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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 233/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MASSARELLI BIANCA da SA RE
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANAZZI CLAUDIO e da Controparte_1
APPELLATO e appellante incidentale Controparte_2
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. TRAVI RAFFAELLA e da DI LANDRO MICHELE
[...]
APPELLANTE e APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 7.2.2023, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda promossa da , condannando l' e l'Azienda Controparte_1 CP_4 chiamata in causa, in solido tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 13.774,53, oltre accessori di legge, dalla maturazione del credito sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; ha rigettato le restanti domande e ha compensato per 1/3 le spese di lite, condannando la resistente e la chiamata in causa, in solido tra loro, al pagamento della restante quota.
2. Avverso la decisione ha interposto appello l' con ricorso del Parte_2
17.03.2023, chiedendone la riforma, e in subordine, nella ipotesi di conferma della pronuncia, ha chiesto di essere manlevata dall'eventuale pagamento, da porsi carico esclusivo dell' Controparte_3
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine, mediante Controparte_1
appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello di controparte, ha invocato la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al punto sub 3) delle conclusioni del ricorso di primo grado.
Anche l' si è difesa in Controparte_3
giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale.
3. L con distinto ricorso, Controparte_3
rubricato con n. RG. 243/2023, depositato il 20.03.2023, ha proposto autonomo appello per la riforma della sentenza, chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Si è costituita l' riproponendo le conclusioni già rassegnate nel Parte_2
promosso giudizio di appello.
4. I due ricorsi di appello venivano riuniti, ex art. 335 c.p.c., e in data odierna - acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado - all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
5. Va premesso che con ricorso ex art. 414 cpc del 16.7.2020, , dipendente CP_1 dell' con ultima qualifica di “professore aggregato” per Parte_2
l'insegnamento di geriatria e in quiescenza dal 1° giugno 2018, esponeva di avere svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro, la connessa attività medico-assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico di Bari” in regime di tempo pieno.
Deduceva di avere sempre percepito la c.d. “indennità di esclusività” prevista dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e veterinaria, spettante anche ai
2 docenti universitari di medicina, svolgenti attività assistenziali presso pubblici ospedali in regime di esclusività.
Affermava che nel mese di ottobre 2016, in occasione del pagamento di arretrati stipendiali,
l' - a seguito di calcoli effettuati dall' - aveva rideterminato la CP_4 Controparte_3
detta indennità, relativamente al periodo 1° novembre 2000 - 31 dicembre 2003, riducendola, e trattenendo la somma di € 13.774,53 a titolo di recupero delle somme a suo tempo pagate, ritenute non dovute a titolo di indennità di esclusività.
Su tali premesse - previo accertamento della insussistenza del diritto dell per CP_4
prescrizione della ripetizione, avvenuta a distanza di oltre tredici anni dal materiale pagamento della somma pretesa in restituzione - Resta chiedeva la condanna dell' CP_4 alla restituzione della somma di € 13.774,53 oltre accessori, con la regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa in relazione alla detta indennità.
Chiedeva, altresì, al punto sub 3) delle conclusioni del ricorso: “3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Tribunale adito “ritenesse non accoglibile la domanda sub 1), accertare e dichiarare la nullità dell'attuato “recupero per mancata emanazione di inerente provvedimento amministrativo o illegittimità dello “stesso con sua conseguente disapplicazione ai sensi dell'art.63, comma 1, d.lgs n.165/2001 e “dell'art.5 della legge n.2248/1865, all. e)”.
Costituitasi nel relativo giudizio, l' deduceva il proprio difetto Parte_2
di legittimazione passiva nella lite giudiziaria, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell' onde essere manlevata nell'ipotesi di Controparte_3
condanna.
L si costituiva in giudizio, eccependo anch'essa la Controparte_3 propria carenza di legittimazione, nonché l'infondatezza della domanda con riferimento all'anzianità di servizio e alla eccepita prescrizione.
6. Il Tribunale accertava la legittimazione passiva di entrambe le parti resistenti alla luce del richiamato indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di legittimità sulla responsabilità solidale delle Università e delle di riferimento, in relazione alla Controparte_5 richiesta di differenze retributive da parte del personale universitario “strutturato” nel
Servizio Sanitario Nazionale.
Ricostruito l'ordine cronologico dei fatti di causa, riteneva fondata la doglianza relativa alla prescrizione del diritto alla ripetizione della maggiore somma pagata di € 13.774,53,
3 risultando pacifico tra le parti che le somme oggetto di causa erano state effettivamente pagate al ricorrente nel frangente temporale dall'1.01.2000 al 31.12.2003.
