Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 98
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità aliquota IVA del 10% per interventi di recupero edilizio

    La Corte ha ritenuto che la norma (n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, DPR 633/1972) sia formulata in termini generali e non introduca distinzioni basate sulla categoria catastale o sulla natura di lusso dell'immobile. Ha altresì chiarito che tale norma opera su un piano distinto rispetto a quella che disciplina le nuove costruzioni, e che la qualificazione dell'intervento edilizio discende dal titolo abilitativo comunale. L'interpretazione è conforme al principio di neutralità dell'IVA e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità aliquota IVA agevolata ad immobili abitativi di lusso e qualificazione intervento come nuova costruzione

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo infondati gli assunti dell'Ufficio. Ha ribadito che la norma non distingue tra immobili abitativi e non abitativi, né in base alla categoria catastale o alla natura di lusso. Ha inoltre affermato che la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia discende dal titolo abilitativo comunale e non da una presunta nuova costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 98
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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