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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/07/2025, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06380/2025REG.PROV.COLL.
N. 02846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2025, proposto da ON RR, rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Tomasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII n. 4345/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Ida Tomasiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione del Consiglio di Stato n.4345/2024 pubblicata il 16 maggio del 2024 che, in riforma della sentenza Tar Lazio Roma, Sez. III bis, numero 15559/2022 emessa sul ricorso rubricato al numero di R.G. 438/2022, ha annullato il provvedimento prot. n.2132 del 10 novembre del 2021 con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento della qualifica professionale da lei conseguita in Romania, ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce, nella materia “diritto”.
A tal proposito espone le seguenti circostanze:
é in possesso del titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi del Sannio Benevento, del Nivel I, del Nivel II e del certificato (adeverinta) rilasciato dal Ministerul Educatjei Nationale attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli di studio post-liceale o universitario conseguito in Italia, dell’adeverinta rilasciata dal ministero rumeno che attesta e riconosce espressamente il diritto di insegnare in Romania nell’ambito “Diritto”;
avendo svolto in Romania il percorso professionalizzante per l’abilitazione all’insegnamento, “diritto”, proponeva domanda di riconoscimento del titolo ai sensi e per gli effetti delle direttive DIR 35-2006 come modificata dalla DIR 55-2013, recepite dal d. lgs. n.206/2007 e dal d. lgs. 15/2016 per le classi di concorso A46 e sostegno, tutte ricomprese e coerenti con l’ambito disciplinare di cui all’abilitazione, nonché coerenti con le classi di concorso consentite anche in Italia, con il titolo italiano, riconosciuto in Romania;
con successivo provvedimento l’istanza veniva rigettata per difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento;
il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, che, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento di rigetto;
la sentenza veniva appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n.6134/2020 rigettava il gravame, confermando la statuizione e rilevando l’illegittimità del diniego;
stante l’inerzia dell’amministrazione, la parte ricorreva in ottemperanza al TAR del Lazio che, con la sentenza n.5539/2021 ordinava all’amministrazione di provvedere contestualmente nominando il commissario ad acta ;
a seguito del procedimento di ottemperanza il Ministero rigettava con provvedimento cumulativo la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo, relativamente alla classe di concorso A46 per mancanza dell’Adeverinta, del Nivel 1 e del Nivel 2;
con ricorso al r.g. 438/2022 veniva impugnato il nuovo provvedimento di diniego, ma il TAR Lazio lo respingeva con la sentenza n.15559/2022;
il Consiglio di Stato con la sentenza epigrafata n.4345/2024 accoglieva l’appello, in riforma della sentenza di primo grado, disponendo l’annullamento del diniego;
nonostante il lungo lasso temporale intercorso, fino al momento del deposito del presente ricorso, l’amministrazione non provvedeva al riesame della posizione della parte ricorrente sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitativo e/o di specializzazione.
Tanto premesso, quest’ultima instava per l’accoglimento del ricorso con il quale chiede di ordinare all’amministrazione di riesaminare la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania in suo possesso.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza n.4345/2025 di questa sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha disposto l’annullamento del diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Romania dalla parte appellante che attesta e riconosce espressamente il suo diritto di insegnare la materia “Diritto” in Romania.
Nonostante quella decisione, ritualmente notificata all’amministrazione dalla parte, come da documentazione in atti, sia passata in cosa giudicata, l’amministrazione non ha provveduto a metterla in esecuzione e ad avviare le necessarie attività per riesaminare la domanda di riconoscimento del titolo presentata dalla parte ricorrente.
Tanto premesso, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla suddetta decisione n.4345/2025, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, intimandogli di avviare e concludere il procedimento di riesame della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania dalla parte ricorrente, oggetto del presente processo, conformandosi alle indicazioni rivenienti dalla suddetta sentenza, con l’avviso che, in caso di ulteriore inerzia, è fin da ora nominato un Commissario ad acta che si individua nel Direttore p.t. della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di sub-delega e con spese della procedura a carico del Ministero inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe, e, per l’effetto, ordina al Ministero intimato di eseguire, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, la sentenza n. 4345/2024 della VII Sezione del Consiglio di Stato, nominando fin da ora, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta che si individua nel Direttore p.t. della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di sub-delega, e spese della procedura a carico dell’ente sostituito.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO