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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.33377/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Massimo Mancusi, Parte_1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, viale Giulio Cesare n.95, è elettivamen- te domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di via Roma, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.9.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della visita di revisione del 6.7.2023, come riconosciuto con decreto di omologa del pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo nrg.27738/2023, notificato in data 7.5.2024
e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va comunicato l'avvenuta liquidazione come da modello TE08 del 27.11.2024 versato in atti e disposto l'accredito in data 9.12.2024 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta solo in data 27.11.2024 - dopo il deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifi- ca del decreto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da di- spositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.33377/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Massimo Mancusi, Parte_1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, viale Giulio Cesare n.95, è elettivamen- te domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di via Roma, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.9.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla data della visita di revisione del 6.7.2023, come riconosciuto con decreto di omologa del pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo nrg.27738/2023, notificato in data 7.5.2024
e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va comunicato l'avvenuta liquidazione come da modello TE08 del 27.11.2024 versato in atti e disposto l'accredito in data 9.12.2024 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta solo in data 27.11.2024 - dopo il deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifi- ca del decreto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da di- spositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
2
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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