Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17662 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da :
nato a [...] A CREMANO (NA) il 25/11/1954 , rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dll' avv. MORRA BEATRICE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-RICORRENTE
CONTRO
, Nata a NAPOLI (NA) il 03/05/1956, rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 atti dall'avv. D'ARRIGO MARIA BEATRICE presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
-RESISTENTE
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022 il ricorrente, in epigrafe generalizzato, esponeva : “ -
l'istante contrasse in Sant'Agnello (NA), il 21 giugno 1986 matrimonio concordatario con la IG.ra
. Dal matrimonio sono nati due figli: , il 14 luglio 1989 e , il 6 luglio 1993. Il
[...] Per_1 ER matrimonio non ha avuto esito felice per cui ciascun coniuge ha adito, separatamente, il Tribunale di Napoli per la separazione giudiziale con procedimenti poi riuniti in sede di udienza
Presidenziale, celebrata il 20 maggio 2008. Nel corso del giudizio, all'udienza istruttoria del 24 marzo 2009, essi coniugi hanno sottoscritto un accordo relativamente ai patti accessori della loro separazione, recepito (non integralmente) dalla sentenza emessa il 31 marzo/8 settembre 2009;-
La sentenza di separazione prevedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio , ER all'epoca ancora minorenne, ad entrambi i genitori, l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie con cui vivevano in via prevalente i due figli, un assegno a carico del padre di € 1.250,00 quale suo contributo al mantenimento degli stessi (entrambi non economicamente autosufficienti) oltre all'accollo delle loro spese straordinarie mediche, sportive e di istruzione.
Detta sentenza non ha recepito, invece, le altre pattuizioni intervenute tra le parti e contenute nel verbale di udienza del 24 marzo “in quanto estranee ai provvedimenti propri della separazione e di per sé non recepibili in sentenza(ferma – se del caso- e se valide ed efficaci, la loro rilevanza meramente negoziale);- Va evidenziato, all'uopo, che nei patti accessori, non recepiti dal
Tribunale, era previsto l'impegno dei coniugi di alienare a terzi la ex casa coniugale – di proprietà esclusiva del marito – per acquistare due piccoli appartamenti da intestare a ciascun figlio per la nuda proprietà una delle quali con usufrutto in favore del marito e l'altra con usufrutto temporaneo per 12 anni in favore della moglie e usufrutto successivo in favore del marito stesso.
Nel caso in cui non si fosse riusciti ad alienare a terzi l'immobile, nei due anni successivi all'accordo, i coniugi si impegnavano a dividerlo in due porzioni da assegnare a ciascun coniuge, secondo una planimetria allegata al verbale stesso e sempre fintanto che – per quanto atteneva alla moglie - permanesse la sua coabitazione con i figli non autosufficienti economicamente.Dalla pronuncia di separazione le circostanze sono profondamente mutate, per cui, già in sede di udienza presidenziale, si chiede la modifica delle condizioni ivi stabilite. In ordine alla casa coniugale e all'assegno in favore dei figli. Va revocata con urgenza l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente e l'assegno in favore dei figli in quanto essi, divenuti ormai maggiorenni, hanno una propria indipendenza economica vivendo, peraltro, ciascuno in città diverse per ragioni lavorative. Infatti il figlio vive a Milano da tempo e lavora come ingegnere presso ER lo studio De DA & Associati e sta effettuando un dottorato di ricerca con il Politecnico di
Milano. Il figlio vive a Roma e lavora come avvocato presso la sede romana dello studio Per_1
CE & LL dal gennaio 2022.Invero, già dall'anno 2016 il figlio e, dal 2017 ER anche , erano fuori Napoli per proseguire i loro studi e la loro formazione professionale e, Per_1 per tale motivo, in considerazione dell'impossibilità di sostenere gli onerosi costi degli studenti fuori sede, tenuto conto del sempre più grave peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, e per evitare continue richieste della moglie, i coniugi avevano convenuto che i costi
“fuori sede” di fossero totalmente a carico del ricorrente mentre a quelli di avrebbe ER Per_1 parzialmente partecipato anche la IG.ra , cosa che però non è avvenuta. Va anche CP_1 evidenziato che il IG. di indole conciliativa e mite, ha sempre cercato di mantenere con la Pt_1 moglie un rapporto collaborativo e sereno cercando, per quanto possibile, di non privare di alcunché non solo i suoi figli ma anche la moglie stessa, alla quale era comunque legato, tuttavia, la resistente, evidentemente abusando dell'eccessiva disponibilità del marito, ha sempre preteso da lui più di quanto stabilito in sentenza, costringendolo a continui quanto non dovuti esborsi.
Peraltro, nel corso di questi anni, la situazione reddituale del IG. ingegnere edile, è andata Pt_1 progressivamente a decrescere per effetto della notoria crisi del settore delle costruzioni avendo egli una ingente posizione debitoria verso l'erario e verso le banche alla quali ha dovuto richiedere prestiti e l'istante ha cercato faticosamente di mantenere fede agli impegni assunti con l'accordo,
e precisamente di vendere la casa coniugale per acquistare i due immobili destinati ad i figli, ma senza esito alcuno a causa dell'immotivato ostruzionismo da parte della moglie che adduceva inesistenti scuse e pretesti per impedire le visite da parte delle agenzie immobiliari contattate dal marito. Peraltro, trattandosi di un immobile di pregio e di notevole consistenza catastale (circa
300 mq) risultava oltremodo difficile reperire potenziali acquirenti. Preso atto, quindi, della difficoltà della alienazione a terzi per l'indisponibilità della moglie, il IG. nel frattempo Pt_1 sempre più onerato da spese e passività a causa delle quali non ha mai potuto permettersi una autonoma abitazione essendo costretto, ancora oggi, ad alloggiare presso quella della propria anziana madre, aveva anche proposto alla moglie di dividere la casa in modo da poter alloggiare nella porzione a lui destinata (opportunità pure prevista dagli accordi di separazione), ma neppure tale soluzione è stata possibile in quanto la IG.ra si è dichiarata indisponibile a CP_1 contribuire ai lavori per la suddivisione dell'appartamento. Nel contempo, nonostante il netto e vistoso peggioramento della sua posizione economica, l'istante si è comunque fatto carico di tutte le spese per il mantenimento dei due figli, cominciando dall'anno 2011 - a seguito di un accordo con la moglie - a versare direttamente ai figli il contributo previsto, ma tale circostanza ha dato molto spesso modo alla resistente di minacciare il marito di denunciarlo se egli non le avesse dato ulteriori esborsi, peraltro o effettuando scenate in pubblico o improvvise quanto non gradite
“incursioni” sul luogo di lavoro con aggressioni fisiche ai suoi danni. Infatti proprio a seguito di una di queste “modalità di richiesta” il IG. sta tuttora pagando per conto della moglie Pt_1 arretrati condominiali per quote ordinarie spettanti alla moglie.Nel 2016/2017, in occasione del trasferimento dei figli fuori Napoli per il perfezionamento della loro formazione professionale, entrambi i coniugi, con il già citato accordo che prevedeva anche la corresponsione di una somma a carico della IG.ra per il figlio , si impegnavano, nuovamente, ad alienare la ex casa CP_1 Per_1 coniugale e con il ricavato dell'alienazione il IG. avrebbe sanato la sua posizione debitoria Pt_1
e provveduto ad acquistare due appartamenti per ciascuno dei figli, ai quali avrebbe anche destinato una somma per il proseguimento dei loro studi. Tuttavia neppure tale rinnovato intendimento ha visto la realizzazione, sempre a causa dell'ostruzionismo della IG.ra a far CP_1 visionare alle agenzie contattate il grande appartamento ex casa coniugale (di circa 300 mq.), che, di fatto, viene goduto in via esclusiva dalla sola moglie da circa sei anni !!. E' del tutto evidente, pertanto, che il IG. pur animato dai più nobili e generosi intenti nei confronti dei suoi figli e Pt_1 della moglie, e che in tutti questi anni ha sempre cercato di sostenere e coadiuvare anche al di là di quanto specificamente dovuto, ha assoluta necessità di rivedere le pattuizioni accessorie della separazione, con particolare riguardo alla revoca dell'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale e dell'assegno in favore dei figli, che si chiede di disporre gia in sede di provvedimenti provvisori conseguenti all'udienza presidenziale. Riguardo agli aspetti economici. Si precisa che la dott.ssa è insegnante di diritto con uno stipendio mensile di € 1.900,00 mensili, inoltre ha CP_1 proprietà immobiliari. Ai fini della mancata attribuzione alla stessa di un assegno in suo favore, peraltro non previsto neppure nei patti della separazione, si rileva che ella ha svolto fin dal principio del matrimonio attività di insegnante che tuttora svolge, e non ha fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio familiare in quanto gli immobili di proprietà dell'ing. sono stati da lui acquistati prima del matrimonio. Pertanto è da escludere ogni eventuale Pt_1 richiesta di assegno divorzile, difettando dei presupposti di legge.”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva : “
Che il Presidente adito, già in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, previo l'espletamento delle formalità di rito e dato atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione tra i coniugi, Voglia revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per difetto di coabitazione con i figli che vivono stabilmente a Milano e a Roma dove lavorano godendo di adeguato reddito. Indi, il
Tribunale adito, Voglia così provvedere: - pronunciare ex art. 3 n. 2 lett. B e 4 c. 9 l. 898/70 rif. – già con sentenza non definitiva – la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant'Agnello (NA), il 21.06.1986 tra il IG. e la IG.ra (anno Parte_1 CP_1
1986, atto n. 70, p. II, Serie A) emettendo ogni altro provvedimento relativo e consequenziale, ivi compreso l'ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative annotazioni;
- Nulla prevedere in favore della moglie;
- Nulla prevedere in favore dei figli ormai economicamente autosufficienti;
- Condannare, in caso di opposizione, la resistente alle spese e competenze di giudizio.”
In data 16.11.2022 si costituiva la resistente la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la resistente esponeva : “ IN ORDINE ALLA CASA CONIUGALE Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10067/2009, ha pronunciato la separazione dei coniugi disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . Preliminarmente è da precisare che CP_1 la casa coniugale, anche se di esclusiva proprietà dell'ing. tuttavia, fu acquistata Parte_1 con denaro della SI.ra , madre della SI.ra che, in occasione del Persona_3 CP_1 matrimonio della figlia, alienò due immobili di sua proprietà proprio per consentire l'acquisto della casa coniugale di via Tasso. Nel caso di specie, si è verificata una donazione del denaro ottenuto dalla madre dalla vendita di due appartamenti e precisamente l'immobile sito in Napoli alla via Chiaia n. 116 e quello sito in Napoli alla via Vecchia San Rocco n. 37/F al fine dell'acquisto dell'immobile sito in Napoli, via Tasso n. 91, Parco Ameno, Ed. N, piano II, solo formalmente intestato al coniuge della SI.ra , a mezzo atto per TA , del 15 CP_1 Persona_4 luglio 1988, Rep. 2426, Racc. n. 341. Il suddetto immobile, come si evince dall'atto notarile, fu acquistato per il prezzo complessivo di £ 170.000.000 (centosettantamilioni), versato nel seguente modo: - Quanto a £ 60.000.000 (sessantamilioni) interamente pagati in precedenza;
- Quanto alla residua somma di £ 110.000.000 (centodiecimilioni) da pagarsi in unica rata in contanti e unica soluzione il giorno 31 dicembre 1989. L'importo versato ed i tempi stabiliti coincidono perfettamente con i trasferimenti immobiliari effettuati dalla madre della SI.ra e cioè la CP_1 vendita dell'appartamento di via Chiaia n. 116, 3° piano, Napoli, per il prezzo di £ 66.000.000 con atto per TA del 13/06/1985 e quello di via Vecchia San Rocco n. 37, Napoli, Persona_5 per il prezzo di £ 59.000.000 con atto per TA in data 12/09/1989 e preceduto Persona_6 dal preliminare di vendita del 26/01/1989 che fissava il prezzo reale dell'immobile in £
125.000.000. Da tale preliminare si evince che l'immobile alla data del 26/01/1989 era occupato dai coniugi e i quali sottoscrissero il preliminare stesso, obbligandosi CP_1 Parte_1
a liberarlo per la data di stipula del definitivo. L'atto di vendita del 13 giugno 1985 (relativo all'appartamento di via Chiaia n. 116, Napoli) è vicino nel tempo alla data del matrimonio (21 giugno 1986) e l'importo della vendita del predetto immobile, corrispondente a £ 66.000.000, praticamente equivale all'importo di £ 60.000.000 che è stato pagato prima dell'atto di acquisto dell'appartamento di via Tasso. La stessa concomitanza temporale si rinviene relativamente al pagamento del saldo del prezzo per l'appartamento di via Tasso, in £ 110.000.000 che venne pagato in contanti in unica soluzione il giorno 31 dicembre 1989. Data questa che coincide con la vendita da parte della SI.ra dell'appartamento di Via Vecchia San Rocco n. 37/F, Persona_3
Napoli, per il prezzo di £ 125.000.000. Da quanto esposto si ricava in maniera inconfutabile che l'immobile di via Tasso è stato interamente acquistato con il ricavato della vendita dei due appartamenti di proprietà della SI.ra . Per tale motivo, l'immobile di via Tasso, Persona_3 intestato solo formalmente all'ing. d adibito a casa coniugale, in realtà è stato donato dalla Pt_1
SI.ra alla figlia in occasione del matrimonio. MA ed Persona_3 CP_1 impregiudicata l'eccezione preliminare di cui sopra, sempre con riferimento alla casa coniugale,
è da rilevare che all'udienza del 24 marzo 2009, nella causa relativa alla separazione, i coniugi hanno sottoscritto un accordo sulle questioni accessorie alla domanda principale di separazione non recepite nella sentenza e, precisamente, in ordine alla casa coniugale hanno così convenuto:
“i coniugi, concordando sull'opportunità, si obbligano altresì: l'ing. a porre in vendita Pt_1
l'attuale abitazione familiare in Napoli, via Tasso n. 91; l'avv. a rilasciarla, al successivo CP_1 acquisto di due abitazioni dalle caratteristiche simili, nella stessa zona o comunque similare, da intestare ciascuna ad ogni figlio per la nuda proprietà, la prima, con usufrutto vita natural durante all'ing. e, la seconda, con usufrutto temporaneo per 12 anni dall'acquisto per l'avv. Pt_1
, e usufrutto successivo all'ing. prescindendo dalla coabitazione con l'uno o con l'altro CP_1 Pt_1 genitore dei figli e pur prevedendo che ove continui a vivere con la madre anche uno solo dei figli, la stessa conserverà il diritto di abitare detta casa, anche oltre il termine dell'usufrutto, in funzione della convivenza con i figli, fino all'autosufficienza dello stesso e fino a quando duri la convivenza.
Ove non si riesca a procedere alla vendita nel termine di anni due dalla sottoscrizione del presente verbale, l'abitazione familiare si dividerà in due porzioni ciascuna delle quali resterà assegnata a ciascun coniuge, come da piantina allegata…..” E' da precisare che il suddetto accordo, peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, al punto 8) prevedeva che, nel momento in cui la SI.ra non avrebbe più avuto la disponibilità CP_1 dell'abitazione, il SI. avrebbe corrisposto alla SI.ra un assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
625,00, somma che oggi sarebbe da rivalutare. Orbene, la casa coniugale, a tutt'oggi, non è stata ancora né alienata né divisa e, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, non certo per colpa della SI.ra che non ha mai fatto ostruzionismo e non ha mai addotto scuse e pretesti CP_1 per impedire le visite da parte delle agenzie immobiliari contattate dal SI. Anzi la SI.ra Pt_1
è sempre stata disponibile sia alla vendita, sia alla divisione dell'immobile. Evidentemente CP_1 al prezzo richiesto dal SI. non è stato trovato alcun acquirente. In ordine alla divisione è Pt_1 stato lo stesso SI. che non ha voluto affrontare le spese necessarie per dividere Pt_1
l'appartamento in due più piccoli e totalmente indipendenti, non avendo necessità di avere per se la casa coniugale rilevato che viveva con la sua compagna in via Crispi, nell'immobile prima da lui condotto in locazione e, successivamente acquistato dalla sua convivente, nonostante avesse fissato la propria residenza presso la madre in via De Nardis n. 73, dove in realtà, non vive e non ha mai vissuto. Quanto affermato dal SI. e cioè che la moglie si sarebbe opposta ad Pt_1 entrambe le soluzioni, creando difficoltà per l'alienazione e per la divisione non risponde a verità
e, del resto, non è provato. Ciò è vero tanto che, in data 20/10/2016, i SIg.ri e Parte_1 CP_1
, sono addivenuti ad un nuovo accordo che sostituiva quello precedente del 24 marzo 2009.
[...]
Il suddetto accordo prevede la vendita della casa di via Tasso, escluso box, compreso di giardino e terrazzo al miglior prezzo ottenibile in base al mercato immobiliare;
il ricavato della vendita si sarebbe diviso in tre parti uguali, un terzo per ripianare i debiti del SI. e per permettere ai Pt_1 figli e di proseguire gli studi, due terzi per acquistare due case di ugual valore da Per_1 ER intestare ai figli come nudi proprietari. La SI.ra avrebbe scelto una delle due case di cui CP_1 avrebbe avuto l'usufrutto a vita, mentre l'usufrutto dell'altra casa sarebbe stato del SI. Si Pt_1 prevedeva, inoltre, che il box di via Tasso sarebbe stato venduto e l'intero ricavato sarebbe spettato alla SI.ra .La SI.ra , nonostante la casa coniugale sia stata CP_1 CP_1 acquistata con denaro donatole dalla madre, sarebbe ancora disponibile a trovare una soluzione, osservando le disposizioni contenute nella scrittura privata del 20/10/2016 che, in realtà, è stata concordata da entrambi e non è mai stata revocata, sia alienando la casa coniugale sia procedendo ad una sua divisione. Infatti, come sottolineato anche dal SI. la casa coniugale Pt_1
è di circa 300 mq. e dalla sua divisione si potrebbero ricavare due appartamenti totalmente indipendenti. Non risponde a verità la circostanza sottolineata dal ricorrente secondo la quale la
SI.ra avrebbe goduto in via esclusiva la casa coniugale da circa sei anni. Infatti i figli CP_1
e hanno sempre vissuto con la madre che, anzi, ha sempre sopperito alle eIGenze ER Per_1 dei figli sia mantenendoli agli studi sia aiutandoli nell'acquisto di una abitazione, così come si ricava dalla documentazione allegata. IN ORDINE ALL'ASSEGNO IN FAVORE DEI FIGLI Si evidenzia che i figli e solo da qualche mese sembrano aver raggiunto una certa Per_1 ER indipendenza. Tuttavia vive ancora con la madre in via Tasso. Bisogna sul punto Per_1 evidenziare che, nonostante le affermazioni del SI. è stata sempre la madre che ha Pt_1 sopperito alle mancanze economiche del padre che a violato gli obblighi di assistenza familiare non corrispondendo ai figli quanto loro dovuto. La SI.ra , infatti, nonostante non ne avesse CP_1
l'obbligo, ha sempre contribuito con molti sacrifici al mantenimento dei figli e alle spese per la loro formazione professionale, come si ricava da bonifici allegati che fanno riferimento all'ultimo anno ma che ci si riserva di allegare per gli anni precedenti. Non avendone la possibilità, la SI.ra
è stata costretta a richiedere dei prestiti, come risulta dai contratti del 08/09/2016 (euro CP_1 6.914,00), del 06/03/2017 (euro 25.724,00), del 12/10/2017 (euro 9.816,799. Inoltre la SI.ra ha aiutato il figlio ad acquistare una abitazione come provato dai bonifici allegati.” CP_1 ER
Tanto innanzi premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di
: “ 1) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
contratto in Sant'Agnello (NA) il 21/06/1986, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di
[...] operare le trascrizioni e annotazioni;
2) Per i motivi esposti, assegnare la casa coniugale alla
SI.ra che attualmente la abita ancora con il figlio , con lei residente;
3) Con CP_1 Per_1 condanna alle spese, diritti ed onorari”
In data 28.11.2022 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale e, con provvedimento del 19.02.2022 il Presidente così provvedeva “ …A MODIFICA delle condizioni della separazione giudiziale, di cui alla sentenza n. 10067/2009, emessa dal Tribunale di Napoli il 31 marzo/8 settembre 2009: - REVOCA il contributo al mantenimento dei figli, previsto a carico di nella misura di € 1.250,00, nonché l'accollo, da parte del medesimo, delle spese Parte_1 straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli;
-REVOCA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli, via Tasso n.91, alla IG.ra ”, rimettendo quindi la causa dinanzi al Giudice CP_1
Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 20.04.2023, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 21.05.2024.
All'udienza cartolare del 25.02.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
In particolare, le parti chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ – nulla prevedere a titolo di assegno divorzile per entrambe le parti essendo esse pienamente autosufficienti economicamente;
- confermare la revoca del contributo al mantenimento dei figli e la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
- recepire nell'emendanda sentenza le seguenti pattuizioni;
a titolo di totale transazione e definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra di loro, tenuto conto che le presenti pattuizioni costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della riduzione della crisi familiare, le parti convengono quanto segue :
1. La ex casa familiare, di esclusiva proprietà del marito, verrà posta in vendita, ma la IG,ra potrà restare in casa fino al rogito di vendita CP_1 dell'immobile a condizione che si renda disponibile a farlo visitare almeno per due giorni alla settimana;
inoltre, ella collaborerà per una più immediata ed efficace vendita dell'immobile obbligandosi a non compiere alcuna attività che possa costituire ostacolo e/o ritardo per la predetta vendita. Costituirà inadempimento all'obbligo di collaborazione di cui innanzi, non solo l'impedimento all'accesso dell'immobile che il delegato dell'ing. vrà cura di comunicare alla Pt_1 IG.ra con un preavviso di due giorni, ma anche dichiarazioni a terzi interessati all'acquisto CP_1 che pongano in dubbio la libera disponibilità dell'immobile da garantirsi entro la data della stipula dell'atto di compravendita;
In tali ipotesi, il presente accordo si intenderà risolto con riviviscenza immediata di tutti i diritti di entrambe le parti siano fià litigiosi o ancora non proposti e con diritto dell'ing. i provocare il rilascio coattivo dell'immobile in oggetto. 2 il IG. Pt_1 Pt_1
si obbliga ad acquistare, con parte del prezzo ricavato dall'alienazione, che dovrà essere
[...] non inferiore ad almeno 1.400.000,00€ ( unmilionequattrocentomila/00)e comunque entro la data fissata per il rogito, altro immobile con le suddette caratteristiche: 2 vani letto, soggiorno, cucina, 2 bagni, un balcone / terrazzini, dovrà essere ubicata nei quartieri Chiaia /Posillipo o altro a scelta della IG.ra . Il suddetto immobile da acquistare, qualora il presso della
CP_1 vendita della ex casa familiare sarà non inferiore a 1.500.000,00 euro, dovrà avere un costo complessivo ( acquisto, spese notarili, di agenzia, imposte, notarili, trasloco, lavori, etc.) non superiore ad euro 550.000,00 Qualora, invece, il prezzo della vendita della ex casa familiare sarà inferiore a 1.500.000,00 euro e fino a 1.400.000,00, l'immobile da acquistare dovrà avere un costo complessivo ( acquisto, spese notarili, di agenzia, imposte, notarili, trasloco, lavori, etc) non superiore ad euro 515.000,00. Qualora infine il prezzo della vendita della ex casa familiare sarà superiore a 1.500.000,00 euro l'immobile da acquistare dovrà avere un costo parzialmente superiore. Detto immobile verrà intestato per la nuda proprietà al figlio , con costituzione Per_1 di diritto di usufrutto in favore della IG.ra , vita sua natural durante. Le spese
CP_1 notarili saranno sostenute dal IG. semprechè il suddetto immobile costituisca per la Parte_1 IG.ra “prima casa” che gode della tassazione agevolata al 2%. Nel caso in cui, invece, la
CP_1 IG.ra , all'atto della compravendita, dovesse risultare già proprietaria di una prima casa, la
CP_1 differenza di tassazione del diritto di usufrutto dal 2% al 9% sarà a carico della IG.ra ;
3. Il
CP_1 trasloco della IG.ra dovrà avvenire comunque entro l data fissata per il rogito di alienazione
CP_1 della ex casa coniugale. Per tale data dovrà essere stata acquistata la casa in cui vivrà la IG.ra e la stessa potrà abitarla. Il IG. pertanto, si impegna, una volta trovato l'acquirente CP_1 Pt_1 della casa di Via Tasso, a sottoscrivere un preliminare di vendita con condizioni di pagamento ( caparra, acconti e saldo) tali da fornire le disponibilità economiche per consentire l'acquisto dell'appartamento da intestare al figlio ( con diritto di usufrutto in favore della IG.ra Per_1 CP_1
).;4 Con il ricavato dell'alienazione di cui sopra, il IG. i obbliga, inoltre, a rimborsare
[...] Pt_1 alla IG.ra le somme da lei versate al figlio per l'acquisto e i lavori della casa a CP_1 ER
Milano ammontanti a 160.000,00€ mentre a sarà versato un fondo per l'acquisto di una Per_1 casa per complessivi 180.000,00 euro ( 160.000,00 + 20.000,00 per arredi, come è stato per
). 5 sempre con il ricavato dell'alienazione di cui sopra, il IG. si impegna a comprare ER Pt_1 una seconda casa di un valore analogo alla prima ( o in alternativa alla suddetta casa e di intesa con il figlio , altri immobili di pari valore immobiliare) da intestare per la nuda proprietà ER
a con usufrutto vita natural durante al IG. , 6 Le parti dichiarano di aver ER Parte_1 definito con la sottoscrizione del presente accordo ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale tra loro, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente ( a solo titolo esemplificativo: relativamente all'assegno di mantenimento, agli oneri condominiali della ex casa coniugale pagati dal IG. al condominio al posto della IG.ra , nonché alla Pt_1 CP_1 titolarità della stessa). Pertanto, rinunciano a qualsiasi rivendicazione economica per crediti maturati e/o maturandi dell'uno nei confronti dell'altro. Tutti i giudizi pendenti ed in corso alla data odierna verranno cancellati con compensazione di tutte le spese giudiziarie, fermo restando l'esatto puntuale adempimento di tutte le parti del presente accordo. In particolare verrà cancellato il giudizio attualmente pendente presso il Tribunale di Napoli 11 sezione civile, R.G. n.
4011/2023, dott. , proposto dalla IG.ra nei confronti dell'ing. Parte_2 CP_1 Pt_1 per l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Tasso 91. Anche per
[...] il suddetto giudizio verranno interamente compensate le spese giudiziarie. In caso di inadempimento, anche solo di un punto dell'accordo, ciascuna delle due parti sarà autorizzata a continuare la causa in corso o, se cancellata, a riproporla. Il IG. potrà proporre azione per Pt_1 il rilascio coattivo dell'immobile e la IG.ra potrà proporre l'azione giudiziaria per il CP_1 riconoscimento in suo favore della proprietà dell'immobile di Via Tasso 91, Napoli. 7 Il presente accordo ha validità ed effetti per 12 mesi dalla sottoscrizione. Decorso il suddetto termine di 12 mesi nel caso di mancata vendita dell'immobile di Via Tasso per mancanza di acquirenti ad un importo non inferiore a 1.400.000,00€ si stabilisce sin da ora che il presente accordo sarà automaticamente rinnovato fino a quando non sarà trovato un acquirente ad un prezzo di vendita inferiore. In tal caso, il prezzo di acquisto dell'immobile da intestare per la nuda proprietà a Per_1 con diritto di usufrutto in favore della IG.ra e le somme di cui al punto 4 precedente CP_1 saranno determinati in proporzione. Nei suddetti casi permanendo le condizioni di validità del presente accordo, fino al rogito di vendita dell'immobile di Via Tasso, la IG.ra potrà CP_1 restare nella suddetta casa. 8 le spese e competenze del presente giudizio vengono compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori costituiti alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.
9. I coniugi confermano il loro consenso al rilascio del passaporto.”
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il passaggio in giudicato della sentenza n.10067/2009 del 31.03.2009 emessa dal Tribunale di Napoli. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANT'AGNELLO il 24/06/1986 tra e (atto n. 70, parte II, s. A, reg. atti matrimonio anno 1986 ); Parte_1 CP_1
• Prende atto delle statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 07/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti