Sentenza 23 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2004, n. 11695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11695 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI US, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCHE 23, presso lo studio dell'avvocato DANIELA FAGGIANI, difesa dall'avvocato ANTONIO CIANFLONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis (atto di costituzione 2004 del 25 marzo 2002);
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 209/01 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/11/01 - R.G.N. 546/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/03/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Locri del 3 febbraio 1998 NA IU chiamava in giudizio i Ministeri dell'interno e del Tesoro per il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971; espletata CTU il Pretore, con sentenza del 13 novembre 1998, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e nei confronti del Ministero del Tesoro emetteva una sentenza di accertamento dell'invalidità nella misura dell'82% dal 15 aprile 1996. Il Tribunale di Reggio Calabria, sull'appello del Ministero del Tesoro e nel contraddittorio con la NA, con sentenza del 30 novembre 2001, accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda originaria. Premesso che la causa era stata proposta prima del settembre 1998, il Tribunale richiamava l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte che avevano affermato la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nelle cause aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali, in cui l'accertamento dell'invalidità avviene incidenter tantum. Poiché la originaria ricorrente non aveva proposto appello incidentale per ottenere la condanna del Ministero dell'Interno, il Tribunale rigettava integralmente la domanda. Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso affidato a due motivi. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. perché la mancata notifica dell'atto d'appello al Ministero dell'Interno, che era stato parte nel giudizio di primo grado, avrebbe comportato la nullità dell'intero procedimento e della sentenza di secondo grado perché si trattava di causa inscindibile.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 537/93 e del DPR n. 698 del 1994, perché con la sentenza di primo grado era stato accertato lo stato di invalidità, per cui il legittimato passivo doveva essere solo il Ministero del Tesoro.
Il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza del 29 luglio 2002 n. 11202 hanno affermato che: "Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del 'petitum' - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae")e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.". Nel caso di specie, consegue a detto principio che l'attuale ricorrente - vincitrice in primo grado nei confronti del Ministero del Tesoro, ma soccombente nei confronti del Ministero dell'Interno - avrebbe dovuto riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. la sua pretesa nei confronti del Ministero dell'Interno, mentre nella memoria di costituzione in appello la medesima non lo ha fatto, limitandosi a richiedere la partecipazione al giudizio del Ministero dell'Interno, senza avanzare, nei confronti di quest'ultimo alcuna pretesa. Ne consegue allora che la richiesta presenza del Ministero dell'Interno nel grado d'appello sarebbe stata completamente inutile non essendo questo destinatario di alcuna domanda giudiziale. È invece fondato il secondo motivo, perché il Ministero del Tesoro, alla luce della legge allora vigente, era il legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento dell'invalidità che era stata chiesta con efficacia di giudicato. È stato infatti deciso dalla Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 12 luglio 20000 che "Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro". Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Catanzaro, la quale deciderà sulle censure svolte dal Ministero del Tesoro con l'atto d'appello in relazione alla sussistenza dello stato invalidante. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004