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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1573/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Maria Paola Canepari e dall'avv. Elena Liviotti, elettivamente domiciliata in Piacenza (PC), via Tempio n. 34, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Cenpari;
APPELLANTE contro
C.F. , rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dall'avv. Matteo Bozzini, elettivamente domiciliata in Piacenza (PC), via Felice Frasi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione notificato in data 10.02.2023 conveniva, avanti il Giudice di Parte_1
Pace di Piacenza, la in persona dell'omonima titolare, per ivi Controparte_2
sentir accertare le seguenti circostanze: di aver consegnato alla convenuta il proprio visone
(“black femmina”) affinché provvedesse a sostituire la fodera e ad eseguire un trattamento per ammorbidire il pelo;
di non aver avuto notizie dalla per anni fino a quando aveva CP_2 incaricato un'amica, , di ritirare il visone;
che quest'ultima, recatasi presso la Testimone_1
, apprendeva dalla convenuta che il visone era stato portato in discarica perché CP_2
danneggiato dalle tarme. Chiedeva che il Giudice accertasse la responsabilità di CP_1
per violazione degli obblighi di custodia, di conservazione e di restituzione del capo e
[...] la condannasse al risarcimento del danno, da quantificare nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo.
1.1) Si costituiva in giudizio personalmente la quale, ammettendo di aver Controparte_1 ricevuto dall'attrice, in data 26.03.2014, l'incarico descritto in citazione, sosteneva: di aver a sua volta consegnato la pelliccia, per l'esecuzione dei trattamenti richiesti, ad una società di Pavia, la
Castelfur s.n.c. di RA NI e PP, che, come si rilevava dalla dichiarazione del
17.09.2014, ritenendola pelliccia “vecchia” ed “intaccata dalle tarme”, si era rifiutata di eseguire un lavoro all'evidenza antieconomico;
di aver tentato di informare Parte_1
contattandola sul cellulare fornitole dalla cliente senza mai riuscirvi;
di essersi, quindi, decisa, nel
2021, a buttare in discarica il capo in oggetto per evitare che i parassiti contaminassero le altre pellicce presenti in negozio. Per tali motivi, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
1.2) Con sentenza n. 107/2024, pubblicata in data 14.02.2024, il Giudice di Pace, nel persona della dott.ssa Maria Cristina Ferraresi, rigettava la domanda di parte attrice, condannandola, altresì, alla rifusione alla controparte delle spese di lite, che liquidava in € 500,00, oltre oneri di legge.
1.3) Con atto di appello ritualmente notificato, appellava la suddetta Parte_1
pronuncia, censurandola laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto che parte attrice non avesse assolto l'onere della prova posto a suo carico. Rappresentava, invero, che tutti i fatti posti
2 a fondamento della domanda risarcitoria proposta avevano trovato un effettivo riscontro e, in particolare, era certo: che aveva consegnato il proprio visone a Parte_1 CP_1
titolare della pellicceria, chiedendo la sostituzione della fodera con altra in seta ed un
[...] trattamento per ammorbidire il pelo: che aveva accettato l'incarico senza Controparte_1
esprimere alcuna riserva sulle condizioni del visone;
che la convenuta non aveva eseguito le prestazioni richieste, né restituito il visone alla proprietaria;
che non era mai Parte_1
stata contattata, né informata della perdita del bene e non aveva mai autorizzato la convenuta a dismettere la pelliccia. Lamentava, inoltre, che il Giudice di Pace, da una parte, aveva tenuto conto dei soli elementi di prova forniti a discolpa dalla convenuta (ritenendo dimostrate, all'esito dell'istruttoria orale, le circostanze della vetustà della pelliccia, della contaminazione dalle tarme, dell'anti-economicità degli interventi richiesti, oltre che le pretese difficoltà ad informare
[...]
e, dall'altra, aveva ignorato gli elementi di prova forniti dall'attrice. Sosteneva, Parte_1 inoltre, che i gravi vizi presenti nella sentenza impugnata erano dovuti anche all'omesso inquadramento del fatto nella sua corretta cornice giuridica, ossia nello schema di un contratto misto tra contratto d'opera, di cui all'art. 2222 c.c., e contratto di deposito ex art. 1766 c.c..
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2024, si costituiva in giudizio la quale chiedeva: in via principale, confermare, integralmente, la Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 107/2024; nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da sicché palesemente infondate sia in fatto, sia in diritto;
in ogni Parte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
1.5) All'udienza del 21.01.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., l'udienza del 27.05.2025, disponendo che la stessa si tenesse nelle forme della c.d. udienza figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In tale ultima sede, ricevuta dalle parti la precisazione delle rispettive conclusioni mediante note depositate telematicamente, pronunciava sentenza mediante il suo successivo deposito nel fascicolo telematico.
2) L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
A riguardo, deve premettersi che l'appellante ha allegato, a fondamento della propria domanda, che, nel marzo del 2014, consegnava a odierna appellata, all'epoca titolare Controparte_1 dell'impresa individuale LL TT ER, una pelliccia di visone (black femmina,
3 di colore nero, di circa tredici anni, integro e in buono stato di manutenzione) per effettuare, a fronte di un corrispettivo di € 300,00, le seguenti lavorazioni: trattamento per l'ammorbidimento del pelo, rimozione e sostituzione della fodera. prendeva in consegna il capo, Controparte_1
senza eccepire alcunché, e rilasciava a la ricevuta, agli atti, con la precisa Parte_1 descrizione degli interventi da effettuare e con l'indicazione dei recapiti telefonici di quest'ultima al fine di contattarla quando il capo fosse pronto. Seguiva il lungo e protratto silenzio della
, interrotto nel dicembre 2021 dalle iniziative assunte dall'odierna appellante: la stessa, CP_2
infatti, nel frattempo guarita dai gravi problemi di salute insorti poco dopo la consegna del visone, incaricava per il ritiro del bene un'amica, , la quale si recava presso la Testimone_1
e apprendeva da che lo stesso era stato distrutto dalle tarme e di CP_2 Controparte_1
essere stata costretta a dismetterlo in discarica pochi giorni prima.
Tale prospettazione dei fatti è stata contestata dall'appellata, secondo cui: aveva, a sua volta, consegnato la pelliccia, per l'esecuzione dei trattamenti richiesti, ad una società di Pavia specializzata nella pulitura di pelli e pellicce, la Castelfur s.n.c. di RA NI e PP, che, come si rilevava dalla dichiarazione del 17.09.2014, ritenendo la pelliccia (un visone black maschio, di circa 30 anni) “vecchia” ed “intaccata dalle tarme”, si era rifiutata di eseguire un lavoro all'evidenza antieconomico;
aveva tentato, per ben otto anni, di mettersi in contatto con per restituirle il bene, contattandola sul cellulare fornitole dalla cliente, senza Parte_1
mai riuscirvi;
si era, infine, decisa a buttare in discarica la pelliccia, ormai disfatta dalle tarme, nel 2021 per evitare che i parassiti contaminassero gli altri capi presenti in negozio.
Ora, per quel che concerne l'inquadramento giuridico della fattispecie, deve evidenziarsi che: “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per
l'esecuzione della prestazione principale, su di esso assume, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e 1177
c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia” (Cass., n. 486/2018).
In tali casi, trova applicazione l'art. 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, posto che tale norma, secondo la Suprema Corte, opera anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione
4 principale (Cass., n. 10956/2010). Ne consegue che costituisce onere del depositario, che intenda liberarsi dal suo obbligo di riconsegna, provvedere, in caso di rifiuto del creditore, al deposito ex art. 1210 c.c..
Nel caso di specie, risultando incontestato che l'appellante abbia consegnato una pelliccia all'impresa individuale LL TT ER, l'appellata, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato di aver riconsegnato il capo a né di essersi liberata Parte_1
dell'obbligo di riconsegna con l'offerta per intimazione e successivo deposito del capo ai sensi degli artt. 1209 e 1210 c.c.. A riguardo, a nulla vale la circostanza che la pelliccia fosse stata di nessun valore, in quanto distrutta dalle tarme, né che abbia effettuato, nel Controparte_1
corso degli anni, plurimi e inutili tentativi di contattare Giova, peraltro, Parte_1 considerare che appare inverosimile tanto che l'odierna appellata abbia davvero tentato più volte di telefonare alla cliente senza mai ricevere alcuna risposta (la stessa, poi, non spiega come mai, data la peculiarità della situazione, non abbia lasciato messaggi vocali in segreteria, né abbia inviato messaggi di testo), quanto che abbia potuto tenere otto anni un capo irreversibilmente tarmato prima di assumere l'iniziativa di dismetterlo in discarica, accettando il rischio di infestare tutte le altre pellicce (laddove, peraltro, non vi è nemmeno un significativo riscontro di tale preteso smaltimento in discarica, al di là della testimonianza, generica e non circostanziata, resa in primo grado dall'allora dipendente . Parte_2
Quindi, deve ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna. Controparte_1
Ciò posto, ha avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali patiti a seguito dell'accertato inadempimento. Da una valutazione comparativa e complessiva delle risultanze probatorie può ritenersi solo in parte assolto l'onere, incombente su parte appellante, di provare i pregiudizi patiti per effetto della mancata riconsegna del capo.
Invero, alla luce delle incertezze rimaste, pur a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, riguardo: al sesso dell'animale (le pellicce di visone femmina, a quanto pare, sono molto più preziose di quelle di visone maschio); al prezzo di acquisto (in assenza di qualsiasi fattura di acquisto, vi sarebbe solamente la dichiarazione resa da amica dell'appellante, Parte_3
che, ben 22 anni prima, avrebbe accompagnato a Pavia ad acquistare il capo); Parte_1
al suo valore residuo ed alle sue condizioni di conservazione al momento della consegna a
(laddove il teste , legale rappresentante della Castelfur S.n.c. Controparte_1 Testimone_2 di Pavia, ha riferito che la pelliccia, peraltro di visone maschio, aveva “un'età di circa 30 anni”
5 ,“risultava da tempo aggredito dalle tarme ed il costo dell'intervento medesimo sarebbe stato superiore al valore della pelliccia stessa”, stimato, nel 2014, in € 500,00), si reputa equo riconoscere all'appellante, anche in considerazione del tempo trascorso tra l'acquisto del cappotto e i fatti di causa e del notorio attuale mercato delle pellicce non sintetiche, un danno patrimoniale pari ad € 400,00. Sul tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Nulla potrà invece essere riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, dal momento che, per consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità, al di fuori dei casi in cui l'illecito civile integri la fattispecie di reato, ovvero sussista una espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni: (a) che l'interesse leso -
e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Ne consegue che il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., Sez.
Un., sent. nn. 26972/2008; 11269/2018; 28985/2019; 4005/2020).
3) Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i paramenti medi del D.M. n. 147/2022 per cause di valore inferiore ad €
500,00, tenuto conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata ex art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) accoglie l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 107/2024, pubblicata in data
14.02.2024;
6 2) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale LL Controparte_1
TT ER, al pagamento, in favore di dell'importo di € 400,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 808,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Piacenza, 04.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1573/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Maria Paola Canepari e dall'avv. Elena Liviotti, elettivamente domiciliata in Piacenza (PC), via Tempio n. 34, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Cenpari;
APPELLANTE contro
C.F. , rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dall'avv. Matteo Bozzini, elettivamente domiciliata in Piacenza (PC), via Felice Frasi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione notificato in data 10.02.2023 conveniva, avanti il Giudice di Parte_1
Pace di Piacenza, la in persona dell'omonima titolare, per ivi Controparte_2
sentir accertare le seguenti circostanze: di aver consegnato alla convenuta il proprio visone
(“black femmina”) affinché provvedesse a sostituire la fodera e ad eseguire un trattamento per ammorbidire il pelo;
di non aver avuto notizie dalla per anni fino a quando aveva CP_2 incaricato un'amica, , di ritirare il visone;
che quest'ultima, recatasi presso la Testimone_1
, apprendeva dalla convenuta che il visone era stato portato in discarica perché CP_2
danneggiato dalle tarme. Chiedeva che il Giudice accertasse la responsabilità di CP_1
per violazione degli obblighi di custodia, di conservazione e di restituzione del capo e
[...] la condannasse al risarcimento del danno, da quantificare nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo.
1.1) Si costituiva in giudizio personalmente la quale, ammettendo di aver Controparte_1 ricevuto dall'attrice, in data 26.03.2014, l'incarico descritto in citazione, sosteneva: di aver a sua volta consegnato la pelliccia, per l'esecuzione dei trattamenti richiesti, ad una società di Pavia, la
Castelfur s.n.c. di RA NI e PP, che, come si rilevava dalla dichiarazione del
17.09.2014, ritenendola pelliccia “vecchia” ed “intaccata dalle tarme”, si era rifiutata di eseguire un lavoro all'evidenza antieconomico;
di aver tentato di informare Parte_1
contattandola sul cellulare fornitole dalla cliente senza mai riuscirvi;
di essersi, quindi, decisa, nel
2021, a buttare in discarica il capo in oggetto per evitare che i parassiti contaminassero le altre pellicce presenti in negozio. Per tali motivi, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
1.2) Con sentenza n. 107/2024, pubblicata in data 14.02.2024, il Giudice di Pace, nel persona della dott.ssa Maria Cristina Ferraresi, rigettava la domanda di parte attrice, condannandola, altresì, alla rifusione alla controparte delle spese di lite, che liquidava in € 500,00, oltre oneri di legge.
1.3) Con atto di appello ritualmente notificato, appellava la suddetta Parte_1
pronuncia, censurandola laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto che parte attrice non avesse assolto l'onere della prova posto a suo carico. Rappresentava, invero, che tutti i fatti posti
2 a fondamento della domanda risarcitoria proposta avevano trovato un effettivo riscontro e, in particolare, era certo: che aveva consegnato il proprio visone a Parte_1 CP_1
titolare della pellicceria, chiedendo la sostituzione della fodera con altra in seta ed un
[...] trattamento per ammorbidire il pelo: che aveva accettato l'incarico senza Controparte_1
esprimere alcuna riserva sulle condizioni del visone;
che la convenuta non aveva eseguito le prestazioni richieste, né restituito il visone alla proprietaria;
che non era mai Parte_1
stata contattata, né informata della perdita del bene e non aveva mai autorizzato la convenuta a dismettere la pelliccia. Lamentava, inoltre, che il Giudice di Pace, da una parte, aveva tenuto conto dei soli elementi di prova forniti a discolpa dalla convenuta (ritenendo dimostrate, all'esito dell'istruttoria orale, le circostanze della vetustà della pelliccia, della contaminazione dalle tarme, dell'anti-economicità degli interventi richiesti, oltre che le pretese difficoltà ad informare
[...]
e, dall'altra, aveva ignorato gli elementi di prova forniti dall'attrice. Sosteneva, Parte_1 inoltre, che i gravi vizi presenti nella sentenza impugnata erano dovuti anche all'omesso inquadramento del fatto nella sua corretta cornice giuridica, ossia nello schema di un contratto misto tra contratto d'opera, di cui all'art. 2222 c.c., e contratto di deposito ex art. 1766 c.c..
1.4) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2024, si costituiva in giudizio la quale chiedeva: in via principale, confermare, integralmente, la Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 107/2024; nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da sicché palesemente infondate sia in fatto, sia in diritto;
in ogni Parte_1
caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
1.5) All'udienza del 21.01.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, e rilevata la ridotta complessità della stessa, fissava, per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., l'udienza del 27.05.2025, disponendo che la stessa si tenesse nelle forme della c.d. udienza figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In tale ultima sede, ricevuta dalle parti la precisazione delle rispettive conclusioni mediante note depositate telematicamente, pronunciava sentenza mediante il suo successivo deposito nel fascicolo telematico.
2) L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
A riguardo, deve premettersi che l'appellante ha allegato, a fondamento della propria domanda, che, nel marzo del 2014, consegnava a odierna appellata, all'epoca titolare Controparte_1 dell'impresa individuale LL TT ER, una pelliccia di visone (black femmina,
3 di colore nero, di circa tredici anni, integro e in buono stato di manutenzione) per effettuare, a fronte di un corrispettivo di € 300,00, le seguenti lavorazioni: trattamento per l'ammorbidimento del pelo, rimozione e sostituzione della fodera. prendeva in consegna il capo, Controparte_1
senza eccepire alcunché, e rilasciava a la ricevuta, agli atti, con la precisa Parte_1 descrizione degli interventi da effettuare e con l'indicazione dei recapiti telefonici di quest'ultima al fine di contattarla quando il capo fosse pronto. Seguiva il lungo e protratto silenzio della
, interrotto nel dicembre 2021 dalle iniziative assunte dall'odierna appellante: la stessa, CP_2
infatti, nel frattempo guarita dai gravi problemi di salute insorti poco dopo la consegna del visone, incaricava per il ritiro del bene un'amica, , la quale si recava presso la Testimone_1
e apprendeva da che lo stesso era stato distrutto dalle tarme e di CP_2 Controparte_1
essere stata costretta a dismetterlo in discarica pochi giorni prima.
Tale prospettazione dei fatti è stata contestata dall'appellata, secondo cui: aveva, a sua volta, consegnato la pelliccia, per l'esecuzione dei trattamenti richiesti, ad una società di Pavia specializzata nella pulitura di pelli e pellicce, la Castelfur s.n.c. di RA NI e PP, che, come si rilevava dalla dichiarazione del 17.09.2014, ritenendo la pelliccia (un visone black maschio, di circa 30 anni) “vecchia” ed “intaccata dalle tarme”, si era rifiutata di eseguire un lavoro all'evidenza antieconomico;
aveva tentato, per ben otto anni, di mettersi in contatto con per restituirle il bene, contattandola sul cellulare fornitole dalla cliente, senza Parte_1
mai riuscirvi;
si era, infine, decisa a buttare in discarica la pelliccia, ormai disfatta dalle tarme, nel 2021 per evitare che i parassiti contaminassero gli altri capi presenti in negozio.
