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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 884/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506AG00895 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: i difensori degli appellati si riportano a quanto in atti dedotto chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Sig. Resistente_1 e Resistente_2 adivano la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA opponendosi all'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506AG00895 2021 per IVA-
ALIQUOTE 2018 tramite il quale l'amministrazione finanziaria recuperava, in relazione all'anno d'imposta 2018, Iva relativa alla cessione di un immobile effettuato da Società_1 srl. Nel ricorso si premetteva che Società_1 srl era cessata il 31 dicembre 2018 ed aveva avuto come oggetto sociale la realizzazione di mobili abitativi di pregio. Segnatamente aveva proceduto alla ristrutturazione di due grandi e vecchi edifici di Bassano del Grappa denominati rispettivamente “Nominativo_1” e “ex Società_2”. Non essendo riuscita a cedere gli immobili sul mercato, erano stati gli stessi familiari dei soci costretti ad acquistare i medesimi.
Per ciò che era l'oggetto del ricorso rilevava la compravendita del 24 luglio 2018 stipulata con la signora Nominativo_2 (n.d.r. figlia della Sig.ra Resistente_2) per il prezzo di euro 2.355.000 con Iva applicata al 10%. L'Iva era stata applicata sulla base di quanto previsto dal dpr 633/1972, tabella A, parte III, numero
127 quinquiesdecies, il quale prevede l'aliquota del 10% per la cessione di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere A e B del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
Se ne deduceva, pertanto, che il beneficio dell'aliquota al 10% valeva sicuramente per gli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo (lett. c), ristrutturazione edilizia (lett. d), e ristrutturazione urbanistica
(lett. e).
L'Ufficio, riteneva invece indebitamente applicata l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 127- quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, sostenendo che:
• la disposizione non fosse applicabile agli immobili abitativi, e in particolare a quelli di lusso (categoria catastale A/8);
• l'intervento edilizio realizzato dovesse qualificarsi come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia.
L'ufficio riteneva pertanto applicabile aliquota del 22%, così aveva proceduto al recupero di euro 282.600, oltre a sanzioni ed interessi. La ricorrente contestava le ipotesi dell'ufficio e insisteva che ai sensi della normativa richiamata era applicabile l'aliquota del 10% dell'Iva in quanto, come risultava anche dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bassano del Grappa nell'anno 2013, oggetto dell'intervento era una “ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale di un edificio”.
I contribuenti impugnavano l'atto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, deducendo che:
• l'immobile era stato oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, come risultante dal permesso di costruire rilasciato dal Comune;
• la cessione era stata effettuata dalla medesima impresa che aveva eseguito i lavori;
• il n. 127-quinquiesdecies non prevede limitazioni legate alla destinazione abitativa né alla natura “di lusso” dell'immobile.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l'aliquota IVA del 10%.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo sull'inapplicabilità dell'agevolazione agli immobili abitativi di lusso e sulla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, chiedendone la riforma. In data 11.11.2025 presentava Memorie Illustrative al fine di valutare la proposta di conciliazione pervenuta da parte contribuente, dopo essersi confrontato con l'Ufficio provinciale del territorio.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e pure presentando propria Memoria ribadendo le proprie asserzioni e chiedendo venga dichiarato l'inammissibilità della Memoria presentata dall'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa nella camera di consiglio del 24 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di Codesta Corte di Giustizia concerne la corretta interpretazione del n.
127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10% la cessione di: “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”. La disposizione è formulata in termini generali e non introduce alcuna distinzione:
• tra immobili abitativi e non abitativi;
• in base alla categoria catastale;
• in relazione alla natura “di lusso” dell'immobile.
L'assunto dell'Ufficio, secondo cui la disciplina delle cessioni di immobili abitativi sarebbe integralmente regolata dal n. 127-undecies, non può essere condiviso. Le due disposizioni operano su piani normativi distinti:
• il n. 127-undecies disciplina le nuove costruzioni di case di abitazione non di lusso;
• il n. 127-quinquiesdecies riguarda qualsiasi fabbricato oggetto di interventi di recupero edilizio, indipendentemente dalla destinazione finale.
Non sussiste tra le due norme alcun rapporto di specialità o di assorbimento. Un'interpretazione restrittiva del n. 127-quinquiesdecies, volta ad escludere gli immobili abitativi, finirebbe per privare la disposizione di autonoma efficacia, in contrasto con il dato letterale e con la ratio incentivante del recupero del patrimonio edilizio esistente.
L'Ufficio assume che l'intervento realizzato integri una nuova costruzione, richiamando elementi desunti da immagini fotografiche.
L'assunto non è fondato e l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato.
La qualificazione dell'intervento edilizio discende dal titolo abilitativo rilasciato dall'ente territoriale competente, che nel caso di specie individua espressamente una ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso.
È principio consolidato che:
• la qualificazione urbanistica vincola anche l'interprete tributario;
• interventi comprendenti demolizione e ricostruzione parziale possono rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia, ove così qualificati dall'autorità comunale.
La classificazione catastale A/8 è rilevante esclusivamente nell'ambito del n. 127-undecies, che esclude espressamente le abitazioni di lusso dall'agevolazione prevista per le nuove costruzioni.
Tale esclusione non è estensibile al n. 127-quinquiesdecies, il quale:
• non contiene alcun riferimento alla nozione di abitazione di lusso;
• fonda l'agevolazione unicamente sull'esecuzione di interventi di recupero edilizio e sull'identità tra soggetto esecutore e cedente.
L'interpretazione accolta è pienamente conforme al principio di neutralità dell'IVA, cardine del sistema unionale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea:
• operazioni economicamente equivalenti non possono essere assoggettate a trattamenti IVA differenti in assenza di una chiara base normativa;
• le agevolazioni devono essere interpretate in modo da non introdurre discriminazioni arbitrarie tra operatori o operazioni analoghe.
Nel caso di specie, subordinare l'aliquota agevolata alla natura “di lusso” dell'immobile introdurrebbe una distinzione priva di fondamento normativo, in contrasto con il principio di neutralità, poiché l'elemento determinante è l'intervento di recupero edilizio e non la qualità del bene risultante.
La decisione di Codesta Corte di Giustizia è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui:
• le voci della Tabella A devono essere interpretate autonomamente (Cass., 20 novembre 2019, n. 30138);
• il n. 127-quinquiesdecies persegue una ratio distinta rispetto alle agevolazioni per le nuove costruzioni
(Cass., 27 aprile 2021, n. 11028);
• la qualificazione dell'intervento edilizio discende dal titolo urbanistico (Cass., 29 marzo 2022, n. 9999;
Cass., 12 aprile 2023, n. 9662);
• le esclusioni basate sulla nozione di immobile di lusso non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto:
1. rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
2. conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza;
3. dichiara che alla cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, effettuata dall'impresa che ha eseguito i lavori, si applica l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, DPR 633/1972;
4. condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, 5^ Sezione:
- conferma la sentenza di primo grado rigettando l'appello.
- Dichiara che alla cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, effettuato dall'impresa esecutrice dei lavori si applica l'aliquota d'imposta del 10%.
- Condanna l'Agenzia delle entrate alle spese liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia il 24 novembre 2025,
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott. Alberto Mingarelli
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 884/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 3
e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506AG00895 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: i difensori degli appellati si riportano a quanto in atti dedotto chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Sig. Resistente_1 e Resistente_2 adivano la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA opponendosi all'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506AG00895 2021 per IVA-
ALIQUOTE 2018 tramite il quale l'amministrazione finanziaria recuperava, in relazione all'anno d'imposta 2018, Iva relativa alla cessione di un immobile effettuato da Società_1 srl. Nel ricorso si premetteva che Società_1 srl era cessata il 31 dicembre 2018 ed aveva avuto come oggetto sociale la realizzazione di mobili abitativi di pregio. Segnatamente aveva proceduto alla ristrutturazione di due grandi e vecchi edifici di Bassano del Grappa denominati rispettivamente “Nominativo_1” e “ex Società_2”. Non essendo riuscita a cedere gli immobili sul mercato, erano stati gli stessi familiari dei soci costretti ad acquistare i medesimi.
Per ciò che era l'oggetto del ricorso rilevava la compravendita del 24 luglio 2018 stipulata con la signora Nominativo_2 (n.d.r. figlia della Sig.ra Resistente_2) per il prezzo di euro 2.355.000 con Iva applicata al 10%. L'Iva era stata applicata sulla base di quanto previsto dal dpr 633/1972, tabella A, parte III, numero
127 quinquiesdecies, il quale prevede l'aliquota del 10% per la cessione di “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere A e B del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
Se ne deduceva, pertanto, che il beneficio dell'aliquota al 10% valeva sicuramente per gli immobili oggetto di restauro e risanamento conservativo (lett. c), ristrutturazione edilizia (lett. d), e ristrutturazione urbanistica
(lett. e).
L'Ufficio, riteneva invece indebitamente applicata l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 127- quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, sostenendo che:
• la disposizione non fosse applicabile agli immobili abitativi, e in particolare a quelli di lusso (categoria catastale A/8);
• l'intervento edilizio realizzato dovesse qualificarsi come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia.
L'ufficio riteneva pertanto applicabile aliquota del 22%, così aveva proceduto al recupero di euro 282.600, oltre a sanzioni ed interessi. La ricorrente contestava le ipotesi dell'ufficio e insisteva che ai sensi della normativa richiamata era applicabile l'aliquota del 10% dell'Iva in quanto, come risultava anche dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bassano del Grappa nell'anno 2013, oggetto dell'intervento era una “ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale di un edificio”.
I contribuenti impugnavano l'atto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, deducendo che:
• l'immobile era stato oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, come risultante dal permesso di costruire rilasciato dal Comune;
• la cessione era stata effettuata dalla medesima impresa che aveva eseguito i lavori;
• il n. 127-quinquiesdecies non prevede limitazioni legate alla destinazione abitativa né alla natura “di lusso” dell'immobile.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l'aliquota IVA del 10%.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo sull'inapplicabilità dell'agevolazione agli immobili abitativi di lusso e sulla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, chiedendone la riforma. In data 11.11.2025 presentava Memorie Illustrative al fine di valutare la proposta di conciliazione pervenuta da parte contribuente, dopo essersi confrontato con l'Ufficio provinciale del territorio.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e pure presentando propria Memoria ribadendo le proprie asserzioni e chiedendo venga dichiarato l'inammissibilità della Memoria presentata dall'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa nella camera di consiglio del 24 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di Codesta Corte di Giustizia concerne la corretta interpretazione del n.
127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10% la cessione di: “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”. La disposizione è formulata in termini generali e non introduce alcuna distinzione:
• tra immobili abitativi e non abitativi;
• in base alla categoria catastale;
• in relazione alla natura “di lusso” dell'immobile.
L'assunto dell'Ufficio, secondo cui la disciplina delle cessioni di immobili abitativi sarebbe integralmente regolata dal n. 127-undecies, non può essere condiviso. Le due disposizioni operano su piani normativi distinti:
• il n. 127-undecies disciplina le nuove costruzioni di case di abitazione non di lusso;
• il n. 127-quinquiesdecies riguarda qualsiasi fabbricato oggetto di interventi di recupero edilizio, indipendentemente dalla destinazione finale.
Non sussiste tra le due norme alcun rapporto di specialità o di assorbimento. Un'interpretazione restrittiva del n. 127-quinquiesdecies, volta ad escludere gli immobili abitativi, finirebbe per privare la disposizione di autonoma efficacia, in contrasto con il dato letterale e con la ratio incentivante del recupero del patrimonio edilizio esistente.
L'Ufficio assume che l'intervento realizzato integri una nuova costruzione, richiamando elementi desunti da immagini fotografiche.
L'assunto non è fondato e l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato.
La qualificazione dell'intervento edilizio discende dal titolo abilitativo rilasciato dall'ente territoriale competente, che nel caso di specie individua espressamente una ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso.
È principio consolidato che:
• la qualificazione urbanistica vincola anche l'interprete tributario;
• interventi comprendenti demolizione e ricostruzione parziale possono rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia, ove così qualificati dall'autorità comunale.
La classificazione catastale A/8 è rilevante esclusivamente nell'ambito del n. 127-undecies, che esclude espressamente le abitazioni di lusso dall'agevolazione prevista per le nuove costruzioni.
Tale esclusione non è estensibile al n. 127-quinquiesdecies, il quale:
• non contiene alcun riferimento alla nozione di abitazione di lusso;
• fonda l'agevolazione unicamente sull'esecuzione di interventi di recupero edilizio e sull'identità tra soggetto esecutore e cedente.
L'interpretazione accolta è pienamente conforme al principio di neutralità dell'IVA, cardine del sistema unionale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea:
• operazioni economicamente equivalenti non possono essere assoggettate a trattamenti IVA differenti in assenza di una chiara base normativa;
• le agevolazioni devono essere interpretate in modo da non introdurre discriminazioni arbitrarie tra operatori o operazioni analoghe.
Nel caso di specie, subordinare l'aliquota agevolata alla natura “di lusso” dell'immobile introdurrebbe una distinzione priva di fondamento normativo, in contrasto con il principio di neutralità, poiché l'elemento determinante è l'intervento di recupero edilizio e non la qualità del bene risultante.
La decisione di Codesta Corte di Giustizia è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui:
• le voci della Tabella A devono essere interpretate autonomamente (Cass., 20 novembre 2019, n. 30138);
• il n. 127-quinquiesdecies persegue una ratio distinta rispetto alle agevolazioni per le nuove costruzioni
(Cass., 27 aprile 2021, n. 11028);
• la qualificazione dell'intervento edilizio discende dal titolo urbanistico (Cass., 29 marzo 2022, n. 9999;
Cass., 12 aprile 2023, n. 9662);
• le esclusioni basate sulla nozione di immobile di lusso non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto:
1. rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
2. conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza;
3. dichiara che alla cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, effettuata dall'impresa che ha eseguito i lavori, si applica l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, DPR 633/1972;
4. condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, 5^ Sezione:
- conferma la sentenza di primo grado rigettando l'appello.
- Dichiara che alla cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, effettuato dall'impresa esecutrice dei lavori si applica l'aliquota d'imposta del 10%.
- Condanna l'Agenzia delle entrate alle spese liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia il 24 novembre 2025,
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott. Alberto Mingarelli