Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 3823/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. Immacolata Cesarano, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3823/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: Altra ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale legale rappresentante p.t. (avv. Guido Cortese)
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. (avv. Alessandro Controparte_1
Paletta e avv. Angelo Paletta)
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.07.2022, l Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 31.05.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 840.490,11, oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese, in favore di
(cessionaria del credito) a titolo di corrispettivo per crediti Controparte_1 da forniture sanitarie ad essa ceduti da (2.656,00 €), Controparte_2
(23.632,40 €), Controparte_3 Controparte_4
(173.259,27 €), (87.950,57 €), Controparte_4 Controparte_5
(41.371,80 €) e (511.620,07 €). A sostegno Controparte_6
di prova del perfezionamento della procedura così come regolata dal D.M. n.
332 del 27/08/1999, con conseguente nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 18/02/2023, resa a seguito dell'udienza cartolare del
26.01.2023, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto ed assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. All'esito del deposito delle relative memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, con ordinanza del 05.01.2025, relativa all'udienza cartolare del 06.12.2024, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta dalla è fondata e va accolta per i seguenti Parte_3
motivi.
In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente – avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
Tanto premesso, andando preliminarmente a scrutinare l'eccezione formulata da parte opponente di carenza di legittimazione in capo alla per CP_1
inefficacia della cessione del credito derivante dalla ritenuta necessità dell'adesione dell'amministrazione alla cessione, va rilevato che parte opposta ha fornito idonea documentazione delle avvenute cessioni, depositando i rispettivi atti nei quali l'opposta cessionaria ha acquistato da CP_2 , , Controparte_3 Controparte_4 CP_4 CP_5 [...]
(già i crediti da queste vantati verso Controparte_6 Controparte_7
l'azienda sanitaria, tutti debitamente notificati alla debitrice . Parte_3
Part Accertato ciò, non può essere accolta l'eccezione proposta dall' econdo cui tali cessioni non le sarebbero opponibili in mancanza di espressa accettazione delle stesse da verificarsi nei 45 giorni successivi alla notifica dell'avvenuta cessione. Ed invero la disciplina speciale dettata dall'art. 9 della L. 2248/1865,
Allegato E (poi estesa dal successivo R.D. 2440/1923) la quale prevede che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A., non è applicabile al caso di specie, tale privilegio spettando allo Stato e agli enti pubblici territoriali, non ad altri enti pubblici, come le aziende sanitarie locali, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento. Ne consegue che in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha alcun effetto sulla validità della stessa e la cessione è pienamente opponibile nei confronti dell'ente.
Part Va invece accolta l'eccezione dell' riguardante la mancata produzione dei contratti di fornitura sottoscritti a seguito della aggiudicazione di gara o altra procedura di evidenza pubblica che legittimerebbero la pretesa creditoria relativamente ai crediti ceduti da , CP_2 Controparte_3 CP_5
(già . Controparte_6 Controparte_7
Rispetto a tali crediti, parte opposta ha prodotto in atti ordini, fatture e documenti di trasporto, per lo più non vidimati, documenti tutti disconosciuti
Part dall' opponente, la quale ha dedotto, inoltre, l'assenza dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, con conseguente carenza di titolo della pretesa attorea. Sul punto, va rilevato che tale assunto corrisponde al vero, atteso che in atti non vi è alcuna delle convenzioni stipulate tra l'azienda sanitaria e le originarie creditrici.
Vi è che in tema di rapporti tra la P.A. e i privati, le obbligazioni della PA, pur ove questa agisca iure privatorum, sorgono solo a seguito della stipula di un atto avente forma scritta ad substantiam, che deve promanare dall'organo dotato del potere di rappresentanza esterna.
Invero, è principio costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza civile ed amministrativa che, ai sensi degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, le obbligazioni della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum ed in via d'urgenza, sorgono solo a seguito della stipulazione di un atto avente forma scritta ad substantiam, che deve provenire dall'organo dotato del potere di rappresentanza esterna (cfr. Cass. 07/06/2019, n.15497; 09/05/2017, n. 11231;
14/06/2016, n. 12253). Ed anche per le aziende sanitarie locali è confermata la natura di ente pubblico e si applica la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici in materia di scelta del contraente e sulla necessità della forma scritta, ad substantiam, del contratto (cfr. Cass. 02/12/2016, n.24640; sez. un.,
30/01/2008, n.2031).
Ne deriva che, in applicazione dei principi innanzi espressi, la documentazione esibita dalla opposta manca dei requisiti richiesti per ritenere perfezionato un valido titolo contrattuale.
A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta, in ogni caso, non appare idonea a provare il credito, atteso che la maggior parte delle fatture sono solo elencate e non prodotte, rendendo impossibile la verifica delle forniture e la corrispondenza ai documenti di trasporto, peraltro per lo più non vidimati.
Quanto ai crediti ceduti da e l'azienda Controparte_4 Controparte_4 sanitaria ha eccepito la violazione dell'art. 4, Decreto 27 agosto 1999, n. 332, rubricato Modalità di erogazione, il quale prevede che “ L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo” deducendo che l'opposta non ha dato prova del rispetto della procedura prevista, non avendo depositato in formato elettronico le fatture, che risulterebbero assenti dai partitari della contabilità aziendale;
né ha depositato il modulo fioto contenente la firma del paziente per l'avvenuta consegna e il collaudo positivo;
né l'ordine di acquisto e neppure il preventivo. Sul punto è da rilevare che sebbene l'opposta nella comparsa conclusionale dichiari di aver offerto all'esame del Tribunale la seguente documentazione: e file delle Controparte_4 Controparte_4
fatture attivate col monitorio a valore d'indice del diritto del credito ingiunto, tenuto conto che le fatture dette sono espressione tanto del contratto di fornitura quanto della sua contestuale esecuzione poiché le due creditrici in questione operano servizi e forniture in ambito dei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza;
delle fatture esatte per gli anni 2020 e 2021, in elenco, vi sono anche le note di credito portate nel mastrino di contabilità; alle fatture enumerate sono coordinate le documentazioni delle forniture (i file portano lo stesso numero della fattura integrati di “doc”); le forniture sono comprovate da: (i)la proposta contrattuale, (ii)la prescrizione di protesi acustica, (iii)la scheda dell'apparecchio fornito direttamente al paziente, nonché (iv)la scheda tec-nica dell'apparecchio acustico;
completa la produzione (v)la comunicazione di avvenuta sostituzione dell'apparecchio fornito;
le fatture sono tutte elet-troniche e dunque sono loro pertinenti gli invî tramite SdI con attestazione di ricevimento da parte di ”, nulla di quanto innanzi Parte_3
è dato rinvenire nel fascicolo processuale, ad eccezione degli atti di cessione tra del 23.9.15, 22.12.20 e 25.3.21 e degli atti Controparte_8
di cessione tra del 24.6.21 e 27.9.21, con Controparte_9
allegate elencazioni delle fatture riportanti esclusivamente il numero del documento, la data, l'importo del credito e la data di scadenza. Sicuramente tale documentazione è inidonea a fornire la prova dei crediti, che, pertanto, anche per i crediti ceduti da ed non può Controparte_4 Controparte_4
ritenersi raggiunta.
Alla luce di quanto innanzi, l'opposizione proposta dall' va Parte_3
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 684/2022 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata in favore dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data
31.05.2022;
- Condanna in p. del l.r.p.t. alla refusione in favore della Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 874,60 Parte_1 per esborsi ed € 7.831,00 per compensi, oltre iva e cpa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%.
Torre Annunziata, lì 06.04.2025
Il G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano