Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 33000
CASS
Sentenza 17 dicembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società San Francesco Costruzioni S.r.l. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato integralmente il suo appello avverso la decisione di primo grado. Quest'ultima aveva parzialmente accolto la domanda del committente BE ON, condannando la società appaltatrice al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per vizi costruttivi gravi (fessurazioni con cedimento strutturale delle fondazioni), e rigettando le domande della società appaltatrice nei confronti dei terzi chiamati (progettista, collaudatore e direttore dei lavori), nonché la domanda di garanzia verso la compagnia assicuratrice Allianz S.p.a. La società ricorrente lamentava, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, non considerando la tardività della stessa e la mancata contestazione di fatti pacifici, con conseguente maturazione della prescrizione. Con il secondo motivo, contestava la violazione degli artt. 1669, 2056 e 1227 c.c., asserendo che la sentenza avesse erroneamente escluso la responsabilità del committente per il concorso di colpa nella causazione del danno, derivante dalla cattiva manutenzione dei pluviali. Il terzo motivo reiterava la violazione dell'art. 1669 c.c., sostenendo di aver agito quale "nudus minister" del committente e dei professionisti, e che le istanze istruttorie erano state ritualmente proposte. Infine, con il quarto motivo, lamentava la violazione degli artt. 1218, 2055 e 2226 c.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente limitato la responsabilità dei professionisti alla sfera extracontrattuale ex art. 1669 c.c., trascurando la loro responsabilità contrattuale, con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza e prescrizione previsti per l'appaltatore.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Riguardo al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che la ricorrente intendesse contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, anziché una violazione di legge, e che la Corte d'Appello avesse correttamente applicato i principi sull'onere della prova e sulla decorrenza del termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché riproponeva argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d'Appello, senza attingere in modo pertinente le motivazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato accolto, ma solo nella parte in cui deduceva la violazione dell'art. 1227 c.c., ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, la quale, integrando un fatto colposo del creditore che abbia concorso alla produzione dell'evento dannoso, doveva essere indagata d'ufficio dal giudice, qualora fossero prospettati gli elementi di fatto pertinenti. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione a questo motivo, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo esame, con l'obbligo di quantificare il danno tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato. Il quarto motivo è stato accolto, poiché la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse erroneamente considerato inammissibile la prospettazione della responsabilità contrattuale dei professionisti, non considerando che la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell'appaltatore convenuto ex art. 1669 c.c. comporta l'estensione automatica della domanda attorea nei loro confronti, anche in assenza di espressa istanza, ai fini dell'individuazione dei responsabili in via solidale. La Corte ha altresì chiarito che il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore (responsabile ex art. 1669 c.c.) e professionisti (responsabili a titolo contrattuale) trova fondamento nell'art. 2055 c.c., estendibile anche in caso di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, qualora l'evento dannoso sia unico. Di conseguenza, la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare la sussistenza della responsabilità contrattuale dei professionisti, escludendo l'operatività dei termini di decadenza ex art. 1669 c.c. nei loro confronti. La sentenza è stata quindi cassata anche in relazione a questo motivo, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio, che dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 33000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33000
    Data del deposito : 17 dicembre 2025

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