Articolo 7 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 agosto 1959
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959