiva), in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, della somma di € 238.571,00 a favore di e € Parte_1
246.393,00 a favore di , il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, Parte_2
comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale della somma così liquidata, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3). Rigetta ogni altra domanda;
4). Condanna l' in persona Controparte_6
del legale rapp.te p.t., e la in persona dei ll.rr.pp.tt., al pagamento, in Controparte_1
solido, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in euro 550,00 per spese vive ed euro
€ 16.901,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Fava, dichiaratosi anticipatario;
5). Pone definitivamente a carico dell' Controparte_9
e della le spese di CTU medico legale;
[...] Controparte_1
6). Condanna la compagnia assicurativa a tenere indenne la convenuta Controparte_4
di tutto quanto sarà tenuta a pagare agli attori, spese di lite comprese, per Controparte_1
effetto della presente sentenza, fino al massimale di euro 1.000.000,00 e detratta la franchigia contrattuale.
Napoli, 14.5.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise