Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 171/22 R.A.C.C., vertente
TRA
nato ad [...] il [...], ( ), Parte_1 C.F._1 residente a L'Aquila, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Marinucci,
( ) e Valeria Patrizio ( ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio di questi ultimi in L'Aquila, Via XX Settembre n. 19,, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
E
– CF: in persona del RO P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila – CF: nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo snc P.IVA_2
(complesso monumentale San Domenico)
APPELLATO
pagina 1 di 12
E
(C.F. e P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
con sede in Roma (RM), Via Alessandria n. 220, in persona del procuratore speciale
[...]
Avv. rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Stefano CP_4
Gattamelata (C.F. ), e con domicilio fisico eletto presso lo Studio C.F._4 dell'Avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia n. 26, e domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
, giusta procura speciale in atti;
ALTRO APPELLATO
oggetto: appello avverso sentenza nr. 526/2021, depositata in data 14.7.2021, del Tribunale
Ordinario di L'Aquila, Sez. Unica, in materia di risarcimento del danno;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del giorno 8.1.2025 , da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza Tribunale Civile di L'Aquila n.
526/2021 per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui aveva rigettato la domanda da esso attore formulata ed avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del duplice beneficio di cui al D.L. 39/2009 convertito con la L. 77/2009, che, secondo i relativi assunti, prevederebbe la possibilità di cumulare i due contributi (per il subentro nel mutuo e per il riacquisto) distinti tra loro e da concedersi integralmente per mera sommatoria.
1-2 Lamenta in particolare l'appellante come il giudice di prime cure abbia illegittimamente ritenuto doversi “integrare” il D.L. 39/2009 convertito con la L. 77/2009 (pag. 9, 3° cpv. e pag. 10 1° cpv. della sentenza) con l'O.P.C.M. 3832 che porrebbe un requisito, a suo dire, inesistente nelle norme sopra indicate, quello secondo il quale il contributo versato dallo
Stato per il subentro nel mutuo accesso per l'acquisto della prima abitazione distrutta dal sisma, andrebbe detratto dal contributo per l'acquisto dell'abitazione sostitutiva.
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Conclude pertanto l'appellante perché, in riforma della gravata decisione, vengano condannati i convenuti per quanto di RO Controparte_2
ragione e competenza ed in solido tra loro, a risarcire il danno subito da esso attore appellante per la mancata applicazione in suo favore dei benefici richiesti di cui all'art. 3 bis
L. 24/6/2009 n. 77 di conversione con modificazioni del D.L. 28/4/2009 n. 39 nella misura di euro 196.359,82, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà comunque ritenuta di giustizia con la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'appellante delle spese, diritti ed onorari del duplice grado di giudizio oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
1-3 Si costituisce l'appellato – CF: RO
, in persona del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 CP_5
Distrettuale dello Stato di L'Aquila – CF: , nei cui uffici domicilia ope legis, P.IVA_2 concludendo per il rigetto dell'appello.
Assume in particolare il appellato che la citata O.P.C.M. 3832 costituirebbe atto CP_1 atipico previsto da specifiche norme di legge, avente come tale forza di legge;
mentre l'art. 9 della stessa ordinanza peraltro nulla innoverebbe rispetto alle previsioni dell'art. 3, comma
1, lettera a) e comma 1bis, del citato D.L. 28 aprile 2009, n. 39, nella condivisa prospettiva di vietare ingiuste locupletazioni in capo al privato danneggiato.
Assume ancora il come eventuali ritardi nella definizione della pratica di subentro, CP_1 di fatto ostativi dell'accesso, debbano essere imputati allo stesso appellante anche eventualmente in concorso con l'altro convenuto (già Controparte_2 [...]
, nei cui confronti reitera in questa sede domanda di manleva, nonché con Controparte_3 il . Controparte_6
1.4 Si costituisce l'altro appellato (C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3
già con sede in Roma (RM), Via Alessandria n. 220, Controparte_3 concludendo anch'esso per il rigetto dell'appello.
Assume in particolare in prima battuta come le evidenziate Controparte_2
normative debbano tutte essere ritenute espressive del principio di divieto di ingiusta locupletazione in capo al danneggiato dal sisma. Reitera poi la stessa in questa sede l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad esso convenuto, per essere comunque decorso il termine legale fissato per il trasferimento della proprietà del bene in pagina 3 di 12 4
suo favore nonché l'eccezione di inconfingurabilità di un comportamento colposo a suo carico. Sul punto in particolare l'appellato evidenzia come:
i) non ha certo negato al l'opportunità di effettuare il subentro dello Stato nel Parte_1 finanziamento, ancora nel 2010; ii) solo per volontà del stesso l'atto notarile è stato Parte_1
rinviato, e iii) solo per sua inerzia (o comunque esigenze proprie) è trascorso oltre un anno;
iv) quando il si è “riattivato” comunque la pratica non era pronta per la stipula, Parte_1
mancando i nuovi conteggi bancari e la nuova approvazione del MEF;
v) a quel punto, però,
IN Immobiliare era ormai in scadenza del proprio mandato;
vi) ciò però non impediva al di proseguire l'iter direttamente nei confronti del MEF, cosa che non Parte_1
è avvenuta, non certo per responsabilità di Controparte_3
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del giorno 8.1.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
2- Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n.
22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni pagina 4 di 12 5
adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione
- da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
2-1 L'appello è tuttavia nel merito infondato.
2-1-1-Nella prospettiva dedotta dall'appellante, i benefici di cui all'art. 3 primo comma e primo comma bis si cumulerebbero tra loro, nel senso tuttavia che gli stessi sostanzialmente si sommerebbero tra loro, potendone il beneficiario usufruire per mera addizione numerica dei relativi integrali importi.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'O.P.C.M. 3832 22.12.2009 invece "il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, [contributo a fondo perduto per l'acquisto] si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis [subentro dello Stato nel mutuo], del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalità del finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009”.
E' acquisito agli atti che parte appellante abbia goduto del primo beneficio per un importo peraltro ben maggiore rispetto al valore dell'immobile andato distrutto.
Come si evince infatti dal mero esame dell'incarto processuale, l'odierno appellante con atto di compravendita a rogito Notaio Dott. rep. n. 2957, racc. n. 1539 Persona_1
del 17.4.2013, ha acquistato in virtù del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 3,
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comma 1, lett. a) del D.L. n. 39/2009 una nuova abitazione (e relative pertinenze) sita in
L'Aquila, località San Giuliano, Via Caprini n. 5/a al prezzo di € 325.000,00.
Lo stesso appellante aveva tuttavia in precedenza acquistato giusta atto a rogito Notaio Dott.
rep. n. 45474, racc. n. 9165 del 21.6.2005 (cfr. doc. 4 deposito Persona_1 in primo grado), l'immobile sito in via Gino Camporizzi, poi distrutto a seguito Parte_1 dell'evento sismico, al prezzo di € 190.000,00.
Le disposizioni di cui all'art. 3 . d.l. 28 aprile 2009, n. 39, conv. in legge nr. L. 24 giugno
2009, n. 77 primo comma e primo comma bis, d'altro canto non autorizzano affatto una lettura che contempli un riferimento alla cumulabilità dei benefici per mera sommatoria di importi interamente liquidati.
Secondo invece gli assunti di parte appellante, la pur riconosciuta cumulabilità dei benefici, anche secondo il testo dell'art. 9 dell' dell'O.P.C.M. 3832, comporterebbe che i due contributi sarebbero fra loro indipendenti e la loro cumulabilità sarebbe quindi da intendersi come concessione piena sia dell'intero importo necessario all'acquisto della nuova abitazione, sia di quello integralmente richiesto per il subentro nel finanziamento acceso per l'acquisto dell'abitazione andata distrutta.
2-1-2 Tale assunto non può essere affatto condiviso e non è affatto evincibile come effetto voluto dal legislatore della legge 77.
A norma del comma uno bis in particolare “Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra;
il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa pagina 6 di 12 7
riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo pe-riodo, del presente articolo”.
Ferma dunque l'integrale spettanza del contributo di cui al primo co, la norma, che non dispone affatto “ferma l'integrale erogazione”, non dice minimamente che a quell'importo si aggiunge per sommatoria l'importo che lo Stato eroga per il subentro, ma si limita a dire che ferma quella integrale spettanza, cioè nei limiti appunto comunque del diritto a riscuotere la somma maggiore maturata per quel titolo, lo Stato subentra nel mutuo in atto nell'ulteriore limite ivi indicato. Tale dicitura è chiara nel distinguere l'ulteriore beneficio in termini di diritto al subentro dello Stato nel mutuo (ad ogni effetto) e di esclusioni di penali nell'estinzione del finanziamento per la quota parte pari al prezzo della cessione, ma evidentemente nei limiti complessivi dell'importo effettivamente erogato ai sensi del primo co.
L'ulteriore beneficio, cumulabile col primo, è allora il subentro dello Stato (ad ogni effetto) nel rapporto di mutuo in atto e l'esclusione delle penali almeno per la quota parte costituente prezzo della cessione, non l'erogazione di un importo effettivamente aggiuntivo rispetto a quello liquidato ex primo comma.
2-1-2-1 - A norma poi dell'art. 3, primo comma lettera a DECRETO-LEGGE 28 aprile
2009, n. 39, conv. In legge nr. L. 24 giugno 2009, n. 77 l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile.
Come si evince allora dalla mera lettura del testo della norma sicuramente primaria (nello specifico l'art. 3, primo comma lettera a DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39, conv. In legge nr. L. 24 giugno 2009, n. 77), con l'accesso al beneficio dell'acquisto di nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, la proprietà è trasferita, come detto, al patrimonio comunale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma bis la proprietà passa invece a Fintecna o soggetto designato.
Anche tale vicenda afferente la proprietà dell'immobile distrutto è allora (ulteriormente) sintomatica di come il beneficio predisposto dal successivo articolo 1 comma bis, in relazione al quale opera un diverso meccanismo di trasferimento della proprietà che necessariamente deve coordinarsi col primo, non si aggiunga, meramente sommandosi, al beneficio costituito pagina 7 di 12 8
dall'erogazione di cui al primo comma, ma preveda semplicemente una ulteriore facoltà per il danneggiato.
Tale ulteriore facoltà, introdotta dalla legge di conversione, consiste nel poter richiedere, ma nei limiti allora dell'importo di cui al primo beneficio o comunque nei limiti del maggior importo tra i due ( “Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo” ex art. 3 comma primo bis), che lo Stato subentri, per un importo non superiore tra l'altro a 150.000 euro (mentre in questa sede l'appellante invoca addirittura il riconoscimento del diritto ad ottenere l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti.
Nella impostazione che pretende di assumere l'appellante, se alla cumulabilità dei benefici corrispondesse la sommatoria dei relativi importi, non si riuscirebbe a dirimere la sorte della proprietà del bene andato distrutto, non potendosi evidentemente capire in capo a chi transiterebbe.
2-1-2-2- Cumulabilità dei benefici, pure riconosciuta dall'OPCDM e dal giudice di prime cure, non significa affatto allora mera sommatoria numerica dei rispettivi importi, ma deve essere ritenuta come possibilità che dei due benefici il danneggiato usufruisca contemporaneamente, cumulandoli quindi, ma nei limiti comunque del maggior importo in concreto ottenibile.
L'erogazione allora di un beneficio per l'acquisto della nuova abitazione di importo superiore alla somma ottenibile ai sensi del primo comma bis (così come avvenuto nella fattispecie al vaglio, in cui l'appellante ha già ottenuto il contributo integrale per l'acquisto di una nuova abitazione del valore di euro 325.000,00) sostanzialmente neutralizza proprio del tutto l'operatività in termini numerici di tale secondo beneficio, salva la possibilità di appunto “cumularlo” con il primo, ma solo nel senso che parte della maggior somma viene destinata dallo Stato alla diretta estinzione del finanziamento in atto senza penali e nei limiti della somma di euro 150.000,00 (con conseguente erogazione in favore del danneggiato della differenza tra 325.000,00 e 150.000,00).
Può immaginarsi poi che l'erogazione del secondo beneficio rilevi anche numericamente in concreto, ma solo nelle ipotesi in cui il beneficiario abbia conseguito ai sensi del beneficio di cui al primo comma un importo inferiore alla stessa somma (150.000,00).
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In entrambe le ipotesi poi si prevede, in deroga alla citata disposizione di cui al primo comma, la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili.
E' l'intervento dello Stato nella estinzione del finanziamento che incide sul regime del trasferimento del bene.
In sintesi: laddove il danneggiato usufruisca del beneficio di cui al primo comma articolo 3 e acquisti una nuova abitazione di importo pari o superiore alla somma di euro 150.000,00, la cumulabilità in astratto con il beneficio di cui al primo comma bis non assume poi in concreto alcuna rilevanza numerica, salva la possibilità di “cumulare” entrambi attingendo dal secondo gli importi per l'estinzione del finanziamento e dal primo, solo per il residuo, gli importi per l'acquisto della abitazione sostitutiva;
laddove invece il danneggiato usufruisca del beneficio di cui al primo comma articolo 3 e acquisti una nuova abitazione di importo inferiore alla somma di euro 150.000,00, lo stesso può altresì ottenere ai sensi dell'art. 3 primo comma bis che lo Stato subentri nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti e riscuotere di fatto quindi l'intera somma di euro 150.000,00 per l'estinzione del finanziamento.
In entrambe le ipotesi, con la scelta discrezionale del beneficiario di avvalersi di tale meccanismo estintivo del finanziamento, la proprietà dell'immobile distrutto passa in capo a
Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata.
E' l'intervento dello Stato nella estinzione del finanziamento – ripetesi - che incide sul regime del trasferimento del bene;
a differenza della fattispecie di cui al primo comma in cui invece la proprietà passa al CP_6
In piena conformità allora con la portata con la disposizione primaria per come sopra ricostruita ed anzi in piena attuazione della stessa, il citato art. 9, comma 1 dell'O.P.C.M.
3832 prescrive che "il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
[contributo a fondo perduto per l'acquisto] si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis [subentro dello Stato nel mutuo], del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalità del finanziamento agevolato garantito dallo Stato.
L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pagina 9 di 12 10
distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
2-2- Tutti gli interventi peraltro posti in essere successivamente al noto evento calamitoso del
2009 hanno avuto come scopo da un lato, per quanto economicamente sostenibile dalle finanze pubbliche, quello di ristorare o al massimo di reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale ante sisma e dall'altro di evitare invece fermamente un'indebita ed inaccettabile locupletazione da parte dello stesso;
divieto che peraltro permea di sé l'intero ordinamento civilistico, caratterizzato, come noto, della necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali soprattutto pubblici così come si evince anche dal contenuto delle disposizioni sull' ingiustificato arricchimento, sull' indebito nonché appunto sul divieto di ingiustificata locupletazione in materia addirittura di risarcimento integrale del danno.
Proprio in tale prospettiva peraltro, pur volendo ritenere che la disposizione di cui all'art. 9 cit. abbia non solo dato concreta attuazione alla disposizione di cui al D.L. (art. 3), ma si sia mossa in un'ottica integrativo-modificativa della predetta disposizione, occorre rammentare come la predetta O.P.C.M. 3832 fosse ex lege abilitata a discostarsi dalla disposizione primaria;
ciò non senza tuttavia ulteriormente qui confermare come sia fermo convincimento di questa Corte che quella norma primaria non legittimasse affatto una lettura della cumulabilità intesa come mera sommatoria degli interi importi in astratto conseguibili.
Come noto infatti, ai sensi dell'art. 5 Legge n.225 del 24 febbraio 1992 comma secondo “Per
l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e – si noti - nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il successivo quinto comma poi, ancora più esplicitamente, prevede proprio la possibilità che le ordinanze de quibus deroghino alle legge vigenti.
E' poi lo stesso D.L. nr. 39/2009, conv. in legge nr. 77/2009 a premettere all'articolo 1 che le modalità di attuazione del decreto stesso sono demandate alle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, mentre altrettanto esplicitamente il comma 2 dell'art. 3 dello stesso D.L. nr. 39 prescrive che pagina 10 di 12 11
“Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3”; comma 2 dell'art. 1 che, a sua volta, rimanda proprio alla potestà attuativa, ma, come visto, con potere integrativo- modificatorio, rimessa alle ordinanze di cui al primo comma.
2-2-1- L'impostazione interpretativa insistentemente proposta, ancora in questa sede, dall'appellante appare allora almeno “distorsiva” nella sua potenziale idoneità a scardinare la tenuta del sistema stesso nonché evidentemente contraria ai basilari principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento della P.A.; pretendendo quella parte di sommare benefici e contributi che lo porterebbero in definitiva a cumulare, per indebita mera e semplicistica sommatoria, ingiustificatamente un patrimonio pari a più del doppio rispetto a quello in suo possesso alla data del sisma.
Alla data del sisma cioè l'appellante era proprietario di un immobile dal valore di circa
200.000,00 euro, gravato da un mutuo che allo stato attuale avrebbe raggiunto l'importo di circa euro 190.000,00, stando alle sue richieste;
successivamente al sisma l'appellante avrebbe potuto acquistare un immobile dal valore di euro 325.000,00 con il contributo di cui al primo comma e pretenderebbe poi di estinguere completamente il mutuo residuo per una somma anche maggiore rispetto ai 150.000,00 euro di al primo comma bis.
Proprio allora quanto meno l'ordinanza O.P.C.M. 3832, ma già, come visto il D.L. cit., si muove nell'ambito e nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
onde invocarne, come assume insistentemente la difesa dell'appellante, una asserita illegittimità per preteso contrasto con la norma primaria, interpretata in senso distorsivo rispetto al sistema, è affermazione formalmente e sostanzialmente da censurare, per le ragioni sin qui esposte.
3- Difettando allora in radice la configurabilità in capo all'appellante di una sgs tutelabile, ed asseritamente lesa, anche solo a fini risarcitori, la domanda originaria non può trovare accoglimento e la sentenza qui gravata, che ha condivisibilmente rigettato quella richiesta, deve essere interamente confermata.
4- A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre pagina 11 di 12 12
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
5- Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza 526/2021, depositata in data 14.7.2021, del Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sez. Unica;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno degli stessi;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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