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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NE RI AM presidente
ON FI consigliere relatore
RI AO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1140/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DE CARO SEBASTIANO, ; C.F._2
Appellante contro
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
Appellato-contumace
, c.f. ; CP_2 C.F._3
Appellato-contumace
°°°
- 1 - All'udienza del 07.03.2025 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Siracusa in data 12.01.2021 con la quale era stata condannata, in solido con
[...]
, a pagare la somma di euro 100.671,12 in favore di CP_2 Controparte_3
L'appellante affida a due motivi la critica alla sentenza di primo grado.
Con il primo lamenta l'errore che il tribunale avrebbe commesso dichiarando inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di disconoscimento dei negozi sottoscritti.
Con il secondo motivo, viene riproposta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado (e rigettata dal tribunale) volta ad ottenere la dichiarazione di “nullità” dei due contratti di finanziamento conclusi con “….perchè la sottoscrizione fu CP_3 frutto di errore ed, in ogni caso, del dolo delle controparti in giudizio”.
Entrambi gli appellati sono rimasti contumaci.
°°°
L'appello è infondato.
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del disconoscimento del contratto operato da perché avvenuto per la prima volta con la comparsa conclusionale Parte_1 depositata in primo grado (cfr. p. 14 della sentenza).
L'eccezione dichiarata inammissibile dal tribunale era del seguente tenore “ La sig.ra
non può ritenersi affatto debitrice delle somme pretese dall'attrice, atteso che la Pt_1 stessa, a mezzo del proprio difensore disconosceva, espressamente, il presunto rapporto contrattuale nonché la sottoscrizione dei documenti contrattuali, da cui si sarebbe generato il presunto credito. L'art. 214 cpc dispone che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre l'art. 216 cpc stabilisce che la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la
- 2 - verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono essere di comparazione”.
L'appellante, ricordato che il disconoscimento non richiede formalità alcuna purché sia inequivocabile la volontà di negare la genuinità del documento, afferma la tempestività del disconoscimento nei temini seguenti “ … la SI.ra , sin dall'atto della sua Pt_1 costituzione, in modo inequivoco, dichiarava di non aver mai sottoscritto né stipulato in alcun modo, il rapporto contrattuale per cui è causa. In particolare, la SI.ra Pt_1
dichiarava di non aver mai sottoscritto alcun contratto né di cessione del
[...] quinto dello stipendio né di delegazione di pagamento con la e di non CP_3 essere mai stata dipendente del Comune di Siracusa. Non solo, per come dichiarato dalla SI.ra , quest'ultima dichiarava che veniva accompagnata dal marito, SI. Pt_1
, nei locali di una finanziaria sita in Viale Teracati al fine di apporre CP_2 una firma quale fideiubente del proprio marito. Qui veniva accolta da un tale SI.
, titolare della società finanziaria che la rassicurava sulla Parte_2 CP_4 fideiussione convincendola ad apporre alcune firme su dei moduli in bianco. Ma nulla a che vedere con i documenti prodotti dalla controparte a sostegno del proprio presunto credito ….” (cfr. atto di appello, p. 4).
Premesso che la dichiarazione di inammissibilità per tardiva proposizione dell'eccezione sopra riferita è corretta, deve rilevarsi che il motivo di appello non si confronta in modo pertinente con il capo di statuizione che intende criticare.
La critica proposta con il motivo di gravame ora in esame fa valere il riempimento di foglio firmato in bianco in modo difforme dagli accordi intervenuti (lo si afferma esplicitamente alla p. 4 dell'atto di appello).
Ciò significa che l'appellante non contesta affatto di aver voluto apporre la propria sottoscrizione sul negozio ma che la avrebbe apposta in bianco e che il foglio sarebbe poi stato riempito in modo difforme agli accordi (in particolare, l'appellante assume di aver sottoscritto con la convinzione di rilasciare fideiussione in favore del marito;
cfr. p.
4 atto di appello).
- 3 - Viene qui in rilievo la differenza tra riempimento del foglio firmato in bianco in modo difforme dalla volontà palesata dal sottoscrittore (contra pacta) e riempimento in assenza di ogni accordo con il sottoscrittore (absque pactis) che, di fatto, equivale ad un falso materiale.
Solo tale ultima ipotesi richiede l'esperimento della querela di falso al fine di negare nei confronti di chiunque la riferibilità del documento al suo sottoscrittore. Non è, invece, richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia avvenuto contra pacta.
La diversa disciplina si giustifica perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore mentre nella seconda ipotesi si ha solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato nel documento negoziale e ciò che il sottoscrittore intendeva dichiarare (tra le tante, si vedano Cass.
13831/19 e Cass. 899/18).
La parte che vuol far valere il riempimento del foglio firmato in bianco “contra pacta”, pur non dovendo proporre querela di falso, è, comunque, onerata della prova di quanto afferma.
Nella fattispecie in esame tale prova non sussiste e nulla, in proposito, contiene l'atto di appello.
Con il secondo motivo, si chiede che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, vengano dichiarati “…nulli … i due contrati finanziamento del 19.11.2008 … perché la sottoscrizione fu frutto di errore ed in ogni caso del dolo delle controparti ….” (così il petitum dell'atto di appello).
Premesso che la domanda, fondata sull'errore e/o dolo contrattuale, va qualificata come di annullamento, la stessa, pur rigettata dal tribunale, non è supportata da alcun motivo di critica alla decisione, essendosi l'appellante limitato solo a riproporla nel petitum.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
°°°
Nulla deve liquidarsi a titolo di spese del giudizio nella contumacia di entrambi gli appellati.