Poneva in evidenza come nei dieci anni successivi ai pagamenti, da ultimo citati, non fossero intervenuti atti interruttivi del diritto alla ripetizione delle maggiori somme versate, non risultando inviato né da parte del né da parte dell' , alcun atto CP_3 CP_4
avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme in argomento.
Concludeva condannando le parti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 13.774,53 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione della detta somma sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma
36, legge 724/1994.
Rigettava la domanda di regolarizzazione contributiva non avendo il ricorrente allegato il mancato versamento dei contributi in relazione alle somme oggetto di causa e dovendo, al contrario, desumersi il versamento delle stesse poste sulla base delle risultanze dei cedolini paga in atti.
7. L ha contestato la sentenza per erronea, insufficiente e Parte_2
contraddittoria motivazione, per violazione o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riguardo all'art. 2033 c.c. ed erronea affermazione della decorrenza dei termini prescrizionali in epoca antecedente alla determinazione del quantum dovuto, nonché per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Nello specifico rileva che alcun recupero era stato autonomamente disposto nei confronti del docente istante, né alcuna “trattenuta” era stata operata nell'ottobre 2016 dall' a CP_4
carico dello stesso.
Sostiene piuttosto che il , come tutti gli altri docenti medici aventi diritto, negli anni CP_1
2015 e 2016 aveva beneficiato di un conguaglio di somme di segno positivo, a titolo equiparativo ex DPR 761/79 e di indennità aggiuntiva ex D. Lgs. 517/99, in esecuzione del
Lodo arbitrale del 20 aprile 2012 ed in attuazione del successivo Atto di Intesa Pt_3 stipulato in data 30.10.2013 tra l' e l' , teso a risolvere le CP_4 Controparte_6
controversie insorte ed insorgende in ordine ai trattamenti economici perequativi/aggiuntivi spettanti al personale universitario (docente e t.a.) conferito in convenzione presso l'
[...]
. CP_7
Osserva che ogni emolumento percepito dal , a titolo di equiparazione al CP_1
corrispondente personale ospedaliero, nel periodo dal 01/01/2000-30/04/2012, era stato
4 corrisposto dall' in acconto ed in via di anticipazione (atteso che la provvista CP_4 spetta all' e sempre salvo conguaglio attivo o passivo. Controparte_3
Precisa che la determinazione di quanto effettivamente dovuto, avveniva - a seguito del
Lodo arbitrale del 2012 e al successivo Atto d'Intesa del 30.10.2013 - nell'anno 2016, Pt_3
allorquando venivano elaborati i conteggi, da cui risultava un conguaglio complessivo di segno positivo, come si evince dai “cedolini stipendiali riepilogativi individuali” allegati, e dunque ad un accredito di somme, e non già ad una decurtazione, in favore dell'istante.
Contesta, pertanto, la pronuncia in merito alla prescrizione posto che il pagamento avvenuto a saldo di quanto già versato in acconto, a conguaglio di voci retributive a debito/credito derivanti dall'esecuzione del Lodo, aveva riguardato un arco temporale di 15 anni e per di più veniva accettato dal senza riserve, salvo contestare in giudizio, a distanza di anni, CP_1
la corretta quantificazione della indennità di esclusività.
8. Con un secondo motivo di appello, l' censura la sentenza per omessa CP_4 statuizione sulla domanda di manleva formulata nei confronti dell' , disattesa Controparte_8
dal giudice senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
Evidenzia che l'obbligo di pagare le somme dovute a titolo di indennità di equiparazione, compresa l'indennità di esclusività, sebbene materialmente corrisposta dall' , è CP_4 posto per legge interamente a carico dell' che a sua volta riceve i fondi Controparte_3
necessari dalla Regione.
9.Quanto all'appello promosso dall' Controparte_3
esso attinge il capo della sentenza nella quale il Tribunale di Bari ha
[...]
affermato la legittimazione passiva di entrambi gli enti.
Deduce che tutte le questioni relative all'esperienza professionale, alle progressioni economiche e alla corresponsione degli emolumenti dovuti, in quanto atti di gestione del rapporto di lavoro, sono di esclusiva competenza dell'Università, provato dalla circostanza che l'Azienda non aveva formalizzato nei confronti del alcuna richiesta di ripetizione CP_1
di somme.
Censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la propria responsabilità solidale con l' , con riferimento all'indennità di esclusività, evidenziando che detta indennità, CP_4
se dovuta, costituisce parte integrante del trattamento economico del dipendente ricadente sull' , in forza del rapporto di impiego con i dipendenti, mentre la provvista CP_4 finanziaria delle somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità, intercorre tra
5 . Parte_4
Richiama il Lodo del 30.4.2012 e l'Atto d'Intesa del 2013, sottoscritti a totale definizione di tutte le pendenze inerenti il trattamento economico spettante al personale docente e tecnico- amministrativo conferito in convenzione con l' Parte_5
ritenendo, per l'effetto, non automaticamente opponibile
[...] all' il riconoscimento dell'indennità di esclusività, disposto unilateralmente CP_3 dall' in favore dei dipendenti in convenzione. CP_4
Precisa, altresì, che in esecuzione del richiamato Lodo arbitrale, con nota del 26.07.2016 a firma del Direttore Generale , l' trasmetteva al Resta i cedoloni aggiornati, Pt_6 CP_4
da cui si evinceva un inquadramento giuridico inferiore ai 15 anni relativamente agli anni
2000- 2003 e superiore ai 15 anni a partire dall'anno 2004.
Sotto il profilo economico, sottolinea come il , per gli anni dall'01.01.2000 – CP_1
30.04.2012, aveva percepito nel 2016, a titolo di conguaglio ai sensi del dpr 761/79 un importo pari ad € 48.715,24, e per quanto concerne l'indennità di esclusività, un acconto superiore rispetto a quello dovuto, per una errata determinazione unilaterale dell' , CP_4 maturando così un debito pari ad € 13.711,21.
Contesta al di non potersi valutare, ai fini dell'esperienza professionale utile ai fini CP_1 dell'indennità di esclusività il periodo (01.03.1980 – 09.12.1988), antecedente la convenzione con il durante il quale aveva intrattenuto rapporti in Controparte_3 convenzione con la in quanto “iscritto negli elenchi di medicina generale”, con il Pt_7
conseguente divieto di cumulo del servizio prestato presso due distinti Enti, come da contrattazione collettiva, con la conseguenza di potersi riconoscere all'istante una anzianità di servizio e una esperienza professionale ai fini dell'indennità di esclusività con decorrenza
10.12.1988.
Da ultimo, l' impugna la sentenza in ordine alla intervenuta prescrizione dell'azione CP_3
di ripetizione indebito, osservando come il recupero da parte della P.A. abbia un carattere di doverosità e costituisce esercizio di un diritto non rinunziabile, correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
10. Gli appelli principali, che possono essere trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione logico-giuridica delle relative questioni, sono infondati, mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato, promosso dal CP_1
6 10.1. Occorre in primis esaminare la questione della legittimazione passiva, eccepita dall' e dall' nei confronti della domanda Parte_2 Controparte_3
di restituzione, di somme trattenute, proposta dal e respinta dal primo giudice, con CP_1
pronuncia che va condivisa.
Come, infatti, già statuito da questa Corte in altre controversie, deve essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione, il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 7.3.2014, n. 5325, e Cass.
24.5.2013, n. 12908), che ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' sia dell' . CP_4 Controparte_3
L'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l' , prevedendo una collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra CP_4
che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l' ), la gestione (anche sul piano finanziario) è Controparte_3
rimessa alla Regione e all' , per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed CP_4
economiche fa necessariamente capo a entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.lgs. 19.6.1999 n. 229 fu prevista l'istituzione di
[...]
dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. Parte_8
21.12.1999, n. 517, furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 di quest'ultima fonte, l'organo amministrativo dell' (il direttore generale) e il presidente Controparte_3 dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento dell'attività didattica e di quella scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della
Regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività CP_4
correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti.
Questa conclusione è coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U.,
7 29.5.2012, n. 8521), secondo cui il personale universitario "strutturato" nel Servizio
Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l' la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella Controparte_3
gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del
1999, è passivamente legittimata (al pari dell' ) rispetto alla domanda del CP_4
dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario, e nel caso di specie, in relazione alla indennità di esclusività.
Infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di esclusività secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass., S.U., 15.6.2000, n. 439), non esclude la legittimazione passiva, nella specie, del Policlinico, cui deve invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
10.2. La sentenza di primo grado va, altresì, confermata, nella parte in cui accoglie la doglianza relativa alla prescrizione del diritto alla ripetizione delle maggiori somme, sollevata dal CP_1
Come ha rilevato il Tribunale, risulta incontestato che la somma di € 13.774,53 veniva trattenuta dall' a titolo di recupero di maggiori somme corrisposte a titolo di CP_4
indennità di esclusività per il periodo da novembre 2000 a dicembre 2003, senza alcun atto interruttivo del diritto alla ripetizione, nei dieci anni successivi, sia da parte della CP_4 che da parte dell' sino al recupero avvenuto nel mese di ottobre 2016. Controparte_3
L si duole della pronuncia, sostenendo di non avere operato alcun recupero, né CP_4 alcuna trattenuta nell'ottobre 2016, nei confronti del , il quale piuttosto negli anni 2015 CP_1
e 2016 avrebbe beneficiato di un conguaglio di somme di segno positivo, a titolo equiparativo e di indennità aggiuntiva, in esecuzione del Lodo arbitrale del 20.4.2012 Pt_3
e in attuazione del successivo Atto d'Intesa del 30.10.2013.
In particolare, nell'atto di gravame si evidenzia che nel periodo dal 1.1.2000 al 30.4.2012 ogni emolumento era stato corrisposto dall' in acconto e in via di anticipazione, CP_4 sempre salvo conguaglio attivo o passivo, risultato solo nell'anno 2016, in esecuzione del detto di segno positivo e dunque un accredito di somme in favore del , non già Per_1 CP_1
una decurtazione, relative ad un arco temporale di 15 anni più esteso del termine decennale
8 prescrizionale.
Ad ulteriore supporto delle proprie ragioni, l' invoca l'accettazione senza alcuna CP_4
riserva da parte del delle somme corrispostegli a conguaglio del dovuto, da valutarsi CP_1
quale implicita manifestazione della volontà di non avvalersi della prescrizione, prestando acquiescenza all'operato dell'amministrazione.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe errato far decorrere il termine di prescrizione dai singoli versamenti effettuati negli anni dal 2000 al 2003, attesa la natura provvisoria dei pagamenti, salvo conguaglio.
Come giustamente rileva la difesa del , la indennità di esclusività è una distinta voce CP_1
stipendiale, prevista dal D.Lgs. 517/1999 e dalla contrattazione collettiva, che non dipende certo dell'esecuzione delle disposizioni contenute nel lodo arbitrale sottoscritto tra l' e l' il quale vincola esclusivamente le parti e non ha CP_4 Controparte_3
alcuna efficacia nei confronti di terzi e, in particolar modo, dei dipendenti universitari che svolgono la loro attività presso le strutture sanitarie.
Né ha buona tenuta la tesi dell'appellante secondo cui le somme sarebbero erogate in acconto salvo conguaglio attivo e passivo, posto che come si evince dai cedolini retributivi, in atti, non risulta che la voce indennità di esclusività (codice 5047) sia stata versata in acconto.
È quindi errato far decorrere il termine di prescrizione da una data che attiene alla regolamentazione dei rapporti interni fra debitori e che non attiene in alcun modo alla posizione del creditore.
D'altra parte, non è ipotizzabile che la controversia tra e in merito alla CP_4 CP_3 ripartizione del peso economico dell'indennità di equiparazione e di esclusività dovuta al personale “strutturato” abbia rappresentato un valido impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare, sì da procrastinare la data di decorrenza del termine di prescrizione.
È noto, difatti, che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o ancora il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (giurisprudenza pacifica;
cfr. da ultimo Cass. n. 13343 del 2022, ove si afferma che sono irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità
9 di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto).
Si è anche osservato (cfr. in particolare Cass. n. 22072 del 2018) che, in relazione agli impedimenti soggettivi o agli ostacoli di mero fatto, l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Nella specie, la controversia insorta tra e in merito agli istituti CP_4 CP_3 perequativi (e risolta dagli enti tramite il lodo arbitrale ed il conseguente atto d'intesa sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti) è circostanza non rientrante in nessuna delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 2941 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione di maggiori somme versate, e ritenute indebite, ha avuto il suo normale decorso anche in costanza di lite.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli principali devono essere respinti, mentre va ritenuto assorbito il gravame incidentale del CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
11. Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza dell' e dell' CP_4 Controparte_3
mentre possono essere compensate tra tali ultimi tenuto
[...]
conto della estrema particolarità della vicenda, anche alla luce della complessa disciplina del relativo rapporto processuale, quale risultante dal cennato lodo Pt_3
12. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 17.3.2023 dall' nei confronti di e Parte_9 Controparte_1 dell' avverso la sentenza Controparte_3
10 n. 371/2023 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 7.2.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dal e sull'appello principale proposto Controparte_1 dall' avverso la medesima Controparte_3
sentenza con ricorso del 20.3.2023, così provvede: rigetta gli appelli principali;
dichiara assorbito l'appello incidentale del CP_1 condanna l' ed il , in solido tra loro, al pagamento delle spese del CP_4 CP_3 presente grado del giudizio in favore del , che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra l' e Controparte_9
l' . CP_4
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 14.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
11
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Elvira Palma - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 233/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MASSARELLI BIANCA da SA RE
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANAZZI CLAUDIO e da Controparte_1
APPELLATO e appellante incidentale Controparte_2
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. TRAVI RAFFAELLA e da DI LANDRO MICHELE
[...]
APPELLANTE e APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 7.2.2023, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda promossa da , condannando l' e l'Azienda Controparte_1 CP_4 chiamata in causa, in solido tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 13.774,53, oltre accessori di legge, dalla maturazione del credito sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; ha rigettato le restanti domande e ha compensato per 1/3 le spese di lite, condannando la resistente e la chiamata in causa, in solido tra loro, al pagamento della restante quota.
2. Avverso la decisione ha interposto appello l' con ricorso del Parte_2
17.03.2023, chiedendone la riforma, e in subordine, nella ipotesi di conferma della pronuncia, ha chiesto di essere manlevata dall'eventuale pagamento, da porsi carico esclusivo dell' Controparte_3
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e in subordine, mediante Controparte_1
appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello di controparte, ha invocato la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al punto sub 3) delle conclusioni del ricorso di primo grado.
Anche l' si è difesa in Controparte_3
giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale.
3. L con distinto ricorso, Controparte_3
rubricato con n. RG. 243/2023, depositato il 20.03.2023, ha proposto autonomo appello per la riforma della sentenza, chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Si è costituita l' riproponendo le conclusioni già rassegnate nel Parte_2
promosso giudizio di appello.
4. I due ricorsi di appello venivano riuniti, ex art. 335 c.p.c., e in data odierna - acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado - all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
5. Va premesso che con ricorso ex art. 414 cpc del 16.7.2020, , dipendente CP_1 dell' con ultima qualifica di “professore aggregato” per Parte_2
l'insegnamento di geriatria e in quiescenza dal 1° giugno 2018, esponeva di avere svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro, la connessa attività medico-assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico di Bari” in regime di tempo pieno.
Deduceva di avere sempre percepito la c.d. “indennità di esclusività” prevista dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e veterinaria, spettante anche ai
2 docenti universitari di medicina, svolgenti attività assistenziali presso pubblici ospedali in regime di esclusività.
Affermava che nel mese di ottobre 2016, in occasione del pagamento di arretrati stipendiali,
l' - a seguito di calcoli effettuati dall' - aveva rideterminato la CP_4 Controparte_3
detta indennità, relativamente al periodo 1° novembre 2000 - 31 dicembre 2003, riducendola, e trattenendo la somma di € 13.774,53 a titolo di recupero delle somme a suo tempo pagate, ritenute non dovute a titolo di indennità di esclusività.
Su tali premesse - previo accertamento della insussistenza del diritto dell per CP_4
prescrizione della ripetizione, avvenuta a distanza di oltre tredici anni dal materiale pagamento della somma pretesa in restituzione - Resta chiedeva la condanna dell' CP_4 alla restituzione della somma di € 13.774,53 oltre accessori, con la regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa in relazione alla detta indennità.
Chiedeva, altresì, al punto sub 3) delle conclusioni del ricorso: “3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Tribunale adito “ritenesse non accoglibile la domanda sub 1), accertare e dichiarare la nullità dell'attuato “recupero per mancata emanazione di inerente provvedimento amministrativo o illegittimità dello “stesso con sua conseguente disapplicazione ai sensi dell'art.63, comma 1, d.lgs n.165/2001 e “dell'art.5 della legge n.2248/1865, all. e)”.
Costituitasi nel relativo giudizio, l' deduceva il proprio difetto Parte_2
di legittimazione passiva nella lite giudiziaria, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell' onde essere manlevata nell'ipotesi di Controparte_3
condanna.
L si costituiva in giudizio, eccependo anch'essa la Controparte_3 propria carenza di legittimazione, nonché l'infondatezza della domanda con riferimento all'anzianità di servizio e alla eccepita prescrizione.
6. Il Tribunale accertava la legittimazione passiva di entrambe le parti resistenti alla luce del richiamato indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di legittimità sulla responsabilità solidale delle Università e delle di riferimento, in relazione alla Controparte_5 richiesta di differenze retributive da parte del personale universitario “strutturato” nel
Servizio Sanitario Nazionale.
Ricostruito l'ordine cronologico dei fatti di causa, riteneva fondata la doglianza relativa alla prescrizione del diritto alla ripetizione della maggiore somma pagata di € 13.774,53,
3 risultando pacifico tra le parti che le somme oggetto di causa erano state effettivamente pagate al ricorrente nel frangente temporale dall'1.01.2000 al 31.12.2003.
