CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 33000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33000 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13337/2021 R.G. proposto da: SAN FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Porrati;
ricorrente contro ZZ ER, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Borsalino;
controricorrente nonché contro NI ERIO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Felice Negro;
controricorrente nonché contro IA NI, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Traverso e dall’avv. Nicola Pagnotta;
controricorrente nonché contro OGGETTO: appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c. RG. 13337/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 33000 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 ALLIANZ S.P.A., c.f. 05032630963, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso LL Giordano;
controricorrente e ST RO intimato avverso la sentenza n. 262/2021 della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 8-3-2021, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere IN LL, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto che sia accolto il secondo motivo di ricorso, respinti i restanti, uditi l’avv. Monica Battaglia, in sostituzione dell’avv. Massimiliano Borsalino, per il controricorrente ON e l’avv. BE Poggi, in sostituzione dell’avv. Tommaso LL Giordano, per la controricorrente Allianz s.p.a. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 403/2017 depositata il 10-4-2027 il Tribunale di Alessandria accolse parzialmente la domanda proposta dal committente BE ON nei confronti dell’appaltatrice San NC Costruzioni s.r.l. e per l’effetto condannò la società convenuta a pagare all’attore, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 cod. civ., l’importo di euro 17.790,00 con rivalutazione e interessi;
rigettò le domande proposte dalla società appaltatrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dalla stessa società, NI NN, autore del progetto strutturale, RO GA, collaudatore statico, ed IO Gorini progettista e direttore dei lavori;
di conseguenza, rigettò la domanda di garanzia proposta dal terzo NN nei confronti 3 della sua compagnia assicuratrice Allianz s.p.a. La sentenza accertò l’esistenza nel fabbricato di vizi costruttivi relativi a fessurazioni che evidenziavano cedimento strutturale delle fondazioni nella parete nord e, in applicazione dell’art. 1669 cod. civ. invocato dall’attore, accertò la responsabilità della società appaltatrice, rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 cod. civ. sollevate dalla società appaltatrice;
accolse, invece, l’eccezione di decadenza proposta da tutti i chiamati in causa. Avverso la sentenza San NC Costruzioni s.r.l. propose appello, che la Corte d’appello di Torino rigettò integralmente con la sentenza n. 262/2021, pubblicata in data 8-3-2021. 2. San NC Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. BE ON, IO NI, NI NN e Allianz s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. E’ rimasto intimato RO GA, già contumace in secondo grado, al quale la notificazione del ricorso è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la residenza, con consegna del piego alla figlia RT convivente il 10-5-2021. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del giorno 11-12-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i controricorrenti NN e Allianz s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. e degli artt. 115 e 2697 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente evidenzia di avere eccepito ritualmente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., sia la decadenza per non essere stati denunciati i vizi entro un anno 4 dalla scoperta, sia la prescrizione per non essere stata proposta l’azione entro un anno dalla denuncia. Lamenta che la Corte d’appello abbia disapplicato il principio secondo il quale incombe sul committente l’onere di dimostrare la tempestività della denuncia, in quanto l’attore non aveva assolto al relativo onere e non era stata specificamente contestato che la denuncia era stata tardiva. Aggiunge come fosse circostanza pacifica che i lavori erano stati ultimati e consegnati nel 2004 senza contestazioni;
sostiene che la conoscenza dei vizi risultasse dalla perizia di parte dell’ing. VI e che, in ogni caso, era stato accertato dal c.t.u. che circa tre anni dopo la consegna dell’opera si era svolto sopralluogo alla presenza dell’ing. GA, tecnico di fiducia del committente, il quale aveva indicato a BE ON le cause dei fenomeni fessurativi e le opere necessarie a porvi rimedio;
evidenzia come si tratti di circostanze non contestate, per cui lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 115 cod. proc. civ., per non avere posto a fondamento della decisione il fatto non contestato;
di conseguenza sostiene che sia maturata anche la prescrizione, perché la lettera 3-12-2010 inviata a San NC Costruzioni s.r.l. era stata di oltre tre anni successiva al sopralluogo del 2007. 1.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge, intende contestare la ricostruzione dei fatti eseguita dalla sentenza impugnata. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di 5 motivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195). Nella fattispecie gli argomenti della ricorrente non intercettano nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge, perché la sentenza, nell’esaminare il primo motivo di appello con il quale la società aveva svolto argomenti analoghi a quelli proposti con il primo motivo di ricorso e confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha accertato in fatto che solo in data 6-10-2010, allorché il committente ON aveva acquisito la perizia del proprio tecnico, aveva avuto una completa conoscenza del fenomeno, che era stato semplicemente intuito all’esito dei precedenti accertamenti, i quali avevano consentito una comprensione ancora parziale dei vizi e della loro eziologia;
ha aggiunto che la società appaltatrice aveva riferito in termini generici dell’esito dei sopralluoghi del 2007 da parte di GA, nel corso dei quali quest’ultimo avrebbe segnalato il problema e le soluzioni, e non rilevava ai fini probatori che la circostanza fosse stata dedotta dallo stesso GA, trattandosi di allegazione svolta con intenti difensivi. In questo modo, la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio sull’onere della prova, perché ha ritenuto che il committente avesse fornito la prova necessaria a escludere la decadenza. Non è incorsa neppure in una qualche violazione dell’art. 115 cod. civ., in quanto l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è compito del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. Sez. 2 28-10-2019 n. 27490, Cass. Sez. 6-1 7- 2-2019 n. 3680, Cass. Sez. L 3-5-2007 n. 10182). La sentenza ha fatto anche corretta applicazione del principio secondo il quale il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro 6 l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, mentre non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777, Cass. Sez. 2 29-3- 2002 n. 4622, per tutte). Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito;
quindi, il relativo accertamento avrebbe potuto essere censurato soltanto con la proposizione di motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. 2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2056 e 1227 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente richiama il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, laddove aveva accertato che a causare il dissesto statico e le conseguenti fessurazioni nelle pareti era stata una infiltrazione di acqua piovana nel sottosuolo, sia infiltrata dal terreno circostante, sia condotta da un pluviale rotto;
evidenzia che responsabile della manutenzione dei pluviali era il proprietario BE ON e sostiene che, perciò, fosse lui responsabile del fatto che il pluviale perdesse, disperdendo l’acqua piovana causativa del dissesto;
deduce che in modo contraddittorio e illogico la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’affermazione sull’efficienza causale del canale rotto fosse stata svolta dai consulenti tecnici di parte e non dal c.t.u., perché il c.t.u. non aveva in alcun modo negato che il dissesto si fosse arrestato nel momento in cui era stato eliminato l’afflusso idrico nel punto interessato con la riparazione del pluviale. 7 In stretto subordine, pone in rilievo che doveva essere applicato il principio secondo il quale il risarcimento è diminuito in caso di fatto colposo del danneggiato che abbia concorso alla produzione del danno;
sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’esistenza di concorso di cause avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione da formulare tempestivamente. 2.1. Il motivo, laddove propone una lettura della consulenza tecnica d’ufficio diversa da quella eseguita dai giudici di merito e di cui già la sentenza impugnata ha escluso la correttezza, è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo al primo motivo;
cioè, perché sotto l’apparente deduzione della violazione di legge intende ottenere una diversa ricognizione della fattispecie concreta, in termini estranei al sindacato di legittimità. Specificamente, prendendo in esame deduzioni analoghe a quelle svolte con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata (pag. 7) ha rilevato che le conclusioni della c.t.u. erano nel senso dell’esistenza di un duplice fattore causale delle infiltrazioni, da ricondurre tanto alle acque piovane di superficie, non adeguatamente convogliate e regolamentate, quanto alle acque disperse nel sottosuolo per effetto di pluviale rotto;
ha, nel contempo, espressamente escluso che la c.t.u. avesse individuato una incidenza causale esclusiva del pluviale rotto, evidenziando come sul punto fossero stati i consulenti di parte ad avere formulato una ipotesi alla quale il c.t.u. non aveva aderito. Evidentemente non può la ricorrente pretendere, in sede di legittimità e con lo schermo della violazione di legge, una lettura della consulenza d’ufficio diversa da quella eseguita dal giudice di merito, in quanto si verte nell’ambito dell’accertamento di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito. 2.1.1. Invece, il motivo è formulato in modo ammissibile ed è fondato laddove deduce la violazione dell’art. 1227 cod. civ., perché la sentenza impugnata erroneamente ha dichiarato che l’eccezione in 8 ordine all’esistenza di un concorso di cause era inammissibile in quanto, integrando un’eccezione propria, avrebbe dovuto essere formulata quantomeno nella prima difesa successiva alla c.t.u., che aveva evidenziato il concorso di cause. E’ consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo il quale, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso - di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ. - va distinta da quella - disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa - riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione;
nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente;
solo la seconda di tali situazioni forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Sez. 3 19-7-2018 n. 19218, Cass. Sez. 3 25-5-2010 n. 12714, Cass. Sez. 3 2-4-2001 n. 4799). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato - recependo le conclusioni del c.t.u. - l’esistenza di un duplice fattore causale delle infiltrazioni determinanti il cedimento strutturale dell’edificio, riconducendole sia alle acque piovane di superficie non adeguatamente convogliate sia alle acque provenienti da pluviale rotto, sul presupposto che spettasse al proprietario ON ripararlo, come poi aveva fatto;
poiché la sentenza ha anche escluso l’incidenza causale esclusiva delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal pluviale rotto, avrebbe dovuto procedere, pure d’ufficio, a quantificare il danno nel rispetto della 9 previsione dell’art. 1227, co. 1, cod. civ., e perciò tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato. 3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 codice civile, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente evidenzia che il progetto strutturale era dell’ing. NN, la direzione dei lavori per la parte strutturale era stata eseguita dall’ing. GA, incaricato anche del collaudo statico, mentre la restante progettazione e direzione dei lavori era stata eseguita dal geom. NI su incarico del committente;
rileva che la società appaltatrice aveva dichiarato sin dalla comparsa di costituzione di avere eseguito le opere quale nudus minister del committente e dei professionisti da lui incaricati ed evidenzia come sia emerso in causa che la società aveva edificato il fabbricato in base al progetto, senza avere ricevuto incarico di eseguire opere di regolamentazione delle acque piovane;
aggiunge che sulle questioni aveva formulato istanze istruttorie, che aveva riproposto ritualmente, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché si risolve nel riproporre le deduzioni svolte con il secondo motivo di appello sub B, del cui contenuto la sentenza impugnata ha dato atto a pag. 8, e che di seguito la sentenza impugnata ha esaminato e rigettato con argomenti che non sono attinti in modo pertinente dalla ricorrente. Infatti, la sentenza impugnata esattamente ha esposto il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità pure in caso di ingerenza del committente;
tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili a errori di progettazione o direzione dei lavori se l’appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunciato 10 tempestivamente al committente manifestando formalmente il suo dissenso, ovvero non abbia rilevato il vizio, pur potendo e dovendo riconoscerlo in relazione alla perizia e alle capacità tecniche da lui esigibili;
la responsabilità dell’appaltatore è esclusa soltanto qualora non gli spetti per previsione contrattuale alcun potere di iniziativa e valutazione critica ed egli sia relegato al ruolo di nudus minister (Cass. Sez. 1 9-10-2017 n. 23594, Cass. Sez. 3 12-4-2005 n. 7515, Cass. Sez. 2 30-5-2003 n. 8813). Esposto il principio corretto, la sentenza ha evidenziato come spettasse all’appaltatrice dimostrare che il vizio progettuale che aveva cagionato i danni esulasse dall’ambito delle sue competenze o dimostrare di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stata relegata al ruolo di nudus minister;
perciò ha dichiarato che non valeva a esentare da responsabilità l’appaltatrice provare di avere soggiaciuto alle direttive altrui e che, su tale specifico aspetto, non meritavano considerazione le prove orali, aggiungendo che tali prove in modo inammissibile non erano state espressamente reiterate nelle conclusioni. Quindi, l’unica notazione di cui si duole la ricorrente, sostenendo che le istanze istruttorie erano state legittimamente riproposte, a prescindere da ogni ulteriore questione sulle modalità di redazione del motivo, è inammissibile, in quanto non è utile a superare la valutazione della Corte d’appello in ordine all’inidoneità dei capitoli di prova a dimostrare che l’appaltatrice fosse stata ridotta al rango di nudus minister. 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2055 e 2226 codice civile in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente richiama la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato che la chiamata in causa dei terzi aveva determinato l’estensione automatica della domanda attorea nei loro confronti e laddove aveva affermato la responsabilità dell’ing. NN e dell’ing. GA;
sostiene che anche 11 il geom. NI in quanto direttore dei lavori fosse responsabile, secondo l’accertamento del consulente d’ufficio; lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che i professionisti rispondessero solo in via extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ., di conseguenza ritenendo fondate le loro eccezioni di decadenza, senza considerare che la responsabilità extracontrattuale concorreva con quella contrattuale e che il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori sussisteva anche nel caso in cui taluno degli autori del danno dovesse rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Quindi lamenta che erroneamente la sentenza impugnata abbia preso in esame solo la responsabilità extracontrattuale dei professionisti e non anche la loro responsabilità contrattuale, con riguardo alla quale non operavano i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1669 cod. civ.; rileva che non vi era stata alcuna inammissibile mutatio libelli, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, perché la società nell’atto di chiamata in causa non aveva ristretto la responsabilità dei professionisti a quella extracontrattuale, ma aveva solo indicato il fatto generatore di responsabilità e, quindi, il fatto avrebbe dovuto essere esaminato sotto il profilo della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale. 4.1. Il motivo, formulato in modo ammissibile, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’attore avesse scelto di proporre nei confronti della società appaltatrice domanda ex art. 1669 cod. civ. e che con l’atto di chiamata in causa la società convenuta si fosse limitata a chiedere di trasferire gli effetti della domanda sui terzi chiamati, senza azionare nei loro confronti alcun autonomo titolo contrattuale;
ha dichiarato che l’appellante aveva poi eseguito una inammissibile mutatio libelli, rispetto al contenuto della chiamata in causa formulata nella comparsa di costituzione di primo grado, nella 12 quale non vi era traccia della nuova prospettazione difensiva eseguita in appello. In questo modo la sentenza non ha considerato che la richiesta della società appaltatrice di chiamare in causa i progettisti e il direttore dei lavori nominati dal committente in quanto responsabili dei danni ex art. 1669 cod. civ. lamentati dal committente e al fine di essere da loro “manlevati” aveva comportato che la domanda dell’attore, anche senza espressa istanza, si estendesse automaticamente nei loro riguardi. Rinviando ai principi sull’estensione automatica della domanda come enunciati nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 3 15-1- 2020 n. 516, Cass. Sez. 3 5-3-2013 n. 5400, Cass. Sez. 3 3-3-2010 n. 5057, per tutte), si osserva, per quanto qui specificamente interessa, che la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio ex art. 1669 cod. civ. comporta che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intenda automaticamente estesa al terzo;
ciò in quanto si tratta di individuare il responsabile o i responsabili in via solidale del danno, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico in relazione ai gravi difetti descritti dall’art. 1669 cod. civ. e non di decidere di una domanda di garanzia, che trovi titolo in un rapporto distinto e autonomo;
la sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in giudizio implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato o anche nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza dell’attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell’attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile (Cass. Sez. 2 13-11-2024 n. 29251, Cass. Sez. 2 14-1- 2014 n. 632 non massimata, da pag.7). 13 Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva già statuito in tal senso e l’impugnazione sul punto della società appaltatrice era stata svolta soltanto per censurare la pronuncia laddove aveva ritenuto maturata la decadenza ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei terzi chiamati. Nel censurare tale statuizione, la società appellante aveva evidenziato come il titolo della responsabilità dei professionisti fosse contrattuale e su questo punto la Corte d’appello, anziché affermare che l’appellante aveva eseguito una mutatio libelli inammissibile invocando il titolo contrattuale della responsabilità, avrebbe dovuto considerare - e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e i chiamati in causa progettista e direttore dei lavori - che prestano in forza di contratto d’opera professionale la loro attività nella realizzazione dell’opera - trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ.; tale disposizione, anche se dettata in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, essendo unico l’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi di cui all’art. 1669 cod. civ. (Cass. Sez. 2 3-9-2020 n. 18289, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29218, Cass. Sez. 2 23-7-2013 n. 17874, Cass. Sez. 2 27-8-2012 n. 14650). Quindi, il riferimento ai contratti d’opera professionale era legittimamente eseguito dalla società appellante, esclusivamente al fine di individuare il titolo della responsabilità che essa sosteneva esistente in capo ai professionisti e al fine di evidenziare correttamente come non si ponesse nei confronti dei professionisti la questione della decadenza ex art. 1669 cod. civ.: poiché il titolo della responsabilità dei professionisti, invocata in via esclusiva e comunque in via solidale alla responsabilità dell’appaltatrice ex art. 1669 cod. civ. era quello contrattuale, non si poteva porre, ed 14 erroneamente era stata ritenuta dalla sentenza di primo grado, nei confronti dei professionisti la decadenza prevista dall’art. 1669 cod. civ. con riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore. Con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare anche la questione dell’eventuale sussistenza della responsabilità dei professionisti in relazione ai difetti riscontrati nell’opera al fine di decidere la domanda risarcitoria proposta dall’attore ON. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti, rigettate le altre censure, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, per quanto in motivazione, e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IN LL AL RR
