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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 320/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione "anche al di fuori" di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura "cautelare" comune agli altri mezzi di istruzione preventiva.
Va poi considerata la ratio dell'art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l'acquisizione
(indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso;
presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
Va ricordato inoltre che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice,
nell'ambito di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, e dunque non in sede del procedimento qui attivato.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto.
Nel caso di specie, alla luce dell'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia formulata dalla resistente con riferimento alla data in cui sono stati consegnati i lavori ( circostanza da approfondire in sede di merito) vengono in rilievo delle valutazioni giuridiche e fattuali che non possono essere certamente demandate a un ctu essendo questioni obiettivamente controverse tra le parti ed essendo tali questioni pregiudiziali rispetto all'accertamento richiesto non essendovi alcuna certezza allo stato che l'accertamento verrà disposto nel giudizio di merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente va dunque condannata al pagamento delle spese relative alla presente procedura in favore di parte resistente che si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalla stessa ai sensi del dm. 147/2022.
P. T. M.
Visto l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da AN RO IS;
condanna AN RO IS al pagamento, in favore di BE Cristian delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
Pagina 1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Busto Arsizio, 25/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione "anche al di fuori" di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura "cautelare" comune agli altri mezzi di istruzione preventiva.
Va poi considerata la ratio dell'art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l'acquisizione
(indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso;
presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
Va ricordato inoltre che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice,
nell'ambito di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, e dunque non in sede del procedimento qui attivato.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto.
Nel caso di specie, alla luce dell'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia formulata dalla resistente con riferimento alla data in cui sono stati consegnati i lavori ( circostanza da approfondire in sede di merito) vengono in rilievo delle valutazioni giuridiche e fattuali che non possono essere certamente demandate a un ctu essendo questioni obiettivamente controverse tra le parti ed essendo tali questioni pregiudiziali rispetto all'accertamento richiesto non essendovi alcuna certezza allo stato che l'accertamento verrà disposto nel giudizio di merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente va dunque condannata al pagamento delle spese relative alla presente procedura in favore di parte resistente che si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalla stessa ai sensi del dm. 147/2022.
P. T. M.
Visto l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da AN RO IS;
condanna AN RO IS al pagamento, in favore di BE Cristian delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
Pagina 1 Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Busto Arsizio, 25/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2