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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1027/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
LUONGO SAMANTHA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 19/06/1997 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 65 del 1997, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 11.01.2018), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie ed maggiorenni ma economicamente non autosufficienti ed Per_1 Per_2 evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, alcune delle quali, oltretutto, anche già definite.
In particolare, prive di valenza dispositiva hanno:
- le disposizioni relativa all'”assegnazione” della prole, giuridicamente non prevedibile e dell'affidamento, giacché trattasi comunque di figlie maggiorenni;
- la già avvenuta assegnazione della quota di ½, alla madre ed alle figlie, degli immobili come catastalmente individuati in ricorso, giacché precedentemente effettuata con atto notarile al tempo della separazione;
- della rinuncia all'esperimento di azioni civili e penali da parte della madre, poiché, del pari, non suscettibili di avere valenza dispositiva;
- della rinuncia di entrambi i coniugi al mantenimento reciproco;
- del soggetto a carico del quale restano le obbligazioni assunte dai coniugi dalla data dell'omologa della separazione e sino al ricorso divorzile, nonché da detta ultima data e sino all'emananda sentenza di divorzio;
- del reciproco assenso per il rilascio del passaporto, di talché di tali accordi il Tribunale si limiterà a prenderne atto. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 19/06/1997 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 65 del 1997, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune. tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto prendendo atto delle residue condizioni come concordate ai punti n.ri 2, 3, 4, 5, 9, 10 ed 11, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Compensale spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1027/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”, tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
LUONGO SAMANTHA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 19/06/1997 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 65 del 1997, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 11.01.2018), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse delle figlie ed maggiorenni ma economicamente non autosufficienti ed Per_1 Per_2 evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, alcune delle quali, oltretutto, anche già definite.
In particolare, prive di valenza dispositiva hanno:
- le disposizioni relativa all'”assegnazione” della prole, giuridicamente non prevedibile e dell'affidamento, giacché trattasi comunque di figlie maggiorenni;
- la già avvenuta assegnazione della quota di ½, alla madre ed alle figlie, degli immobili come catastalmente individuati in ricorso, giacché precedentemente effettuata con atto notarile al tempo della separazione;
- della rinuncia all'esperimento di azioni civili e penali da parte della madre, poiché, del pari, non suscettibili di avere valenza dispositiva;
- della rinuncia di entrambi i coniugi al mantenimento reciproco;
- del soggetto a carico del quale restano le obbligazioni assunte dai coniugi dalla data dell'omologa della separazione e sino al ricorso divorzile, nonché da detta ultima data e sino all'emananda sentenza di divorzio;
- del reciproco assenso per il rilascio del passaporto, di talché di tali accordi il Tribunale si limiterà a prenderne atto. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 19/06/1997 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 65 del 1997, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune. tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto prendendo atto delle residue condizioni come concordate ai punti n.ri 2, 3, 4, 5, 9, 10 ed 11, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Compensale spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire