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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3681/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Carlo Scofone, procuratore costituito nell'interesse dell'attrice ha Parte_1 provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.;
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, costituita nell'interesse di Controparte_1
di Brescia ha depositato le note telematiche ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e
[...]
281 sexies c.p.c.
Il Giudice preso atto delle note conclusive depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza in presenza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza, incorporata al verbale, esponendo le questioni di fatto e le questioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa AR DA, applicata ex art. 3 d.l. n.
117/2025, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. avente ad oggetto AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente
TRA
in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. con sede in Milano, alla Via Benigno Crespi n. 23, elettivamente domiciliata in
Genova, alla Via Assarotti n. 36/8 presso lo studio dell'Avv. Carlo Scofone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
attrice
E
Brescia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Brescia;
convenuta
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice: accerti e dichiari la sussistenza della giurisdizione ordinaria per i motivi rappresentati in narrativa;
accerti e dichiari l'obbligo per l' , ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali Controparte_1 di assicurazione, di informare tempestivamente la Compagnia dell'avvenuta notifica al Contribuente degli avvisi di accertamento di cui alle premesse e comunque entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto; accerti e dichiari che l' ha violato tale obbligo contrattuale comunicando alla Controparte_1
Compagnia l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento soltanto in data 9.6.2014 quando questi erano già divenuti definitivi per mancata impugnazione;
accerti e dichiari che la facoltà di definizione in via agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 16 comma III della L. 472/1997 che compete alla Compagnia in quanto obbligato in solido con il contribuente o comunque responsabile del pagamento delle sanzioni a termini di polizza è stata illegittimamente preclusa alla Compagnia dal ritardo con il quale l' ha comunicato CP_1
l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, comunicati già scaduti;
accerti e dichiari pertanto che la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma di € 425.077,17
o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa da parte dell' , oltre CP_1 CP_1 agli interessi legali a far data dal versamento all'effettiva restituzione, pari alla differenza tra la somma pagata e la somma dovuta a titolo di sanzioni definibili in via agevolata, anche occorrendo a titolo di danno derivante dalla tardiva comunicazione e dall'impossibilità di ottenerne la restituzione da parte della società contribuente fallita;
condanni conseguentemente l' al pagamento della somma di cui al paragrafo Controparte_1 che precede;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per parte convenuta: dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- o in subordine l'inammissibilità o l'infondatezza dell'azione svolta. In ogni ipotesi con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.03.2024 la Compagnia Assicurativa conveniva Parte_1 in giudizio l' di Brescia per ottenere l'accertamento Controparte_2 della violazione dell'art. 5 del contratto assicurativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto l'obbligo di comunicare alla società in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (termine entro il quale la società si è obbligata al versamento delle somme richieste al richiedente dall'Ufficio) l'ammontare delle somme e il termine per l'esecuzione del pagamento.
2 La Compagnia attrice deduceva che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2008 le erano stati comunicati soltanto il 9.06.2014, con la conseguenza che la stessa aveva dovuto corrispondere l'intera somma dovuta anche per interessi e sanzioni. Con successiva comunicazione effettuata a mezzo pec contestava di non aver potuto usufruire del pagamento agevolato ai sensi dell'art. 16 comma III della
L. 472/1997 riservandosi il diritto alla ripetizione delle somme versate in eccesso.
A fronte del silenzio serbato dall' , con l'instaurazione del presente giudizio, la Controparte_1 società attrice contestava l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione finanziaria, la quale in violazione delle condizioni di polizza aveva informato la società degli avvisi di accertamento a distanza di un anno dal primo e di quattro mesi dal secondo, impedendole in tal modo di definire le sanzioni in via agevolata.
Ancora, nella citazione notificata evidenziava come il comportamento tenuto da Parte_1
fosse stato negligente perché ella era a conoscenza della situazione in cui Controparte_1 versava la società contraente – fallita dal 2012 – e nonostante questo ogni informazione alla
Compagnia, escutendo la polizza per altri avvisi di accertamento, in relazione ai quali la Pt_1 definiva le sanzioni in via agevolata.
Stante la violazione delle clausole contrattuali, la chiedeva la ripetizione delle somme versate Pt_1 in eccesso, quantificate in € 425.077,17, tanto più che per effetto del fallimento della società, tali somme non sono recuperabili.
Il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita l' Brescia, la quale in via preliminare Controparte_2 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'eccezione sollevata fondava sul rilievo per cui la concreta causa petendi dedotta dall'attrice atteneva all'ipotesi che la avrebbe potuto svolgere una parte attiva nell'ambito del rapporto Pt_1 tributario, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, prima ed in luogo del debitore garantito, con riduzione dell'importo delle sanzioni.
In sostanza, poiché la compagnia assicurativa poneva in discussione la misura del debito del contribuente debitore principale, la cui quantificazione sarebbe stata diversa se si fosse dato modo anche al garante di esercitare la facoltà della definizione della sanzione con la corresponsione di una somma pari a 1/3 e contestava perciò il quantum dovuto e versato, la giurisdizione non poteva che appartenere al giudice tributario.
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda. La polizza stipulata tra il contribuente e la compagnia ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 costituisce un contratto autonomo di garanzia che è privo della caratteristica dell'accessorietà rispetto al rapporto principale e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Amministrazione, eccependo fatti
3 estintivi del detto rapporto principale intervenuti successivamente alla richiesta. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, pertanto, la violazione del termine stabilito dall'art. 5 del contratto non può avere alcuna conseguenza risarcitoria perché il termine ivi previsto trova la sua ratio nella indicazione del tempo necessario alla compagnia per mettere a disposizione a favore dell' la CP_3 provvista finanziaria necessaria per il tempestivo ristoro patrimoniale dell'erario.
Ne deriva che il garante che ha stipulato la polizza fideiussoria non è qualificabile come obbligato in solido, unico soggetto al quale spetta, unitamente al debitore principale, la decisione di impugnare l'avviso o di formulare istanza per la definizione agevolata.
Sulla scorta di tali rilievi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi rinviata per discussione dalla scrivente nella forma della trattazione scritta alla data del 9.12.2025.
1.Sul merito.
La presente controversia viene decisa dal Tribunale sulla base del principio della ragione più liquida, in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c.
In applicazione di tale principio, dunque, l'eccezione della carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' può essere superata, passando all'esame del merito Controparte_1 della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
La polizza prodotta dalla compagnia costituisce una polizza fideiussoria che mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell'obbligazione principale. Di qui l'autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva
(in termini, Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 1125/23).
La funzione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis D.P.R. n. 633 del 1972, non sta quindi nella sostituzione e garanzia del versamento dell'imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/1994; sez. un., n. 8592/96; sez. un., n. 10188/98, tutte
4 richiamate da sez. un., nn. 18520, 18521 e 18522/19). La qualificazione della polizza fideiussoria prestata dalla in termini di contratto autonomo di garanzia importa che la compagnia Parte_1 non è un obbligato in solido ma un garante che assume il rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva, come nel caso di specie. In particolare, la polizza fideiussoria determina l'insorgenza di tra garante e debitore principale di un rapporto autonomo rispetto a quello concernente il rimborso proprio perché la polizza fideiussoria difetta dell'accessorietà rispetto al rapporto di imposta.
In difetto di tale accessorietà, allora, la mancata tempestiva comunicazione delle somme richieste dall' almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni non comporta alcun CP_3 inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione che è il terzo beneficiario dell'assicurazione stipulata dalla società Orceana Costruzioni s.p.a. e quindi né parte formale né sostanziale del rapporto.
Da quanto detto discende che ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. 472/1997 sono solo il debitore principale e l'obbligato in solido a decidere se impugnare l'atto impositivo o definire la controversia in via agevolata attraverso il pagamento ridotto delle sanzioni;
trattasi di soggetti diversi dal garante, il quale per quanto sopra detto non è parte del rapporto tributario.
In applicazione dei principi enunciati, la domanda di ripetizione delle somme in eccesso corrisposte ai sensi degli artt. 30 e 38 bis D.P.R. n. 633/1972 non può che essere respinta.
2.Sulle spese di lite.
Le spese, in considerazione della novità della questione, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3681/2024 avente ad oggetto
AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente tra Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e
[...] [...]
in persona del Direttore p.t. – convenuta – ogni contraria istanza Controparte_4 disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente le spese di lite.
Brescia lì 9.12.2025 Il Giudice
AR DA
5
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv. Carlo Scofone, procuratore costituito nell'interesse dell'attrice ha Parte_1 provveduto al deposito telematico delle note conclusive ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.;
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, costituita nell'interesse di Controparte_1
di Brescia ha depositato le note telematiche ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e
[...]
281 sexies c.p.c.
Il Giudice preso atto delle note conclusive depositate dalle parti ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza in presenza del 9.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza, incorporata al verbale, esponendo le questioni di fatto e le questioni giuridiche della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa AR DA, applicata ex art. 3 d.l. n.
117/2025, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. avente ad oggetto AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente
TRA
in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. con sede in Milano, alla Via Benigno Crespi n. 23, elettivamente domiciliata in
Genova, alla Via Assarotti n. 36/8 presso lo studio dell'Avv. Carlo Scofone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
attrice
E
Brescia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Brescia;
convenuta
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice: accerti e dichiari la sussistenza della giurisdizione ordinaria per i motivi rappresentati in narrativa;
accerti e dichiari l'obbligo per l' , ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali Controparte_1 di assicurazione, di informare tempestivamente la Compagnia dell'avvenuta notifica al Contribuente degli avvisi di accertamento di cui alle premesse e comunque entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto; accerti e dichiari che l' ha violato tale obbligo contrattuale comunicando alla Controparte_1
Compagnia l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento soltanto in data 9.6.2014 quando questi erano già divenuti definitivi per mancata impugnazione;
accerti e dichiari che la facoltà di definizione in via agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 16 comma III della L. 472/1997 che compete alla Compagnia in quanto obbligato in solido con il contribuente o comunque responsabile del pagamento delle sanzioni a termini di polizza è stata illegittimamente preclusa alla Compagnia dal ritardo con il quale l' ha comunicato CP_1
l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, comunicati già scaduti;
accerti e dichiari pertanto che la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma di € 425.077,17
o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa da parte dell' , oltre CP_1 CP_1 agli interessi legali a far data dal versamento all'effettiva restituzione, pari alla differenza tra la somma pagata e la somma dovuta a titolo di sanzioni definibili in via agevolata, anche occorrendo a titolo di danno derivante dalla tardiva comunicazione e dall'impossibilità di ottenerne la restituzione da parte della società contribuente fallita;
condanni conseguentemente l' al pagamento della somma di cui al paragrafo Controparte_1 che precede;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per parte convenuta: dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- o in subordine l'inammissibilità o l'infondatezza dell'azione svolta. In ogni ipotesi con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.03.2024 la Compagnia Assicurativa conveniva Parte_1 in giudizio l' di Brescia per ottenere l'accertamento Controparte_2 della violazione dell'art. 5 del contratto assicurativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto l'obbligo di comunicare alla società in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (termine entro il quale la società si è obbligata al versamento delle somme richieste al richiedente dall'Ufficio) l'ammontare delle somme e il termine per l'esecuzione del pagamento.
2 La Compagnia attrice deduceva che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2008 le erano stati comunicati soltanto il 9.06.2014, con la conseguenza che la stessa aveva dovuto corrispondere l'intera somma dovuta anche per interessi e sanzioni. Con successiva comunicazione effettuata a mezzo pec contestava di non aver potuto usufruire del pagamento agevolato ai sensi dell'art. 16 comma III della
L. 472/1997 riservandosi il diritto alla ripetizione delle somme versate in eccesso.
A fronte del silenzio serbato dall' , con l'instaurazione del presente giudizio, la Controparte_1 società attrice contestava l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione finanziaria, la quale in violazione delle condizioni di polizza aveva informato la società degli avvisi di accertamento a distanza di un anno dal primo e di quattro mesi dal secondo, impedendole in tal modo di definire le sanzioni in via agevolata.
Ancora, nella citazione notificata evidenziava come il comportamento tenuto da Parte_1
fosse stato negligente perché ella era a conoscenza della situazione in cui Controparte_1 versava la società contraente – fallita dal 2012 – e nonostante questo ogni informazione alla
Compagnia, escutendo la polizza per altri avvisi di accertamento, in relazione ai quali la Pt_1 definiva le sanzioni in via agevolata.
Stante la violazione delle clausole contrattuali, la chiedeva la ripetizione delle somme versate Pt_1 in eccesso, quantificate in € 425.077,17, tanto più che per effetto del fallimento della società, tali somme non sono recuperabili.
Il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita l' Brescia, la quale in via preliminare Controparte_2 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'eccezione sollevata fondava sul rilievo per cui la concreta causa petendi dedotta dall'attrice atteneva all'ipotesi che la avrebbe potuto svolgere una parte attiva nell'ambito del rapporto Pt_1 tributario, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, prima ed in luogo del debitore garantito, con riduzione dell'importo delle sanzioni.
In sostanza, poiché la compagnia assicurativa poneva in discussione la misura del debito del contribuente debitore principale, la cui quantificazione sarebbe stata diversa se si fosse dato modo anche al garante di esercitare la facoltà della definizione della sanzione con la corresponsione di una somma pari a 1/3 e contestava perciò il quantum dovuto e versato, la giurisdizione non poteva che appartenere al giudice tributario.
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda. La polizza stipulata tra il contribuente e la compagnia ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 costituisce un contratto autonomo di garanzia che è privo della caratteristica dell'accessorietà rispetto al rapporto principale e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Amministrazione, eccependo fatti
3 estintivi del detto rapporto principale intervenuti successivamente alla richiesta. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, pertanto, la violazione del termine stabilito dall'art. 5 del contratto non può avere alcuna conseguenza risarcitoria perché il termine ivi previsto trova la sua ratio nella indicazione del tempo necessario alla compagnia per mettere a disposizione a favore dell' la CP_3 provvista finanziaria necessaria per il tempestivo ristoro patrimoniale dell'erario.
Ne deriva che il garante che ha stipulato la polizza fideiussoria non è qualificabile come obbligato in solido, unico soggetto al quale spetta, unitamente al debitore principale, la decisione di impugnare l'avviso o di formulare istanza per la definizione agevolata.
Sulla scorta di tali rilievi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi rinviata per discussione dalla scrivente nella forma della trattazione scritta alla data del 9.12.2025.
1.Sul merito.
La presente controversia viene decisa dal Tribunale sulla base del principio della ragione più liquida, in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c.
In applicazione di tale principio, dunque, l'eccezione della carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall' può essere superata, passando all'esame del merito Controparte_1 della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
La polizza prodotta dalla compagnia costituisce una polizza fideiussoria che mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell'obbligazione principale. Di qui l'autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva
(in termini, Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 1125/23).
La funzione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38 bis D.P.R. n. 633 del 1972, non sta quindi nella sostituzione e garanzia del versamento dell'imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/1994; sez. un., n. 8592/96; sez. un., n. 10188/98, tutte
4 richiamate da sez. un., nn. 18520, 18521 e 18522/19). La qualificazione della polizza fideiussoria prestata dalla in termini di contratto autonomo di garanzia importa che la compagnia Parte_1 non è un obbligato in solido ma un garante che assume il rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva, come nel caso di specie. In particolare, la polizza fideiussoria determina l'insorgenza di tra garante e debitore principale di un rapporto autonomo rispetto a quello concernente il rimborso proprio perché la polizza fideiussoria difetta dell'accessorietà rispetto al rapporto di imposta.
In difetto di tale accessorietà, allora, la mancata tempestiva comunicazione delle somme richieste dall' almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni non comporta alcun CP_3 inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione che è il terzo beneficiario dell'assicurazione stipulata dalla società Orceana Costruzioni s.p.a. e quindi né parte formale né sostanziale del rapporto.
Da quanto detto discende che ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. 472/1997 sono solo il debitore principale e l'obbligato in solido a decidere se impugnare l'atto impositivo o definire la controversia in via agevolata attraverso il pagamento ridotto delle sanzioni;
trattasi di soggetti diversi dal garante, il quale per quanto sopra detto non è parte del rapporto tributario.
In applicazione dei principi enunciati, la domanda di ripetizione delle somme in eccesso corrisposte ai sensi degli artt. 30 e 38 bis D.P.R. n. 633/1972 non può che essere respinta.
2.Sulle spese di lite.
Le spese, in considerazione della novità della questione, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa AR DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 3681/2024 avente ad oggetto
AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente tra Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. – attrice – e
[...] [...]
in persona del Direttore p.t. – convenuta – ogni contraria istanza Controparte_4 disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente le spese di lite.
Brescia lì 9.12.2025 Il Giudice
AR DA
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