Poneva in evidenza come nei dieci anni successivi ai pagamenti, da ultimo citati, non fossero intervenuti atti interruttivi del diritto alla ripetizione delle maggiori somme versate, non risultando inviato né da parte del né da parte dell' , alcun atto CP_3 CP_4
avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme in argomento.
Concludeva condannando le parti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 13.774,53 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione della detta somma sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma
36, legge 724/1994.
Rigettava la domanda di regolarizzazione contributiva non avendo il ricorrente allegato il mancato versamento dei contributi in relazione alle somme oggetto di causa e dovendo, al contrario, desumersi il versamento delle stesse poste sulla base delle risultanze dei cedolini paga in atti.
7. L ha contestato la sentenza per erronea, insufficiente e Parte_2
contraddittoria motivazione, per violazione o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riguardo all'art. 2033 c.c. ed erronea affermazione della decorrenza dei termini prescrizionali in epoca antecedente alla determinazione del quantum dovuto, nonché per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Nello specifico rileva che alcun recupero era stato autonomamente disposto nei confronti del docente istante, né alcuna “trattenuta” era stata operata nell'ottobre 2016 dall' a CP_4
carico dello stesso.
Sostiene piuttosto che il , come tutti gli altri docenti medici aventi diritto, negli anni CP_1
2015 e 2016 aveva beneficiato di un conguaglio di somme di segno positivo, a titolo equiparativo ex DPR 761/79 e di indennità aggiuntiva ex D. Lgs. 517/99, in esecuzione del
Lodo arbitrale del 20 aprile 2012 ed in attuazione del successivo Atto di Intesa Pt_3 stipulato in data 30.10.2013 tra l' e l' , teso a risolvere le CP_4 Controparte_6
controversie insorte ed insorgende in ordine ai trattamenti economici perequativi/aggiuntivi spettanti al personale universitario (docente e t.a.) conferito in convenzione presso l'
[...]
. CP_7
Osserva che ogni emolumento percepito dal , a titolo di equiparazione al CP_1
corrispondente personale ospedaliero, nel periodo dal 01/01/2000-30/04/2012, era stato
4 corrisposto dall' in acconto ed in via di anticipazione (atteso che la provvista CP_4 spetta all' e sempre salvo conguaglio attivo o passivo. Controparte_3
Precisa che la determinazione di quanto effettivamente dovuto, avveniva - a seguito del
Lodo arbitrale del 2012 e al successivo Atto d'Intesa del 30.10.2013 - nell'anno 2016, Pt_3
allorquando venivano elaborati i conteggi, da cui risultava un conguaglio complessivo di segno positivo, come si evince dai “cedolini stipendiali riepilogativi individuali” allegati, e dunque ad un accredito di somme, e non già ad una decurtazione, in favore dell'istante.
Contesta, pertanto, la pronuncia in merito alla prescrizione posto che il pagamento avvenuto a saldo di quanto già versato in acconto, a conguaglio di voci retributive a debito/credito derivanti dall'esecuzione del Lodo, aveva riguardato un arco temporale di 15 anni e per di più veniva accettato dal senza riserve, salvo contestare in giudizio, a distanza di anni, CP_1
la corretta quantificazione della indennità di esclusività.
8. Con un secondo motivo di appello, l' censura la sentenza per omessa CP_4 statuizione sulla domanda di manleva formulata nei confronti dell' , disattesa Controparte_8
dal giudice senza fornire alcuna motivazione a riguardo.
Evidenzia che l'obbligo di pagare le somme dovute a titolo di indennità di equiparazione, compresa l'indennità di esclusività, sebbene materialmente corrisposta dall' , è CP_4 posto per legge interamente a carico dell' che a sua volta riceve i fondi Controparte_3
necessari dalla Regione.
9.Quanto all'appello promosso dall' Controparte_3
esso attinge il capo della sentenza nella quale il Tribunale di Bari ha
[...]
affermato la legittimazione passiva di entrambi gli enti.
Deduce che tutte le questioni relative all'esperienza professionale, alle progressioni economiche e alla corresponsione degli emolumenti dovuti, in quanto atti di gestione del rapporto di lavoro, sono di esclusiva competenza dell'Università, provato dalla circostanza che l'Azienda non aveva formalizzato nei confronti del alcuna richiesta di ripetizione CP_1
di somme.
Censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la propria responsabilità solidale con l' , con riferimento all'indennità di esclusività, evidenziando che detta indennità, CP_4
se dovuta, costituisce parte integrante del trattamento economico del dipendente ricadente sull' , in forza del rapporto di impiego con i dipendenti, mentre la provvista CP_4 finanziaria delle somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità, intercorre tra
5 . Parte_4
Richiama il Lodo del 30.4.2012 e l'Atto d'Intesa del 2013, sottoscritti a totale definizione di tutte le pendenze inerenti il trattamento economico spettante al personale docente e tecnico- amministrativo conferito in convenzione con l' Parte_5
ritenendo, per l'effetto, non automaticamente opponibile
[...] all' il riconoscimento dell'indennità di esclusività, disposto unilateralmente CP_3 dall' in favore dei dipendenti in convenzione. CP_4
Precisa, altresì, che in esecuzione del richiamato Lodo arbitrale, con nota del 26.07.2016 a firma del Direttore Generale , l' trasmetteva al Resta i cedoloni aggiornati, Pt_6 CP_4
da cui si evinceva un inquadramento giuridico inferiore ai 15 anni relativamente agli anni
2000- 2003 e superiore ai 15 anni a partire dall'anno 2004.
Sotto il profilo economico, sottolinea come il , per gli anni dall'01.01.2000 – CP_1
30.04.2012, aveva percepito nel 2016, a titolo di conguaglio ai sensi del dpr 761/79 un importo pari ad € 48.715,24, e per quanto concerne l'indennità di esclusività, un acconto superiore rispetto a quello dovuto, per una errata determinazione unilaterale dell' , CP_4 maturando così un debito pari ad € 13.711,21.
Contesta al di non potersi valutare, ai fini dell'esperienza professionale utile ai fini CP_1 dell'indennità di esclusività il periodo (01.03.1980 – 09.12.1988), antecedente la convenzione con il durante il quale aveva intrattenuto rapporti in Controparte_3 convenzione con la in quanto “iscritto negli elenchi di medicina generale”, con il Pt_7
conseguente divieto di cumulo del servizio prestato presso due distinti Enti, come da contrattazione collettiva, con la conseguenza di potersi riconoscere all'istante una anzianità di servizio e una esperienza professionale ai fini dell'indennità di esclusività con decorrenza
10.12.1988.
Da ultimo, l' impugna la sentenza in ordine alla intervenuta prescrizione dell'azione CP_3
di ripetizione indebito, osservando come il recupero da parte della P.A. abbia un carattere di doverosità e costituisce esercizio di un diritto non rinunziabile, correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
10. Gli appelli principali, che possono essere trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione logico-giuridica delle relative questioni, sono infondati, mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato, promosso dal CP_1
6 10.1. Occorre in primis esaminare la questione della legittimazione passiva, eccepita dall' e dall' nei confronti della domanda Parte_2 Controparte_3
di restituzione, di somme trattenute, proposta dal e respinta dal primo giudice, con CP_1
pronuncia che va condivisa.
Come, infatti, già statuito da questa Corte in altre controversie, deve essere confermato, in assenza di decisivi argomenti che impongano un riesame della questione, il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 7.3.2014, n. 5325, e Cass.
24.5.2013, n. 12908), che ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' sia dell' . CP_4 Controparte_3
L'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l' , prevedendo una collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, dimostra CP_4
che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l' ), la gestione (anche sul piano finanziario) è Controparte_3
rimessa alla Regione e all' , per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed CP_4
economiche fa necessariamente capo a entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.lgs. 19.6.1999 n. 229 fu prevista l'istituzione di
[...]
dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. Parte_8
21.12.1999, n. 517, furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 di quest'ultima fonte, l'organo amministrativo dell' (il direttore generale) e il presidente Controparte_3 dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento dell'attività didattica e di quella scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della
Regione d'intesa con il rettore;
inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività CP_4
correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti.
Questa conclusione è coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U.,
7 29.5.2012, n. 8521), secondo cui il personale universitario "strutturato" nel Servizio
Sanitario Nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l' la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella Controparte_3
gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del
1999, è passivamente legittimata (al pari dell' ) rispetto alla domanda del CP_4
dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario, e nel caso di specie, in relazione alla indennità di esclusività.
Infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di esclusività secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass., S.U., 15.6.2000, n. 439), non esclude la legittimazione passiva, nella specie, del Policlinico, cui deve invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
10.2. La sentenza di primo grado va, altresì, confermata, nella parte in cui accoglie la doglianza relativa alla prescrizione del diritto alla ripetizione delle maggiori somme, sollevata dal CP_1
Come ha rilevato il Tribunale, risulta incontestato che la somma di € 13.774,53 veniva trattenuta dall' a titolo di recupero di maggiori somme corrisposte a titolo di CP_4
indennità di esclusività per il periodo da novembre 2000 a dicembre 2003, senza alcun atto interruttivo del diritto alla ripetizione, nei dieci anni successivi, sia da parte della CP_4 che da parte dell' sino al recupero avvenuto nel mese di ottobre 2016. Controparte_3
L si duole della pronuncia, sostenendo di non avere operato alcun recupero, né CP_4 alcuna trattenuta nell'ottobre 2016, nei confronti del , il quale piuttosto negli anni 2015 CP_1
e 2016 avrebbe beneficiato di un conguaglio di somme di segno positivo, a titolo equiparativo e di indennità aggiuntiva, in esecuzione del Lodo arbitrale del 20.4.2012 Pt_3
e in attuazione del successivo Atto d'Intesa del 30.10.2013.
In particolare, nell'atto di gravame si evidenzia che nel periodo dal 1.1.2000 al 30.4.2012 ogni emolumento era stato corrisposto dall' in acconto e in via di anticipazione, CP_4 sempre salvo conguaglio attivo o passivo, risultato solo nell'anno 2016, in esecuzione del detto di segno positivo e dunque un accredito di somme in favore del , non già Per_1 CP_1
una decurtazione, relative ad un arco temporale di 15 anni più esteso del termine decennale
8 prescrizionale.
Ad ulteriore supporto delle proprie ragioni, l' invoca l'accettazione senza alcuna CP_4
riserva da parte del delle somme corrispostegli a conguaglio del dovuto, da valutarsi CP_1
quale implicita manifestazione della volontà di non avvalersi della prescrizione, prestando acquiescenza all'operato dell'amministrazione.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe errato far decorrere il termine di prescrizione dai singoli versamenti effettuati negli anni dal 2000 al 2003, attesa la natura provvisoria dei pagamenti, salvo conguaglio.
Come giustamente rileva la difesa del , la indennità di esclusività è una distinta voce CP_1
stipendiale, prevista dal D.Lgs. 517/1999 e dalla contrattazione collettiva, che non dipende certo dell'esecuzione delle disposizioni contenute nel lodo arbitrale sottoscritto tra l' e l' il quale vincola esclusivamente le parti e non ha CP_4 Controparte_3
alcuna efficacia nei confronti di terzi e, in particolar modo, dei dipendenti universitari che svolgono la loro attività presso le strutture sanitarie.
Né ha buona tenuta la tesi dell'appellante secondo cui le somme sarebbero erogate in acconto salvo conguaglio attivo e passivo, posto che come si evince dai cedolini retributivi, in atti, non risulta che la voce indennità di esclusività (codice 5047) sia stata versata in acconto.
È quindi errato far decorrere il termine di prescrizione da una data che attiene alla regolamentazione dei rapporti interni fra debitori e che non attiene in alcun modo alla posizione del creditore.
D'altra parte, non è ipotizzabile che la controversia tra e in merito alla CP_4 CP_3 ripartizione del peso economico dell'indennità di equiparazione e di esclusività dovuta al personale “strutturato” abbia rappresentato un valido impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare, sì da procrastinare la data di decorrenza del termine di prescrizione.
È noto, difatti, che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o ancora il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (giurisprudenza pacifica;
cfr. da ultimo Cass. n. 13343 del 2022, ove si afferma che sono irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità
9 di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto).
Si è anche osservato (cfr. in particolare Cass. n. 22072 del 2018) che, in relazione agli impedimenti soggettivi o agli ostacoli di mero fatto, l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Nella specie, la controversia insorta tra e in merito agli istituti CP_4 CP_3 perequativi (e risolta dagli enti tramite il lodo arbitrale ed il conseguente atto d'intesa sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti) è circostanza non rientrante in nessuna delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 2941 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione di maggiori somme versate, e ritenute indebite, ha avuto il suo normale decorso anche in costanza di lite.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli principali devono essere respinti, mentre va ritenuto assorbito il gravame incidentale del CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
11. Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza dell' e dell' CP_4 Controparte_3
mentre possono essere compensate tra tali ultimi tenuto
[...]
conto della estrema particolarità della vicenda, anche alla luce della complessa disciplina del relativo rapporto processuale, quale risultante dal cennato lodo Pt_3
12. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 17.3.2023 dall' nei confronti di e Parte_9 Controparte_1 dell' avverso la sentenza Controparte_3
10 n. 371/2023 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 7.2.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dal e sull'appello principale proposto Controparte_1 dall' avverso la medesima Controparte_3
sentenza con ricorso del 20.3.2023, così provvede: rigetta gli appelli principali;
dichiara assorbito l'appello incidentale del CP_1 condanna l' ed il , in solido tra loro, al pagamento delle spese del CP_4 CP_3 presente grado del giudizio in favore del , che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra l' e Controparte_9
l' . CP_4
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 14.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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