Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.