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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore
sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 20.2.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1051/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. TE Olivieri
contro
:
C. F. ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Fabio Barone
TE LL (C.F. ) C.F._2
contumace
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2022, convenne innanzi al Tribunale di Parte_1
Ravenna TE LL, ed chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 15.11.2017 in Castel Bolognese, verso le ore 18.10.
Espose che mentre camminava a piedi sulla via Gradasso ed utilizzava il telefono in modalità torcia per rendersi visibile, stanti le condizioni di buio, era sopraggiunto da tergo TE LL che stava percorrendo la medesima con direzione Bologna-Forlì alla guida dell'auto Toyota Yaris tg CG811XY,
pagina 1 di 8 di proprietà di ed assicurata presso il quale lo aveva investito in piena Controparte_2 CP_1
velocità caricandolo sul parabrezza lato conducente e proiettandolo dietro di sé a sinistra.
A causa dell'urto, egli aveva subito rilevanti lesioni fisiche determinanti un danno biologico permanente del 34/35% con pari incidenza sulla capacità lavorativa, un'invalidità biologica temporanea ed aveva sostenuto spese mediche.
Costituitasi in giudizio, contestò nell'an e nel quantum la domanda rilevando come il CP_1 fatto illecito fosse imputabile unicamente all'attore che, come aveva dichiarato LL nell'immediatezza agli agenti della Polizia Municipale intervenuti, “improvvisamente, andando all'indietro, si immetteva senza guardare, né girare la testa, sulla carreggiata, proprio al momento del mio sopraggiungere.
Preciso che prima di retrocedere sulla parte asfaltata, si trovava a circa 1 metro verso il campo e con due passi balzava all'indietro senza motivo e ribadisco senza guardare e senza lasciarmi il tempo utile per frenare”. Inoltre, l'attore, in stato di ubriachezza, era intento a telefonare con le cuffie auricolari.
TE LL ed furono dichiarati contumaci. Controparte_2
Il Tribunale, istruita la causa mediante il deposito di documenti e CTU medico legale, con sentenza n.
233/2022, ritenuta superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c. e l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, rigettò la domanda e lo condannò alla rifusione delle spese processuali a favore di con la seguente motivazione: CP_1
“Il sinistro oggetto di causa avveniva su strada extraurbana in orario privo di illuminazione naturale ed in assenza di illuminazione artificiale, senza la presenza di testimoni oculari.
Il pedone risulta essere stato attinto dall'auto mentre circolava al buio sulla carreggiata parlando al telefono cellulare (cfr. dichiarazioni . Parte_1
Il verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro afferma che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte sinistra del pedone.
L'auto nell'occorso non procedeva certamente a velocità sostenuta visti gli esiti dell'urto che in caso contrario sarebbero stati certamente letali.
Il punto d'urto tra parte anteriore sinistra dell'auto ed il lato sinistro del pedone conferma, in assenza di testimoni oculari, la ricostruzione della dinamica del sinistro allegata da parte convenuta e smentisce la ricostruzione attorea.
L'attore infatti afferma che il signor “stava percorrendo a piedi la via Gradasso laddove Parte_1
abitava al n. 453 nel comune di Castel Bolognese utilizzando il telefono in modalità torcia per rendersi visibile… in tale frangente sopraggiungeva da tergo il sig. LL TE il quale percorreva la medesima via Gradasso …giunto a 300 metri dall'intersezione con la via Rezza il sig. lo Pt_2 investiva in piena velocità caricandolo sul parabrezza lato conducente…”.
pagina 2 di 8 La ricostruzione de qua contrasta con le dichiarazioni rese da alla Polizia Municipale Parte_1
(“prima dell'incidente ricordo bene di essere al telefono e stavo parlando con la fidanzata girando per la strada”), con il punto d'urto tra auto e pedone che in tal caso sarebbe stato tra parte anteriore o anteriore destra dell'auto e lato posteriore del pedone e con l'entità dei danni al pedone che in ipotesi di alta velocità sarebbe stata certamente letale.
La difesa di parte convenuta richiamando le dichiarazioni rese dal LL alla Polizia Municipale afferma che il conducente dell'auto notava alla propria sinistra nel campo una persona a piedi girata verso
Ravenna intenta a telefonare quando improvvisamente andando all'indietro si era immessa senza guardare ne girare la testa sulla carreggiata proprio nell'attimo del sopraggiungere dell'auto che non aveva possibilità di frenare o compiere manovre emergenziali.
La ricostruzione de qua coincide con le dichiarazioni rese dall' alla Polizia Municipale e Parte_1 con il punto d'urto tra l'auto ed il pedone il quale balzando dal campo alla carreggiata improvvisamente ed all'indietro dalla sinistra dell'auto veniva attinto proprio dalla parte anteriore sinistra dell'automobile al proprio lato sinistro.
La condotta improvvisa e repentina del pedone che al buio su strada extraurbana intento a telefonare balzava improvvisamente all'indietro dal campo adiacente la strada sulla carreggiata proprio nel momento in cui a velocità prudenziale stava transitando la Toyota condotta dal LL impediva a quest'ultimo di effettuare manovra di frenata o altra manovra emergenziale atta ad evitare di investire il pedone.
La ricostruzione della condotta repentina ed imprevedibile del pedone trova conferma poi nell'accertato stato confusionale da ebbrezza alcoolica in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro (cfr. cartella di Pronto Soccorso, referto 15.11.17 dott. . Persona_1
La condotta tenuta nell'occorso dal pedone configura l'esclusiva responsabilità dell' nella CP_3
causazione del sinistro oggetto di causa.
Nessuna responsabilità può attribuirsi al LL il quale nell'occorso teneva velocità prudenziale e vedeva la corsia di marcia invasa in modo improvviso e repentino dal pedone il quale non gli dava concreta possibilità di porre in essere manovre emergenziali per evitare l'urto.
Deve infatti rilevarsi come la Corte di Cassazione con sentenza n. 12721/2015 in tema di investimento di pedone ha ritenuto che il comportamento di quest'ultimo sia suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua anomalia e per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente.
Si potrebbe ritenere l'ipotesi oggetto di causa caso tipico per la sua evidente anomalia e repentinità.
pagina 3 di 8 E'vero che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 cc dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 5399/2013) ma nel caso di specie deve ritenersi che, tenuto conto della correttezza della manovra del convenuto, della moderata velocità del conducente dell'automezzo, della scarsa visibilità, della condotta assolutamente anomala, repentina ed imprevedibile tenuta dal pedone, il comportamento tenuto da questo deve considerarsi certamente avere assunto efficacia causale esclusiva nel provocare il danno stesso per il suo carattere anomalo ed improvviso, mettendo il conducente nella totale impossibilità di evitare l'incidente (cfr. Cass.
14064/2010; Cass.21249/06; Cass. 20231/12).
Orbene, nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria risulta pertanto essere stata sostanzialmente fornita dalla parte convenuta”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi cui ha resistito Parte_1 CP_1
contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
[...]
Con ordinanza in data 6.12.2022, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza proposta dall'appellante. Precisate le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) per errata e contraddittoria interpretazione delle prove in atti e per omessa ammissione della CTU dinamica. Riportato testualmente l'art. 2054 comma 1 c.c. e ribaditi dinamica e danni prospettati in primo grado, l'appellante afferma che LL avrebbe dovuto provare di avere tenuto la destra – ciò che avrebbe evitato l'investimento – mentre dai documenti (fotografie e planimetrie) risulta che marciava contromano e ciò “rende effettivamente superflua la CTU dinamica”. Il giudice, poi, non prende posizione sulla consulenza di parte dell'ing. depositata sub doc. 20, secondo cui il Persona_2
pedone fu investito da tergo mentre camminava sul margine sinistro della carreggiata, nel rispetto dell'art. 190 1° comma c.d.s. Inoltre, la fantasiosa asserzione del “salto all'indietro dal campo alla strada”, formulata a propria discolpa dall'investitore senza alcun sostegno probatorio e valorizzata dal primo giudice, è del tutto priva di rilevanza, poiché pacificamente l'investimento avvenne in un punto della carreggiata dove LL non si poteva trovare a norma di c.d.s., a nulla rilevando la ragione per la quale il pedone si trovasse in quel punto.
L'impatto, come da rilievi, avvenne sull'estremo margine sinistro della carreggiata. Tenuto conto della larghezza della stessa (m. 2,60), che consentiva il comodo passaggio dell'automobile (m. 1,60) un pagina 4 di 8 metro a destra del pedone (che occupava al massimo m. 0,80) risulta che l'automobile al momento dell'impatto si trovava dove mai avrebbe dovuto trovarsi, “tutta a sinistra, “contromano” in violazione dell'art. 143 CdS” e l'appellante nulla avrebbe potuto fare per evitare il sinistro. Le asserzioni di LL, poi, sono contraddette dai danni riportati sul cofano, mentre se la dinamica fosse stata quella da questi sostenuta, i danni avrebbero certamente interessato il parafango sinistro, rimasto intonso. Inoltre, la perizia dell'ing. evidenzia che LL aveva a disposizione m. 16 per evitare il pedone. Per_2
È poi contraddittoria la decisione istruttoria del Tribunale di ritenere superflua la CTU dinamica e di disporre al CTU medico legale con il rigetto della domanda statuito con la sentenza.
2) La sentenza viola gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché omette di valutare gli elementi probatori dedotti dall'attore e pone a base della decisione fatti che erroneamente ritiene notori e la sua scienza personale, avendo ammesso il citato doc. 20 e poi, senza alcuna motivazione, non valutandolo;
altresì, pretermette l'esame di “documenti dai quali risulta provato l'investimento del pedone per responsabilità esclusiva dell'automobilista, direttamente da tergo, sul bordo sinistro della carreggiata, da un'auto che marciava a sinistra anziché a destra, che non ha frenato, che ha caricato il malcapitato sul cofano, in senso longitudinale, e lo ha ridotto in fin di vita lasciandogli severissimi danni permanenti”.
***
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, in quanto strettamente connessi, in disparte evidenti carenze di specificità (in particolare, laddove nel secondo motivo si lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di documenti senza precisare quali) li ritiene infondati.
È senz'altro vero che l'impugnata sentenza non esamina la consulenza di parte dell'ing. Per_2 prodotta dall'attore sub doc. 20 in allegato alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ma la censura non ha effetto. Tale consulenza, infatti, non ha alcun valore probatorio, perché non prende in esame tutti gli elementi oggettivi risultanti nel rapporto della Polizia Municipale e dalla documentazione medica ed acriticamente parte dall'assunto che il sinistro sia avvenuto secondo la dinamica prospettata in giudizio dall'attore (ossia che questi percorresse la via Gradasso sul margine sinistro, nel rispetto dell'art. 190
1°comma c.d.s., pag. 16) senza dimostrarne tecnicamente la veridicità, senza indicare nemmeno un elemento oggettivo a sostegno di siffatta condotta del pedone;
inoltre, benché sia datata 30.4.2021 e, dunque, sia stata redatta dopo l'introduzione della causa e la costituzione in giudizio di parte convenuta, l'ing. non si cura minimamente di confutare l'antitetica dinamica riferita da LL Per_2 nell'immediatezza agli agenti della Polizia Municipale e poi prospettata in giudizio;
in ultimo, l'ing.
ancora una volta senza addurre alcuna motivazione tecnica, afferma che “Sulla base delle Per_2 evidenze dell'urto riportate dalla Toyota Yaris si può affermare che la velocità all'impatto fosse nell'ordine di 55-60 Km/h” senza precisare quali siano le “evidenze dell'urto” che conducano a tale pagina 5 di 8 valutazione, senza misurarle e senza eseguire alcun calcolo;
da questa, immotivata ed irragionevole
(come si vedrà) supposizione, trae poi la fallace considerazione che l'automobilista poteva percepire la presenza del pedone a distanza di trenta metri ed evitare l'investimento.
Tanto precisato, dai rilievi oggettivi riportati dalla Polizia Municipale e dalle fotografie allegate al verbale emerge che la via Gradasso è una strada extraurbana, in campagna, larga appena m. 2,60, sul cui lato destro, secondo la direzione dell'automobile, corre un fosso e sul lato sinistro vi è un campo.
Essendo largo circa cm. 170, il veicolo necessariamente viaggiava circa al centro della strada ove, infatti, fu rinvenuto dopo l'urto. Nella planimetria allegata al verbale non è riportata l'esatta distanza dell'automobile dal proprio margine destro, ma è riportata quella di 50 cm. dal margine sinistro e dalle fotografie scattate nell'immediatezza dai verbalizzanti si vede chiaramente che lo spazio fra l'automobile e il margine destro della carreggiata (non del margine erboso) è pressoché identico a quello di sinistra, ossia cm. 50 circa. D'altra parte, sottratta dalla larghezza della carreggiata quella dell'automobile, rimane uno spazio utile di circa un metro e tenuto conto che lungo il margine destro corre il fosso, l'automobilista non avrebbe potuto circolare ancora più a destra.
I verbalizzanti, poi, non rilevarono alcuna traccia di frenata dell'automobile e rinvennero una traccia ematica ed il berretto del pedone all'altezza della ruota posteriore sinistra dell'automobile. Tali riscontri comprovano, senza dubbio, che l'automobilista viaggiava a velocità particolarmente bassa – ampiamente sotto al limite di 90 Km/h indicato nel verbale – non solo perché, diversamente, le lesioni sarebbero state molto più gravi, se non esiziali, come osserva il Tribunale, ma anche perché è evidente che l'automobilista riuscì a fermarsi immediatamente dopo l'urto (tenuto conto che l'automobile è lunga meno di quattro metri, dal parabrezza anteriore alla ruota posteriore c'è una distanza di circa due metri, come chiaramente si riscontra anche dalle fotografie), senza la necessità di porre in essere una frenata a fondo.
Ancora, dai rilievi risulta che l'automobile riportò danni esclusivamente sul parabrezza anteriore sinistro (rimasto crepato). Dunque, la totale assenza di danni alla parte anteriore, allo spigolo anteriore ed ai fanali di sinistra dimostra, oggettivamente, che questa parte del veicolo non attinse minimamente il pedone il cui corpo urtò la fiancata sinistra dell'automobile all'altezza del parabrezza e smentisce completamente la dinamica da questi indicata.
Da ultimo, non certo per importanza, si legge nella CTU medico legale che il pedone riportò fratture costali dalla I alla IX a sinistra, la frattura della scapola sinistra, gli emitoraci lievemente asimmetrici a causa dello “spianamento dell'emitorace sinistro” e una cicatrice lungo la linea ascellare media- posteriore e la precisa collocazione di tali lesioni confermano che egli fu attinto sul fianco sinistro del corpo – come rilevato immediatamente dai verbalizzanti – ed escludono che sia stato colpito da tergo,
pagina 6 di 8 come egli sostiene. In questo caso, infatti, l'automobile avrebbe colpito non il fianco sinistro, ma la parte posteriore destra del pedone e lo avrebbe fatto con lo spigolo anteriore sinistro che, invece, non riportò alcun danno.
La frattura di alcune vertebre toraciche, poi, è coerente con l'urto della schiena contro il parabrezza che il pedone incontrò balzando all'indietro dal campo che si trovava sul lato sinistro della strada nel senso percorso da LL.
La condotta repentina ed imprevedibile del pedone che, camminando all'indietro e senza guardare dietro di sé, si immise, dal campo, sulla sede stradale nell'attimo in cui stava transitando l'automobile, apparentemente inspiegabile, in realtà, come afferma il Tribunale, trova spiegazione nel documentato
(e non più contestato in questo grado) stato di ebbrezza alcolica, accertato al Pronto Soccorso dove il pedone fu trasportato.
Dunque, tutti i rilievi oggettivi confermano la dinamica del sinistro riferita nell'immediatezza da LL
e smentiscono quella dell'appellante.
In accordo con le valutazioni compiute dal Tribunale, la condotta, gravemente imprudente, repentina, anomala ed imprevedibile del pedone, in stato confusionale ed intento a telefonare, impedirono totalmente all'automobilista di evitare l'impatto con il pedone, anche considerando le ridottissime dimensioni della carreggiata e che il sinistro avvenne in ora serale (alle ore 18.10 di un giorno di novembre) e la strada era priva di illuminazione. Tali circostanze, unitamente al fatto che l'automobilista, come sopra visto, viaggiava a velocità moderatissima, consentono di ritenere superata la presunzione prevista iuris tantum dall'art. 2054 1° comma c.c., avendo questi adottato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto che, nella fattispecie in decisione, sono costituite dall'avere tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi ed un'attenzione alla guida vigile che gli consentì di prontamente reagire alla situazione di pericolo venutasi a determinare (Cass. Civ. 9856/2022 e 24472/2014).
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna Parte_1
n. 233/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.10.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore
sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 20.2.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1051/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. TE Olivieri
contro
:
C. F. ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Fabio Barone
TE LL (C.F. ) C.F._2
contumace
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2022, convenne innanzi al Tribunale di Parte_1
Ravenna TE LL, ed chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 15.11.2017 in Castel Bolognese, verso le ore 18.10.
Espose che mentre camminava a piedi sulla via Gradasso ed utilizzava il telefono in modalità torcia per rendersi visibile, stanti le condizioni di buio, era sopraggiunto da tergo TE LL che stava percorrendo la medesima con direzione Bologna-Forlì alla guida dell'auto Toyota Yaris tg CG811XY,
pagina 1 di 8 di proprietà di ed assicurata presso il quale lo aveva investito in piena Controparte_2 CP_1
velocità caricandolo sul parabrezza lato conducente e proiettandolo dietro di sé a sinistra.
A causa dell'urto, egli aveva subito rilevanti lesioni fisiche determinanti un danno biologico permanente del 34/35% con pari incidenza sulla capacità lavorativa, un'invalidità biologica temporanea ed aveva sostenuto spese mediche.
Costituitasi in giudizio, contestò nell'an e nel quantum la domanda rilevando come il CP_1 fatto illecito fosse imputabile unicamente all'attore che, come aveva dichiarato LL nell'immediatezza agli agenti della Polizia Municipale intervenuti, “improvvisamente, andando all'indietro, si immetteva senza guardare, né girare la testa, sulla carreggiata, proprio al momento del mio sopraggiungere.
Preciso che prima di retrocedere sulla parte asfaltata, si trovava a circa 1 metro verso il campo e con due passi balzava all'indietro senza motivo e ribadisco senza guardare e senza lasciarmi il tempo utile per frenare”. Inoltre, l'attore, in stato di ubriachezza, era intento a telefonare con le cuffie auricolari.
TE LL ed furono dichiarati contumaci. Controparte_2
Il Tribunale, istruita la causa mediante il deposito di documenti e CTU medico legale, con sentenza n.
233/2022, ritenuta superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c. e l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, rigettò la domanda e lo condannò alla rifusione delle spese processuali a favore di con la seguente motivazione: CP_1
“Il sinistro oggetto di causa avveniva su strada extraurbana in orario privo di illuminazione naturale ed in assenza di illuminazione artificiale, senza la presenza di testimoni oculari.
Il pedone risulta essere stato attinto dall'auto mentre circolava al buio sulla carreggiata parlando al telefono cellulare (cfr. dichiarazioni . Parte_1
Il verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro afferma che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte sinistra del pedone.
L'auto nell'occorso non procedeva certamente a velocità sostenuta visti gli esiti dell'urto che in caso contrario sarebbero stati certamente letali.
Il punto d'urto tra parte anteriore sinistra dell'auto ed il lato sinistro del pedone conferma, in assenza di testimoni oculari, la ricostruzione della dinamica del sinistro allegata da parte convenuta e smentisce la ricostruzione attorea.
L'attore infatti afferma che il signor “stava percorrendo a piedi la via Gradasso laddove Parte_1
abitava al n. 453 nel comune di Castel Bolognese utilizzando il telefono in modalità torcia per rendersi visibile… in tale frangente sopraggiungeva da tergo il sig. LL TE il quale percorreva la medesima via Gradasso …giunto a 300 metri dall'intersezione con la via Rezza il sig. lo Pt_2 investiva in piena velocità caricandolo sul parabrezza lato conducente…”.
pagina 2 di 8 La ricostruzione de qua contrasta con le dichiarazioni rese da alla Polizia Municipale Parte_1
(“prima dell'incidente ricordo bene di essere al telefono e stavo parlando con la fidanzata girando per la strada”), con il punto d'urto tra auto e pedone che in tal caso sarebbe stato tra parte anteriore o anteriore destra dell'auto e lato posteriore del pedone e con l'entità dei danni al pedone che in ipotesi di alta velocità sarebbe stata certamente letale.
La difesa di parte convenuta richiamando le dichiarazioni rese dal LL alla Polizia Municipale afferma che il conducente dell'auto notava alla propria sinistra nel campo una persona a piedi girata verso
Ravenna intenta a telefonare quando improvvisamente andando all'indietro si era immessa senza guardare ne girare la testa sulla carreggiata proprio nell'attimo del sopraggiungere dell'auto che non aveva possibilità di frenare o compiere manovre emergenziali.
La ricostruzione de qua coincide con le dichiarazioni rese dall' alla Polizia Municipale e Parte_1 con il punto d'urto tra l'auto ed il pedone il quale balzando dal campo alla carreggiata improvvisamente ed all'indietro dalla sinistra dell'auto veniva attinto proprio dalla parte anteriore sinistra dell'automobile al proprio lato sinistro.
La condotta improvvisa e repentina del pedone che al buio su strada extraurbana intento a telefonare balzava improvvisamente all'indietro dal campo adiacente la strada sulla carreggiata proprio nel momento in cui a velocità prudenziale stava transitando la Toyota condotta dal LL impediva a quest'ultimo di effettuare manovra di frenata o altra manovra emergenziale atta ad evitare di investire il pedone.
La ricostruzione della condotta repentina ed imprevedibile del pedone trova conferma poi nell'accertato stato confusionale da ebbrezza alcoolica in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro (cfr. cartella di Pronto Soccorso, referto 15.11.17 dott. . Persona_1
La condotta tenuta nell'occorso dal pedone configura l'esclusiva responsabilità dell' nella CP_3
causazione del sinistro oggetto di causa.
Nessuna responsabilità può attribuirsi al LL il quale nell'occorso teneva velocità prudenziale e vedeva la corsia di marcia invasa in modo improvviso e repentino dal pedone il quale non gli dava concreta possibilità di porre in essere manovre emergenziali per evitare l'urto.
Deve infatti rilevarsi come la Corte di Cassazione con sentenza n. 12721/2015 in tema di investimento di pedone ha ritenuto che il comportamento di quest'ultimo sia suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, per la sua anomalia e per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l'incidente.
Si potrebbe ritenere l'ipotesi oggetto di causa caso tipico per la sua evidente anomalia e repentinità.
pagina 3 di 8 E'vero che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 cc dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 5399/2013) ma nel caso di specie deve ritenersi che, tenuto conto della correttezza della manovra del convenuto, della moderata velocità del conducente dell'automezzo, della scarsa visibilità, della condotta assolutamente anomala, repentina ed imprevedibile tenuta dal pedone, il comportamento tenuto da questo deve considerarsi certamente avere assunto efficacia causale esclusiva nel provocare il danno stesso per il suo carattere anomalo ed improvviso, mettendo il conducente nella totale impossibilità di evitare l'incidente (cfr. Cass.
14064/2010; Cass.21249/06; Cass. 20231/12).
Orbene, nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria risulta pertanto essere stata sostanzialmente fornita dalla parte convenuta”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi cui ha resistito Parte_1 CP_1
contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
[...]
Con ordinanza in data 6.12.2022, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza proposta dall'appellante. Precisate le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) per errata e contraddittoria interpretazione delle prove in atti e per omessa ammissione della CTU dinamica. Riportato testualmente l'art. 2054 comma 1 c.c. e ribaditi dinamica e danni prospettati in primo grado, l'appellante afferma che LL avrebbe dovuto provare di avere tenuto la destra – ciò che avrebbe evitato l'investimento – mentre dai documenti (fotografie e planimetrie) risulta che marciava contromano e ciò “rende effettivamente superflua la CTU dinamica”. Il giudice, poi, non prende posizione sulla consulenza di parte dell'ing. depositata sub doc. 20, secondo cui il Persona_2
pedone fu investito da tergo mentre camminava sul margine sinistro della carreggiata, nel rispetto dell'art. 190 1° comma c.d.s. Inoltre, la fantasiosa asserzione del “salto all'indietro dal campo alla strada”, formulata a propria discolpa dall'investitore senza alcun sostegno probatorio e valorizzata dal primo giudice, è del tutto priva di rilevanza, poiché pacificamente l'investimento avvenne in un punto della carreggiata dove LL non si poteva trovare a norma di c.d.s., a nulla rilevando la ragione per la quale il pedone si trovasse in quel punto.