- 4 -
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 1140/2021 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al contributo Parte_1 unificato già versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 15.10.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON FI NE RI AM
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NE RI AM presidente
ON FI consigliere relatore
RI AO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1140/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DE CARO SEBASTIANO, ; C.F._2
Appellante contro
c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
Appellato-contumace
, c.f. ; CP_2 C.F._3
Appellato-contumace
°°°
- 1 - All'udienza del 07.03.2025 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 di Siracusa in data 12.01.2021 con la quale era stata condannata, in solido con
[...]
, a pagare la somma di euro 100.671,12 in favore di CP_2 Controparte_3
L'appellante affida a due motivi la critica alla sentenza di primo grado.
Con il primo lamenta l'errore che il tribunale avrebbe commesso dichiarando inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di disconoscimento dei negozi sottoscritti.
Con il secondo motivo, viene riproposta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado (e rigettata dal tribunale) volta ad ottenere la dichiarazione di “nullità” dei due contratti di finanziamento conclusi con “….perchè la sottoscrizione fu CP_3 frutto di errore ed, in ogni caso, del dolo delle controparti in giudizio”.
Entrambi gli appellati sono rimasti contumaci.
°°°
L'appello è infondato.
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del disconoscimento del contratto operato da perché avvenuto per la prima volta con la comparsa conclusionale Parte_1 depositata in primo grado (cfr. p. 14 della sentenza).
L'eccezione dichiarata inammissibile dal tribunale era del seguente tenore “ La sig.ra
non può ritenersi affatto debitrice delle somme pretese dall'attrice, atteso che la Pt_1 stessa, a mezzo del proprio difensore disconosceva, espressamente, il presunto rapporto contrattuale nonché la sottoscrizione dei documenti contrattuali, da cui si sarebbe generato il presunto credito. L'art. 214 cpc dispone che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre l'art. 216 cpc stabilisce che la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la
- 2 - verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono essere di comparazione”.
L'appellante, ricordato che il disconoscimento non richiede formalità alcuna purché sia inequivocabile la volontà di negare la genuinità del documento, afferma la tempestività del disconoscimento nei temini seguenti “ … la SI.ra , sin dall'atto della sua Pt_1 costituzione, in modo inequivoco, dichiarava di non aver mai sottoscritto né stipulato in alcun modo, il rapporto contrattuale per cui è causa. In particolare, la SI.ra Pt_1
dichiarava di non aver mai sottoscritto alcun contratto né di cessione del
[...] quinto dello stipendio né di delegazione di pagamento con la e di non CP_3 essere mai stata dipendente del Comune di Siracusa. Non solo, per come dichiarato dalla SI.ra , quest'ultima dichiarava che veniva accompagnata dal marito, SI. Pt_1
, nei locali di una finanziaria sita in Viale Teracati al fine di apporre CP_2 una firma quale fideiubente del proprio marito. Qui veniva accolta da un tale SI.
, titolare della società finanziaria che la rassicurava sulla Parte_2 CP_4 fideiussione convincendola ad apporre alcune firme su dei moduli in bianco. Ma nulla a che vedere con i documenti prodotti dalla controparte a sostegno del proprio presunto credito ….” (cfr. atto di appello, p. 4).
Premesso che la dichiarazione di inammissibilità per tardiva proposizione dell'eccezione sopra riferita è corretta, deve rilevarsi che il motivo di appello non si confronta in modo pertinente con il capo di statuizione che intende criticare.
La critica proposta con il motivo di gravame ora in esame fa valere il riempimento di foglio firmato in bianco in modo difforme dagli accordi intervenuti (lo si afferma esplicitamente alla p. 4 dell'atto di appello).
Ciò significa che l'appellante non contesta affatto di aver voluto apporre la propria sottoscrizione sul negozio ma che la avrebbe apposta in bianco e che il foglio sarebbe poi stato riempito in modo difforme agli accordi (in particolare, l'appellante assume di aver sottoscritto con la convinzione di rilasciare fideiussione in favore del marito;
cfr. p.
4 atto di appello).
- 3 - Viene qui in rilievo la differenza tra riempimento del foglio firmato in bianco in modo difforme dalla volontà palesata dal sottoscrittore (contra pacta) e riempimento in assenza di ogni accordo con il sottoscrittore (absque pactis) che, di fatto, equivale ad un falso materiale.
Solo tale ultima ipotesi richiede l'esperimento della querela di falso al fine di negare nei confronti di chiunque la riferibilità del documento al suo sottoscrittore. Non è, invece, richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia avvenuto contra pacta.
La diversa disciplina si giustifica perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore mentre nella seconda ipotesi si ha solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato nel documento negoziale e ciò che il sottoscrittore intendeva dichiarare (tra le tante, si vedano Cass.
13831/19 e Cass. 899/18).
La parte che vuol far valere il riempimento del foglio firmato in bianco “contra pacta”, pur non dovendo proporre querela di falso, è, comunque, onerata della prova di quanto afferma.
Nella fattispecie in esame tale prova non sussiste e nulla, in proposito, contiene l'atto di appello.
Con il secondo motivo, si chiede che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, vengano dichiarati “…nulli … i due contrati finanziamento del 19.11.2008 … perché la sottoscrizione fu frutto di errore ed in ogni caso del dolo delle controparti ….” (così il petitum dell'atto di appello).
Premesso che la domanda, fondata sull'errore e/o dolo contrattuale, va qualificata come di annullamento, la stessa, pur rigettata dal tribunale, non è supportata da alcun motivo di critica alla decisione, essendosi l'appellante limitato solo a riproporla nel petitum.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
°°°
Nulla deve liquidarsi a titolo di spese del giudizio nella contumacia di entrambi gli appellati.
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P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 1140/2021 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al contributo Parte_1 unificato già versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 15.10.2025
Il consigliere est. Il presidente
ON FI NE RI AM
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