Ora, per quel che concerne l'inquadramento giuridico della fattispecie, deve evidenziarsi che: “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per
l'esecuzione della prestazione principale, su di esso assume, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e 1177
c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia” (Cass., n. 486/2018).
In tali casi, trova applicazione l'art. 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, posto che tale norma, secondo la Suprema Corte, opera anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione
4 principale (Cass., n. 10956/2010). Ne consegue che costituisce onere del depositario, che intenda liberarsi dal suo obbligo di riconsegna, provvedere, in caso di rifiuto del creditore, al deposito ex art. 1210 c.c..
Nel caso di specie, risultando incontestato che l'appellante abbia consegnato una pelliccia all'impresa individuale LL TT ER, l'appellata, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato di aver riconsegnato il capo a né di essersi liberata Parte_1
dell'obbligo di riconsegna con l'offerta per intimazione e successivo deposito del capo ai sensi degli artt. 1209 e 1210 c.c.. A riguardo, a nulla vale la circostanza che la pelliccia fosse stata di nessun valore, in quanto distrutta dalle tarme, né che abbia effettuato, nel Controparte_1
corso degli anni, plurimi e inutili tentativi di contattare Giova, peraltro, Parte_1 considerare che appare inverosimile tanto che l'odierna appellata abbia davvero tentato più volte di telefonare alla cliente senza mai ricevere alcuna risposta (la stessa, poi, non spiega come mai, data la peculiarità della situazione, non abbia lasciato messaggi vocali in segreteria, né abbia inviato messaggi di testo), quanto che abbia potuto tenere otto anni un capo irreversibilmente tarmato prima di assumere l'iniziativa di dismetterlo in discarica, accettando il rischio di infestare tutte le altre pellicce (laddove, peraltro, non vi è nemmeno un significativo riscontro di tale preteso smaltimento in discarica, al di là della testimonianza, generica e non circostanziata, resa in primo grado dall'allora dipendente . Parte_2
Quindi, deve ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di riconsegna. Controparte_1
Ciò posto, ha avanzato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali patiti a seguito dell'accertato inadempimento. Da una valutazione comparativa e complessiva delle risultanze probatorie può ritenersi solo in parte assolto l'onere, incombente su parte appellante, di provare i pregiudizi patiti per effetto della mancata riconsegna del capo.
Invero, alla luce delle incertezze rimaste, pur a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, riguardo: al sesso dell'animale (le pellicce di visone femmina, a quanto pare, sono molto più preziose di quelle di visone maschio); al prezzo di acquisto (in assenza di qualsiasi fattura di acquisto, vi sarebbe solamente la dichiarazione resa da amica dell'appellante, Parte_3
che, ben 22 anni prima, avrebbe accompagnato a Pavia ad acquistare il capo); Parte_1
al suo valore residuo ed alle sue condizioni di conservazione al momento della consegna a
(laddove il teste , legale rappresentante della Castelfur S.n.c. Controparte_1 Testimone_2 di Pavia, ha riferito che la pelliccia, peraltro di visone maschio, aveva “un'età di circa 30 anni”
5 ,“risultava da tempo aggredito dalle tarme ed il costo dell'intervento medesimo sarebbe stato superiore al valore della pelliccia stessa”, stimato, nel 2014, in € 500,00), si reputa equo riconoscere all'appellante, anche in considerazione del tempo trascorso tra l'acquisto del cappotto e i fatti di causa e del notorio attuale mercato delle pellicce non sintetiche, un danno patrimoniale pari ad € 400,00. Sul tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Nulla potrà invece essere riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali, dal momento che, per consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità, al di fuori dei casi in cui l'illecito civile integri la fattispecie di reato, ovvero sussista una espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni: (a) che l'interesse leso -
e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Ne consegue che il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., Sez.
Un., sent. nn. 26972/2008; 11269/2018; 28985/2019; 4005/2020).
3) Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i paramenti medi del D.M. n. 147/2022 per cause di valore inferiore ad €
500,00, tenuto conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata ex art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) accoglie l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 107/2024, pubblicata in data
14.02.2024;
6 2) condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale LL Controparte_1
TT ER, al pagamento, in favore di dell'importo di € 400,00, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 808,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Piacenza, 04.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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