L'impatto, come da rilievi, avvenne sull'estremo margine sinistro della carreggiata. Tenuto conto della larghezza della stessa (m. 2,60), che consentiva il comodo passaggio dell'automobile (m. 1,60) un pagina 4 di 8 metro a destra del pedone (che occupava al massimo m. 0,80) risulta che l'automobile al momento dell'impatto si trovava dove mai avrebbe dovuto trovarsi, “tutta a sinistra, “contromano” in violazione dell'art. 143 CdS” e l'appellante nulla avrebbe potuto fare per evitare il sinistro. Le asserzioni di LL, poi, sono contraddette dai danni riportati sul cofano, mentre se la dinamica fosse stata quella da questi sostenuta, i danni avrebbero certamente interessato il parafango sinistro, rimasto intonso. Inoltre, la perizia dell'ing. evidenzia che LL aveva a disposizione m. 16 per evitare il pedone. Per_2
È poi contraddittoria la decisione istruttoria del Tribunale di ritenere superflua la CTU dinamica e di disporre al CTU medico legale con il rigetto della domanda statuito con la sentenza.
2) La sentenza viola gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché omette di valutare gli elementi probatori dedotti dall'attore e pone a base della decisione fatti che erroneamente ritiene notori e la sua scienza personale, avendo ammesso il citato doc. 20 e poi, senza alcuna motivazione, non valutandolo;
altresì, pretermette l'esame di “documenti dai quali risulta provato l'investimento del pedone per responsabilità esclusiva dell'automobilista, direttamente da tergo, sul bordo sinistro della carreggiata, da un'auto che marciava a sinistra anziché a destra, che non ha frenato, che ha caricato il malcapitato sul cofano, in senso longitudinale, e lo ha ridotto in fin di vita lasciandogli severissimi danni permanenti”.
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La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, in quanto strettamente connessi, in disparte evidenti carenze di specificità (in particolare, laddove nel secondo motivo si lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di documenti senza precisare quali) li ritiene infondati.
È senz'altro vero che l'impugnata sentenza non esamina la consulenza di parte dell'ing. Per_2 prodotta dall'attore sub doc. 20 in allegato alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., ma la censura non ha effetto. Tale consulenza, infatti, non ha alcun valore probatorio, perché non prende in esame tutti gli elementi oggettivi risultanti nel rapporto della Polizia Municipale e dalla documentazione medica ed acriticamente parte dall'assunto che il sinistro sia avvenuto secondo la dinamica prospettata in giudizio dall'attore (ossia che questi percorresse la via Gradasso sul margine sinistro, nel rispetto dell'art. 190
1°comma c.d.s., pag. 16) senza dimostrarne tecnicamente la veridicità, senza indicare nemmeno un elemento oggettivo a sostegno di siffatta condotta del pedone;
inoltre, benché sia datata 30.4.2021 e, dunque, sia stata redatta dopo l'introduzione della causa e la costituzione in giudizio di parte convenuta, l'ing. non si cura minimamente di confutare l'antitetica dinamica riferita da LL Per_2 nell'immediatezza agli agenti della Polizia Municipale e poi prospettata in giudizio;
in ultimo, l'ing.
ancora una volta senza addurre alcuna motivazione tecnica, afferma che “Sulla base delle Per_2 evidenze dell'urto riportate dalla Toyota Yaris si può affermare che la velocità all'impatto fosse nell'ordine di 55-60 Km/h” senza precisare quali siano le “evidenze dell'urto” che conducano a tale pagina 5 di 8 valutazione, senza misurarle e senza eseguire alcun calcolo;
da questa, immotivata ed irragionevole
(come si vedrà) supposizione, trae poi la fallace considerazione che l'automobilista poteva percepire la presenza del pedone a distanza di trenta metri ed evitare l'investimento.
Tanto precisato, dai rilievi oggettivi riportati dalla Polizia Municipale e dalle fotografie allegate al verbale emerge che la via Gradasso è una strada extraurbana, in campagna, larga appena m. 2,60, sul cui lato destro, secondo la direzione dell'automobile, corre un fosso e sul lato sinistro vi è un campo.
Essendo largo circa cm. 170, il veicolo necessariamente viaggiava circa al centro della strada ove, infatti, fu rinvenuto dopo l'urto. Nella planimetria allegata al verbale non è riportata l'esatta distanza dell'automobile dal proprio margine destro, ma è riportata quella di 50 cm. dal margine sinistro e dalle fotografie scattate nell'immediatezza dai verbalizzanti si vede chiaramente che lo spazio fra l'automobile e il margine destro della carreggiata (non del margine erboso) è pressoché identico a quello di sinistra, ossia cm. 50 circa. D'altra parte, sottratta dalla larghezza della carreggiata quella dell'automobile, rimane uno spazio utile di circa un metro e tenuto conto che lungo il margine destro corre il fosso, l'automobilista non avrebbe potuto circolare ancora più a destra.
I verbalizzanti, poi, non rilevarono alcuna traccia di frenata dell'automobile e rinvennero una traccia ematica ed il berretto del pedone all'altezza della ruota posteriore sinistra dell'automobile. Tali riscontri comprovano, senza dubbio, che l'automobilista viaggiava a velocità particolarmente bassa – ampiamente sotto al limite di 90 Km/h indicato nel verbale – non solo perché, diversamente, le lesioni sarebbero state molto più gravi, se non esiziali, come osserva il Tribunale, ma anche perché è evidente che l'automobilista riuscì a fermarsi immediatamente dopo l'urto (tenuto conto che l'automobile è lunga meno di quattro metri, dal parabrezza anteriore alla ruota posteriore c'è una distanza di circa due metri, come chiaramente si riscontra anche dalle fotografie), senza la necessità di porre in essere una frenata a fondo.
Ancora, dai rilievi risulta che l'automobile riportò danni esclusivamente sul parabrezza anteriore sinistro (rimasto crepato). Dunque, la totale assenza di danni alla parte anteriore, allo spigolo anteriore ed ai fanali di sinistra dimostra, oggettivamente, che questa parte del veicolo non attinse minimamente il pedone il cui corpo urtò la fiancata sinistra dell'automobile all'altezza del parabrezza e smentisce completamente la dinamica da questi indicata.
Da ultimo, non certo per importanza, si legge nella CTU medico legale che il pedone riportò fratture costali dalla I alla IX a sinistra, la frattura della scapola sinistra, gli emitoraci lievemente asimmetrici a causa dello “spianamento dell'emitorace sinistro” e una cicatrice lungo la linea ascellare media- posteriore e la precisa collocazione di tali lesioni confermano che egli fu attinto sul fianco sinistro del corpo – come rilevato immediatamente dai verbalizzanti – ed escludono che sia stato colpito da tergo,
pagina 6 di 8 come egli sostiene. In questo caso, infatti, l'automobile avrebbe colpito non il fianco sinistro, ma la parte posteriore destra del pedone e lo avrebbe fatto con lo spigolo anteriore sinistro che, invece, non riportò alcun danno.
La frattura di alcune vertebre toraciche, poi, è coerente con l'urto della schiena contro il parabrezza che il pedone incontrò balzando all'indietro dal campo che si trovava sul lato sinistro della strada nel senso percorso da LL.
La condotta repentina ed imprevedibile del pedone che, camminando all'indietro e senza guardare dietro di sé, si immise, dal campo, sulla sede stradale nell'attimo in cui stava transitando l'automobile, apparentemente inspiegabile, in realtà, come afferma il Tribunale, trova spiegazione nel documentato
(e non più contestato in questo grado) stato di ebbrezza alcolica, accertato al Pronto Soccorso dove il pedone fu trasportato.
Dunque, tutti i rilievi oggettivi confermano la dinamica del sinistro riferita nell'immediatezza da LL
e smentiscono quella dell'appellante.
In accordo con le valutazioni compiute dal Tribunale, la condotta, gravemente imprudente, repentina, anomala ed imprevedibile del pedone, in stato confusionale ed intento a telefonare, impedirono totalmente all'automobilista di evitare l'impatto con il pedone, anche considerando le ridottissime dimensioni della carreggiata e che il sinistro avvenne in ora serale (alle ore 18.10 di un giorno di novembre) e la strada era priva di illuminazione. Tali circostanze, unitamente al fatto che l'automobilista, come sopra visto, viaggiava a velocità moderatissima, consentono di ritenere superata la presunzione prevista iuris tantum dall'art. 2054 1° comma c.c., avendo questi adottato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto che, nella fattispecie in decisione, sono costituite dall'avere tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi ed un'attenzione alla guida vigile che gli consentì di prontamente reagire alla situazione di pericolo venutasi a determinare (Cass. Civ. 9856/2022 e 24472/2014).
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna Parte_1
n. 233/2022 e lo condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.10.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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