Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Articolo 1 della Legge 12 novembre 1968, n. 1202
Articolo 2
- Legge 12 novembre 1968, n. 1202
Articolo 1 della Legge 12 novembre 1968, n. 1202Abrogato
Versione
21 dicembre 1968
21 dicembre 1968
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Versione
30 novembre 1980
30 novembre 1980
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