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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15629/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F.: , C.U.I: , Parte_1 C.F._1 C.F._2 attualmente dimorante in Albania, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , c.f. CP_1
, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione n. 569/24 del 12.8.2024 del Prefetto della Provincia di notificato in pari data CP_1
Conclusioni parte attrice: “accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento n. 569/24 emesso dalla Prefettura di il 12 agosto 2024, e quindi annullarlo CP_1
e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto;
contestualmente, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace e revocare ogni effetto del conseguente ordine di allontanamento immediato dal territorio nazionale n. 24/24 adottato dalla Questura di
il 12 agosto 2024” CP_1
Conclusioni parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.8.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione, Prot. 569/2024, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di in data 12.8.2024, chiedendone CP_1
l'annullamento e la revoca di ogni effetto.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di essere cittadino albanese e di aver fatto ingresso in Italia nel 2004 per studiare scienze politiche all'Università di
, per poi rientrare in Albania nel 2009; di essere tornato in Italia nel 2013 e di essersi poi CP_1
sposato con la sig.ra – cittadina italiana – in data 18.1.2018, ottenendo poco dopo Parte_2
un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al 14.9.2020; che, nel novembre 2018, la coppia apriva un cocktail bar, ma che tale iniziativa determinava una crisi coniugale, al culmine della quale subiva due condanne penali, una per lesioni aggravate nei confronti di un Pt_1
dipendente e una per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della moglie;
di aver intrapreso, nel corso del periodo di detenzione in carcere, un eccellente percorso di risocializzazione, proseguito anche a seguito della scarcerazione – avvenuta in data 19.10.2022 – e concretizzatosi nello svolgimento costante di attività lavorativa e, più in generale, nel radicamento della propria vita privata in Italia;
che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata da in data 2.11.2020, era stata rigettata dal Questore di Torino, con Pt_1 provvedimento notificato in data 12.8.2024 unitamente al decreto di espulsione e all'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera, convalidato dal giudice di pace ed eseguito il giorno stesso.
In merito alla competenza funzionale del Tribunale di Torino a giudicare del presente ricorso, a parere della difesa, il provvedimento impugnato è stato erroneamente adottato nella forma di un decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, D. Lgs. 286/98, avendo la pubblica amministrazione ignorato lo status di cittadino di un Paese terzo familiare di cittadina comunitaria – italiana, in particolare – del sig. coniugato con la sig.ra . Se, dunque, il soggiorno in Pt_1 Parte_2
Italia del cittadino di un Paese terzo è oggetto di una concessione delle autorità amministrative, nel caso del cittadino di un Paese membro dell'UE e dei suoi familiari – categoria in cui rientra il sig.
– la corrispettiva posizione si traduce in un diritto soggettivo, tutelato da una normativa di Pt_1
maggior favore (D. Lgs. 30/07) in chiave sostanziale e processuale e, in applicazione di tale corpus normativo, e indipendentemente dall'erronea adozione di un decreto di espulsione prefettizio, vige la competenza del Tribunale ex art. 3, comma 1, lett. b), D. L. 13/17, convertito dalla L. 46/17.
La corretta ricostruzione dello status giuridico del sig. travolgerebbe, a parere della difesa, la Pt_1
legittimità del provvedimento di espulsione e del conseguente allontanamento immediato alla frontiera. Al netto dell'errore lessicale (il familiare di un cittadino comunitario non può essere espulso, ma unicamente “allontanato”), nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 21, D. Lgs.
30/07, che disciplina le ipotesi di allontanamento dello straniero per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno: tale è infatti la contestazione mossa dal Prefetto di al sig. CP_1
vale a dire il “rifiuto del permesso di soggiorno [art. 13, c. 2, l. b) del T.U.I. e successive Pt_1 modificazioni”.
Il Prefetto di non ha, quindi, operato alcuna valutazione, né motivato in alcun modo, in CP_1 merito alla durata del soggiorno in Italia del sig. – ben 16 anni, divisi tra il 2004 e il 2009 e tra Pt_1
il 2013 e oggi – del suo persistente stato coniugale, del percorso di rieducazione avviato a partire dalla detenzione (dallo svolgimento di attività lavorativa alla frequenza del Polo universitario), del radicamento territoriale e del pieno reinserimento sociale in seguito alla scarcerazione, anche grazie alla sottoscrizione di diversi contratti di lavoro e al percepimento di un reddito significativo, pari a circa 26mila euro tra il mese di maggio del 2023 e il 12 agosto 2024 (giorno del rimpatrio forzato); né venivano esaminati i legami del sig. con il Paese di origine. Al contrario, il Prefetto di Pt_1
si limitava a richiamare l'esistenza di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno CP_1
emesso dalla Questura di . Inoltre, non veniva concesso il termine per l'allontanamento CP_1
volontario dal territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese, e – in ulteriore violazione della normativa – veniva disposto un divieto di reingresso pari a “3 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato”.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato in data 14.11.2024, riportando, anzitutto, le condanne definitive a carico del ricorrente e l'assenza di un valido titolo di soggiorno, legittimanti i requisiti per l'espulsione prefettizia.
Con riguardo alla censura relativa all'applicazione della normativa di cui al D Lgs. 30/2007, chiariva parte resistente come non sia mai stato titolare di carta di soggiorno e, di Pt_1
conseguenza, non abbia mai ottenuto lo status di parente di cittadino italiano. Peraltro, tale corpus normativo non sarebbe applicabile al caso di specie, in forza dell'art 23 D lgs 30/2007, come novellato nel 2023, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
In particolare, non è ormai dubbio – anche perché chiarito dalla Comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22.12.23 – che la Direttiva 2004/38/CE, che prevede che lo Stato membro ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si applichi solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai familiari che li accompagnano o raggiungono e che, di converso, i cittadini dell'Unione che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non beneficino, di norma, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione sulla libera circolazione delle persone, rimanendo i loro familiari cittadini di paesi terzi soggetti alla normativa nazionale in materia di immigrazione.
In altri termini, i cittadini dell'Unione che – come la moglie del ricorrente – non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione ed hanno sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e sono considerati cittadini “statici” dell'Unione, come anche i loro familiari, dal momento che i diritti loro conferiti non sono diritti originari, bensì diritti derivati, ossia da essi acquisiti nella loro qualità di familiari di un cittadino mobile dell'Unione. Il familiare di cittadino “statico” non può dunque acquisire un diritto di soggiorno derivato sulla base della direttiva 2004/38/CE.
Concludeva dunque l'Avvocatura dello Stato per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento cautelare giudiziale del 20.9.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 15.11.2024 esposte le rispettive difese, entrambi gli avvocati insistevano per una trattazione congiunta del presente procedimento con il procedimento rubricato RG n. 16679/24 avente ad oggetto l'impugnazione di avverso il provvedimento di rigetto del rilascio della Pt_1
carta di soggiorno per famigliari del cittadino comunitario.
A seguito dell'assegnazione del Presidente di Sezione, volta alla trattazione congiunta dei due procedimenti, all'udienza del 13.12.2024 le parti concludevano come riportato in epigrafe.
Parte ricorrente insisteva, altresì, nell'accoglimento dell'istanza formulata in data 29.11.2024 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., tenuto conto che, ad oggi, il nulla osta al reingresso in Italia non è stato concesso e che il ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro come da documentazione prodotta.
Il giudice tratteneva la causa in decisione.
* * *
In merito alla competenza funzionale del Tribunale a decidere sul presente ricorso si osserva quanto segue.
L'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011, nel disciplinare le controversie in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, stabilisce, al secondo comma, che “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”.
L'art. 1 comma 2 bis L. 271/2004 prevede, tuttavia, una deroga a tale principio, statuendo che:
“Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
La ratio legis è da individuarsi nella volontà di concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare presso il medesimo organo giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. VI
- 1, ord. 13-07-2018, n. 18622).
Proprio in ossequio a tale ratio legis, ritiene il giudice che, essendo pendente avanti a questo
Tribunale un giudizio avente ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per famigliari del cittadino comunitario (RG. n. 16679/2024), rientrante pacificamente in quei “motivi famigliari” richiamati dall'art 30 TUI, anche la competenza ad esaminare il ricorso avverso l'espulsione del ricorrente sia di questo Tribunale.
Inoltre, nella piena consapevolezza che “la qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto” , ex art. 19, c. 4, D. Lgs. 30/07, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la normativa prevista dal D. Lgs.
30/2007, ma sia stato correttamente adottato un provvedimento espulsivo, ai sensi dell'art. 13 TUI.
In ossequio, infatti, alla novella normativa di cui all'art. 23 comma 1 D.Lgs 30/2007 “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
Seppure, dunque, risulti ancora coniugato – sebbene separato di fatto – con la cittadina Pt_1 italiana , non vi è prova che quest'ultima abbia esercitato il diritto di libera Parte_2
circolazione in ambito europeo, requisito necessario affinché possa applicarsi la relativa normativa di settore anche al famigliare non cittadino e beneficiario di un diritto derivato.
Correttamente, quindi, parte resistente ha richiamato la comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22.12.23, secondo cui la Direttiva 2004/38/CE, che prevede che lo Stato membro ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si applichi solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai familiari che li accompagnano o raggiungono e che, di converso, i cittadini dell'Unione che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non beneficino, di norma, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione sulla libera circolazione delle persone, rimanendo i loro familiari cittadini di paesi terzi soggetti alla normativa nazionale in materia di immigrazione. Poco conferente è, al contrario, il richiamo che parte ricorrente fa alla nota sentenza Zambrano del
2011 (C-34/09), in cui l'oggetto e il contesto in allora al vaglio della Corte di US (diritti in capo ai genitori colombiani di figli minori cittadini dell'Unione) era molto distante da quello oggetto del presente ricorso.
Nel merito, ritiene il giudice che il provvedimento espulsivo sia stato legittimamente adottato.
Risultano, infatti, integrati i presupposti di cui all'art. 13 comma 2 lett. b), in quanto è privo Pt_1
di permesso di soggiorno (essendogli stato rifiutato il relativo rilascio, con provvedimento del
Questore in data 18.7.2024).
Peraltro, il Prefetto, nel provvedimento espulsivo, ha richiamato le molteplici condanne a carico del ricorrente.
Contr Nel giudizio di bilanciamento richiesto dall'art. 13 comma 2 bis correttamente ha dunque agito il Prefetto, ritenendo prevalenti, sulla durata del soggiorno e sull'effettività dei vincoli famigliari, le cause poste alla base dell'espulsione.
Infatti, se da un lato il ricorrente è presente sul territorio da molti anni, sono agli atti le sentenze definitive di condanna a suo carico: la prima è la condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 8 per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), per aver – armato di un coltello Pt_1
con lama di 20 cm – sferrato due colpi nei confronti della persona offesa, così da provocarle conseguenze che ne imponevano l'immediato ricovero ospedaliero in prognosi riservata;
la seconda
è la condanna alla reclusione di anni 2 e mesi 8 per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572
c.p.) e di atti persecutori aggravati (art. 612 bis co 2 c.p.), per aver in stato di alterazione Pt_1
alcolica e da stupefacenti, nel periodo dal dicembre 2018 al giugno 2019, maltrattato la moglie, in preda a una gelosia ossessiva e immotivata, rivolgendole reiterati insulti e invettive e ponendo in essere condotte violente (anche nei confronti di terze persone).
Ciò che emerge dalla lettura del casellario e delle sentenze definitive di condanna agli atti, dunque,
è che ha tenuto, in tempi recenti, condotte molto gravi, ora sotto il profilo della violenza Pt_1 dell'aggressione (nel caso della lesione personale aggravata dall'uso di arma), ora sotto il profilo della abitualità del comportamento vessatorio (nel caso dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori). Di particolare rilievo e pregnanza, poi, è la circostanza che questi ultimi reati hanno come persona offesa proprio l'unica familiare – la moglie, – presente sul territorio Parte_2
italiano, con la quale, in modo pacifico e non contestato, non ha più alcun concreto legame, Pt_1
essendo i due separati di fatto a seguito delle condanne.
Peraltro, non risulta che abbia sul territorio italiano altri famigliari, né possono ritenersi Pt_1
sufficienti a giustificare la permanenza sul territorio il buon comportamento inframurario del ricorrente (atto auspicabile e sostanzialmente dovuto), o la possibilità di reperire attività lavorativa, peraltro di tenore del tutto aspecifico (manovale edile).
Da ultimo, si evidenzia che il ricorso presentato da volto al rilascio della carta di soggiorno Pt_1
per famigliari del cittadino comunitario - RG. n. 16679/2024 - (che ha radicato la competenza presso questo Tribunale anche del presente ricorso), è stato rigettato con sentenza del 17.12.2024, pubblicata in data 27.12.2024.
Il provvedimento espulsivo è, dunque, legittimo e il ricorso va rigettato.
Il rigetto del ricorso, tenuto conto che il ricorrente si trova attualmente in Albania, assorbe ogni altra domanda, ivi compresa quella proposta in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e volta all'adozione dell'ordine di rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia alla Questura di . CP_1
Si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 13.12.2024
Il Giudice
Sara Perlo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15629/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F.: , C.U.I: , Parte_1 C.F._1 C.F._2 attualmente dimorante in Albania, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Veglio
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , c.f. CP_1
, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione n. 569/24 del 12.8.2024 del Prefetto della Provincia di notificato in pari data CP_1
Conclusioni parte attrice: “accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento n. 569/24 emesso dalla Prefettura di il 12 agosto 2024, e quindi annullarlo CP_1
e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto;
contestualmente, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace e revocare ogni effetto del conseguente ordine di allontanamento immediato dal territorio nazionale n. 24/24 adottato dalla Questura di
il 12 agosto 2024” CP_1
Conclusioni parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 12.8.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione, Prot. 569/2024, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di in data 12.8.2024, chiedendone CP_1
l'annullamento e la revoca di ogni effetto.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di essere cittadino albanese e di aver fatto ingresso in Italia nel 2004 per studiare scienze politiche all'Università di
, per poi rientrare in Albania nel 2009; di essere tornato in Italia nel 2013 e di essersi poi CP_1
sposato con la sig.ra – cittadina italiana – in data 18.1.2018, ottenendo poco dopo Parte_2
un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al 14.9.2020; che, nel novembre 2018, la coppia apriva un cocktail bar, ma che tale iniziativa determinava una crisi coniugale, al culmine della quale subiva due condanne penali, una per lesioni aggravate nei confronti di un Pt_1
dipendente e una per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della moglie;
di aver intrapreso, nel corso del periodo di detenzione in carcere, un eccellente percorso di risocializzazione, proseguito anche a seguito della scarcerazione – avvenuta in data 19.10.2022 – e concretizzatosi nello svolgimento costante di attività lavorativa e, più in generale, nel radicamento della propria vita privata in Italia;
che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata da in data 2.11.2020, era stata rigettata dal Questore di Torino, con Pt_1 provvedimento notificato in data 12.8.2024 unitamente al decreto di espulsione e all'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera, convalidato dal giudice di pace ed eseguito il giorno stesso.
In merito alla competenza funzionale del Tribunale di Torino a giudicare del presente ricorso, a parere della difesa, il provvedimento impugnato è stato erroneamente adottato nella forma di un decreto prefettizio di espulsione ex art. 13, D. Lgs. 286/98, avendo la pubblica amministrazione ignorato lo status di cittadino di un Paese terzo familiare di cittadina comunitaria – italiana, in particolare – del sig. coniugato con la sig.ra . Se, dunque, il soggiorno in Pt_1 Parte_2
Italia del cittadino di un Paese terzo è oggetto di una concessione delle autorità amministrative, nel caso del cittadino di un Paese membro dell'UE e dei suoi familiari – categoria in cui rientra il sig.
– la corrispettiva posizione si traduce in un diritto soggettivo, tutelato da una normativa di Pt_1
maggior favore (D. Lgs. 30/07) in chiave sostanziale e processuale e, in applicazione di tale corpus normativo, e indipendentemente dall'erronea adozione di un decreto di espulsione prefettizio, vige la competenza del Tribunale ex art. 3, comma 1, lett. b), D. L. 13/17, convertito dalla L. 46/17.
La corretta ricostruzione dello status giuridico del sig. travolgerebbe, a parere della difesa, la Pt_1
legittimità del provvedimento di espulsione e del conseguente allontanamento immediato alla frontiera. Al netto dell'errore lessicale (il familiare di un cittadino comunitario non può essere espulso, ma unicamente “allontanato”), nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 21, D. Lgs.
30/07, che disciplina le ipotesi di allontanamento dello straniero per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno: tale è infatti la contestazione mossa dal Prefetto di al sig. CP_1
vale a dire il “rifiuto del permesso di soggiorno [art. 13, c. 2, l. b) del T.U.I. e successive Pt_1 modificazioni”.
Il Prefetto di non ha, quindi, operato alcuna valutazione, né motivato in alcun modo, in CP_1 merito alla durata del soggiorno in Italia del sig. – ben 16 anni, divisi tra il 2004 e il 2009 e tra Pt_1
il 2013 e oggi – del suo persistente stato coniugale, del percorso di rieducazione avviato a partire dalla detenzione (dallo svolgimento di attività lavorativa alla frequenza del Polo universitario), del radicamento territoriale e del pieno reinserimento sociale in seguito alla scarcerazione, anche grazie alla sottoscrizione di diversi contratti di lavoro e al percepimento di un reddito significativo, pari a circa 26mila euro tra il mese di maggio del 2023 e il 12 agosto 2024 (giorno del rimpatrio forzato); né venivano esaminati i legami del sig. con il Paese di origine. Al contrario, il Prefetto di Pt_1
si limitava a richiamare l'esistenza di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno CP_1
emesso dalla Questura di . Inoltre, non veniva concesso il termine per l'allontanamento CP_1
volontario dal territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese, e – in ulteriore violazione della normativa – veniva disposto un divieto di reingresso pari a “3 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato”.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato in data 14.11.2024, riportando, anzitutto, le condanne definitive a carico del ricorrente e l'assenza di un valido titolo di soggiorno, legittimanti i requisiti per l'espulsione prefettizia.
Con riguardo alla censura relativa all'applicazione della normativa di cui al D Lgs. 30/2007, chiariva parte resistente come non sia mai stato titolare di carta di soggiorno e, di Pt_1
conseguenza, non abbia mai ottenuto lo status di parente di cittadino italiano. Peraltro, tale corpus normativo non sarebbe applicabile al caso di specie, in forza dell'art 23 D lgs 30/2007, come novellato nel 2023, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
In particolare, non è ormai dubbio – anche perché chiarito dalla Comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22.12.23 – che la Direttiva 2004/38/CE, che prevede che lo Stato membro ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si applichi solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai familiari che li accompagnano o raggiungono e che, di converso, i cittadini dell'Unione che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non beneficino, di norma, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione sulla libera circolazione delle persone, rimanendo i loro familiari cittadini di paesi terzi soggetti alla normativa nazionale in materia di immigrazione.
In altri termini, i cittadini dell'Unione che – come la moglie del ricorrente – non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione ed hanno sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e sono considerati cittadini “statici” dell'Unione, come anche i loro familiari, dal momento che i diritti loro conferiti non sono diritti originari, bensì diritti derivati, ossia da essi acquisiti nella loro qualità di familiari di un cittadino mobile dell'Unione. Il familiare di cittadino “statico” non può dunque acquisire un diritto di soggiorno derivato sulla base della direttiva 2004/38/CE.
Concludeva dunque l'Avvocatura dello Stato per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento cautelare giudiziale del 20.9.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 15.11.2024 esposte le rispettive difese, entrambi gli avvocati insistevano per una trattazione congiunta del presente procedimento con il procedimento rubricato RG n. 16679/24 avente ad oggetto l'impugnazione di avverso il provvedimento di rigetto del rilascio della Pt_1
carta di soggiorno per famigliari del cittadino comunitario.
A seguito dell'assegnazione del Presidente di Sezione, volta alla trattazione congiunta dei due procedimenti, all'udienza del 13.12.2024 le parti concludevano come riportato in epigrafe.
Parte ricorrente insisteva, altresì, nell'accoglimento dell'istanza formulata in data 29.11.2024 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., tenuto conto che, ad oggi, il nulla osta al reingresso in Italia non è stato concesso e che il ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro come da documentazione prodotta.
Il giudice tratteneva la causa in decisione.
* * *
In merito alla competenza funzionale del Tribunale a decidere sul presente ricorso si osserva quanto segue.
L'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011, nel disciplinare le controversie in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, stabilisce, al secondo comma, che “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”.
L'art. 1 comma 2 bis L. 271/2004 prevede, tuttavia, una deroga a tale principio, statuendo che:
“Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
La ratio legis è da individuarsi nella volontà di concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare presso il medesimo organo giudicante (cfr. Cass. civ., Sez. VI
- 1, ord. 13-07-2018, n. 18622).
Proprio in ossequio a tale ratio legis, ritiene il giudice che, essendo pendente avanti a questo
Tribunale un giudizio avente ad oggetto il rilascio della carta di soggiorno per famigliari del cittadino comunitario (RG. n. 16679/2024), rientrante pacificamente in quei “motivi famigliari” richiamati dall'art 30 TUI, anche la competenza ad esaminare il ricorso avverso l'espulsione del ricorrente sia di questo Tribunale.
Inoltre, nella piena consapevolezza che “la qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto” , ex art. 19, c. 4, D. Lgs. 30/07, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la normativa prevista dal D. Lgs.
30/2007, ma sia stato correttamente adottato un provvedimento espulsivo, ai sensi dell'art. 13 TUI.
In ossequio, infatti, alla novella normativa di cui all'art. 23 comma 1 D.Lgs 30/2007 “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”.
