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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12688 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ETTORE LEPERINO e ALFONSO Parte_1 LEPERINO E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti EMANUELA CAPANNOLO ed ERMINIO CAPASSO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.05.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: di essere stato dipendente della e CP_1 Pt_2 che con sentenza n. 6322 del 2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, era stato dichiarato il diritto al ricalcolo del TFS considerando l'intero periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 12 giugno 1985, per 41 anni di servizio, con condanna dell al pagamento delle CP_1 conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separata sede;
che l aveva provveduto al pagamento, trattenendo illegittimamente CP_1 l'importo pari ad euro 4.388,22, a titolo di contributi previdenziali ex art. 11 della l. 152/68, per il periodo dal'1/08/1978 a 12/06/1985 che il datore di lavoro aveva omesso di corrispondere.
Tanto premesso, concludeva: A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, la trattenuta di € 4.388,22 operata dall sulla differenza di TFS spettante al ricorrente CP_1 è illegittima e per l'effetto B) Condannare l Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, a corrispondere al ricorrente l'anzidetto importo di € 4.388,22, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo.
L , nel costituirsi in giudizio, resisteva all'avverso ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Premesso che il giudicato formatosi è relativo all'accertamento del diritto al ricalcolo ed alla condanna su quanto dovuto per differenze sulla prestazione previdenziale, nella specie non vi è contestazione in ordine all'importo lordo dovuto e sui conteggi che ne hanno determinato il quantum. La questione controversa attiene all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della contribuzione dovuta e che, all'epoca della maturazione, non è stata corrisposta dal datore di lavoro. L'ente sostiene che la parte di cui si richiede il pagamento non sia dovuta in quanto contributi posti carico del lavoratore. Invero, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art. 23 L. n. 218/1952, poiché vertendosi nell'ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, come affermato dalla Suprema Corte, è il datore di lavoro inadempiente ad essere tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (v. Cass. n. 18897 del 15/07/2019; Cass. n. 25596 del 31/10/2017; Cass. n. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante (in termini: Cass. n. 23426 del 2016). La stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 ha previsto apposita procedura CP_1 per il recupero della contribuzione a carico dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9). Ne consegue la condanna dell al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 4.388,22. In applicazione dell'art 22 della L. n° 724/94 devono riconoscersi i soli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.388,22 oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
condanna l CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2938,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Napoli, il 24.09.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli