Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. AL REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 221 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DE FAZIO ANGELA -
CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2
e sig.ra - CF - nata a CREMONA (CR) ed in data Controparte_1 C.F._3
23/09/1981, residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv.
CAPPELLI ROBERTO - CF - elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 28 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 12/03/2025 - che i ricorrenti, in data 26/01/2010, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme, atto trascritto al n. 1, parte 1 - anno 2010 - Comune di LAMEZIA TERME (CZ) - Ufficio
5, scegliendo il regime della separazione dei beni;
– dall'unione nascevano i figli , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
I coniugi si separavano consensualmente, in data 17.12.2020 – come da sentenza di omologa della separazione
(RG n. 1005/2020) allegata al ricorso - alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre in un appartamento in locazione sito via Del Progresso n. 130 di Lamezia Terme.
3) Il sig. invece, rimarrà residente in [...] presso un appartamento concesso in Parte_1 comodato.
4) Entrambi i coniugi riconoscono che il mobilio della casa coniugale rientra nella proprietà della sig.ra pertanto, la medesima potrà disporne in ogni momento ed a proprio piacimento visto che i minori P_ risiederanno con la stessa.
5) Le autovetture in uso alla famiglia verranno assegnate come segue: la Nissan Qashqai targata EY 349 LM alla sig.ra l'AUDI A6 targata DH 653 NH al sig. che, contestualmente, si impegna ad P_ Parte_1 intestare la vettura (allo stato cointestata con la coniuge) esclusivamente a se stesso facendosi carico dei costi previsti per tale operazione presso gli uffici ACI-PRA della motorizzazione.
6) Il sig. corrisponderà, mensilmente alla sig.ra la somma di 1200,00 euro a titolo di Parte_1 P_ mantenimento per lei ed i figl e AL e, più precisamente, di € 300,00 per la ex coniuge _1 ER ed €300,00 per ciascuno dei figli. La sig.r , invece, verrà mantenuta dalla sig.r . Parte_2 P_
7) Il sig si impegna a versare una quota pari al 50% delle spese straordinarie per il sostentamento Parte_1 ed il mantenimento dei figli purché previamente concordate tra I coniugi e documentalmente provate.
8) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei figli minori, le parti di comune accordo tra di loro ed al fine di non arrecare alcun pregiudizio ai minori e per mantenere continuativi e stabili i rapporti genitoriali, hanno convenuto le seguenti modalità di visita di seguito regolamentate. Il sig. potrà vedere e Parte_1 tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola (o in ogni caso dalle ore
16.00) del venerdì sino alla domenica sera ore 23.00 ca. e comunque per due fine settimana al mese;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sè due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola (o in ogni caso dalle ore 17) sino alle ore 23.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola (o in ogni caso dalle ore 17) fino alle ore 23.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Considerato però che il sig. potrebbe, Parte_1 per determinati periodi dell'anno, recarsi fuori regione per lo svolgimento della propria attività lavorativa, rientrando a Lamezia, solo alcuni giorni del mese (oggi non preventivabili), la sig.ra si impegna in P_ quelle stesse occasioni ad accettare la deroga delle condizioni sopra indicate per consentire al padre di poter vedere i propri figli. Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sè i figli ad anni alterni dal 20 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 9 gennaio e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni I minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive (Luglio-Agosto) i figli trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, preferibilmente due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio e/o non appena il sig. avrà comunicazione del periodo feriale di Parte_1 ogni anno e le altre settimane anche non consecutive con la madre, preferibilmente due settimane nel mese 3
di luglio e due nel mese di agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
9) Ciascun coniuge rilascia all'altro il consenso per l'annotazione sul passaporto o sul documento equivale del nominativo del figlio minore e della dicitura “valida per l'espatrio”. Inoltre, i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ovvero al rinnovo del passaporto di ciascuno dei due.
– dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
– sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970
e successive modifiche (vedi, pressoché testualmente, il ricorso in atti).
Tutto ciò premesso, la IG.ra e il sig. ut supra rappresentati, Controparte_1 Parte_1 difesi e domiciliati, precisavano:
“A. Sulla disponibilità reddituale e patrimoniale
1) La sig.r è allo stato economicamente indipendente percependo successivamente Controparte_1 alla separazione reddito di inclusione comprensivo di quota per il canone di locazione nonché di assegni per i figl e AL. La stessa possiede autovettura Nissan Qashqai targata EY 349 LM;
ER
2) Attualmente la sig.ra vive unitamente ai figli e AL alla via Cavour Controparte_1 ER
n.4 di Lamezia Terme in una abitazione di proprietà esclusiva del sig. e da questi concessale in Parte_1 locazione con regolare contratto di affitto tutt'ora in corso di validità, composta come di seguito:
a) appartamento per civile abitazione della consistenza catastale di complessivi vani catastali 4 (quattro) distribuiti fra piano terra, primo, secondo e terzo-sottotetto, foglio di mappa 74, particella 305 subalterno
6 (ex sub 1, consistenza catastale vani 4, superficie catastale totale mq. 116, totale- escluse aree scoperte mq. via Cavour piano T-1°-2°-3;
Si precisa che lo stesso stabile in cui è ubicato l'appartamento locato dal sig alla sig.r si Parte_1 P_ compone altresì di altro appartamento, sempre di proprietà esclusiva del sig. composto come di Parte_1 seguito:
b) appartamento per civile abitazione posto al piano terra, della consistenza catastale di complessivi vani catastali 3 catastalmente identificato al foglio di mappa 74, particella 305 subalterno 2, superficie catastale totale mq. 40, totale escluse aree scoperte mq. 40.
Tale ulteriore appartamento è stato concesso in uso, a titolo di comodato gratuito, dal sig alla figlia Parte_1
che attualmente vi risiede con il suo compagno ed il suo primogenito appena nato, ed è pertanto _1 indipendente dall'appartamento locato alla sig.ra P_
- Il sig. ha acquistato i due lotti solo ed esclusivamente con propri risparmi successivamente alla Parte_1 separazione concedendo all'ex coniuge di risiedervi unitamente ai figli.
- La suddetta abitazione è stata acquistata mediante prestito personale esclusivamente dal sig che Parte_1 ha provveduto a sue spese alle opere necessarie per abitarla e agli arredi. Ad oggi - infatti - sostiene le spese del prestito contratto interamente.
- L'autovettura Nissan di cui sopra è rimasta di proprietà della sig.r P_
B. Sugli oneri a carico delle parti e sull'assetto patrimoniale 4
1) Allo stato, poiché le spese maggiori relativamente all'immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_1 acquistato dopo la separazione, gravano interamente sullo stesso pur non trattandosi di casa coniugale, ed essendo profondamente modificate le esigenze familiari e la situazione di fatto sia della sig.ra che P_ dei figli esistente rispetto alla sentenza di separazione e AL vivono con la madre, mentre ER
, al compimento della maggiore età si è allontanata dalla residenza familiare per poi farvi ritorno _1 unicamente in occasione della gravidanza). Si concorda quanto segue:
-La sig.r e i figli e AL, occuperanno il sub a), a tal fine la stessa rinnoverà il contratto P_ ER di locazione già in essere con l'ex coniuge con canone mensile pari ad euro 330,00
-Le parti si danno reciprocamente atto che la figlia , essendo maggiorenne ed avendo costituito un _1 nucleo familiare proprio, dopo essersi allontanata dalla residenza di via Cavour vi ha fatto ritorno in occasione della propria gravidanza e da tale momento occupa l'appartamento di cui al superiore sub b in maniera indipendente rispetto alla madre, in quanto concessole in comodato gratuito dal padre sino al 1° gennaio 2030.
- Tale assetto permarrà fino al 1 gennaio 2030 per consentire alla sig.ra di stabilizzare la propria P_ indipendenza economica e ai figli minori, una volta raggiunta la maggiore età, atteso che è già ampiamente acclarato che non intendono proseguire gli studi, di trovare occupazione, così come la figlia maggior , _1 che divenendo a sua volta madre e non avendo inteso proseguire la carriera scolastica, provvederà a dotarsi dei necessari mezzi e a trovare occupazione per poter provvedere alla propria figlia/o ed alle esigenze abitative della propria famiglia.
- La sig.ra provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e a versare i canoni locatizi pattuiti P_
l'immobile sub a).
C. Sulle condizioni inerenti i figli minori.
1) Il sig contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla sig.r l'importo mensile Parte_1 P_ di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
2) Con riferimento al diritto di visita i figli minor e AL essendo ormai prossimi alla maggiore età ER necessitano di orari e giorni più flessibili rispetto alle condizioni stabilite nell'omologa della separazione pertanto saranno considerati liberi di scegliere e concordare direttamente col padre i tempi di visita. Resta ferma la disponibilità dello stesso a trascorrere con loro 2 fine settimana al mese da concordarsi tenuto conto delle esigenze degli stessi e dei turni di lavoro paterni;
la stessa disponibilità è prestata anche con riferimento alle festività natalizie e pasquali sempre con la modalità dell'alternanza.
D. Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali
1) Il sig e la sig.r sono allo stato indipendenti economicamente, in quanto l'uno è titolare Parte_1 P_ di rapporto di lavoro subordinato nel settore degli autotrasporti e l'altra percepisce reddito di inclusione, oltre all'intero importo dell'assegno unico per i figli minori, che oggi le consente di non richiedere il mantenimento all'ex coniuge. Pertanto, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti per tutto il tempo in cui la sig.ra beneficerà della misura pubblica di sostegno economico e fatto naturalmente salvo il suo P_ impegno a procurarsi un'occupazione lavorativa stabile.
2) Tutti gli arredi presenti nell'abitazione, compresi quelli appartenenti al sig rimarranno alla sig.ra Parte_1
Gli effetti personali del sig presenti nella casa ed in particolare i per l'utilizzo della P_ Parte_1 Per_4 linea internet, e le chiavi del magazzino adiacenti alla casa che è di proprietà dei familiari del sig. Parte_1 5
verranno restituite alla sottoscrizione dell'accordo. Si precisa al riguardo che il sig. una volta Parte_1 ottenuta la restituzione delle chiavi del magazzino adiacente alla casa, si impegna a non destinare tale immobile a sua personale abitazione fino a quando la ex coniuge occuperà l'appartamento sub a) e, in ogni caso, per tutta la durata del contratto di locazione stipulato con la sig.r P_
3) La sig.r possiede autovettura Nissan Qashqai targata EY 349 LM, mentre i figli minor e P_ ER
AL hanno in uso rispettivamente un ciclomotore per ciascuno di proprietà del sig. che alla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo provvederà a sue spese al passaggio di proprietà all'ex coniuge che si occuperà di vigilare sul corretto uso degli stessi.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra domiciliati rappresentati e difesi – in rito - dichiaravano di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, pertanto, depositavano la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
Tutto ciò premesso, chiedevano di:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Lamezia Terme, in data 26.01.2010
Atto N. 1 parte 1 - anno 2010 - Comune di LAMEZIA TERME (CZ) - Ufficio 5, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Affidare in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Il sig contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla sig.r l'importo mensile Parte_1 P_ di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Con riferimento al diritto di visita i figli minor e AL essendo ormai prossimi alla maggiore età ER necessitano di orari e giorni più flessibili rispetto alle condizioni stabilite nell'omologa della separazione pertanto saranno considerati liberi di scegliere e concordare direttamente col padre i tempi di visita. Resta ferma la disponibilità dello stesso a trascorrere con loro 2 fine settimana al mese da concordarsi tenuto conto delle esigenze degli stessi e dei turni di lavoro paterni;
la stessa disponibilità è prestata anche con riferimento alle festività natalizie e pasquali sempre con la modalità dell'alternanza.
5) Il sig e la sig.r sono allo stato indipendenti economicamente, in quanto l'uno è titolare Parte_1 P_ di rapporto di lavoro subordinato nel settore degli autotrasporti e l'altra percepisce reddito di inclusione, oltre all'intero importo dell'assegno unico per i figli minori, che oggi le consente di non richiedere il mantenimento all'ex coniuge. Pertanto, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti per tutto il tempo in cui la sig.ra beneficerà della misura pubblica di sostegno economico e fatto naturalmente salvo il suo P_ impegno a procurarsi un'occupazione lavorativa stabile.
6)Tutti gli arredi presenti nell'abitazione, compresi quelli appartenenti al sig rimarranno alla sig.ra Parte_1
Gli effetti personali del sig. presenti nella casa ed in particolare il Router per l'utilizzo P_ Parte_1 della linea internet, e le chiavi del magazzino adiacenti alla casa che è di proprietà dei familiari del sig. verranno restituite alla sottoscrizione dell'accordo. Si precisa al riguardo che il sig. una Parte_1 Parte_1 volta ottenuta la restituzione delle chiavi del magazzino adiacente alla casa, si impegna a non destinare tale 6
immobile a sua personale abitazione fino a quando la ex coniuge occuperà l'appartamento sub a) e, in ogni caso, per tutta la durata del contratto di locazione stipulato con la sig.r P_
7) La sig.r possiede autovettura Nissan Qashqai targata EY 349 LM, mentre i figli minor e P_ ER
AL hanno in uso rispettivamente un ciclomotore per ciascuno di proprietà del sig. che alla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo provvederà a sue spese al passaggio di proprietà all'ex coniuge che si occuperà di vigilare sul corretto utilizzo da parte dei minori.
8) La sig.ra e i figli, e AL, occuperanno il sub a), a tal fine la stessa rinnoverà il P_ ER contratto di locazione già in essere con l'ex coniuge con canone mensile pari ad euro 330,00
9) Le parti si danno reciprocamente atto che la figlia , essendo maggiorenne ed avendo costituito un _1 nucleo familiare proprio, dopo essersi allontanata dalla residenza di via Cavour vi ha fatto ritorno in occasione della propria gravidanza e da tale momento occupa l'appartamento di cui al superiore sub b in maniera indipendente rispetto alla madre, in quanto concessole in comodato gratuito dal padre sino al 1° gennaio 2030.
10) Tale assetto permarrà fino al 1° gennaio 2030 per consentire alla sig.r di stabilizzare la propria P_ indipendenza economica e ai figli minori, una volta raggiunta la maggiore età, atteso che è già ampiamente acclarato che non intendono proseguire gli studi, di trovare occupazione, così come la figlia maggior , _1 che divenendo a sua volta madre e non avendo inteso proseguire la carriera scolastica, provvederà a dotarsi dei necessari mezzi e a trovare occupazione per poter provvedere al proprio figlio ed alle esigenze abitative della propria famiglia.
11)La sig.ra ha già provveduto a volturare a suo nome tutte le utenze e a versare i canoni locatizi P_ pattuiti l'immobile sub a).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza dell'8 aprile 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 13 marzo 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 28 marzo 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, 7
preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 7 aprile 2025, in forma cartacea.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 26/01/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1005/2020 RG e che, in data 17/12/2020 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 3 DICEMBRE 2020; data di deposito del presente ricorso: 12 MARZO 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 08/04/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 7 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 221 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 11/02/1982, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DE FAZIO ANGELA - CF - che lo C.F._2 8
rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra P_
- CF - nata a CREMONA (CR) ed in data 23/09/1981, residente in [...]
CAVOUR, n. 4 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. CAPPELLI ROBERTO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 26/01/2010, alle seguenti e concordate condizioni:
A) Affida in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
B) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla sig.ra l'importo Parte_1 P_ mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
C) Con riferimento al diritto di visita: i figli minor e AL saranno considerati liberi di scegliere ER
e concordare direttamente col padre i tempi di visita.
Resta ferma la disponibilità dello stesso a trascorrere con loro 2 fine settimana al mese da concordarsi tenuto conto delle esigenze degli stessi e dei turni di lavoro paterni;
la stessa disponibilità è prestata anche con riferimento alle festività natalizie e pasquali sempre con la modalità dell'alternanza.
D) Nulla in punto di mantenimento del coniuge essendo le parti entrambe economicamente indipendenti;
E) Tutti gli arredi presenti nell'abitazione, compresi quelli appartenenti al sig rimarranno alla Parte_1 sig.r P_
Gli effetti personali del sig. presenti nella casa ed in particolare il Router per l'utilizzo della Parte_1 linea internet, e le chiavi del magazzino adiacenti alla casa che è di proprietà dei familiari del sig. verranno restituite alla sottoscrizione dell'accordo. Si precisa al riguardo che il sig Parte_1 Parte_1 una volta ottenuta la restituzione delle chiavi del magazzino adiacente alla casa, si impegna a non destinare tale immobile a sua personale abitazione fino a quando la ex coniuge occuperà
l'appartamento sub a) e, in ogni caso, per tutta la durata del contratto di locazione stipulato con la sig.r P_
F) La sig.ra possiede autovettura Nissan Qashqai targata EY 349 LM, mentre i figli minori P_
e AL hanno in uso rispettivamente un ciclomotore per ciascuno di proprietà del sig. ER che alla sottoscrizione dell'accordo provvederà a sue spese al passaggio di proprietà all'ex Parte_1 coniuge che si occuperà di vigilare sul corretto utilizzo da parte dei minori;
9
G) La sig.r e i figli e AL, occuperanno il sub a), a tal fine la stessa rinnoverà il P_ ER contratto di locazione già in essere con l'ex coniuge con canone mensile pari ad euro 330,00;
H) Le parti si danno reciprocamente atto che la figli , essendo maggiorenne ed avendo costituito _1 un nucleo familiare proprio, dopo essersi allontanata dalla residenza di via Cavour vi ha fatto ritorno in occasione della propria gravidanza e da tale momento occupa l'appartamento di cui al superiore sub b) in maniera indipendente rispetto alla madre, in quanto concessole in comodato gratuito dal padre sino al 1° gennaio 2030.
I) Tale assetto permarrà fino al 1° gennaio 2030 per consentire alla sig.ra di stabilizzare la P_ propria indipendenza economica e ai figli minori, una volta raggiunta la maggiore età, atteso che è già ampiamente acclarato che non intendono proseguire gli studi, di trovare occupazione, così come la figlia maggiore , che divenendo a sua volta madre e non avendo inteso proseguire la carriera _1 scolastica, provvederà a dotarsi dei necessari mezzi e a trovare occupazione per poter provvedere al proprio figlio ed alle esigenze abitative della propria famiglia.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 1, parte I, uff. 5, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'08/04/2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)