Seppure, dunque, risulti ancora coniugato – sebbene separato di fatto – con la cittadina Pt_1 italiana , non vi è prova che quest'ultima abbia esercitato il diritto di libera Parte_2
circolazione in ambito europeo, requisito necessario affinché possa applicarsi la relativa normativa di settore anche al famigliare non cittadino e beneficiario di un diritto derivato.
Correttamente, quindi, parte resistente ha richiamato la comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22.12.23, secondo cui la Direttiva 2004/38/CE, che prevede che lo Stato membro ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si applichi solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai familiari che li accompagnano o raggiungono e che, di converso, i cittadini dell'Unione che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non beneficino, di norma, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione sulla libera circolazione delle persone, rimanendo i loro familiari cittadini di paesi terzi soggetti alla normativa nazionale in materia di immigrazione. Poco conferente è, al contrario, il richiamo che parte ricorrente fa alla nota sentenza Zambrano del
2011 (C-34/09), in cui l'oggetto e il contesto in allora al vaglio della Corte di US (diritti in capo ai genitori colombiani di figli minori cittadini dell'Unione) era molto distante da quello oggetto del presente ricorso.
Nel merito, ritiene il giudice che il provvedimento espulsivo sia stato legittimamente adottato.
Risultano, infatti, integrati i presupposti di cui all'art. 13 comma 2 lett. b), in quanto è privo Pt_1
di permesso di soggiorno (essendogli stato rifiutato il relativo rilascio, con provvedimento del
Questore in data 18.7.2024).
Peraltro, il Prefetto, nel provvedimento espulsivo, ha richiamato le molteplici condanne a carico del ricorrente.
Contr Nel giudizio di bilanciamento richiesto dall'art. 13 comma 2 bis correttamente ha dunque agito il Prefetto, ritenendo prevalenti, sulla durata del soggiorno e sull'effettività dei vincoli famigliari, le cause poste alla base dell'espulsione.
Infatti, se da un lato il ricorrente è presente sul territorio da molti anni, sono agli atti le sentenze definitive di condanna a suo carico: la prima è la condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 8 per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), per aver – armato di un coltello Pt_1
con lama di 20 cm – sferrato due colpi nei confronti della persona offesa, così da provocarle conseguenze che ne imponevano l'immediato ricovero ospedaliero in prognosi riservata;
la seconda
è la condanna alla reclusione di anni 2 e mesi 8 per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572
c.p.) e di atti persecutori aggravati (art. 612 bis co 2 c.p.), per aver in stato di alterazione Pt_1
alcolica e da stupefacenti, nel periodo dal dicembre 2018 al giugno 2019, maltrattato la moglie, in preda a una gelosia ossessiva e immotivata, rivolgendole reiterati insulti e invettive e ponendo in essere condotte violente (anche nei confronti di terze persone).
Ciò che emerge dalla lettura del casellario e delle sentenze definitive di condanna agli atti, dunque,
è che ha tenuto, in tempi recenti, condotte molto gravi, ora sotto il profilo della violenza Pt_1 dell'aggressione (nel caso della lesione personale aggravata dall'uso di arma), ora sotto il profilo della abitualità del comportamento vessatorio (nel caso dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori). Di particolare rilievo e pregnanza, poi, è la circostanza che questi ultimi reati hanno come persona offesa proprio l'unica familiare – la moglie, – presente sul territorio Parte_2
italiano, con la quale, in modo pacifico e non contestato, non ha più alcun concreto legame, Pt_1
essendo i due separati di fatto a seguito delle condanne.
Peraltro, non risulta che abbia sul territorio italiano altri famigliari, né possono ritenersi Pt_1
sufficienti a giustificare la permanenza sul territorio il buon comportamento inframurario del ricorrente (atto auspicabile e sostanzialmente dovuto), o la possibilità di reperire attività lavorativa, peraltro di tenore del tutto aspecifico (manovale edile).
Da ultimo, si evidenzia che il ricorso presentato da volto al rilascio della carta di soggiorno Pt_1
per famigliari del cittadino comunitario - RG. n. 16679/2024 - (che ha radicato la competenza presso questo Tribunale anche del presente ricorso), è stato rigettato con sentenza del 17.12.2024, pubblicata in data 27.12.2024.
Il provvedimento espulsivo è, dunque, legittimo e il ricorso va rigettato.
Il rigetto del ricorso, tenuto conto che il ricorrente si trova attualmente in Albania, assorbe ogni altra domanda, ivi compresa quella proposta in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e volta all'adozione dell'ordine di rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia alla Questura di . CP_1
Si ritengono sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 13.12.2024
Il Giudice
Sara Perlo