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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 635/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 635/2013, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
domiciliato in , Via Ugo La Malfa, n. 17, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Salvatore Alosi, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Gela, Via Ettore Romagnoli, n. 128, p.i. , domiciliata in P.IVA_1 Parte_1
, Via Mandanici, n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aliquò Giuseppe e Nunziata
[...]
Bonina, come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13/05/2013 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
in data 25/03/2013, su istanza della con il quale gli era stato ingiunto
[...] Controparte_1
pagina 1 di 8 il pagamento in favore della stessa della somma di “€ 577.873,25 oltre agli interessi legali e moratori con le modalità e i tempi di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale di Appalto per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 sulla somma di € 567.645,79 (saldo
Certificato Lavori n. 9), ed agli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo sulla somma di € 10.227,46 (interessi per ritardato pagamento), nonché le spese ed i compensi del procedimento liquidate in complessivi € 2.441,00 di cui € 741,00 per spese vive ed €
1.700,00 per compensi, c.p.a. ed i.v.a.” (cfr. decreto ingiuntivo in atti). L'opponente lamentava l'illegittimità delle pretese creditorie azionate eccependo che esse non erano dovute stante il difetto della propria legittimazione passiva, dal momento che parte dei finanziamenti previsti erano a carico del Ministero delle Infrastrutture e/o dalla Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità, così come non erano dovute le somme pretese a titolo di interessi atteso che il pagamento dei ratei di prezzo era avvenuto in violazione dell'art. 23 del capitolato di appalto. Chiedeva, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di chiamare in causa il Ministero delle Infrastrutture e/o la Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità, affinché fosse manlevato dalla prestazione richiesta;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/8/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale premetteva che successivamente all'avvio del contenzioso aveva ricevuto il
[...] pagamento integrale della somma di € 567.645,79 dovuta a titolo di saldo sul Certificato Lavori n.
9 e più precisamente l'importo di € 91.243,87 in data 15/05/2013, l'importo di € 70.639,48 in data
12/07/2013 e l'importo di € 401.664,30 in data 12/08/2013, mentre la somma di € 4.080,14 era già stato pagata in data 4/12/2012 (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Rilevava, pertanto, che il giudizio proseguiva per la parte degli interessi dovuti e non pagati dal opponente, Pt_1
donde la richiesta di condanna dello stesso al pagamento degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M.
145/2000 dalla data di maturazione del credito sino alle date di pagamento dei singoli acconti, nonché al pagamento degli interessi per il ritardato pagamento dei Certificati Lavori n. 5,7,8 e 9; da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza dell'8/5/2014, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. La causa veniva, quindi, chiamata all'udienza del
12/03/2015, del 12/11/2015 e del 14/07/2016. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima pagina 2 di 8 udienza, con ordinanza del 08/02/2016 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile e allo scopo nominato il dott. . La causa veniva chiamata all'udienza del Persona_1
18/10/2017 e del 02/10/2018, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di vari rinvii, con ordinanza del 15/10/2024 la causa, per la prima volta chiamata davanti a questo
Giudice, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, a fronte della somma oggetto dell'ingiunzione chiesta e ottenuta, la controversia si è circoscritta alla somma residua all'esito dei pagamenti effettuati dal successivamente alla notifica del titolo monitorio (pari ad € 567.645,79 - cfr. comparsa di Pt_1
costituzione e cfr., altresì, il verbale di udienza dell'8/5/2014), ovvero all'importo preteso per “gli interessi dovuti secondo la normativa del settore dalla data di maturazione del credito
(17.12.2012) e sino alle date di pagamento dei singoli acconti” (cfr. verbale di udienza dell'8/5/2014) e a quello di € 10.227,46 preteso a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei
Certificati Lavori nn. 5, 7, 8 e 9 (cfr. verbale di udienza dell'8/5/2014). A fronte di tale deduzione l'odierna parte attrice si è limitata a richiamare le difese e le conclusioni esposte in seno al proprio atto di citazione (non risultano nemmeno depositate le note ex art. 190 c.p.c.), sicché le censure sollevate dall'opponente devono intendersi riferite, in mancanza di ulteriori deduzioni, alla pretesa
(rimasta insoluta all'esito dei pagamenti effettuati, così come riconosciuti dalla controparte e non contestati dal per interessi così come dianzi precisata. Ne viene che in parte qua va Pt_1
rilevata la (parziale) cessazione della materia del contendere, questa riguardando – a seguito dei pagamenti eseguiti – la sola pretesa azionata a titolo di interessi.
Ciò premesso e venendo, dunque, al merto dell'opposizione, si osserva anzitutto che appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (che pur sembra reiterata dall'opponente in ragione del generico richiamo all'atto di citazione), alla luce del contegno assunto dal Pt_1
e, precisamente, alla luce del pagamento effettuato (e non altrimenti reclamato o contestato o specificato) della somma ingiunta, con esclusione dei soli interessi. Ne viene, in altri termini, che lo stesso opponente ha riconosciuto l'obbligazione azionata dalla controparte e, soprattutto, ne ha riconosciuto la titolarità passiva, avendola di fatto adempiuta, sia pure parzialmente.
pagina 3 di 8 Avuto, invece, riguardo alla contestazione dell'importo azionato con riferimento agli interessi e, segnatamente, ai soli interessi per “ritardato pagamento dei certificati di pagamento di cui in ricorso” (cfr. pag. 7 atto di citazione), deve rilevarsi l'infondatezza dell'opposizione spiegata anche sotto tale profilo.
L' ha, in particolare, dedotto al riguardo la violazione dell'art. 23 del capitolato di CP_2
appalto ad opera della controparte, a norma del quale le rate di acconto potevano essere corrisposte soltanto al raggiungimento della soglia 20% dell'importo contrattuale, con la conseguenza che, avendo indebitamente l'impresa ricevuto il pagamento degli acconti prima del raggiungimento di tale limite, gli interessi non sarebbero dovuti (cfr. pag. 5 e pag. 7 atto di citazione).
Orbene, l'odierna opposta ha dedotto e documentato il sopravvenuto accordo tra le parti in data
28/6/2011 (cfr. all. 16 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto la riduzione della soglia minima per il pagamento delle rate in acconto dal 20% al “10% (dieci percento) dell'importo totale netto dei lavori e comunque per un importo non inferiore a 765.000,00 €” (cfr. art. 4).
L'odierna società opponente ha, poi, altresì richiamato e prodotto i certificati dei lavori in relazione ai quali sono stati richiesti gli interessi e, segnatamente, i certificati n. 5 del 22/9/2011
(all. 2 fascicolo di parte convenuta), n. 7 del 16/42012 (all. 4 fascicolo di parte convenuta), n. 8 del
9/7/2012 (all. 6 fascicolo di parte convenuta) e n. 9 del 17/10/2012 (all. 8 fascicolo di parte convenuta), tutti recanti un importo superiore alla soglia sopra richiamata.
A fronte di ciò il opponente non ha sollevato specifiche contestazioni, rimanendo le Pt_1
difese esposte in citazione generiche e, dunque, irrilevanti ai fini del decidere.
Le ridette considerazioni hanno, poi, trovato conferma nella consulenza tecnica espletata in corso
Per_ di causa, a firma del dott. e depositata in data 15/2/2018.
La consulenza predetta, infatti, ha accertato che in conseguenza del ritardo nei pagamenti da parte dell' “le somme dovute a titolo di interessi legali sono pari complessivamente ad € CP_2
7.478,04, le somme dovute a titolo di interessi moratori sono pari complessivamente ad €
19.264,32 per un totale complessivo pari ad € 26.742,36” (pag. 10 consulenza), quindi in un importo coerente (addirittura superiore: cfr. infra) a quello oggetto di domanda.
Il tecnico ha, più precisamente, determinato il totale degli interessi dovuti esaminando gli importi maturati con riferimento a ciascuno dei certificati di lavori oggetto di controversia. Quanto agli pagina 4 di 8 interessi dovuti per il ritardato pagamento del Certificato Lavori n. 5 per l'importo di €
770.400,00, il consulente ha concluso che “A fronte della fattura n. 51/2011 il Comune di
Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 327.107,27 al netto dell'IVA in data 13.10.2011 ed un pagamento in data 16.11.2011 per l'importo di € 443.287,26 al netto dell'IVA.. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
22.09.2011 Importo complessivo Certificato Lavori n. 5 € 770.400,00 Importo pagato in data
13.10.2011 € 327.107,27 Importo pagato in data 16.11.2011 € 443.291,82 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: dal 22.10.2011 al 16.11.2011 sull'importo di € 443.291,82, al tasso di interesse legale del 1,50% per 25 giorni di ritardo, pari ad € 455,44” (pagg. 6 e 7 consulenza); relativamente agli interessi sull'importo del Certificato Lavori n. 7 per l'importo di €
866.012,44, il tecnico ha concluso che “A fronte della fattura n.35/2012 il Comune di Barcellona
P.G. ha effettuato un pagamento di € 500.068,98 al netto dell'IVA in data 03.05.2012 ed un pagamento in data 13.06.2012 per l'importo di € 365.931,02 al netto dell'IVA.. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
16.04.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.7 € 866.000,00 Importo pagato in data
03.05.2012 € 500.068,98 Importo pagato in data 13.06.2012 € 365.931,02 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: dal 16.05.2012 al 13.06.2012 sull'importo di € 365.931,02, al tasso di interesse legale del 2,50% per 28 giorni di ritardo, pari ad € 701,79” (pag. 7 consulenza); con riferimento al Certificato Lavori n. 8 per l'importo di € 774.090,34, il tecnico ha rilevato che “A fronte della fattura n.61/2012 il Comune di Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 272.724,54 al netto dell'IVA in data 13.11.2012, un pagamento di € 450.830,78 al netto dell'IVA in data 21.11.2012 ed un pagamento di € 50.436,49 al netto dell'IVA in data
16.01.2013. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP 09.07.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.8 €
774.000,00 Importo pagato in data 13.11.2012 € 272.724,54 Importo pagato in data 21.11.2012 €
450.830,78 Importo pagato in data 16.01.2013 € 50.436,49 Sono dovuti gli interessi legali e gli interessi moratori nella seguente misura: Interessi legali dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di € 272.724,54, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad €
1.120,79; dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di € 450.830,78, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.852,73; dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di €
pagina 5 di 8 50.436,49, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 207,27; Interessi moratori dal 08.10.2012 al 13.11.2012 sull'importo di € 272.724,54, al tasso di interesse di mora del
5,27% per 37 giorni, pari ad € 1.456,95; dal 08.10.2012 al 21.11.2012 sull'importo di €
450.830,78, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 45 giorni, pari ad € 2.929,16; dal
08.10.2012 al 16.01.2013 sull'importo di € 50.436,49, al tasso di interesse di mora del 5,27% per
101 giorni, pari ad € 735,50” (pagg. 7 e 8 consulenza); quanto, infine, agli interessi per il ritardato pagamento dell'importo recato nel Certificato Lavori n. 9 pari ad € 767.800,00, nella consulenza si legge che “A fronte della fattura n.75/2012 il Comune di Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 251.758,37 al netto dell'IVA in data 16.01.2013, un pagamento di € 82.948,18 al netto dell'IVA in data 15.05.2013, un pagamento di € 64.217,27 al netto dell'IVA in data
12.07.2013 e un pagamento di € 365.149,09 al netto dell'IVA in data 12.08.2013. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
17.10.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.9 € 767.800,00 Importo pagato in data
16.01.2013 € 251.758,37 Importo pagato in data 15.05.2013 € 82.948,18 Importo pagato in data
12.07.2013 € 64.217,27 Importo pagato in data 12.08.2013 € 365.149,09 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: Interessi legali dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di €
251.758,37, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.034,62; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di € 82.948,18, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 340,88; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di € 64.217,27, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 263,91; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di €
365.149,09, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.500,61; Interessi moratori dal 16.01.2013 al 16.01.2013 sull'importo di € 251.758,37, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 1 giorno, pari ad € 36,35; dal 16.01.2013 al 15.05.2013 sull'importo di €
82.948,18, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 120 giorni, pari ad € 1.437,16; dal
16.01.2013 al 12.07.2013 sull'importo di € 64.217,27, al tasso di interesse di mora del 5,27% per
178 giorni, pari ad € 1.650,40; dal 16.01.2013 al 12.08.2013 sull'importo di € 365.149,09, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 209 giorni, pari ad € 11.018,80” (pagg. 9 e 10 consulenza).
La somma così come determinata dal consulente tecnico d'ufficio ha, poi, ricevuto il definitivo avallo ad opera di entrambe parti, avendo il tecnico rappresentato che, a fronte della bozza ad esse pagina 6 di 8 trasmessa, sia l'opposto (all. 8 consulenza) che l'opponente (all. 9 consulenza) non hanno formulato osservazioni.
In coerenza a ciò, dunque, il credito azionato per interessi va ritenuto accertato nella misura quantificata dal consulente tecnico. Quanto, tuttavia, all'importo da riconoscere definitivamente a titolo di interessi all'esito del presente giudizio, esso va contenuto nei limiti della domanda e, dunque, nei limiti dell'importo richiesto pari ad € 26.291,20 (in luogo di quella riconosciuta dal consulente tecnico, pari ad € 26.742,36), ovvero la somma di € 10.227,41 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche il conteggio di cui al doc. 10 del fascicolo di parte convenuta)
e di € 16.063,79 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche il conteggio di cui al doc. 21 del fascicolo di parte convenuta).
Tenuto conto dell'estinzione parziale del credito, va revocato il decreto ingiuntivo per intervenuta parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/09/2022, n. 26922), dovendosi contenere la statuizione condannatoria nei limiti della somma residua accertata.
Nondimeno, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione spiegata anche con riferimento al credito per interessi, invero accertato nella misura richiesta, nonché in ogni caso del pagamento effettuato successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite sia della fase monitoria (così come liquidate nel decreto ingiuntivo) sia della presente fase di opposizione
(liquidate in dispositivo secondo il valore del decisum, nonché dei parametri minimi ex d.m.
55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate) sono poste a carico del soccombente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 635/2013, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il al pagamento nei confronti della Parte_1 [...] della somma di € 26.291,20, oltre interessi dalla data della domanda (data di Controparte_1
deposito del ricorso monitorio, cioè 20/3/2013) fino al soddisfo.
Condanna il al pagamento nei confronti della controparte Parte_1
delle spese del procedimento monitorio, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, cioè
pagina 7 di 8 € 2.441,00, di cui € 741,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a., se dovuti, come per legge.
Condanna il al pagamento nei confronti della controparte Parte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.809,00, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
[...]
. Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 21/3/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 635/2013, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
domiciliato in , Via Ugo La Malfa, n. 17, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Salvatore Alosi, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Gela, Via Ettore Romagnoli, n. 128, p.i. , domiciliata in P.IVA_1 Parte_1
, Via Mandanici, n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aliquò Giuseppe e Nunziata
[...]
Bonina, come da procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13/05/2013 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2013 emesso dal Tribunale di Parte_1
in data 25/03/2013, su istanza della con il quale gli era stato ingiunto
[...] Controparte_1
pagina 1 di 8 il pagamento in favore della stessa della somma di “€ 577.873,25 oltre agli interessi legali e moratori con le modalità e i tempi di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale di Appalto per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 sulla somma di € 567.645,79 (saldo
Certificato Lavori n. 9), ed agli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo sulla somma di € 10.227,46 (interessi per ritardato pagamento), nonché le spese ed i compensi del procedimento liquidate in complessivi € 2.441,00 di cui € 741,00 per spese vive ed €
1.700,00 per compensi, c.p.a. ed i.v.a.” (cfr. decreto ingiuntivo in atti). L'opponente lamentava l'illegittimità delle pretese creditorie azionate eccependo che esse non erano dovute stante il difetto della propria legittimazione passiva, dal momento che parte dei finanziamenti previsti erano a carico del Ministero delle Infrastrutture e/o dalla Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità, così come non erano dovute le somme pretese a titolo di interessi atteso che il pagamento dei ratei di prezzo era avvenuto in violazione dell'art. 23 del capitolato di appalto. Chiedeva, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di chiamare in causa il Ministero delle Infrastrutture e/o la Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità, affinché fosse manlevato dalla prestazione richiesta;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/8/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale premetteva che successivamente all'avvio del contenzioso aveva ricevuto il
[...] pagamento integrale della somma di € 567.645,79 dovuta a titolo di saldo sul Certificato Lavori n.
9 e più precisamente l'importo di € 91.243,87 in data 15/05/2013, l'importo di € 70.639,48 in data
12/07/2013 e l'importo di € 401.664,30 in data 12/08/2013, mentre la somma di € 4.080,14 era già stato pagata in data 4/12/2012 (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Rilevava, pertanto, che il giudizio proseguiva per la parte degli interessi dovuti e non pagati dal opponente, Pt_1
donde la richiesta di condanna dello stesso al pagamento degli interessi ex artt. 29 e 30 del D.M.
145/2000 dalla data di maturazione del credito sino alle date di pagamento dei singoli acconti, nonché al pagamento degli interessi per il ritardato pagamento dei Certificati Lavori n. 5,7,8 e 9; da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza dell'8/5/2014, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. La causa veniva, quindi, chiamata all'udienza del
12/03/2015, del 12/11/2015 e del 14/07/2016. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima pagina 2 di 8 udienza, con ordinanza del 08/02/2016 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile e allo scopo nominato il dott. . La causa veniva chiamata all'udienza del Persona_1
18/10/2017 e del 02/10/2018, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di vari rinvii, con ordinanza del 15/10/2024 la causa, per la prima volta chiamata davanti a questo
Giudice, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, a fronte della somma oggetto dell'ingiunzione chiesta e ottenuta, la controversia si è circoscritta alla somma residua all'esito dei pagamenti effettuati dal successivamente alla notifica del titolo monitorio (pari ad € 567.645,79 - cfr. comparsa di Pt_1
costituzione e cfr., altresì, il verbale di udienza dell'8/5/2014), ovvero all'importo preteso per “gli interessi dovuti secondo la normativa del settore dalla data di maturazione del credito
(17.12.2012) e sino alle date di pagamento dei singoli acconti” (cfr. verbale di udienza dell'8/5/2014) e a quello di € 10.227,46 preteso a titolo di interessi per il ritardato pagamento dei
Certificati Lavori nn. 5, 7, 8 e 9 (cfr. verbale di udienza dell'8/5/2014). A fronte di tale deduzione l'odierna parte attrice si è limitata a richiamare le difese e le conclusioni esposte in seno al proprio atto di citazione (non risultano nemmeno depositate le note ex art. 190 c.p.c.), sicché le censure sollevate dall'opponente devono intendersi riferite, in mancanza di ulteriori deduzioni, alla pretesa
(rimasta insoluta all'esito dei pagamenti effettuati, così come riconosciuti dalla controparte e non contestati dal per interessi così come dianzi precisata. Ne viene che in parte qua va Pt_1
rilevata la (parziale) cessazione della materia del contendere, questa riguardando – a seguito dei pagamenti eseguiti – la sola pretesa azionata a titolo di interessi.
Ciò premesso e venendo, dunque, al merto dell'opposizione, si osserva anzitutto che appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (che pur sembra reiterata dall'opponente in ragione del generico richiamo all'atto di citazione), alla luce del contegno assunto dal Pt_1
e, precisamente, alla luce del pagamento effettuato (e non altrimenti reclamato o contestato o specificato) della somma ingiunta, con esclusione dei soli interessi. Ne viene, in altri termini, che lo stesso opponente ha riconosciuto l'obbligazione azionata dalla controparte e, soprattutto, ne ha riconosciuto la titolarità passiva, avendola di fatto adempiuta, sia pure parzialmente.
pagina 3 di 8 Avuto, invece, riguardo alla contestazione dell'importo azionato con riferimento agli interessi e, segnatamente, ai soli interessi per “ritardato pagamento dei certificati di pagamento di cui in ricorso” (cfr. pag. 7 atto di citazione), deve rilevarsi l'infondatezza dell'opposizione spiegata anche sotto tale profilo.
L' ha, in particolare, dedotto al riguardo la violazione dell'art. 23 del capitolato di CP_2
appalto ad opera della controparte, a norma del quale le rate di acconto potevano essere corrisposte soltanto al raggiungimento della soglia 20% dell'importo contrattuale, con la conseguenza che, avendo indebitamente l'impresa ricevuto il pagamento degli acconti prima del raggiungimento di tale limite, gli interessi non sarebbero dovuti (cfr. pag. 5 e pag. 7 atto di citazione).
Orbene, l'odierna opposta ha dedotto e documentato il sopravvenuto accordo tra le parti in data
28/6/2011 (cfr. all. 16 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto la riduzione della soglia minima per il pagamento delle rate in acconto dal 20% al “10% (dieci percento) dell'importo totale netto dei lavori e comunque per un importo non inferiore a 765.000,00 €” (cfr. art. 4).
L'odierna società opponente ha, poi, altresì richiamato e prodotto i certificati dei lavori in relazione ai quali sono stati richiesti gli interessi e, segnatamente, i certificati n. 5 del 22/9/2011
(all. 2 fascicolo di parte convenuta), n. 7 del 16/42012 (all. 4 fascicolo di parte convenuta), n. 8 del
9/7/2012 (all. 6 fascicolo di parte convenuta) e n. 9 del 17/10/2012 (all. 8 fascicolo di parte convenuta), tutti recanti un importo superiore alla soglia sopra richiamata.
A fronte di ciò il opponente non ha sollevato specifiche contestazioni, rimanendo le Pt_1
difese esposte in citazione generiche e, dunque, irrilevanti ai fini del decidere.
Le ridette considerazioni hanno, poi, trovato conferma nella consulenza tecnica espletata in corso
Per_ di causa, a firma del dott. e depositata in data 15/2/2018.
La consulenza predetta, infatti, ha accertato che in conseguenza del ritardo nei pagamenti da parte dell' “le somme dovute a titolo di interessi legali sono pari complessivamente ad € CP_2
7.478,04, le somme dovute a titolo di interessi moratori sono pari complessivamente ad €
19.264,32 per un totale complessivo pari ad € 26.742,36” (pag. 10 consulenza), quindi in un importo coerente (addirittura superiore: cfr. infra) a quello oggetto di domanda.
Il tecnico ha, più precisamente, determinato il totale degli interessi dovuti esaminando gli importi maturati con riferimento a ciascuno dei certificati di lavori oggetto di controversia. Quanto agli pagina 4 di 8 interessi dovuti per il ritardato pagamento del Certificato Lavori n. 5 per l'importo di €
770.400,00, il consulente ha concluso che “A fronte della fattura n. 51/2011 il Comune di
Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 327.107,27 al netto dell'IVA in data 13.10.2011 ed un pagamento in data 16.11.2011 per l'importo di € 443.287,26 al netto dell'IVA.. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
22.09.2011 Importo complessivo Certificato Lavori n. 5 € 770.400,00 Importo pagato in data
13.10.2011 € 327.107,27 Importo pagato in data 16.11.2011 € 443.291,82 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: dal 22.10.2011 al 16.11.2011 sull'importo di € 443.291,82, al tasso di interesse legale del 1,50% per 25 giorni di ritardo, pari ad € 455,44” (pagg. 6 e 7 consulenza); relativamente agli interessi sull'importo del Certificato Lavori n. 7 per l'importo di €
866.012,44, il tecnico ha concluso che “A fronte della fattura n.35/2012 il Comune di Barcellona
P.G. ha effettuato un pagamento di € 500.068,98 al netto dell'IVA in data 03.05.2012 ed un pagamento in data 13.06.2012 per l'importo di € 365.931,02 al netto dell'IVA.. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
16.04.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.7 € 866.000,00 Importo pagato in data
03.05.2012 € 500.068,98 Importo pagato in data 13.06.2012 € 365.931,02 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: dal 16.05.2012 al 13.06.2012 sull'importo di € 365.931,02, al tasso di interesse legale del 2,50% per 28 giorni di ritardo, pari ad € 701,79” (pag. 7 consulenza); con riferimento al Certificato Lavori n. 8 per l'importo di € 774.090,34, il tecnico ha rilevato che “A fronte della fattura n.61/2012 il Comune di Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 272.724,54 al netto dell'IVA in data 13.11.2012, un pagamento di € 450.830,78 al netto dell'IVA in data 21.11.2012 ed un pagamento di € 50.436,49 al netto dell'IVA in data
16.01.2013. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP 09.07.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.8 €
774.000,00 Importo pagato in data 13.11.2012 € 272.724,54 Importo pagato in data 21.11.2012 €
450.830,78 Importo pagato in data 16.01.2013 € 50.436,49 Sono dovuti gli interessi legali e gli interessi moratori nella seguente misura: Interessi legali dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di € 272.724,54, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad €
1.120,79; dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di € 450.830,78, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.852,73; dal 08.08.2012 al 07.10.2012 sull'importo di €
pagina 5 di 8 50.436,49, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 207,27; Interessi moratori dal 08.10.2012 al 13.11.2012 sull'importo di € 272.724,54, al tasso di interesse di mora del
5,27% per 37 giorni, pari ad € 1.456,95; dal 08.10.2012 al 21.11.2012 sull'importo di €
450.830,78, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 45 giorni, pari ad € 2.929,16; dal
08.10.2012 al 16.01.2013 sull'importo di € 50.436,49, al tasso di interesse di mora del 5,27% per
101 giorni, pari ad € 735,50” (pagg. 7 e 8 consulenza); quanto, infine, agli interessi per il ritardato pagamento dell'importo recato nel Certificato Lavori n. 9 pari ad € 767.800,00, nella consulenza si legge che “A fronte della fattura n.75/2012 il Comune di Barcellona P.G. ha effettuato un pagamento di € 251.758,37 al netto dell'IVA in data 16.01.2013, un pagamento di € 82.948,18 al netto dell'IVA in data 15.05.2013, un pagamento di € 64.217,27 al netto dell'IVA in data
12.07.2013 e un pagamento di € 365.149,09 al netto dell'IVA in data 12.08.2013. Ai sensi dei citati artt. 29 e 30 sono dovuti gli interessi come segue: Data di pagamento autorizzata dal RUP
17.10.2012 Importo complessivo Certificato Lavori n.9 € 767.800,00 Importo pagato in data
16.01.2013 € 251.758,37 Importo pagato in data 15.05.2013 € 82.948,18 Importo pagato in data
12.07.2013 € 64.217,27 Importo pagato in data 12.08.2013 € 365.149,09 Sono dovuti gli interessi legali nella seguente misura: Interessi legali dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di €
251.758,37, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.034,62; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di € 82.948,18, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 340,88; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di € 64.217,27, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 263,91; dal 16.11.2012 al 15.01.2013 sull'importo di €
365.149,09, al tasso di interesse legale del 2,5% per 60 giorni, pari ad € 1.500,61; Interessi moratori dal 16.01.2013 al 16.01.2013 sull'importo di € 251.758,37, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 1 giorno, pari ad € 36,35; dal 16.01.2013 al 15.05.2013 sull'importo di €
82.948,18, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 120 giorni, pari ad € 1.437,16; dal
16.01.2013 al 12.07.2013 sull'importo di € 64.217,27, al tasso di interesse di mora del 5,27% per
178 giorni, pari ad € 1.650,40; dal 16.01.2013 al 12.08.2013 sull'importo di € 365.149,09, al tasso di interesse di mora del 5,27% per 209 giorni, pari ad € 11.018,80” (pagg. 9 e 10 consulenza).
La somma così come determinata dal consulente tecnico d'ufficio ha, poi, ricevuto il definitivo avallo ad opera di entrambe parti, avendo il tecnico rappresentato che, a fronte della bozza ad esse pagina 6 di 8 trasmessa, sia l'opposto (all. 8 consulenza) che l'opponente (all. 9 consulenza) non hanno formulato osservazioni.
In coerenza a ciò, dunque, il credito azionato per interessi va ritenuto accertato nella misura quantificata dal consulente tecnico. Quanto, tuttavia, all'importo da riconoscere definitivamente a titolo di interessi all'esito del presente giudizio, esso va contenuto nei limiti della domanda e, dunque, nei limiti dell'importo richiesto pari ad € 26.291,20 (in luogo di quella riconosciuta dal consulente tecnico, pari ad € 26.742,36), ovvero la somma di € 10.227,41 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche il conteggio di cui al doc. 10 del fascicolo di parte convenuta)
e di € 16.063,79 (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche il conteggio di cui al doc. 21 del fascicolo di parte convenuta).
Tenuto conto dell'estinzione parziale del credito, va revocato il decreto ingiuntivo per intervenuta parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/09/2022, n. 26922), dovendosi contenere la statuizione condannatoria nei limiti della somma residua accertata.
Nondimeno, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione spiegata anche con riferimento al credito per interessi, invero accertato nella misura richiesta, nonché in ogni caso del pagamento effettuato successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite sia della fase monitoria (così come liquidate nel decreto ingiuntivo) sia della presente fase di opposizione
(liquidate in dispositivo secondo il valore del decisum, nonché dei parametri minimi ex d.m.
55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate) sono poste a carico del soccombente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 635/2013, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il al pagamento nei confronti della Parte_1 [...] della somma di € 26.291,20, oltre interessi dalla data della domanda (data di Controparte_1
deposito del ricorso monitorio, cioè 20/3/2013) fino al soddisfo.
Condanna il al pagamento nei confronti della controparte Parte_1
delle spese del procedimento monitorio, nella misura liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, cioè
pagina 7 di 8 € 2.441,00, di cui € 741,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a., se dovuti, come per legge.
Condanna il al pagamento nei confronti della controparte Parte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.809,00, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
[...]
. Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 21/3/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
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