ricorrente contro ZZ ER, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Borsalino;
controricorrente nonché contro NI ERIO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Felice Negro;
controricorrente nonché contro IA NI, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Traverso e dall’avv. Nicola Pagnotta;
controricorrente nonché contro OGGETTO: appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c. RG. 13337/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 33000 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 ALLIANZ S.P.A., c.f. 05032630963, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso LL Giordano;
controricorrente e ST RO intimato avverso la sentenza n. 262/2021 della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 8-3-2021, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere IN LL, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto che sia accolto il secondo motivo di ricorso, respinti i restanti, uditi l’avv. Monica Battaglia, in sostituzione dell’avv. Massimiliano Borsalino, per il controricorrente ON e l’avv. BE Poggi, in sostituzione dell’avv. Tommaso LL Giordano, per la controricorrente Allianz s.p.a. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 403/2017 depositata il 10-4-2027 il Tribunale di Alessandria accolse parzialmente la domanda proposta dal committente BE ON nei confronti dell’appaltatrice San NC Costruzioni s.r.l. e per l’effetto condannò la società convenuta a pagare all’attore, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 cod. civ., l’importo di euro 17.790,00 con rivalutazione e interessi;
rigettò le domande proposte dalla società appaltatrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dalla stessa società, NI NN, autore del progetto strutturale, RO GA, collaudatore statico, ed IO Gorini progettista e direttore dei lavori;
di conseguenza, rigettò la domanda di garanzia proposta dal terzo NN nei confronti 3 della sua compagnia assicuratrice Allianz s.p.a. La sentenza accertò l’esistenza nel fabbricato di vizi costruttivi relativi a fessurazioni che evidenziavano cedimento strutturale delle fondazioni nella parete nord e, in applicazione dell’art. 1669 cod. civ. invocato dall’attore, accertò la responsabilità della società appaltatrice, rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 cod. civ. sollevate dalla società appaltatrice;
accolse, invece, l’eccezione di decadenza proposta da tutti i chiamati in causa. Avverso la sentenza San NC Costruzioni s.r.l. propose appello, che la Corte d’appello di Torino rigettò integralmente con la sentenza n. 262/2021, pubblicata in data 8-3-2021. 2. San NC Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. BE ON, IO NI, NI NN e Allianz s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. E’ rimasto intimato RO GA, già contumace in secondo grado, al quale la notificazione del ricorso è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la residenza, con consegna del piego alla figlia RT convivente il 10-5-2021. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del giorno 11-12-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i controricorrenti NN e Allianz s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. e degli artt. 115 e 2697 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente evidenzia di avere eccepito ritualmente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., sia la decadenza per non essere stati denunciati i vizi entro un anno 4 dalla scoperta, sia la prescrizione per non essere stata proposta l’azione entro un anno dalla denuncia. Lamenta che la Corte d’appello abbia disapplicato il principio secondo il quale incombe sul committente l’onere di dimostrare la tempestività della denuncia, in quanto l’attore non aveva assolto al relativo onere e non era stata specificamente contestato che la denuncia era stata tardiva. Aggiunge come fosse circostanza pacifica che i lavori erano stati ultimati e consegnati nel 2004 senza contestazioni;
sostiene che la conoscenza dei vizi risultasse dalla perizia di parte dell’ing. VI e che, in ogni caso, era stato accertato dal c.t.u. che circa tre anni dopo la consegna dell’opera si era svolto sopralluogo alla presenza dell’ing. GA, tecnico di fiducia del committente, il quale aveva indicato a BE ON le cause dei fenomeni fessurativi e le opere necessarie a porvi rimedio;
evidenzia come si tratti di circostanze non contestate, per cui lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 115 cod. proc. civ., per non avere posto a fondamento della decisione il fatto non contestato;
di conseguenza sostiene che sia maturata anche la prescrizione, perché la lettera 3-12-2010 inviata a San NC Costruzioni s.r.l. era stata di oltre tre anni successiva al sopralluogo del 2007. 1.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge, intende contestare la ricostruzione dei fatti eseguita dalla sentenza impugnata. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di 5 motivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195). Nella fattispecie gli argomenti della ricorrente non intercettano nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge, perché la sentenza, nell’esaminare il primo motivo di appello con il quale la società aveva svolto argomenti analoghi a quelli proposti con il primo motivo di ricorso e confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha accertato in fatto che solo in data 6-10-2010, allorché il committente ON aveva acquisito la perizia del proprio tecnico, aveva avuto una completa conoscenza del fenomeno, che era stato semplicemente intuito all’esito dei precedenti accertamenti, i quali avevano consentito una comprensione ancora parziale dei vizi e della loro eziologia;
ha aggiunto che la società appaltatrice aveva riferito in termini generici dell’esito dei sopralluoghi del 2007 da parte di GA, nel corso dei quali quest’ultimo avrebbe segnalato il problema e le soluzioni, e non rilevava ai fini probatori che la circostanza fosse stata dedotta dallo stesso GA, trattandosi di allegazione svolta con intenti difensivi. In questo modo, la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio sull’onere della prova, perché ha ritenuto che il committente avesse fornito la prova necessaria a escludere la decadenza. Non è incorsa neppure in una qualche violazione dell’art. 115 cod. civ., in quanto l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è compito del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. Sez. 2 28-10-2019 n. 27490, Cass. Sez. 6-1 7- 2-2019 n. 3680, Cass. Sez. L 3-5-2007 n. 10182). La sentenza ha fatto anche corretta applicazione del principio secondo il quale il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro 6 l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, mentre non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777, Cass. Sez. 2 29-3- 2002 n. 4622, per tutte). Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito;
quindi, il relativo accertamento avrebbe potuto essere censurato soltanto con la proposizione di motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. 2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2056 e 1227 codice civile, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente richiama il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, laddove aveva accertato che a causare il dissesto statico e le conseguenti fessurazioni nelle pareti era stata una infiltrazione di acqua piovana nel sottosuolo, sia infiltrata dal terreno circostante, sia condotta da un pluviale rotto;
evidenzia che responsabile della manutenzione dei pluviali era il proprietario BE ON e sostiene che, perciò, fosse lui responsabile del fatto che il pluviale perdesse, disperdendo l’acqua piovana causativa del dissesto;
deduce che in modo contraddittorio e illogico la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’affermazione sull’efficienza causale del canale rotto fosse stata svolta dai consulenti tecnici di parte e non dal c.t.u., perché il c.t.u. non aveva in alcun modo negato che il dissesto si fosse arrestato nel momento in cui era stato eliminato l’afflusso idrico nel punto interessato con la riparazione del pluviale. 7 In stretto subordine, pone in rilievo che doveva essere applicato il principio secondo il quale il risarcimento è diminuito in caso di fatto colposo del danneggiato che abbia concorso alla produzione del danno;
sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che l’esistenza di concorso di cause avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione da formulare tempestivamente. 2.1. Il motivo, laddove propone una lettura della consulenza tecnica d’ufficio diversa da quella eseguita dai giudici di merito e di cui già la sentenza impugnata ha escluso la correttezza, è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo al primo motivo;
cioè, perché sotto l’apparente deduzione della violazione di legge intende ottenere una diversa ricognizione della fattispecie concreta, in termini estranei al sindacato di legittimità. Specificamente, prendendo in esame deduzioni analoghe a quelle svolte con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata (pag. 7) ha rilevato che le conclusioni della c.t.u. erano nel senso dell’esistenza di un duplice fattore causale delle infiltrazioni, da ricondurre tanto alle acque piovane di superficie, non adeguatamente convogliate e regolamentate, quanto alle acque disperse nel sottosuolo per effetto di pluviale rotto;
ha, nel contempo, espressamente escluso che la c.t.u. avesse individuato una incidenza causale esclusiva del pluviale rotto, evidenziando come sul punto fossero stati i consulenti di parte ad avere formulato una ipotesi alla quale il c.t.u. non aveva aderito. Evidentemente non può la ricorrente pretendere, in sede di legittimità e con lo schermo della violazione di legge, una lettura della consulenza d’ufficio diversa da quella eseguita dal giudice di merito, in quanto si verte nell’ambito dell’accertamento di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito. 2.1.1. Invece, il motivo è formulato in modo ammissibile ed è fondato laddove deduce la violazione dell’art. 1227 cod. civ., perché la sentenza impugnata erroneamente ha dichiarato che l’eccezione in 8 ordine all’esistenza di un concorso di cause era inammissibile in quanto, integrando un’eccezione propria, avrebbe dovuto essere formulata quantomeno nella prima difesa successiva alla c.t.u., che aveva evidenziato il concorso di cause. E’ consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo il quale, in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso - di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ. - va distinta da quella - disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa - riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione;
nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente;
solo la seconda di tali situazioni forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Sez. 3 19-7-2018 n. 19218, Cass. Sez. 3 25-5-2010 n. 12714, Cass. Sez. 3 2-4-2001 n. 4799). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato - recependo le conclusioni del c.t.u. - l’esistenza di un duplice fattore causale delle infiltrazioni determinanti il cedimento strutturale dell’edificio, riconducendole sia alle acque piovane di superficie non adeguatamente convogliate sia alle acque provenienti da pluviale rotto, sul presupposto che spettasse al proprietario ON ripararlo, come poi aveva fatto;
poiché la sentenza ha anche escluso l’incidenza causale esclusiva delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal pluviale rotto, avrebbe dovuto procedere, pure d’ufficio, a quantificare il danno nel rispetto della 9 previsione dell’art. 1227, co. 1, cod. civ., e perciò tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato. 3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 codice civile, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente evidenzia che il progetto strutturale era dell’ing. NN, la direzione dei lavori per la parte strutturale era stata eseguita dall’ing. GA, incaricato anche del collaudo statico, mentre la restante progettazione e direzione dei lavori era stata eseguita dal geom. NI su incarico del committente;
rileva che la società appaltatrice aveva dichiarato sin dalla comparsa di costituzione di avere eseguito le opere quale nudus minister del committente e dei professionisti da lui incaricati ed evidenzia come sia emerso in causa che la società aveva edificato il fabbricato in base al progetto, senza avere ricevuto incarico di eseguire opere di regolamentazione delle acque piovane;
aggiunge che sulle questioni aveva formulato istanze istruttorie, che aveva riproposto ritualmente, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché si risolve nel riproporre le deduzioni svolte con il secondo motivo di appello sub B, del cui contenuto la sentenza impugnata ha dato atto a pag. 8, e che di seguito la sentenza impugnata ha esaminato e rigettato con argomenti che non sono attinti in modo pertinente dalla ricorrente. Infatti, la sentenza impugnata esattamente ha esposto il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità pure in caso di ingerenza del committente;
tale responsabilità, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili a errori di progettazione o direzione dei lavori se l’appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunciato 10 tempestivamente al committente manifestando formalmente il suo dissenso, ovvero non abbia rilevato il vizio, pur potendo e dovendo riconoscerlo in relazione alla perizia e alle capacità tecniche da lui esigibili;
la responsabilità dell’appaltatore è esclusa soltanto qualora non gli spetti per previsione contrattuale alcun potere di iniziativa e valutazione critica ed egli sia relegato al ruolo di nudus minister (Cass. Sez. 1 9-10-2017 n. 23594, Cass. Sez. 3 12-4-2005 n. 7515, Cass. Sez. 2 30-5-2003 n. 8813). Esposto il principio corretto, la sentenza ha evidenziato come spettasse all’appaltatrice dimostrare che il vizio progettuale che aveva cagionato i danni esulasse dall’ambito delle sue competenze o dimostrare di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stata relegata al ruolo di nudus minister;
perciò ha dichiarato che non valeva a esentare da responsabilità l’appaltatrice provare di avere soggiaciuto alle direttive altrui e che, su tale specifico aspetto, non meritavano considerazione le prove orali, aggiungendo che tali prove in modo inammissibile non erano state espressamente reiterate nelle conclusioni. Quindi, l’unica notazione di cui si duole la ricorrente, sostenendo che le istanze istruttorie erano state legittimamente riproposte, a prescindere da ogni ulteriore questione sulle modalità di redazione del motivo, è inammissibile, in quanto non è utile a superare la valutazione della Corte d’appello in ordine all’inidoneità dei capitoli di prova a dimostrare che l’appaltatrice fosse stata ridotta al rango di nudus minister. 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2055 e 2226 codice civile in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 codice di procedura civile”, la ricorrente richiama la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato che la chiamata in causa dei terzi aveva determinato l’estensione automatica della domanda attorea nei loro confronti e laddove aveva affermato la responsabilità dell’ing. NN e dell’ing. GA;
sostiene che anche 11 il geom. NI in quanto direttore dei lavori fosse responsabile, secondo l’accertamento del consulente d’ufficio; lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che i professionisti rispondessero solo in via extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ., di conseguenza ritenendo fondate le loro eccezioni di decadenza, senza considerare che la responsabilità extracontrattuale concorreva con quella contrattuale e che il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori sussisteva anche nel caso in cui taluno degli autori del danno dovesse rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Quindi lamenta che erroneamente la sentenza impugnata abbia preso in esame solo la responsabilità extracontrattuale dei professionisti e non anche la loro responsabilità contrattuale, con riguardo alla quale non operavano i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1669 cod. civ.; rileva che non vi era stata alcuna inammissibile mutatio libelli, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, perché la società nell’atto di chiamata in causa non aveva ristretto la responsabilità dei professionisti a quella extracontrattuale, ma aveva solo indicato il fatto generatore di responsabilità e, quindi, il fatto avrebbe dovuto essere esaminato sotto il profilo della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale. 4.1. Il motivo, formulato in modo ammissibile, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’attore avesse scelto di proporre nei confronti della società appaltatrice domanda ex art. 1669 cod. civ. e che con l’atto di chiamata in causa la società convenuta si fosse limitata a chiedere di trasferire gli effetti della domanda sui terzi chiamati, senza azionare nei loro confronti alcun autonomo titolo contrattuale;
ha dichiarato che l’appellante aveva poi eseguito una inammissibile mutatio libelli, rispetto al contenuto della chiamata in causa formulata nella comparsa di costituzione di primo grado, nella 12 quale non vi era traccia della nuova prospettazione difensiva eseguita in appello. In questo modo la sentenza non ha considerato che la richiesta della società appaltatrice di chiamare in causa i progettisti e il direttore dei lavori nominati dal committente in quanto responsabili dei danni ex art. 1669 cod. civ. lamentati dal committente e al fine di essere da loro “manlevati” aveva comportato che la domanda dell’attore, anche senza espressa istanza, si estendesse automaticamente nei loro riguardi. Rinviando ai principi sull’estensione automatica della domanda come enunciati nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 3 15-1- 2020 n. 516, Cass. Sez. 3 5-3-2013 n. 5400, Cass. Sez. 3 3-3-2010 n. 5057, per tutte), si osserva, per quanto qui specificamente interessa, che la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio ex art. 1669 cod. civ. comporta che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intenda automaticamente estesa al terzo;
ciò in quanto si tratta di individuare il responsabile o i responsabili in via solidale del danno, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico in relazione ai gravi difetti descritti dall’art. 1669 cod. civ. e non di decidere di una domanda di garanzia, che trovi titolo in un rapporto distinto e autonomo;
la sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in giudizio implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato o anche nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza dell’attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell’attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile (Cass. Sez. 2 13-11-2024 n. 29251, Cass. Sez. 2 14-1- 2014 n. 632 non massimata, da pag.7). 13 Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva già statuito in tal senso e l’impugnazione sul punto della società appaltatrice era stata svolta soltanto per censurare la pronuncia laddove aveva ritenuto maturata la decadenza ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei terzi chiamati. Nel censurare tale statuizione, la società appellante aveva evidenziato come il titolo della responsabilità dei professionisti fosse contrattuale e su questo punto la Corte d’appello, anziché affermare che l’appellante aveva eseguito una mutatio libelli inammissibile invocando il titolo contrattuale della responsabilità, avrebbe dovuto considerare - e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e i chiamati in causa progettista e direttore dei lavori - che prestano in forza di contratto d’opera professionale la loro attività nella realizzazione dell’opera - trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ.; tale disposizione, anche se dettata in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, essendo unico l’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi di cui all’art. 1669 cod. civ. (Cass. Sez. 2 3-9-2020 n. 18289, Cass. Sez. 2 6-12-2017 n. 29218, Cass. Sez. 2 23-7-2013 n. 17874, Cass. Sez. 2 27-8-2012 n. 14650). Quindi, il riferimento ai contratti d’opera professionale era legittimamente eseguito dalla società appellante, esclusivamente al fine di individuare il titolo della responsabilità che essa sosteneva esistente in capo ai professionisti e al fine di evidenziare correttamente come non si ponesse nei confronti dei professionisti la questione della decadenza ex art. 1669 cod. civ.: poiché il titolo della responsabilità dei professionisti, invocata in via esclusiva e comunque in via solidale alla responsabilità dell’appaltatrice ex art. 1669 cod. civ. era quello contrattuale, non si poteva porre, ed 14 erroneamente era stata ritenuta dalla sentenza di primo grado, nei confronti dei professionisti la decadenza prevista dall’art. 1669 cod. civ. con riguardo alla responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore. Con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare anche la questione dell’eventuale sussistenza della responsabilità dei professionisti in relazione ai difetti riscontrati nell’opera al fine di decidere la domanda risarcitoria proposta dall’attore ON. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti, rigettate le altre censure, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, per quanto in motivazione, e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IN LL AL RR